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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/12/2025, n. 3426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3426 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA CIVILE E MINORENNI
R.G. 1665/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott. Silvia Barison Consigliere
Dott. Silvia Franzoso Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1 mandato in atti, dagli Avv.ti Pasin Marinella e Mondolo Rita, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Belluno, viale Fantuzzi, n.11/A appellante e
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da CP_1 C.F._2 mandato in atti, dall'Avv. Altin Chiara, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Conegliano (TV), via L. Tezza, n. 20 appellato oggetto: appello avverso la sentenza n. 244 2023 del Tribunale di Belluno
CONCLUSIONI: per parte appellante: in via principale e nel merito: accogliere, per i motivi tutti dedotti in atti, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 244/2023 pubbl. il
07/07/2023 - RG n. 721/2022 - Repert. n. 310/2023 del 07/07/2023 resa inter partes dal
Tribunale di Belluno nell'ambito del giudizio N.R.G. 721/2022, notificata in data 17 luglio 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “in via preliminare, si insiste nell'eccezione di tardività della costituzione di controparte e, pertanto, la decadenza del convenuto dalle proposte eccezioni non rilevabili d'ufficio e dalla domanda riconvenzionale, già sollevata in sede di nota riassuntiva congiunta del 24/11 u.s. e rinnovata nella prima memoria del 22/12/2022; in via principale: I) accertato che l'attrice ha corrisposto al sig. una somma CP_1 complessiva capitale di € 320.555,3, rivalutata da Fondi e strumenti finanziari nella somma di € 446.041,7 condannare quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1706 c.c., a trasferire la titolarità dei medesimi, indicati nell'ordinanza di sequestro del 28/4/2022, in atti, alla sig.ra per il valore corrispondente o per quello maggiore o minore ritenuto di Pt_1 giustizia o a corrisponderne alla medesima il controvalore in denaro;
in via subordinata: accertato che l'attrice ha corrisposto al convenuto una somma complessiva capitale di €
320.555,3, rivalutata da Fondi e strumenti finanziari nella somma di € 446.041,7 condannare il sig. a restituire la medesima somma, come rivalutata, alla CP_1 sig.ra o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e Pt_1 competenze;
in via istruttoria: si chiede di integrare la CTU con le risultanze dei documenti già allegati al fascicolo di primo grado, quanto meno fino alla data del sequestro dell'aprile 2022, secondo quanto già richiesto nella Osservazioni alla CTU del
20/02/2025; altresì, nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie di parte appellata, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie, anche a prova contraria, dedotte in primo grado. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. per parte appellata: “rigettare l'appello, tanto per le domande di merito che istruttorie avverso la sentenza n. 244/2023 pubbl. il 07/07/2023 RG n. 721/2022, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente quanto stabilito dal giudice di primo grado. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.
-in via istruttoria: nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie di parte appellante si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte in primo grado da questa difesa nelle memorie ex art. 183 cpc.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il giudizio di primo grado.
pag. 2/10 1.1. , coniugata in regime di separazione dei beni dal 27.8.1994 con Parte_1 CP_1
, proponeva ed otteneva dal Tribunale di Belluno provvedimento di sequestro
[...] ante causam ex art. 670 n. 1) c.p.c. del 28.4.2022, relativamente alle somme oggetto di fondi e strumenti finanziari da parte del marito (risultanti dalla stampa stato patrimoniale del 5.4.2022), sequestro dichiarato inefficace con sentenza n. 343/2002 del
14.9.2022 per tardiva instaurazione della fase di merito nel giudizio n. 291 2022.
1.1.2. Pertanto proponeva altro giudizio di merito n. 721/2022 volto Pt_1 all'accertamento del versamento da parte dell'attrice in primo grado in favore del coniuge della somma di €320.555,30 e della proprietà dei predetti prodotti finanziari ex art. 1706 c.c. nella misura di € 320.555,30, rivalutati ad €446.041,70 oppure al loro controvalore, in subordine della condanna del marito alla restituzione dell'importo versato e rivalutato.
1.1.3.Il giudizio di merito n. 721/2022 r.g. era preceduto da altra istanza di sequestro ex art 670 c.p.c. rigettata con provvedimento del 4.11.2022.
1.1.4. Invero l'attrice allegava di aver convissuto con il sig. nella casa coniugale CP_1 sino al luglio 2020 e che era in corso il procedimento di separazione personale.
1.1.5. Esponeva di aver sempre lavorato durante il matrimonio alle dipendenze di terzi sia con regolare contratto sia come collaboratrice domestica, percependo da quest'ultima occupazione circa € 800-850 al mese che le aveva consentito di provvedere ai bisogni della famiglia senza intaccare le somme destinate agli investimenti realizzati dal marito.
1.1.6. Evidenziava di aver destinato tutti gli importi versati dal datore di lavoro quale emolumento stipendiale prima sul conto corrente intestato al marito e successivamente su due conti correnti cointestati: in particolare dal febbraio 1996 all'ottobre 2009 nel conto corrente acceso presso Banca Antoniana n. 10182J Filiale di Mel, successivamente acquisita da Monte dei paschi di Siena, ag. di Mel e poi di , dal CP_2
30.9.2017 al 31.12.2020 sul conto PS 1436069.
1.1.7.Il sig. avrebbe altresì investito €17.000,00 proveniente dall'eredità paterna CP_1 della sig.ra ed €12.166,76 a titolo di TFR (doc. n. 10). Pt_1
1.2.Si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda attorea ed in via CP_1 riconvenzionale eccepiva la compensazione con quanto dovuto dalla sig.ra a Pt_1
pag. 3/10 favore del marito sig. a titolo di contribuzione di quest'ultimo in costanza di CP_1 matrimonio al mantenimento della moglie e di ogni altro importo e bene ceduto a titolo gratuito alla stessa e comunque nella misura non inferiore alla somma richiesta dalla in atto di citazione. Pt_1
1.3.Con sentenza n. 244/2023, pubbl. il 07/07/2023, il Tribunale di Belluno ha respinto la domanda dell'odierna appellante a spese compensate, ritenendo che gli stipendi accreditati dalla stessa, quanto meno dal 2000 al 2019, secondo quanto ammesso ex adverso, costituissero "attribuzioni eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune e come tali irripetibili" richiamando a sostegno Cass. civ. sez. III
21/02/2023 n. 5385.
Secondo il Giudice di primo grado, la sig.ra non avrebbe dimostrato il rapporto Pt_1 di mandato, in particolare non avrebbe "neppure allegato la data di conclusione del contratto né l'oggetto dello stesso" in virtù del quale avrebbe accreditato tutti i suoi stipendi sul conto intestato al marito.
2.Il giudizio di secondo grado.
2.1. ha proposto appello avverso la decisione sopra citata, eccependo, Parte_1 quale primo motivo di censura, la nullità della sentenza per inammissibile rigetto delle istanze istruttorie di ammissione di prova orale (oltre ordini di esibizione e CTU contabile), volte, tra le altre, a dimostrare che la sig.ra aveva contribuito al Pt_1 ménage famigliare con il lavoro "in nero" dato che i suoi stipendi erano destinati agli investimenti insieme al marito.
2.2. Quale secondo motivo di doglianza l'appellante deduce l'errata ricostruzione dei fatti allegati da parte del giudice di primo grado in violazione dell'art. 115 comma i c.p.c..
2.2.1. Evidenzia di aver documentalmente dimostrato che la sig.ra quanto meno Pt_1 per vent'anni, aveva accreditato i propri stipendi sul conto corrente intestato marito e che su questo conto erano stati appoggiati gli strumenti finanziari di cui ai contratti di amministrazione e custodia. Parte attrice avrebbe, quindi, dato prova di aver versato le proprie buste paga sul conto che aveva finanziato gli investimenti dei coniugi e poi del solo . CP_1
pag. 4/10 2.3. Quale terzo motivo di censura l'appellante deduce l'errata interpretazione degli artt.
217 e 1706 c.c. in quanto il sig. , su incarico della moglie, in regime di CP_1 separazione dei beni, avrebbe investito il denaro proprio e quello della consorte
"distraendolo" poi tramite intestazione esclusiva a sè stesso, in virtù di un rapporto di mandato che, avendo ad oggetto beni mobili, non necessita di particolari forme, nemmeno ad probationem potendosi dedurre per facta concludentia e/o presunzioni.
2.4. Quale quarto profilo di censura, l'appellante deduce la violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c., avendo il giudice di primo grado posto a fondamento della decisione mere presunzioni, trascurando totalmente specifiche e contrarie evidenze documentali e fatti non contestati da controparte, anzi ammessi nei capitoli di prova dalla medesima dedotti o, quanto meno, proposti come argomenti difensivi e quindi, del pari, ammessi.
2.5. Quale quinto profilo di gravame l'appellante rileva la violazione dell'art. 2697 c.c. rispetto agli oneri probatori non assolti da parte appellata a fronte della documentazione prodotta dall'attrice e cioè non avendo il sig. dimostrato che gli strumenti CP_1 finanziari in contestazione erano stati acquistati con denaro personale, proveniente da conti correnti diversi da quello sul quale la sig.ra aveva accreditato le proprie Pt_1 buste paga;
ciò in considerazione della cointestazione dei contratti di amministrazione e custodia in atti, evidente riconoscimento della provenienza del denaro investito.
2.6. Quale sesto ed ultimo motivo di doglianza viene dedotta l'omessa pronuncia del tribunale in ordine all'eccezione di tardività della costituzione di controparte, con conseguente decadenza dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali.
3. Si è costituito , il quale ha instato per il rigetto dell'appello avversario. CP_1
3.1.Con ordinanza del 12.4.2024 veniva disposta CTU contabile sul seguente quesito:
“Letti gli atti e i documenti di causa, acquisita, laddove non già depositata dalle parti e qualora necessaria, la documentazione bancaria relativa al conto intestato al solo CP_1
(presso Banca Antoniana n 10182 J Ag. di Mel e quindi PS n. 10182,70 Fil. di
[...]
Mel e poi n. 10182 Fil. di Sedico) e quella relativa agli investimenti in strumenti finanziari dallo stesso eseguiti con denaro proveniente da detto conto e da quello cointestato ai coniugi (PS n. 1436069), ricostruisca il CTU l'entità della retribuzione versata dal febbraio 1996 al dicembre 2020 da sul conto corrente intestato Parte_1 al marito , prima, e sul conto corrente cointestato ai coniugi, dopo;
CP_1
pag. 5/10 individui gli investimenti in strumenti finanziari effettuati dall con l'utilizzo di CP_1 dette somme e il risultato di tali investimenti”.
3.2.Con successiva ordinanza del 20.7.2024 il quesito veniva integrato nei seguenti termini: “ricostruisca il CTU l'entità delle retribuzioni versate da nel Parte_1 periodo febbraio 1996 dicembre 2020 anche mediante analisi delle movimentazioni del conto n. 2529573 (doc. n. 28 di parte appellante) cointestato anche al sig. CP_3
(per il periodo fino al gennaio 2005) e per altri periodi (da giugno 2010 a marzo CP_1
2011, da giugno 2013 a luglio 2014, da maggio 2016 a dicembre 2017) su quello, del pari cointestato, di (n. 20444329 v. sub doc. 29 di parte appellante)”. CP_4
3.3.La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 27.10.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.L'appello è fondato per i motivi che seguono.
1.1.In via preliminare e logica deve essere delibato il terzo motivo di appello, avente ad oggetto la corretta ricostruzione dei rapporti tra le parti ed in particolare l'esistenza o meno di un contratto di mandato ex artt. 217 e 1703 c.c. avente ad oggetto il compimento di atti di destinazione degli emolumenti stipendiali della sig.ra Pt_1 confluiti nel conto corrente intestato al sig, ed in altri cointestati tra i coniugi, ad CP_1 investimenti finanziari differenziati, mandato conferito dalla sig.ra al sig. , Pt_1 CP_1 per il periodo dal 1996 al 2020.
1.2.Il Tribunale di Belluno ha rigettato le domande attoree richiamando i principi giurisprudenziali che ritengono di regola irrepetibili tutte le attribuzioni eseguite dai coniugi per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune, rappresentando quest'ultimo la giusta causa delle erogazioni, sostenendo altresì che ricada alla parte che pretende di ottenere la restituzione della somma l'onere di dimostrare l'eventuale diversa causa in ragione della quale l'operazione era stata attuata in costanza del rapporto coniugale.
1.3.Ritiene la Corte che parte appellante abbia assolto per tabulas il proprio onere probatorio, non potendo gli accrediti ed investimenti effettuati essere considerati frutto del dovere di contribuzione e di solidarietà coniugale ex art. 143 c.c. né di una donazione indiretta della sig.ra ma di una consapevole forma di investimento Pt_1
pag. 6/10 mobiliare operata da due soggetti coniugati in regime di separazione dei beni ex art. 215
c.c., in relazione alla quale ciascuno conserva la proprietà esclusiva delle somme versate nel conto corrente cointestato anche superando la presunzione di contitolarità ex art. 1298 c.c.. e che non risultano mai utilizzate in favore dei componenti del nucleo familiare o per sostenere acquisti collegati ai bisogni della famiglia.
1.3.1. La Corte, sul punto, aderisce infatti all'orientamento in base a cui durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316-bis, primo comma, c.c., e che a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio (v., in tal senso, Cass. n. 10927/2018), in termini con giurisprudenza citata Cass. 15.5.2024 n. 13366).
1.3.2.Tale orientamento risulta tuttavia non pienamente conferente nel caso di specie: segnatamente, oggetto di ripetizione è costituito dall'importo speso non già per i
“bisogni della famiglia” ma esclusivamente per le somme conferite unitamente al coniuge in investimenti finanziari su specifico accordo.
1.4. Invero, con riferimento alla dedotta esistenza di un contratto di mandato ex artt.
217, c.2, e 1703 c.c., tale circostanza è stata confermata (non necessitando di forma scritta) dallo stesso appellato ai capitoli di cui alla memoria ex art. 183 c.p.c., n. 2, nn.
1), 2) e 3) di primo grado relativamente alle circostanze afferenti gli investimenti effettuati da signor aventi ad oggetto le somme giacenti sul conto corrente a lui CP_1 intestato con il consenso della moglie, anche mediante proposta di finanziamento esposta in presenza della sig. da parte del funzionario della banca ed il fatto che Pt_1 la signora ha versato la propria busta paga, di sua volontà, dal 24 gennaio 2000 al Pt_1
2019).
2.Sono fondati altresì, così delibati congiuntamente, il primo, secondo e quarto profilo di censura.
2.1.Parte attrice in primo grado ha allegato e provato per tabulas di aver accreditato i propri stipendi sui conti correnti di cui ai doc.ti 10),11),12), 28 fasc. I grado oltre Pt_1 che sul già citato conto n. 10182J, intestato al sig. , presso Banca Antoniana, poi CP_1 divenuto n. 1018270, a seguito incorporazione in PS, n.10182 e infine n. 611022,61 pag. 7/10 secondo quanto precisato da PS (sub doc. 18 fascicolo I grado ) e che su questo CP_1 conto erano stati appoggiati gli strumenti finanziari di cui ai contratti di amministrazione e custodia sub doc.ti 19) e 20) in atti, prima cointestati e poi intestati esclusivamente al convenuto (v. doc. ti 20 e 21 fascicolo I grado . Pt_1
2.2.Ritiene quindi il Collegio che parte attrice ha, quindi, dato prova di aver versato le proprie buste paga sul conto che aveva finanziato gli investimenti dei coniugi e poi del solo . CP_1
2.3. Oltre a ciò, si aggiunga anche il fatto che anche il deposito titoli n. 452/3530701, risalente al 30/6/2005 (doc. 18 di primo grado attoreo), era già cointestato a entrambi i coniugi, ciò a significare che, a prescindere dalla cointestazione dei conti correnti, su cui erano confluiti gli stipendi delle parti, ragionevolmente, l'intenzione era quella di acquistare con essi strumenti finanziari in comproprietà.
2.4.Dal riepilogo in calce agli estratti conto in atti si evince per tabulas che il versamento degli stipendi sui vari conti serviva agli investimenti e solo in minima parte alle spese di casa.
3.La CTU, le cui risultanze sono corrette ed immuni da vizi logico giuridici, ha accertato che “l'esame degli estratti conto esibiti permette di evidenziare gli accrediti degli stipendi della signora sul conto corrente n. 10182J, poi divenuto n. Pt_1
10182.85 ed infine n. 10182.70, che si ricorda essere intestato al solo , come nel CP_1 seguito riportati per un ammontare complessivo di euro 92.484,87:
Sul conto corrente n. 14360.69 accesso presso Antonveneta, che si ricorda essere intestato ad entrambi i coniugi, risultano accreditati gli stipendi della signora di Pt_1 seguito riportati per un ammontare complessivo di euro 26.348,27
Quanto ai documenti pervenuti da Poste Italiane riferibili al conto corrente n.
20444329, si ricorda che il conto è intestato ad entrambi i coniugi e che la documentazione pervenuta riguarda un periodo limitato e cioè da giugno 2010 a marzo
2011, da giugno 2013 a luglio 2014 e da maggio 2016 a dicembre 2017.
Gli accrediti delle retribuzioni riscontrati ammontano ad un valore complessivo di euro
42.099,20, come riepilogato nel seguito. Quanto ai documenti pervenuti da CP_3 riferibili al conto corrente n. 2529573, si ricorda che lo stesso è intestato ad entrambi i coniugi e che la documentazione pervenuta è riferita al periodo intercorrente tra il pag. 8/10 mese di gennaio 1996 (saldo al 09.01.1996 di lire 11.035.857 pari ad euro 5.699,54) e il mese di giugno 2005 (saldo al 09.06.2005 di euro 0 per estinzione). Si ricorda altresì che il quesito limita l'indagine al mese di gennaio 2005. Gli accrediti individuati dalla documentazione esibita dall'istituto bancario ammontano ad un valore complessivo di euro 67.116,84, come nel seguito riportato”, per complessivi accrediti da parte della sig.ra per €228,049,18. Pt_1
3.1.Per come riferito dal CTU, dalla documentazione esibita da PS risultano i seguenti contratti di amministrazione e custodia titoli: n. 2765530703 con dettaglio della situazione patrimoniale riferito al periodo maggio 2016 - marzo 2024; n. 2522611022 con dettaglio della situazione patrimoniale riferito al periodo maggio 2017 - dicembre
2020; n. 2522930237 con dettaglio della situazione patrimoniale riferito al periodo luglio 2017 - marzo 2024; n. 2765530701 con dettaglio della situazione patrimoniale riferito al periodo maggio 2013 - agosto 2013; n. 2765530702 con dettaglio della situazione patrimoniale riferito al periodo giugno 2013 - marzo 2024; n. 2522611023 con dettaglio della situazione patrimoniale riferito al periodo settembre 2022 - marzo
2024.
3.2.L'avvenuto versamento da parte della sig.ra dei propri emolumenti stipendiali Pt_1 dedicati quantomeno in via prevalente ad investimento finanziario e la mancata prova da parte dell'appellato di un loro utilizzo per finalità diverse, induce il Collegio a ritenere tali importi, quantificati in €228.049,18, oggetto di proprietà esclusiva dell'appellante, in quanto non destinati al comune progetto di vita familiare, importi che dovranno essere pertanto restituiti, oltre interessi legali ex art. 1284, c.1, c.c. dai singoli accrediti al saldo.
3.3. Stante l'impossibilità di identificare in modo univoco gli investimenti in strumenti finanziari realizzati con le somme riferibili alle retribuzioni della signora per Pt_1 come confermato anche dal CTU, non può essere concessa l'ulteriore somma dovuta a titolo di rivalutazione.
3.4. In ragione della tardiva costituzione di parte appellata in primo grado e della conseguente decadenza dalla proposizione di domande riconvenzionali, quest'ultima non viene esaminata anche perché non riproposta.
Ogni altra questione è assorbita. pag. 9/10 4.Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte appellata secondo i parametri medi del DM n. 55/2014 e succ. modific., del relativo scaglione di riferimento, nella misura indicata in parte dispositiva.
4.1. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico di parte appellata . CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in riforma della sentenza n. 244/2023 del Tribunale di Belluno,
2. accerta e dichiara la proprietà in capo a della somma di Parte_1
€228.049,18 e, per l'effetto, condanna alla restituzione e CP_1 pagamento in favore di della somma di €228.049,18, oltre Parte_1 interessi legali ex art. 1284, c.1, c.c. da ciascun accredito al saldo;
3. condanna parte appellata al pagamento in favore di parte CP_1 appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, spese Parte_1 liquidate per il primo grado in €14.103,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge e per il giudizio di appello in €14.317,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di parte appellata;
CP_1
5. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE TERZA, in data 15/12/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Silvia Franzoso Dott. Luca Boccuni
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA CIVILE E MINORENNI
R.G. 1665/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott. Silvia Barison Consigliere
Dott. Silvia Franzoso Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1 mandato in atti, dagli Avv.ti Pasin Marinella e Mondolo Rita, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Belluno, viale Fantuzzi, n.11/A appellante e
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da CP_1 C.F._2 mandato in atti, dall'Avv. Altin Chiara, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Conegliano (TV), via L. Tezza, n. 20 appellato oggetto: appello avverso la sentenza n. 244 2023 del Tribunale di Belluno
CONCLUSIONI: per parte appellante: in via principale e nel merito: accogliere, per i motivi tutti dedotti in atti, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 244/2023 pubbl. il
07/07/2023 - RG n. 721/2022 - Repert. n. 310/2023 del 07/07/2023 resa inter partes dal
Tribunale di Belluno nell'ambito del giudizio N.R.G. 721/2022, notificata in data 17 luglio 2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “in via preliminare, si insiste nell'eccezione di tardività della costituzione di controparte e, pertanto, la decadenza del convenuto dalle proposte eccezioni non rilevabili d'ufficio e dalla domanda riconvenzionale, già sollevata in sede di nota riassuntiva congiunta del 24/11 u.s. e rinnovata nella prima memoria del 22/12/2022; in via principale: I) accertato che l'attrice ha corrisposto al sig. una somma CP_1 complessiva capitale di € 320.555,3, rivalutata da Fondi e strumenti finanziari nella somma di € 446.041,7 condannare quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1706 c.c., a trasferire la titolarità dei medesimi, indicati nell'ordinanza di sequestro del 28/4/2022, in atti, alla sig.ra per il valore corrispondente o per quello maggiore o minore ritenuto di Pt_1 giustizia o a corrisponderne alla medesima il controvalore in denaro;
in via subordinata: accertato che l'attrice ha corrisposto al convenuto una somma complessiva capitale di €
320.555,3, rivalutata da Fondi e strumenti finanziari nella somma di € 446.041,7 condannare il sig. a restituire la medesima somma, come rivalutata, alla CP_1 sig.ra o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e Pt_1 competenze;
in via istruttoria: si chiede di integrare la CTU con le risultanze dei documenti già allegati al fascicolo di primo grado, quanto meno fino alla data del sequestro dell'aprile 2022, secondo quanto già richiesto nella Osservazioni alla CTU del
20/02/2025; altresì, nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie di parte appellata, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie, anche a prova contraria, dedotte in primo grado. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. per parte appellata: “rigettare l'appello, tanto per le domande di merito che istruttorie avverso la sentenza n. 244/2023 pubbl. il 07/07/2023 RG n. 721/2022, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente quanto stabilito dal giudice di primo grado. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.
-in via istruttoria: nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie di parte appellante si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte in primo grado da questa difesa nelle memorie ex art. 183 cpc.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il giudizio di primo grado.
pag. 2/10 1.1. , coniugata in regime di separazione dei beni dal 27.8.1994 con Parte_1 CP_1
, proponeva ed otteneva dal Tribunale di Belluno provvedimento di sequestro
[...] ante causam ex art. 670 n. 1) c.p.c. del 28.4.2022, relativamente alle somme oggetto di fondi e strumenti finanziari da parte del marito (risultanti dalla stampa stato patrimoniale del 5.4.2022), sequestro dichiarato inefficace con sentenza n. 343/2002 del
14.9.2022 per tardiva instaurazione della fase di merito nel giudizio n. 291 2022.
1.1.2. Pertanto proponeva altro giudizio di merito n. 721/2022 volto Pt_1 all'accertamento del versamento da parte dell'attrice in primo grado in favore del coniuge della somma di €320.555,30 e della proprietà dei predetti prodotti finanziari ex art. 1706 c.c. nella misura di € 320.555,30, rivalutati ad €446.041,70 oppure al loro controvalore, in subordine della condanna del marito alla restituzione dell'importo versato e rivalutato.
1.1.3.Il giudizio di merito n. 721/2022 r.g. era preceduto da altra istanza di sequestro ex art 670 c.p.c. rigettata con provvedimento del 4.11.2022.
1.1.4. Invero l'attrice allegava di aver convissuto con il sig. nella casa coniugale CP_1 sino al luglio 2020 e che era in corso il procedimento di separazione personale.
1.1.5. Esponeva di aver sempre lavorato durante il matrimonio alle dipendenze di terzi sia con regolare contratto sia come collaboratrice domestica, percependo da quest'ultima occupazione circa € 800-850 al mese che le aveva consentito di provvedere ai bisogni della famiglia senza intaccare le somme destinate agli investimenti realizzati dal marito.
1.1.6. Evidenziava di aver destinato tutti gli importi versati dal datore di lavoro quale emolumento stipendiale prima sul conto corrente intestato al marito e successivamente su due conti correnti cointestati: in particolare dal febbraio 1996 all'ottobre 2009 nel conto corrente acceso presso Banca Antoniana n. 10182J Filiale di Mel, successivamente acquisita da Monte dei paschi di Siena, ag. di Mel e poi di , dal CP_2
30.9.2017 al 31.12.2020 sul conto PS 1436069.
1.1.7.Il sig. avrebbe altresì investito €17.000,00 proveniente dall'eredità paterna CP_1 della sig.ra ed €12.166,76 a titolo di TFR (doc. n. 10). Pt_1
1.2.Si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda attorea ed in via CP_1 riconvenzionale eccepiva la compensazione con quanto dovuto dalla sig.ra a Pt_1
pag. 3/10 favore del marito sig. a titolo di contribuzione di quest'ultimo in costanza di CP_1 matrimonio al mantenimento della moglie e di ogni altro importo e bene ceduto a titolo gratuito alla stessa e comunque nella misura non inferiore alla somma richiesta dalla in atto di citazione. Pt_1
1.3.Con sentenza n. 244/2023, pubbl. il 07/07/2023, il Tribunale di Belluno ha respinto la domanda dell'odierna appellante a spese compensate, ritenendo che gli stipendi accreditati dalla stessa, quanto meno dal 2000 al 2019, secondo quanto ammesso ex adverso, costituissero "attribuzioni eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune e come tali irripetibili" richiamando a sostegno Cass. civ. sez. III
21/02/2023 n. 5385.
Secondo il Giudice di primo grado, la sig.ra non avrebbe dimostrato il rapporto Pt_1 di mandato, in particolare non avrebbe "neppure allegato la data di conclusione del contratto né l'oggetto dello stesso" in virtù del quale avrebbe accreditato tutti i suoi stipendi sul conto intestato al marito.
2.Il giudizio di secondo grado.
2.1. ha proposto appello avverso la decisione sopra citata, eccependo, Parte_1 quale primo motivo di censura, la nullità della sentenza per inammissibile rigetto delle istanze istruttorie di ammissione di prova orale (oltre ordini di esibizione e CTU contabile), volte, tra le altre, a dimostrare che la sig.ra aveva contribuito al Pt_1 ménage famigliare con il lavoro "in nero" dato che i suoi stipendi erano destinati agli investimenti insieme al marito.
2.2. Quale secondo motivo di doglianza l'appellante deduce l'errata ricostruzione dei fatti allegati da parte del giudice di primo grado in violazione dell'art. 115 comma i c.p.c..
2.2.1. Evidenzia di aver documentalmente dimostrato che la sig.ra quanto meno Pt_1 per vent'anni, aveva accreditato i propri stipendi sul conto corrente intestato marito e che su questo conto erano stati appoggiati gli strumenti finanziari di cui ai contratti di amministrazione e custodia. Parte attrice avrebbe, quindi, dato prova di aver versato le proprie buste paga sul conto che aveva finanziato gli investimenti dei coniugi e poi del solo . CP_1
pag. 4/10 2.3. Quale terzo motivo di censura l'appellante deduce l'errata interpretazione degli artt.
217 e 1706 c.c. in quanto il sig. , su incarico della moglie, in regime di CP_1 separazione dei beni, avrebbe investito il denaro proprio e quello della consorte
"distraendolo" poi tramite intestazione esclusiva a sè stesso, in virtù di un rapporto di mandato che, avendo ad oggetto beni mobili, non necessita di particolari forme, nemmeno ad probationem potendosi dedurre per facta concludentia e/o presunzioni.
2.4. Quale quarto profilo di censura, l'appellante deduce la violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c., avendo il giudice di primo grado posto a fondamento della decisione mere presunzioni, trascurando totalmente specifiche e contrarie evidenze documentali e fatti non contestati da controparte, anzi ammessi nei capitoli di prova dalla medesima dedotti o, quanto meno, proposti come argomenti difensivi e quindi, del pari, ammessi.
2.5. Quale quinto profilo di gravame l'appellante rileva la violazione dell'art. 2697 c.c. rispetto agli oneri probatori non assolti da parte appellata a fronte della documentazione prodotta dall'attrice e cioè non avendo il sig. dimostrato che gli strumenti CP_1 finanziari in contestazione erano stati acquistati con denaro personale, proveniente da conti correnti diversi da quello sul quale la sig.ra aveva accreditato le proprie Pt_1 buste paga;
ciò in considerazione della cointestazione dei contratti di amministrazione e custodia in atti, evidente riconoscimento della provenienza del denaro investito.
2.6. Quale sesto ed ultimo motivo di doglianza viene dedotta l'omessa pronuncia del tribunale in ordine all'eccezione di tardività della costituzione di controparte, con conseguente decadenza dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali.
3. Si è costituito , il quale ha instato per il rigetto dell'appello avversario. CP_1
3.1.Con ordinanza del 12.4.2024 veniva disposta CTU contabile sul seguente quesito:
“Letti gli atti e i documenti di causa, acquisita, laddove non già depositata dalle parti e qualora necessaria, la documentazione bancaria relativa al conto intestato al solo CP_1
(presso Banca Antoniana n 10182 J Ag. di Mel e quindi PS n. 10182,70 Fil. di
[...]
Mel e poi n. 10182 Fil. di Sedico) e quella relativa agli investimenti in strumenti finanziari dallo stesso eseguiti con denaro proveniente da detto conto e da quello cointestato ai coniugi (PS n. 1436069), ricostruisca il CTU l'entità della retribuzione versata dal febbraio 1996 al dicembre 2020 da sul conto corrente intestato Parte_1 al marito , prima, e sul conto corrente cointestato ai coniugi, dopo;
CP_1
pag. 5/10 individui gli investimenti in strumenti finanziari effettuati dall con l'utilizzo di CP_1 dette somme e il risultato di tali investimenti”.
3.2.Con successiva ordinanza del 20.7.2024 il quesito veniva integrato nei seguenti termini: “ricostruisca il CTU l'entità delle retribuzioni versate da nel Parte_1 periodo febbraio 1996 dicembre 2020 anche mediante analisi delle movimentazioni del conto n. 2529573 (doc. n. 28 di parte appellante) cointestato anche al sig. CP_3
(per il periodo fino al gennaio 2005) e per altri periodi (da giugno 2010 a marzo CP_1
2011, da giugno 2013 a luglio 2014, da maggio 2016 a dicembre 2017) su quello, del pari cointestato, di (n. 20444329 v. sub doc. 29 di parte appellante)”. CP_4
3.3.La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 27.10.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.L'appello è fondato per i motivi che seguono.
1.1.In via preliminare e logica deve essere delibato il terzo motivo di appello, avente ad oggetto la corretta ricostruzione dei rapporti tra le parti ed in particolare l'esistenza o meno di un contratto di mandato ex artt. 217 e 1703 c.c. avente ad oggetto il compimento di atti di destinazione degli emolumenti stipendiali della sig.ra Pt_1 confluiti nel conto corrente intestato al sig, ed in altri cointestati tra i coniugi, ad CP_1 investimenti finanziari differenziati, mandato conferito dalla sig.ra al sig. , Pt_1 CP_1 per il periodo dal 1996 al 2020.
1.2.Il Tribunale di Belluno ha rigettato le domande attoree richiamando i principi giurisprudenziali che ritengono di regola irrepetibili tutte le attribuzioni eseguite dai coniugi per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune, rappresentando quest'ultimo la giusta causa delle erogazioni, sostenendo altresì che ricada alla parte che pretende di ottenere la restituzione della somma l'onere di dimostrare l'eventuale diversa causa in ragione della quale l'operazione era stata attuata in costanza del rapporto coniugale.
1.3.Ritiene la Corte che parte appellante abbia assolto per tabulas il proprio onere probatorio, non potendo gli accrediti ed investimenti effettuati essere considerati frutto del dovere di contribuzione e di solidarietà coniugale ex art. 143 c.c. né di una donazione indiretta della sig.ra ma di una consapevole forma di investimento Pt_1
pag. 6/10 mobiliare operata da due soggetti coniugati in regime di separazione dei beni ex art. 215
c.c., in relazione alla quale ciascuno conserva la proprietà esclusiva delle somme versate nel conto corrente cointestato anche superando la presunzione di contitolarità ex art. 1298 c.c.. e che non risultano mai utilizzate in favore dei componenti del nucleo familiare o per sostenere acquisti collegati ai bisogni della famiglia.
1.3.1. La Corte, sul punto, aderisce infatti all'orientamento in base a cui durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316-bis, primo comma, c.c., e che a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio (v., in tal senso, Cass. n. 10927/2018), in termini con giurisprudenza citata Cass. 15.5.2024 n. 13366).
1.3.2.Tale orientamento risulta tuttavia non pienamente conferente nel caso di specie: segnatamente, oggetto di ripetizione è costituito dall'importo speso non già per i
“bisogni della famiglia” ma esclusivamente per le somme conferite unitamente al coniuge in investimenti finanziari su specifico accordo.
1.4. Invero, con riferimento alla dedotta esistenza di un contratto di mandato ex artt.
217, c.2, e 1703 c.c., tale circostanza è stata confermata (non necessitando di forma scritta) dallo stesso appellato ai capitoli di cui alla memoria ex art. 183 c.p.c., n. 2, nn.
1), 2) e 3) di primo grado relativamente alle circostanze afferenti gli investimenti effettuati da signor aventi ad oggetto le somme giacenti sul conto corrente a lui CP_1 intestato con il consenso della moglie, anche mediante proposta di finanziamento esposta in presenza della sig. da parte del funzionario della banca ed il fatto che Pt_1 la signora ha versato la propria busta paga, di sua volontà, dal 24 gennaio 2000 al Pt_1
2019).
2.Sono fondati altresì, così delibati congiuntamente, il primo, secondo e quarto profilo di censura.
2.1.Parte attrice in primo grado ha allegato e provato per tabulas di aver accreditato i propri stipendi sui conti correnti di cui ai doc.ti 10),11),12), 28 fasc. I grado oltre Pt_1 che sul già citato conto n. 10182J, intestato al sig. , presso Banca Antoniana, poi CP_1 divenuto n. 1018270, a seguito incorporazione in PS, n.10182 e infine n. 611022,61 pag. 7/10 secondo quanto precisato da PS (sub doc. 18 fascicolo I grado ) e che su questo CP_1 conto erano stati appoggiati gli strumenti finanziari di cui ai contratti di amministrazione e custodia sub doc.ti 19) e 20) in atti, prima cointestati e poi intestati esclusivamente al convenuto (v. doc. ti 20 e 21 fascicolo I grado . Pt_1
2.2.Ritiene quindi il Collegio che parte attrice ha, quindi, dato prova di aver versato le proprie buste paga sul conto che aveva finanziato gli investimenti dei coniugi e poi del solo . CP_1
2.3. Oltre a ciò, si aggiunga anche il fatto che anche il deposito titoli n. 452/3530701, risalente al 30/6/2005 (doc. 18 di primo grado attoreo), era già cointestato a entrambi i coniugi, ciò a significare che, a prescindere dalla cointestazione dei conti correnti, su cui erano confluiti gli stipendi delle parti, ragionevolmente, l'intenzione era quella di acquistare con essi strumenti finanziari in comproprietà.
2.4.Dal riepilogo in calce agli estratti conto in atti si evince per tabulas che il versamento degli stipendi sui vari conti serviva agli investimenti e solo in minima parte alle spese di casa.
3.La CTU, le cui risultanze sono corrette ed immuni da vizi logico giuridici, ha accertato che “l'esame degli estratti conto esibiti permette di evidenziare gli accrediti degli stipendi della signora sul conto corrente n. 10182J, poi divenuto n. Pt_1
10182.85 ed infine n. 10182.70, che si ricorda essere intestato al solo , come nel CP_1 seguito riportati per un ammontare complessivo di euro 92.484,87:
Sul conto corrente n. 14360.69 accesso presso Antonveneta, che si ricorda essere intestato ad entrambi i coniugi, risultano accreditati gli stipendi della signora di Pt_1 seguito riportati per un ammontare complessivo di euro 26.348,27
Quanto ai documenti pervenuti da Poste Italiane riferibili al conto corrente n.
20444329, si ricorda che il conto è intestato ad entrambi i coniugi e che la documentazione pervenuta riguarda un periodo limitato e cioè da giugno 2010 a marzo
2011, da giugno 2013 a luglio 2014 e da maggio 2016 a dicembre 2017.
Gli accrediti delle retribuzioni riscontrati ammontano ad un valore complessivo di euro
42.099,20, come riepilogato nel seguito. Quanto ai documenti pervenuti da CP_3 riferibili al conto corrente n. 2529573, si ricorda che lo stesso è intestato ad entrambi i coniugi e che la documentazione pervenuta è riferita al periodo intercorrente tra il pag. 8/10 mese di gennaio 1996 (saldo al 09.01.1996 di lire 11.035.857 pari ad euro 5.699,54) e il mese di giugno 2005 (saldo al 09.06.2005 di euro 0 per estinzione). Si ricorda altresì che il quesito limita l'indagine al mese di gennaio 2005. Gli accrediti individuati dalla documentazione esibita dall'istituto bancario ammontano ad un valore complessivo di euro 67.116,84, come nel seguito riportato”, per complessivi accrediti da parte della sig.ra per €228,049,18. Pt_1
3.1.Per come riferito dal CTU, dalla documentazione esibita da PS risultano i seguenti contratti di amministrazione e custodia titoli: n. 2765530703 con dettaglio della situazione patrimoniale riferito al periodo maggio 2016 - marzo 2024; n. 2522611022 con dettaglio della situazione patrimoniale riferito al periodo maggio 2017 - dicembre
2020; n. 2522930237 con dettaglio della situazione patrimoniale riferito al periodo luglio 2017 - marzo 2024; n. 2765530701 con dettaglio della situazione patrimoniale riferito al periodo maggio 2013 - agosto 2013; n. 2765530702 con dettaglio della situazione patrimoniale riferito al periodo giugno 2013 - marzo 2024; n. 2522611023 con dettaglio della situazione patrimoniale riferito al periodo settembre 2022 - marzo
2024.
3.2.L'avvenuto versamento da parte della sig.ra dei propri emolumenti stipendiali Pt_1 dedicati quantomeno in via prevalente ad investimento finanziario e la mancata prova da parte dell'appellato di un loro utilizzo per finalità diverse, induce il Collegio a ritenere tali importi, quantificati in €228.049,18, oggetto di proprietà esclusiva dell'appellante, in quanto non destinati al comune progetto di vita familiare, importi che dovranno essere pertanto restituiti, oltre interessi legali ex art. 1284, c.1, c.c. dai singoli accrediti al saldo.
3.3. Stante l'impossibilità di identificare in modo univoco gli investimenti in strumenti finanziari realizzati con le somme riferibili alle retribuzioni della signora per Pt_1 come confermato anche dal CTU, non può essere concessa l'ulteriore somma dovuta a titolo di rivalutazione.
3.4. In ragione della tardiva costituzione di parte appellata in primo grado e della conseguente decadenza dalla proposizione di domande riconvenzionali, quest'ultima non viene esaminata anche perché non riproposta.
Ogni altra questione è assorbita. pag. 9/10 4.Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte appellata secondo i parametri medi del DM n. 55/2014 e succ. modific., del relativo scaglione di riferimento, nella misura indicata in parte dispositiva.
4.1. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico di parte appellata . CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in riforma della sentenza n. 244/2023 del Tribunale di Belluno,
2. accerta e dichiara la proprietà in capo a della somma di Parte_1
€228.049,18 e, per l'effetto, condanna alla restituzione e CP_1 pagamento in favore di della somma di €228.049,18, oltre Parte_1 interessi legali ex art. 1284, c.1, c.c. da ciascun accredito al saldo;
3. condanna parte appellata al pagamento in favore di parte CP_1 appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, spese Parte_1 liquidate per il primo grado in €14.103,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge e per il giudizio di appello in €14.317,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di parte appellata;
CP_1
5. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE TERZA, in data 15/12/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Silvia Franzoso Dott. Luca Boccuni
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