Decreto cautelare 30 luglio 2024
Ordinanza cautelare 12 settembre 2024
Sentenza breve 8 maggio 2025
Decreto collegiale 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 08/05/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01606/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01936/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1936 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Vengu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Privata Carlo Antonio Carlone 3;
contro
il Ministero dell'Interno e la Questura di Milano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato e domiciliati ex lege presso la sede della stessa in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS-di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo UE e di diniego dell’istanza di aggiornamento dello stesso ai sensi dell’art. 9 Testo Unico Immigrazione emesso dalla Questura di Milano in data 07.03.2024 e notificato in data 12.06.2024, nonché di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la richiesta del ricorrente di passaggio della causa in decisione sulla base degli atti e documenti depositati;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Silvia Torraca e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dalla Questura di Milano in data 07.03.2024 e notificato in data 12.06.2024 avente ad oggetto la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo UE precedentemente rilasciato in favore del medesimo e il diniego dell’istanza di aggiornamento del predetto titolo.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti, chiedendo il rigetto nel merito del gravame.
Con ordinanza n. 1005 del 12.09.2024 il Collegio ha accolto, ai fini del riesame, la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, fissando per il prosieguo della fase cautelare l’udienza in camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Con memoria depositata in data 18.12.2024 il difensore di parte ricorrente ha dato atto della sopravvenuta revoca in autotutela del provvedimento gravato e del successivo rilascio, in favore del richiedente, del permesso di soggiorno lungo periodo UE n. -OMISSIS-.
Alla luce delle suddette circostanze deve ritenersi venuto meno l’interesse originariamente azionato dal ricorrente, con conseguente improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
In considerazione del complessivo andamento del giudizio, sussistono giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Attesa la non manifesta infondatezza del ricorso, si conferma l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, già disposta dall’apposita Commissione con decreto n. 179/2024, rinviando a un successivo provvedimento la liquidazione dei compensi spettanti al difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Rinvia a un successivo provvedimento la liquidazione dei compensi spettanti al difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
Silvia Torraca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Torraca | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.