Articolo 4 della Legge 26 maggio 1975, n. 165
Articolo 3Articolo 5
Versione
22 giugno 1975
Art. 4.
A svolgere le funzioni di segretario delle commissioni sanitarie provinciali e regionali di cui agli articoli 7, ultimo comma, e 9, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 , nonche' agli articoli 3 e 4, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381 , e agli articoli 11 e 12, terzo comma, della legge 27 maggio 1970, n. 382 , possono essere chiamati anche impiegati della carriera direttiva o di concetto delle regioni.
Entrata in vigore il 22 giugno 1975