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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 11/03/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3205/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 3205/2022 R.G. vertente tra
, con l'Avv. Nicola Giribaldi Parte_1
attore opponente e
e per essa con l'Avv. An- Controparte_1 Controparte_2
tonio Christian Faggella Pellegrino
convenuta opposta
in punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 713/2022 emesso dal Tribunale di Livorno
in data 07.06.2022
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 21.11.2024
dal procuratore di parte attrice opponente:
“Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, revocare il decreto ingiuntivo op-
posto essendo la pretesa creditoria azionata estinta per intervenuta prescrizione del diritto
1 di credito e comunque non provata sotto il profilo dell'an debeatur In ogni caso con vitto-
ria di spese diritti ed onorari“;
dal procuratore di parte convenuta opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via prelimina-
re: − concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo
l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come pre-
visto dall'art. 648 c.p.c.; − concedere termine per attivare il procedimento di mediazio-
ne delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010. Nel merito, in via principale: −
respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in di-
ritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in
ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ra-
gione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il sig. al pa- Parte_1
gamento, in favore di dell'importo di euro 6.253,52, oltre Controparte_1
interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della
diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei
termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora
l'ammissione.
Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previ-
sto dal D.M. 55/2014.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato ha opposto il decreto in- Parte_1
2 giuntivo n. 713/2022 emesso dal Tribunale di Livorno in data 07.06.2022, a conclu-
sione del procedimento monitorio iscritto al n rg 1851 2022, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore della della somma di euro Controparte_1
6.253,52 in quanto illegittimo ed infondato ed ha chiesto contestualmente a codesto
Tribunale di revocare il decreto de quo essendo la pretesa creditoria azionata asseri-
tamente estinta per intervenuta prescrizione del diritto di credito e comunque non provata sotto il profilo dell'an debeatur.
Si costituiva la convenuta opposta, contestando le tesi attoree.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e fallita la media-
zione medio tempore esperita, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Depositate le memorie, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21.11.2024, tenutasi in modalità cartolare, precisate le sopra riporta-
te conclusioni, il Giudice assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
2. Il presente giudizio consiste nell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 713/2022,
pronunciato in data 7 giugno 2022, con il quale veniva ingiunto all'odierno oppo-
nente di pagare, alla parte ricorrente, la somma di euro 6.253,52.
Devesi evidenziare che l'opponente, a ben vedere, non contesta di aver stipulato, in data 7 maggio 2007, con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., il contratto di conto corrente n. 7181 (cfr. doc. 5 di parte convenuta opposta), non contestando specificamente neppure la circostanza, illustrata dalla convenuta opposta in compar-
3 sa di costituzione e risposta, secondo cui, a seguito della cessione del credito in fa-
vore della odierna opposta, tale rapporto veniva individuato con la diversa numera-
zione “32846”.
Ciò detto, l'opponente contesta, invero piuttosto genericamente, la correttezza della somma di cui all'estratto depositato dall'asserita creditrice, per poi svolgere l'eccezione secondo cui sul saldo del conto corrente sarebbero stati illegittimamente conteggiati alcuni pagherò insoluti.
Parte opposta allegava che, in realtà, trattasi di poste derivanti da tredici effetti cambiari emessi in data 11 ottobre 2010 in favore del sig. e rimasti insoluti Pt_1
(copie allegato sub doc. 9 di parte convenuta e precisamente: effetto n. 602655712
di euro 110,00 con scadenza il 10/05/2011; n. 602655713 di euro 110,00 con sca-
denza il 10/06/2011; n. 602655714 di euro 110,00 con scadenza il 10/07/2011; n.
602655715 di euro 110,00 con scadenza il 10/08/2011; − n. 602655716 di euro
110,00 con scadenza il 10/09/2011; − n. 602655717 di euro 110,00 con scadenza il
10/10/2011; − n. 602655718 di euro 110,00 con scadenza il 10/11/2011; − n.
602655707 di euro 110,00 con scadenza il 10/12/2011; − n. 602655719 di euro
110,00 con scadenza il 10/12/2011; − n. 602655720 di euro 110,00 con scadenza il
10/01/2012; − n. 602655721 di euro 110,00 con scadenza il 10/02/2012; − n.
602655722 di euro 110,00 con scadenza il 10/03/2012; − n. 602655723 di euro
4.000,00 con scadenza il 10/04/2012.
Quanto al profilo della contestazione della somma risultante dall'estratto ex art. 50
TUB depositato dall'opposta, va dato seguito al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di opposizione a decreto ingiun-
4 tivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova
idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'o-
nere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645
c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle
scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un
quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamen-
to processuale della parte” (così, da ultimo, Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 12818
del 10/05/2024, Rv. 670905 - 01).
E, in effetti, come detto le poste per cui è causa derivano – pacifico per ammissione stessa dell'opponente – dai tredici effetti cambiari emessi in data 11 ottobre 2010 in favore del e rimasti insoluti, effetti che, tra l'altro, sono stati prodotti in origi- Pt_1
nale con la memoria ex art. 183 depositata da parte opposta in data 7.9.2023 (cfr.
doc. 16 – effetti cambiari in originale).
Effetti prodotti pure in originale con memoria 183 di replica, dovendosi pure evi-
denziare che, a ben vedere, il non contestava l'emissione degli stessi effetti. Pt_1
****
3. Quanto al profilo della cessione del credito, sul tema, pare il caso di ricordare che l'art. 58 T.U.B. dispone che “
2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta ces-
sione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrati-
ve di pubblicità.
[…]
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma
5 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
Sul tema la giurisprudenza di legittimità ha poi condivisibilmente affermato che “in
tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimo-
strare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rap-
porti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di
essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle
singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto del-
la cessione” (così Cass. civ., n. 15884 del 13/06/2019; nello stesso senso Cass. civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023, Rv. 666807 - 02: “In caso di cessione "in
blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produ-
zione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione
per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità
del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di
ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano
le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque
devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini
sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non
censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c.”).
Nel caso di specie, comunque, parte opposta, nel fascicolo monitorio, sub doc. 4,
depositava il contratto di cessione.
Dagli elementi dianzi significati, dunque, emerge con certezza la titolarità, in capo
6 all'odierna opposta, del credito de quo.
****
Detto questo, neppure coglie nel segno l'eccezione di prescrizione, dal momento che, essa, oltre che estremamente generica (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione in oppo-
sizione: “Si eccepisce in via preliminare la INTERVENUTA PRESCRIZIONE del
credito essendo la comunicazione del 28/12/2018 assolutamente inidonea ad inter-
rompere i termini di prescrizione”), è infondata, essendovi, invece prova dell'interruzione del termine decennale proprio ad opera della comunicazione del
28.12.2028, depositata da parte opposta sub doc. 6.
Di conseguenza l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Ogni restante profilo resta assorbito.
4. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del d.m. n. 55/2014, tenendo conto del valore e della na-
tura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità
delle questioni trattate. Nella fattispecie trattasi di causa di valore tra i 5.201,00 e
26.000,00 di euro, dovendosi pure tenere conto della esiguità della fase istruttoria,
svoltasi su base meramente documentale e della circostanza che il valore di causa è
contiguo al limite minimo dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
rigetta la proposta opposizione e per l'effetto
7 conferma il decreto ingiuntivo n. 713/2022 emesso dal Tribunale di Livorno in data
07.06.2022;
condanna parte opponente a rifondere alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre al
15% per rimborso spese generali come per legge, oltre IVA, CPA.
Così deciso in Livorno, li 10.03.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 3205/2022 R.G. vertente tra
, con l'Avv. Nicola Giribaldi Parte_1
attore opponente e
e per essa con l'Avv. An- Controparte_1 Controparte_2
tonio Christian Faggella Pellegrino
convenuta opposta
in punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 713/2022 emesso dal Tribunale di Livorno
in data 07.06.2022
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 21.11.2024
dal procuratore di parte attrice opponente:
“Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, revocare il decreto ingiuntivo op-
posto essendo la pretesa creditoria azionata estinta per intervenuta prescrizione del diritto
1 di credito e comunque non provata sotto il profilo dell'an debeatur In ogni caso con vitto-
ria di spese diritti ed onorari“;
dal procuratore di parte convenuta opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via prelimina-
re: − concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo
l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come pre-
visto dall'art. 648 c.p.c.; − concedere termine per attivare il procedimento di mediazio-
ne delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010. Nel merito, in via principale: −
respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in di-
ritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in
ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ra-
gione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il sig. al pa- Parte_1
gamento, in favore di dell'importo di euro 6.253,52, oltre Controparte_1
interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della
diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei
termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora
l'ammissione.
Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previ-
sto dal D.M. 55/2014.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato ha opposto il decreto in- Parte_1
2 giuntivo n. 713/2022 emesso dal Tribunale di Livorno in data 07.06.2022, a conclu-
sione del procedimento monitorio iscritto al n rg 1851 2022, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore della della somma di euro Controparte_1
6.253,52 in quanto illegittimo ed infondato ed ha chiesto contestualmente a codesto
Tribunale di revocare il decreto de quo essendo la pretesa creditoria azionata asseri-
tamente estinta per intervenuta prescrizione del diritto di credito e comunque non provata sotto il profilo dell'an debeatur.
Si costituiva la convenuta opposta, contestando le tesi attoree.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e fallita la media-
zione medio tempore esperita, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Depositate le memorie, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21.11.2024, tenutasi in modalità cartolare, precisate le sopra riporta-
te conclusioni, il Giudice assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
2. Il presente giudizio consiste nell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 713/2022,
pronunciato in data 7 giugno 2022, con il quale veniva ingiunto all'odierno oppo-
nente di pagare, alla parte ricorrente, la somma di euro 6.253,52.
Devesi evidenziare che l'opponente, a ben vedere, non contesta di aver stipulato, in data 7 maggio 2007, con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., il contratto di conto corrente n. 7181 (cfr. doc. 5 di parte convenuta opposta), non contestando specificamente neppure la circostanza, illustrata dalla convenuta opposta in compar-
3 sa di costituzione e risposta, secondo cui, a seguito della cessione del credito in fa-
vore della odierna opposta, tale rapporto veniva individuato con la diversa numera-
zione “32846”.
Ciò detto, l'opponente contesta, invero piuttosto genericamente, la correttezza della somma di cui all'estratto depositato dall'asserita creditrice, per poi svolgere l'eccezione secondo cui sul saldo del conto corrente sarebbero stati illegittimamente conteggiati alcuni pagherò insoluti.
Parte opposta allegava che, in realtà, trattasi di poste derivanti da tredici effetti cambiari emessi in data 11 ottobre 2010 in favore del sig. e rimasti insoluti Pt_1
(copie allegato sub doc. 9 di parte convenuta e precisamente: effetto n. 602655712
di euro 110,00 con scadenza il 10/05/2011; n. 602655713 di euro 110,00 con sca-
denza il 10/06/2011; n. 602655714 di euro 110,00 con scadenza il 10/07/2011; n.
602655715 di euro 110,00 con scadenza il 10/08/2011; − n. 602655716 di euro
110,00 con scadenza il 10/09/2011; − n. 602655717 di euro 110,00 con scadenza il
10/10/2011; − n. 602655718 di euro 110,00 con scadenza il 10/11/2011; − n.
602655707 di euro 110,00 con scadenza il 10/12/2011; − n. 602655719 di euro
110,00 con scadenza il 10/12/2011; − n. 602655720 di euro 110,00 con scadenza il
10/01/2012; − n. 602655721 di euro 110,00 con scadenza il 10/02/2012; − n.
602655722 di euro 110,00 con scadenza il 10/03/2012; − n. 602655723 di euro
4.000,00 con scadenza il 10/04/2012.
Quanto al profilo della contestazione della somma risultante dall'estratto ex art. 50
TUB depositato dall'opposta, va dato seguito al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di opposizione a decreto ingiun-
4 tivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova
idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'o-
nere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645
c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle
scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un
quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamen-
to processuale della parte” (così, da ultimo, Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 12818
del 10/05/2024, Rv. 670905 - 01).
E, in effetti, come detto le poste per cui è causa derivano – pacifico per ammissione stessa dell'opponente – dai tredici effetti cambiari emessi in data 11 ottobre 2010 in favore del e rimasti insoluti, effetti che, tra l'altro, sono stati prodotti in origi- Pt_1
nale con la memoria ex art. 183 depositata da parte opposta in data 7.9.2023 (cfr.
doc. 16 – effetti cambiari in originale).
Effetti prodotti pure in originale con memoria 183 di replica, dovendosi pure evi-
denziare che, a ben vedere, il non contestava l'emissione degli stessi effetti. Pt_1
****
3. Quanto al profilo della cessione del credito, sul tema, pare il caso di ricordare che l'art. 58 T.U.B. dispone che “
2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta ces-
sione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrati-
ve di pubblicità.
[…]
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma
5 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
Sul tema la giurisprudenza di legittimità ha poi condivisibilmente affermato che “in
tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimo-
strare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rap-
porti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di
essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle
singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto del-
la cessione” (così Cass. civ., n. 15884 del 13/06/2019; nello stesso senso Cass. civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023, Rv. 666807 - 02: “In caso di cessione "in
blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produ-
zione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione
per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità
del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di
ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano
le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque
devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini
sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non
censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c.”).
Nel caso di specie, comunque, parte opposta, nel fascicolo monitorio, sub doc. 4,
depositava il contratto di cessione.
Dagli elementi dianzi significati, dunque, emerge con certezza la titolarità, in capo
6 all'odierna opposta, del credito de quo.
****
Detto questo, neppure coglie nel segno l'eccezione di prescrizione, dal momento che, essa, oltre che estremamente generica (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione in oppo-
sizione: “Si eccepisce in via preliminare la INTERVENUTA PRESCRIZIONE del
credito essendo la comunicazione del 28/12/2018 assolutamente inidonea ad inter-
rompere i termini di prescrizione”), è infondata, essendovi, invece prova dell'interruzione del termine decennale proprio ad opera della comunicazione del
28.12.2028, depositata da parte opposta sub doc. 6.
Di conseguenza l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Ogni restante profilo resta assorbito.
4. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del d.m. n. 55/2014, tenendo conto del valore e della na-
tura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità
delle questioni trattate. Nella fattispecie trattasi di causa di valore tra i 5.201,00 e
26.000,00 di euro, dovendosi pure tenere conto della esiguità della fase istruttoria,
svoltasi su base meramente documentale e della circostanza che il valore di causa è
contiguo al limite minimo dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
rigetta la proposta opposizione e per l'effetto
7 conferma il decreto ingiuntivo n. 713/2022 emesso dal Tribunale di Livorno in data
07.06.2022;
condanna parte opponente a rifondere alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 2.540,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre al
15% per rimborso spese generali come per legge, oltre IVA, CPA.
Così deciso in Livorno, li 10.03.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
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