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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 2416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2416 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 8755/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
Avv. Claudia Bucciarelli
E
Controparte_1
Avv. Riccardo Puoti
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
" 1) i coniugi già vivono separatamente dalla data della sottoscrizione del ricorso per la separazione consensuale e continueranno a vivere separati nel mutuo rispetto, dandosi atto che la moglie si è già allontanata dalla casa di Via Fillia, 18, Sc. C. int. 2;
2) i coniugi sono economicamente indipendenti, così come lo sono i figli maggiorenni rispettivamente dall'età di 31 e 32 anni, per cui nessun assegno verrà corrisposto dal marito alla moglie e/o viceversa;
3) I beni comuni che costituiscono l'arredo della casa coniugale verranno suddivisi concordemente tra i coniugi, quindi nessun bene potrà essere alienato o donato senza parere di entrambi i coniugi;
4) il contratto di locazione della ex casa coniugale intestato alla moglie è stato concesso in locazione dal
Fondo Housing Cooperative di Roma a cui i coniugi hanno conferito l'importo di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) a titolo di cauzione, oltre ad interessi, nonché le spese di iscrizione alla cooperativa pari ad
€ 516,46, nonché il deposito cauzionale pari ad € 1.092,74, pertanto tali somme, una volta restituite, verranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
4-bis) si specifica che qualora la Cooperativa per motivi burocratici/amministrativi/legali, al fine di Par trasmettere (o volturare) il contratto di locazione dalla Sig.ra Pt 1 | Sig. oppure concludere un nuovo contratto direttamente con il Sig. restituisca le predette somme indicate al punto 4) alla Sig.ra Pt 1 quest'ultima si obbliga sin d'ora a versare il 50% delle dette somme al Sig. e/o eventualmente ad acconsentire che dette somme vengano utilizzate dalla Cooperativa come cauzione e deposito ar cauzionale del Sig. in tal caso quest'ultimo si obbliga a restituire il 50% delle dette somme alla Sig.ra
Pt 1
5) I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e si impegnano a rilasciare documentazione e dichiarazioni che fossero necessarie per l'espatrio;
6) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono, in ragione delle rispettive attuali situazioni patrimoniali e lavorative.";
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 25.2.1990 in Mentana (RM);
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1990, parte II, atto n. 4, serie A );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 20.10.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta lenzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 8755/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1
Avv. Claudia Bucciarelli
E
Controparte_1
Avv. Riccardo Puoti
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
" 1) i coniugi già vivono separatamente dalla data della sottoscrizione del ricorso per la separazione consensuale e continueranno a vivere separati nel mutuo rispetto, dandosi atto che la moglie si è già allontanata dalla casa di Via Fillia, 18, Sc. C. int. 2;
2) i coniugi sono economicamente indipendenti, così come lo sono i figli maggiorenni rispettivamente dall'età di 31 e 32 anni, per cui nessun assegno verrà corrisposto dal marito alla moglie e/o viceversa;
3) I beni comuni che costituiscono l'arredo della casa coniugale verranno suddivisi concordemente tra i coniugi, quindi nessun bene potrà essere alienato o donato senza parere di entrambi i coniugi;
4) il contratto di locazione della ex casa coniugale intestato alla moglie è stato concesso in locazione dal
Fondo Housing Cooperative di Roma a cui i coniugi hanno conferito l'importo di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) a titolo di cauzione, oltre ad interessi, nonché le spese di iscrizione alla cooperativa pari ad
€ 516,46, nonché il deposito cauzionale pari ad € 1.092,74, pertanto tali somme, una volta restituite, verranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
4-bis) si specifica che qualora la Cooperativa per motivi burocratici/amministrativi/legali, al fine di Par trasmettere (o volturare) il contratto di locazione dalla Sig.ra Pt 1 | Sig. oppure concludere un nuovo contratto direttamente con il Sig. restituisca le predette somme indicate al punto 4) alla Sig.ra Pt 1 quest'ultima si obbliga sin d'ora a versare il 50% delle dette somme al Sig. e/o eventualmente ad acconsentire che dette somme vengano utilizzate dalla Cooperativa come cauzione e deposito ar cauzionale del Sig. in tal caso quest'ultimo si obbliga a restituire il 50% delle dette somme alla Sig.ra
Pt 1
5) I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e si impegnano a rilasciare documentazione e dichiarazioni che fossero necessarie per l'espatrio;
6) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono, in ragione delle rispettive attuali situazioni patrimoniali e lavorative.";
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in data 25.2.1990 in Mentana (RM);
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1990, parte II, atto n. 4, serie A );
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 20.10.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Marta lenzi