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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/11/2025, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dott.ssa Paola BARRACCHIA - Consigliere
3) Dott. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 860/2024, avverso la sentenza n.1835/2023 pubblicata il 17.12.2023 dal Tribunale di Trani tra
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Tempesta ed Ernesto Pensato come da Parte_1 procura speciale allegata all'atto di citazione in appello
Appellante
e
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Trani presso Controparte_1 lo studio dell'avv. Carlo Pasqua di Bisceglie, che la rappresenta e difende come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
Appellata
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
ha citato innanzi al Tribunale di Trani l' per sentirla condannare a Parte_1 Controparte_1 versarle, in forza di polizza assicurativa stipulata il 4.7.16 contro il rischio di eventi atmosferici, un indennizzo per i danni cagionati alla villa di sua proprietà in Trani dai venti e dalle precipitazioni dei giorni 8,9,11 e 18 del mese di settembre 2016; indennizzo quantificato dall'attrice, sulla scorta della CTU espletata nel corso di ATP da lei precedentemente promosso, in complessivi € 8.067,62 oltre accessori (di cui € 4.557,98 per danni al lastrico solare e alle finiture interne del sottostante appartamento, € 1.435,05 a titolo di rimborso del compenso versato al CTU dell'ATP, € 1.174,59 a titolo di spese legali sopportate per la procedura di ATP e €
900,00 a titolo di rimborso del compenso versato al CTP nominato in sede di ATP).
Nel costituirsi in giudizio l'assicurazione convenuta ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, a tal fine osservando che in realtà il CTU da un lato aveva riferito di non avere potuto verificare di persona la presenza di danni (per avere l'attrice già eseguito le opere di ripristino), dall'altro lato aveva aggiunto che comunque le fessurazioni nel parapetto, per come raffigurate nelle fotografie allegate alla relazione del CTP, non erano compatibili con l'azione del vento ma erano piuttosto ascrivibili al normale degrado della struttura.
Con la sentenza appellata il giudice tranese ha rigettato la domanda della (condannandola a Pt_1 Con rifondere all' le spese di giudizio) sul rilievo che, pur essendo incontroversa la sussistenza del vincolo
1 assicurativo, rimaneva indimostrato, alla luce della CTU, sia che si fossero effettivamente verificati gli eventi atmosferici dedotti dall'attrice, sia comunque che fossero stati proprio questi eventi – e non già vestustà e carenze manutentive – a cagionare i danni lamentati;
fermo restando poi che, nell'ambito di tali danni, quelli all'interno dell'immobile neppure rientravano tra quelli assicurati.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento Pt_1 della sua domanda così come formulata, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituita l'appellata per chiedere il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata con vittoria delle spese del grado.
Assegnati i termini di legge ex art.281 sexies c.p.c., all'udienza del 22.10.25, svoltasi con modalità cartolari, la causa è stata riservata per la decisione.
*****
Con l'unico motivo di impugnazione l'appellante lamenta in sostanza che il primo giudice, mal Pt_1 interpretando il quadro istruttorio e in particolare gli esiti della CTU, sia erroneamente pervenuto a ritenere mancante la prova degli eventi atmosferici dedotti dall'attrice e del nesso causale tra questi e i danni lamentati dalla stessa, laddove un corretto esame degli elementi a disposizione per la decisione gli avrebbe imposto di giungere ad opposta conclusione.
La doglianza è fondata. Con Va anzitutto osservato che l' non ha mai contestato che gli eventi atmosferici verificatisi nel settembre
2016 avessero comportato l'avveramento del rischio descritto nella polizza e dunque avessero reso operante la relativa copertura assicurativa (così come non ha eccepito l'esistenza di eventuali limiti quantitativi della garanzia desumibili dall'accordo contrattuale), limitandosi – ben diversamente – a negare che dalle indagini del CTU fosse scaturita la prova dell'esistenza e consistenza di danni causalmente riferibili agli eventi atmosferici medesimi.
Così circoscritti i fatti controversi, deve convenirsi con l'appellante circa il fatto che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, le emergenze istruttorie disponibili ai fini della decisione forniscono in realtà prova adeguata della fondatezza della sua azione.
Ed invero il CTU, pur dando atto dell'intervento di lavori modificativi dello stato dei luoghi, ha aggiunto di essere comunque in grado di rispondere ai quesiti a lui posti sulla base della documentazione fotografica contenuta nella relazione del CTP, raffigurante lo stato preesistente dell'immobile; e, alla luce di tali fotografie, mai contestate dall'assicuratrice, è giunto alla conclusione che, mentre le fessurazioni del parapetto di cui alle foto 7-8 non erano in effetti riferibili ad agenti atmosferici bensì al normale degrado della struttura nel tempo, al contrario erano senz'altro compatibili con gli eventi del mese di settembre, per come risultanti dai bollettini della stazione meteo di Bari Palese, sia i danni alla guaina bituminosa posta a copertura del lastrico, sia i danni (distacco di intonaci dalle pareti, rigonfiamento del parquet) che, a seguito dell'infiltra- zione di acqua piovana dalla rottura della predetta guaina, si erano verificati nell'appartamento sottostante. Con Alla luce di tali rilievi del CTU, esenti da vizi logici e non contestati specificamente dall' , non sussisteva a ben vedere alcun elemento che valesse a corroborare l'ipotesi alternativa – prospettata apoditticamente dalla sentenza appellata – che i danni al lastrico e all'appartamento potessero essere ascrivibili a vetustà o a carenze manutentive, deponendo al contrario l'accertamento tecnico senz'altro nel senso di una derivazione causale di tali danni dagli eventi atmosferici indicati dalla Pt_1
In particolare l'ipotesi che siano stati vizi di costruzione o carenze manutentive la causa dei danni riscontrati non può trovare alcun riscontro nel fatto che il CTU abbia descritto la copertura del lastrico come una “guaina bituminosa incollata a caldo sul sottostante massetto senza alcun sistema di protezione ulteriore e, dunque,
a diretto contatto con l'esterno e soggetta quindi all'azione degli agenti atmosferici”, posto che con tale
2 locuzione il CTU non ha certo inteso evidenziare un deficit costruttivo o manutentivo, ma semplicemente descrivere la tecnica – tra le varie possibili – utilizzata per l'impermeabilizzazione del lastrico.
Neppure è condivisibile, poi, la sbrigativa affermazione del primo giudice secondo cui la polizza non avrebbe coperto i danni interni al fabbricato;
e ciò in quanto, anche a prescindere da quanto già osservato circa il fatto Con che l' non ha mai contestato la riconducibilità di tutti i danni lamentati dalla all'ambito della Pt_1 copertura assicurativa, resta il fatto che, come osservato dall'appellante, la polizza espressamente ricomprende anche gli eventuali “danni da bagnamento all'interno del fabbricato se l'evento atmosferico provoca rotture, brecce o lesioni al manto esterno del tetto…”; ipotesi, quest'ultima, che risulta appunto essersi realizzata nel caso in esame, in cui l'evento atmosferico ha danneggiato la guaina di copertura, determinando infiltrazioni che hanno danneggiato gli arredi sottostanti. Con Alla luce di quanto sopra, sussiste l'obbligo dell' di pagare alla a titolo di indennizzo Pt_1 assicurativo, l'importo complessivo dei danni al lastrico e al sottostante appartamento (quantificati dal CTU in complessivi € 4.500,00), ossia proprio e solo le due voci di danno a cui l'attrice, preso atto dell'esito dell'ATP circa la riconducibilità delle fessurazioni del parapetto al normale degrado della struttura, ha inteso circoscrivere la propria pretesa.
Tale indennizzo, costituendo debito di valore (cfr. Cass.16229/23), va rivalutato dal dì dell'evento (18.9.16) sino all'attualità sulla base degli indici Istat, così pervenendosi all'importo di € 5.476,5.
Il predetto importo va poi maggiorato, sino al soddisfo, degli interessi legali, da calcolare sulla somma devalutata alla data del 18.9.16 e poi rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat.
Non può essere invece riconosciuto alla in quanto del tutto indimostrato, il danno emergente Pt_1 costituito dal compenso che l'appellante allega di avere versato al proprio CTP in sede di ATP.
Per il criterio della soccombenza, le spese di difesa sopportate dalla in entrambi i gradi di giudizio Pt_1
e nella procedura di ATP, liquidate nella misura indicata nel dispositivo sulla base del decisum, vanno poste Con a carico dell' . Con Vanno infine posti a carico dell' i compensi liquidati in favore del CTU dell'ATP, compensi che la Pt_1 ha documentato di avere già versato al consulente, sicchè va accolta la domanda della stessa di condannare Con l' alla ripetizione in suo favore di tali somme (€ 1.435,05), oltre interessi legali sino al soddisfo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.1835/2023 pubblicata il 17.12.23 dal Tribunale di Trani, disattesa o Parte_1 assorbita ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione, così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'
[...]
a pagare a , a titolo di indennizzo assicurativo, l'importo complessivo, già Controparte_1 Parte_1 rivalutato all'attualità, di € 5.476,5, oltre interessi legali sino al soddisfo sulla somma devalutata alla data del
18.9.16 e poi rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat;
2) condanna l' a rifondere a le spese di difesa della procedura di ATP e di Controparte_1 Parte_1 entrambi i gradi del presente giudizio, spese che liquida per l'ATP in € 800,00, per il primo grado in € 2.540,00
e per il presente grado in € 2.000,00, oltre R.S.G. del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) pone i costi della CTU espletata in sede di ATP a carico dell' condannando quest'ultima a Controparte_1 ripetere in favore di l'importo di € 1.435,05, oltre interessi legali sino al soddisfo. Parte_1
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 5.11.25
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Riccardo Leonetti Dott. Salvatore Grillo
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