Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 31/05/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2025
N. 00492/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00232/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 232 del 2023, proposto da PE AC, UG BA, TE AD, AN CA, SA TO, LO AR, CA TT, IO US, AB LI, IE SA, NG GU, CO GO, ST DE, DR OC, RO TZ, AN PR, MA DA, NI SA, RO RR, AN AN, CO RE, UC CC, SA DA, OR DA, IA SU, NI IO UV, AN UC HE, PE IL, IO RE, CO TZ, PO DO, TE HE, IO ON, ZO BR, GN ON, MA TZ e AL UT, rappresentati e difesi dagli avvocati Marinella Coiana e CO Pilloni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in via Dante, 23;
per l'annullamento
del Decreto del Ministro della Difesa del 14 dicembre 2021, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, con il quale è stata prevista la misura dell'indennità di impiego operativo supplementare (di cui all'art. 16 della Legge 23 marzo 1983, n. 78) nella percentuale del 25% dell'indennità di impiego operativo, con riguardo, per quanto qui di rilevanza, al personale in servizio presso la Sezione Poligono di Capo Frasca (OR) e presso la 123^ Squadriglia Radar Remota di Capo Frasca (OR).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei Ministeri della Difesa e dell'Economia e Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. RO Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso collettivo in epigrafe, i ricorrenti hanno adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del Decreto del Ministro della Difesa del 14 dicembre 2021, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, il quale ha previsto la misura dell’indennità di impiego operativo supplementare (di cui all’art. 16 della Legge 23 marzo 1983 n. 78) nella percentuale del 25% dell’indennità di impiego operativo, con riguardo al personale in servizio presso la Sezione Poligono di Capo Frasca (OR) e presso la 123^ Squadriglia Radar Remota di Capo Frasca (OR).
2. Espongono i ricorrenti di essere tutti militari che, al momento dell’entrata in vigore dell’impugnato decreto, prestavano servizio in via continuativa presso il Poligono di Capo Frasca e la 123^ Squadriglia Radar Remota di Capo Frasca, quali Enti dell’Aeronautica Militare entrambi ubicati sul sedime di Capo Frasca, sito in provincia di Oristano.
3. Rappresentano gli esponenti che la sede di servizio di Capo Frasca, in ragione della sua ubicazione e delle condizioni logistiche che la caratterizzano, è stata, con apposite disposizioni normative, qualificata come “disagiata ”, con conseguente previsione di una specifica indennità supplementare da corrispondere al personale ivi in servizio.
4. I ricorrenti evidenziano poi che la materia oggetto della vertenza all’esame del Collegio era inizialmente disciplinata dall’art. 15 della Legge 5 maggio 1976 n. 187, che prevedeva l’attribuzione con Decreto del Ministero della difesa di concerto con il Ministro per il tesoro di “ un’indennità di impiego operativo supplementare nella misura massima mensile del 100% dell’indennità di impiego operativo ” spettante al personale militare che prestava servizio negli Enti designati nello stesso Decreto Interministeriale e nella misura percentuale dallo stesso Decreto Interministeriale attribuita ed indicata.
4.1. In attuazione della predetta disposizione, con Decreto Interministeriale datato 23 giugno 1977, al personale in servizio a Capo Frasca venne riconosciuta una indennità supplementare nella misura mensile del 75%.
4.2. Sulla scorta della successiva legge 23 marzo 1983 n. 78, con Decreto Interministeriale 27 gennaio 1998, venivano revisionate per taluni Enti le determinazioni assunte in precedenza, e per effetto di tale intervento veniva ridotta l’indennità operativa supplementare per il personale operante a Capo Frasca dal 75% al 25%.
5. Con sentenze di questo TAR n. 903 e 904 del 25.07.2003, il Decreto Interministeriale del 27.01.1998 fu annullato per difetto di motivazione, nella parte relativa alla riduzione dell’indennità per la base di Capo Frasca e, per effetto di tale decisum il Ministero della Difesa dispose il pagamento dell’indennità de qua nella misura mensile del 75%, con arretrati, interessi e rivalutazioni di legge, nei confronti degli originari ricorrenti.
6. A seguito dell’infruttuosa istanza presentata dagli odierni ricorrenti, volta a veder riconosciuta anche a questi la spettanza dell’indennità supplementare nella medesima misura del 75%, gli esponenti adivano questo Tribunale con ricorso contraddistinto con il numero 812/2021.
7. Nel contesto di tale giudizio i medesimi esponenti assumono di essere venuti a conoscenza dell’emanazione del Decreto del Ministro della Difesa del 14 dicembre 2021, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, con il quale è stata fissata la misura dell’indennità di impiego operativo supplementare nella percentuale del 25% dell’indennità di impiego operativo, con riguardo alla sede di Capo Frasca.
8. Avverso tale determinazione sono insorti i ricorrenti che hanno dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 97 Costituzione, dell’art. 16 Legge 23 marzo 1983 n. 78, dei Decreti Interministeriali del 27 giugno 1977, del 22 novembre 1984, del 27 gennaio 1988 e del 14 dicembre 2021, oltre a eccesso di potere per assenza di motivazione e irragionevolezza.
8.1. Evidenziano i ricorrenti che la previsione contenuta nel Decreto Interministeriale del 14.12.2021, nel comportare per gli esponenti un detrimento di natura economica spiegherebbe effetti ingiusti in quanto non sarebbe assistita dall’indefettibile motivazione atta ad esplicitare le ragioni per le quali, nonostante la permanenza dei medesimi indici di disagio, la determinazione dell’indennità supplementare sia stata fissata in una misura deteriore rispetto a quanto stabilito dai decreti interministeriali del 23 giugno 1977 e del 22 novembre 1984.
Rappresentano i ricorrenti come l'illegittimità della condotta si rivelerebbe palese in ragione del fatto che già, per identica ragione, era stato annullato il precedente decreto interministeriale del 27 gennaio 1998.
9. Si è costituito in giudizio il Ministero della difesa eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale adito e la prescrizione di qualsivoglia diritto o ragione di credito asseritamente maturata anteriormente al quinquennio che precede la notifica del ricorso, e instando, per il resto, per la reiezione del gravame.
10. In vista dell’udienza di merito le parti hanno prodotto memorie e repliche.
11. La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all’udienza del 28 maggio 2025.
DIRITTO
1. In via preliminare, va respinta l’eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall’amministrazione resistente atteso che parte ricorrente ha impugnato il Decreto Interministeriale del 14 dicembre 2021 esclusivamente nella parte in cui dispone che l’indennità operativa supplementare sia commisurata nella percentuale del 25% dell’indennità di impiego operativo, con riguardo al personale in servizio presso la Sezione Poligono di Capo Frasca (OR) e presso la 123^ Squadriglia Radar Remota di Capo Frasca (OR).
1.1. Osserva il Collegio a tale riguardo che per le controversie riguardanti pubblici dipendenti e rientranti nel perimetro della giurisdizione del giudice amministrativo -qual è quella oggetto del presente giudizio- è inderogabilmente competente il Tribunale Amministrativo Regionale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio, e ciò in forza dell'art. 13, comma 2, del c.p.a (" per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il Tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio" ). In merito all'interpretazione di tale disposizione, la giurisprudenza ha chiarito che la " sede di servizio richiamata dalla disposizione normativa sopra citata è quella presso cui il dipendente presta servizio al momento di proposizione della domanda giudiziale (in tal senso cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 9 febbraio 2015, n. 647)" (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 30.08.2021, n. 6070), a differenza della previgente disciplina contenuta all'art. 3, comma 2, della L. n. 1034 del 1971 che faceva riferimento alla sede di servizio "alla data di emissione dell'atto ". In altri termini, la sede di servizio rilevante ai fini dell'individuazione della competenza territoriale è da intendersi come quella di formale assegnazione, presso cui il dipendente è incardinato sulla base di un rapporto di servizio giuridicamente esistente.
1.2. I ricorrenti hanno partitamente rappresentato di prestare tutti servizio, alla data di presentazione del gravame, presso il Poligono di Capo Frasca e la 123^ Squadriglia Radar Remota di Capo Frasca, quali Enti dell’Aeronautica Militare entrambi ubicati sul sedime di Capo Frasca, sito in provincia di Oristano.
Quanto sopra vale a radicare la competenza territoriale del Tribunale adito.
1.3 Per converso, non può essere condivisa la prospettazione dell'amministrazione resistente secondo cui la competenza sarebbe da ravvisarsi a favore del T.A.R. del Lazio, in quanto i ricorrenti avrebbero impugnato il Decreto del Ministro della Difesa del 14 dicembre 2021, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, cioè un atto emesso da un'autorità centrale e produttivo di effetti sull'intero territorio nazionale, atteso che, come evidenziato, i ricorrenti hanno espressamente circoscritto il gravame alla produzione degli effetti che tale atto ha dispiegato rispetto alla quantificazione dell’indennità di impiego operativo supplementare con riguardo al (solo) personale in servizio presso la Sezione Poligono di Capo Frasca (OR) e presso la 123^ Squadriglia Radar Remota di Capo Frasca (OR).
1.4. Va, a tale proposito, evidenziato che il succitato Decreto Interministeriale, nell’individuare le infrastrutture militari titolate a beneficiare delle predette indennità e nel fissare la misura del predetto emolumento, assume i chiari connotati dell’atto plurimo a effetti scindibili, poiché, in sostanza, risulta essere caratterizzato da " una pluralità di autonome e separate determinazioni amministrative, concernenti una pluralità di altrettanto specifici destinatari, che si trovano occasionalmente riunite in unico provvedimento, ma che avrebbero potuto assumere anche la veste di tanti separati provvedimenti quanti sono i singoli destinatari (così sostanzialmente Cons. St., sez. V, 10 novembre 2010, n. 7992, secondo cui un atto, per essere considerato plurimo, deve riguardare distintamente la posizione di soggetti diversi, con la conseguenza che gli effetti di un possibile annullamento giurisdizionale non possono che riguardare coloro che hanno impugnato tale atto, perché questo può essere scomposto in tanti provvedimenti individuali quanti sono i suoi destinatari)" (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 10.09.2014, n. 4587; Id., Sez. II, 04.04.2024, n.3105).
In definitiva, il Decreto in questione determina la misura dell’indennità supplementare ex art. 16 della L. 78/1983 avuto riguardo alle specifiche sedi di servizio presso le quali operano i militari, con la conseguenza che la competenza territoriale si radica presso il TAR nel cui ambito è ubicata la sede interessata e, nel caso di specie, con riguardo alla sede di Capo Frasca, questo è il TAR Sardegna.
Ciò in conformità al principio che fissa la competenza territoriale sulla base degli effetti concreti del provvedimento impugnato e della sede di servizio dei dipendenti pubblici interessati, piuttosto che avendo riguardo alla mera provenienza centrale dell’atto.
1.5. Alla luce di tale premessa qualificatoria, deve essere ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo cui sussiste la competenza del Tribunale amministrativo regionale individuato in base alla sede di servizio del dipendente in tutti i casi in cui l'impugnativa abbia ad oggetto un atto plurimo funzionalmente scindibile in tante diverse decisioni quanti sono i destinatari, com'è nella fattispecie, atteso che il Decreto sub iudice , a prescindere dalla natura delle contestazioni sollevate dai ricorrenti, non reca una decisione strutturalmente unitaria pur se soggettivamente complessa ma, come detto, dispone " più decisioni individuali oggettivamente distinte ed autonome, semplicemente esternate uno actu per evidenti ragioni di economicità dell'azione amministrativa (Cfr. Cons. Stato, ordinanza 28 maggio 2018, n. 3171, in sede di regolamento di competenza; Sez. IV, 26 ottobre 2018, n. 6128; n. 6100; n. 6109; di recente Cons. Stato Sez. II, 29 marzo 2022, 2660)" (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 28.05.2022, n. 4921).
1.6 In conclusione deve ritenersi correttamente incardinato il giudizio nanti questo Tribunale territoriale.
2. Parimenti priva di pregio risulta l’eccezione di prescrizione - genericamente - avanzata dall’amministrazione, atteso che il giudizio è circoscritto al vaglio della legittimità del Decreto Interministeriale gravato.
3. Nel merito il ricorso è infondato.
3.1. I ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità del provvedimento deducendone la carenza motivazionale che aveva già condotto questo Tribunale (con sentenze 903 e 904 del 2003) a decretare l’illegittimità del pregresso provvedimento (D.I. 9 novembre 1998) con il quale erano state individuate le sedi beneficiate dall’emolumento ed era stato determinato l’ammontare dell’indennità.
3.2. Osserva il Collegio che l’art. 16 della Legge 23 marzo 1983, n. 78, di aggiornamento della l. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare, contempla l’erogazione dell’indennità supplementare per servizio presso poligoni permanenti, installazioni e infrastrutture militari, stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale, prevedendo che “ Il Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della difesa, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, può attribuire una indennità di impiego operativo supplementare, nella misura massima mensile del 100 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'azianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella, agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che prestano servizio in via continuativa presso: poligoni permanenti dislocati a Capo Teulada ed a Perdasdefogu; stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale, dislocate sul territorio nazionale in località non collegate da regolari servizi di trasporto pubblico collettivo nonché altre installazioni e infrastrutture militari analogamente dislocate o in particolari condizioni ambientali. Ai graduati e ai militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati, in servizio presso poligoni, stazioni, installazioni e infrastrutture militari designate nel decreto di cui al comma precedente, può essere attribuita un'indennità supplementare nella misura massima mensile di lire 70.000.”
3.3. La legge, dunque, da un lato, individua le caratteristiche che devono avere le installazioni militari (in particolare, stabilisce la spettanza “ ex lege ” di tale trattamento indennitario per i poligoni permanenti dislocati a Capo Teulada ed a Perdasdefogu e individua le stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale che abbiano delle caratteristiche che rendano le sedi “ disagiate ” in ragione della loro dislocazione in località non collegate da regolari servizi di trasporto pubblico collettivo o caratterizzate da particolari condizioni ambientali) e, dall’altro lato, si limita a fissare la misura massima mensile di tale indennità (pari al 100 per cento dell’indennità di impiego operativo).
3.4. All’interno di tale cornice legislativa l’individuazione puntuale delle sedi da incentivare e della misura dell’indennità è demandata al decreto ministeriale ora avversato.
3.4.1. Va sul punto precisato che il Decreto Interministeriale in parola costituisce un provvedimento amministrativo, espressivo di discrezionalità - principalmente tecnica - in cui trovano applicazione le scelte organizzative dell'Amministrazione della Difesa, la quale individua -previa adeguata istruttoria e tenendo conto delle particolari esigenze dell'Istituzione- le strutture da incentivare con l'indennità in questione secondo un criterio funzionale " procedendo ad una attenta valutazione delle particolari caratteristiche e delle ragioni di priorità tra le varie strutture dell'organizzazione militare ". Le scelte operate da tale provvedimento sono, evidentemente, sindacabili esclusivamente sotto il profilo dell'eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche classiche e nei casi di " manifesta illogicità e abnormità ". Ciò in quanto " l'individuazione concreta di detto personale, come detto, è affidata a scelte di natura tecnico discrezionale che riguardano il merito delle scelte operative militari " (cfr. su tematiche analoghe Cons. Stato, Sez. IV, n. 3728/2008 e T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, Sent., 03/07/2017, n. 7654 e 28.12.2017, n° 12696).
3.5. Orbene, le doglianze dei ricorrenti nel giudizio all’esame del Collegio si sostanziano –e si esauriscono- nella dichiarata assenza del corredo motivazionale che dovrebbe accompagnare le determinazione dell’Amministrazione resistente.
In sostanza, l’amministrazione avrebbe reiterato l’errore che aveva contraddistinto l’operato dell’Ente in occasione della precedente rimodulazione delle indennità, decisione che, all’epoca, aveva coinvolto anche le sedi di Capo Frasca e che era stata annullata proprio per il rilevato deficit motivazionale.
3.5.1. Il Collegio non condivide la tesi dei ricorrenti.
3.5.2. Il provvedimento in questione, seppur con una motivazione la cui sinteticità è peraltro da considerarsi connaturata alla pluralità delle sedi considerate e “pesate” ai fini dell’attribuzione delle indennità valutate e comparate, dà atto dell’esistenza di provvedimenti che hanno condotto alla rimodulazione in riduzione degli assetti organizzativi delle Forze armate e del fatto che alcune fra le infrastrutture militari -già comprese tra quelle che danno diritto alla percezione dell'indennità prevista dall'articolo l6 della legge 23 marzo 1983, n.78- sono state rinominate, soppresse, accorpate ovvero riconfigurate, e dell’espletamento di un’attività istruttoria volta alla verifica “ della persistenza dei requisiti e delle caratteristiche per l'attribuzione, e coerente rimodulazione delle relative misure”.
Se ne trae, pertanto, che la rimodulazione è conseguita ad una ricognizione condotta sulle varie infrastrutture in esito alla quale si è stabilito, nel caso di specie, il ridimensionamento dell’indennità spettante per la sede di Capo Frasca.
3.5.3. Tra l’altro, un approccio restrittivo al riconoscimento delle indennità di maggior valore appare aver interessato la pluralità delle infrastrutture in questione se solo si consideri che in sede di prima applicazione le sedi destinatarie della maggiorazione quantificata nel 100% e nel 75% risultavano essere 38, mentre in sede di adozione del Decreto da ultimo gravato, tali sedi venivano rimodulate in 26.
Ad ogni modo, non può revocarsi in dubbio come in assenza di evidenti irragionevolezze o illogicità il vaglio tecnico – discrezionale operato dall’amministrazione militare, in un contesto dinamico quale quello in questione, sfugga sostanzialmente al sindacato di questo Giudice atteso che, nel caso di specie, non si tratta neppure di una estromissione della sede di Capo Frasca da quelle interessate dalla corresponsione degli emolumenti, quanto invece della rimodulazione dell’indennità che, ovviamente, rappresenta il precipitato di una visione complessiva e comparativa operata dalle Autorità Militari a ciò preposte, che sfugge ad automatismi applicativi e che, viceversa, considera una pluralità di elementi il cui apprezzamento è demandato in via esclusiva all’amministrazione.
D’altro canto, la giurisprudenza, con specifico riferimento all’indennità in parola ha precisato che il potere di individuazione conferito dalla legge non si consuma col singolo decreto interministeriale, ma può essere esercitato nuovamente con l'emanazione di nuovi provvedimenti, sulla scorta di nuove valutazioni e del mutare delle situazioni ambientali (Cons. Stato, Sez. II, Sent., 28/08/2020, n. 5278).
3.5.4. Ne’ può ritenersi che il previo riconoscimento di una più elevata indennità determini un aggravio motivazionale per l’amministrazione procedente atteso che, come evidenziato, il ridimensionamento delle sedi da inserire nella più alta classe di “disagio” non ha interessato solo la sede di Capo Caccia e, in ogni caso, parte ricorrente, sul punto non ha in alcun modo dedotto.
Più in generale, pur riconoscendo che i Decreti Interministeriale in parola rientrino pienamente nel novero del provvedimenti amministrativi e siano, in quanto tali, soggetti al relativo statuto (che ne impone la complessiva verifica di legittimità, la soggezione alle norme sulla competenza, il rispetto dei canoni di ragionevolezza, la garanzia di imparzialità legittimandone il corrispondente sindacato giurisdizionale anche in punto di adeguatezza delle premesse istruttorie e di idoneità giustificativa sul piano motivazionale (cfr. sul punto Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3728), è vero anche, tuttavia, che gli ampi margini della scolpita logica di auto organizzazione postulano ed impongono, per tradizionale e consolidato intendimento, il riconoscimento di una lata discrezionalità programmatica.
3.5.5. La conclusione discende, del resto, dal rilievo che -pur essendo anche l'attività amministrativa organizzativa assoggettata al principio di legalità (v. art. 97 Cost., nella parte in cui postula una base legale ad ogni attribuzione competenziale)- , i relativi procedimenti (di matrice caratteristicamente infrastrutturale o interna o programmatoria) non sono destinati ad incidere, se non in via mediata, sulle posizioni soggettive dei consociati, in quanto destinatari dell'azione amministrativa: a livello macroorganizzativo, l'amministrazione non entra in relazione diretta con i titolari di situazioni giuridiche soggettive, ma crea soltanto presupposti alla instaurazione di rapporti giuridicamente rilevanti con tali soggetti. Ne risulta corrispondentemente attutito (se pur non eliso, non trattandosi propriamente di autonomia) il profilo garantistico del momento giustificativo, che legittima - come tale - un sindacato limitato al travisamento del fatto o al manifesto eccesso di potere.
Si dovrà cioè osservare che sussiste, nella adozione dei provvedimenti in questione, una discrezionalità che, per un verso -non strutturandosi in termini di confronto comparativo di posizioni e di interessi pubblici e privati, nella logica della determinazione conclusiva dei procedimenti ad efficacia esterna- ridimensiona, pur senza eliderla, l'intensità dell'onere motivazionale e, per altro e consequenziale verso, limita il sindacato giudiziale alle ipotesi di conclamata ed evidente abnormità (cfr. con riguardo alla tematica dell’onere motivazionale sulle scelte espressive di potestà organizzativa delle p. a., sia pure con riguardo ad àmbiti di attività significativamente diversi rispetto al settore per cui è causa, T.A.R. Lombardia Milano, Sez. V, Sent., 30/04/2024, n. 1309 e T.A.R. Emilia-Romagna Parma, Sez. I, Sent., 14/03/2025, n. 106).
3.5.6. In tale contesto è evidente, dunque, che non risulti censurabile l’eventuale approccio maggiormente severo dell’Ente che abbia ritenuto di riservare al personale militare di un minor numero di infrastrutture i trattamenti indennitari maggiormente incentivanti, atteso che una volta rappresentato in parte motiva che tale rivisitazione consegue alla conduzione di apposita attività istruttoria, non può dirsi tenuto, l’Ente, a una puntuale giustificazione della decisione assunta con riguardo a ciascuna sede.
Ciò anche in considerazione del fatto che parte ricorrente non ha evidenziato specifiche fattispecie foriere di evidenti sperequazioni a danno di talune sedi e a vantaggio di altre.
4. Conclusivamente, e per le suesposte considerazioni, il ricorso si rivela infondato e, come tale, meritevole di reiezione.
5. I profili peculiari della vicenda inducono, tuttavia, il Collegio a disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge siccome infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO Buricelli, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario
RO Montixi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO Montixi | CO Buricelli |
IL SEGRETARIO