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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr. Antonietta Savino -Consigliere
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del'11 marzo 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., , ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3518/24 r. g. l., vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Leopoldo Spedaliere e Luciano Spedaliere, Parte_1 presso i quali elettivamente domicilia, in Portici, c.so Garibaldi n. 85
APPELLANTE e APPELLATO INCIDENTALE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Nicola Abignente, Giovanni Ronconi e Dora Antonio Vuolo, elettivamente domiciliata presso il primo, in Napoli, via Carlo Poerio n. 90
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
, che con sent. n. 6175 del 2010 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, confermato Parte_1
con sent. di questa Corte territoriale n. 5869 del 2015, si era visto riconoscere un rapporto lavorativo alle dipendenze di sin dal luglio 2001, con condanna alle corresponsione delle Controparte_1
consequenziali differenze retributive di cui al CCNL dipendenti delle Ferrovie dello Stato, proponeva tempestivo appello parziale avverso la sent. n. 1691 del 2024 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, che quantificava il credito dovuto nella misura di euro
136.414,69, oltre accessori di legge.
Censurava detta pronuncia laddove, evidentemente per un refuso, aveva incomprensibilmente escluso la detraibilità dal dovuto delle indennità previdenziali solamente per il periodo 2010-2013, anziché per l'intero periodo azionato, e aveva interamente detratto dal dovuto anche quanto percepito a titolo di contributo di solidarietà, avente anch'esso natura previdenziale e, quindi, non compensabile,
Concludeva, pertanto, chiedendo la parziale riforma della sentenza che impugnava e, quindi, la condanna di controparte alla corresponsione, in suo favore, dell'ulteriore somma di euro 30.870,00.
Si costituiva che resisteva all'appello, sostenendo che le indennità previdenziali Controparte_1 percepite legittimamente andavano a compensare il credito retributivo;
precisava che l'estensione all'intero periodo azionato 2001-2016 dell'esclusione di tale compensabilità, dal Tribunale limitata al periodo 2010-2013, non avrebbe che accentuato l'errore. Oltretutto, non era stata fornita prova
CP_ dell'avvenuta ripetizione delle indennità in discorso da parte dell' ragione ulteriore per cui la compensabilità doveva essere ammessa.
Per tali ragioni, nel sollecitare il rigetto dell'appello, spiegava altresì appello incidentale, regolarmente notificato, con il quale chiedeva la parziale riforma della sentenza impugnata, con il ricalcolo della somma dovuta, previa integrale detrazione di tutte le indennità previdenziali percepite da controparte.
All'esito della trattazione scritta la causa è stata riservata per la decisione.
L'appello principale è fondato, mentre è conseguentemente da disattendere l'appello incidentale.
Questa Corte, infatti, non può che condividere, come già il primo Giudice, la granitica giurisprudenza della S.C. (arg. anche da Cass., VI, 5.3.2020 n. 6369), per la quale non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum dal quantum dovuto , per mancata effettiva costituzione del rapporto di lavoro, le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, la cui eventuale non debenza dà luogo ad un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, dall'Istituto previdenziale.
Non occorre, pertanto, accertarsi che l' abbia in concreto provveduto alla Controparte_3
ripetizione, profilo che attiene a un rapporto distinto e indipendente da quello lavorativo qui al vaglio.
2 Tra le indennità previdenziali senza dubbio rientra anche il contributo di solidarietà, conseguente alla stipula di un contratto di solidarietà, che prevede la riduzione o la sospensione delle ore lavorative, in cambio di un'indennità a carico dell'Istituto previdenziale.
La detraibilità delle indennità previdenziali nel loro complesso va, d'altronde, escluse per l'intero periodo azionato (2001-2016), perché la quantificazione conseguente alla costituzione del rapporto di lavoro derivante dal dictum giudiziale non è limitata agli anni 2010-2013 e il primo Giudice ha correttamente disatteso l'eccezione di prescrizione formulata da parte datoriale nella prima fase del giudizio.
A quanto esposto consegue che l'appello principale va accolto, per cui, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto va confermata, ridetermina in euro 167.284,69, oltre interessi e rivalutazione e detratto quanto già corrisposto in esecuzione dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c. emessa in primo grado, la somma di euro 136.414,69 riconosciuta nella sentenza impugnata.
Da rilevare, sul punto, che la maggior somma qui riconosciuta è il frutto di calcoli attorei che appaiono corretti e che si limitano ad estrapolare i dati oggettivi delle somme complessivamente percpite a titolo previdenziale e non sono oggetto di contestazione, sul piano contabile, da controparte.
Va rilevato, infatti, che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c. e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, per cui la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav.,
18.2.2011 n. 4051).
Del tutto consequenziale a quanto esposto è il rigetto dell'appello incidentale.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi, con distrazione agli avv.ti Leopoldo
Spedaliere e Luciano Spedaliere, nella misura reputata congrua alla luce dei criteri di cui al d.m. n.
55 del 2014 e delle tabelle ivi allegate, come aggiornate dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di valore di questa fase. Va invece mantenuta ferma la statuizione sulle spese del primo grado, non impugnata e compatibile anche con la somma maggiorata, come riconosciuta in questa sede.
Va, infine, dato atto che ricorrono, per l'appellante incidentale, le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, della l.n. 228/2012, che ha introdotto il comma 1quater all'art.13 d.p.r. n. 115/2002, per
3 il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r.
n.115/2002, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, ridetermina in euro 167.284,69, oltre interessi e rivalutazione e detratto quanto già corrisposto in esecuzione dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c. emessa in primo grado, la somma di euro 136.414,69 riconosciuta nella sentenza impugnata;
rigetta l'appello incidentale;
condanna a corrispondere a con distrazione agli avv.ti Leopoldo Controparte_1 Parte_1
Spedaliere e Luciano Spedaliere le spese di lite del grado, che liquida, per compenso, in euro 5.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa.
Dà atto che ricorrono, per l'appellante incidentale, le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se dovuto.
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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