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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/10/2025, n. 3332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3332 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Micaela Picone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7319/2022 promossa da:
, con l'Avv. Federico Vincenti e con l'Avv. Valentina Centi Parte_1
Attore
contro in persona del Sindaco pro tempore Dott.ssa Controparte_1 Persona_1 con l'Avv. Roberto Tartagli
Convenuto
Oggetto: responsabilità da cose in custodia
Conclusioni:
Per l'attore: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 22 maggio 2025 (cfr.
“- In via principale: Accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. del nella causazione dei danni patrimoniali, materiali, fisici e morali Controparte_1 patiti da in conseguenza del sinistro descritto nella narrativa al Parte_1 presente atto, e per l'effetto condannare lo stesso in persona del Controparte_1
Sindaco pro-tempore, al risarcimento di tali danni mediante il pagamento in favore di parte attrice della somma di € 9.365,00 o comunque quella maggiore o minore ritenuta di giustizia da codesta Autorità Giudiziaria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del sinistro al saldo. Con vittoria di spese di causa, di CTU e di CTP ed onorari di causa da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratesi antistatari.- In via subordinata: Accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. del nella causazione dei danni patrimoniali, materiali, fisici e morali Controparte_1 patiti da in conseguenza del sinistro descritto nella narrativa al Parte_1 presente atto, e per l'effetto condannare lo stesso in persona del Controparte_1
Sindaco pro-tempore, al risarcimento di tali danni mediante il pagamento in favore di parte attrice della somma di € 3.240,23, somma indicata secondo le risultanze della
CTU, o comunque quella maggiore o minore ritenuta di giustizia da codesta Autorità
Giudiziaria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del sinistro al saldo. Con vittoria di spese di causa, di CTU e di CTP ed onorari di causa da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratesi antistatari”).
Per il convenuto: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 22 maggio 2025
(cfr. “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis: In rito, in via pregiudiziale, - accertare l'inesistenza e/o nullità della procura alle liti allegata alla citazione, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all'estinzione del giudizio ed alle spese.
In via principale, - rigettare la domanda proposta da parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata per tutti i motivi dedotti in comparsa e deducendi in corso di causa, con vittoria di spese e compensi, comprese quelle occorrende di CTU e CTP oltre Iva e Cpa come per legge;
In via subordinata, - in denegata ipotesi di accoglimento, ancorché parziale, della domanda attorea, con conseguente condanna del convenuto al risarcimento dei danni a Controparte_1 favore dell'attrice, accertare e dichiarare l'esclusiva e/o prevalente e/o concorrente responsabilità del Sig. nella verificazione del sinistro per cui è causa Parte_1 ex art. 1227 c.c., contenendo l'ammontare di detto risarcimento in proporzione all'entità della colpa accertata a suo carico nonché nei limiti del giusto, del dovuto, del rigorosamente provato e dell' eventuale quota di responsabilità accertata a carico del
detraendo eventualmente quanto già corrisposto da chicchessia per Controparte_1 il medesimo sinistro, con vittoria ovvero compensazione tra le parti di spese e
Pag. 2 di 17 competenze di lite, comprese quelle occorrende di CTU e CTP oltre Iva e Cpa come per legge).
FATTO E DIRITTO
In fatto
Il sig. ha convenuto il per sentirlo condannare al Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali, fisici e morali dallo stesso patiti in conseguenza del sinistro avvenuto il giorno 20.10.2021, quantificati nella complessiva somma di €
9.365,00 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Il sig. ha assunto che in tale data, alle ore 17:30 circa, mentre stava Parte_1 passeggiando per il giardino pubblico di Via della Cooperazione in CP_1 attraversandolo per andare a sedersi sulle panchine, il suo piede sinistro rimaneva incastrato all'interno di una buca molto profonda e nascosta dal manto erboso, causandogli lesioni.
Il sig. imputa al quale ente proprietario del giardino Parte_1 Controparte_1 pubblico, la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. o comunque ai sensi dell'art. 2043
c.c. per il sinistro de quo.
Si è costituito il per contestare integralmente la domanda attorea Controparte_1 eccependo, in via pregiudiziale, l'inesistenza o in subordine la nullità della procura alle liti attorea per difetto del contenuto necessario alla rappresentanza in giudizio, ed in secondo luogo, la carenza dei presupposti fattuali e normativi per l'operatività dell'art. 2051 c.c..
Concessi i termini ex art. 183 cpc, VI comma, la causa è stata istruita con ammissione della prova testimoniale richiesta da parte attrice e della ctu medico legale.
La causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note a trattazione scritta per l'udienza del 22.05.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., decorsi i termini per il deposito delle concesse memorie ex art. 190 c.p.c..
In diritto
Pag. 3 di 17 La disciplina della fattispecie oggetto del presente giudizio si rinviene nell'art. 2051 c.c.
a mente del quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Tale tipo di responsabilità extracontrattuale, secondo l'insegnamento della Corte di
Cassazione “…ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Sez. U - , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
In tale logica ricostruttiva incombe sull'attore l'onere della prova in ordine alle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto e del nesso causale tra la cosa e l'evento, solo in tale caso può essere possibile valutare se il danno sia stato la conseguenza di un dinamismo connaturato alla cosa in custodia o dello sviluppo di un agente dannoso sorto dalla cosa, e dunque, appurare la derivazione dell'evento lesivo dannoso dalla cosa sotto il profilo della causalità nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto convenuto in giudizio e la cosa stessa;
di contro, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità ( ex multis più di recente Cass. sez. III ord. N.27724 del 30.10.2018, Cass .sez. III ord. 12027 del 16.5.
2017 ma già Cass sez. III sent. 4476 del 24.2.2011).
In sintesi:
- la responsabilità per danno da cose in custodia ha natura oggettiva;
- al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale;
Pag. 4 di 17 - il fortuito, che esclude la responsabilità del custode, va inteso in senso ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, purché questo fatto costituisca la causa esclusiva del danno (cfr. da ultimo Cass. Sentenza n. 11152 del
27/04/2023, ha, così, enucleato il seguente principio di diritto: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole.”.).
A questo proposito, in relazione al “fatto del danneggiato”, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ. Sez. VI – 3, Ordinanza 17.11.2021, n. 34886).
Sulla base di tali presupposti viene esaminata la domanda attorea.
La responsabilità
Pag. 5 di 17 La domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione.
In via preliminare si dichiara la tardività dell'eccezione di nullità della procura alle liti allegata alla citazione, per come sollevata dal all'atto della sua Controparte_1 costituzione.
Difatti, dall'esame degli atti di causa risulta che il si è costituito appena tre CP_1 giorni prima dell'udienza ex art. 183 cpc fissata per il 23.01.2023 ai sensi dell'art. 168 bis, co. 5 c.p.c..
A motivo di ciò, ai sensi degli artt. 166 e 167, co. 2 c.p.c., all'atto del deposito sul processo telematico della comparsa di costituzione, il convenuto era già CP_1 decaduto dalla facoltà di sollevare l'eccezione in questione, come indica il verbo
“deve” presente nella lettera di entrambe le disposizioni.
Alla decadenza del convenuto non può porre rimedio questo Giudice dal momento che l'eccezione di nullità della procura alle liti è eccezione non rilevabile d'ufficio.
Inconferente, poi, l'eccezione di novità della domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per come sollevata dal convenuto nella seconda memoria istruttoria ex art. 183 cpc, VI comma, per essere la stessa stata proposta ed argomentata dalla difesa attorea fin dall'atto di citazione.
Tanto premesso, dall'esame della documentazione agli atti e dallo svolgimento del processo è emersa la sussistenza di tutti i requisiti di operatività della disposizione in esame per come sopra esposti.
Il sig. ha assunto che il giorno 20.10.2021 alle ore 17:30 circa, Parte_1 mentre stava passeggiando per il giardino pubblico di Via della Cooperazione in CP_1 attraversando il prato per andare a sedersi sulle panchine, il suo piede sinistro è rimasto incastrato all'interno di una buca molto profonda, non visibile, oltre che non segnalata, riportando lesioni (v. pag. 1 citazione).
Tali circostanze sono state confermate in primo luogo dal Verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale di (doc. “DOC. MEDICA pdf”). CP_1
Pag. 6 di 17 Dal suddetto documento risulta, difatti, che il sig. si è recato presso tale Parte_1 struttura la sera del 20 ottobre 2021 a seguito di “caduta accidentale … con un piede in una buca … (presentando) (un) trauma distorsivo di caviglia sn e trauma contusivo di ginocchio sn e gamba sn.”
La presenza della buca nel tappeto erboso del giardino emerge immediatamente dalle fotografie prodotte in atti (doc. 1 citaz.), in modo particolare dalla seconda, dalla quarta e dalla quinta.
La seconda e la quinta mostrano la vicinanza della buca al bordo in cemento che delimita la pista ciclabile rispetto all'aiuola, oltre che una certa incuria del tappeto erboso, che pur essendo basso non appare curato, essendovi ciuffi d'erba che in alcuni punti sporgono anche sopra il cordolo e in altri addirittura spuntano nella pista ciclabile lungo lo stesso e dalla crepa (foto nn. 2 e 5) presente nella pista nel senso della lunghezza.
La foto n. 4, in particolare, rappresenta nello specifico la profondità della buca e dà
l'idea della difficoltà di scorgere la sua posizione nel prato a causa della presenza di un tappeto indistinto di ciuffi d'erba e piante attorno che fungevano da “copertura”.
La corrispondenza tra lo stato dei luoghi rappresentato dalle fotografie e quello dei luoghi all'epoca del sinistro è confermata dalle dichiarazioni del sig. , Testimone_1 che assisteva all'evento e che accorreva subito in soccorso del sig. assieme Parte_1 alla moglie di questi (citaz. pag. 1; dep. cap. 5).
Il suddetto teste, che al momento dell'evento camminava “sulla strada di color rosso
Su quella strada (in cui) camminano anche le bici” (v. dep. cap. 8) e, interrogato a questo proposito, riconosceva nelle foto di cui al doc. 1 citazione, il luogo del sinistro, interrogato sul capitolo n. 2) della seconda memoria di parte attrice affermava, infatti,
“Lui … è sprofondato con la gamba sinistra di circa mezzo metro”.
Ed ancora, “ … Sono andato per soccorrerlo ed ho visto che la gamba era sprofondata nell'erba che a sua volta cingeva la stessa. Praticamente non si vedeva alcun buco.
Preciso che una volta tirato fuori l'erba è ritornata in posizione e non si poteva scorgere la presenza di un buco”.
Pag. 7 di 17 La descrizione fornita dal suddetto teste coincide con quella fornita dalla sig.ra
[...]
moglie del sig. che si trovava insieme all'attore, “a pochi metri Tes_2 Parte_1 dal sig. (v. dep. cap. 3). Parte_1 Tes_1
La sig.ra interrogata sul cap. 12) della seconda memoria di parte attrice Tes_2 dichiarava che “(la) buca (era) coperta dall'erba. Sono ritornata a misurare la buca e la stessa era profonda 50 cm. Abbiamo avuto difficoltà ad estrarre la gamba di mio marito dalla buca in quanto la stessa era anche stretta ed il piede nello sprofondare si era girato”.
Interrogata sul cap. 14) confermava di avere aiutato suo marito ad estrarre il piede dalla buca e risollevarsi insieme ad un signore (il sig. appunto), che aveva assistito Tes_1 alla scena, aggiungendo “Io da sola non sarei riuscita ad estrarlo”.
La necessità per l'attore di ricorrere all'aiuto di altri oltre alla moglie per liberar(si) è stata sottolineata dal teste che, in risposta al cap. 6), confermava di avere aiutato Tes_1 la sig.ra a fare uscire la gamba dell'attore dalla buca e a rimettersi in piedi. Tes_2
Con riferimento a tale testimonianza si rileva l'infondatezza dell'eccezione di incapacità ex art. 246 c.p.c. della sig.ra sollevata dal convenuto nella Testimone_2 CP_1 terza memoria istruttoria.
Secondo quanto previsto dalla giurisprudenza di legittimità, difatti,“L'interesse che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., determina l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre
l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati;
non rileva, quindi, l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto, senza che assuma rilievo il fatto che quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui dev'essere resa la testimonianza;
né l'incapacità a testimoniare può sorgere in caso di riunione di cause connesse per identità di questioni, incidendo detta riunione solo sull'attendibilità delle deposizioni” (Cass. civ. Sez. L -, Ord. 07.09.2023, n. 26044); ed inoltre
“L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile
Pag. 8 di 17 d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova” (Cass. civ.
S.U., sent. 06.04.2023, n. 9456).
Nel caso de quo l'eccezione, sollevata nella terza memoria istruttoria dal convenuto non è stata risollevata in udienza subito dopo l'escussione della teste, CP_1 avvenuta in data 11.01.2024 (che, peraltro, ha dichiarato di essere coniugata con l'attore in regime di separazione dei beni), né è stata nuovamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni quindi, deve intendersi rinunciata.
Anche la sussistenza del nesso di causa tra la presenza della buca nel prato vicino al cordolo accanto alla pista ciclabile e le lesioni riportate dal sig. può ritenersi Parte_1 confermata.
Il teste che camminava di fronte ai coniugi (v. dep. cap. 14 adr), Tes_1 Tes_2 poteva vedere chiaramente che “Lui (il camminava su un'aiola in salita … Parte_1
e veniva giù da questa per andare immagino sulla strada rossa … (e quando) era quattro cinque metri da me … lo avevo di faccia … ho visto che è sprofondato con la gamba sinistra di circa mezzo metro” (dep. cap. 2). Tes_1
Né la presenza del nesso di causa può ritenersi esclusa dalla condotta imprudente asseritamente tenuta dal sig. risultante secondo il da Parte_1 Controparte_1 alcune circostanze: e precisamente:
dal fatto che anziché camminare sull'aiuola, “L'attore … avrebbe dovuto seguire lo specifico percorso dedicato al passaggio pedonale che, come ben si vede dalle foto in atti, conduce proprio alle panchine … senza necessità di attraversare prima la pista ciclabile e poi il prato. Tale viale, ovviamente sterrato, … ampio e facilmente percorribile,” si distingue, inoltre, chiaramente dall'area verde circostante (v. pagg. 5 e
10 comparsa di costit.);
dal fatto che il sinistro, avveniva in condizioni di buona visibilità, in quanto nel mese di ottobre alle ore 17:30 circa, il sole non era ancora tramontato e le condizioni meteo erano buone (v. pag. 6 comparsa di costit.);
Pag. 9 di 17 dal fatto che presumibilmente il sig. essendo residente nelle vicinanze, Parte_1 conoscesse perfettamente i luoghi e si fosse recato già altre volte al giardino per passeggiare, visto che “ … il posto è noto e frequentato” (v. pag. 10 comparsa costit.);
ed infine dall'eventualità che, per via dell'età, il sig. fosse soggetto a una Parte_1 certa precarietà di equilibrio.
Dalle fotografie prodotte e dalle dichiarazioni testimoniali è emerso chiaramente, difatti, che la cavità all'interno della quale rimaneva incastrato il piede sinistro dell'attore non consisteva in un “avvallamento che in via naturale può presentarsi sui prati” (v. pag. 4 comparsa di costit.), una sconnessione, un dislivello, tipica di un terreno quale “un ampio giardino pubblico, con prato alberi e siepi in cui il suolo non può essere livellato” (v. pag. 5 comparsa di costituzione); ma in una buca profonda, cinta dall'erba che faceva sì che “Praticamente non si vede(sse) alcun buco” prima di cadervi dentro, e che una volta estratti gamba e piede sinistri dell'attore, “(l'erba) è ritornata in posizione” rendendo, di fatto, la buca invisibile, mimetizzata nell'erba del prato.
Dalle suddette circostanze, complessivamente considerate, deve concludersi che la buca in questione, a causa dell'erba che la ricopriva rendendola non visibile, costituisse un'insidia per qualunque utente del giardino, che come osservato dallo stesso convenuto, è noto e frequentato (v. pag. 10 comparsa di costit.).
Ciò detto, non si può evitare di rammentare, comunque, che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, “La responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui
è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo” (Cass. civ. Sez. III – Ord. 31.03.2025, n. 8450).
Ebbene, pur prendendo atto che dalle fotografie prodotte (doc. 1 foto n.3 attore) risulta confermata la presenza di un sentiero apposito che conduce in prossimità delle panchine, non si può evitare di osservare che dalle stesse e dalle dichiarazioni
Pag. 10 di 17 testimoniali non emerge la presenza di cartelli di divieto per gli utenti del giardino di camminare sulle aiuole e/o di pericolo/avviso della presenza di fossi all'interno delle stesse.
Né si può trascurare che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito un corretto principio, applicabile anche alla fattispecie in parola, a mente del quale “(In tema responsabilità ex art. 2043 c.c. per insidia stradale), l'assenza di barriere anti scavalcamento e di un'adeguata illuminazione del tratto stradale è sufficiente a integrare una presunzione di colpa della P.A., che può essere superata soltanto dimostrando la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia; peraltro, non vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. (nemmeno) l'assenza di un obbligo ex lege che imponga l'apposizione di reti di protezione, in quanto gli obblighi di garanzia correlati a norme generali di salvaguardia e tutela della salute e della integrità fisica non si esauriscono nell'osservanza delle (o nella conformità alle) previsioni di circolari e indicazioni, posto che devono essere, anzitutto, salvaguardati i diritti assoluti della persona e i precetti posti dalle norme primarie che ne assicurano la tutela” (Cass. civ. Sez. III – Ord. 05.11.2024, n. 28495).
E' vero, infine, che il sig. risulta essere residente, in in Via Empoli Parte_1 CP_1
Vecchio n. 7 (v. verbale di P.S.), e, dunque, non lontano dal luogo del sinistro, ma ciò non implica necessariamente che fosse a conoscenza della buca.
Ciò in quanto “l'elemento della vicinanza della buca ai luoghi frequentati di solito dal danneggiato, non può valere, da solo, di per sé, a far presumere la conoscenza della buca e soprattutto della sua ubicazione, e dunque a far ritenere come prevedibile ed evitabile l'evento. Un simile indizio non ha, di per sè, sufficienza gravità, ossia non ha la capacità di far indurre il fatto ignoto se da solo considerato, e va valutato in concreto, unitamente alle altre circostanze note, altrimenti si finisce con il far operare non solo una presunzione destituita di fondamento razionale, ossia di ciò che rende quel fatto (vicinanza della buca) un elemento indiziante;
ma altresì si finisce con il far gravare sul cittadino l'obbligo cautelare di conoscere e ricordare l'ubicazione delle buche che stanno nelle vicinanze dei luoghi che frequenta solitamente, e di farne anche
Pag. 11 di 17 aggiornamento periodico, visto che le buche alcune spariscono ed altre compaiono anche a breve tempo di distanza.” (Corte Cass. ordinanza n. 14908/2019).
Per quanto osservato sicuramente può attribuirsi al il rischio Controparte_1 dell'attribuzione della responsabilità per la carenza di manutenzione di un giardino situato all'interno del Comune senza che in alcun modo possa incidere il comportamento dell'attore ai fini dell'esclusione e/o graduazione della stessa.
Per la Giurisprudenza “ … la condotta incauta o negligente della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., va graduata sulla base di un accertamento di fatto in ordine alla sua effettiva incidenza sull'evento dannoso … (Cass. civ. 22.12.2017, n. 30775, pag. 5) configurandosi … come unica causa del danno (qualora abbia avuto un') incidenza causale … idonea ad escludere integralmente il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento …”.
Nel caso de quo è stato provato che il sig. stava semplicemente Parte_1 camminando su un'aiuola di un giardino pubblico, in condizioni di meteo sereno e di buona visibilità, quando, all'improvviso è sprofondato in una buca profonda circa mezzo metro resa invisibile dall'erba che la cingeva.
Nessuna eccezionalità si può ravvisare nella condotta ora descritta né il ha CP_1 provato la sussistenza di difficoltà motorie o di equilibrio in capo all'attore.
Al contrario le fotografie prodotte in atti rivelano una (notevole) carenza di manutenzione e negligenza da parte del rispetto agli obblighi che sullo stesso CP_1 ricadono in quanto ente proprietario del giardino pubblico.
La profonda cavità all'interno dell'aiuola per come sopra descritta, non costituisce senz'altro la “repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa” (v. Cass. civ.
Sez. III – Ord. 10.06.2020, n. 11096), fonte di pericolo integrante ipotesi di caso fortuito costituente prova liberatoria che l'ente comunale, in quanto proprietario del giardino (e custode dello stesso) deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità.
Il difatti, non ha allegato né richiesto di provare, che la buca fosse stata CP_1 presente nell'aiuola per un lasso di tempo talmente contenuto da non consentire un qualsiasi intervento di ripristino.
Pag. 12 di 17 Accertata la responsabilità esclusiva del si può procedere alla Controparte_1 liquidazione del danno patito dall'attore in conseguenza della caduta per cui è causa.
Il danno
Con riferimento alle lesioni personali riportate dall'attore, sig. il Parte_1
Consulente Tecnico dott.ssa ha accertato la piena compatibilità Persona_2
(“risultano rispettati tutti i criteri che identificano il nesso di causalità materiale”) tra le lesioni dal medesimo subite e la dinamica del sinistro ed ha precisato che lo stesso “in occasione del sinistro in oggetto, ha riportato un trauma contusivo all'arto inferiore sinistro, a livello di caviglia e ginocchio”.
Quanto ai postumi riportati la dott.ssa scrive “Allo stato attuale il paz presenta Per_2 sindrome algo-disfunzionale a carico della caviglia sinistra, con dolorabilità e limitazione ai gradi estremi della TT in flesso – estensione, e sindrome algo – disfunzionale a carico del ginocchio sinistro, con dolorabilità della flessione in fase estrema” (Rel. CTU pag. 4);
“dal sinistro in oggetto il paz lamenta dolorabilità alla caviglia e al ginocchio sinistro, con sensazione di inferiorità funzionale al carico, specie a salire e scendere le scale”
(rel. Ctu pag. 3); e che l'entità della lesione all'integrità psicofisica temporanea e permanente “Data l'obiettività rilevata nelle certificazioni del curante, che ha seguito
l'iter clinico, oltre alla tipologia del sinistro, … abbia determinato l'insorgenza di una sintomatologia algo-disfunzionale a carico dei distretti interessati, tale da giustificare il riconoscimento di un congruo periodo di inabilità temporanea, da valutarsi in 5 gg. di
I.T.P al 75%, 15 gg. di I.T.P. al 50% e 20 gg. di I.T.P. al 25%” … residuano postumi a carattere permanente, incidenti sulla preesistente integrità psicofisica del pz, che comportano il riconoscimento di un danno biologico stimato in ragione del 2% (due per cento), valutato comprendendo anche le ripercussioni psicologiche residuate nel soggetto” (pag. 4 e 5 rel. CTU).
La dott.ssa ha, inoltre, ritenuto congrue le spese mediche (prodotte in atti), in Per_2 quanto riferibili all'evento per un importo complessivo di € 915,00 pur evidenziando che sono state prodotte in atti soltanto avvisi di notula.
Pag. 13 di 17 Il Consulente Tecnico ha, invece, escluso la necessità di ulteriori spese future.
Le conclusioni del CTU sono basate su accertamenti e valutazione sia dei dati che della documentazione sanitaria prodotta e non sono state oggetto di osservazioni da parte dei consulenti di parte, Dott. per l'attore, Dott. per il convenuto. Persona_3 Persona_4
Esse possono, dunque, essere condivise da questo Giudice e poste a base della valutazione dei danni non patrimoniali e patrimoniali riportati dal sig.
[...]
Parte_1
Liquidazione del danno biologico
La liquidazione deve avvenire sulla base della tabella milanese 2024, che contiene gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale che, quindi, mantiene la sua autonomia, non essendo in quello conglobabile, visto che si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico – relazionali della vita del danneggiato.
Come ritenuto dalla giurisprudenza il danno morale si concretizza in una sofferenza interiore e non relazionale, “meritevole di un compenso ulteriore, al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamico relazionali compromessi” (da ultimo
Cass. civ. Ord. Sez. 6 Num. 27283 Anno 2022 Sez. 3; nonché Cass. n. 25164 del 10 novembre 2020).
Applicando i principi suddetti deve, quindi, in primo luogo valutarsi se la componente del danno morale debba essere nella specie considerata non quale sofferenza consistente in una degenerazione patologica (annoverabile nell'area del danno biologico) ma nel patema d'animo che accompagna vicende come quella in esame da parte di chi ne sia involontario protagonista, patema d'animo che nel caso de quo il sig. non Parte_1 ha allegato.
La prova testimoniale richiesta, difatti, è inidonea a dimostrare la sussistenza del danno morale mancando qualsiasi capitolo in proposito.
Pag. 14 di 17 Ciò comporta l'applicazione della tabella del Tribunale di Milano con epurazione della componente dell'incremento per la sofferenza soggettiva.
In applicazione dei criteri sopra esposti deve riconoscersi al sig. (di Parte_1 anni 74) l'importo di € 1.880,00 a titolo di danno biologico ed € 1.868,75 per IT per complessivi € 3.748,75.
In proposito, va rilevato che le sopra richiamate tabelle milanesi riconoscono, in astratto, la possibilità di una personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale con un aumento percentuale, in considerazione del grado di sofferenza patito e del peggioramento delle condizioni di vita.
Quanto ai presupposti richiesti affinché si possa, in concreto, procedere a siffatta personalizzazione, deve osservarsi che i parametri tabellari attualmente vigenti determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo già conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella del danno morale, attinente alla sfera personale interna del danneggiato ed alla sua sensibilità emotiva (c.d. pretium doloris).
Solo ove siano provate specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari può procedersi alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dandone adeguatamente conto nella motivazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 15.05.2018, n. 11754).
Nel caso di specie, non si riconosce alcuna specifica personalizzazione del danno in quanto non specificamente dedotta, allegata e provata.
Quanto ai danni di natura patrimoniale, il diritto al risarcimento dell'importo di €
915,00 per spese mediche ritenute congrue dal CTU non può essere riconosciuto.
Non risultano, infatti, prodotte in atti fatture o ricevute di pagamento ma soltanto avvisi di notula.
Trattandosi di debito di valore, sugli importi tutti, devono riconoscersi i cosiddetti interessi compensativi, da individuarsi al tasso legale, che vanno calcolati non sulla
Pag. 15 di 17 somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della
Suprema Corte n. 1712 / 95 (conformi, tra le tante, Cass. Civ. 3666 / 96, 8459 / 96, 2745
/ 97, 492 / 01; 18445 / 05).
Applicati i criteri esposti, sugli importi calcolati matureranno interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
Le spese di lite
Secondo quanto previsto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la regolazione delle spese di lite tiene conto del principio della soccombenza integrale in forza della quale il pagamento di tali spese è posto a carico dell'unica parte soccombente secondo quanto previsto dall'art. 91 c.p.c.
Il meccanismo della compensazione delle spese, previsto dall'art. 92, co. 2 c.p.c., opera, invece, in caso di soccombenza reciproca.
Il caso di specie, considerato l'esito di sostanziale accoglimento della domanda attorea, ricade sotto la prima regola.
Ciò comporta la condanna del convenuto alla rifusione, per intero, Controparte_1 delle spese di lite a favore dell'attore sig. così come liquidate in Parte_1 dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55 / 2014 e s. m. in considerazione del quantum riconosciuto e dell'attività prestata tenuto conto della non complessità delle questioni trattate e della netta riduzione del quantum nell'accoglimento della domanda.
Sono, infine, poste, per intero, a carico del le spese di CTU. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pag. 16 di 17 1) Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna il a Controparte_1 corrispondere a favore del sig. , la somma di € 3.748,75 a titolo di Parte_1 danno non patrimoniale oltre interessi come in motivazione.
2) Condanna il a rifondere al sig. le spese di lite Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 1.278,00 oltre spese generali, IVA, CPA e spese vive (contributo unificato, spese di notifica, bollo, spese di CTP) da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratasi antistatari.
3) Pone le spese di CTU interamente a carico del Controparte_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Firenze, lì 17 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
Pag. 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Micaela Picone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7319/2022 promossa da:
, con l'Avv. Federico Vincenti e con l'Avv. Valentina Centi Parte_1
Attore
contro in persona del Sindaco pro tempore Dott.ssa Controparte_1 Persona_1 con l'Avv. Roberto Tartagli
Convenuto
Oggetto: responsabilità da cose in custodia
Conclusioni:
Per l'attore: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 22 maggio 2025 (cfr.
“- In via principale: Accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. del nella causazione dei danni patrimoniali, materiali, fisici e morali Controparte_1 patiti da in conseguenza del sinistro descritto nella narrativa al Parte_1 presente atto, e per l'effetto condannare lo stesso in persona del Controparte_1
Sindaco pro-tempore, al risarcimento di tali danni mediante il pagamento in favore di parte attrice della somma di € 9.365,00 o comunque quella maggiore o minore ritenuta di giustizia da codesta Autorità Giudiziaria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del sinistro al saldo. Con vittoria di spese di causa, di CTU e di CTP ed onorari di causa da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratesi antistatari.- In via subordinata: Accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c. del nella causazione dei danni patrimoniali, materiali, fisici e morali Controparte_1 patiti da in conseguenza del sinistro descritto nella narrativa al Parte_1 presente atto, e per l'effetto condannare lo stesso in persona del Controparte_1
Sindaco pro-tempore, al risarcimento di tali danni mediante il pagamento in favore di parte attrice della somma di € 3.240,23, somma indicata secondo le risultanze della
CTU, o comunque quella maggiore o minore ritenuta di giustizia da codesta Autorità
Giudiziaria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del sinistro al saldo. Con vittoria di spese di causa, di CTU e di CTP ed onorari di causa da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratesi antistatari”).
Per il convenuto: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 22 maggio 2025
(cfr. “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis: In rito, in via pregiudiziale, - accertare l'inesistenza e/o nullità della procura alle liti allegata alla citazione, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all'estinzione del giudizio ed alle spese.
In via principale, - rigettare la domanda proposta da parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata per tutti i motivi dedotti in comparsa e deducendi in corso di causa, con vittoria di spese e compensi, comprese quelle occorrende di CTU e CTP oltre Iva e Cpa come per legge;
In via subordinata, - in denegata ipotesi di accoglimento, ancorché parziale, della domanda attorea, con conseguente condanna del convenuto al risarcimento dei danni a Controparte_1 favore dell'attrice, accertare e dichiarare l'esclusiva e/o prevalente e/o concorrente responsabilità del Sig. nella verificazione del sinistro per cui è causa Parte_1 ex art. 1227 c.c., contenendo l'ammontare di detto risarcimento in proporzione all'entità della colpa accertata a suo carico nonché nei limiti del giusto, del dovuto, del rigorosamente provato e dell' eventuale quota di responsabilità accertata a carico del
detraendo eventualmente quanto già corrisposto da chicchessia per Controparte_1 il medesimo sinistro, con vittoria ovvero compensazione tra le parti di spese e
Pag. 2 di 17 competenze di lite, comprese quelle occorrende di CTU e CTP oltre Iva e Cpa come per legge).
FATTO E DIRITTO
In fatto
Il sig. ha convenuto il per sentirlo condannare al Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali, fisici e morali dallo stesso patiti in conseguenza del sinistro avvenuto il giorno 20.10.2021, quantificati nella complessiva somma di €
9.365,00 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Il sig. ha assunto che in tale data, alle ore 17:30 circa, mentre stava Parte_1 passeggiando per il giardino pubblico di Via della Cooperazione in CP_1 attraversandolo per andare a sedersi sulle panchine, il suo piede sinistro rimaneva incastrato all'interno di una buca molto profonda e nascosta dal manto erboso, causandogli lesioni.
Il sig. imputa al quale ente proprietario del giardino Parte_1 Controparte_1 pubblico, la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. o comunque ai sensi dell'art. 2043
c.c. per il sinistro de quo.
Si è costituito il per contestare integralmente la domanda attorea Controparte_1 eccependo, in via pregiudiziale, l'inesistenza o in subordine la nullità della procura alle liti attorea per difetto del contenuto necessario alla rappresentanza in giudizio, ed in secondo luogo, la carenza dei presupposti fattuali e normativi per l'operatività dell'art. 2051 c.c..
Concessi i termini ex art. 183 cpc, VI comma, la causa è stata istruita con ammissione della prova testimoniale richiesta da parte attrice e della ctu medico legale.
La causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note a trattazione scritta per l'udienza del 22.05.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., decorsi i termini per il deposito delle concesse memorie ex art. 190 c.p.c..
In diritto
Pag. 3 di 17 La disciplina della fattispecie oggetto del presente giudizio si rinviene nell'art. 2051 c.c.
a mente del quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Tale tipo di responsabilità extracontrattuale, secondo l'insegnamento della Corte di
Cassazione “…ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Sez. U - , Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022).
In tale logica ricostruttiva incombe sull'attore l'onere della prova in ordine alle specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto e del nesso causale tra la cosa e l'evento, solo in tale caso può essere possibile valutare se il danno sia stato la conseguenza di un dinamismo connaturato alla cosa in custodia o dello sviluppo di un agente dannoso sorto dalla cosa, e dunque, appurare la derivazione dell'evento lesivo dannoso dalla cosa sotto il profilo della causalità nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia tra il soggetto convenuto in giudizio e la cosa stessa;
di contro, spetta al convenuto la prova liberatoria dell'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità ( ex multis più di recente Cass. sez. III ord. N.27724 del 30.10.2018, Cass .sez. III ord. 12027 del 16.5.
2017 ma già Cass sez. III sent. 4476 del 24.2.2011).
In sintesi:
- la responsabilità per danno da cose in custodia ha natura oggettiva;
- al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale;
Pag. 4 di 17 - il fortuito, che esclude la responsabilità del custode, va inteso in senso ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, purché questo fatto costituisca la causa esclusiva del danno (cfr. da ultimo Cass. Sentenza n. 11152 del
27/04/2023, ha, così, enucleato il seguente principio di diritto: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole.”.).
A questo proposito, in relazione al “fatto del danneggiato”, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ. Sez. VI – 3, Ordinanza 17.11.2021, n. 34886).
Sulla base di tali presupposti viene esaminata la domanda attorea.
La responsabilità
Pag. 5 di 17 La domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione.
In via preliminare si dichiara la tardività dell'eccezione di nullità della procura alle liti allegata alla citazione, per come sollevata dal all'atto della sua Controparte_1 costituzione.
Difatti, dall'esame degli atti di causa risulta che il si è costituito appena tre CP_1 giorni prima dell'udienza ex art. 183 cpc fissata per il 23.01.2023 ai sensi dell'art. 168 bis, co. 5 c.p.c..
A motivo di ciò, ai sensi degli artt. 166 e 167, co. 2 c.p.c., all'atto del deposito sul processo telematico della comparsa di costituzione, il convenuto era già CP_1 decaduto dalla facoltà di sollevare l'eccezione in questione, come indica il verbo
“deve” presente nella lettera di entrambe le disposizioni.
Alla decadenza del convenuto non può porre rimedio questo Giudice dal momento che l'eccezione di nullità della procura alle liti è eccezione non rilevabile d'ufficio.
Inconferente, poi, l'eccezione di novità della domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per come sollevata dal convenuto nella seconda memoria istruttoria ex art. 183 cpc, VI comma, per essere la stessa stata proposta ed argomentata dalla difesa attorea fin dall'atto di citazione.
Tanto premesso, dall'esame della documentazione agli atti e dallo svolgimento del processo è emersa la sussistenza di tutti i requisiti di operatività della disposizione in esame per come sopra esposti.
Il sig. ha assunto che il giorno 20.10.2021 alle ore 17:30 circa, Parte_1 mentre stava passeggiando per il giardino pubblico di Via della Cooperazione in CP_1 attraversando il prato per andare a sedersi sulle panchine, il suo piede sinistro è rimasto incastrato all'interno di una buca molto profonda, non visibile, oltre che non segnalata, riportando lesioni (v. pag. 1 citazione).
Tali circostanze sono state confermate in primo luogo dal Verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale di (doc. “DOC. MEDICA pdf”). CP_1
Pag. 6 di 17 Dal suddetto documento risulta, difatti, che il sig. si è recato presso tale Parte_1 struttura la sera del 20 ottobre 2021 a seguito di “caduta accidentale … con un piede in una buca … (presentando) (un) trauma distorsivo di caviglia sn e trauma contusivo di ginocchio sn e gamba sn.”
La presenza della buca nel tappeto erboso del giardino emerge immediatamente dalle fotografie prodotte in atti (doc. 1 citaz.), in modo particolare dalla seconda, dalla quarta e dalla quinta.
La seconda e la quinta mostrano la vicinanza della buca al bordo in cemento che delimita la pista ciclabile rispetto all'aiuola, oltre che una certa incuria del tappeto erboso, che pur essendo basso non appare curato, essendovi ciuffi d'erba che in alcuni punti sporgono anche sopra il cordolo e in altri addirittura spuntano nella pista ciclabile lungo lo stesso e dalla crepa (foto nn. 2 e 5) presente nella pista nel senso della lunghezza.
La foto n. 4, in particolare, rappresenta nello specifico la profondità della buca e dà
l'idea della difficoltà di scorgere la sua posizione nel prato a causa della presenza di un tappeto indistinto di ciuffi d'erba e piante attorno che fungevano da “copertura”.
La corrispondenza tra lo stato dei luoghi rappresentato dalle fotografie e quello dei luoghi all'epoca del sinistro è confermata dalle dichiarazioni del sig. , Testimone_1 che assisteva all'evento e che accorreva subito in soccorso del sig. assieme Parte_1 alla moglie di questi (citaz. pag. 1; dep. cap. 5).
Il suddetto teste, che al momento dell'evento camminava “sulla strada di color rosso
Su quella strada (in cui) camminano anche le bici” (v. dep. cap. 8) e, interrogato a questo proposito, riconosceva nelle foto di cui al doc. 1 citazione, il luogo del sinistro, interrogato sul capitolo n. 2) della seconda memoria di parte attrice affermava, infatti,
“Lui … è sprofondato con la gamba sinistra di circa mezzo metro”.
Ed ancora, “ … Sono andato per soccorrerlo ed ho visto che la gamba era sprofondata nell'erba che a sua volta cingeva la stessa. Praticamente non si vedeva alcun buco.
Preciso che una volta tirato fuori l'erba è ritornata in posizione e non si poteva scorgere la presenza di un buco”.
Pag. 7 di 17 La descrizione fornita dal suddetto teste coincide con quella fornita dalla sig.ra
[...]
moglie del sig. che si trovava insieme all'attore, “a pochi metri Tes_2 Parte_1 dal sig. (v. dep. cap. 3). Parte_1 Tes_1
La sig.ra interrogata sul cap. 12) della seconda memoria di parte attrice Tes_2 dichiarava che “(la) buca (era) coperta dall'erba. Sono ritornata a misurare la buca e la stessa era profonda 50 cm. Abbiamo avuto difficoltà ad estrarre la gamba di mio marito dalla buca in quanto la stessa era anche stretta ed il piede nello sprofondare si era girato”.
Interrogata sul cap. 14) confermava di avere aiutato suo marito ad estrarre il piede dalla buca e risollevarsi insieme ad un signore (il sig. appunto), che aveva assistito Tes_1 alla scena, aggiungendo “Io da sola non sarei riuscita ad estrarlo”.
La necessità per l'attore di ricorrere all'aiuto di altri oltre alla moglie per liberar(si) è stata sottolineata dal teste che, in risposta al cap. 6), confermava di avere aiutato Tes_1 la sig.ra a fare uscire la gamba dell'attore dalla buca e a rimettersi in piedi. Tes_2
Con riferimento a tale testimonianza si rileva l'infondatezza dell'eccezione di incapacità ex art. 246 c.p.c. della sig.ra sollevata dal convenuto nella Testimone_2 CP_1 terza memoria istruttoria.
Secondo quanto previsto dalla giurisprudenza di legittimità, difatti,“L'interesse che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., determina l'incapacità a testimoniare è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale che comporta o una legittimazione principale a proporre
l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati;
non rileva, quindi, l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui depone, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto, senza che assuma rilievo il fatto che quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui dev'essere resa la testimonianza;
né l'incapacità a testimoniare può sorgere in caso di riunione di cause connesse per identità di questioni, incidendo detta riunione solo sull'attendibilità delle deposizioni” (Cass. civ. Sez. L -, Ord. 07.09.2023, n. 26044); ed inoltre
“L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile
Pag. 8 di 17 d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova” (Cass. civ.
S.U., sent. 06.04.2023, n. 9456).
Nel caso de quo l'eccezione, sollevata nella terza memoria istruttoria dal convenuto non è stata risollevata in udienza subito dopo l'escussione della teste, CP_1 avvenuta in data 11.01.2024 (che, peraltro, ha dichiarato di essere coniugata con l'attore in regime di separazione dei beni), né è stata nuovamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni quindi, deve intendersi rinunciata.
Anche la sussistenza del nesso di causa tra la presenza della buca nel prato vicino al cordolo accanto alla pista ciclabile e le lesioni riportate dal sig. può ritenersi Parte_1 confermata.
Il teste che camminava di fronte ai coniugi (v. dep. cap. 14 adr), Tes_1 Tes_2 poteva vedere chiaramente che “Lui (il camminava su un'aiola in salita … Parte_1
e veniva giù da questa per andare immagino sulla strada rossa … (e quando) era quattro cinque metri da me … lo avevo di faccia … ho visto che è sprofondato con la gamba sinistra di circa mezzo metro” (dep. cap. 2). Tes_1
Né la presenza del nesso di causa può ritenersi esclusa dalla condotta imprudente asseritamente tenuta dal sig. risultante secondo il da Parte_1 Controparte_1 alcune circostanze: e precisamente:
dal fatto che anziché camminare sull'aiuola, “L'attore … avrebbe dovuto seguire lo specifico percorso dedicato al passaggio pedonale che, come ben si vede dalle foto in atti, conduce proprio alle panchine … senza necessità di attraversare prima la pista ciclabile e poi il prato. Tale viale, ovviamente sterrato, … ampio e facilmente percorribile,” si distingue, inoltre, chiaramente dall'area verde circostante (v. pagg. 5 e
10 comparsa di costit.);
dal fatto che il sinistro, avveniva in condizioni di buona visibilità, in quanto nel mese di ottobre alle ore 17:30 circa, il sole non era ancora tramontato e le condizioni meteo erano buone (v. pag. 6 comparsa di costit.);
Pag. 9 di 17 dal fatto che presumibilmente il sig. essendo residente nelle vicinanze, Parte_1 conoscesse perfettamente i luoghi e si fosse recato già altre volte al giardino per passeggiare, visto che “ … il posto è noto e frequentato” (v. pag. 10 comparsa costit.);
ed infine dall'eventualità che, per via dell'età, il sig. fosse soggetto a una Parte_1 certa precarietà di equilibrio.
Dalle fotografie prodotte e dalle dichiarazioni testimoniali è emerso chiaramente, difatti, che la cavità all'interno della quale rimaneva incastrato il piede sinistro dell'attore non consisteva in un “avvallamento che in via naturale può presentarsi sui prati” (v. pag. 4 comparsa di costit.), una sconnessione, un dislivello, tipica di un terreno quale “un ampio giardino pubblico, con prato alberi e siepi in cui il suolo non può essere livellato” (v. pag. 5 comparsa di costituzione); ma in una buca profonda, cinta dall'erba che faceva sì che “Praticamente non si vede(sse) alcun buco” prima di cadervi dentro, e che una volta estratti gamba e piede sinistri dell'attore, “(l'erba) è ritornata in posizione” rendendo, di fatto, la buca invisibile, mimetizzata nell'erba del prato.
Dalle suddette circostanze, complessivamente considerate, deve concludersi che la buca in questione, a causa dell'erba che la ricopriva rendendola non visibile, costituisse un'insidia per qualunque utente del giardino, che come osservato dallo stesso convenuto, è noto e frequentato (v. pag. 10 comparsa di costit.).
Ciò detto, non si può evitare di rammentare, comunque, che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, “La responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui
è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo” (Cass. civ. Sez. III – Ord. 31.03.2025, n. 8450).
Ebbene, pur prendendo atto che dalle fotografie prodotte (doc. 1 foto n.3 attore) risulta confermata la presenza di un sentiero apposito che conduce in prossimità delle panchine, non si può evitare di osservare che dalle stesse e dalle dichiarazioni
Pag. 10 di 17 testimoniali non emerge la presenza di cartelli di divieto per gli utenti del giardino di camminare sulle aiuole e/o di pericolo/avviso della presenza di fossi all'interno delle stesse.
Né si può trascurare che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito un corretto principio, applicabile anche alla fattispecie in parola, a mente del quale “(In tema responsabilità ex art. 2043 c.c. per insidia stradale), l'assenza di barriere anti scavalcamento e di un'adeguata illuminazione del tratto stradale è sufficiente a integrare una presunzione di colpa della P.A., che può essere superata soltanto dimostrando la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia; peraltro, non vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. (nemmeno) l'assenza di un obbligo ex lege che imponga l'apposizione di reti di protezione, in quanto gli obblighi di garanzia correlati a norme generali di salvaguardia e tutela della salute e della integrità fisica non si esauriscono nell'osservanza delle (o nella conformità alle) previsioni di circolari e indicazioni, posto che devono essere, anzitutto, salvaguardati i diritti assoluti della persona e i precetti posti dalle norme primarie che ne assicurano la tutela” (Cass. civ. Sez. III – Ord. 05.11.2024, n. 28495).
E' vero, infine, che il sig. risulta essere residente, in in Via Empoli Parte_1 CP_1
Vecchio n. 7 (v. verbale di P.S.), e, dunque, non lontano dal luogo del sinistro, ma ciò non implica necessariamente che fosse a conoscenza della buca.
Ciò in quanto “l'elemento della vicinanza della buca ai luoghi frequentati di solito dal danneggiato, non può valere, da solo, di per sé, a far presumere la conoscenza della buca e soprattutto della sua ubicazione, e dunque a far ritenere come prevedibile ed evitabile l'evento. Un simile indizio non ha, di per sè, sufficienza gravità, ossia non ha la capacità di far indurre il fatto ignoto se da solo considerato, e va valutato in concreto, unitamente alle altre circostanze note, altrimenti si finisce con il far operare non solo una presunzione destituita di fondamento razionale, ossia di ciò che rende quel fatto (vicinanza della buca) un elemento indiziante;
ma altresì si finisce con il far gravare sul cittadino l'obbligo cautelare di conoscere e ricordare l'ubicazione delle buche che stanno nelle vicinanze dei luoghi che frequenta solitamente, e di farne anche
Pag. 11 di 17 aggiornamento periodico, visto che le buche alcune spariscono ed altre compaiono anche a breve tempo di distanza.” (Corte Cass. ordinanza n. 14908/2019).
Per quanto osservato sicuramente può attribuirsi al il rischio Controparte_1 dell'attribuzione della responsabilità per la carenza di manutenzione di un giardino situato all'interno del Comune senza che in alcun modo possa incidere il comportamento dell'attore ai fini dell'esclusione e/o graduazione della stessa.
Per la Giurisprudenza “ … la condotta incauta o negligente della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., va graduata sulla base di un accertamento di fatto in ordine alla sua effettiva incidenza sull'evento dannoso … (Cass. civ. 22.12.2017, n. 30775, pag. 5) configurandosi … come unica causa del danno (qualora abbia avuto un') incidenza causale … idonea ad escludere integralmente il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento …”.
Nel caso de quo è stato provato che il sig. stava semplicemente Parte_1 camminando su un'aiuola di un giardino pubblico, in condizioni di meteo sereno e di buona visibilità, quando, all'improvviso è sprofondato in una buca profonda circa mezzo metro resa invisibile dall'erba che la cingeva.
Nessuna eccezionalità si può ravvisare nella condotta ora descritta né il ha CP_1 provato la sussistenza di difficoltà motorie o di equilibrio in capo all'attore.
Al contrario le fotografie prodotte in atti rivelano una (notevole) carenza di manutenzione e negligenza da parte del rispetto agli obblighi che sullo stesso CP_1 ricadono in quanto ente proprietario del giardino pubblico.
La profonda cavità all'interno dell'aiuola per come sopra descritta, non costituisce senz'altro la “repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa” (v. Cass. civ.
Sez. III – Ord. 10.06.2020, n. 11096), fonte di pericolo integrante ipotesi di caso fortuito costituente prova liberatoria che l'ente comunale, in quanto proprietario del giardino (e custode dello stesso) deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità.
Il difatti, non ha allegato né richiesto di provare, che la buca fosse stata CP_1 presente nell'aiuola per un lasso di tempo talmente contenuto da non consentire un qualsiasi intervento di ripristino.
Pag. 12 di 17 Accertata la responsabilità esclusiva del si può procedere alla Controparte_1 liquidazione del danno patito dall'attore in conseguenza della caduta per cui è causa.
Il danno
Con riferimento alle lesioni personali riportate dall'attore, sig. il Parte_1
Consulente Tecnico dott.ssa ha accertato la piena compatibilità Persona_2
(“risultano rispettati tutti i criteri che identificano il nesso di causalità materiale”) tra le lesioni dal medesimo subite e la dinamica del sinistro ed ha precisato che lo stesso “in occasione del sinistro in oggetto, ha riportato un trauma contusivo all'arto inferiore sinistro, a livello di caviglia e ginocchio”.
Quanto ai postumi riportati la dott.ssa scrive “Allo stato attuale il paz presenta Per_2 sindrome algo-disfunzionale a carico della caviglia sinistra, con dolorabilità e limitazione ai gradi estremi della TT in flesso – estensione, e sindrome algo – disfunzionale a carico del ginocchio sinistro, con dolorabilità della flessione in fase estrema” (Rel. CTU pag. 4);
“dal sinistro in oggetto il paz lamenta dolorabilità alla caviglia e al ginocchio sinistro, con sensazione di inferiorità funzionale al carico, specie a salire e scendere le scale”
(rel. Ctu pag. 3); e che l'entità della lesione all'integrità psicofisica temporanea e permanente “Data l'obiettività rilevata nelle certificazioni del curante, che ha seguito
l'iter clinico, oltre alla tipologia del sinistro, … abbia determinato l'insorgenza di una sintomatologia algo-disfunzionale a carico dei distretti interessati, tale da giustificare il riconoscimento di un congruo periodo di inabilità temporanea, da valutarsi in 5 gg. di
I.T.P al 75%, 15 gg. di I.T.P. al 50% e 20 gg. di I.T.P. al 25%” … residuano postumi a carattere permanente, incidenti sulla preesistente integrità psicofisica del pz, che comportano il riconoscimento di un danno biologico stimato in ragione del 2% (due per cento), valutato comprendendo anche le ripercussioni psicologiche residuate nel soggetto” (pag. 4 e 5 rel. CTU).
La dott.ssa ha, inoltre, ritenuto congrue le spese mediche (prodotte in atti), in Per_2 quanto riferibili all'evento per un importo complessivo di € 915,00 pur evidenziando che sono state prodotte in atti soltanto avvisi di notula.
Pag. 13 di 17 Il Consulente Tecnico ha, invece, escluso la necessità di ulteriori spese future.
Le conclusioni del CTU sono basate su accertamenti e valutazione sia dei dati che della documentazione sanitaria prodotta e non sono state oggetto di osservazioni da parte dei consulenti di parte, Dott. per l'attore, Dott. per il convenuto. Persona_3 Persona_4
Esse possono, dunque, essere condivise da questo Giudice e poste a base della valutazione dei danni non patrimoniali e patrimoniali riportati dal sig.
[...]
Parte_1
Liquidazione del danno biologico
La liquidazione deve avvenire sulla base della tabella milanese 2024, che contiene gli importi relativi al danno non patrimoniale, specificando la componente del danno alla salute e quella del danno morale che, quindi, mantiene la sua autonomia, non essendo in quello conglobabile, visto che si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico – relazionali della vita del danneggiato.
Come ritenuto dalla giurisprudenza il danno morale si concretizza in una sofferenza interiore e non relazionale, “meritevole di un compenso ulteriore, al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamico relazionali compromessi” (da ultimo
Cass. civ. Ord. Sez. 6 Num. 27283 Anno 2022 Sez. 3; nonché Cass. n. 25164 del 10 novembre 2020).
Applicando i principi suddetti deve, quindi, in primo luogo valutarsi se la componente del danno morale debba essere nella specie considerata non quale sofferenza consistente in una degenerazione patologica (annoverabile nell'area del danno biologico) ma nel patema d'animo che accompagna vicende come quella in esame da parte di chi ne sia involontario protagonista, patema d'animo che nel caso de quo il sig. non Parte_1 ha allegato.
La prova testimoniale richiesta, difatti, è inidonea a dimostrare la sussistenza del danno morale mancando qualsiasi capitolo in proposito.
Pag. 14 di 17 Ciò comporta l'applicazione della tabella del Tribunale di Milano con epurazione della componente dell'incremento per la sofferenza soggettiva.
In applicazione dei criteri sopra esposti deve riconoscersi al sig. (di Parte_1 anni 74) l'importo di € 1.880,00 a titolo di danno biologico ed € 1.868,75 per IT per complessivi € 3.748,75.
In proposito, va rilevato che le sopra richiamate tabelle milanesi riconoscono, in astratto, la possibilità di una personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale con un aumento percentuale, in considerazione del grado di sofferenza patito e del peggioramento delle condizioni di vita.
Quanto ai presupposti richiesti affinché si possa, in concreto, procedere a siffatta personalizzazione, deve osservarsi che i parametri tabellari attualmente vigenti determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo già conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella del danno morale, attinente alla sfera personale interna del danneggiato ed alla sua sensibilità emotiva (c.d. pretium doloris).
Solo ove siano provate specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari può procedersi alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dandone adeguatamente conto nella motivazione (cfr. Cass. civ., Sez. III, 15.05.2018, n. 11754).
Nel caso di specie, non si riconosce alcuna specifica personalizzazione del danno in quanto non specificamente dedotta, allegata e provata.
Quanto ai danni di natura patrimoniale, il diritto al risarcimento dell'importo di €
915,00 per spese mediche ritenute congrue dal CTU non può essere riconosciuto.
Non risultano, infatti, prodotte in atti fatture o ricevute di pagamento ma soltanto avvisi di notula.
Trattandosi di debito di valore, sugli importi tutti, devono riconoscersi i cosiddetti interessi compensativi, da individuarsi al tasso legale, che vanno calcolati non sulla
Pag. 15 di 17 somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della
Suprema Corte n. 1712 / 95 (conformi, tra le tante, Cass. Civ. 3666 / 96, 8459 / 96, 2745
/ 97, 492 / 01; 18445 / 05).
Applicati i criteri esposti, sugli importi calcolati matureranno interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza e fino al soddisfo.
Le spese di lite
Secondo quanto previsto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la regolazione delle spese di lite tiene conto del principio della soccombenza integrale in forza della quale il pagamento di tali spese è posto a carico dell'unica parte soccombente secondo quanto previsto dall'art. 91 c.p.c.
Il meccanismo della compensazione delle spese, previsto dall'art. 92, co. 2 c.p.c., opera, invece, in caso di soccombenza reciproca.
Il caso di specie, considerato l'esito di sostanziale accoglimento della domanda attorea, ricade sotto la prima regola.
Ciò comporta la condanna del convenuto alla rifusione, per intero, Controparte_1 delle spese di lite a favore dell'attore sig. così come liquidate in Parte_1 dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55 / 2014 e s. m. in considerazione del quantum riconosciuto e dell'attività prestata tenuto conto della non complessità delle questioni trattate e della netta riduzione del quantum nell'accoglimento della domanda.
Sono, infine, poste, per intero, a carico del le spese di CTU. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
Pag. 16 di 17 1) Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna il a Controparte_1 corrispondere a favore del sig. , la somma di € 3.748,75 a titolo di Parte_1 danno non patrimoniale oltre interessi come in motivazione.
2) Condanna il a rifondere al sig. le spese di lite Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 1.278,00 oltre spese generali, IVA, CPA e spese vive (contributo unificato, spese di notifica, bollo, spese di CTP) da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratasi antistatari.
3) Pone le spese di CTU interamente a carico del Controparte_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Firenze, lì 17 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
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