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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/06/2025, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di OL Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 7458 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2021,
avente ad oggetto: lesione personale
vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Mugnano di OL (NA) alla Via OL n. 4, presso lo studio dell'Avv. Palumbo Francesco (C.F. ), che C.F._2
lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), quale Impresa Controparte_1 P.IVA_1
designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Afragola (NA), alla Via Pavia n. 74, presso lo studio dell'Avv. Balsamo Carla (C.F. ), rappresentata e C.F._3
Proc. n. 7458/2021 R.G – Sentenza Pagina 1 di 11 difesa dall'Avv. Gagliardi Carlo (C.F. ) in virtù C.F._4
di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 13/02/2025 le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza da intendersi quivi integralmente richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28/06/2021 esponeva Parte_1
che: in data 08/11/2018, alle ore 09:00 circa, l'istante si trovava in
Mugnano, alla Via Pietro Nenni, a bordo del ciclomotore Piaggio 50 tg.
5FYBC di sua proprietà, quando veniva urtato da un autocarro non identificato che si allontanava repentinamente, impedendo di rilevare il numero di targa;
a causa del sinistro il riportava gravi lesioni, Pt_1
per le quali veniva trasportato presso l'Ospedale Santa Maria delle
Grazie di Pozzuoli;
tali lesioni sono quantificabili nella misura del 55%
di danno biologico, oltre ITT per mesi 7 ed ITP al 50% per mesi 8; sui luoghi di causa intervenivano i Carabinieri di Mugnano di OL, i quali redigevano apposito verbale.
Ciò premesso, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di: dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente dell'autocarro non identificato, condannando al pagamento della Controparte_1
somma di complessivi € 476.549,00, di cui € 253.645,00 per il danno biologico, € 126.823,00 a titolo di incremento per sofferenza soggettiva,
€ 20.790,00 per ITT, € 11.880,00 per ITP al 50% ed € 63.411,00 quale personalizzazione del danno, ovvero per la diversa somma ritenuta di
Proc. n. 7458/2021 R.G – Sentenza Pagina 2 di 11 giustizia, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dal dì della domanda e sino all'effettivo soddisfo;
condannare la convenuta al pagamento di spese ed onorari di lite, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Con comparsa del 15/10/2021 si costituiva tempestivamente nel giudizio deducendo che: l'attore deve dimostrare di aver Controparte_1
inviato la comunicazione obbligatoria del sinistro nei confronti di e della Consap;
il diritto azionato è prescritto ai sensi Controparte_1
dell'art. 2947, co. 2, c.c.; la domanda è altresì infondata nel merito, non essendo stato il sinistro documentato in alcun modo e, comunque, non essendone stata allegata né provata la dinamica;
non è stato provato neppure che nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza il veicolo danneggiante non fosse identificabile;
la richiesta risarcitoria è eccessiva in ordine al quantum, oltre che non provata, soprattutto per ciò che concerne l'aumento per personalizzazione del danno;
in caso di accoglimento della domanda, l'attore dovrà comunque dimostrare che l'evento dannoso sia stato determinato in via esclusiva per il comportamento del conducente del mezzo danneggiante, trovando altrimenti applicazione la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c.
Chiedeva, dunque, di: rigettare la domanda in quanto inammissibile e improcedibile, nonché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata,
in caso di accoglimento, applicare gli artt. 2054 e 1227 c.c., riducendo corrispondentemente la somma dovuta a titolo risarcitorio;
in ogni caso,
condannare controparte al pagamento di spese ed onorari di lite.
Proc. n. 7458/2021 R.G – Sentenza Pagina 3 di 11 Istruita la controversia, escussi i testi indicati dall'attore nelle proprie memorie istruttorie, all'udienza del 13/02/2025 la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La domanda è infondata e deve essere respinta per le motivazioni di cui appresso si dirà.
Parte attrice chiedeva il risarcimento delle lesioni patite in occasione del sinistro verificatosi in data 28/06/2021, alle 09:00 circa, in Mugnano, alla Via Pietro Nenni, allorquando il ciclomotore condotto dall'istante veniva urtato da un autocarro non identificato, il cui conducente ometteva di riconoscere la dovuta precedenza.
Prima di procedere all'esame della domanda nel merito, occorre rilevare che la fattispecie de qua rientra nell'ambito di responsabilità disciplinato dall'art. 19, co. 1, lett. a), della L. 990/69 - poi trasfuso nell'art. 283 del
Codice delle assicurazioni private - trattandosi di circostanza in cui viene dedotta l'impossibilità di identificare il veicolo investitore da parte del soggetto coinvolto nel sinistro, ipotesi che impone una valutazione particolarmente rigorosa del quadro istruttorio.
In punto di diritto occorre evidenziare che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, “In tema di intervento del
Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett.
a), del D.Lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei
danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo
assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato,
spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di
Proc. n. 7458/2021 R.G – Sentenza Pagina 4 di 11 provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato
dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro
stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o
concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo
è rimasto sconosciuto” (tra le tante, di recente Cass. Civ., sez. III,
15/02/2024, n. 4213).
L'imposizione a carico del danneggiato di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro è
conforme alla ratio della disposizione normativa in esame in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697
c.c. ma anche alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente. Su detto onere probatorio la giurisprudenza ha anche evidenziato che “è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle
competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte
dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante
investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi
al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse,
purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale
denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi" (Cass. Civ. n.
15367/2011).
Orbene, venendo al caso di specie, la dinamica dell'evento prospettata
Proc. n. 7458/2021 R.G – Sentenza Pagina 5 di 11 da parte attrice nell'atto introduttivo non ha trovato conforto nelle risultanze probatorie acquisite all'esito dell'espletata istruttoria, non rinvenendosi in atti elementi sufficienti al fine di poter ritenere adeguatamente dimostrato il fatto storico così come dedotto.
In primo luogo, si osserva che i Carabinieri della Stazione di Mugnano
di OL sono giunti sui luoghi di causa solo successivamente al verificarsi dell'evento, quando il motociclo dell'attore era già stato
“adagiato a circa 15 mt. dal presunto punto d'impatto” e constatando come non vi fosse “nessuna presenza del furgone/camion” presunto danneggiante. Per tale ragione, gli agenti hanno proceduto “solo in parte al rilevamento dell'incidente”, redigendo uno schizzo planimetrico inevitabilmente parziale, nel quale non è stato neppure indicato chiaramente quale fosse il presumibile punto d'impatto tra i veicoli.
Con specifico riguardo alla dinamica, poi, le Autorità hanno assunto sommarie informazioni da alcuni testi presenti sul posto, le cui dichiarazioni tuttavia appaiono generiche, imprecise e poco circostanziate.
Più in particolare, il primo dei testi ascoltati dai Carabinieri, Tes_1
, ha riferito di non aver neppure assistito direttamente al sinistro,
[...]
ma solo di aver udito “un forte rumore” e di essersi “girato di scatto”, constatando “la presenza di un uomo con il volto a terra e insanguinato
e nelle sue vicinanze una vespa 50cc di colore verde chiaro”; precisava, infatti di non aver “visto il momento dell'urto” e di non aver “visto il camion né altri mezzi urtare la vespa verde chiaro”.
Tali dichiarazioni nulla consentono di accertare dunque in ordine alle
Proc. n. 7458/2021 R.G – Sentenza Pagina 6 di 11 modalità di verificazione del fatto come riferita in citazione.
A loro volta, anche le dichiarazioni rese da non Controparte_2
appaiono sufficienti, per la loro genericità, al fine di ritenere dimostrati gli assunti di cui all'atto di citazione. Il teste, infatti, pur facendo riferimento all'impatto tra il motociclo del ed un camion Pt_1
“cassonato privo di telo protettivo”, non era in grado di riferire con adeguata precisione in merito alle caratteristiche di quest'ultimo, non ricordandone colore, il modello o il numero di targa, neppure solo parzialmente. Peraltro, il affermava che “il centauro (…) non CP_2
era cosciente”, ponendosi in netta antitesi con quanto accertato dai
Carabinieri, secondo i quali l'attore era “cosciente” tanto da aver fornito ai sanitari i propri dati anagrafici “prima del nostro arrivo”. D'altro canto, anche lo stesso attore, verosimilmente per la gravità delle lesioni riportate, nulla era in grado di riferire circa il sinistro, avendo successivamente riferito alla Polizia Giudiziaria di non ricordare
“assolutamente nulla di quanto accaduto” e, in effetti, di non ricordare
“nulla di quella giornata”.
Ulteriore elemento rimasto incerto nonostante l'istruttoria svolta nel corso del giudizio attiene all'uso, da parte dell'attore, dei presidi di protezione individuale: a questo proposito, il teste riferisce che CP_2
l'attore “portava il casco” e in occasione dell'udienza del 17/10/2024 precisava che anche “dopo la caduta il conducente del veicolo ES non perse il casco protettivo”; diversamente, dal Certificato del 118 emerge come lo stesso, all'intervento dei sanitari sul posto, non avesse il casco.
Proc. n. 7458/2021 R.G – Sentenza Pagina 7 di 11 Con specifico riguardo all'impatto tra un furgone o camion e il motociclo attoreo, inoltre, va evidenziato come all'esito degli accertamenti svolti dai Carabinieri non sia stata rinvenuta alcuna traccia che confermi tale circostanza di fatto. L'unico elemento concretamente documentato nel verbale, infatti, è una traccia ematica sull'asfalto, ma non sono stati rinvenute ulteriori elementi che possano confermare il verificarsi di un urto, quali ad esempio segni di frenata o detriti riconducibili alla carrozzeria dei veicoli coinvolti.
A tal proposito, anzi, nel “verbale di sequestro probatorio” è stato rilevato come gli unici danni presenti sul ciclomotore fossero “svariati
graffi su tutta la carrozzeria in particolare lato sinistro presenza di graffi dovuti da abrasioni sull'asfalto (specchietto retrovisore sx, scocca anteriore sx, parabrezza sx, leva freno sx)”, non venendo accertata la presenza di danni direttamente riconducibili ad una collisione con un altro veicolo, quali, a mero titolo esemplificativo,
ammaccature o spaccature nella carrozzeria.
Preme evidenziare che la valutazione sull'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite: così, di recente, Cass. civ., sez. I,
07/06/2021, n. 15818 nonché Cass., 9 agosto 2019, n. 21239), alla luce del materiale istruttorio a sua disposizione.
Proc. n. 7458/2021 R.G – Sentenza Pagina 8 di 11 Ebbene, è lecito dubitare dell'attendibilità della deposizione testimoniale del teste attoreo, per quanto si è già detto, trattandosi di deposizioni, si ripete, contrastante tanto con le dichiarazioni rese da altro testimone del fatto, così come assunte dalle intervenute sul Pt_2
posto, quanto con quanto emerso ed accertato dalle dai sanitari Pt_2
accorsi sul luogo del sinistro e, per altra via, di deposizione testimoniale del tutto generica e inattendibile.
Considerato poi che il teste è testimone oculare del fatto, tale circostanza ne mina fortemente la sua credibilità, credibilità che non è stata in alcun modo corroborata da altri elementi di prova a supporto della tesi attorea,
non offerti in giudizio.
Ciò posto, parte attrice era certamente onerata ai sensi dell'art. 2697 c.c.
di fornire la prova del verificarsi del sinistro con le modalità e le conseguenze di cui in citazione.
Si osserva infatti che la fattispecie dedotta in giudizio configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, di un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli, fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: 1) il verificarsi dell'evento storico;
2)
l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto;
3) il dolo o la colpa dell'agente.
Nel caso di specie, essendo controversa la ricostruzione della dinamica dei fatti così come genericamente esposta in citazione, sull'attore incombeva l'onere di provare sia il fatto come in concreto verificatosi, sia il nesso eziologico tra l'evento ed i danni lamentati.
Proc. n. 7458/2021 R.G – Sentenza Pagina 9 di 11 Per quanto sopra, la domanda va dunque rigettata per non essere stata fornita la prova del fatto, né conseguentemente del nesso di causalità tra l'evento descritto e le lesioni allegate da parte attrice.
Non essendosi raggiunta la prova dell'an, si impone il rigetto della domanda, con assorbimento di ogni altra questione prospettata dalle parti.
***
Le spese seguono la soccombenza di e sono liquidate Parte_1
in dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014 s.m.i., parametri minimi per tutte le fasi processuali espletate secondo lo scaglione sino ad € 520.000,00, tenuto conto della non complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente espletata, con esclusione della fase istruttoria, in assenza di richieste di prova orale da parte della convenuta la quale nemmeno ha dato seguito
(deliberatamente: cfr. la nota del 16.02.2023) all'ordinanza resa ex art. 210 c.p.c., su istanza di parte, all'esito dell'udienza del 7/11/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da Parte_1
contro così provvede:
[...] Controparte_1
1) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
che qui si liquidano in € 6.023,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge.
Proc. n. 7458/2021 R.G – Sentenza Pagina 10 di 11 Così deciso in Aversa il 03/06/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 7458/2021 R.G – Sentenza Pagina 11 di 11