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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 02/07/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 676/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Prencipe Michele Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 676/2023 promossa da
(P.I. ) in persona del liquidatore pro-tempore Parte_1 P.IVA_1 dott. , con l'avv. Vincenzo SCIANANDRONE Parte_2
Impugnante nonché
nato a [...] il [...] ed ivi res., con l'avv. Paolo Cuviello Parte_3
Impugnato avverso il lodo arbitrale reso nel procedimento n. R.G.V.G. 1317/2022 del Tribunale di Trani, pubblicato il
21/4/2023, notificato il 26/04/2023.
All'esito dell'udienza collegiale del 25.03.2025 (ordinanza comunicata il 26.03.2025), celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione. Rimessa la causa sul ruolo per l'acquisizione pagina 1 di 8 del fascicolo di ufficio della fase arbitrale corredato dei relativi atti cartacei, è stata poi nuovamente riservata per la decisione in data 3/6/2025.
Oggetto: nullità del lodo ex art. 829 c.p.c.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 810 c.p.c., del 6.10.2022, in virtù della clausola Parte_3 compromissoria contenuta nello Statuto della società impugnante, chiedeva al Presidente del
Tribunale di Trani di nominare un Arbitro Unico per dirimere la controversia insorta tra lo stesso ricorrente e la circa la restituzione di un presunto Parte_1 prestito dallo stesso eseguito in favore della società (pari ad Euro 37.850,00), di cui era stato socio dalla sua costituzione sino al 28/7/2009, nonché, amministratore e tenutario delle scritture contabili dall'11/11/2008 al 7/1/2010, con i versamenti eseguiti nel periodo compreso tra l'8/7/2009 e il 26/2/2010.
2. Nominato l'arbitro, il ricorrente, a supporto del suo vantato credito produceva un prospetto
(allegato 2) da lui redatto, in cui elencava e riepilogava le somme che avrebbe versato alla società. Produceva inoltre la copia di un documento che denominava mastrino di un sottoconto della società (allegato 3 denominato “Anticipi da Amministratore”), relativo al periodo 1/1/2009
– 21/10/2009; delle proprie note datate 31/7/18 – 28/12/2019 – 23/7/2020 (allegati 4-5-6); un
“bigliettino” del 27/4/2010 (allegato 8), a suo dire, redatto da tale;
una Persona_1 copia di un documento che indicava come bilancio della società al 31/12/2013, con la nota integrativa (allegato 9). Chiedeva quindi la condanna della al pagamento della Parte_1 somma anzidetta, oltre interessi di mora e spese del giudizio arbitrale.
3. Con comparsa del 14/7/2022 si costituiva la che Parte_1 contestava integralmente l'avversa domanda, nonché, l'allegata documentazione, in quanto non riferibile alla società e, comunque, inidonea a provare il dedotto presunto prestito.
Preliminarmente eccepiva l'incompetenza dell'Arbitro in quanto la controversia non rientrava tra quelle previste dalla clausola compromissoria, secondo la quale “…le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativamente al rapporto sociale sono devolute all'Arbitro…”. Deduceva che il requisito essenziale per l'applicazione della clausola compromissoria era l'afferenza del diritto in lite ad pagina 2 di 8 un “rapporto sociale” essendo escluse pertanto le controversie tra soggetti estranei alla compagine sociale (come nel caso di specie, lite tra Amministratore e società).
Circa la documentazione prodotta a supporto della pretesa attorea, eccepiva:
1) che il “prospetto” (allegato 2) contenente le poste del presunto credito era stato unilateralmente redatto dallo stesso ricorrente ed era quindi privo di qualsiasi valenza probatoria visto che esso riportava anonimi e generici pagamenti, senza specificazione né del soggetto pagante, né del soggetto ricevente il medesimo pagamento, con la sola indicazione dei numeri di alcuni assegni bancari;
2) l'assenza delle copie degli indicati assegni e dei bonifici, al fine di accertare la veridicità dell'assunto attoreo, visto che erano passati oltre 13 anni, con il succedersi di vari amministratori e commercialisti tenutari delle scritture contabili;
3) che il mastrino di sottoconto denominato “anticipi da Amministratore” riferibile all'anno
2009 (allegato 3) era nulla di più che un anonimo foglio (confezionabile da chiunque!), ove erano elencate delle operazioni contabili, senza alcuna indicazione dei soggetti interessati, modalità dei pagamenti e causali, salvo un paio di operazioni con la dicitura “versamento ass. . Un mero “pezzo di carta”, si ripete, confezionabile da chiunque (specie da chi, Pt_3 come il ricorrente, era stato Amministratore e contabile della società), con l'aggiunta “a mano” dei numeri degli assegni;
4) quanto alle note del rag. (allegati 4-5-6), si trattava di lettere con le quali quegli Pt_3 aveva richiesto il rimborso di un credito, senza alcuna specificazione, anche al fine dell'interruzione della prescrizione.
5) che il “bigliettino” del 27/4/1010 (allegato 8), che, a dire del , sarebbe stato redatto Pt_3 da tale , nel quale è scritto (a macchina) “anticipi di (da Persona_1 Pt_3 verificare) Euro 40.360,00”, con delle aggiunte “a mano”, redatte dalla medesima
[...]
, era parimenti privo di valore probatorio come pure l'allegato n. 9 del ricorso, Per_1 asseritamente rappresentativo del bilancio al 31/12/2013, consistente in una anonima fotocopia, in cui non era indicato il credito richiesto dal Pt_3
In ragione di tanto, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda.
pagina 3 di 8 4. Respinte le prove orali richieste dal ricorrente, l'Arbitro unico ordinava alla resistente il deposito del libro giornale, mastrini di sottoconto e bilanci societari dall'anno 2009 'ad oggi' e le ricevute dei versamenti in banca effettuati dal ricorrente, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
5. Il resistente, in persona del liquidatore, ottemperava alla disposta esibizione preliminarmente chiarendo quale fosse l'oggetto del suo incarico e precisando “…che i compiti del liquidatore omissis…, si esplicitano nel realizzare l'attivo aziendale e pagare tutti i debiti in scadenza e scaduti. Con la liquidazione, infatti, si modifica lo scopo della società che non è più quello della gestione ordinaria, bensì quello della sua liquidazione. In generale, nel caso di un finanziamento soci, il semplice inserimento in contabilità non costituisce una prova del debito societario verso il socio. Vero è che il finanziamento del socio deve essere necessariamente provato da un accordo tra la società richiedente e il socio disponibile, in cui devono essere esplicitati importo, tempi di versamento, eventuale tasso di interesse applicato, tempi di restituzione, ecc.: tutti elementi necessari per configurare un contratto di finanziamento. In assenza di un accordo scritto e di tali elementi costitutivi del contratto, che può manifestarsi sia attraverso un verbale, un atto, ma anche attraverso uno scambio di corrispondenza, il pagamento del socio a favore della società perde la caratteristica di credito ed acquisisce la configurazione di un versamento “a fondo perduto” a favore della società, probabilmente in situazione di squilibrio finanziario e, quindi, non restituibile.” (cfr. testualmente). Fatta questa premessa il liquidatore riferiva “…di non aver rinvenuto traccia di versamenti effettuati dal sig.
in favore della non avendo rinvenuto ricevute di Parte_3 Parte_1 bonifico e/o assegni di sorta, né di aver rinvenuto traccia di accordi scritti inerenti finanziamenti da parte del sig. in favore della società.” (cfr. cit.). Inoltre, Parte_3 precisava che la documentazione richiesta era risalente di oltre dieci anni nel corso dei quali il liquidatore non aveva gestito la contabilità e di cui non possedeva registri o libri contabili.
Rimetteva quindi “…in copia Bilanci, libri giornale e mastrini dal 2019 ad oggi, unici posseduti perché dallo stesso gestiti, ovvero, da quando è stato incaricato quale commercialista, di tenere la contabilità dalla società in liquidazione” (cfr. cit.). Precisava, infine, “di essere liquidatore della società dal 2014 e tenutario delle scritture contabili dal gennaio 2019, e che aveva prodotto la documentazione in suo possesso, così come ricevuta dal
pagina 4 di 8 precedente commercialista tenutario. Per tale motivo non era in grado di ottemperare compiutamente all'ordine di esibizione.” (cfr. cit.).
6. Nel seguito, il ricorrente, dopo la definizione del “thema disputandum” (cfr. regolamento arbitrale del 27 giugno 2022 sub doc. 4, fascicolo acquisito della fase arbitrale) e dopo l'articolazione delle richieste istruttorie il cui termine era fissato al 14 luglio 2022, depositava una memoria datata 8/11/2022, con unita documentazione (copie bilanci 2009- 2010-2013-
2015-2016-2018-2019, stato Patrimoniale della del 2009, estratti c/c della Parte_1
del 30/9-31/12 2009 e 31/3/2010, copia di una distinta di Controparte_1 un bonifico di Euro 2.500,00 del 10/7/2009 e di un a.c. di Euro 12.501,00 del 21/10/2009)
7. All'udienza del 17/11/2022 la società resistente, odierna appellante contestava la suddetta memoria e la prodotta documentazione, perché non autorizzata e tardiva, oltre che inconferente.
Ciononostante, il produceva, con altra memoria del 23/11/2022 (anch'essa non Pt_3 autorizzata), delle (ritenute) anonime copie del libro giornale 2009 e mastrini 2009, a suo dire riferibili alla che chiedeva di utilizzare per una C.T.U. La resistente Parte_1 eccepiva la preclusione processuale al deposito dei detti documenti e chiedeva di espungerli opponendosi alla chiesta C.T.U.
8. Con ordinanza del 5/12/2022 l'Arbitro espelleva dal fascicolo le suddette due memorie, con l'unita documentazione, perché tardivamente prodotte, non ammetteva la richiesta CTU e rinviava la causa all'udienza del 20/12/2022 per la precisazione delle conclusioni.
9. In data 12 aprile 2023 veniva depositato il lodo impugnato con cui l'Arbitro accoglieva la domanda condannando la società resistente al pagamento della somma richiesta dal ricorrente, oltre accessori e condannandola altresì a sopportare le spese del giudizio arbitrale.
10. Con tale pronuncia, l'Arbitro accoglieva la domanda, rigettate le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalla resistente e ritenuta provata la domanda (in particolare in ragione della corrispondenza intercorsa tra le parti a far data dal 31.07.2018 al 29.09.2020), ravvisando, per converso, l'inottemperanza dell'obbligo del liquidatore della regolare tenuta delle scritture contabili e l'inadeguatezza della linea difensiva della resistente limitatasi, a dire dell'arbitro, a contestare la sua competenza e ad eccepire la prescrizione del credito.
11. Avverso il lodo arbitrale, ha proposto gravame la società resistente, impugnando il lodo per due motivi. pagina 5 di 8 Il primo di questi, rubricato “Nullità del lodo per assenza/inapplicabilità della clausola compromissoria” (cfr. atto di gravame), denunzia “…la nullità del lodo per assenza di clausola compromissoria in quanto la clausola compromissoria utilizzata dal ricorrente è stata inserita nello
Statuto della società il 27/9/2010 (v. all.2 e all.
2-bis), a mezzo atto per notaio Parte_1 [...]
allorquando il rag. non era più socio (dal 28/7/2009). Pertanto, ratione temporis, Per_2 Pt_3 detta clausola arbitrale non è applicabile alla presente controversia. Al momento della stipulazione della clausola compromissoria i fatti per cui è causa, così come narrati dal ricorrente, erano già accaduti, e lo stesso ricorrente non era più socio. Trattasi di un vizio insanabile del lodo, rilevabile
d'ufficio nel giudizio di impugnazione, indipendentemente da una sua precedente deduzione nel giudizio arbitrale (v. Cass. n.6208/2013).” (cfr. testualmente). In via subordinata ha eccepito la nullità del lodo per incompetenza dell'Arbitro stante l'inapplicabilità della clausola compromissoria alla controversia avente ad oggetto rapporti tra Amministratore e società.
Il secondo dei motivi di impugnazione denunzia la “Nullità del lodo ex art.829 n.5 cpc in relazione all'art.823 n.
5 - Nullità ex art.829 comma 1 n.11 cpc – Nullità per contrarietà all'ordine pubblico.
Qualora non dovessero essere accolte le suddette assorbenti eccezioni di nullità del lodo (per assenza della clausola compromissoria e per inapplicabilità della stessa alla presente controversia), si chiede dichiararsi la nullità del lodo per le ragioni di seguito indicate. - La decisione impugnata si palesa erronea ed in totale distonia con le risultanze documentali ed istruttorie.” (cfr. testualmente cit.).
12. Il primo motivo è fondato e assorbe ogni ulteriore censura.
L'arbitro unico, nel decidere la controversia, ha preliminarmente trattato la censura (qualificata come eccezione di incompetenza) della non compromettibilità in arbitri della lite promossa ritenendola infondata dal momento che “…il Rag. nel procedimento arbitrale di cui all'art. 810 Parte_3
c.p.c.m fa riferimento allo statuto aggiornato, approvato il 14.10.2010 per Notaio di Persona_2
Corato, allegato “A” al numero 11.524 di raccolta, che, nella sua previsione di “clausole i composizione delle liti”, comprende espressamente all'art. 23 “la clausola compromissoria”…” (cfr. testualmente pag.
8-9 del lodo impugnato).
Ebbene, come significato col primo motivo di impugnazione, la clausola compromissoria applicata dall'arbitro per la decisione dell'arbitrato è stata inserita nello Statuto della società il Parte_1
27/9/2010 (v. all.2 e all.
2-bis), a mezzo atto per notaio allorquando il rag. non Persona_2 Pt_3
pagina 6 di 8 era più socio avendo dismesso tale carica dal 28/7/2009. Ne deriva essa non poteva governare il procedimento introdotto con conseguente nullità del lodo: mancava, in ragione della clausola applicata, in quanto riferita allo statuto del 27.09.2010, data in cui il non rivestiva più la clausola di socio, Pt_3 la stessa potestas iudicandi dell'arbitro.
Né può ritenersi superata tale eccezione, come affermato nella memoria depositata nella presente impugnazione, per il fatto che lo statuto precedente della prevedeva analoga clausola Parte_1 visto che il compromesso applicato “expressis verbis” nel lodo era quello dello Statuto del 27.09.2010
e non quello precedente.
Circa la fase rescissoria, diversamente da quanto accade nei casi di nullità del compromesso o di mera nullità del lodo arbitrale, previsti dall'art. 829 cod. proc. civ., nel caso - equiparabile ad inesistenza del lodo - di vizio derivante dalla mancanza del compromesso o della clausola compromissoria o dall'esclusione della compromettibilità in arbitri della materia della controversia, non trova applicazione il principio generale di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, da far valere nei modi e nei tempi previsti dall'art. 828 cod. proc. civ., con la conseguente preclusione del potere della corte d'appello di passare al giudizio rescissorio (cfr. Cass. Sez. 1, 07/02/2006, n. 2598,
Rv. 586804 – 01, per lo stesso principio, adde, Sez. 1, Sentenza n. 11788 del 21/05/2007 (Rv. 597182 -
01) e molte altre conformi).
In conclusione, accolto il primo motivo di impugnazione e preso atto dell'applicazione della richiamata clausola statutaria da parte dell'arbitro unico, va dichiarata la nullità del lodo impugnato, con assorbimento di ogni altro motivo.
8. Venendo al carico delle spese processuali, esse, in quanto riferite alla fase arbitrale e al presente giudizio di impugnazione, seguono la soccombenza e, liquidate secondo il valore della controversia, in base ai criteri di cui al D.M. 127/2022 e parametrate ai valori medi, per la fase arbitrale e ai valori minimi per il presente giudizio, attesa la decisione in rito, vanno poste a carico dell'impugnato e liquidate in favore del difensore dell'impugnante dichiaratosi antistatario.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di appello di Bari, sezione prima civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sul gravame proposto da Parte_1
pagina 7 di 8 contro il , avverso il lodo arbitrale reso nel procedimento n. Parte_1 Parte_3
R.G.V.G. 1317/2022 del Tribunale di Trani, pubblicato il 21/4/2023, così provvede:
1. dichiara nullo il lodo;
2. condanna al pagamento delle spese del procedimento in favore del difensore Parte_3 antistatario dell'impugnante, spese che si liquidano per compensi della fase arbitrale in euro 4.253,00 e per il presente giudizio in euro 4.996,00, oltre al rimborso forfettario di spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria Grazia Caserta Maria Mitola
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Prencipe Michele Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 676/2023 promossa da
(P.I. ) in persona del liquidatore pro-tempore Parte_1 P.IVA_1 dott. , con l'avv. Vincenzo SCIANANDRONE Parte_2
Impugnante nonché
nato a [...] il [...] ed ivi res., con l'avv. Paolo Cuviello Parte_3
Impugnato avverso il lodo arbitrale reso nel procedimento n. R.G.V.G. 1317/2022 del Tribunale di Trani, pubblicato il
21/4/2023, notificato il 26/04/2023.
All'esito dell'udienza collegiale del 25.03.2025 (ordinanza comunicata il 26.03.2025), celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione. Rimessa la causa sul ruolo per l'acquisizione pagina 1 di 8 del fascicolo di ufficio della fase arbitrale corredato dei relativi atti cartacei, è stata poi nuovamente riservata per la decisione in data 3/6/2025.
Oggetto: nullità del lodo ex art. 829 c.p.c.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 810 c.p.c., del 6.10.2022, in virtù della clausola Parte_3 compromissoria contenuta nello Statuto della società impugnante, chiedeva al Presidente del
Tribunale di Trani di nominare un Arbitro Unico per dirimere la controversia insorta tra lo stesso ricorrente e la circa la restituzione di un presunto Parte_1 prestito dallo stesso eseguito in favore della società (pari ad Euro 37.850,00), di cui era stato socio dalla sua costituzione sino al 28/7/2009, nonché, amministratore e tenutario delle scritture contabili dall'11/11/2008 al 7/1/2010, con i versamenti eseguiti nel periodo compreso tra l'8/7/2009 e il 26/2/2010.
2. Nominato l'arbitro, il ricorrente, a supporto del suo vantato credito produceva un prospetto
(allegato 2) da lui redatto, in cui elencava e riepilogava le somme che avrebbe versato alla società. Produceva inoltre la copia di un documento che denominava mastrino di un sottoconto della società (allegato 3 denominato “Anticipi da Amministratore”), relativo al periodo 1/1/2009
– 21/10/2009; delle proprie note datate 31/7/18 – 28/12/2019 – 23/7/2020 (allegati 4-5-6); un
“bigliettino” del 27/4/2010 (allegato 8), a suo dire, redatto da tale;
una Persona_1 copia di un documento che indicava come bilancio della società al 31/12/2013, con la nota integrativa (allegato 9). Chiedeva quindi la condanna della al pagamento della Parte_1 somma anzidetta, oltre interessi di mora e spese del giudizio arbitrale.
3. Con comparsa del 14/7/2022 si costituiva la che Parte_1 contestava integralmente l'avversa domanda, nonché, l'allegata documentazione, in quanto non riferibile alla società e, comunque, inidonea a provare il dedotto presunto prestito.
Preliminarmente eccepiva l'incompetenza dell'Arbitro in quanto la controversia non rientrava tra quelle previste dalla clausola compromissoria, secondo la quale “…le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativamente al rapporto sociale sono devolute all'Arbitro…”. Deduceva che il requisito essenziale per l'applicazione della clausola compromissoria era l'afferenza del diritto in lite ad pagina 2 di 8 un “rapporto sociale” essendo escluse pertanto le controversie tra soggetti estranei alla compagine sociale (come nel caso di specie, lite tra Amministratore e società).
Circa la documentazione prodotta a supporto della pretesa attorea, eccepiva:
1) che il “prospetto” (allegato 2) contenente le poste del presunto credito era stato unilateralmente redatto dallo stesso ricorrente ed era quindi privo di qualsiasi valenza probatoria visto che esso riportava anonimi e generici pagamenti, senza specificazione né del soggetto pagante, né del soggetto ricevente il medesimo pagamento, con la sola indicazione dei numeri di alcuni assegni bancari;
2) l'assenza delle copie degli indicati assegni e dei bonifici, al fine di accertare la veridicità dell'assunto attoreo, visto che erano passati oltre 13 anni, con il succedersi di vari amministratori e commercialisti tenutari delle scritture contabili;
3) che il mastrino di sottoconto denominato “anticipi da Amministratore” riferibile all'anno
2009 (allegato 3) era nulla di più che un anonimo foglio (confezionabile da chiunque!), ove erano elencate delle operazioni contabili, senza alcuna indicazione dei soggetti interessati, modalità dei pagamenti e causali, salvo un paio di operazioni con la dicitura “versamento ass. . Un mero “pezzo di carta”, si ripete, confezionabile da chiunque (specie da chi, Pt_3 come il ricorrente, era stato Amministratore e contabile della società), con l'aggiunta “a mano” dei numeri degli assegni;
4) quanto alle note del rag. (allegati 4-5-6), si trattava di lettere con le quali quegli Pt_3 aveva richiesto il rimborso di un credito, senza alcuna specificazione, anche al fine dell'interruzione della prescrizione.
5) che il “bigliettino” del 27/4/1010 (allegato 8), che, a dire del , sarebbe stato redatto Pt_3 da tale , nel quale è scritto (a macchina) “anticipi di (da Persona_1 Pt_3 verificare) Euro 40.360,00”, con delle aggiunte “a mano”, redatte dalla medesima
[...]
, era parimenti privo di valore probatorio come pure l'allegato n. 9 del ricorso, Per_1 asseritamente rappresentativo del bilancio al 31/12/2013, consistente in una anonima fotocopia, in cui non era indicato il credito richiesto dal Pt_3
In ragione di tanto, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda.
pagina 3 di 8 4. Respinte le prove orali richieste dal ricorrente, l'Arbitro unico ordinava alla resistente il deposito del libro giornale, mastrini di sottoconto e bilanci societari dall'anno 2009 'ad oggi' e le ricevute dei versamenti in banca effettuati dal ricorrente, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
5. Il resistente, in persona del liquidatore, ottemperava alla disposta esibizione preliminarmente chiarendo quale fosse l'oggetto del suo incarico e precisando “…che i compiti del liquidatore omissis…, si esplicitano nel realizzare l'attivo aziendale e pagare tutti i debiti in scadenza e scaduti. Con la liquidazione, infatti, si modifica lo scopo della società che non è più quello della gestione ordinaria, bensì quello della sua liquidazione. In generale, nel caso di un finanziamento soci, il semplice inserimento in contabilità non costituisce una prova del debito societario verso il socio. Vero è che il finanziamento del socio deve essere necessariamente provato da un accordo tra la società richiedente e il socio disponibile, in cui devono essere esplicitati importo, tempi di versamento, eventuale tasso di interesse applicato, tempi di restituzione, ecc.: tutti elementi necessari per configurare un contratto di finanziamento. In assenza di un accordo scritto e di tali elementi costitutivi del contratto, che può manifestarsi sia attraverso un verbale, un atto, ma anche attraverso uno scambio di corrispondenza, il pagamento del socio a favore della società perde la caratteristica di credito ed acquisisce la configurazione di un versamento “a fondo perduto” a favore della società, probabilmente in situazione di squilibrio finanziario e, quindi, non restituibile.” (cfr. testualmente). Fatta questa premessa il liquidatore riferiva “…di non aver rinvenuto traccia di versamenti effettuati dal sig.
in favore della non avendo rinvenuto ricevute di Parte_3 Parte_1 bonifico e/o assegni di sorta, né di aver rinvenuto traccia di accordi scritti inerenti finanziamenti da parte del sig. in favore della società.” (cfr. cit.). Inoltre, Parte_3 precisava che la documentazione richiesta era risalente di oltre dieci anni nel corso dei quali il liquidatore non aveva gestito la contabilità e di cui non possedeva registri o libri contabili.
Rimetteva quindi “…in copia Bilanci, libri giornale e mastrini dal 2019 ad oggi, unici posseduti perché dallo stesso gestiti, ovvero, da quando è stato incaricato quale commercialista, di tenere la contabilità dalla società in liquidazione” (cfr. cit.). Precisava, infine, “di essere liquidatore della società dal 2014 e tenutario delle scritture contabili dal gennaio 2019, e che aveva prodotto la documentazione in suo possesso, così come ricevuta dal
pagina 4 di 8 precedente commercialista tenutario. Per tale motivo non era in grado di ottemperare compiutamente all'ordine di esibizione.” (cfr. cit.).
6. Nel seguito, il ricorrente, dopo la definizione del “thema disputandum” (cfr. regolamento arbitrale del 27 giugno 2022 sub doc. 4, fascicolo acquisito della fase arbitrale) e dopo l'articolazione delle richieste istruttorie il cui termine era fissato al 14 luglio 2022, depositava una memoria datata 8/11/2022, con unita documentazione (copie bilanci 2009- 2010-2013-
2015-2016-2018-2019, stato Patrimoniale della del 2009, estratti c/c della Parte_1
del 30/9-31/12 2009 e 31/3/2010, copia di una distinta di Controparte_1 un bonifico di Euro 2.500,00 del 10/7/2009 e di un a.c. di Euro 12.501,00 del 21/10/2009)
7. All'udienza del 17/11/2022 la società resistente, odierna appellante contestava la suddetta memoria e la prodotta documentazione, perché non autorizzata e tardiva, oltre che inconferente.
Ciononostante, il produceva, con altra memoria del 23/11/2022 (anch'essa non Pt_3 autorizzata), delle (ritenute) anonime copie del libro giornale 2009 e mastrini 2009, a suo dire riferibili alla che chiedeva di utilizzare per una C.T.U. La resistente Parte_1 eccepiva la preclusione processuale al deposito dei detti documenti e chiedeva di espungerli opponendosi alla chiesta C.T.U.
8. Con ordinanza del 5/12/2022 l'Arbitro espelleva dal fascicolo le suddette due memorie, con l'unita documentazione, perché tardivamente prodotte, non ammetteva la richiesta CTU e rinviava la causa all'udienza del 20/12/2022 per la precisazione delle conclusioni.
9. In data 12 aprile 2023 veniva depositato il lodo impugnato con cui l'Arbitro accoglieva la domanda condannando la società resistente al pagamento della somma richiesta dal ricorrente, oltre accessori e condannandola altresì a sopportare le spese del giudizio arbitrale.
10. Con tale pronuncia, l'Arbitro accoglieva la domanda, rigettate le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalla resistente e ritenuta provata la domanda (in particolare in ragione della corrispondenza intercorsa tra le parti a far data dal 31.07.2018 al 29.09.2020), ravvisando, per converso, l'inottemperanza dell'obbligo del liquidatore della regolare tenuta delle scritture contabili e l'inadeguatezza della linea difensiva della resistente limitatasi, a dire dell'arbitro, a contestare la sua competenza e ad eccepire la prescrizione del credito.
11. Avverso il lodo arbitrale, ha proposto gravame la società resistente, impugnando il lodo per due motivi. pagina 5 di 8 Il primo di questi, rubricato “Nullità del lodo per assenza/inapplicabilità della clausola compromissoria” (cfr. atto di gravame), denunzia “…la nullità del lodo per assenza di clausola compromissoria in quanto la clausola compromissoria utilizzata dal ricorrente è stata inserita nello
Statuto della società il 27/9/2010 (v. all.2 e all.
2-bis), a mezzo atto per notaio Parte_1 [...]
allorquando il rag. non era più socio (dal 28/7/2009). Pertanto, ratione temporis, Per_2 Pt_3 detta clausola arbitrale non è applicabile alla presente controversia. Al momento della stipulazione della clausola compromissoria i fatti per cui è causa, così come narrati dal ricorrente, erano già accaduti, e lo stesso ricorrente non era più socio. Trattasi di un vizio insanabile del lodo, rilevabile
d'ufficio nel giudizio di impugnazione, indipendentemente da una sua precedente deduzione nel giudizio arbitrale (v. Cass. n.6208/2013).” (cfr. testualmente). In via subordinata ha eccepito la nullità del lodo per incompetenza dell'Arbitro stante l'inapplicabilità della clausola compromissoria alla controversia avente ad oggetto rapporti tra Amministratore e società.
Il secondo dei motivi di impugnazione denunzia la “Nullità del lodo ex art.829 n.5 cpc in relazione all'art.823 n.
5 - Nullità ex art.829 comma 1 n.11 cpc – Nullità per contrarietà all'ordine pubblico.
Qualora non dovessero essere accolte le suddette assorbenti eccezioni di nullità del lodo (per assenza della clausola compromissoria e per inapplicabilità della stessa alla presente controversia), si chiede dichiararsi la nullità del lodo per le ragioni di seguito indicate. - La decisione impugnata si palesa erronea ed in totale distonia con le risultanze documentali ed istruttorie.” (cfr. testualmente cit.).
12. Il primo motivo è fondato e assorbe ogni ulteriore censura.
L'arbitro unico, nel decidere la controversia, ha preliminarmente trattato la censura (qualificata come eccezione di incompetenza) della non compromettibilità in arbitri della lite promossa ritenendola infondata dal momento che “…il Rag. nel procedimento arbitrale di cui all'art. 810 Parte_3
c.p.c.m fa riferimento allo statuto aggiornato, approvato il 14.10.2010 per Notaio di Persona_2
Corato, allegato “A” al numero 11.524 di raccolta, che, nella sua previsione di “clausole i composizione delle liti”, comprende espressamente all'art. 23 “la clausola compromissoria”…” (cfr. testualmente pag.
8-9 del lodo impugnato).
Ebbene, come significato col primo motivo di impugnazione, la clausola compromissoria applicata dall'arbitro per la decisione dell'arbitrato è stata inserita nello Statuto della società il Parte_1
27/9/2010 (v. all.2 e all.
2-bis), a mezzo atto per notaio allorquando il rag. non Persona_2 Pt_3
pagina 6 di 8 era più socio avendo dismesso tale carica dal 28/7/2009. Ne deriva essa non poteva governare il procedimento introdotto con conseguente nullità del lodo: mancava, in ragione della clausola applicata, in quanto riferita allo statuto del 27.09.2010, data in cui il non rivestiva più la clausola di socio, Pt_3 la stessa potestas iudicandi dell'arbitro.
Né può ritenersi superata tale eccezione, come affermato nella memoria depositata nella presente impugnazione, per il fatto che lo statuto precedente della prevedeva analoga clausola Parte_1 visto che il compromesso applicato “expressis verbis” nel lodo era quello dello Statuto del 27.09.2010
e non quello precedente.
Circa la fase rescissoria, diversamente da quanto accade nei casi di nullità del compromesso o di mera nullità del lodo arbitrale, previsti dall'art. 829 cod. proc. civ., nel caso - equiparabile ad inesistenza del lodo - di vizio derivante dalla mancanza del compromesso o della clausola compromissoria o dall'esclusione della compromettibilità in arbitri della materia della controversia, non trova applicazione il principio generale di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, da far valere nei modi e nei tempi previsti dall'art. 828 cod. proc. civ., con la conseguente preclusione del potere della corte d'appello di passare al giudizio rescissorio (cfr. Cass. Sez. 1, 07/02/2006, n. 2598,
Rv. 586804 – 01, per lo stesso principio, adde, Sez. 1, Sentenza n. 11788 del 21/05/2007 (Rv. 597182 -
01) e molte altre conformi).
In conclusione, accolto il primo motivo di impugnazione e preso atto dell'applicazione della richiamata clausola statutaria da parte dell'arbitro unico, va dichiarata la nullità del lodo impugnato, con assorbimento di ogni altro motivo.
8. Venendo al carico delle spese processuali, esse, in quanto riferite alla fase arbitrale e al presente giudizio di impugnazione, seguono la soccombenza e, liquidate secondo il valore della controversia, in base ai criteri di cui al D.M. 127/2022 e parametrate ai valori medi, per la fase arbitrale e ai valori minimi per il presente giudizio, attesa la decisione in rito, vanno poste a carico dell'impugnato e liquidate in favore del difensore dell'impugnante dichiaratosi antistatario.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di appello di Bari, sezione prima civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sul gravame proposto da Parte_1
pagina 7 di 8 contro il , avverso il lodo arbitrale reso nel procedimento n. Parte_1 Parte_3
R.G.V.G. 1317/2022 del Tribunale di Trani, pubblicato il 21/4/2023, così provvede:
1. dichiara nullo il lodo;
2. condanna al pagamento delle spese del procedimento in favore del difensore Parte_3 antistatario dell'impugnante, spese che si liquidano per compensi della fase arbitrale in euro 4.253,00 e per il presente giudizio in euro 4.996,00, oltre al rimborso forfettario di spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria Grazia Caserta Maria Mitola
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