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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/04/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4159 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13/06/1984
e
C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
Maggiore (VI) il 03/11/1971,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Roberta ZAUPA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono che l'On. Tribunale adito voglia accogliere le conclusioni congiunte rassegnate nel ricorso depositato e di seguito riportate:
1 - Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data
09/06/2007 tra la signora e il signor Parte_1 Parte_2
trascritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune di MA EN al numero 4, parte 1, anno 2007, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di compiere le annotazioni di legge;
2 – darsi atto che nulla viene disposto in ordine all'affidamento ed alla frequentazione della figlia maggiore poiché maggiorenne;
Persona_1
3 – confermarsi l'affidamento condiviso del figlio minore , Persona_2
con collocazione stabile e residenza dello stesso presso la madre, disponendo che limitatamente alle decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione, la sig.ra possa esercitare la responsabilità Parte_1
genitoriale separatamente dal sig. ; Pt_2
4 – quanto alle modalità di visita del genitore non collocatario, confermarsi le condizioni in atto. Nello specifico disporre che il padre possa stare con il figlio una sera alla settimana fino a dopo cena, quando il minore rientrerà presso l'abitazione della madre e il sabato o la domenica a week end alterni,
compatibilmente con turni di lavoro del padre e gli impegni ludico-ricreativi del figlio, ed inoltre:
2 a) - per almeno 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno;
b) - per almeno 3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta;
c) - per almeno 7 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno.
È in ogni caso fatto salvo il diverso accordo tra i genitori, sia con riguardo alle modalità di visita infrasettimanali che per i periodi feriali indicati.
4 – A modifica delle condizioni di separazione, disporsi l'obbligo per il sig.
di corrispondere alla sig.ra entro il giorno 15 di Parte_2 Parte_1
ciascun mese alle coordinate bancarie note o che la stessa comunicherà, un contributo mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) per il mantenimento di entrambi i figli. L'importo sarà da intendersi annualmente rivalutabile nella misura del 100% in base agli indici Istat a partire dal secondo anno.
5 - Disporsi che il sig. concorra al pagamento delle spese Pt_2
straordinarie in ragione del 50%, considerando come tali quelle di carattere sanitario (medico-specialistiche, dentistiche, protesiche e terapeutiche non coperte dal S.S.N.), educativo-scolastico (retta dell'asilo nido, tasse, costi di iscrizione, rette periodiche, libri di testo, cancelleria e materiale didattico nonché trasporti, gite scolastiche, costi aggiuntivi per accoglienza anticipata e/o posticipata), sportive e ludico-ricreative (corsi di pratica sportiva,
equipaggiamenti ed attrezzature varie, centri di vacanza estivi ed invernali),
debitamente documentate e preventivamente concordate tra i genitori laddove
3 necessario, in ossequio al Protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di
Vicenza;
6 - disporre che l'Assegno Unico Universale sia interamente percepito dalla sig.ra come già avviene per accordo delle parti, mentre le detrazioni Parte_1
e deduzioni siano suddivise al 50% come per legge.
7 - Darsi atto che nulla viene previsto quale contributo al mantenimento del coniuge, dichiarandosi entrambi economicamente indipendenti e capaci di provvedere autonomamente ai propri bisogni;
8 - darsi atto che i sigg. e hanno separatamente regolato Parte_1 Pt_2
ogni ulteriore rapporto economico e patrimoniale trovante causa nel rapporto coniugale, dichiarandosi soddisfatti e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro per nessuna ragione.
9 - Per quanto occorra, darsi atto che i coniugi si autorizzano espressamente e reciprocamente al rilascio del passaporto o di ogni altro documento equipollente per sé stessi e per il figlio minore . Persona_2
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in MA EN (VI) in data 09/06/2007.
All'esito dell'udienza del 18/02/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento
4 delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa n. cronol. 11963/2021 del
14/10/2021 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , nato a [...] il Per_2
7/04/2012, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
5 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore, pari ad euro 250,00 mensili, a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio , come regolamentate dal Per_2
protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_2
l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento della figlia nata a [...] il [...], Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 250,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il
Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti,
vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio del passaporto o di ogni altro documento equipollente per sé stessi e per il figlio minore;
Per_2
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale
6 dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
da in MA EN (VI) il 09/06/2007 alle condizioni Parte_2
in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MA EN (VI) al n.
4, parte I, anno 2007;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 3/4/2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4159 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13/06/1984
e
C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
Maggiore (VI) il 03/11/1971,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Roberta ZAUPA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono che l'On. Tribunale adito voglia accogliere le conclusioni congiunte rassegnate nel ricorso depositato e di seguito riportate:
1 - Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data
09/06/2007 tra la signora e il signor Parte_1 Parte_2
trascritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune di MA EN al numero 4, parte 1, anno 2007, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di compiere le annotazioni di legge;
2 – darsi atto che nulla viene disposto in ordine all'affidamento ed alla frequentazione della figlia maggiore poiché maggiorenne;
Persona_1
3 – confermarsi l'affidamento condiviso del figlio minore , Persona_2
con collocazione stabile e residenza dello stesso presso la madre, disponendo che limitatamente alle decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione, la sig.ra possa esercitare la responsabilità Parte_1
genitoriale separatamente dal sig. ; Pt_2
4 – quanto alle modalità di visita del genitore non collocatario, confermarsi le condizioni in atto. Nello specifico disporre che il padre possa stare con il figlio una sera alla settimana fino a dopo cena, quando il minore rientrerà presso l'abitazione della madre e il sabato o la domenica a week end alterni,
compatibilmente con turni di lavoro del padre e gli impegni ludico-ricreativi del figlio, ed inoltre:
2 a) - per almeno 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno;
b) - per almeno 3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta;
c) - per almeno 7 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno.
È in ogni caso fatto salvo il diverso accordo tra i genitori, sia con riguardo alle modalità di visita infrasettimanali che per i periodi feriali indicati.
4 – A modifica delle condizioni di separazione, disporsi l'obbligo per il sig.
di corrispondere alla sig.ra entro il giorno 15 di Parte_2 Parte_1
ciascun mese alle coordinate bancarie note o che la stessa comunicherà, un contributo mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio) per il mantenimento di entrambi i figli. L'importo sarà da intendersi annualmente rivalutabile nella misura del 100% in base agli indici Istat a partire dal secondo anno.
5 - Disporsi che il sig. concorra al pagamento delle spese Pt_2
straordinarie in ragione del 50%, considerando come tali quelle di carattere sanitario (medico-specialistiche, dentistiche, protesiche e terapeutiche non coperte dal S.S.N.), educativo-scolastico (retta dell'asilo nido, tasse, costi di iscrizione, rette periodiche, libri di testo, cancelleria e materiale didattico nonché trasporti, gite scolastiche, costi aggiuntivi per accoglienza anticipata e/o posticipata), sportive e ludico-ricreative (corsi di pratica sportiva,
equipaggiamenti ed attrezzature varie, centri di vacanza estivi ed invernali),
debitamente documentate e preventivamente concordate tra i genitori laddove
3 necessario, in ossequio al Protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di
Vicenza;
6 - disporre che l'Assegno Unico Universale sia interamente percepito dalla sig.ra come già avviene per accordo delle parti, mentre le detrazioni Parte_1
e deduzioni siano suddivise al 50% come per legge.
7 - Darsi atto che nulla viene previsto quale contributo al mantenimento del coniuge, dichiarandosi entrambi economicamente indipendenti e capaci di provvedere autonomamente ai propri bisogni;
8 - darsi atto che i sigg. e hanno separatamente regolato Parte_1 Pt_2
ogni ulteriore rapporto economico e patrimoniale trovante causa nel rapporto coniugale, dichiarandosi soddisfatti e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro per nessuna ragione.
9 - Per quanto occorra, darsi atto che i coniugi si autorizzano espressamente e reciprocamente al rilascio del passaporto o di ogni altro documento equipollente per sé stessi e per il figlio minore . Persona_2
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in MA EN (VI) in data 09/06/2007.
All'esito dell'udienza del 18/02/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento
4 delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa n. cronol. 11963/2021 del
14/10/2021 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , nato a [...] il Per_2
7/04/2012, alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
5 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore, pari ad euro 250,00 mensili, a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio , come regolamentate dal Per_2
protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_2
l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento della figlia nata a [...] il [...], Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 250,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il
Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti,
vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio del passaporto o di ogni altro documento equipollente per sé stessi e per il figlio minore;
Per_2
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale
6 dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
da in MA EN (VI) il 09/06/2007 alle condizioni Parte_2
in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MA EN (VI) al n.
4, parte I, anno 2007;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 3/4/2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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