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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5463 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 5031 / 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. VISALLI PIETRO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
LEGALE (Avv. DOA ALESSANDRO) CP_1
resistente
All'udienza del 12.12.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'ordinanza-
CP_ ingiunzione n. OI-000071802 – avente protocollo 5502.21/04/2022.0057026,
notificata il 04/05/2022,
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ annulla le ordinanze ingiunzioni:
n. OI l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000259001 – avente protocollo
CP_ 5502.21/04/2022.0057032, notificata il 04/05/2022;
CP_ n. OI-000476306 – avente protocollo 5502.21/04/2022.0057034,
notificata il 04/05/2022;
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20/05/2022, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso le Ordinanze Ingiunzione: - n. OI-000071802 – avente protocolloINPS.5502.21/04/2022.0057026, notificata il 04/05/2022, emessa per la somma di Euro 20.006,60; B) l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000259001 – avente
CP_ protocollo 5502.21/04/2022.0057032, notificata il 04/05/2022, emessa per la somma di Euro 22.506,60; C) l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000476306 – avente
CP_ protocollo 5502.21/04/2022.0057034, notificata il 04/05/2022, emessa per la somma di Euro 27.506,60 tutte relative alle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali rispettivamente per le annualità 2010, 2013, 2014, incluse spese di notifica,
chiedendone l'annullamento.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento, - nonché l'intervenuta prescrizione del credito.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
rappresentando l'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento sotteso all'
ordinanza di ingiunzione impugnata e contestando le ragioni dell'opposizione, della quale chiedeva il rigetto. Rilevava, altresì, la mancata integrazione del tempo di
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro prescrizione in ragione della sospensione trimestrale dei termini prescrizionali prevista ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, l. n. 638 del 1983 (pari a tre mesi con decorrenza dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione), nonché in ragione della sospensione relativa al periodo emergenziale conseguente al Covid-
Sars 19, disposta dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6-
bis della legge 24 aprile 2020, n.27.
Nelle more del giudizio, in via di autotutela, alla luce delle modifiche normative introdotte dall'art. 23 del D.L. n.48/2023, l'Istituto provvedeva alla rettifica dell'ordinanze ingiunzione impugnate n. OI-000071802, n. OI-000259001 e n. OI-
000476306 e alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura rispettivamente pari a € 1.887,00, €1.118,78 e € 1.880,00. Prevedeva, altresì, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8,
che il procedimento sanzionatorio poteva essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di € 943,50, € 559,39 e € 940,00, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo (cfr. provvedimento in atti).
Il pagamento in misura ridotta di euro 943,50, relativo all'ordinanza impugnata n.
OI-000071802, è stato eseguito dal ricorrente e le ricevute sono state depositate nel fascicolo telematico. Tuttavia, il ricorrente, adducendo che per un errore materiale non ha scaricato gli altri due modelli di rettifica con i relativi F24 di pagamento, non ha provveduto al pagamento relativo alla sanzione rideterminata per le altre due ordinanze ingiunzione opposte. Indi, la causa veniva rinviata su richiesta del ricorrente al fine di accertare se fosse ancora possibile estinguere il procedimento sanzionatorio con il pagamento in misura ridotta delle due sanzioni rideterminate -
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sfuggite alla acquisizione – o se, viceversa, dovevano erogate per intero le due sanzioni rideterminate.
In assenza di riscontro, invitate le parti a discutere anche sulla problematica della decadenza ex art. 14 L. 689/1981, all'udienza odierna la causa è stata decisa sulla scorta della documentazione prodotta in atti.
◊
Preliminarmente, si rileva l'ammissibilità dell'opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine decadenziale di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento prescritto dalla legge (art. 6, comma 6, d.lgs. n.
150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981): il ricorso in opposizione è stato,
infatti, depositato in data 20/0/2022, entro il termine di trenta giorni dalla notifica delle ordinanze- ingiunzione opposte, avvenuta in data 04/05/2022.
Ciò detto, va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere, e conseguentemente annullata l'ordinanza ingiunzione opposta n. OI-000071802
stante che il ricorrente ha provveduto nel termine di novanta giorni previsto per legge a corrispondere l'importo rideterminato nella misura ridotta.
Considerato poi l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il D.Lgs. n.
8/2016, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2,
comma 2, della Legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2,
comma 1-bis, del D.L. n. 463/83, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 638/83, che
è stato sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro In particolare, l'art. 2 del citato D.L., dopo avere previsto al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 della L. n. 153/69, al comma 1-bis, come novellato dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016, ha stabilito che “L'omesso versamento delle
ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a 10.000 euro annui, è punito con
la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032. Se l'importo omesso non
è superiore a euro 10.000 euro annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla
sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi
dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Inoltre, l'art. 8 del D.Lgs. n. 8/2016 dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (in quanto trattamento di miglior favore per il reo), se il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
È, infine, intervenuta una sostanziale modifica del sistema sanzionatorio ad opera del
D.L. n. 48/2023, convertito dalla L. n. 85/2023, il cui art. 23 ha stabilito che “All'art. 2,
comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla
Legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: “da euro 10.000 ad euro 50.000” sono
sostituite dalle parole: “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
Nell'odierna fattispecie, parte ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 14 della
Legge n. 689/1981, sia per mancata notifica degli atti di accertamento prodromici alle ordinanze-ingiunzioni impugnate, che per decadenza del potere di emettere queste ultime e di irrogare la sanzione, con conseguente estinzione della somma
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dovuta.
Ciò detto, va esaminata, in quanto da ritenere assorbente, l'eccezione di decadenza ex art. 14 della L. n. 689/1981 sulla quale il Tribunale ha invitato le parti a discutere concedendo un termine per note.
Come già osservato da questo Tribunale in altre pronunce in cui l'opponente non ha eccepito espressamente la decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981, né la prescrizione prevista dall'art. 28 della medesima legge, tuttavia dette eccezioni vanno sollevate e valutate d'ufficio, atteso che si tratta di eccezioni relative a istituti pubblicistici finalizzati a rendere il procedimento sanzionatorio conforme alla Costituzione e alla normativa eurounitaria (vedi sul punto Corte Costituzionale n. 151/2021, su cui v.
infra il paragrafo 4. La mancanza di un termine di conclusione, oltre ad essere in contrasto con la legge generale sul procedimento amministrativo, la n. 241 del 1990,
che impone alle amministrazioni di stabilire i tempi entro i quali emanare i procedimenti di competenza, contrasta con alcuni principi generali che si sono oramai largamente affermati nell'ambito dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino, primo fra tutti quello di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela del legittimo affidamento).
La decadenza, inoltre, comporta l'estinzione del potere sanzionatorio, poiché è
decadenza dal potere sanzionatorio dell'Amministrazione (vedi Consiglio di Stato,
sez. VII, n. 1081/2022, che, dando seguito alla sentenza della Corte Costituzionale, si
è espresso nel senso della decadenza del potere dell'Agenzia Controparte_2
he aveva emanato il provvedimento sanzionatorio dopo oltre 2 anni dalla
[...]
chiusura dell'attività istruttoria, peraltro senza aver motivato le ragioni del ritardo;
ugualmente, con riguardo ai procedimenti delle autorità indipendenti, laddove le stesse Autorità avevano fissato, all'interno di propri regolamenti, i termini di
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro conclusione dei procedimenti sanzionatori, Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 2018 n.
5695; Cons. Stato, sez. V, n. 2874/2019; Cons. Stato, sez. VI, n. 3919/2019; Cons.
Stato, sez. VI, n. 584/2021 e n. 2309/2021, a fronte della loro tardività, ha dichiarato decaduto il potere) e, di conseguenza, la assoluta nullità e addirittura l'inesistenza giuridica dell'ordinanza ingiunzione, emessa in carenza di potere.
L'oggetto del giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione consiste, infatti, non già e, comunque, non solo, nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma finanche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento, sulla base dei medesimi principi consolidatisi nella giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi
fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità
formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato,
eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Nella specie, rilevato che l'opponente lamentava di non avere mai ricevuto l'accertamento prodromico all'ordinanza ingiunzione opposta, deve valutarsi se l'Istituto avesse il potere di emettere l'atto sanzionatorio.
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Invero, il ricorrente, sul presupposto che le ordinanze-ingiunzione sono state emesse con applicazione e nell'ambito della procedura di cui alla L. n. 689/81, ha eccepito la decadenza ex art. 14 cit., osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notifica della violazione al trasgressore e all'obbligato solidale
(novanta giorni dall'accertamento), con conseguente estinzione ai sensi dell'ultimo comma della disposizione citata.
L'art. 14 L. 689/81 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere
contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia
obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è
avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel
comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e
a quelli residenti all'esterno entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento (…). L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si
estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine
prescritto”.
L'applicabilità della norma citata alla fattispecie che ci occupa, affermata in numerose pronunce di merito (ex multis Trib. Palermo sent. n. 872/2024; Trib. Napoli
n. 3956/2024; Trib. Catania n. 2493/2023; Trib. Arezzo 230/2023; Corte di Appello di
Torino n. 581/2023), si fonda sui seguenti argomenti.
Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato dall'art. 6
del D.Lgs. n. 8/2016, il quale prevede che: “Nel procedimento per l'applicazione delle
sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della Legge 24 novembre 1981,
n. 689”, atteso che fra le citate disposizioni è compreso anche l'art. 14.
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Ora, seguendo il meccanismo di rinvio normativo sopra delineato, si deve ritenere che in ogni caso possa essere applicato l'effetto estintivo/decadenziale previsto per l'inosservanza dei termini in contestazione. Infatti, nel primo caso, di omissione contributiva avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge di depenalizzazione,
fermo restando che secondo l'art. 9 D.Lgs. n. 8/2016 l'autorità amministrativa è
tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, il “vuoto” normativo circa gli effetti dell'inosservanza di tale termine (non specificati dall'art. 9) è logicamente e agevolmente colmabile seguendo il rinvio operato dall'art. 6 D.Lgs. n. 8/2016, tramite il ricorso all'ultimo comma dell'art. 14 L. 689/1981, ritenendo, quindi, che la violazione del termine, con riferimento al soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
L'applicabilità dell'art. 14 L. 689/1981, ed in particolare dell'effetto decadenziale/estintivo ivi previsto, si desume anche adottando un diverso profilo interpretativo.
L'art. 9 del D.Lgs. n. 8/2016, titolato “Trasmissione degli atti all'autorità
amministrativa”, prevede un complesso doppio passaggio di atti che in un primo tempo, concomitante con il periodo in cui i mancati versamenti delle ritenute costituivano in ogni caso reato, comportava la trasmissione dalla sede amministrativa a quella penale e successivamente, con la depenalizzazione, un ritorno all'autorità amministrativa. La ritrasmissione in sede amministrativa, come si
è visto, segna la decorrenza del termine di novanta giorni entro cui notificare gli estremi della violazione nei confronti del trasgressore (art. 9, comma 4, D.Lgs.
n.8/2016).
Orbene, nell'ipotesi in cui non vi sia notizia che tale complesso iter sia stato seguito, o
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro l onerato in tal senso, non abbia allegato e provato se e quando gli atti siano CP_1
stati eventualmente trasmessi in sede penale e nuovamente inviati in sede amministrativa, si deve ritenere inapplicabile la tempistica prevista dall'art. 9 D.L.gs.
n. 8/2016, con conseguente piena applicabilità (mediante il rinvio effettuato dall'art. 6) dell'art. 14 del D.L. 689/81, con particolare riferimento alla fattispecie decadenziale ivi prevista.
Invero, l'applicabilità dell'art. 14 al caso di specie è confermata anche dallo stesso
CP_ CP_
convenuto nella Circolare n. 32 del 25/02/2022, il quale ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati nell'art. 14 L. 689/81(cfr. punto 3: (…) In particolare, il
provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti
circostanze: (…) - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a
uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati nell'art. 14 della legge n.
689/1981”).
Va, peraltro, rilevato che l'applicabilità alla fattispecie del termine decadenziale di cui all'art. 14 cit. appare confermata dal più recente intervento normativo di cui al
D.L. n. 48/2023, che all'art. 23 ha previsto: “Per le violazioni riferite ai periodi di
omissione dal 01/01/2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in
deroga all'art. 14 della L. 689/1981, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a
quello dell'annualità oggetto di violazione”. Tale norma, introducendo un diverso termine di decadenza per le violazioni commesse a decorrere da gennaio 2023,
assume per implicito che per le violazioni anteriori sia pienamente applicabile la regola della decadenza dei novanta giorni di cui all'art. 14.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, sino
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, la fattispecie costituiva reato,
con la conseguenza che non era, quindi, ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
La data di decorrenza logicamente individuabile per l'avvio della procedura con la notifica della contestazione è, pertanto, in dette ipotesi, il momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (06/02/2016), quando, con la depenalizzazione, l CP_1
è stato posto nella condizione di avviare la procedura nei confronti del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa.
Ed invero, nella specie, le omissioni contributive si erano verificate, come detto, negli anni 2010, 2013, 2014,, dunque prima della depenalizzazione della fattispecie
(avvenuta il 06/02/2016), sicché la notifica della contestazione, avvenuta solo con
CP_ CP_ gli avvisi di accertamento prot. n. 5502 31/08/2017.00374536 e n. 5502
11/12/2017.0115579, notificati rispettivamente alle date – 8/09 e 27/12/2017,–
come dedotto e documentato da – risulta tardiva, perché avvenuta ben oltre il CP_1
termine di novanta giorni decorrente sia dalla data di scadenza dei contributi omessi,
sia dal 06/02/2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016).
Come sopra esposto, infatti, se è vero che, in detta ipotesi, il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 cit. dovrebbe decorrere dalla data in cui gli atti vengono trasmessi all dall'Autorità penale, per l'applicazione della sanzione CP_1
amministrativa, atteso che contestazione in sede amministrativa poteva essere effettuata solo una volta che la fattispecie - depenalizzata era punibile con sanzione amministrativa, tuttavia l non ha allegato, né provato, come suo onere, di CP_4
avere notificato in modo tempestivo gli avvisi di accertamento entro il termine di novata giorni dalla data di detta ricezione degli atti da parte dell'Autorità penale,
data che pure non è stato oggetto né di allegazione, né di prova.
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro In assenza, quindi, di prova della valida notifica degli avvisi di accertamento entro il termine perentorio di novanta giorni, decorrente dalla data della depenalizzazione o da quella della successiva trasmissione degli atti all' da parte dell'Autorità CP_1
penale, l'obbligazione al pagamento della sanzione risulta estinta ex art. 14 L.
689/81.
Deve, infatti, trovare applicazione l'ultimo comma della disposizione sopra citata,
secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue
per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Il ricorso va, pertanto, accolto, assorbita ogni altra questione, con l'annullamento delle predette ordinanze ingiunzione opposta.
Sussistono giusti motivi e considerato l'esito complessivo della lite e che in corso di giudizio è intervenuto il D.L. 48/2023 che ha ridotto la misura della sanzionante per compensare interamente le spese tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 05/12/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 5031 / 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. VISALLI PIETRO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
LEGALE (Avv. DOA ALESSANDRO) CP_1
resistente
All'udienza del 12.12.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'ordinanza-
CP_ ingiunzione n. OI-000071802 – avente protocollo 5502.21/04/2022.0057026,
notificata il 04/05/2022,
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ annulla le ordinanze ingiunzioni:
n. OI l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000259001 – avente protocollo
CP_ 5502.21/04/2022.0057032, notificata il 04/05/2022;
CP_ n. OI-000476306 – avente protocollo 5502.21/04/2022.0057034,
notificata il 04/05/2022;
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20/05/2022, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso le Ordinanze Ingiunzione: - n. OI-000071802 – avente protocolloINPS.5502.21/04/2022.0057026, notificata il 04/05/2022, emessa per la somma di Euro 20.006,60; B) l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000259001 – avente
CP_ protocollo 5502.21/04/2022.0057032, notificata il 04/05/2022, emessa per la somma di Euro 22.506,60; C) l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000476306 – avente
CP_ protocollo 5502.21/04/2022.0057034, notificata il 04/05/2022, emessa per la somma di Euro 27.506,60 tutte relative alle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali rispettivamente per le annualità 2010, 2013, 2014, incluse spese di notifica,
chiedendone l'annullamento.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento, - nonché l'intervenuta prescrizione del credito.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
rappresentando l'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento sotteso all'
ordinanza di ingiunzione impugnata e contestando le ragioni dell'opposizione, della quale chiedeva il rigetto. Rilevava, altresì, la mancata integrazione del tempo di
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro prescrizione in ragione della sospensione trimestrale dei termini prescrizionali prevista ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater, l. n. 638 del 1983 (pari a tre mesi con decorrenza dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione), nonché in ragione della sospensione relativa al periodo emergenziale conseguente al Covid-
Sars 19, disposta dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6-
bis della legge 24 aprile 2020, n.27.
Nelle more del giudizio, in via di autotutela, alla luce delle modifiche normative introdotte dall'art. 23 del D.L. n.48/2023, l'Istituto provvedeva alla rettifica dell'ordinanze ingiunzione impugnate n. OI-000071802, n. OI-000259001 e n. OI-
000476306 e alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura rispettivamente pari a € 1.887,00, €1.118,78 e € 1.880,00. Prevedeva, altresì, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8,
che il procedimento sanzionatorio poteva essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di € 943,50, € 559,39 e € 940,00, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo (cfr. provvedimento in atti).
Il pagamento in misura ridotta di euro 943,50, relativo all'ordinanza impugnata n.
OI-000071802, è stato eseguito dal ricorrente e le ricevute sono state depositate nel fascicolo telematico. Tuttavia, il ricorrente, adducendo che per un errore materiale non ha scaricato gli altri due modelli di rettifica con i relativi F24 di pagamento, non ha provveduto al pagamento relativo alla sanzione rideterminata per le altre due ordinanze ingiunzione opposte. Indi, la causa veniva rinviata su richiesta del ricorrente al fine di accertare se fosse ancora possibile estinguere il procedimento sanzionatorio con il pagamento in misura ridotta delle due sanzioni rideterminate -
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sfuggite alla acquisizione – o se, viceversa, dovevano erogate per intero le due sanzioni rideterminate.
In assenza di riscontro, invitate le parti a discutere anche sulla problematica della decadenza ex art. 14 L. 689/1981, all'udienza odierna la causa è stata decisa sulla scorta della documentazione prodotta in atti.
◊
Preliminarmente, si rileva l'ammissibilità dell'opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine decadenziale di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento prescritto dalla legge (art. 6, comma 6, d.lgs. n.
150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981): il ricorso in opposizione è stato,
infatti, depositato in data 20/0/2022, entro il termine di trenta giorni dalla notifica delle ordinanze- ingiunzione opposte, avvenuta in data 04/05/2022.
Ciò detto, va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere, e conseguentemente annullata l'ordinanza ingiunzione opposta n. OI-000071802
stante che il ricorrente ha provveduto nel termine di novanta giorni previsto per legge a corrispondere l'importo rideterminato nella misura ridotta.
Considerato poi l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il D.Lgs. n.
8/2016, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2,
comma 2, della Legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2,
comma 1-bis, del D.L. n. 463/83, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 638/83, che
è stato sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro In particolare, l'art. 2 del citato D.L., dopo avere previsto al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 della L. n. 153/69, al comma 1-bis, come novellato dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016, ha stabilito che “L'omesso versamento delle
ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a 10.000 euro annui, è punito con
la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032. Se l'importo omesso non
è superiore a euro 10.000 euro annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla
sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi
dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Inoltre, l'art. 8 del D.Lgs. n. 8/2016 dispone che la sanzione amministrativa sia irrogata anche per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (in quanto trattamento di miglior favore per il reo), se il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
È, infine, intervenuta una sostanziale modifica del sistema sanzionatorio ad opera del
D.L. n. 48/2023, convertito dalla L. n. 85/2023, il cui art. 23 ha stabilito che “All'art. 2,
comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla
Legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: “da euro 10.000 ad euro 50.000” sono
sostituite dalle parole: “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
Nell'odierna fattispecie, parte ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 14 della
Legge n. 689/1981, sia per mancata notifica degli atti di accertamento prodromici alle ordinanze-ingiunzioni impugnate, che per decadenza del potere di emettere queste ultime e di irrogare la sanzione, con conseguente estinzione della somma
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dovuta.
Ciò detto, va esaminata, in quanto da ritenere assorbente, l'eccezione di decadenza ex art. 14 della L. n. 689/1981 sulla quale il Tribunale ha invitato le parti a discutere concedendo un termine per note.
Come già osservato da questo Tribunale in altre pronunce in cui l'opponente non ha eccepito espressamente la decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981, né la prescrizione prevista dall'art. 28 della medesima legge, tuttavia dette eccezioni vanno sollevate e valutate d'ufficio, atteso che si tratta di eccezioni relative a istituti pubblicistici finalizzati a rendere il procedimento sanzionatorio conforme alla Costituzione e alla normativa eurounitaria (vedi sul punto Corte Costituzionale n. 151/2021, su cui v.
infra il paragrafo 4. La mancanza di un termine di conclusione, oltre ad essere in contrasto con la legge generale sul procedimento amministrativo, la n. 241 del 1990,
che impone alle amministrazioni di stabilire i tempi entro i quali emanare i procedimenti di competenza, contrasta con alcuni principi generali che si sono oramai largamente affermati nell'ambito dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino, primo fra tutti quello di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela del legittimo affidamento).
La decadenza, inoltre, comporta l'estinzione del potere sanzionatorio, poiché è
decadenza dal potere sanzionatorio dell'Amministrazione (vedi Consiglio di Stato,
sez. VII, n. 1081/2022, che, dando seguito alla sentenza della Corte Costituzionale, si
è espresso nel senso della decadenza del potere dell'Agenzia Controparte_2
he aveva emanato il provvedimento sanzionatorio dopo oltre 2 anni dalla
[...]
chiusura dell'attività istruttoria, peraltro senza aver motivato le ragioni del ritardo;
ugualmente, con riguardo ai procedimenti delle autorità indipendenti, laddove le stesse Autorità avevano fissato, all'interno di propri regolamenti, i termini di
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro conclusione dei procedimenti sanzionatori, Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 2018 n.
5695; Cons. Stato, sez. V, n. 2874/2019; Cons. Stato, sez. VI, n. 3919/2019; Cons.
Stato, sez. VI, n. 584/2021 e n. 2309/2021, a fronte della loro tardività, ha dichiarato decaduto il potere) e, di conseguenza, la assoluta nullità e addirittura l'inesistenza giuridica dell'ordinanza ingiunzione, emessa in carenza di potere.
L'oggetto del giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione consiste, infatti, non già e, comunque, non solo, nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma finanche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento, sulla base dei medesimi principi consolidatisi nella giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi
fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità
formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato,
eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Nella specie, rilevato che l'opponente lamentava di non avere mai ricevuto l'accertamento prodromico all'ordinanza ingiunzione opposta, deve valutarsi se l'Istituto avesse il potere di emettere l'atto sanzionatorio.
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Invero, il ricorrente, sul presupposto che le ordinanze-ingiunzione sono state emesse con applicazione e nell'ambito della procedura di cui alla L. n. 689/81, ha eccepito la decadenza ex art. 14 cit., osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notifica della violazione al trasgressore e all'obbligato solidale
(novanta giorni dall'accertamento), con conseguente estinzione ai sensi dell'ultimo comma della disposizione citata.
L'art. 14 L. 689/81 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere
contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia
obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è
avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel
comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e
a quelli residenti all'esterno entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento (…). L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si
estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine
prescritto”.
L'applicabilità della norma citata alla fattispecie che ci occupa, affermata in numerose pronunce di merito (ex multis Trib. Palermo sent. n. 872/2024; Trib. Napoli
n. 3956/2024; Trib. Catania n. 2493/2023; Trib. Arezzo 230/2023; Corte di Appello di
Torino n. 581/2023), si fonda sui seguenti argomenti.
Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato dall'art. 6
del D.Lgs. n. 8/2016, il quale prevede che: “Nel procedimento per l'applicazione delle
sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della Legge 24 novembre 1981,
n. 689”, atteso che fra le citate disposizioni è compreso anche l'art. 14.
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Ora, seguendo il meccanismo di rinvio normativo sopra delineato, si deve ritenere che in ogni caso possa essere applicato l'effetto estintivo/decadenziale previsto per l'inosservanza dei termini in contestazione. Infatti, nel primo caso, di omissione contributiva avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge di depenalizzazione,
fermo restando che secondo l'art. 9 D.Lgs. n. 8/2016 l'autorità amministrativa è
tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, il “vuoto” normativo circa gli effetti dell'inosservanza di tale termine (non specificati dall'art. 9) è logicamente e agevolmente colmabile seguendo il rinvio operato dall'art. 6 D.Lgs. n. 8/2016, tramite il ricorso all'ultimo comma dell'art. 14 L. 689/1981, ritenendo, quindi, che la violazione del termine, con riferimento al soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
L'applicabilità dell'art. 14 L. 689/1981, ed in particolare dell'effetto decadenziale/estintivo ivi previsto, si desume anche adottando un diverso profilo interpretativo.
L'art. 9 del D.Lgs. n. 8/2016, titolato “Trasmissione degli atti all'autorità
amministrativa”, prevede un complesso doppio passaggio di atti che in un primo tempo, concomitante con il periodo in cui i mancati versamenti delle ritenute costituivano in ogni caso reato, comportava la trasmissione dalla sede amministrativa a quella penale e successivamente, con la depenalizzazione, un ritorno all'autorità amministrativa. La ritrasmissione in sede amministrativa, come si
è visto, segna la decorrenza del termine di novanta giorni entro cui notificare gli estremi della violazione nei confronti del trasgressore (art. 9, comma 4, D.Lgs.
n.8/2016).
Orbene, nell'ipotesi in cui non vi sia notizia che tale complesso iter sia stato seguito, o
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro l onerato in tal senso, non abbia allegato e provato se e quando gli atti siano CP_1
stati eventualmente trasmessi in sede penale e nuovamente inviati in sede amministrativa, si deve ritenere inapplicabile la tempistica prevista dall'art. 9 D.L.gs.
n. 8/2016, con conseguente piena applicabilità (mediante il rinvio effettuato dall'art. 6) dell'art. 14 del D.L. 689/81, con particolare riferimento alla fattispecie decadenziale ivi prevista.
Invero, l'applicabilità dell'art. 14 al caso di specie è confermata anche dallo stesso
CP_ CP_
convenuto nella Circolare n. 32 del 25/02/2022, il quale ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati nell'art. 14 L. 689/81(cfr. punto 3: (…) In particolare, il
provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti
circostanze: (…) - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a
uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati nell'art. 14 della legge n.
689/1981”).
Va, peraltro, rilevato che l'applicabilità alla fattispecie del termine decadenziale di cui all'art. 14 cit. appare confermata dal più recente intervento normativo di cui al
D.L. n. 48/2023, che all'art. 23 ha previsto: “Per le violazioni riferite ai periodi di
omissione dal 01/01/2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in
deroga all'art. 14 della L. 689/1981, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a
quello dell'annualità oggetto di violazione”. Tale norma, introducendo un diverso termine di decadenza per le violazioni commesse a decorrere da gennaio 2023,
assume per implicito che per le violazioni anteriori sia pienamente applicabile la regola della decadenza dei novanta giorni di cui all'art. 14.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, sino
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, la fattispecie costituiva reato,
con la conseguenza che non era, quindi, ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
La data di decorrenza logicamente individuabile per l'avvio della procedura con la notifica della contestazione è, pertanto, in dette ipotesi, il momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (06/02/2016), quando, con la depenalizzazione, l CP_1
è stato posto nella condizione di avviare la procedura nei confronti del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa.
Ed invero, nella specie, le omissioni contributive si erano verificate, come detto, negli anni 2010, 2013, 2014,, dunque prima della depenalizzazione della fattispecie
(avvenuta il 06/02/2016), sicché la notifica della contestazione, avvenuta solo con
CP_ CP_ gli avvisi di accertamento prot. n. 5502 31/08/2017.00374536 e n. 5502
11/12/2017.0115579, notificati rispettivamente alle date – 8/09 e 27/12/2017,–
come dedotto e documentato da – risulta tardiva, perché avvenuta ben oltre il CP_1
termine di novanta giorni decorrente sia dalla data di scadenza dei contributi omessi,
sia dal 06/02/2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016).
Come sopra esposto, infatti, se è vero che, in detta ipotesi, il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 cit. dovrebbe decorrere dalla data in cui gli atti vengono trasmessi all dall'Autorità penale, per l'applicazione della sanzione CP_1
amministrativa, atteso che contestazione in sede amministrativa poteva essere effettuata solo una volta che la fattispecie - depenalizzata era punibile con sanzione amministrativa, tuttavia l non ha allegato, né provato, come suo onere, di CP_4
avere notificato in modo tempestivo gli avvisi di accertamento entro il termine di novata giorni dalla data di detta ricezione degli atti da parte dell'Autorità penale,
data che pure non è stato oggetto né di allegazione, né di prova.
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro In assenza, quindi, di prova della valida notifica degli avvisi di accertamento entro il termine perentorio di novanta giorni, decorrente dalla data della depenalizzazione o da quella della successiva trasmissione degli atti all' da parte dell'Autorità CP_1
penale, l'obbligazione al pagamento della sanzione risulta estinta ex art. 14 L.
689/81.
Deve, infatti, trovare applicazione l'ultimo comma della disposizione sopra citata,
secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue
per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Il ricorso va, pertanto, accolto, assorbita ogni altra questione, con l'annullamento delle predette ordinanze ingiunzione opposta.
Sussistono giusti motivi e considerato l'esito complessivo della lite e che in corso di giudizio è intervenuto il D.L. 48/2023 che ha ridotto la misura della sanzionante per compensare interamente le spese tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 05/12/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
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- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro