Trib. Livorno, sentenza 11/03/2025, n. 228
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Sentenza 11 marzo 2025

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Il provvedimento in esame è una sentenza emessa dal Tribunale di Livorno, dal giudice unico dott. Giulio Scaramuzzino, nel procedimento civile n. R.G. 3205/2022. Le parti in causa sono un attore, che ha presentato opposizione a un decreto ingiuntivo, e una società di investimento, convenuta. L'attore ha richiesto la revoca del decreto ingiuntivo, sostenendo che la pretesa creditoria fosse estinta per intervenuta prescrizione e non provata. Dall'altra parte, la convenuta ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, contestando le argomentazioni dell'attore e sostenendo la validità della propria richiesta di pagamento.

Il giudice ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. Nella motivazione, ha evidenziato che l'attore non ha contestato in modo specifico l'estratto conto presentato dalla convenuta, che costituiva prova idonea del credito. Inoltre, ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, poiché la comunicazione del 28 dicembre 2018 aveva interrotto il termine di prescrizione. Pertanto, il giudice ha confermato la titolarità del credito in capo alla convenuta e ha condannato l'attore al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Livorno, sentenza 11/03/2025, n. 228
    Giurisdizione : Trib. Livorno
    Numero : 228
    Data del deposito : 11 marzo 2025

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