Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 04/07/2025, n. 5050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5050 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05050/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03750/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3750 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Centro Diagnostico “S. Ciro” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Oriana Pragliola, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, non costituita in giudizio;
Asl Napoli 3 Sud, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini e Amneris Irace, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della delibera di giunta regionale della Campania (“DGRC”) 4 maggio 2022, n. 210, pubblicata sul B.U.R.C. n. 43 del 9 maggio 2022, avente ad oggetto: “ Approvazione del fabbisogno regionale di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale e degli obiettivi di produzione per le aziende sanitarie pubbliche per gli anni 2022-2023 ” e relativo allegato, avente ad oggetto: “ Aggiornamento del fabbisogno regionale di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoria-le per gli anni 2022 e 2023 ”;
- del decreto dirigenziale n. 174 del 5 maggio 2022 – Decreto Dirigenziale n. 173 del 4 maggio 2022, avente ad oggetto: “ Presa d'atto dei dati 2018, 2049, 2020 e 2021 (solo Budget ordinario) di produzione dei Centri Privati accreditati per le branche di: Laboratorio di Analisi; Diabetologia; Branche a visita; Cardiologia; Medicina Nucleare; Radiologia e Radioterapia trasmessi dalle ASL in ottemperanza alle disposi-zioni stabilite nell'allegato A- Nota Metodologica alla DGRC n. 599 del 28/12/2021. Integrazione e Rettifica ”;
- della delibera di G.R.C. del 4 maggio 2022, n. 215, pubblicata sul B.U.R.C. n. 43 del 9 maggio 2022, avente ad oggetto: “ Assegnazione per l'esercizio 2022 dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale: modifiche ed integrazioni alla DGRC n. 599 del 28 dicembre 2021 ”;
- della delibera di G.R.C. del 21 giugno 2022, n. 309, avente ad oggetto: “ Approvazione dei contratti con le strutture sanitarie private accreditate ex DGRC n. 215/2022 ”, e di tutti gli atti presupposti, con-nessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi del ricorrente;
II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Centro Diagnostico “S. Ciro” S.r.l. il 23 marzo 2023:
per l'annullamento, unitamente agli atti già impugnati con il ricorso introduttivo:
- della deliberazione DG ASL NA 3 SUD n. 1241 del 23.12.2022, avente ad oggetto: “definizione tetti di spesa anno 2022 per la Macroarea di Assistenza Specialistica Ambulatoriale in applicazione della D.G.R.C. n. 251/2022 e n. 309/2022 – Adempimenti”, notificata a mezzo pec il 9 gennaio 2023
III. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Centro Diagnostico “S. Ciro” S.r.l. il 25 febbraio 2024:
- del Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 779 del 21 novembre 2023, pubblicato il 27 novembre 2023, avente ad oggetto: “ Decreto Dirigenziale n. 509 del 31.07.2023. Modifiche ed integrazioni ”;
-della Delibera della Giunta Regionale n. 800 del 29.12.2023, avente ad oggetto: “ Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale per l'esercizio 2023 e in via provvisoria per l'esercizio 2024 ”;
-di ogni ulteriore provvedimento, atto, documento, connesso, conseguente, preordinato ai provvedimenti impugnati, se ed in quanto lesivo degli interessi della società ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl Napoli 3 Sud;
Vista la nota del 24 marzo 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con il ricorso n.rg. 3750 del 2022, come implementato dai primi motivi aggiunti, il Centro ricorrente ha impugnato i provvedimenti, in epigrafe indicati, di approvazione ed aggiornamento del fabbisogno regionale di prestazioni sanitarie, di assistenza specialistica ambulatoriale e degli obiettivi di produzione per le aziende sanitarie pubbliche, per gli anni 2022- 2023, nonché della conseguente determinazione dei volumi di spesa per l’esercizio 2022 unitamente alla delibera giuntale di approvazione degli schemi di contratto ed agli atti aslini attuativi (deliberazione del direttore Generale dell’Asl Napoli 3 Sud n. 1241/2022);
-che con i secondi motivi aggiunti parte ricorrente ha esteso l’impugnativa anche ai provvedimenti regionali di “ Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale per l’esercizio 2023 e in via provvisoria per esercizio 2024 (d.G.R.C, n. 800 del 29 dicembre 2023);
Considerato che nell’approssimarsi della trattazione del merito la parte ricorrente ha depositato note del 24 marzo 2025 con le quali ha dichiarato “ la sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio epigrafato ex art. 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm, attesa la giurisprudenza sfavorevole formatasi nelle more in subiecta materia e la mancata costituzione in giudizio delle parti resistenti ”;
Ritenuto, in applicazione del principio dispositivo applicabile anche al processo amministrativo, che nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa ( ex multis , Consiglio di Stato sez. II, 16 luglio 2024, n.6379).
-che va pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse ai sensi dell'art. 35, co. 1, lett. c) c.pa.;
-che in ragione dell’esito in rito del giudizio e della mancata opposizione dell’Asl Napoli 3 Sud costituitasi, peraltro, con memoria di stile solo per la fase di merito, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Palma | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO