Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/05/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 595/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 595/2025 congiuntamente promossa con ricorso depositato in data
10 febbraio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Silvia Calonego
e
(c.f. Parte_2 C.F._2
con l'Avv. Laura Casari
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
1
esposto di aver contratto matrimonio a Levico Terme (TN) in data 18 dicembre
2010, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Levico Terme,
Parte II, Serie A, N. 10, Anno 2010, e che dalla loro unione sono nati a Trento i figli
, in data 22 maggio 2011, ed , in data 2 aprile 2015, entrambi Per_1 Per_2
minorenni.
I coniugi hanno allegato che il sig. svolge la professione di imprenditore Pt_1
mentre la sig.ra è casalinga. Parte_2
Le parti hanno dato atto che la casa coniugale - sita in loc. al Gatto n. 18 a Levico
Terme e identificata nella p.ed. 1853 C.C. Levico - è di proprietà esclusiva della sig.ra la quale è proprietaria anche dei beni immobili identificati dalle Parte_2
p.ed. 6840 C.C. Trento e pp.ff. 6487/23 e 6488/5 C.C. Levico;
i ricorrenti hanno rappresentato che il sig. ha partecipato alle spese di ristrutturazione Pt_1 dell'abitazione familiare.
I coniugi hanno dedotto che ciascuno è proprietario di un'autovettura e che il sig.
, inoltre, è titolare del 33% delle quote della società GFP Costruzioni s.r.l. Pt_1
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, dando atto che il sig. ha già lasciato la casa coniugale Pt_1 nell'ottobre 2024 di comune accordo con la moglie.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio:
“relativamente alla separazione:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 ai sensi dell'art. 151, I comma, c.c. e per l'effetto ordinare al Comune di Levico
Terme di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
OMOLOGARE
Le seguenti condizioni di separazione:
2 1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori ed sono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, alla quale rimane in uso la casa familiare in Levico Terme (TN) Loc. al Gatto 18, di sua esclusiva proprietà.
3) Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli minori relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità e dell'inclinazione naturale dei figli.
I genitori avranno l'onere di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni riguardanti i minori. Entrambi avranno diritto ad esercitare la potestà genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4) Il sig. potrà vedere i figli a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla Pt_1
domenica sera. Egli inoltre terrà con sé i figli nella serata del mercoledì, dalle ore
18.15 alle ore 20.45, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Nella settimana successiva al weekend passato con la madre, il sig. , ferma Pt_1
restando la serata del mercoledì, terrà presso di sé i figli anche la serata del lunedì dalle 18.15 alle 20.45. Maggiori periodi di permanenza dei figli presso il padre potranno essere concordati con la madre, nell'ottica di fattiva collaborazione dei genitori nell'esclusivo interesse della prole.
Per quanto attiene alle vacanze natalizie e pasquali, le stesse verranno concordate di anno in anno tra i genitori, avendo cura che le stesse siano equamente ripartite e tenendo conto dell'alternanza delle giornate di Natale e Santo Stefano e di Pasqua
e Lunedì dell'Angelo.
Per quanto concerne le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore
(madre e padre) due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno.
5) Il sig. , da febbraio 2025, corrisponderà alla signora a titolo Pt_1 Parte_2
di contributo al mantenimento ordinario dei figli ed e sino al Per_1 Per_2
raggiungimento da parte degli stessi dell'indipendenza economica, la somma di euro 7 0 0,00 (euro settecento,00) ciascuno mensili , in totale Euro 1.400,00 al mese
( euro millequattrocento,00 ), somma rivalutabile annualmente secondo l'indice
3 Istat con prima rivalutazione marzo 2026. Il suddetto importo verrà versato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra ( Cassa Rurale Parte_2
Alta Valsugana - IBAN [...] ) entro il giorno 5 di ogni mese.
6) Il signor provvederà al pagamento/rimborso nella misura del 80% delle Pt_1
spese straordinarie occorrende per i figli, intendendosi per tali quelle di cui alle
Linee Guida spese extra assegno del Tribunale di Milano e della Corte d'appello di
Milano approvate in data 14.11.20147, che di seguito, si riportano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante / pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di
4 specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre -scuola e dopo -scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy – scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi o vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corsi e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di richiesta a mezzo mail avanzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per iscritto, entro 15 giorni (salvo un tempo inferiore dettato dall'urgenza e non prevedibilità della spesa) dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Tutte le spese straordinarie devono essere documentate, con scontrino o fattura, da parte del genitore che ne ha sostenuto il costo. La richiesta di rimborso verrà effettuata mensilmente, previa predisposizione di un rendiconto corredato dalla documentazione a sostegno, ed il relativo pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario entro 8 giorni dalla richiesta. La percentuale relativa alle spese straordinarie dei figli a carico del padre andrà rivista nel momento in cui la signora intraprenderà Parte_2 un'attività lavorativa regolare in proprio o alle dipendenze.
7) Titolarità del diritto alla percezione dell'Assegno Unico Universale in ragione del 50% a ciascun genitore;
l'Assegno Regionale erogato da ed ogni CP_1
altro sussidio sociale relativo ai figli verrà incassato interamente dalla madre. In ogni caso ciascun genitore si impegna ad esibire personalmente agli enti preposti le proprie dichiarazioni dei redditi se dovessero essere richieste per la compilazione
5 della domanda per l'Icef o Isee per qualsiasi altra domanda volta alla richiesta di contributi e/o benefici economici nell'interesse del figlio.
8) Ciascun genitore presta l'assenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti e per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio e/o passaporto dei figli minori.
9 ) Le spese di causa ed i compensi professionali dei difensori delle parti, così come identificati in mandato, saranno sostenute dalle rispettive parti con rinuncia alla solidarietà.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
10) I coniugi, a definizione dei rapporti economici tra di essi intercorsi in forza del vincolo di coniugio e della ristrutturazione della casa familiare, a titolo solutorio e tombale convengono che, qualora in futuro la signora dovesse Parte_2
vendere e/o cedere a qualsiasi altro titolo la proprietà della casa familiare sita in
Levico Terme (TN), in loc. Al Gatto 18 , identificata nella p.ed. 1853 C.C. Levico, essa riconoscerà ai figli la somma di euro 75.000,00 ciascuno. Il sig. è Pt_1 inoltre garante del finanziamento acceso dalla sig.ra per l'acquisto della Parte_2
propria autovettura e resta dunque fermo il diritto di rivalsa in caso di insolvenza della debitrice principale. Per ogni ulteriore aspetto e questione i coniugi dichiarano con il presente atto di aver regolamentato e definito qualsiasi questione tra loro esistente e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra e viceversa e di aver risolto qualsiasi rapporto tra loro esistente a qualsiasi titolo o ragione.
CHIEDONO INOLTRE
Pronunciata la sentenza di separazione, che la causa sia rimessa al Giudice
Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, II comma c.p.c. - con scadenza a data successiva a sei mesi decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase di separazione – con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione (…)”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
6 Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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