Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/03/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4010/2015 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4010/2015 R.G.A.C.,
TRA rapp.to e difeso, giusta procura in calce dell'atto di citazione, dall'Avv. Parte_1
Mariateresa DE FLORIO, nel cui studio è elett.te dom.to;
ATTORE
E
o ; CO Controparte_2
CONVENUTO contumace
avente ad oggetto: usucapione di bene immobile
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. traeva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, Parte_1 [...]
, o , chiedendo accertarsi che egli avesse CO Controparte_2 acquistato, per usucapione, la proprietà degli immobili in Palazzo San Gervasio, censiti nel
Catasto Terreni al fol. 9, p.lle 36, 37, 287 e 96, intestati allo stesso CO
, o , nato a [...], il [...].
[...] Controparte_2
2. Il convenuto non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il convenuto non veniva dichiarato contumace dall'allora G.I., il quale pure ammetteva le prove: così implicitamente accertando la ritualità della notificazione: lo scrivente, pertanto, dovrà emettere la relativa dichiarazione.
2. Il nome esatto del convenuto non è , come l'attore lo qualifica CO nell'atto di citazione, bensì , come risulta nell'atto di nascita. Controparte_2
1
3. La domanda dev'essere accolta.
I tre testi escussi hanno concordemente confermato lo svolgimento di attività di sfruttamento agricolo degli immobili, da parte dello che coltivava pomodori e Pt_1 cereali, per un tempo maggiore dei vent'anni di legge: lo stesso veva provveduto, Pt_1 altresì, alla recinzione dell'area.
I testimoni hanno riconosciuto esattamente i luoghi nelle fotografie, aggiungendo dei particolari.
Si aggiunga che l'avvenuto abbandono degli immobili, da parte del è CP_1 corroborato dalla documentata circostanza che egli sia emigrato per gli Stati Uniti d'America nei primissimi Anni Trenta del Novecento.
Lo dal canto suo, appare intestatario di immobili finitimi a quelli oggetto Pt_1 della domanda: il che, ulteriormente, rende verosimile la tesi dell'attore.
4. La sentenza dev'essere trascritta, ai sensi dell'art. 2651 c.c.
5. Le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili (non essendo costituito il convenuto), alla luce della peculiare complessità della lite e della condotta processuale della parte convenuta.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 4010/2015 R.G.A.C., promossa da contro o Parte_1 CO CP_2
ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
[...]
1. dichiara contumace o;
CO Controparte_2
2. accerta l'avvenuta usucapione, da parte di nato a [...] Parte_1
Gervasio, il 17 Maggio 1966, della piena proprietà degli immobili in Palazzo San Gervasio,
censiti nel Catasto Terreni al fol. 9, p.lle 36, 37, 287 e 96, intestati a CO
, o , nato a [...], il [...];
[...] Controparte_2
3. dichiara, per l'effetto, nato a [...], il 17 Maggio Parte_1
1966, proprietario degli immobili in Palazzo San Gervasio, censiti nel Catasto Terreni al fol. 9, p.lle 36, 37, 287 e 96, intestati a o CO
, nato a [...], il [...]; Controparte_2
4. ordina la trascrizione della presente sentenza;
5. dichiara irripetibili le spese di lite tra le parti.
Potenza, 26 Marzo 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
2 N. 4010/2015 R.G.A.C.
3