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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/12/2025, n. 4514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4514 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 3313 – 2023
Il Tribunale Il Tribunale di Napoli Nord - Prima sezione civile - in persona del
Giudice Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3313 - 2023 del R.G.A.C. avente ad oggetto: “ proprietà “.
TRA
, C.F.: , e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F.: , nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla C.F._2
minore C.F: autorizzati ad intraprendere il presente Per_1 C.F._3
giudizio, giusta provvedimento del Giudice Tutelare del Tribunale di Napoli Nord n.
307/2020, entrambi elettivamente domiciliati in Arzano (Na), alla Via Pietro
Giannone n. 2, presso lo studio dell'avv. Ageo Piscopo, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in atti.
ATTORI
E
, C.F. , elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._4
Casoria (Na), alla Via Tenente Formicola n.4, presso lo studio dell'avv. Maria
RI Pontoriere, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA- IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.09.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni,
giusta verbale di udienza, qui richiamato per relationem.
Il G.I., letti gli atti di causa , riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione gli attori C.F.: Parte_1
, e , C.F.: , C.F._1 Parte_2 C.F._2
nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore C.F: Per_1
convenivano in giudizio la signora , C.F. C.F._3 CP_1
, deducevano che la loro figlia minore è C.F._4 Persona_2
proprietaria di un appartamento posto al piano terra dell'immobile sito in Arzano
(Na), alla via Francesco Murri n 15, tale stabile è in comunione con altri proprietari;
Gli attori deducevano, altresì, che:
- in conseguenza dei comportamenti illegittimi dei proprietari delle altre unità
immobiliari facenti parte del predetto stabile e, in particolare della convenuta proprietaria dell'appartamento posto all'ultimo piano di tale CP_1
fabbricato, il loro diritto di proprietà risultava leso in quanto la stessa: - impediva, avendo sostituito il telecomando, l'accesso pedonale e carrabile attraverso il cancello che dalla pubblica via dà accesso al cortile comune, inoltre ricopriva con una lamiera metallica, chiusa con un catenaccio, il motore che alimentava il detto cancello, impedendone in tal modo l'apertura manuale;
-parcheggiava sull'area condominiale veicoli vari, impedendo l'esercizio del diritto di passaggio degli altri condomini;
- rimuoveva abusivamente l'antenna installata dagli attori sul lastrico solare impedendone la ricollocazione;
-realizzava sul lastrico solare alcuni manufatti senza autorizzazione dei proprietari delle altre unità immobiliari del fabbricato;
- apponeva un cancello a chiusura del ballatoio del terzo piano del vano scale impedendo, tra l'altro, l'accesso alla centralina delle antenne;
-immetteva nella pluviale comune di raccolta delle acque meteoriche gli scarichi degli impianti idrici posti a servizio dei vani realizzati abusivamente sul lastrico solare, nonché a quelli derivati da una diversa distribuzione interna dell'immobile al secondo piano, in proprietà della convenuta;
a causa di tali illegittime immissioni fuoriuscivano, dalla colonna pluviale adiacente al piano rialzato di proprietà della minore, liquidi e solidi dannosi per la salute dei comproprietari;
- nonostante i reiterati inviti alla convenuta rivolti ad eliminare gli abusi perpetrati, quest'ultima persisteva nelle condotte contra legem;
-Tanto premesso, gli istanti così concludevano:
1)“Accertare la esistenza degli abusi dedotti in narrativa;
2) Per l'effetto, condannare la sig.ra CP_1
a: - Consentire l'accesso carrabile attraverso il cancello carraio del fabbricato,
consegnando la copia, previa corresponsione delle spese, del nuovo telecomando
- rimuovere il rivestimento al motore di detto cancello così da renderlo funzionale anche manualmente consegnandone, altresì, le relative chiavi;
- rimuovere il cancello in ferro posto a chiusura del ballatoio del terzo piano del vano scala;
- eliminare la illegittima immissione nella pluviale comune di raccolta delle acque meteoriche degli scarichi degli impianti idrici funzionali ai vani realizzati sul lastrico solare nonché a quelli derivati da una diversa distribuzione interna dell'immobile al secondo piano, int.5, di proprietà della convenuta medesima;
- consentire la installazione dell'antenna televisiva sul lastrico solare;
-
ordinare il ripristino dello stato dei luoghi sul solaio di copertura del fabbricato attraverso l'abbattimento dei vani realizzati sul lastrico solare senza alcun titolo abilitativo né autorizzazione degli altri comproprietari.
3) Condannare la sig.ra al risarcimento dei danni derivati agli CP_1
istanti a seguito dell'illegittime condotte poste in essere, anche per gli atti emulativi mercè il pagamento di quella somma a quantificarsi dal CTU a nominarsi ovvero in via equitativa dal Sig. Giudice adito;
4) Emettere ogni altro opportuno e conseguenziale provvedimento;
5)
Condannare la sig. al pagamento delle spese di competenze del CP_1
presente giudizio.
§§§ §§ §§§
Con comparsa di risposta depositata in data 29/06/2023, si costituiva in giudizio, la signora C.F. , la quale, CP_1 C.F._4 contestando le domande formulate dagli attori, eccepiva l'intervenuta usucapione dell'area scoperta posta a destra del fabbricato con annesso accesso alla via pubblica a mezzo di cancello automatico, per averne esercitato il possesso continuativo, interrotto ed in via esclusiva da oltre 45 anni, o, comunque,
l'intervenuta prescrizione estintiva ventennale del diritto per non uso da parte degli attori di tale area;
in via riconvenzionale, eccepiva l'abusiva apertura del balcone con realizzazione delle scale di accesso al cortile realizzate da parte sul balcone dell'appartamento a piano terra di sua proprietà posto a sinistra del fabbricato e del muro delimitante la sua proprietà posto a sinistra del cancello pedonale di accesso alla proprietà comune, nonché la realizzazione della canna fumaria realizzata dall'attrice a servizio della sua proprietà, ancorata alla facciata comune del fabbricato che invadeva illegittimamente il lastrico solare di sua esclusiva proprietà.
Parte convenuta, così concludeva:
Piaccia all'On.le adito Tribunale, disattesa ogni avversa domanda ed eccezione,
Voglia così provvedere:
1) Dichiarare il difetto di allegazione e pertanto rigettare tutte le domande spiegate
per i motivi esposti;
2) Rigettare la domanda di condanna della convenuta alla consegna delle chiavi di
accesso al cancello posto a destra del fabbricato e alla eliminazione della lamiera
metallica per difetto di interesse, per mancata domanda di accertamento del relativo
diritto, stante la mancanza di una espressa destinazione delle aree a parcheggio,
mancando ogni patto e regolamento condominiale, per mancanza del diritto al parcheggio, per intervenuta usucapione dell'area exc art 1159 c.c. o
subordinatamente ex art 1158 c.c. o ancora subordinatamente per intervenuta
prescrizione estintiva ventennale del diritto per non uso;
3)accertata la violazione dell'art 1102 c.c. e dell'art 1117 c.c., condannare l'attrice
alla rimozione della separazione in legno ancorata al muro che insiste sull'area
scoperta comune posta a sinistra del fabbricato nonché alla consegna alla convenuta
delle chiavi del cancello carrabile di accesso alla detta area;
4) accertata la violazione dell'art 1117 c.c. e 1120 c.c. condannare l'attrice
all'abbattimento del muro posto a sinistra del cancello pedonale di accesso alla
proprietà comune e delimitante la proprietà della signora nonché Persona_2
l'abbattimento della scala posta al balcone dell'appartamento al piano rialzato della
signora con ripristino della continuità del balcone;
Persona_2
5) Accertata la violazione dell'art 1117 c.c. e 1102 c.c. per deturpamento dell'estetica
del fabbricato nonché la violazione della proprietà privata della convenuta e la
violazione della normativa in tema di distanza per illegittima apposizione della canna
fumaria, condannare l'attrice all'abbattimento della canna fumaria;
6)Rigettare la domanda di installazione dell'antenna per mancata allegazione del
diritto vantato e mancata domanda di accertamento ed in via subordinata per
mancanza del diritto per i motivi dedotti.
7) Rigettare la domanda di abbattimento delle opere sul lastrico in quanto
genericamente formulata, per mancanza del diritto di cui neppure chiede
l'accertamento e la violazione e subordinatamente infondata;
8)Rigettare la domanda di abbattimento del cancello del vano scale per tutti i motivi
dedotti; 9) Rigettare la domanda di eliminazione della illegittima immissione delle acque per
tutti i motivi dedotti;
10) Rigettare la domanda di condanna alla esecuzione delle opere di ripristino della
tubatura condominiale in quanto modificata e condannare all'inverso l'attrice al
ripristino della tubatura e il suo corso originario;
11)Rigettare la domanda di risarcimento in quanto inammissibile ed infondata per
tutti i motivi dedotti;
12)Vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione.
§§§ §§ §§§
All'udienza di comparizione, celebratasi in data 8.09.2023, le parti si riportano ai propri atti;
il Giudice, con ordinanza del 17.9.2023, rilevato che parte attrice aveva redatto l'atto di citazione notificato a parte convenuta, omettendo la piena osservanza di quanto prescritto dall'art. 163 c.p.c. come riformato dal d.lgs.
149/22, applicabile al giudizio de quo essendo stato iscritto successivamente al 1
marzo 2023, differiva la prima udienza al 21.2.2024, onde consentire a parte attrice la rinnovazione dell'atto di citazione e la notifica della stessa alla convenuta.
Con provvedimento del 22.2.2024, a scioglimento della riserva assunta in data 21.2.2024, il Giudice ritenuto necessario l'esperimento della procedura di mediazione, pena l'improcedibilità della domanda principale e di quella formulata in via riconvenzionale, rinviava il giudizio all'udienza del 20.9.2024, per tali incombenti.
Con provvedimento del 21.11.2024, il Giudice, rilevato che parte istante,
disattendendo al contenuto di cui all'ordinanza del 17.09.2023, non aveva ottemperato alla rinnovazione e notifica dell'atto di citazione, dichiarava, ai sensi dell'art. 307 c.p.c. l'estinzione del giudizio relativo alla domanda principale,
promossa da e , disponeva, altresì, la Parte_1 Parte_2
prosecuzione del giudizio, limitatamente alla domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta;
CP_1
ammessa la prova orale articolata da parte convenuta, e l'interrogatorio formale degli attori, la causa veniva rinviata per l'escussione dei testi all'udienza del 21.02.2025;
Espletata l'istruttoria giudiziale con l'escussione dei testi ammessi, il G.I.,
con provvedimento reso a scioglimento della riserva assunta in data 21.02.2025,
rigettava la richiesta di rimessione in termini di parte attrice perché irrituale e assolutamente non motivata, rigettava la richiesta di parte convenuta di sostituzione del teste escusso, ritenuta la causa matura per la decisione, senza ulteriore attività istruttoria, rinviava per la decisione all'udienza del 24.09.2025
assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
All'udienza del 24.9.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione
§§§ §§ §§§
In via pregiudiziale osserva il Tribunale che può ritenersi avverata la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.Lgs. 28/2010, relativa alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, (cfr. verbale negativo di mediazione demandata , versato in atti con deposito del 19.9.2024).
Passando alla disamina della res controversa, rileva il Tribunale, che con ordinanza del 21.11.2024 veniva dichiarata la estinzione del giudizio relativo alla domanda principale, promossa da e , ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 307, comma 3, c.p.c. non avendo parte attrice ottemperato alla rinnovazione e notifica dell'atto introduttivo, così come disposto con provvedimento del 17.9.2023.
Il giudizio è proseguito, pertanto, limitatamente alle domande proposte da parte convenuta.
Orbene, tali domande di usucapione dell'area scoperta posta a destra del fabbricato sito in Arzano (NA), alla Francesco Murri n. 15, nonché la spiegata domanda riconvenzionale dalla convenuta comparente inerente all'abbattimento delle opere abusive realizzate dagli attori devono essere rigettate, per le argomentazioni di seguito esposte.
Giova ricordare che l'acquisto di un diritto per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri. L'inerzia del proprietario si concretizza in un mancato esercizio di dette potestà, in totale assenza l'assenza di una sua reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile.
Inoltre, la continuità, pacificità e pubblicità dell'utilizzo del bene inequivocabilmente esercitato uti dominus per un periodo ultraventennale rendono perfezionato l'acquisto per usucapione e ne consentono, dunque, l'accertamento giudiziale.
In tema di possesso, l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante,
indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto (Cass. civ. del 12 maggio 1999,
n. 4702).
Pertanto, quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà
di disporre del bene come se fosse proprio.
Invero, ai fini dell'usucapione “occorre la sussistenza di un comportamento
continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto
il periodo all'uopo previsto dalla legge, un potere di fatto, corrispondente a quello del
proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. Un potere di fatto corrispondente al
diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso
conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche
esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta
all'inerzia del titolare del diritto” (cfr. Cass. civ. n. 2044 del 04.02.2015; Cass. civ. n.
17459 del 02.09.2015).
Ritiene, ancora, il Tribunale che, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi,
tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus.
Ciò premesso, nel caso sottoposto all'attenzione di questo Tribunale, non possono dirsi sussistenti i requisiti di legge previsti ex art. 1158 e ss. c.c., attesa l'impossibilità di ravvisare i presupposti che comportino la declaratoria di intervenuta usucapione, per carenza probatoria.
In vero, rileva il Tribunale che parte convenuta in riconvenzionale non abbia provato, all'esito dell'esperita istruttoria giudiziale, il possesso e la detenzione ad usucapionem uti dominus della area scoperta comune de qua, nelle due accezioni di “animus rem sibi habendi (l'intenzione di esercitare la signoria che è propria del proprietario o del titolare del diritto reale) e di “animus detenendi”, che implica il riconoscimento dell'altrui signoria.
Osserva sul punto il Tribunale che "la prova rigorosa dell'inizio del possesso,
dell'esercizio dello stesso e del decorso del tempo idoneo ad usucapire è preciso onere
di chi intende far valere la fattispecie acquisitiva originaria e non potrà essere assolto
ricorrendo a semplici deduzioni, supposizioni o presunzioni, senza che in tal senso -
sia addotto un solo preciso e univoco elemento di prova."
Invero, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve fornire la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, allegando e dimostrando il momento e le modalità di acquisto del possesso, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la generica dichiarazione di aver posseduto da tempo
immemorabile o altre espressioni similari.
L'acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili, in ogni caso, ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa.
Il Tribunale evidenzia che, nel caso di specie, ai fini dell'accoglimento della domanda proposta da parte convenuta , oltre a non aver provato lo ius possidendi,
difetti anche dell'altro requisito indispensabile per il maturarsi dell'usucapione,
“animus rem sibi habendi (l'intenzione di esercitare la signoria che è propria del proprietario o del titolare del diritto reale). Dalle risultanze dell'istruttoria e dall'esame della documentazione prodotta emerge che le circostanze dedotte da parte convenuta poste a fondamento delle pretese azionate non siano state provate.
Parte convenuta, infatti, all'udienza del 21.2.2025, ha rinunciato all'escussione del teste , dopo che questi ha dichiarato: “ Testimone_1 [...]
è mia moglie;
Ho interesse nel giudizio. Se mia moglie vince la causa io CP_1
traggo un beneficio”
Inoltre, le dichiarazioni rese dal teste signora , figlia della Testimone_2
convenuta, della cui attendibilità è lecito dubitare, avendo la stessa riferito: “Si ho
interesse nel giudizio” è del tutto insufficiente a provare le circostanze di cui alla pretesa di parte convenuta, non è emerso in maniera certa ed inequivocabile, che,
l'apposizione del cancello in ferro posto a chiusura dell'area oggetto del giudizio,
oltre ad essere tollerata, si sia protratta continuativamente per oltre un ventennio né assolutamente ogni altra circostanza ritenuta pregnante ai fini dell'accoglimento delle altre domande.
Parte convenuta, quindi, non ha dato piena prova, neppure delle altre domande per cui è causa.
Posto ciò, ogni altra richiesta istruttoria, avanzata da parte convenuta
si palesava non meritevole di accoglimento in quanto irrituale;
Invero, il Tribunale relativamente alla richiesta avanzata dal procuratore della parte convenuta di sostituzione del teste, , regolarmente Testimone_1
comparso all'udienza del 21.2.2025 ed escusso, non è meritevole di accoglimento,
in quanto è stato lo stesso procuratore a voler rinunciare alla sua escussione, dopo che questi aveva prestato il giuramento di rito e aver dichiarato di avere un proprio interesse nel giudizio, con piena adesione del procuratore degli attori.
Rileva il Giudicante che il teste che viene sentito a fini istruttori in un processo civile deve essere un soggetto terzo, necessariamente diverso dalle parti in causa. Inoltre, per poter essere escussi quali testimoni non è sufficiente non essere parte in causa, ma è necessario dare quelle garanzie di attendibilità
fondamentali ai fini della genuinità della prova e del raggiungimento dell'effettiva giustizia;
Da ciò ne discende che, il codice di procedura civile esclude la capacità a testimoniare in capo a determinati soggetti, ovverosia a coloro che hanno in giudizio un interesse tale da legittimare la loro astratta partecipazione allo stesso.
“Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un
interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio [100, 105 c.p.c.]
Posto ciò, osserva il Tribunale che ciò che più rileva ai fini del mancato accoglimento della domanda della convenuta in riconvenzionale è che, pur avendone l'onere, non ha fornito prova dell'esistenza del diritto vantato.
Ogni altra osservazione appare ultronea e pleonastica.
In conclusioni ed in considerazione delle argomentazioni finora sviluppate,
ne deriva, pertanto, che laddove, come nel caso che ci occupa, essendo il contesto probatorio assolutamente, nullo a dimostrare siffatti precisi requisiti, l'invocata usucapione non può dirsi accertata e alla relativa domanda segue il rigetto, “in quanto chi invoca l'istituto dell'usucapione deve provare il possesso del bene ininterrotto per il tempo prescritto dalla legge e di aver esercitato un potere di fatto sulla res corrispondente al diritto di proprietà, ossia di aver posto in essere una palese condotta che è propria di colui che è proprietario (Tribunale Milano,
sentenza 26 giugno 2019).
Ritiene il Tribunale, alla luce delle suesposte ragioni, che anche le altre domande della convenuta sono infondate e vanno in definitiva integralmente rigettate.
§§§ §§ §§
Attesa la reciproca soccombenza le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa R.G.
3313-2023 promossa da , (C.F.: ), e Parte_1 C.F._1
, (C.F.: ), nella qualità di genitori Parte_2 C.F._2
esercenti la potestà sulla minore (C.F: contro Per_1 C.F._5 [...]
(C.F: ) ogni contraria istanza, eccezione e CP_1 C.F._4
deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio relativo alla domanda principale, promossa da e , ai sensi dell'art. 307 c.p.c., come da Parte_1 Parte_2
ordinanza del 21.11.2024.
- rigetta le domande avanzate dalla convenuta , per quanto CP_1
argomentato nella parte motiva;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Così deciso in Aversa, 15.11.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe C. Lombardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 3313 – 2023
Il Tribunale Il Tribunale di Napoli Nord - Prima sezione civile - in persona del
Giudice Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3313 - 2023 del R.G.A.C. avente ad oggetto: “ proprietà “.
TRA
, C.F.: , e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F.: , nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla C.F._2
minore C.F: autorizzati ad intraprendere il presente Per_1 C.F._3
giudizio, giusta provvedimento del Giudice Tutelare del Tribunale di Napoli Nord n.
307/2020, entrambi elettivamente domiciliati in Arzano (Na), alla Via Pietro
Giannone n. 2, presso lo studio dell'avv. Ageo Piscopo, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in atti.
ATTORI
E
, C.F. , elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._4
Casoria (Na), alla Via Tenente Formicola n.4, presso lo studio dell'avv. Maria
RI Pontoriere, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA- IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.09.2025, le parti precisavano le rispettive conclusioni,
giusta verbale di udienza, qui richiamato per relationem.
Il G.I., letti gli atti di causa , riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione gli attori C.F.: Parte_1
, e , C.F.: , C.F._1 Parte_2 C.F._2
nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore C.F: Per_1
convenivano in giudizio la signora , C.F. C.F._3 CP_1
, deducevano che la loro figlia minore è C.F._4 Persona_2
proprietaria di un appartamento posto al piano terra dell'immobile sito in Arzano
(Na), alla via Francesco Murri n 15, tale stabile è in comunione con altri proprietari;
Gli attori deducevano, altresì, che:
- in conseguenza dei comportamenti illegittimi dei proprietari delle altre unità
immobiliari facenti parte del predetto stabile e, in particolare della convenuta proprietaria dell'appartamento posto all'ultimo piano di tale CP_1
fabbricato, il loro diritto di proprietà risultava leso in quanto la stessa: - impediva, avendo sostituito il telecomando, l'accesso pedonale e carrabile attraverso il cancello che dalla pubblica via dà accesso al cortile comune, inoltre ricopriva con una lamiera metallica, chiusa con un catenaccio, il motore che alimentava il detto cancello, impedendone in tal modo l'apertura manuale;
-parcheggiava sull'area condominiale veicoli vari, impedendo l'esercizio del diritto di passaggio degli altri condomini;
- rimuoveva abusivamente l'antenna installata dagli attori sul lastrico solare impedendone la ricollocazione;
-realizzava sul lastrico solare alcuni manufatti senza autorizzazione dei proprietari delle altre unità immobiliari del fabbricato;
- apponeva un cancello a chiusura del ballatoio del terzo piano del vano scale impedendo, tra l'altro, l'accesso alla centralina delle antenne;
-immetteva nella pluviale comune di raccolta delle acque meteoriche gli scarichi degli impianti idrici posti a servizio dei vani realizzati abusivamente sul lastrico solare, nonché a quelli derivati da una diversa distribuzione interna dell'immobile al secondo piano, in proprietà della convenuta;
a causa di tali illegittime immissioni fuoriuscivano, dalla colonna pluviale adiacente al piano rialzato di proprietà della minore, liquidi e solidi dannosi per la salute dei comproprietari;
- nonostante i reiterati inviti alla convenuta rivolti ad eliminare gli abusi perpetrati, quest'ultima persisteva nelle condotte contra legem;
-Tanto premesso, gli istanti così concludevano:
1)“Accertare la esistenza degli abusi dedotti in narrativa;
2) Per l'effetto, condannare la sig.ra CP_1
a: - Consentire l'accesso carrabile attraverso il cancello carraio del fabbricato,
consegnando la copia, previa corresponsione delle spese, del nuovo telecomando
- rimuovere il rivestimento al motore di detto cancello così da renderlo funzionale anche manualmente consegnandone, altresì, le relative chiavi;
- rimuovere il cancello in ferro posto a chiusura del ballatoio del terzo piano del vano scala;
- eliminare la illegittima immissione nella pluviale comune di raccolta delle acque meteoriche degli scarichi degli impianti idrici funzionali ai vani realizzati sul lastrico solare nonché a quelli derivati da una diversa distribuzione interna dell'immobile al secondo piano, int.5, di proprietà della convenuta medesima;
- consentire la installazione dell'antenna televisiva sul lastrico solare;
-
ordinare il ripristino dello stato dei luoghi sul solaio di copertura del fabbricato attraverso l'abbattimento dei vani realizzati sul lastrico solare senza alcun titolo abilitativo né autorizzazione degli altri comproprietari.
3) Condannare la sig.ra al risarcimento dei danni derivati agli CP_1
istanti a seguito dell'illegittime condotte poste in essere, anche per gli atti emulativi mercè il pagamento di quella somma a quantificarsi dal CTU a nominarsi ovvero in via equitativa dal Sig. Giudice adito;
4) Emettere ogni altro opportuno e conseguenziale provvedimento;
5)
Condannare la sig. al pagamento delle spese di competenze del CP_1
presente giudizio.
§§§ §§ §§§
Con comparsa di risposta depositata in data 29/06/2023, si costituiva in giudizio, la signora C.F. , la quale, CP_1 C.F._4 contestando le domande formulate dagli attori, eccepiva l'intervenuta usucapione dell'area scoperta posta a destra del fabbricato con annesso accesso alla via pubblica a mezzo di cancello automatico, per averne esercitato il possesso continuativo, interrotto ed in via esclusiva da oltre 45 anni, o, comunque,
l'intervenuta prescrizione estintiva ventennale del diritto per non uso da parte degli attori di tale area;
in via riconvenzionale, eccepiva l'abusiva apertura del balcone con realizzazione delle scale di accesso al cortile realizzate da parte sul balcone dell'appartamento a piano terra di sua proprietà posto a sinistra del fabbricato e del muro delimitante la sua proprietà posto a sinistra del cancello pedonale di accesso alla proprietà comune, nonché la realizzazione della canna fumaria realizzata dall'attrice a servizio della sua proprietà, ancorata alla facciata comune del fabbricato che invadeva illegittimamente il lastrico solare di sua esclusiva proprietà.
Parte convenuta, così concludeva:
Piaccia all'On.le adito Tribunale, disattesa ogni avversa domanda ed eccezione,
Voglia così provvedere:
1) Dichiarare il difetto di allegazione e pertanto rigettare tutte le domande spiegate
per i motivi esposti;
2) Rigettare la domanda di condanna della convenuta alla consegna delle chiavi di
accesso al cancello posto a destra del fabbricato e alla eliminazione della lamiera
metallica per difetto di interesse, per mancata domanda di accertamento del relativo
diritto, stante la mancanza di una espressa destinazione delle aree a parcheggio,
mancando ogni patto e regolamento condominiale, per mancanza del diritto al parcheggio, per intervenuta usucapione dell'area exc art 1159 c.c. o
subordinatamente ex art 1158 c.c. o ancora subordinatamente per intervenuta
prescrizione estintiva ventennale del diritto per non uso;
3)accertata la violazione dell'art 1102 c.c. e dell'art 1117 c.c., condannare l'attrice
alla rimozione della separazione in legno ancorata al muro che insiste sull'area
scoperta comune posta a sinistra del fabbricato nonché alla consegna alla convenuta
delle chiavi del cancello carrabile di accesso alla detta area;
4) accertata la violazione dell'art 1117 c.c. e 1120 c.c. condannare l'attrice
all'abbattimento del muro posto a sinistra del cancello pedonale di accesso alla
proprietà comune e delimitante la proprietà della signora nonché Persona_2
l'abbattimento della scala posta al balcone dell'appartamento al piano rialzato della
signora con ripristino della continuità del balcone;
Persona_2
5) Accertata la violazione dell'art 1117 c.c. e 1102 c.c. per deturpamento dell'estetica
del fabbricato nonché la violazione della proprietà privata della convenuta e la
violazione della normativa in tema di distanza per illegittima apposizione della canna
fumaria, condannare l'attrice all'abbattimento della canna fumaria;
6)Rigettare la domanda di installazione dell'antenna per mancata allegazione del
diritto vantato e mancata domanda di accertamento ed in via subordinata per
mancanza del diritto per i motivi dedotti.
7) Rigettare la domanda di abbattimento delle opere sul lastrico in quanto
genericamente formulata, per mancanza del diritto di cui neppure chiede
l'accertamento e la violazione e subordinatamente infondata;
8)Rigettare la domanda di abbattimento del cancello del vano scale per tutti i motivi
dedotti; 9) Rigettare la domanda di eliminazione della illegittima immissione delle acque per
tutti i motivi dedotti;
10) Rigettare la domanda di condanna alla esecuzione delle opere di ripristino della
tubatura condominiale in quanto modificata e condannare all'inverso l'attrice al
ripristino della tubatura e il suo corso originario;
11)Rigettare la domanda di risarcimento in quanto inammissibile ed infondata per
tutti i motivi dedotti;
12)Vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione.
§§§ §§ §§§
All'udienza di comparizione, celebratasi in data 8.09.2023, le parti si riportano ai propri atti;
il Giudice, con ordinanza del 17.9.2023, rilevato che parte attrice aveva redatto l'atto di citazione notificato a parte convenuta, omettendo la piena osservanza di quanto prescritto dall'art. 163 c.p.c. come riformato dal d.lgs.
149/22, applicabile al giudizio de quo essendo stato iscritto successivamente al 1
marzo 2023, differiva la prima udienza al 21.2.2024, onde consentire a parte attrice la rinnovazione dell'atto di citazione e la notifica della stessa alla convenuta.
Con provvedimento del 22.2.2024, a scioglimento della riserva assunta in data 21.2.2024, il Giudice ritenuto necessario l'esperimento della procedura di mediazione, pena l'improcedibilità della domanda principale e di quella formulata in via riconvenzionale, rinviava il giudizio all'udienza del 20.9.2024, per tali incombenti.
Con provvedimento del 21.11.2024, il Giudice, rilevato che parte istante,
disattendendo al contenuto di cui all'ordinanza del 17.09.2023, non aveva ottemperato alla rinnovazione e notifica dell'atto di citazione, dichiarava, ai sensi dell'art. 307 c.p.c. l'estinzione del giudizio relativo alla domanda principale,
promossa da e , disponeva, altresì, la Parte_1 Parte_2
prosecuzione del giudizio, limitatamente alla domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta;
CP_1
ammessa la prova orale articolata da parte convenuta, e l'interrogatorio formale degli attori, la causa veniva rinviata per l'escussione dei testi all'udienza del 21.02.2025;
Espletata l'istruttoria giudiziale con l'escussione dei testi ammessi, il G.I.,
con provvedimento reso a scioglimento della riserva assunta in data 21.02.2025,
rigettava la richiesta di rimessione in termini di parte attrice perché irrituale e assolutamente non motivata, rigettava la richiesta di parte convenuta di sostituzione del teste escusso, ritenuta la causa matura per la decisione, senza ulteriore attività istruttoria, rinviava per la decisione all'udienza del 24.09.2025
assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
All'udienza del 24.9.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione
§§§ §§ §§§
In via pregiudiziale osserva il Tribunale che può ritenersi avverata la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.Lgs. 28/2010, relativa alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione, (cfr. verbale negativo di mediazione demandata , versato in atti con deposito del 19.9.2024).
Passando alla disamina della res controversa, rileva il Tribunale, che con ordinanza del 21.11.2024 veniva dichiarata la estinzione del giudizio relativo alla domanda principale, promossa da e , ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 307, comma 3, c.p.c. non avendo parte attrice ottemperato alla rinnovazione e notifica dell'atto introduttivo, così come disposto con provvedimento del 17.9.2023.
Il giudizio è proseguito, pertanto, limitatamente alle domande proposte da parte convenuta.
Orbene, tali domande di usucapione dell'area scoperta posta a destra del fabbricato sito in Arzano (NA), alla Francesco Murri n. 15, nonché la spiegata domanda riconvenzionale dalla convenuta comparente inerente all'abbattimento delle opere abusive realizzate dagli attori devono essere rigettate, per le argomentazioni di seguito esposte.
Giova ricordare che l'acquisto di un diritto per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri. L'inerzia del proprietario si concretizza in un mancato esercizio di dette potestà, in totale assenza l'assenza di una sua reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile.
Inoltre, la continuità, pacificità e pubblicità dell'utilizzo del bene inequivocabilmente esercitato uti dominus per un periodo ultraventennale rendono perfezionato l'acquisto per usucapione e ne consentono, dunque, l'accertamento giudiziale.
In tema di possesso, l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sé spettante,
indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto (Cass. civ. del 12 maggio 1999,
n. 4702).
Pertanto, quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà
di disporre del bene come se fosse proprio.
Invero, ai fini dell'usucapione “occorre la sussistenza di un comportamento
continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto
il periodo all'uopo previsto dalla legge, un potere di fatto, corrispondente a quello del
proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. Un potere di fatto corrispondente al
diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso
conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche
esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta
all'inerzia del titolare del diritto” (cfr. Cass. civ. n. 2044 del 04.02.2015; Cass. civ. n.
17459 del 02.09.2015).
Ritiene, ancora, il Tribunale che, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi,
tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus.
Ciò premesso, nel caso sottoposto all'attenzione di questo Tribunale, non possono dirsi sussistenti i requisiti di legge previsti ex art. 1158 e ss. c.c., attesa l'impossibilità di ravvisare i presupposti che comportino la declaratoria di intervenuta usucapione, per carenza probatoria.
In vero, rileva il Tribunale che parte convenuta in riconvenzionale non abbia provato, all'esito dell'esperita istruttoria giudiziale, il possesso e la detenzione ad usucapionem uti dominus della area scoperta comune de qua, nelle due accezioni di “animus rem sibi habendi (l'intenzione di esercitare la signoria che è propria del proprietario o del titolare del diritto reale) e di “animus detenendi”, che implica il riconoscimento dell'altrui signoria.
Osserva sul punto il Tribunale che "la prova rigorosa dell'inizio del possesso,
dell'esercizio dello stesso e del decorso del tempo idoneo ad usucapire è preciso onere
di chi intende far valere la fattispecie acquisitiva originaria e non potrà essere assolto
ricorrendo a semplici deduzioni, supposizioni o presunzioni, senza che in tal senso -
sia addotto un solo preciso e univoco elemento di prova."
Invero, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve fornire la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, allegando e dimostrando il momento e le modalità di acquisto del possesso, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la generica dichiarazione di aver posseduto da tempo
immemorabile o altre espressioni similari.
L'acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili, in ogni caso, ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa.
Il Tribunale evidenzia che, nel caso di specie, ai fini dell'accoglimento della domanda proposta da parte convenuta , oltre a non aver provato lo ius possidendi,
difetti anche dell'altro requisito indispensabile per il maturarsi dell'usucapione,
“animus rem sibi habendi (l'intenzione di esercitare la signoria che è propria del proprietario o del titolare del diritto reale). Dalle risultanze dell'istruttoria e dall'esame della documentazione prodotta emerge che le circostanze dedotte da parte convenuta poste a fondamento delle pretese azionate non siano state provate.
Parte convenuta, infatti, all'udienza del 21.2.2025, ha rinunciato all'escussione del teste , dopo che questi ha dichiarato: “ Testimone_1 [...]
è mia moglie;
Ho interesse nel giudizio. Se mia moglie vince la causa io CP_1
traggo un beneficio”
Inoltre, le dichiarazioni rese dal teste signora , figlia della Testimone_2
convenuta, della cui attendibilità è lecito dubitare, avendo la stessa riferito: “Si ho
interesse nel giudizio” è del tutto insufficiente a provare le circostanze di cui alla pretesa di parte convenuta, non è emerso in maniera certa ed inequivocabile, che,
l'apposizione del cancello in ferro posto a chiusura dell'area oggetto del giudizio,
oltre ad essere tollerata, si sia protratta continuativamente per oltre un ventennio né assolutamente ogni altra circostanza ritenuta pregnante ai fini dell'accoglimento delle altre domande.
Parte convenuta, quindi, non ha dato piena prova, neppure delle altre domande per cui è causa.
Posto ciò, ogni altra richiesta istruttoria, avanzata da parte convenuta
si palesava non meritevole di accoglimento in quanto irrituale;
Invero, il Tribunale relativamente alla richiesta avanzata dal procuratore della parte convenuta di sostituzione del teste, , regolarmente Testimone_1
comparso all'udienza del 21.2.2025 ed escusso, non è meritevole di accoglimento,
in quanto è stato lo stesso procuratore a voler rinunciare alla sua escussione, dopo che questi aveva prestato il giuramento di rito e aver dichiarato di avere un proprio interesse nel giudizio, con piena adesione del procuratore degli attori.
Rileva il Giudicante che il teste che viene sentito a fini istruttori in un processo civile deve essere un soggetto terzo, necessariamente diverso dalle parti in causa. Inoltre, per poter essere escussi quali testimoni non è sufficiente non essere parte in causa, ma è necessario dare quelle garanzie di attendibilità
fondamentali ai fini della genuinità della prova e del raggiungimento dell'effettiva giustizia;
Da ciò ne discende che, il codice di procedura civile esclude la capacità a testimoniare in capo a determinati soggetti, ovverosia a coloro che hanno in giudizio un interesse tale da legittimare la loro astratta partecipazione allo stesso.
“Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un
interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio [100, 105 c.p.c.]
Posto ciò, osserva il Tribunale che ciò che più rileva ai fini del mancato accoglimento della domanda della convenuta in riconvenzionale è che, pur avendone l'onere, non ha fornito prova dell'esistenza del diritto vantato.
Ogni altra osservazione appare ultronea e pleonastica.
In conclusioni ed in considerazione delle argomentazioni finora sviluppate,
ne deriva, pertanto, che laddove, come nel caso che ci occupa, essendo il contesto probatorio assolutamente, nullo a dimostrare siffatti precisi requisiti, l'invocata usucapione non può dirsi accertata e alla relativa domanda segue il rigetto, “in quanto chi invoca l'istituto dell'usucapione deve provare il possesso del bene ininterrotto per il tempo prescritto dalla legge e di aver esercitato un potere di fatto sulla res corrispondente al diritto di proprietà, ossia di aver posto in essere una palese condotta che è propria di colui che è proprietario (Tribunale Milano,
sentenza 26 giugno 2019).
Ritiene il Tribunale, alla luce delle suesposte ragioni, che anche le altre domande della convenuta sono infondate e vanno in definitiva integralmente rigettate.
§§§ §§ §§
Attesa la reciproca soccombenza le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico Dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa R.G.
3313-2023 promossa da , (C.F.: ), e Parte_1 C.F._1
, (C.F.: ), nella qualità di genitori Parte_2 C.F._2
esercenti la potestà sulla minore (C.F: contro Per_1 C.F._5 [...]
(C.F: ) ogni contraria istanza, eccezione e CP_1 C.F._4
deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio relativo alla domanda principale, promossa da e , ai sensi dell'art. 307 c.p.c., come da Parte_1 Parte_2
ordinanza del 21.11.2024.
- rigetta le domande avanzate dalla convenuta , per quanto CP_1
argomentato nella parte motiva;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Così deciso in Aversa, 15.11.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe C. Lombardo