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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/03/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 26.3.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3089/2022 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. RITA SCHIAVI Parte_1
ricorrente e
CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data
21.6.2022, premettendo di aver già ottenuto a seguito di precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo (rgn. 1263/2016) l'accertamento delle condizioni di disabilità di cui all'art. 3, co. 1, l. 104/92, accertamento concluso con decreto di omologa emesso il 23.10.2017; che successivamente in data
15.7.2021 presentava una nuova domanda di invalidità, rigettata dall'Ente per “presenza di contenzioso in CP_ atto”. Il ricorrente ha quindi chiesto di ordinare all' la chiusura dell'iter amministrativo ancora aperto e la presa in esame della nuova domanda amministrativa inviata in data 15.7.2021, nonché la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini dell'art. 12 l. 118/71 e le condizioni di disabilità di cui all'art 3 co. 3 e/o 1, l. 104/92, in subordine l'accertamento dell'invalidità pari al 67% ai fini dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, con condanna dell'Ente al pagamento dei ratei maturati.
L'ente resistente non si è costituito, nonostante la regolarità e ritualità della notifica. A fronte del mancato rilievo in prima udienza dell'improcedibilità di cui all'art. 445 bis c.p.c. la causa è stata istruita con nomina della CTU medico legale e trattenuta in decisione all'udienza odierna. Dalla documentazione in atti è emerso che l'accertamento tecnico preventivo si è concluso con l'emissione del decreto di omologa in data 23.10.2017 e che la nuova domanda amministrativa di invalidità è stata presentata in data 15.7.2021. Pertanto, in mancanza di diverse risultanze, la mancata chiusura dell'iter amministrativo da parte dell'Ente risulta illegittimo, così come il diniego opposto alla parte ricorrente a seguito della nuova domanda amministrativa, a fronte della quale egli avrebbe dovuto essere sottoposto a visita.
Nel merito, il CTU nominato ha riconosciuto la sussistenza in capo al ricorrente di una percentuale di invalidità pari al 68%, percentuale insufficiente per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della l. 118/71 che presuppone l'invalidità totale, ma utile ai fini dell'esenzione dal pagamento del ticket oggetto di domanda subordinata. Il consulente ha tenuto conto delle patologie sofferte (“cardiopatia ipertensiva di prima- seconda classe;
sindrome depressiva endoreattiva medio- grave;
pregressi episodi di embolia polmonare in trattamento con anticoagulanti”), e valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla capacità lavorativa del ricorrente, procedendo alla valutazione percentuale di ciascuna delle patologie accertate con l'ausilio delle tabelle ministeriali, per poi procedere ad una valutazione complessiva delle stesse fino a giungere alle conclusioni rassegnate. Quanto poi alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3 l. 104/92, il CTU ha ritenuto che il ricorrente si trovi nelle condizioni di disabilità di cui al comma 1.
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione. Deve quindi essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini dell'esenzione al pagamento del ticket sanitario, nonché la condizione di disabilità di cui all'art. 3 co. 1 l. 104/92, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa del 15.7.2021.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3089/2022 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo al ricorrente, a far data dalla domanda amministrativa del
15.7.2021, di una percentuale di invalidità pari al 68%, utile ai fini dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, e delle condizioni di disabilità di cui all'art. 3 co. 1 l. 104/92; CP_
- Condanna per l'effetto l' al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 1.865,00 da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte resistente.
Tivoli, 26/3/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 26.3.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3089/2022 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. RITA SCHIAVI Parte_1
ricorrente e
CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data
21.6.2022, premettendo di aver già ottenuto a seguito di precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo (rgn. 1263/2016) l'accertamento delle condizioni di disabilità di cui all'art. 3, co. 1, l. 104/92, accertamento concluso con decreto di omologa emesso il 23.10.2017; che successivamente in data
15.7.2021 presentava una nuova domanda di invalidità, rigettata dall'Ente per “presenza di contenzioso in CP_ atto”. Il ricorrente ha quindi chiesto di ordinare all' la chiusura dell'iter amministrativo ancora aperto e la presa in esame della nuova domanda amministrativa inviata in data 15.7.2021, nonché la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini dell'art. 12 l. 118/71 e le condizioni di disabilità di cui all'art 3 co. 3 e/o 1, l. 104/92, in subordine l'accertamento dell'invalidità pari al 67% ai fini dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, con condanna dell'Ente al pagamento dei ratei maturati.
L'ente resistente non si è costituito, nonostante la regolarità e ritualità della notifica. A fronte del mancato rilievo in prima udienza dell'improcedibilità di cui all'art. 445 bis c.p.c. la causa è stata istruita con nomina della CTU medico legale e trattenuta in decisione all'udienza odierna. Dalla documentazione in atti è emerso che l'accertamento tecnico preventivo si è concluso con l'emissione del decreto di omologa in data 23.10.2017 e che la nuova domanda amministrativa di invalidità è stata presentata in data 15.7.2021. Pertanto, in mancanza di diverse risultanze, la mancata chiusura dell'iter amministrativo da parte dell'Ente risulta illegittimo, così come il diniego opposto alla parte ricorrente a seguito della nuova domanda amministrativa, a fronte della quale egli avrebbe dovuto essere sottoposto a visita.
Nel merito, il CTU nominato ha riconosciuto la sussistenza in capo al ricorrente di una percentuale di invalidità pari al 68%, percentuale insufficiente per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della l. 118/71 che presuppone l'invalidità totale, ma utile ai fini dell'esenzione dal pagamento del ticket oggetto di domanda subordinata. Il consulente ha tenuto conto delle patologie sofferte (“cardiopatia ipertensiva di prima- seconda classe;
sindrome depressiva endoreattiva medio- grave;
pregressi episodi di embolia polmonare in trattamento con anticoagulanti”), e valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla capacità lavorativa del ricorrente, procedendo alla valutazione percentuale di ciascuna delle patologie accertate con l'ausilio delle tabelle ministeriali, per poi procedere ad una valutazione complessiva delle stesse fino a giungere alle conclusioni rassegnate. Quanto poi alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3 l. 104/92, il CTU ha ritenuto che il ricorrente si trovi nelle condizioni di disabilità di cui al comma 1.
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione. Deve quindi essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini dell'esenzione al pagamento del ticket sanitario, nonché la condizione di disabilità di cui all'art. 3 co. 1 l. 104/92, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa del 15.7.2021.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3089/2022 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo al ricorrente, a far data dalla domanda amministrativa del
15.7.2021, di una percentuale di invalidità pari al 68%, utile ai fini dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, e delle condizioni di disabilità di cui all'art. 3 co. 1 l. 104/92; CP_
- Condanna per l'effetto l' al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 1.865,00 da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte resistente.
Tivoli, 26/3/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni