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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/03/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1160/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Martina Gasparini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1160 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
appellante rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Iervolino contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
appellata rappresentata e difesa dall'avv. Marco Zanon
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 776/2021 del Tribunale di Treviso emessa in data 27.04.2021 e depositata in data 28.04.2021.
Conclusioni di parte appellante:
1 “1) preliminarmente, accertare, dichiarare e statuire l'incompetenza del Tribunale di
TREVISO, in favore del Tribunale di Venezia;
2) Nel merito, ACCERTARE e DICHIARARE la nullità dell'INTERO CONTRATTO DI
aperta con del Controparte_2 Controparte_3
23.05.2016 di entrambi gli appellanti;
3) revocare e/o annullare, per i motivi tutti di cui alla presente opposizione, il decreto ingiuntivo n518/219 – RG.999/2019 reso il15.2.2019 dal Tribunale di TREVISO;
4) Nel merito, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta;
5) condannare parte appellata al pagamento del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Conclusioni di parte appellata:
“In via preliminare
- Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. o comunque dell'art. 348 bis c.p.c. e per l'effetto confermarsi la sentenza di primo grado.
In via principale
Dichiararsi inammissibili e comunque rigettarsi tutte e per intero, in quanto infondate per le ragioni esposte in narrativa, le censure sollevate da parte appellante contro l'impugnata sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Treviso n. 776/2021 del 27.04.2021 con conseguente conferma della medesima.
In via subordinata
- Ferme le eccezioni di inammissibilità e infondatezza sollevate, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'intestata Corte ritenesse ammissibile e fondato l'appello promosso da , la Banca ribadisce le conclusioni così come precisate nel giudizio di Parte_2 primo grado all'udienza del 27.04.2021 (come da foglio dimesso in data 28.01.2021) che qui devono intendersi tutte integralmente trascritte.
- Per la denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di gravame avversari, si ripropongono, ex art. 346 c.p.c., le eccezioni rimaste assorbite nel primo grado di giudizio.
In ogni caso
- Con vittoria integrale di spese, diritti ed onorari professionali del gravame e del giudizio primo grado.
- Con richiesta di condanna ex art. 96 ult. co. c.p.c. al pagamento di una somma da
2 determinarsi in via equitativa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 518/2019 emesso in data 11.02.2019, con il quale il
Tribunale di Treviso gli aveva intimato di pagare in favore di Controparte_1
la complessiva somma di €509.296,45, oltre alle spese della
[...]
procedura monitoria, in forza della fideiussione omnibus rilasciata dallo stesso in data
17.10.2012 e della dichiarazione integrativa sottoscritta il 30.01.2015, a garanzia dello scoperto di conto corrente n. 49/010018135 acceso in data 15.10.2012 da (che Parte_3
ha poi mutato la propria denominazione in presso CP_4 [...]
e del debito residuo derivante dal Controparte_5 mutuo chirografario n. 1010949 di €250.000,00 concesso dalla suddetta banca a CP_4
in data 25.01.2017, disconoscendo in primo luogo la firma apposta sulla fideiussione omnibus e sulla dichiarazione integrativa.
Si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Treviso rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello, Parte_1
affidato a sei motivi di gravame.
2.1. Col primo motivo si duole del rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente.
2.2 Col secondo motivo afferma che il tribunale ha errato laddove ha ritenuto generico e pertanto inammissibile il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alla lettera di fideiussione del 17.10.2012 ed alla successiva dichiarazione integrativa del 30.01.2015 e soggiunge che, non avendo la controparte formulato istanza di verificazione ex art. 216
3 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto avrebbe dovuto essere revocato.
2.3 Col terzo motivo censura l'errore in cui è incorso il tribunale per avere escluso che la fideiussione omnibus sulla quale si fonda il credito azionato in via monitoria risulti integralmente nulla, malgrado coincida con lo schema contrattuale predisposto dall'ABI e sanzionato dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, perché contenente disposizioni (in particolare gli artt. 2, 6 e 8) che nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme dalle proprie associate, contrastano con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a della L. n. 287 del 1990.
2.4 Col quarto motivo lamenta che il primo giudice non abbia rilevato la nullità del contratto per la presenza di clausole vessatorie.
2.5 Col quinto motivo deduce la nullità del contratto di fideiussione per difetto di informazione periodica ex art. 119 TUB.
2.6 Col sesto motivo critica la sentenza laddove ha escluso che il contratto di fideiussione sia nullo per indeterminabilità del suo oggetto.
3. Si è costituita chiedendo che il Controparte_1
gravame sia dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 342 e/o 348 bis c.p.c. o che venga comunque rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
4. Il primo motivo di gravame è infondato.
L'art. 10 del contratto di fideiussione del 17.10.2012 prevede che “per qualunque controversia con soggetti che non rivestono la qualifica di consumatore ai sensi del D. Lgs.
n. 206 del 2005 (Codice del Consumo) il foro competente in via esclusiva è quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale della banca”.
Risulta ex actis che con atto di fusione del 26.04.2017
[...]
è stata fusa mediante incorporazione in Controparte_5 [...]
. Controparte_6
4 Per effetto della fusione per incorporazione, che dà luogo ad una vicenda estintivo- successoria simile alla successione "mortis causa" a titolo universale tra persone fisiche, la società incorporante è subentrata, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., alla società incorporata in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla medesima.
Ora, la sede legale della società incorporante è sita in Orsago (Tv), via G. Garibaldi n. 46.
E dunque non vi è dubbio che con riferimento al credito azionato in via monitoria, sussista la competenza territoriale del Tribunale di Treviso, in quanto la clausola contrattuale di deroga della competenza per territorio assolve, di per sé, la funzione di designare l'ufficio giudiziario di maggior prossimità per una delle parti, e la pattuizione che designa come foro esclusivo quello ove abbia sede uno dei contraenti, che ha natura di società, è sostanzialmente confermativa del foro generale delle persone giuridiche previsto dall'art. 19
c.p.c., pur eliminando la competenza alternativa di ogni altro giudice, per cui, interpretata in base alle regole generali di ermeneutica contrattuale, non può non spiegarsi come attributiva della competenza convenzionale al giudice ove abbia sede la banca al momento della proposizione della domanda (v. Cass. n. 18724 del 27/07/2017), dato che la competenza va regolata, ai sensi del generale principio di cui all'art. 5 c.p.c., con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda.
3. Il secondo motivo di gravame è infondato.
Nell'atto di citazione in opposizione aveva disconosciuto la firma Parte_1
apposta sul contratto di fideiussione e sulla dichiarazione integrativa (v. pagg. 3 e 4: “Con la presente atto/opposizione, l'attore disconosce ex art.215 cpc la firma apposta dal medesimo, sig. , nato il [...] in [...], c.f. Parte_1
, sulla del 17.10.2012 (all.3) C.F._1 Controparte_3
e dichiarazione integrativa del 30.01.2015 (all.4) con cui viene elevato l'importo da
€390.000,00 a €650.000,00, nell'interesse di riferite agli all.15 e 16 del fascicolo CP_4
monitorio”) e la banca, nel costituirsi in giudizio, aveva dichiarato, nel caso in cui tale disconoscimento fosse stato ritenuto ammissibile, di volersi valere dei documenti, formulando istanza di verificazione giudiziale dell'autenticità della sottoscrizione apposta sui medesimi.
5 Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il disconoscimento operato dall'opponente riveste i caratteri della specificità e della determinatezza ed è pertanto pienamente ammissibile, giacché individua i documenti con riferimento ai quali nega l'autenticità della propria sottoscrizione (v. Cass. n. 24456 del 21/11/2011).
Tuttavia, a fronte dell'istanza di verificazione tempestivamente formulata dalla banca, è stata disposta in questa fase del giudizio ctu grafologica, le cui risultanze hanno evidenziato che le firme apposte sulla fideiussione rilasciata il 17.10.2012 e sulla successiva dichiarazione integrativa del 30.01.2015 sono riconducibili a , Parte_2
per l'elevato grado di similarità riscontrato con le scritture di comparazione nelle caratteristiche grafiche esaminate (rapporti dimensionali, larghezze, inclinazione, allineamento, variazioni direzionali, costruzione degli allografi e dettagli strutturali, modulazione chiaroscurale, velocità relativa e complessità grafica).
6. Il terzo motivo di gravame è infondato.
A fondamento della opposizione spiegata avverso il decreto ingiuntivo vi è il provvedimento del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia, cui, prima della modifica apportata dalla L. n. 262 del 2005, art. 19, comma 11, spettava l'accertamento delle infrazioni di cui al nominato art. 2 che si assumessero essere poste in atto dalle aziende di credito.
Per quanto qui specificamente interessa, nel richiamato provvedimento della Banca di Italia si afferma che: "Gli artt. 2, 6 e 8, dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a)".
Part Ora, non è in contestazione tra le parti che la fideiussione omnibus sottoscritta dal contiene quelle clausole che la Banca d'Italia ha ritenuto nulle in quanto anticoncorrenziali.
Tuttavia, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota pronuncia n. 41994 del
30/12/2021, hanno chiarito che la nullità derivante dalla riproduzione nelle fideiussioni omnibus delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI investe le singole clausole e non l'intero contratto (“i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del
1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
6 Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata
e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”).
A questo proposito risulta decisiva la considerazione che la riproduzione di tali clausole è funzionale all'interesse della banca, la quale ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lei favorevoli, perché l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
Avuto riguardo, invece, alla posizione del garante, l'inserimento di tali clausole ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerisce la posizione.
D'altro canto, l'opponente non ha mai prospettato, né tantomeno provato che egli non avrebbe prestato la garanzia, in assenza delle predette clausole.
In definitiva, la fideiussione per cui è causa resta pienamente valida ed efficace, sebbene depurata dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, poiché anticoncorrenziali, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1419 c.c., non risultando comprovata agli atti una diversa volontà delle partì, nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità, essenzialità di cui la parte interessata all'estensione della nullità ha l'onere di fornire adeguata dimostrazione.
7. Il quarto motivo di gravame è manifestamente inammissibile, perché l'appellante non indica quali sono le clausole vessatorie e non spiega come la loro eventuale nullità incida sull'esistenza del credito dedotto in giudizio.
8. Il quinto motivo di gravame è manifestamente inammissibile, in quanto formulato in modo logicamente, ancor prima che giuridicamente, incomprensibile (v. pagg. 10 e 11 dell'atto di appello: “5) SULLA NULLITÀ DELLA FIDEIUSSIONE “PER VIOLAZIONE
PER DIFETTO DI INFORMAZIONE PERIODICA Anche su questo punto Il Tribunale si reitera ex art. 119 TUB sia con riferimento al contratto di leasing che al contratto fideussorio”).
7 9. Il sesto motivo di gravame è manifestamente infondato.
L'art. 1938 c.c. condiziona la validità della fideiussione per obbligazione futura alla predeterminazione di un importo massimo garantito, condizione che ricorre pacificamente nella fattispecie, in quanto la garanzia personale in favore della banca per tutte le obbligazioni derivanti da operazioni bancarie in essere o future con è stata Parte_3
Part prestata dal fino alla concorrenza dell'originario importo di €390.000,00, successivamente elevato ad €650.000,00.
10. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere a Parte_2 Controparte_6
le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €15.000,00 per
[...]
compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) pone in via definitiva le spese relative alla ctu grafologica a carico dell'appellante;
4) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12.03.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Martina Gasparini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1160 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
appellante rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Iervolino contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
appellata rappresentata e difesa dall'avv. Marco Zanon
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 776/2021 del Tribunale di Treviso emessa in data 27.04.2021 e depositata in data 28.04.2021.
Conclusioni di parte appellante:
1 “1) preliminarmente, accertare, dichiarare e statuire l'incompetenza del Tribunale di
TREVISO, in favore del Tribunale di Venezia;
2) Nel merito, ACCERTARE e DICHIARARE la nullità dell'INTERO CONTRATTO DI
aperta con del Controparte_2 Controparte_3
23.05.2016 di entrambi gli appellanti;
3) revocare e/o annullare, per i motivi tutti di cui alla presente opposizione, il decreto ingiuntivo n518/219 – RG.999/2019 reso il15.2.2019 dal Tribunale di TREVISO;
4) Nel merito, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta;
5) condannare parte appellata al pagamento del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario”.
Conclusioni di parte appellata:
“In via preliminare
- Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. o comunque dell'art. 348 bis c.p.c. e per l'effetto confermarsi la sentenza di primo grado.
In via principale
Dichiararsi inammissibili e comunque rigettarsi tutte e per intero, in quanto infondate per le ragioni esposte in narrativa, le censure sollevate da parte appellante contro l'impugnata sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Treviso n. 776/2021 del 27.04.2021 con conseguente conferma della medesima.
In via subordinata
- Ferme le eccezioni di inammissibilità e infondatezza sollevate, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'intestata Corte ritenesse ammissibile e fondato l'appello promosso da , la Banca ribadisce le conclusioni così come precisate nel giudizio di Parte_2 primo grado all'udienza del 27.04.2021 (come da foglio dimesso in data 28.01.2021) che qui devono intendersi tutte integralmente trascritte.
- Per la denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di gravame avversari, si ripropongono, ex art. 346 c.p.c., le eccezioni rimaste assorbite nel primo grado di giudizio.
In ogni caso
- Con vittoria integrale di spese, diritti ed onorari professionali del gravame e del giudizio primo grado.
- Con richiesta di condanna ex art. 96 ult. co. c.p.c. al pagamento di una somma da
2 determinarsi in via equitativa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 518/2019 emesso in data 11.02.2019, con il quale il
Tribunale di Treviso gli aveva intimato di pagare in favore di Controparte_1
la complessiva somma di €509.296,45, oltre alle spese della
[...]
procedura monitoria, in forza della fideiussione omnibus rilasciata dallo stesso in data
17.10.2012 e della dichiarazione integrativa sottoscritta il 30.01.2015, a garanzia dello scoperto di conto corrente n. 49/010018135 acceso in data 15.10.2012 da (che Parte_3
ha poi mutato la propria denominazione in presso CP_4 [...]
e del debito residuo derivante dal Controparte_5 mutuo chirografario n. 1010949 di €250.000,00 concesso dalla suddetta banca a CP_4
in data 25.01.2017, disconoscendo in primo luogo la firma apposta sulla fideiussione omnibus e sulla dichiarazione integrativa.
Si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Treviso rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello, Parte_1
affidato a sei motivi di gravame.
2.1. Col primo motivo si duole del rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente.
2.2 Col secondo motivo afferma che il tribunale ha errato laddove ha ritenuto generico e pertanto inammissibile il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alla lettera di fideiussione del 17.10.2012 ed alla successiva dichiarazione integrativa del 30.01.2015 e soggiunge che, non avendo la controparte formulato istanza di verificazione ex art. 216
3 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto avrebbe dovuto essere revocato.
2.3 Col terzo motivo censura l'errore in cui è incorso il tribunale per avere escluso che la fideiussione omnibus sulla quale si fonda il credito azionato in via monitoria risulti integralmente nulla, malgrado coincida con lo schema contrattuale predisposto dall'ABI e sanzionato dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, perché contenente disposizioni (in particolare gli artt. 2, 6 e 8) che nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme dalle proprie associate, contrastano con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a della L. n. 287 del 1990.
2.4 Col quarto motivo lamenta che il primo giudice non abbia rilevato la nullità del contratto per la presenza di clausole vessatorie.
2.5 Col quinto motivo deduce la nullità del contratto di fideiussione per difetto di informazione periodica ex art. 119 TUB.
2.6 Col sesto motivo critica la sentenza laddove ha escluso che il contratto di fideiussione sia nullo per indeterminabilità del suo oggetto.
3. Si è costituita chiedendo che il Controparte_1
gravame sia dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 342 e/o 348 bis c.p.c. o che venga comunque rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
4. Il primo motivo di gravame è infondato.
L'art. 10 del contratto di fideiussione del 17.10.2012 prevede che “per qualunque controversia con soggetti che non rivestono la qualifica di consumatore ai sensi del D. Lgs.
n. 206 del 2005 (Codice del Consumo) il foro competente in via esclusiva è quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale della banca”.
Risulta ex actis che con atto di fusione del 26.04.2017
[...]
è stata fusa mediante incorporazione in Controparte_5 [...]
. Controparte_6
4 Per effetto della fusione per incorporazione, che dà luogo ad una vicenda estintivo- successoria simile alla successione "mortis causa" a titolo universale tra persone fisiche, la società incorporante è subentrata, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., alla società incorporata in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla medesima.
Ora, la sede legale della società incorporante è sita in Orsago (Tv), via G. Garibaldi n. 46.
E dunque non vi è dubbio che con riferimento al credito azionato in via monitoria, sussista la competenza territoriale del Tribunale di Treviso, in quanto la clausola contrattuale di deroga della competenza per territorio assolve, di per sé, la funzione di designare l'ufficio giudiziario di maggior prossimità per una delle parti, e la pattuizione che designa come foro esclusivo quello ove abbia sede uno dei contraenti, che ha natura di società, è sostanzialmente confermativa del foro generale delle persone giuridiche previsto dall'art. 19
c.p.c., pur eliminando la competenza alternativa di ogni altro giudice, per cui, interpretata in base alle regole generali di ermeneutica contrattuale, non può non spiegarsi come attributiva della competenza convenzionale al giudice ove abbia sede la banca al momento della proposizione della domanda (v. Cass. n. 18724 del 27/07/2017), dato che la competenza va regolata, ai sensi del generale principio di cui all'art. 5 c.p.c., con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda.
3. Il secondo motivo di gravame è infondato.
Nell'atto di citazione in opposizione aveva disconosciuto la firma Parte_1
apposta sul contratto di fideiussione e sulla dichiarazione integrativa (v. pagg. 3 e 4: “Con la presente atto/opposizione, l'attore disconosce ex art.215 cpc la firma apposta dal medesimo, sig. , nato il [...] in [...], c.f. Parte_1
, sulla del 17.10.2012 (all.3) C.F._1 Controparte_3
e dichiarazione integrativa del 30.01.2015 (all.4) con cui viene elevato l'importo da
€390.000,00 a €650.000,00, nell'interesse di riferite agli all.15 e 16 del fascicolo CP_4
monitorio”) e la banca, nel costituirsi in giudizio, aveva dichiarato, nel caso in cui tale disconoscimento fosse stato ritenuto ammissibile, di volersi valere dei documenti, formulando istanza di verificazione giudiziale dell'autenticità della sottoscrizione apposta sui medesimi.
5 Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il disconoscimento operato dall'opponente riveste i caratteri della specificità e della determinatezza ed è pertanto pienamente ammissibile, giacché individua i documenti con riferimento ai quali nega l'autenticità della propria sottoscrizione (v. Cass. n. 24456 del 21/11/2011).
Tuttavia, a fronte dell'istanza di verificazione tempestivamente formulata dalla banca, è stata disposta in questa fase del giudizio ctu grafologica, le cui risultanze hanno evidenziato che le firme apposte sulla fideiussione rilasciata il 17.10.2012 e sulla successiva dichiarazione integrativa del 30.01.2015 sono riconducibili a , Parte_2
per l'elevato grado di similarità riscontrato con le scritture di comparazione nelle caratteristiche grafiche esaminate (rapporti dimensionali, larghezze, inclinazione, allineamento, variazioni direzionali, costruzione degli allografi e dettagli strutturali, modulazione chiaroscurale, velocità relativa e complessità grafica).
6. Il terzo motivo di gravame è infondato.
A fondamento della opposizione spiegata avverso il decreto ingiuntivo vi è il provvedimento del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia, cui, prima della modifica apportata dalla L. n. 262 del 2005, art. 19, comma 11, spettava l'accertamento delle infrazioni di cui al nominato art. 2 che si assumessero essere poste in atto dalle aziende di credito.
Per quanto qui specificamente interessa, nel richiamato provvedimento della Banca di Italia si afferma che: "Gli artt. 2, 6 e 8, dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a)".
Part Ora, non è in contestazione tra le parti che la fideiussione omnibus sottoscritta dal contiene quelle clausole che la Banca d'Italia ha ritenuto nulle in quanto anticoncorrenziali.
Tuttavia, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota pronuncia n. 41994 del
30/12/2021, hanno chiarito che la nullità derivante dalla riproduzione nelle fideiussioni omnibus delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI investe le singole clausole e non l'intero contratto (“i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del
1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
6 Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata
e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”).
A questo proposito risulta decisiva la considerazione che la riproduzione di tali clausole è funzionale all'interesse della banca, la quale ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lei favorevoli, perché l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.
Avuto riguardo, invece, alla posizione del garante, l'inserimento di tali clausole ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerisce la posizione.
D'altro canto, l'opponente non ha mai prospettato, né tantomeno provato che egli non avrebbe prestato la garanzia, in assenza delle predette clausole.
In definitiva, la fideiussione per cui è causa resta pienamente valida ed efficace, sebbene depurata dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, poiché anticoncorrenziali, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1419 c.c., non risultando comprovata agli atti una diversa volontà delle partì, nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità, essenzialità di cui la parte interessata all'estensione della nullità ha l'onere di fornire adeguata dimostrazione.
7. Il quarto motivo di gravame è manifestamente inammissibile, perché l'appellante non indica quali sono le clausole vessatorie e non spiega come la loro eventuale nullità incida sull'esistenza del credito dedotto in giudizio.
8. Il quinto motivo di gravame è manifestamente inammissibile, in quanto formulato in modo logicamente, ancor prima che giuridicamente, incomprensibile (v. pagg. 10 e 11 dell'atto di appello: “5) SULLA NULLITÀ DELLA FIDEIUSSIONE “PER VIOLAZIONE
PER DIFETTO DI INFORMAZIONE PERIODICA Anche su questo punto Il Tribunale si reitera ex art. 119 TUB sia con riferimento al contratto di leasing che al contratto fideussorio”).
7 9. Il sesto motivo di gravame è manifestamente infondato.
L'art. 1938 c.c. condiziona la validità della fideiussione per obbligazione futura alla predeterminazione di un importo massimo garantito, condizione che ricorre pacificamente nella fattispecie, in quanto la garanzia personale in favore della banca per tutte le obbligazioni derivanti da operazioni bancarie in essere o future con è stata Parte_3
Part prestata dal fino alla concorrenza dell'originario importo di €390.000,00, successivamente elevato ad €650.000,00.
10. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere a Parte_2 Controparte_6
le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €15.000,00 per
[...]
compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) pone in via definitiva le spese relative alla ctu grafologica a carico dell'appellante;
4) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12.03.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
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