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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/09/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile recante n. 339/2023 promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Marano. Parte_1
APPELLANTE Contro
, in persona del pro-tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dagli avv.ti Saverio Lo Monaco e Salvatore Rizzo.
APPELLATO
All'udienza del 10 luglio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso in data 06.05.2021 agiva dinanzi al G.L. del Tribunale di Parte_1
Marsala contro il e premesso di essere dipendente del Controparte_1 [...]
dal 02.10.1981, esponeva che: CP_1
-Con provvedimento prot. n. 9549 del 9.06.2014, il Sindaco del , CP_1 CP_1 avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 3 della L. n. 1228/1954, gli aveva delegato le funzioni di Ufficiale di Anagrafe;
tale delega era stata approvata dal Prefetto di Trapani in data 4.11.2014 .
-Con nota protocollata in data 22.06.2018 al n. 12137, alla luce delle persistenti criticità riscontrate presso l'Ufficio anagrafe del comune convenuto ed in considerazione del proprio stato di salute, il aveva dichiarato “di rinunciare alle deleghe conferitemi come Pt_1
“Ufficiale di anagrafe, rilascio carte di identità, Autentiche e agente contabile”, decorsi i 30 gg dalla presente” .
-Il Sindaco del Comune di , con nota prot. n. 15248 del 07.08.2018, aveva CP_1 rappresentato che la delega di Ufficiale di anagrafe non era passibile di rifiuto da parte dell'impiegato comunale ed aveva escluso la sussistenza dei presupposti normativi e fattuali per disporre la revoca della stessa.
-Il dott. , responsabile del IV settore dell'ente comunale convenuto, Persona_1 appreso della rinuncia unilaterale da parte del ricorrente della delega di Ufficiale di anagrafe, con nota prot. n. 15637 del 14.08.2018 aveva invitato l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) ad “avviare un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente con acquisizione di tutti gli elementi oggettivi di riscontro necessari” ; Pt_1
con nota prot. n. 16381 del 29.08.2022, aveva Controparte_3 contestato al ricorrente le seguenti condotte: “- L'interruzione della propria attività lavorativa nelle funzioni di Ufficiale d'Anagrafe delegato dal 20 Luglio 2018 alla data odierna;
- L'interruzione dell'attività di Funzionario delegato all'autenticazione di copie e firme dal 20 Luglio 2018 alla data odierna;
- L'interruzione dell'attività di rilascio e sottoscrizione carte d'identità dal 20 Luglio alla data odierna;
L'interruzione dell'attività di agente contabile dal 20 Luglio alla data odierna” e – appurata la violazione dell'art. 59, comma 8, lett. e), del CCNL 2016-2018 nonché dell'art. 1175 c.c. e degli artt. 3, comma 1, e 11, comma 1, del Codice di comportamento – gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della sospensione del servizio con privazione della retribuzione per cinque mesi.
Ciò posto, dichiarava di contestare la legittimità della sanzione irrogatagli, evidenziando: a) l'incompatibilità del dott. ad un tempo responsabile del settore IV del Persona_1
Comune di e componente dell'Ufficio procedimenti disciplinari;
b) la CP_1 violazione dell'art. 7 della L. n. 300/1970 e dell'art. 59, comma 11, del CCNL di categoria per non avere l'amministrazione resistente pubblicato sul sito internet istituzionale il codice disciplinare aggiornato e il CCNL vigente;
c) la decadenza da parte del
[...]
dall'azione di contestazione della sanzione disciplinare stante il decorso di CP_1 giorni cinque dalla conoscenza da parte del Sindaco dei fatti aventi rilevanza disciplinare;
d) la genericità della contestazione;
e) la legittimità della condotta posta in essere stante che il D.P.R. n. 396/2000 consente all'Ufficiale dello Stato civile di rinunciare alla relativa delega;
f) l'assenza di colpa e dolo stante l'incertezza normativa e la sussistenza di un parere da parte dell' avallante Controparte_4 la tesi dell'applicazione analogica della normativa dettata per gli Ufficiali di Stato civile in favore degli Ufficiali di Anagrafe;
g) l'insussistenza di prova in ordine al mancato svolgimento da parte dello stesso delle funzioni di Ufficiale di Anagrafe con decorrenza dal 20 luglio 2018; h) la sproporzione tra la condotta contestata e la sanzione irrogata. Concludeva pertanto affinché il Tribunale dichiarasse: l'incompatibilità del dottore da componente dell'Ufficio procedimenti disciplinari;
Persona_1 l'omessa pubblicazione del CCNL Enti Locali 2016 2018 da parte del , che Controparte_1 rende inapplicabile la sanzione disciplinare irrogata nei confronti di Parte_1
l'efficacia della rinuncia dalla funzione di Ufficiale di anagrafe da parte di Parte_1
l'assenza di una condotta dolosa o colposa nei fatti contestati da parte di Parte_1
l'assenza dei fatti e motivi contestati dal di in danno di CP_1 CP_1 Parte_1
E per l'effetto annullasse il provvedimento disciplinare ed il provvedimento di esecuzione irrogato ad ovvero riducesse la sanzione applicata al EL nei minimi previsti dal CCNL di Parte_1 categoria ed in ogni caso in proporzione alla condotta contestata e tenendo conto dei criteri di cu all'articolo 59 del CCNL di categoria;
- condannasse il al pagamento della retribuzione in favore di Controparte_1 Parte_1 dovuta per i mesi di sospensione, a lordo delle ritenute di legge, pari alla somma complessiva di Euro 11.847,04, di cui: Euro 3.546,57 per la retribuzione del mese di dicembre 2020 (comprensiva della tredicesima mensilità di Euro 1.961,93); Euro 7.847,72 per la retribuzione del periodo gennaio aprile 2021 (1.961,93 X 3); Euro 452,75 per la retribuzione di maggio 2021. Nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 26/10/2022 il G.L. rigettava l'azione. Disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal , il Controparte_1
Tribunale osservava, quanto al punto sub a) che la violazione dell'obbligo di imparzialità, operante anche nell'ambito del procedimento disciplinare, presupponeva l'esistenza di una situazione di grave inimicizia scaturente da ragioni estranee al contesto lavorativo, mentre, nel caso di specie, la situazione di conflitto generatasi a causa delle lamentate disfunzioni organizzative all'interno dell'Ufficio Anagrafe, diretto dal ed Per_1 asseritamente emergente dall'appunto o rinvenuto nel carteggio del procedimento disciplinare, non integrava una causa di incompatibilità idonea a generare il conseguente obbligo di astensione. In ordine al profilo sub b) precisava che la omessa pubblicazione del codice disciplinare posto a base della supposta violazione dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, non aveva rilevanza a fronte di un illecito disciplinare integrante la violazione di doveri fondamentali posti a carico del lavoratore quali gli obblighi di fedeltà e diligenza dettati dagli artt. 2104 e 2105 c.c..
Relativamente all'eccezione di decadenza del potere disciplinare – desunta dalla violazione del termine di cui all'art. 55 bis del D. Lgs n. 165/2001 rispetto a quando il Sindaco aveva inoltrato l'informativa sulla rinuncia del appresa in data 22.06.2018 Pt_1
– il G.L. escludeva ogni rilevanza al ritardo dovendosi il termine de quo computare dal momento in cui il Responsabile della Struttura, ove il prestava servizio ,aveva Pt_1 avuto notizia del fatto illecito. Passando al merito della contestazione disciplinare, il G.L. denegava ogni connotato di genericità al fatto addebitato che riteneva provato anche alla luce del contegno confessorio del il quale , in sede di interrogatorio formale, aveva confermato di Pt_1 avere interrotto, dal 20.07.2018 al 8.10.2018, l'attività lavorativa nella funzione di Ufficiale di Anagrafe delegato nonché di avere rifiutato di svolgere tanto l'attività di funzionario delegato all'autenticazione di copie e firme . Quanto all'attività di rilascio e sottoscrizione di carte di identità il aveva affermato Pt_1 di essersi occupato, nello stesso periodo, della preparazione delle pratiche anagrafiche e delle carte di identità e di non avere definito i relativi procedimenti con l'apposizione della firma stante la rinuncia alla delega. Ricondotta alla dichiarazione del la valenza di prova legale dei fatti ascritti e Pt_1 ravvisato nel rifiuto opposto dal dipendente all'adempimento dei propri doveri di servizio il connotato di grave ed inescusabile violazione in nessun modo scriminata e/o ridimensionata dalla improbabile interpretazione analogica mutuata della disciplina dettata dall'art. 2 comma 3° del D.P.R. n. 396/2000 in materia di conferimento della delega di funzioni all'Ufficiale dello Stato Civile , il Tribunale ha concluso che, per le ripercussioni pubbliche e per il disservizio procurato dalla condotta del al Pt_1 funzionamento di un settore fondamentale come quello preposto al rilascio dei documenti di identità ed alla autenticazione delle sottoscrizioni , il ricorrente fosse meritevole, anche sul piano del giudizio di proporzionalità, della sanzione applicata. La sentenza di primo grado è stata appellata dal il quale reitera in forma di Pt_1 motivata doglianza le ragioni di impugnazione alla sanzione già formulate nel giudizio di primo grado. In particolare censura il capo di sentenza che ha escluso la sussistenza dell'obbligo di astensione in capo al Dott. quale componente dell'U.P.D. e valorizza a tal fine le Per_1 circostanze emerse dalle prove testimoniali e e l'appunto manoscritto Tes_1 Tes_2 rinvenuto agli atti del procedimento disciplinare e riferibile al (All. 61) nel quale il Per_1 dirigente formulava il proprio convincimento in merito alla fondatezza degli addebiti e prospettava anche la configurabilità della recidiva e del reato di interruzione di pubblico servizio. Il motivo è infondato. Come validamente evidenziato dal primo giudice , giova rilevare che, ad onta degli innegabili dissapori e tensioni polemiche che caratterizzavano la posizione del Pt_1 all'interno dell'Ufficio Anagrafe del quale il era responsabile , le circostanze Per_1 rappresentate non depongono in maniera decisiva per la sussistenza e/o per la rilevanza dell'obbligo di astensione asseritamente gravante sul nella veste di componente Per_1 dell'U.P.D.. In disparte la considerazione , qui condivisa, che l'animosità in ambito lavorativo non è in sé foriera dell'obbligo di astensione quando non sia essa stessa manifestazione di un sentimento personale di inimicizia, la lettura dell'appunto dattiloscritto di cui all'All. 61 non appare dimostrativa di un atteggiamento pregiudiziale e/o di una decisione preconfezionata quanto piuttosto l'espressione di un orientamento da manifestare nel confronto all'interno dell'UPD anche in ordine alla rilevanza extra- disciplinare del comportamento dell'incolpato, apprezzamento peraltro condiviso dello stesso G.L. che ha ritenuto di dovere trasmettere gli atti alla locale Procura della Repubblica per gli accertamenti di competenza. Con un secondo motivo il insiste nell'attribuire rilievo al mancato rispetto Pt_1 dell'obbligo di pubblicazione del codice disciplinare.
Sotto tale profilo non appare revocabile in dubbio che la rilevanza del rifiuto ascritto al EL rispetto all'adempimento dei doveri di ufficio configuri fonte di una responsabilità ontologicamente disciplinare, integri cioè la violazione di quel minimo etico che è patrimonio essenziale dei doveri del pubblico funzionario, per la cui conoscenza non è necessario attingere dal novero degli illeciti contenuti nel codice disciplinare. Cosicchè può affermarsi, all'unisono con il G.L, che in tema di sanzioni disciplinari, solo qualora le violazioni contestate non consistano in condotte contrarie ai doveri fondamentali del lavoratore, rientranti nel cd. minimo etico o di rilevanza penale, bensì nella violazione di norme di azione derivanti da direttive aziendali, suscettibili di mutare nel tempo, in relazione a contingenze economiche e di mercato ed al grado di elasticità nell'applicazione, l'ambito ed i limiti della loro rilevanza e gravità, ai fini disciplinari, devono essere previamente posti a conoscenza dei lavoratori, secondo le prescrizioni dell'art. 7 st.lav. (Cass. n. 54 del 03/01/2017 ).
Con il terzo motivo il ritorna sulla eccezione di decadenza del potere disciplinare Pt_1 nascente dalla supposta violazione termine di cui all'art. 55 bis comma 4° D. Lgs n. 165/2001 (per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro 10 giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza). L'errore dell'appellante in questo caso riposa nel fatto di computare il termine in parola da quando il Sindaco venne reso edotto della rinuncia comunicatagli dal Pt_1
(22/6/2018) ciò postulando una sorta di identificazione tra l'organo apicale della struttura politico-amministrativa dell'ente e il soggetto titolare della posizione di responsabilità dell'ufficio ricoperto dal ravvisabile nella persona del Pt_1 Per_1
E' quest'ultimo, infatti, che le legge individua come titolare della iniziativa disciplinare , di tal che, la nota a sua firma , risalente al 14/8/2018 ha configurato il primo atto della sequenza procedimentale che ha portato alla formulazione - tempestiva – della contestazione disciplinare del 29/8/2018. Il merito del gravame è oggetto del quarto, del quinto e del sesto motivo, nei quali il insiste ad invocare il vizio di genericità della contestazione e la rilevanza dei motivi Pt_1 di salute e di sovraccarico lavorativo posti a base della rinuncia alla delega delle funzioni di Ufficiale dell'anagrafe civile . E sottolinea in chiave scriminante il silenzio serbato da Sindaco a fronte della notificata rinuncia , tale da ingenerare un ragionevole affidamento nel dipendente circa la non sanzionabilità del proprio comportamento. Sotto altro profilo reitera l'argomento volto a mutuare l'applicazione analogica dell'art. 2 del D.P.R. n. 396/2000 recante la disciplina della rinuncia alla delega delle funzioni di Ufficiale dello stato Civile, alla luce del fatto che né l'art. 2 del D.P.R. n. 223/1989 – regolatorio dell'istituto della revoca delle funzioni di ufficiale di anagrafe ( Delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe 1. Il sindaco puo' delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni di ufficiale di anagrafe ad un assessore, al segretario comunale o ad impiegati di ruolo del comune ritenuti idonei.
2. In caso di assenza del sindaco, la funzione di ufficiale di anagrafe puo' essere esercitata dall'assessore delegato o dall'assessore anziano ed, in mancanza degli assessori, dal consigliere anziano.
3. Ogni delega o revoca deve essere approvata dal prefetto come previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228) – né tampoco l'art. 3 della Legge n. 1228/1954 (Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è ufficiale dell'anagrafe. Egli può delegare e revocare, in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale d'anagrafe al segretario comunale o ad altri impiegati idonei del Comune. Ogni delegazione, munita della firma autografa del delegato, ed ogni revoca devono essere approvate dal prefetto.) contemplavano un'apposita disciplina della rinuncia , così da legittimarne l'attrazione alla regolamentazione dell'art. 2 D.P.R. n. 396/2000 citato (“Il delegato può rinunciarvi per gravi e comprovati motivi con atto ricevuto dal sindaco. La rinuncia ha effetto dopo trenta giorni se entro tale termine non viene respinta”) In tal senso , soggiunge , si e era peraltro pronunciata l'Associazione Nazionale degli Ufficiali dello Stato Civile (ANUSCA) la quale , sul quesito formulato, aveva convenuto riguardo la percorribilità della tesi circa la rinunciabilità della delega anche per le funzioni di Ufficiale di Anagrafe. Il motivo non ha pregio. Ribadito anzitutto che la specificità della contestazione disciplinare come sopra esposta era tale da consentire al ricorrente l'esercizio del diritto di difesa, la suggerita equiparazione della rinuncia alle funzioni di Ufficiale di Anagrafe al trattamento giuridico dettato per la rinuncia alle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile passa da un ragionamento apodittico che ravvisa nella mancata regolamentazione delle dimissioni dalle funzioni di Ufficiale di Anagrafe una lacuna normativa necessitante un intervento additivo dell'interprete . E' vero, di contro, che a causa della peculiarità degli ordinamenti e degli statuti intrinseci alle figure di Ufficiale dello Stato Civile e di Ufficiale di Anagrafe , tra di loro complementari ma non sovrapponibili in quanto dirette a soddisfare esigenze di diversa natura , il ruolo dell'Ufficiale di anagrafe si staglia come attività di interesse pubblico che si interseca con i compiti istituzionali di rilevanza statale che il Sindaco è chiamato ad esercitare quale autorità di governo. In tale ottica si spiega la ratio della disciplina che non ammette la cessazione delle funzioni se non nelle forme della revoca riservata al Sindaco ed al Prefetto chiamato ad approvarla, con ciò intendendosi che anche l' eventuale recesso – quand'anche dipendente , come nel caso che ci occupa, dagli addotti motivi di salute – debba superare il vaglio degli organi sovraordinati per assumere la veste della revoca da parte delle autorità governative. Di converso, un comportamento quale quello confessoriamente tenuto dal e Pt_1 tradotto nella rinuncia unilaterale e nel conseguente rifiuto opposto per alcuni mesi al disbrigo delle pratiche di competenza , ha configurato un arbitrario inadempimento ai doveri di istituto la cui incommensurabile gravità, conclamata dal turbamento generato all'interno dell'ufficio e presso l'utenza, ha esposto plausibilmente l'ente comunale ad oggettivi pregiudizi sul piano della efficienza dell'azione amministrativa e dell'immagine dell'ente presso la comunità isolana (cfr. testi e ). Tes_1 Tes_3
Gli argomenti che precedono assorbono ogni altro motivo inerente il giudizio di proporzionalità della sanzione applicata, avuto riguardo alla considerazione che né il ritardo con il quale il Sindaco ha provveduto a segnalare la situazione al né Per_1 tampoco il parere espresso dall'AN a favore dell'applicabilità dell'istituto della rinuncia, appaiono circostanze idonee a configurare i presupposti di un affidamento legittimo riguardo alla luce del connotato di imperatività e inderogabilità della disciplina sopra richiamata obbligatoriamente nota al dipendente in ragione delle funzioni esercitate. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in calce.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 1022/2022 emessa dal Tribunale di Marsala in data 26 ottobre 2022. Condanna al pagamento delle spese processuali sostenute nel presente Parte_1 grado del giudizio dal e le liquida in complessivi € 3.473,00 oltre Controparte_1 spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002. Palermo 10 luglio 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria