CA
Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/12/2024, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Catania – Sezione Lavoro – composta dai magistrati dott.ssa Elvira Maltese Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere relatore dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 489/2022 R.G., promossa da
(cod.fisc. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Marco Di Pietro,
Appellante
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
) cod. fisc. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
pro tempore; , in Controparte_4
persona del dirigente pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania,
Appellati
OGGETTO: appello - pubblico impiego - contratti a termine
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4977 dell'1.12.2021 il Tribunale di Catania, in funzione di
1 giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso proposta da Parte_1
- docente abilitata all'insegnamento della scuola primaria e dell'infanzia - dichiarava il diritto della stessa alla progressione professionale economica prevista per il personale dipendente di ruolo e alle differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio dal 30.1.2015 (tenuto conto dell'intervenuta prescrizione) fino all'anno scolastico 2016/2017, e conseguentemente, condannava il al pagamento di € 7.305,85, oltre accessori nella misura CP_1
di cui all'art.16, comma 6, della L.n.412/1991, richiamato dall'art.22 L. n.724/94.
In particolare, il decidente premetteva che, con sentenza del Tribunale di
Catania, n. 4104/2017, passata in giudicato, era stato accertato il diritto della ricorrente alla medesima progressione professionale ed economica prevista per il personale di ruolo, tenuto conto del servizio prestato con contratti a tempo determinato sino all'anno scolastico 2010/11 e che le domande spiegate dalla ricorrente con il secondo ricorso ora oggetto di decisione erano le medesime di quelle delibate con la sentenza n. 4104/2017, concernendo però un periodo successivo a quello coperto dal precedente giudicato, relativo ai servizi d'insegnamento prestati con contratti a tempo determinato negli anni scolastici
2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16 e 2016/17.
Richiamati i precedenti dello stesso ufficio ex art.118 disp.att. c.p.c., il
Tribunale affermava il diritto della ricorrente alla progressione professionale economica prevista per i dipendenti a tempo indeterminato e alle conseguenti differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio, considerando a tal fine gli effettivi periodi di servizio e quindi l'anzianità maturata sommando i periodi dei singoli contratti a tempo determinato, in ragione dell'applicazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, con conseguente disapplicazione dell'art.2 del CCNL
2 del 4 agosto 2011. Riconosceva ai fini della maturazione della posizione stipendiale e dei relativi incrementi economici, anche i servizi prestati negli aa.ss.
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 in ragione del decreto ministeriale del 14 gennaio 2011. Riteneva prescritto il diritto alla progressione professionale ed economica e alle conseguenti differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio nel quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo del 30.1.2020. Compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso tale pronuncia proponeva appello resisteva parte Parte_1
appellata.
Integrato il contraddittorio, la causa era decisa all'esito dell'udienza del 7 novembre 2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui è stata rilevata d'ufficio la parziale prescrizione delle somme dovute a titolo di differenze stipendiali, lamentando la lesione del diritto di difesa per non avere il giudice concesso alle parti un termine per il deposito di memorie su tale questione.
1.2 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 2943 e 2945 cod. civ., per essere stata dichiarata la prescrizione del credito vantato dalla ricorrente senza tenere in considerazione che il termine di prescrizione era stato interrotto dall'azione giudiziaria promossa il 31.08.2011 (data del deposito del ricorso introduttivo del procedimento R.G. n. 9244/11) e fino al 17.04.2018 (data passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Catania), nonché dalla successiva notifica dell'atto introduttivo del giudizio n.9316/2018 del 15.01.2020.
1.3 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art.115 c.p.c., in quanto, in assenza di contestazione specifica del , il tribunale ha ritenuto che la CP_1
3 diffida del 26.04.2018 fosse stata trasmessa da soggetto diverso dal creditore, non munito di apposita procura a rappresentare il titolare del diritto alle differenze retributive.
Sostiene, al riguardo, che secondo costante orientamento della Corte di legittimità, in assenza di contestazione specifica, i fatti dedotti dalle parti debbano ritenersi incontrovertibili.
1.4 Con il quarto motivo censura la sentenza per violazione dell'art.112 c.p.c., per avere il tribunale sollevato d'ufficio la carenza del potere di rappresentanza del soggetto che ha inviato la diffida del 26.04.2018.
Sostiene che in assenza di specifica eccezione da parte del
[...]
, il giudice non poteva sollevare d'ufficio la questione relativa alla Controparte_1
carenza del potere di rappresentanza del soggetto che ha inoltrato la diffida del
26.04.2018; che con riferimento specifico all'eccezione di prescrizione, essendo la stessa delimitata da parte del ai crediti “anteriori al Controparte_1
2013”, il giudice non avrebbe potuto dichiarare la prescrizione di somme maturate in data successiva al 01.01.2013.
1.5 Con il quinto motivo censura la sentenza per carenza di motivazione per aver il tribunale ritenuto che la diffida sarebbe stata inviata da un soggetto non munito di apposita procura a rappresentare l'odierna appellante, titolare del diritto.
Rileva che la procura era stata rilasciata oralmente prima dell'invio della diffida del 26.04.2018 e che spettava al giudice motivare e/o indicare gli elementi dai quali desumere l'assenza di potere rappresentativo posto che secondo quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, la procura per l'atto di costituzione in mora ben può essere rilasciata in forma orale e che l'esistenza di un potere rappresentativo può essere provata in qualsiasi modo anche a mezzo di
4 presunzioni.
1.6 Infine lamenta la statuizione in ordine alla compensazione delle spese di lite.
Ritiene che la questione relativa al diritto alla maturazione e alla percezione della medesima retribuzione dei docenti di ruolo durante il periodo di precariato,
è stata affrontata e definitivamente risolta dalla Suprema Corte di Cassazione con le sentenze nn. 22558 e 23868 del 2016, ragione per cui non sussistono “gravi ed eccezionali ragioni” che giustificherebbero la compensazione delle spese di lite.
2. I motivi di appello, che si esaminano congiuntamente, sono fondati nei limiti di seguito precisati.
2.1. Dagli atti di causa emerge che in data 26.4.2018 è stata trasmessa a mezzo pec dal difensore dell'appellante (e ricevuta dal ) una lettera di diffida CP_1
al pagamento delle somme spettanti in forza della sentenza n. 4104/2017 e delle somme maturate successivamente a partire dall'anno scolastico 2011/2012.
2.2. Contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, tale lettera di diffida ha prodotto l'effetto di interrompere i termini di prescrizione dei crediti maturati nel quinquennio antecedente (fatti salvi fino al 26.4.2013), trattandosi di atto di messa in mora proveniente dalla creditrice (circostanza mai contestata dal
). CP_1
Va al riguardo richiamato l'insegnamento consolidato della Suprema Corte secondo cui la forma scritta prevista per la costituzione in mora, che ha natura di atto giuridico in senso stretto, non è prescritta anche per il conferimento della relativa procura, non operando in tale ipotesi il richiamo fatto dall'articolo 1324 cod. civ., in tema di atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale, alla disciplina propria dei contratti. Ne consegue che la procura per la costituzione in mora può risultare da un comportamento univoco e concludente del mandatario idoneo -
5 secondo un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito - a rappresentare al terzo che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti (cfr., tra le tante, Cass. 9046/2007; 4347/2009;
7097/2012; 2965/2017).
Nel caso di specie la prova che la creditrice avesse rilasciato all'avvocato
Marco Di Petro la procura per inoltrare all'Amministrazione l'atto di costituzione in mora, per il pagamento delle differenze retributive riconosciute con la sentenza n. 4104/2017 e per quelle successivamente maturate e oggetto del presente giudizio, si ricava per presunzioni dal conferimento del precedente mandato difensivo per la proposizione del ricorso concluso con la sentenza ora richiamata e dal conferimento al medesimo difensore del mandato di introdurre il giudizio oggetto dell'odierno gravame: detti fatti appaiono idonei, in modo univoco, a dimostrare l'esistenza del potere rappresentativo dell'avv. Di Pietro nel momento in cui, dopo la prima sentenza rimasta inadempiuta e prima di instaurare la seconda azione giudiziaria, ha diffidato l'Amministrazione ad adempiere al pagamento delle differenze retributive spettanti, “per conto e nell'interesse di
, non avendo il procuratore l'obbligo di munirsi di un mandato Parte_1
scritto (vd. Cass. 2965/2017: Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, per l'assenza di prova di una procura già conferita, aveva ritenuto inidonea ad interrompere la prescrizione una lettera firmata dal difensore poi designato dal lavoratore medesimo con procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
2.3. Si osserva poi che l'Amministrazione odierna appellata, all'atto di costituirsi nel giudizio di primo grado, ha tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione quinquennale delle differenze retributive richieste da Parte_1
espressamente rilevando la prescrizione dei crediti “anteriori al 2013”.
[...]
6 Non poteva quindi il giudice rilevare d'ufficio la prescrizione di crediti maturati successivamente all'1.1.2013, essendo notoriamente quella di prescrizione un'eccezione in senso stretto ed essendo rimessa a colui che solleva l'eccezione l'allegazione del fatto interruttivo e del dies a quo.
2.4. Non può poi condividersi la tesi di parte appellante secondo cui l'effetto interruttivo permanente della prescrizione, ex artt. 2943 e 2945 c.c., si estenderebbe anche ai crediti maturati successivamente ai periodi oggetto dell' accertamento giudiziale passato in giudicato (sentenza n. 4104/2017 cit., passata in giudicato il 17.4.2018) sul presupposto che “La proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell'art.
2945 c.c., con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità a quel rapporto, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere, ed anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente)”.
Il riconoscimento delle differenze retributive per gli anni oggetto del presente giudizio si fonda sul diritto dell'insegnante, che ha stipulato contratti di lavoro a tempo determinato, alla stessa progressione professionale retributiva riconosciuta dal CCNL al personale assunto a tempo indeterminato. La domanda è circoscritta al servizio prestato nei periodi allegati in ricorso (dall'a.s. 2011/2012 all'a.s.
2016/2017) e documentati dalla produzione dei relativi contratti, periodi di lavoro autonomi e diversi da quelli oggetto del precedente giudizio. Non si tratta pertanto di diritti derivanti da uno stretto nesso di causalità da un unico rapporto che ha già costituito oggetto di accertamento giudiziale passato in giudicato, ma di diritti derivanti da singoli rapporti di lavoro a tempo determinato - diversi e successivi a quelli oggetto del precedente giudizio definito con la sentenza n. 4104/2017 - il
7 cui riconoscimento ha richiesto un nuovo accertamento del fatto che anche negli anni oggetto di causa i rapporti di lavoro a tempo determinato si sono svolti con le stesse modalità dei rapporti a tempo indeterminato. Su tale accertamento pertanto nessun giudicato si è ancora formato.
3. Ne consegue - sulla base dei conteggi formulati dalla parte ricorrente, già posti a fondamento della decisione di primo grado e non contestati dall'Amministrazione nemmeno nel presente giudizio di gravame - la dichiarazione di prescrizione dei crediti per differenze retributive maturati per gli anni 2011/2012 (€ 3005,84) e 2012/2013 fino al mese di dicembre 2012 compreso
(€ 1168,94, importo ottenuto dividendo per 9 l'importo di € 3005,84 indicato come spettante per i nove mesi lavorati e moltiplicando il risultato ottenuto per
3,5 mesi); spettano pertanto all'appellante, rispetto alla minor somma riconosciuta in primo grado, € 13.726,64 (pari alla somma di € 1.836,90 per differenze maturate per l'anno 2012/2013 dal gennaio 2013 + € 3005,84 per differenze maturate per l'anno 2013/2014, € 2805,43 per differenze maturate per l'anno
2014/2015, € 3339,82 per differenze maturate per l'anno 2015/2016 ed € 2738,65 per differenze maturate per l'anno 2016/2017).
4. Fondata è infine la censura relativa alla regolamentazione delle spese processuali contenuta nella sentenza gravata. Il Tribunale ha compensato le spese in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso e della soccombenza reciproca delle parti, mentre avrebbe dovuto riconoscerle in favore della ricorrente vittoriosa, anche se sulla base del minor valore dell'accoglimento parziale della domanda (decisum), in applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 32061/2022), cui questa Corte intende uniformarsi, secondo cui “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo
8 a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
4. Alla stregua delle superiori considerazioni, assorbita ogni altra questione,
l'appello va parzialmente accolto e, per l'effetto, la sentenza gravata deve essere parzialmente riformata, nella parte in cui ha dichiarato il diritto di Parte_1
alle differenze retributive maturate in ragione dell'anzianità di servizio dal
30.1.2015 anziché dall'anno 2013 e ha condannato il a Controparte_1
pagare all'odierna appellante a tale titolo la somma di € 7.305,86 anziché la maggior somma di € 13.726,64.
Va altresì riformata la statuizione sulle spese processuali, che sono poste a carico del per entrambi i gradi di giudizio, nella misura Controparte_5
indicata in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, in relazione allo scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado, che nel resto conferma:
-dichiara il diritto di alla progressione professionale economica Parte_1
prevista per il personale dipendente di ruolo e alla conseguenti differenze stipendiali spettanti, in ragione dell'anzianità di servizio, dall'1.1.2013, nei limiti della prescrizione maturata, fino all'a.s. 2016/2017;
9 - per l'effetto condanna il a pagare a tale titolo Controparte_1
all'appellante la somma di € 13.726,64 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna altresì il appellato al pagamento, con distrazione in favore CP_1
del difensore antistatario, delle spese di lite di entrambi i gradi, che liquida in €
2695,00 per il primo grado e in € 2906,00 per il presente, oltre spese forfettarie
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio all'esito dell'udienza del
7/11/2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese
10