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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/11/2025, n. 4461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4461 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1225/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI Sezione del Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela IA, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 25.11.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza recante n.r.g. 1225/2024 vertente
tra
(c.f.: ) nata a [...] in Parte_1 C.F._1
IA (Ba) il 05.01.1965 ed ivi residente a[...], rappr. e dif. dall'Avv. Francesco Dibattista (c.f.:
C.F._2
e CP_1 rappr. e dif. dall'Avv. Andrea Patarnello (C.F.
), C.F._3
, Controparte_2 rappr. e dif. dall'Avv. Giampiero Leomanni
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.01.2024, l'opponente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, invocando, previo accoglimento dell'istanza di sospensiva, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di lite;
il tutto con vittoria di spese. Veniva accolta l'istanza di sospensione. Si costituivano le parti convenute, invocando il rigetto dell'opposizione. In data odierna, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga antecedente rispetto alla presente e più urgenti, tra cui anche quelle provenienti dalla ex Preture circondariali risalenti ai primi anni '90 (nel numero di svariate migliaia) nonché tutte quelle incardinate presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate al Giudicante, la causa veniva decisa. L'opposizione è infondata e va quindi rigettata. Va chiarito preliminarmente che l'opponente ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio avverso l'intimazione di pagamento n.014 2023 90252403 70/000 notificata in data 18.12.2023, per la complessiva somma di €.568.408,43, riferibile a tre sottostanti cartelle esattoriali di cui non contesta l'avvenuta notifica, eccependo in ogni caso l'intervenuta prescrizione delle pretese contributive per decorso del termine quinquennale di legge, ma in ipotesi decennale, per mancanza di atti interruttivi medio tempore posti in essere. Ebbene, dalla documentazione in atti emerge evidente che le cartelle esattoriali sottostanti la intimazione di pagamento impugnata, sono state correttamente notificate (cfr. relate di notifica prodotte). In particolare, la cartella n. 01420060002665953000 veniva notificata il 22.03.2006 dell'importo di € 8.420,97, come attestato dalla relata di notifica allegata e sottoscritta da familiare convivente - padre sig. ; la n. 01420060059860448000 veniva notificata Parte_2 il 27.12.2006 dell'importo di €. 102.396,26, come attestato dalla relata di notifica allegata e sottoscritta da familiare convivente e la n. 01420070076265530000 veniva notificata il 26.09.2007 dell'importo di € 79.051,30, come attestato dalla relata di notifica allegata e sottoscritta da familiare (cognato incaricato) sig.
Orbene, l'istante avrebbe dovuto far valere le Persona_1 eccezioni inerenti alla pretesa contributiva indicate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, tra cui anche l'eccezione di prescrizione, nell'opposizione ex art. 24 d.lgs. N. 46/1999 da
2 proporsi nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica delle cartelle in questione. L'opposizione citata, infatti, costituisce l'unico strumento processuale previsto dall'ordinamento per proporre contestazioni inerenti il merito della pretesa contributiva iscritta a ruolo. Non avendo il ricorrente proposto opposizione avverso detta cartella nell'indicato termine di 40 giorni, la cartella notificata è divenuta definitiva, sicché il credito iscritto a ruolo dall' non è più suscettibile di contestazione. Del resto, non si CP_1 dubita del carattere perentorio del termine di 40 giorni per la proposizione del giudizio di opposizione a cartella esattoriale. Sul punto, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “in tema di contributi previdenziale, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dall'art. 24 d.lg. 46/1999, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile. L'efficacia dell'opposizione viene meno non soltanto nel caso di sua tardiva proposizione, ma anche qualora, per sopravvenute situazioni processuali, risulti definitivamente precluso il risultato a cui l'opposizione è finalizzata, ossia l'emanazione, nell'ambito del giudizio promosso, di una pronuncia sulla fondatezza della pretesa contributiva portata dalla cartella esattoriale opposta”. Anche la giurisprudenza di merito è orientata in tal senso;
si veda, tra le tante, Trib. Parma 19.11.2004 secondo cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo di contributi previdenziali, il termine di quaranta giorni stabilito dall'art. 24 comma 5 d lg. 46 del 1999 per proporre opposizione alla cartella di pagamento è stabilito a pena di decadenza, avendo carattere perentorio, come è possibile desumere dalla ratio de dalla funzione del termine stesso, espressamente definito come tale dal sistema normativo previgente. Ne consegue che l'opposizione tardiva a cartella esattoriale avente natura di titolo esecutivo, oltre che di accertamento della pretesa creditoria dell'Ente di previdenza, preclude a possibilità di contestare anche nel merito tale titolo divenuto definitivo per mancata impugnazione nel termine, anche se lo stesso concerne la riscossione di contributi prescritti, con la conseguenza che inammissibile deve ritenersi la domanda di rimborso dei medesimi”. In ogni caso, sempre quanto all'eccezione di prescrizione, si osserva che l' ha proceduto a Controparte_2 notificare, oltre all'intimazione di pagamento oggetto di contestazione, ulteriori atti, che valgono ad interrompere il termine prescrizionale. In particolare, successivamente, l CP_2 provvedeva a notificare rituale e regolare: Avviso di intima pagamento n.01420129058755450000 notificato in data
3 03.08.2012 come attestato dalla relata di notifica allegata e sottoscritta da persona addetta alla ricezione;
Avviso di intimazione di pagamento n.01420129048207836000, notificato il 06.08.2012 come attestato dalla relata di notifica allegata e sottoscritta da persona addetta alla ricezione;
Avviso di intimazione di pagamento n. 01420129048207634000, notificato il 06.08.2012 come attestato dalla relata di notifica allegata e sottoscritta da persona addetta alla ricezione;
Preavviso di Fermo amministrativo 14 2007 19917. In ogni caso, si osserva che, come dedotto e documentato dall' la cartella di pagamento 014 2006 00026659 53, che è CP_1 stata notificata in data 22/03/2006, addebita l'importo del DM10 relativo al mese di novembre 2004, totalmente insoluto (inadempienza 0525); il credito dell'Istituto è maturato nel 2004 e l'iscrizione a ruolo è avvenuta nel 2006, rispettando il termine di prescrizione. La cartella di pagamento 014 2006 00598604 48, che è stata notificata in data 27/12/2006, addebita gli importi dei DM10 relativi al periodo maggio-dicembre 2005 (inadempienze da 0526 a 0534), anch'essi totalmente insoluti. Il credito dell'istituto è maturato nel 2005 e l'iscrizione a ruolo è avvenuta entro il 31 dicembre dell'anno successivo, nel pieno rispetto del termine di decadenza ex art. 25, d. lgs 46/99. Infine, la cartella di pagamento 014 2007 00762655 30, che risulta notificata in data 26/09/2007, addebita l'importo dei DM10 relativi al periodo gennaio-giugno 2006 (inadempienze da 0535 a 0540), totalmente insoluti. Per chiarezza espositiva si rammenta che, a partire dalla dichiarazione dello stato emergenziale da coronavirus risalente alla fine di gennaio 2020, vi sono stati numerosi interventi normativi volti a sospendere le fasi di accertamento e riscossione delle entrate di Amministrazioni statali e locali al fine di non gravare sui contribuenti già provati dalla pandemia e dalle limitazioni dalla stessa derivanti. Tali norme agevolative, unitamente alle rottamazioni in materia di riscossione hanno, altresì, prorogato i termini di decadenza e prescrizione sia degli enti impositori che dell'agente della riscossione. Il Decreto “Cura Italia” D. L. 18/2020, all'art.67 intitolato “Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”, al comma 4 così dispone “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. L'art.12 del predetto D. Lgs.159/2015 intitolato: “Sospensione dei termini per eventi eccezionali” ai commi 1 e 3 stabilisce infatti: “1. Le
4 disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
3. L'
[...]
non procede alla notifica delle cart Controparte_3 te il periodo di sospensione di cui al comma 1”. sospensione di cui al comma 1”. La sospensione iniziale di giorni 85 (per il periodo intercorrente tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 meglio noto come primo lockdown) - in virtù di successivi interventi normativi resi necessari dal protrarsi dell'emergenza sanitaria- è stata poi ampliata e prorogata. Più specificamente l'art.68 - del citato Decreto Cura Italia, come modificato dal decreto rilancio D.L. 34/2020 - intitolato “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”, al comma 4 bis così testualmente dispone: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. Pertanto, l'eccezione di prescrizione è infondata. In definitiva, sulla scorta di tutte le argomentazioni sin qui svolte, si ritiene che l'intimazione di pagamento per cui è causa sia legittima. In virtù di tutto quanto sinora esposto, dunque, l'opposizione va rigettata.
5 Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del dm 55/2014 in considerazione della natura della controversia (previdenziale), del valore e dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza. Le considerazioni sin qui esposte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti. Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
rigetta l'opposizione e conferma gli atti impugnati;
condanna la parte ricorrente a pagare, in favore della parte resistente, le spese di lite che liquida in euro 6.863,00 ciascuna, oltre accessori di legge e di tariffa.
Bari, 25.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela IA
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI Sezione del Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela IA, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 25.11.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza recante n.r.g. 1225/2024 vertente
tra
(c.f.: ) nata a [...] in Parte_1 C.F._1
IA (Ba) il 05.01.1965 ed ivi residente a[...], rappr. e dif. dall'Avv. Francesco Dibattista (c.f.:
C.F._2
e CP_1 rappr. e dif. dall'Avv. Andrea Patarnello (C.F.
), C.F._3
, Controparte_2 rappr. e dif. dall'Avv. Giampiero Leomanni
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.01.2024, l'opponente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, invocando, previo accoglimento dell'istanza di sospensiva, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo di lite;
il tutto con vittoria di spese. Veniva accolta l'istanza di sospensione. Si costituivano le parti convenute, invocando il rigetto dell'opposizione. In data odierna, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga antecedente rispetto alla presente e più urgenti, tra cui anche quelle provenienti dalla ex Preture circondariali risalenti ai primi anni '90 (nel numero di svariate migliaia) nonché tutte quelle incardinate presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate al Giudicante, la causa veniva decisa. L'opposizione è infondata e va quindi rigettata. Va chiarito preliminarmente che l'opponente ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio avverso l'intimazione di pagamento n.014 2023 90252403 70/000 notificata in data 18.12.2023, per la complessiva somma di €.568.408,43, riferibile a tre sottostanti cartelle esattoriali di cui non contesta l'avvenuta notifica, eccependo in ogni caso l'intervenuta prescrizione delle pretese contributive per decorso del termine quinquennale di legge, ma in ipotesi decennale, per mancanza di atti interruttivi medio tempore posti in essere. Ebbene, dalla documentazione in atti emerge evidente che le cartelle esattoriali sottostanti la intimazione di pagamento impugnata, sono state correttamente notificate (cfr. relate di notifica prodotte). In particolare, la cartella n. 01420060002665953000 veniva notificata il 22.03.2006 dell'importo di € 8.420,97, come attestato dalla relata di notifica allegata e sottoscritta da familiare convivente - padre sig. ; la n. 01420060059860448000 veniva notificata Parte_2 il 27.12.2006 dell'importo di €. 102.396,26, come attestato dalla relata di notifica allegata e sottoscritta da familiare convivente e la n. 01420070076265530000 veniva notificata il 26.09.2007 dell'importo di € 79.051,30, come attestato dalla relata di notifica allegata e sottoscritta da familiare (cognato incaricato) sig.
Orbene, l'istante avrebbe dovuto far valere le Persona_1 eccezioni inerenti alla pretesa contributiva indicate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, tra cui anche l'eccezione di prescrizione, nell'opposizione ex art. 24 d.lgs. N. 46/1999 da
2 proporsi nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica delle cartelle in questione. L'opposizione citata, infatti, costituisce l'unico strumento processuale previsto dall'ordinamento per proporre contestazioni inerenti il merito della pretesa contributiva iscritta a ruolo. Non avendo il ricorrente proposto opposizione avverso detta cartella nell'indicato termine di 40 giorni, la cartella notificata è divenuta definitiva, sicché il credito iscritto a ruolo dall' non è più suscettibile di contestazione. Del resto, non si CP_1 dubita del carattere perentorio del termine di 40 giorni per la proposizione del giudizio di opposizione a cartella esattoriale. Sul punto, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “in tema di contributi previdenziale, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dall'art. 24 d.lg. 46/1999, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile. L'efficacia dell'opposizione viene meno non soltanto nel caso di sua tardiva proposizione, ma anche qualora, per sopravvenute situazioni processuali, risulti definitivamente precluso il risultato a cui l'opposizione è finalizzata, ossia l'emanazione, nell'ambito del giudizio promosso, di una pronuncia sulla fondatezza della pretesa contributiva portata dalla cartella esattoriale opposta”. Anche la giurisprudenza di merito è orientata in tal senso;
si veda, tra le tante, Trib. Parma 19.11.2004 secondo cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo di contributi previdenziali, il termine di quaranta giorni stabilito dall'art. 24 comma 5 d lg. 46 del 1999 per proporre opposizione alla cartella di pagamento è stabilito a pena di decadenza, avendo carattere perentorio, come è possibile desumere dalla ratio de dalla funzione del termine stesso, espressamente definito come tale dal sistema normativo previgente. Ne consegue che l'opposizione tardiva a cartella esattoriale avente natura di titolo esecutivo, oltre che di accertamento della pretesa creditoria dell'Ente di previdenza, preclude a possibilità di contestare anche nel merito tale titolo divenuto definitivo per mancata impugnazione nel termine, anche se lo stesso concerne la riscossione di contributi prescritti, con la conseguenza che inammissibile deve ritenersi la domanda di rimborso dei medesimi”. In ogni caso, sempre quanto all'eccezione di prescrizione, si osserva che l' ha proceduto a Controparte_2 notificare, oltre all'intimazione di pagamento oggetto di contestazione, ulteriori atti, che valgono ad interrompere il termine prescrizionale. In particolare, successivamente, l CP_2 provvedeva a notificare rituale e regolare: Avviso di intima pagamento n.01420129058755450000 notificato in data
3 03.08.2012 come attestato dalla relata di notifica allegata e sottoscritta da persona addetta alla ricezione;
Avviso di intimazione di pagamento n.01420129048207836000, notificato il 06.08.2012 come attestato dalla relata di notifica allegata e sottoscritta da persona addetta alla ricezione;
Avviso di intimazione di pagamento n. 01420129048207634000, notificato il 06.08.2012 come attestato dalla relata di notifica allegata e sottoscritta da persona addetta alla ricezione;
Preavviso di Fermo amministrativo 14 2007 19917. In ogni caso, si osserva che, come dedotto e documentato dall' la cartella di pagamento 014 2006 00026659 53, che è CP_1 stata notificata in data 22/03/2006, addebita l'importo del DM10 relativo al mese di novembre 2004, totalmente insoluto (inadempienza 0525); il credito dell'Istituto è maturato nel 2004 e l'iscrizione a ruolo è avvenuta nel 2006, rispettando il termine di prescrizione. La cartella di pagamento 014 2006 00598604 48, che è stata notificata in data 27/12/2006, addebita gli importi dei DM10 relativi al periodo maggio-dicembre 2005 (inadempienze da 0526 a 0534), anch'essi totalmente insoluti. Il credito dell'istituto è maturato nel 2005 e l'iscrizione a ruolo è avvenuta entro il 31 dicembre dell'anno successivo, nel pieno rispetto del termine di decadenza ex art. 25, d. lgs 46/99. Infine, la cartella di pagamento 014 2007 00762655 30, che risulta notificata in data 26/09/2007, addebita l'importo dei DM10 relativi al periodo gennaio-giugno 2006 (inadempienze da 0535 a 0540), totalmente insoluti. Per chiarezza espositiva si rammenta che, a partire dalla dichiarazione dello stato emergenziale da coronavirus risalente alla fine di gennaio 2020, vi sono stati numerosi interventi normativi volti a sospendere le fasi di accertamento e riscossione delle entrate di Amministrazioni statali e locali al fine di non gravare sui contribuenti già provati dalla pandemia e dalle limitazioni dalla stessa derivanti. Tali norme agevolative, unitamente alle rottamazioni in materia di riscossione hanno, altresì, prorogato i termini di decadenza e prescrizione sia degli enti impositori che dell'agente della riscossione. Il Decreto “Cura Italia” D. L. 18/2020, all'art.67 intitolato “Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”, al comma 4 così dispone “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. L'art.12 del predetto D. Lgs.159/2015 intitolato: “Sospensione dei termini per eventi eccezionali” ai commi 1 e 3 stabilisce infatti: “1. Le
4 disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonchè la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
3. L'
[...]
non procede alla notifica delle cart Controparte_3 te il periodo di sospensione di cui al comma 1”. sospensione di cui al comma 1”. La sospensione iniziale di giorni 85 (per il periodo intercorrente tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 meglio noto come primo lockdown) - in virtù di successivi interventi normativi resi necessari dal protrarsi dell'emergenza sanitaria- è stata poi ampliata e prorogata. Più specificamente l'art.68 - del citato Decreto Cura Italia, come modificato dal decreto rilancio D.L. 34/2020 - intitolato “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”, al comma 4 bis così testualmente dispone: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. Pertanto, l'eccezione di prescrizione è infondata. In definitiva, sulla scorta di tutte le argomentazioni sin qui svolte, si ritiene che l'intimazione di pagamento per cui è causa sia legittima. In virtù di tutto quanto sinora esposto, dunque, l'opposizione va rigettata.
5 Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del dm 55/2014 in considerazione della natura della controversia (previdenziale), del valore e dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza. Le considerazioni sin qui esposte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti. Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita,
rigetta l'opposizione e conferma gli atti impugnati;
condanna la parte ricorrente a pagare, in favore della parte resistente, le spese di lite che liquida in euro 6.863,00 ciascuna, oltre accessori di legge e di tariffa.
Bari, 25.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela IA
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