Sentenza breve 18 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentario • 1
- 1. Termini per l'annullamento d'ufficio ex art. 21 nonies L. 241/90Raffaele Tuccillo · https://www.avvocatoraffaeletuccillo.it/articoli/ · 23 novembre 2024
Ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990 il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi. La norma non fa alcun riferimento ad ipotesi di sospensione del termine, e tale conseguenza non può essere ricavata neppure dalle previsioni dell'art. 10 bis legge 241/90, che è riferita tassativamente al provvedimento di primo grado. Si tratta invero di un termine di decadenza che non ammette sospensione, ma solo il compimento dell'atto richiesto dalla legge (cfr. art. 2966 cc). A stabilirlo è stato il T.A.R. Campania – Napoli, Sezione II, con la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 24/12/2025, n. 10299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10299 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10299/2025REG.PROV.COLL.
N. 00676/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 676 del 2025, proposto dal Comune di Casamarciano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Orefice, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
la “Costruzioni Generali Appalti" S.r.l. - So.Co.Ge.A.” s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Vitale, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione seconda, n. 6297 del 18 novembre 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della ditta “Costruzioni Generali Appalti” s.r.l., So.Co.Ge.A. s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 la Cons. EL OR;
Uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. 1. L’oggetto del giudizio in esame è costituito:
a) dal provvedimento 19 settembre 2024 prot. n.7970/2024 del Comune di Casamarciano, recante l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire 15 settembre 2023 n.08/2023, prot. n.8181, per la realizzazione di un’area sportiva, con n. 3 campi di padel scoperti ed un edificio a servizio delle attività sportive, con parcheggio, sul terreno sito alla via dell’Unione Europea, in catasto al foglio 3, part.lla 416;
b) dalla comunicazione 26 luglio 2024 prot. n.6502 di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge n.241/1990 e s.m.i..
1.1. In particolare, la società Costruzioni Generali Appalti s.r.l. (di seguito “la società”) dopo aver ottenuto in data 19 luglio 2022, prot. n.6068, il certificato di destinazione urbanistica dell’area di proprietà, con cui si certifica che la stessa ricade nella Variante generale al PRG in zona omogenea “Verde pubblico – attrezzature per lo sport o aperte al pubblico” , ha presentato un’istanza per il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di un impianto sportivo con n. 3 campi di padel e un edificio a servizio degli stessi campi oltre ad un parcheggio.
1.2. Il Comune, in data 15 settembre 2023, ha rilasciato il permesso di costruire prot. n. 8/2023.
1.3. Con nota del 26 luglio 2024 (doc. n. 8 appello fasc. Comune) il Comune ha comunicato, ai sensi dell’art. 7 l. n. 241 del 1990, l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies l. n. 241 del 1990 s.m.i. poiché il permesso di costruire sarebbe stato rilasciato sulla base ad una falsa rappresentazione dei luoghi poiché l’area in questione è inserita nella sottozona “F6 Fiera mercato” e quindi sarebbe incompatibile con la realizzazione, in particolare, dell’edificio a servizio dei campi da padel.
2. Il provvedimento menzionato è stato impugnato dalla società con ricorso proposto dinanzi al T.a.r. per la Campania, sede di Napoli.
La società ha depositato istanza di fissazione in data 8 ottobre 2024.
Il Comune non si è costituito in giudizio.
2.1. Alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare il giudice di primo grado ha ritenuto “il ricorso è maturo per la decisione nel merito e (che possa) può essere definito immediatamente con sentenza ex art. 60 c.p.a., in quanto lo stesso è manifestamente fondato”.
2.2. La sentenza appellata ha ritenuto erronea l’affermazione secondo cui il permesso sarebbe stato ottenuto in conseguenza di “una falsa rappresentazione dello stato in fatto” da parte della società istante poiché il permesso è stato richiesto e rilasciato in corrispondenza con quanto indicato nel certificato di destinazione urbanistica, rilasciato in data 19 luglio 2022, prot. n.6068, nel quale viene comunicata la destinazione edificatoria del terreno, come zona omogenea destinata ad “attrezzature per lo sport”, con indicazione dei relativi indici e parametri edilizi, senza alcuna indicazione circa la destinazione della sottozona “Fiere e mercati dell’area”.
Pertanto non vi sarebbe stata alcuna falsa rappresentazione e anzi si sarebbe consolidato l’affidamento del privato basato sull’attestato della destinazione edificatoria.
Pur ammettendo la sentenza impugnata che non sono stati depositati agli atti del giudizio i documenti dai quali possa essere verificato che il progettista della società non ha correttamente evidenziato che l’area ricade in sottozona “Fiera e mercato”, la motivazione del provvedimento sarebbe comunque insufficiente nell’addebitare al progettista la mancata indicazione della destinazione ostativa all’intervento concesso poiché il provvedimento impugnato non ha esplicitato in quale modo la diversa destinazione sarebbe stata desumibile chiaramente dagli atti pianificatori: in sostanza mancherebbe una adeguata motivazione dell’addebito di falsa rappresentazione mosso alla parte circa uno stato di fatto falso o difforme da quello reale.
La sentenza ha altresì ritenuto che la comunicazione di avvio del procedimento del 26 luglio 2024 non valga a sospendere il decorso del termine di cui all’art. 21 nonies l. n. 241 del 1990 s.m.i.
3. Il Comune di Casamarciano ha appellato la suindicata sentenza articolando i seguenti motivi:
1. ERROR IN PROCEDENDO ET IN IUDICANDO - VIOLAZIONE ARTT. 46, 60 E 73 C.P.A. – VIOLAZIONE PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO – VIOLAZIONE ART. 111 COST.
La sentenza in forma semplificata andrebbe annullata ai sensi dell’art. 105 c.p.a. e la causa andrebbe rimessa al T.a.r.
Invero, la sentenza sarebbe stata emessa in carenza di istruttoria e quindi in violazione dell’art. 60 c.p.a.: non sarebbero stati depositati in giudizio né gli atti della pratica edilizia al cui esito è stato rilasciato il permesso di costruire annullato, né gli atti del P.R.G. vigente al momento del rilascio del titolo edilizio oggetto di autotutela.
Inoltre, l’art. 73, comma 1, c.p.a. prevede sia la facoltà di ampliare il compendio probatorio offerto a corredo delle deduzioni articolate con il deposito di documenti sino a 40 giorni prima dell’udienza di discussione, sia la facoltà di ampliare e precisare le precedenti allegazioni, senza esorbitare dal thema decidendum già delineato con il ricorso introduttivo del processo, con il deposito di una memoria sino a 30 giorni prima dell’udienza di discussione. Alla data di pubblicazione della sentenza appellata (18 novembre 2024) l’Amministrazione poteva ancora depositare poiché non erano ancora decorsi i termini di legge per il compimento dei relativi atti, essendole stato recapitato il ricorso di primo grado solo in data 8 ottobre 2024.
2) ERROR IN PROCEDENDO ET IN IUDICANDO – VIOLAZIONE ART. 35 COMMA 1 LETT. B) C.P.A. – VIOLAZIONE ART. 100 C.P.C.
Il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile giacché non è stata impugnata e specificamente censurato il disposto del provvedimento impugnato con il quale è stata respinta l’istanza di proroga del termine per la ultimazione dei lavori e la constatazione della scadenza del termine per l’inizio.
3) ERROR IN PROCEDENDO ET IN IUDICANDO – VIOLAZIONE ART. 35 COMMA 1 LETT. B) C.P.A. – VIOLAZIONE ART. 100 C.P.C.
Con il ricorso è stata impugnata soltanto la parte del provvedimento che ha annullato in autotutela il permesso di costruire ma non il rigetto della istanza di proroga del 13 settembre 2024, la declaratoria del mancato inizio dei lavori e della mancata presentazione di apposita istanza di proroga del relativo termine nonché l’ingiunzione del ripristino dello stato dei luoghi per cui la società di costruzioni non ricaverebbe alcuna utilità dall’annullamento del solo dispositivo che riguarda l’annullamento in autotutela.
4) ERROR IN PROCEDENDO ET IN IUDICANDO – VIOLAZIONE ART. 35 COMMA 1 LETT. B) C.P.A. – VIOLAZIONE ART. 100 C.P.C. –VIOLAZIONE ART. 15 T.U.E.
Il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile poiché il titolo sarebbe scaduto a causa dell’assenza di inizio dei lavori nel termine e ciò sarebbe anche stato indicato nel provvedimento in questione senza deduzione di alcun motivo di ricorso da parte della ricorrente.
5) ERROR IN PROCEDENDO ET IN IUDICANDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 NONIES DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE ARTT. 46, 64 E 65 C.P.A.
In ogni caso, il titolo sarebbe stato ottenuto attraverso la falsa rappresentazione della reale destinazione urbanistica dell’area di intervento. Invero, secondo l’appellante, la conformità urbanistica dell’intervento dovrebbe essere valutata in base alle previsioni contenute all’interno del P.R.G. vigente, costituendo soltanto quest’ultimo il parametro di riferimento per la verifica della conformità urbanistica degli interventi edilizi.
Nel caso in esame, l’intervento assentito dallo stesso sarebbe stato effettuato nella sottozona F6 – “Fiera e mercati” del P.R.G., all’interno della quale ai sensi dell’art. 16, punto D delle N.T.A. riportate nella tavola 19 allegata al Piano, possono essere realizzati “soltanto volumi provvisori quali tende da circo, attrezzature smontabili, da semplici arredi urbani e da opere di giardinaggio” .
Nella tavola grafica (elaborato Pr.Ar.01) allegata alla istanza di permesso di costruire, la società avrebbe omesso di rappresentare fedelmente il regime urbanistico dell’area oggetto di intervento, in quanto ha riportato uno stralcio della sola tavola 13 ter, ovvero della tavola che si limita a indicare genericamente tutte le zone F (destinate altrettanto genericamente a “Verde pubblico – Attrezzature per lo sport o aperte al pubblico” ), mentre non ha riportato la tavola 15 ter all’interno della quale è chiarito che la area oggetto di intervento ricade nella sottozona F6.
6) VIOLAZIONE ART. 21 OCTIES L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE ART. 97 DELLA COST. – VIOLAZIONE ART. 111 COST.
La sospensione di cui all’art. 10 bis l. n. 241 del 1990 s.m.i. sarebbe applicabile anche all’annullamento in autotutela poiché si tratta “di disposizione avente carattere e natura di principio generale, come tale applicabile a tutti i procedimenti della P.A., tanto ampliativi quanto ablatori, anche perché funzionale alla attuazione del principio del contraddittorio” .
Pertanto il provvedimento di annullamento sarebbe stato tempestivamente emanato rispetto al termine dei dodici mesi previso ex lege .
4. La società si è costituita in giudizio e ha depositato memorie difensiva e memoria di replica.
5. Alla pubblica udienza del giorno 25 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello è infondato.
6.1. Con il primo motivo l’appellante sostiene che la sentenza sarebbe stata emessa in difetto di istruttoria e in violazione degli artt. 60 e 73 c.p.a. poiché la parte ricorrente non avrebbe depositato in primo grado taluni dei documenti da cui sarebbe stato possibile rilevare la “falsa rappresentazione”.
Il motivo è infondato poiché ai sensi dell’art. 71 bis c.p.a., a seguito del deposito dell’istanza di prelievo con la quale è stata segnalata l’urgenza da una delle parti, il giudice accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire in camera di consiglio il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Nel caso in esame il ricorso è stato depositato l’8 ottobre 2024 e la camera di consiglio si è tenuta l’8 novembre 2024 sicché il termine stabilito dall’art. 60 c.p.a. è stato rispettato.
La sentenza in forma semplificata è stata regolarmente emessa essendo i termini stati rispettati ed essendo stato notificato il ricorso al Comune di Casamarciano.
Invero, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, “La scelta dei primi giudici di decidere l’affare con la sentenza in forma semplificata costituisce, in realtà, tipica espressione del potere giurisdizionale di apprezzamento dei fatti ai fini dell’applicazione delle norme di rito, scelta che, come tale, non può che sfuggire al sindacato del giudice di appello, salvo che attraverso di essa non si realizzino errori di giudizio sullo stesso apprezzamento dell’esistenza dei presupposti per addivenire ad un tale tipo di decisione semplificata…” (sent. sez. IV, 2007 n. 5041).
Tuttavia il Comune non si è costituito e, con una ulteriore censura, si duole per la mancata acquisizione istruttoria da parte del primo giudice.
Anche tale profilo è infondato poiché, ai sensi dell’art. 64 c.p.a., espressivo del metodo dispositivo con temperamento acquisitivo, vigente nel processo amministrativo per l’ammissione e assunzione delle prove, “1. Spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni. 2. Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite”.
Conseguentemente, il giudice di primo grado non era tenuto a disporre istruttoria con richiesta di documentazione all’amministrazione giacché avrebbe dovuto essere la controparte (il Comune) a contestare in modo specifico i fatti così come rappresentati dalla parte ricorrente, il che non è avvenuto in mancanza di costituzione.
6.2. Con il secondo motivo e il terzo motivo che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, l’appellante sostiene che il ricorso di primo grado sarebbe inammissibile per non essere stati censurati tutti i contenuti dispositivi del provvedimento impugnato.
I motivi sono infondati poiché dalla lettura del provvedimento (il provvedimento afferma infatti “Di conseguenza si esprime diniego alla istanza di proroga etc…” ) è di piana evidenza che i contenuti dispositivi sopra richiamati – diniego di proroga del termine per la ultimazione dei lavori e constatazione della scadenza del termine per l’inizio – sono “accessori” rispetto all’annullamento del titolo edilizio a motivo della falsa rappresentazione sicché la società ha correttamente impugnato in primo grado la parte relativa all’annullamento del titolo edilizio basata sulla falsa rappresentazione stessa in quanto l’annullamento giurisdizionale del provvedimento ha effetto sulla totalità del medesimo e quindi anche sul diniego di proroga del termine per la ultimazione dei lavori e sulla constatazione della scadenza del termine per l’inizio.
6.3. Con il quarto motivo l’appellante sostiene che il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile: nessuna utilità deriverebbe dalla esecuzione della sentenza di primo grado poiché il permesso di costruire del 15 settembre 2023 sarebbe decaduto giacché non sono stati iniziati i lavori nel termine ai sensi dell’art. 15 d.P.R. n. 380 del 2001 e non è stata richiesta la proroga ex art. 4 quater comma 1 lett. b) del d.l. n. 181 del 2033, convertito in legge n. 11 del 2024 (l’istanza di proroga riguarderebbe soltanto il termine della fine dei lavori).
Il motivo è infondato.
La decadenza del permesso di costruire per il mancato inizio dei lavori entro il termine previsto dall’art. 15 d.P.R. n. 380 del 2001 non opera in maniera automatica, ma necessita di un provvedimento esplicito sicché il ricorrente in primo grado conservava l’interesse all’annullamento del provvedimento di decadenza del permesso di costruire.
Peraltro, in punto di fatto, si rileva che il provvedimento impugnato non specifica (il punto risulta con puntini di sospensione) la data in cui la nota ad oggetto l’inizio dei lavori è pervenuta all’amministrazione sicché non è dato sapere con certezza se fosse decorso il termine per la decadenza del permesso ex lege .
Pertanto, anche sotto tale profilo, il motivo è infondato.
6.4. Con il quinto motivo l’appellante afferma che vi sarebbe stata la “falsa rappresentazione” della reale destinazione urbanistica dell’area di intervento cagionata dall’appellata sicché l’annullamento del titolo oltre i dodici mesi sarebbe legittimo.
Il primo giudice avrebbe concluso nel senso della illegittimità unicamente sulla base del contenuto di un certificato di destinazione urbanistica rilasciata dallo stesso Responsabile del procedimento di rilascio del titolo edilizio e infine firmatario del provvedimento impugnato pochi mesi (il 19/7/2022) prima della presentazione della istanza di permesso di costruire, senza esaminare gli atti del procedimento da cui è scaturito il titolo edilizio annullato il contenuto effettivo del P.R.G. vigente.
Il motivo è infondato.
Il certificato di destinazione urbanistica è stato rilasciato dal Comune come anche il parere favorevole al rilascio del titolo; la circostanza che siano stati sottoscritti dal medesimo funzionario comunale non esime il Comune, per il rapporto di immedesimazione organica, dalla responsabilità di avere indotto un affidamento nell’appellata.
In altri termini, il limite temporale per l’annullamento non trova applicazione solo se il comportamento della parte interessata, nel corso del procedimento, abbia indotto in errore l’amministrazione distorcendo la realtà fattuale oppure determinando una non veritiera percezione della realtà o della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge: nel caso in esame, la parte interessata ha fatto affidamento sul certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune sicché non è stato il comportamento dell’appellata ad indurre in errore l’amministrazione.
Pertanto la stessa amministrazione avrebbe dovuto rispettare il termine dei dodici mesi dell’annullamento, non essendovi una falsa rappresentazione ascrivibile alla documentazione deposita dall’appellata.
6.5. Deve essere respinto anche il sesto motivo dell’appello con il quale si sostiene che il termine non sarebbe decorso perché la comunicazione di avvio del procedimento varrebbe quale causa di sospensione del termine dei dodici mesi.
Non si rinvengono, invero, da una piana lettura dell’art. 21 nonies l. n. 241 del 1990 s.m.i. indici che facciano ritenere plausibile una sospensione del termine a seguito della comunicazione ex art. 10 bis.
7. In conclusione l’appello deve essere respinto.
8. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida a favore dell’appellata nella misura di euro 6.000,00 (seimila,00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ZO NE, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
EL OR, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL OR | ZO NE |
IL SEGRETARIO