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Ordinanza 25 marzo 2025
Ordinanza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, ordinanza 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
Il Tribunale, nella persona del dott. Pasquale LONGARINI, lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della udienza, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 1554/2023 RG avente ad oggetto ‹azione di reintegrazione nel possesso› TRA
e (CF: ), in persona Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 d ap 'avv. ALI presso il cui studio in Sanremo alla via A. Manzoni n. 61 è eletto domicilio
–parte ricorrente– E
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
il lla piazza Medici n.16 è eletto domicilio
–parte resistente–
Motivi della decisione La , in qualità di Controparte_2 proprietaria, premesso di avere il possesso pacifico, continuo ed ininterrotto della cantina sia in Sanremo alla via Roma n.104, locata, con contratto 7.5.2007 tacitamente rinnovato, alla Tino & Co. sas di UR EL & C., lamentato che
[...]
nel marzo del 2023, aveva forzato la cantina, spogliandola d CP_1 evocava in giudizio per sentirla condannare alla Controparte_1 reintegrazione nel poss a al NCEU sez. Sanremo al F.43/Mapp.68/Sub.14) o, in caso di impossibilità, per sentirla condannare al risarcimento del valore venale della stessa, con vittoria di spese, anche della fase di mediazione. Si costituiva in giudizio che, premesso che la cantina Controparte_1 censita al NCEU sez. Sanr 4 era di sua proprietà (giusta Per_ successione del padre a cui era stata assegnata in conto divisione dai fratelli e e ), osservato che, resasi conto dello spoglio, in data 10.05.2020 Pt_2 Per_2 chiedeva alla senza esito, la restituzione della stessa, allegato che, Parte_1 dovendo vendere l'immobile a aveva invano tentato di risolvere Controparte_3 bonariamente la vertenza convocando in mediazione la alla quale Parte_1 quest'ultima non aveva aderito, contestato di essersi recata in Sanremo nel corso del 2023 e giammai di aver forzato alcuna chiusura e presso possesso della cantina oggetto di contesa, dedotto che la cantina non era mai stata nella di lei disponibilità e che il bene, a far data dall'agosto del 2022, era stato venduto a instava, Controparte_3 in assenza di spoglio e dell'animus spoliandi, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. 1 dott. Pasquale LONGARINI Instaurato il contraddittorio, assunta la prova orale (informatori Testimone_1 UR EL), la causa, sulle note difensive autorizza assunta a decisione nell'udienza figurata del 25.03.2025 La domanda azionata dal ricorrente va sussunta nella fattispecie di cui all' artt. 1168 Cc (azione di reintegrazione), come del resto si desume dal tenore dell'atto introduttivo e dalle conclusioni rassegnate. Rimedio possessorio per eccellenza, l'azione di reintegrazione, mirando a ripristinare lo stato di fatto preesistente allo spoglio e a restituire il bene al possessore o al detentore che lo ha subito, permette di reintegrare nel possesso o nella detenzione del bene, il possessore o il detentore titolato che ne è stato violentemente o occultamente spogliato. Pertanto, sui presupposti della privazione totale o parziale del bene/del possesso o della detenzione del bene/della limitazione del suo godimento, della violenza o clandestinità dello spoglio nonché della consapevolezza dell'autore di privare del godimento del bene il possessore o il detentore contro la sua volontà, con la finalità di recuperare il possesso o la detenzione del bene, legittimato a proporre l'azione è il possessore o detentore di beni mobili/immobili/università di mobili. L'art. 11401 Cc definisce il possesso come il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Proprietà e possesso possono o meno convergere nello stesso soggetto: per la seconda delle due posizioni è sufficiente che il possessore-non proprietario abbia la materiale disponibilità del bene (corpus possidenti) e la concreta intenzione (animus possidenti) di fruirne come titolare di un diritto reale di godimento minore o appunto come proprietario, per ricevere piena tutela dall'ordinamento nei confronti di chiunque minacci o turbi il suo potere. La ragione in genere di ogni protezione giuridica sta nella prevalenza che si attribuisce alla relazione tra soggetto e cosa, nell'ambito della quale il primo esercita il potere sulla seconda in virtù di elementi che qualificano la sua posizione di privilegio rispetto ad ingerenze esterne. Concorrono dunque a configurare il possesso il potere di fatto sulla cosa e l'intenzione di utilizzarla e goderne nelle stesse forme e comportamenti tipici del proprietario o del titolare di altro diritto reale. Rispetto a parte della dottrina che rileva dall'art. 1140 Cc solo per il possessore l'esigenza di un comportamento positivo e mai inattivo, la giurisprudenza ha sempre ritenuto che per la conservazione del possesso non occorra la materiale continuità dell'uso o la realizzazione di continui e concreti atti di godimento perché il possesso può anche concretarsi nel non uso, soggetta proprio quella relazione di fatto a pause pure naturali e momenti di inerzia e discontinuità. È solo con l'ingerenza del terzo che diventa pertanto concreta l'insidia all'esercizio possessorio e necessaria una reazione o ripresa attiva da parte del possessore. Su un piano temporale e di durata si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio chi possiede attualmente e prova di aver posseduto anche in passato (art. 1142 Cc, possesso intermedio), così come chi possiede attualmente in virtù di un titolo, si presume possieda dalla data del titolo (art. 1143 Cc, possesso anteriore). Nella specie, la FONDAZIONE ricorrente ha avuto il possesso della cantina, per il tramite del locatario UR EL, certamente fino all'aprile del 2022, allorchè
in presenza del marito constatava che la Controparte_1 Testimone_1 ve con un lucchetto no vi in suo possesso (vedi dichiarazioni informatore , ragionevolmente fino al marzo Testimone_1
2023 allorchè io della cantina, chiese e si fece Controparte_3 consegnare dal locatore, non prima che questi l'avesse svuotata delle sue cose, le chiavi della stessa (vedi dichiarazioni rese dall'informatore UR EL). Le dichiarazioni rese dall'informatore UR EL, smentiscono, però, in radice l'asserito spoglio, violento e clandestino, del possesso dell'immobile da parte di
Invero, dopo aver confermato di aver preso in affitto, dalla Controparte_1
2 dott. Persona_3
[...] ricorrente, la cantina oggetto di contesa, alla domanda “Vero che nel
[...] marzo 2023 , forzando la chiusura, ha preso possesso della cantina e vi ha Controparte_1 realizzato le pareti divisorie prima inesistenti che vedo raffigurate nella suddetta planimetria?”, escludendolo, testualmente dichiarava «il colui che esegui i lavori, mi chiese se CP_3 potevo dargli le chiavi della cantina per fare un sopralluogo. Io gliele diedi. Quando io diedi le chiavi, nella cantina non vi erano pareti divisorie. Le chiavi mi restituite dal l quale mi ha dato CP_3 tempo per svuotare la cantina in quanto dovevano fare dei lavori e che la cantina non era più in proprietari di quelli che me l'avevano concessa in affitto, ovvero la fondazione . Ho CP_1 svuotato cantina e poi diedi le chiavi al Ho visto che vi hanno realizzato dei lavori. CP_3 mi disse che aveva comperato un appartamento e che la cantina faceva parte di Pt_3 quell'appartamento. In tale veste, mi chiese le chiavi». Vieppiù, la cantina al momento dell'invocato, ma insussistente, spoglio non era nella disponibilità di atteso che la stessa aveva venduto Controparte_1
l'appartamento, del quale la cantina era pertinenza, oltre otto mesi prima (agosto 2022: doc. n. 3 di parte resistente) e le chiavi della stessa erano state consegnate spontaneamente dal UR al nuovo proprietario. Nella specie difetta, non solo lo spoglio ma anche l'animus spoliandi, ovvero la consapevolezza di volersi sostituire al possessore o al detentore contro la sua volontà. Il rigetto del motivo di ricorso svolto in via principale, per assenza delle condizioni dell'azione possessoria, assorbe la domanda risarcitoria svolta in via subordinata dalla parte ricorrente. Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Pertanto, la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere Controparte_2 dichiarata tenuta e condanna al pagamento, in favore di le Controparte_1 spese della fase interdittale che vanno liquidate in complessivi € 5.994,95, di cui e 5.213,00 per compenso tabellare ed € 781,95 per spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: a) rigetta i moti b) condanna la , in persona del Controparte_2 legale rappresentan delle Controparte_1 spese della fase interdittale che liquida nella somma co cui € 5.213,00 per compenso tabellare ed € 781,95 per spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, come per legge c) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 25.03.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
3 dott. Pasquale LONGARINI
Il Tribunale, nella persona del dott. Pasquale LONGARINI, lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della udienza, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 1554/2023 RG avente ad oggetto ‹azione di reintegrazione nel possesso› TRA
e (CF: ), in persona Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 d ap 'avv. ALI presso il cui studio in Sanremo alla via A. Manzoni n. 61 è eletto domicilio
–parte ricorrente– E
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
il lla piazza Medici n.16 è eletto domicilio
–parte resistente–
Motivi della decisione La , in qualità di Controparte_2 proprietaria, premesso di avere il possesso pacifico, continuo ed ininterrotto della cantina sia in Sanremo alla via Roma n.104, locata, con contratto 7.5.2007 tacitamente rinnovato, alla Tino & Co. sas di UR EL & C., lamentato che
[...]
nel marzo del 2023, aveva forzato la cantina, spogliandola d CP_1 evocava in giudizio per sentirla condannare alla Controparte_1 reintegrazione nel poss a al NCEU sez. Sanremo al F.43/Mapp.68/Sub.14) o, in caso di impossibilità, per sentirla condannare al risarcimento del valore venale della stessa, con vittoria di spese, anche della fase di mediazione. Si costituiva in giudizio che, premesso che la cantina Controparte_1 censita al NCEU sez. Sanr 4 era di sua proprietà (giusta Per_ successione del padre a cui era stata assegnata in conto divisione dai fratelli e e ), osservato che, resasi conto dello spoglio, in data 10.05.2020 Pt_2 Per_2 chiedeva alla senza esito, la restituzione della stessa, allegato che, Parte_1 dovendo vendere l'immobile a aveva invano tentato di risolvere Controparte_3 bonariamente la vertenza convocando in mediazione la alla quale Parte_1 quest'ultima non aveva aderito, contestato di essersi recata in Sanremo nel corso del 2023 e giammai di aver forzato alcuna chiusura e presso possesso della cantina oggetto di contesa, dedotto che la cantina non era mai stata nella di lei disponibilità e che il bene, a far data dall'agosto del 2022, era stato venduto a instava, Controparte_3 in assenza di spoglio e dell'animus spoliandi, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. 1 dott. Pasquale LONGARINI Instaurato il contraddittorio, assunta la prova orale (informatori Testimone_1 UR EL), la causa, sulle note difensive autorizza assunta a decisione nell'udienza figurata del 25.03.2025 La domanda azionata dal ricorrente va sussunta nella fattispecie di cui all' artt. 1168 Cc (azione di reintegrazione), come del resto si desume dal tenore dell'atto introduttivo e dalle conclusioni rassegnate. Rimedio possessorio per eccellenza, l'azione di reintegrazione, mirando a ripristinare lo stato di fatto preesistente allo spoglio e a restituire il bene al possessore o al detentore che lo ha subito, permette di reintegrare nel possesso o nella detenzione del bene, il possessore o il detentore titolato che ne è stato violentemente o occultamente spogliato. Pertanto, sui presupposti della privazione totale o parziale del bene/del possesso o della detenzione del bene/della limitazione del suo godimento, della violenza o clandestinità dello spoglio nonché della consapevolezza dell'autore di privare del godimento del bene il possessore o il detentore contro la sua volontà, con la finalità di recuperare il possesso o la detenzione del bene, legittimato a proporre l'azione è il possessore o detentore di beni mobili/immobili/università di mobili. L'art. 11401 Cc definisce il possesso come il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Proprietà e possesso possono o meno convergere nello stesso soggetto: per la seconda delle due posizioni è sufficiente che il possessore-non proprietario abbia la materiale disponibilità del bene (corpus possidenti) e la concreta intenzione (animus possidenti) di fruirne come titolare di un diritto reale di godimento minore o appunto come proprietario, per ricevere piena tutela dall'ordinamento nei confronti di chiunque minacci o turbi il suo potere. La ragione in genere di ogni protezione giuridica sta nella prevalenza che si attribuisce alla relazione tra soggetto e cosa, nell'ambito della quale il primo esercita il potere sulla seconda in virtù di elementi che qualificano la sua posizione di privilegio rispetto ad ingerenze esterne. Concorrono dunque a configurare il possesso il potere di fatto sulla cosa e l'intenzione di utilizzarla e goderne nelle stesse forme e comportamenti tipici del proprietario o del titolare di altro diritto reale. Rispetto a parte della dottrina che rileva dall'art. 1140 Cc solo per il possessore l'esigenza di un comportamento positivo e mai inattivo, la giurisprudenza ha sempre ritenuto che per la conservazione del possesso non occorra la materiale continuità dell'uso o la realizzazione di continui e concreti atti di godimento perché il possesso può anche concretarsi nel non uso, soggetta proprio quella relazione di fatto a pause pure naturali e momenti di inerzia e discontinuità. È solo con l'ingerenza del terzo che diventa pertanto concreta l'insidia all'esercizio possessorio e necessaria una reazione o ripresa attiva da parte del possessore. Su un piano temporale e di durata si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio chi possiede attualmente e prova di aver posseduto anche in passato (art. 1142 Cc, possesso intermedio), così come chi possiede attualmente in virtù di un titolo, si presume possieda dalla data del titolo (art. 1143 Cc, possesso anteriore). Nella specie, la FONDAZIONE ricorrente ha avuto il possesso della cantina, per il tramite del locatario UR EL, certamente fino all'aprile del 2022, allorchè
in presenza del marito constatava che la Controparte_1 Testimone_1 ve con un lucchetto no vi in suo possesso (vedi dichiarazioni informatore , ragionevolmente fino al marzo Testimone_1
2023 allorchè io della cantina, chiese e si fece Controparte_3 consegnare dal locatore, non prima che questi l'avesse svuotata delle sue cose, le chiavi della stessa (vedi dichiarazioni rese dall'informatore UR EL). Le dichiarazioni rese dall'informatore UR EL, smentiscono, però, in radice l'asserito spoglio, violento e clandestino, del possesso dell'immobile da parte di
Invero, dopo aver confermato di aver preso in affitto, dalla Controparte_1
2 dott. Persona_3
[...] ricorrente, la cantina oggetto di contesa, alla domanda “Vero che nel
[...] marzo 2023 , forzando la chiusura, ha preso possesso della cantina e vi ha Controparte_1 realizzato le pareti divisorie prima inesistenti che vedo raffigurate nella suddetta planimetria?”, escludendolo, testualmente dichiarava «il colui che esegui i lavori, mi chiese se CP_3 potevo dargli le chiavi della cantina per fare un sopralluogo. Io gliele diedi. Quando io diedi le chiavi, nella cantina non vi erano pareti divisorie. Le chiavi mi restituite dal l quale mi ha dato CP_3 tempo per svuotare la cantina in quanto dovevano fare dei lavori e che la cantina non era più in proprietari di quelli che me l'avevano concessa in affitto, ovvero la fondazione . Ho CP_1 svuotato cantina e poi diedi le chiavi al Ho visto che vi hanno realizzato dei lavori. CP_3 mi disse che aveva comperato un appartamento e che la cantina faceva parte di Pt_3 quell'appartamento. In tale veste, mi chiese le chiavi». Vieppiù, la cantina al momento dell'invocato, ma insussistente, spoglio non era nella disponibilità di atteso che la stessa aveva venduto Controparte_1
l'appartamento, del quale la cantina era pertinenza, oltre otto mesi prima (agosto 2022: doc. n. 3 di parte resistente) e le chiavi della stessa erano state consegnate spontaneamente dal UR al nuovo proprietario. Nella specie difetta, non solo lo spoglio ma anche l'animus spoliandi, ovvero la consapevolezza di volersi sostituire al possessore o al detentore contro la sua volontà. Il rigetto del motivo di ricorso svolto in via principale, per assenza delle condizioni dell'azione possessoria, assorbe la domanda risarcitoria svolta in via subordinata dalla parte ricorrente. Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Pertanto, la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere Controparte_2 dichiarata tenuta e condanna al pagamento, in favore di le Controparte_1 spese della fase interdittale che vanno liquidate in complessivi € 5.994,95, di cui e 5.213,00 per compenso tabellare ed € 781,95 per spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: a) rigetta i moti b) condanna la , in persona del Controparte_2 legale rappresentan delle Controparte_1 spese della fase interdittale che liquida nella somma co cui € 5.213,00 per compenso tabellare ed € 781,95 per spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, come per legge c) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 25.03.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
3 dott. Pasquale LONGARINI