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Decreto 4 aprile 2025
Decreto 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, decreto 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3905-1/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione cittadini UE
Il Giudice Angela Baraldi
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3905-1/2025 promossa da:
(CUI: ) Persona_1 C.F._1
RICORRENTE contro
Controparte_1
-
[...] Controparte_2
RESISTENTE ha pronunciato il seguente
DECRETO
LETTA l'istanza avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 35-bis, co. 4, D.lgs. n. 25/2008 con cui si chiede la sospensione della decisione adottata dalla Controparte_1
;
[...]
RILEVATO che la ha Controparte_1 rigettato il ricorso per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 28 ter comma 1 lett e) D.lgs 25/2008 (“e) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio nazionale, o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno, e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso”);
RILEVATO altresì che la ha indicato di aver applicato la procedura accelerata Controparte_1 ai sensi dell'art. 28-bis, comma 1 lett. b) rubricato Procedure accelerate” (“
1. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla che adotta la decisione entro cinque giorni Controparte_1 nei casi di:
[…] b) domanda presentata da richiedente sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, o il richiedente è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, previa audizione del richiedente”) in considerazione dei precedenti del richiedente;
Pagina 1 RILEVATO che ai sensi art. 35-bis, co. 3, D.lgs. n. 25/2008 il provvedimento impugnato non è automaticamente sospeso, sicché occorre provvedere in ordine all'istanza di sospensione;
PREMESSO che ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 25/2008 (Esame prioritario)“Il presidente della CP
, previo esame preliminare delle domande, determina […] quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai
[...] sensi dell'articolo 28-bis. La informa tempestivamente il richiedente delle determinazioni Controparte_1 procedurali assunte ai sensi del periodo precedente”;
- nella formulazione attualmente in vigore, il combinato disposto degli artt. 28 e 28-bis cit. demanda dunque alla Questura un primo vaglio in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una procedura accelerata, ma prescrive in modo univoco che la relativa decisione sia adottata dal Presidente della;
Controparte_1
- con sentenza n. 11399/2024 le Sezioni Unite si sono pronunciate in merito al rinvio pregiudiziale proposto ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. dal Tribunale di Bologna con ordinanza emessa il 11.6.2023 (nel procedimento iscritto al r.g. 5751/2023) affermando come il principio di sospensione automatica del provvedimento della è posto a presidio del principio di effettività della tutela che trova CP espresso riscontro sia nel diritto internazionale (artt. 6 e 13 CEDU) che nel diritto unionale (art. 47
Carta dei diritti fondamentali UE e art. 46 Direttiva 2013/32/UE);
- tali norme impongono di considerare regola generale la sospensione automatica, mentre le ipotesi di deroga sono da ritenersi del tutto eccezionali e tassative, dunque da interpretare in modo rigoroso e restrittivo;
- nel prendere posizione sul rinvio pregiudiziale in questione le Sezioni Unite hanno, in particolare, statuito il seguente principio di diritto: “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla nei Controparte_1 confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la abbia applicato una corretta procedura accelerata, Controparte_1 utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della
; Controparte_1
- la decisione della Suprema Corte, dovendo rispondere al quesito specifico posto nel rinvio pregiudiziale proposto da questo Tribunale, ha riguardo nel dispositivo soltanto alla manifesta infondatezza pronunciata per soggetti provenienti dai paesi di origine sicuri, ma nella motivazione si riferisce in modo chiaro ed univoco a tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità
(come peraltro richiesto espressamente dalla Procura nelle sue conclusioni richiamate nella Pt_1 sentenza), evidenziando in modo chiaro al § 31 che “la ratio comune alle ipotesi contenute nell'art. 28 bis, ovvero la immediata presenza o acquisibilità degli elementi da valutare, e la stretta connessione tra ristrettezza dei tempi,
Pagina 2 decisione e deroga al principio della sospensione, evidenzia la necessitata coesistenza dei tre fattori e, dunque, il venir meno dell'intero impianto in caso del venir meno di uno di essi (tempi dati)” e al § 33 che “deve essere quindi ritenuto che, al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della principio, CP ricordiamolo, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità)”;
- ne consegue che per tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità vale la regola della sospensione automatica qualora non sia stata seguita una corretta procedura accelerata;
- dal richiamo nella parte motiva della sentenza delle SSUU al rilievo d'ufficio svolto da questo
Tribunale nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale in relazione alla mancata comunicazione della decisione emessa all'esito dell'esame preliminare e dalla lettera del dispositivo della sentenza delle SSUU, dove si evidenzia l'esigenza di correttezza dell'iter amministrativo in tutte le “sue articolazioni procedimentali”, si deve ritenere che la deroga d'ogni articolazione della procedura accelerata comporti la sospensione automatica;
PRECISATO, dunque, che:
- secondo la disciplina attualmente vigente, affinché la procedura accelerata possa dirsi rispettata occorre che vi sia stata comunicazione al richiedente, ai sensi dell'art. 28, co. 1, D.lgs. 25/2008, da parte del Presidente della circa l'esito dell'esame preliminare svolto in ordine alla Controparte_1 determinazione di applicare la procedura accelerata di cui all'art. 28-bis D.lgs. 25/2008, e che – allo stesso tempo – siano stati rigorosamente rispettati i termini temporali previsti dall'art. 28-bis, co. 2,
D.lgs. 25/2008, ossia che la decisione venga adottata entro 7+2 giorni dalla trasmissione degli atti da parte della Questura alla (ovvero entro 5 giorni nei casi di decisione di Controparte_1 inammissibilità o nel caso di cui all'art. 28 bis 1 comma lett. b), quale quello che ci occupa);
- ai fini della decorrenza del predetto termine occorre tener conto, inoltre, che, ai sensi del comma 2 dell'art. 28-bis “La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla
(sottolineatura aggiunta); Controparte_1
- al fine di individuare il decorso del termine sopra indicato, l'inciso “senza ritardo” di cui al secondo comma va interpretato nel senso che la trasmissione della domanda alla deve avvenire CP
“quanto prima” rispetto alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte del richiedente, ossia entro lo stesso giorno (salva la possibilità di valutare eventuali giustificazioni addotte dalla in ordine al ritardo nella trasmissione); CP
RILEVATO che il controllo in merito al rispetto della procedura seguita dalla Commissione va effettuato d'ufficio (Cfr. Cass. n. 6745/2021; in tal senso, anche S.U. 11399/2024 § 34), a prescindere dall'eccezione eventualmente sollevata sul punto dal ricorrente;
OSSERVATO che:
Pagina 3 - incombe sull'Amministrazione l'onere di provare l'avvenuta corretta esecuzione della procedura accelerata al fine di motivare l'emanazione di un provvedimento che comporta una deroga alla regola della sospensione automatica;
- di conseguenza alla luce dell'indirizzo imposto dalle Sezioni Unite si deve segnalare che il provvedimento della che rechi nel dispositivo una deroga alla regola della Controparte_1 sospensione automatica (per manifesta infondatezza o inammissibilità del ricorso) deve recare in dettaglio nella parte motiva tutte le indicazioni indispensabili al fine di verificare se sia stata seguita correttamente la procedura accelerata;
RITENUTO, altresì, che dalla sentenza delle SSUU si evinca una chiara indicazione di rigidità del rito amministrativo, con l'effetto che la deroga ad ogni articolazione della procedura accelerata comporta sospensione automatica;
che ciò vale innanzitutto per l'ipotesi di superamento dei termini della procedura;
CONSIDERATO che tanto la direttiva 32/2013 (art. 6) che la disciplina interna (art. 26 d.lvo 25/2008) distinguono fra la “manifestazione della volontà” e la “formalizzazione” della domanda, imponendo all'Autorità che ha ricevuto la prima manifestazione di volontà di procedere entro 3 giorni alla formalizzazione (6 per le procedure alla frontiera), prorogabili di ulteriori 10 giorni in caso di circostanze eccezionali (elevato numero di domande); che il mancato rispetto di tali termini assume rilievo ai fini della correttezza della procedura accelerata in tutte le “sue articolazioni procedimentali”; che siccome dalla pronuncia delle SU emerge l'indicazione della rigidità del rito amministrativo ai fini della produzione dell'effetto derogatorio del principio generale della sospensione automatica, si deve trarre la conclusione che tale effetto si produce se anche nella fase antecedente si sia verificato il superamento dei predetti termini senza che si sia prodotto “ritardo” nella trasmissione dalla Questura alla
, poiché sarebbe privo di qualsiasi consistenza giuridica un irrigidimento Controparte_1 rispetto al termine di 5 o di 9 giorni, se l'Amministrazione potesse formalizzare la domanda tempo dopo la manifestazione di volontà; che dunque in caso di superamento del termine di 3 + 10 o di 6 +
10 giorni fra manifestazione e formalizzazione (termine indicato come massimo, per circostanze eccezionali, tanto dalla Direttiva che dal d.lvo 25/2008) vi è sospensione automatica;
che più precisamente per potersi ritenere rispettata la procedura accelerata il superamento del termine di 3 (o 6 giorni in caso di procedure di frontiera) - pur quando tra la manifestazione di volontà e la formalizzazione sia decorso un termine inferiore ai 13 o ai 16 giorni - dovrà essere giustificato dalla
Questura con l'indicazione dei motivi che tale proroga consentono ovvero l'elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati;
che peraltro tale interpretazione risulta confermata da Cass. 20028/23: “Tanto premesso, reputa il Collegio che il termine indicato nella direttiva
2013/32/UE per assicurare un uniforme accesso alla procedura di esame della domanda di protezione internazionale in tutti gli Stati membri debba, alla luce della esaminata sentenza della Corte di giustizia, valere necessariamente come
Pagina 4 parametro di riferimento per verificare la denunciata tardività della trasmissione, da parte della questura, della domanda di protezione internazionale presentata dal sig. Conseguentemente la proroga di dieci giorni del termine prevista CP_3 dall'ultimo periodo del comma 2 bis, introdotta dal legislatore nazionale con il d.lgs. 142/2015 in sede di recepimento della suddetta direttiva, deve essere applicata in presenza del relativo presupposto (id est elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati), che nel caso di specie non è allegato” (dove il richiamo al D.lgs
142/2015 deve intendersi all'evidenza frutto di un errore materiale trattandosi del comma 2 bis del
D.lgs 25/2008);
CONSIDERATO, venendo al caso di specie, l'11 febbraio 2025 il richiedente ha documentato di aver chiesto l'appuntamento in Questura per formalizzare la domanda di protezione internazionale;
che l'appuntamento gli è stato concesso per il 6 marzo 2025; che tuttavia la domanda è stata formalizzata anticipatamente il 18 febbraio 2025, dopo i 3 giorni ma prima della scadenza dei 13; che l'effettiva formalizzazione, si ripete, è avvenuta entro il termine di 13 giorni dalla manifestazione di volontà ma in assenza della indicazione delle ragioni giustificatrici dello sforamento del primo termine di 3 giorni;
RILEVATO che il mancato rispetto dei termini comporta sospensione automatica;
RILEVATO, in conclusione, che sebbene risultino rispettati i termini di legge (giorni 5 per la procedura accelerata di cui all'art. 28 bis comma 1 lett. b) ma anche 7+2 per la manifesta infondatezza di cui all'art. 28 ter comma 1 lett e) D.lgs 25/2008), tra la manifestazione di volontà e la redazione del modello C3 è trascorso un tempo superiore a quello di legge (3 gg) in assenza della esplicitazione delle ragioni del ritardo che avrebbero consentito la proroga di 10 gg;
RITENUTO che, per le superiori considerazioni, non può dirsi rispettata la procedura accelerata;
OSSERVATO pertanto che:
- la mancata adozione della procedura accelerata da parte dell'Autorità competente dà luogo all'inapplicabilità dell'art. 35-bis, co. 2, D.lgs. n. 25/2008 in materia di termini per ricorrere e nella specie il deposito del ricorso giurisdizionale appare tempestivo;
- quanto alla richiesta di sospensione, posto che dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 11399 del 29 aprile 2024 emerge in modo univoco che per tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità, qualora non sia stata seguita dalla per il Controparte_1 riconoscimento della protezione internazionale una corretta procedura accelerata, si “riespande” la regola generale della sospensione automatica, va osservato come nel caso di specie alla proposizione del tempestivo ricorso giurisdizionale corrisponda l'effetto giuridico della sospensione automatica del provvedimento della per il riconoscimento della protezione internazionale;
Controparte_1 che di conseguenza al ricorrente dovrà essere rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo ai sensi dell'art. 35 bis comma 4 ultima parte D.lgs 25/2008;
P.Q.M.
Pagina 5 ACCERTA che la proposizione di tempestivo ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento per manifesta infondatezza ex art. 28 ter comma 1 lett. e) ha prodotto la sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e dispone il rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta asilo
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bologna, 4 aprile 2025
Il Giudice
Angela Baraldi
Pagina 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione cittadini UE
Il Giudice Angela Baraldi
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3905-1/2025 promossa da:
(CUI: ) Persona_1 C.F._1
RICORRENTE contro
Controparte_1
-
[...] Controparte_2
RESISTENTE ha pronunciato il seguente
DECRETO
LETTA l'istanza avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 35-bis, co. 4, D.lgs. n. 25/2008 con cui si chiede la sospensione della decisione adottata dalla Controparte_1
;
[...]
RILEVATO che la ha Controparte_1 rigettato il ricorso per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 28 ter comma 1 lett e) D.lgs 25/2008 (“e) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio nazionale, o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno, e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso”);
RILEVATO altresì che la ha indicato di aver applicato la procedura accelerata Controparte_1 ai sensi dell'art. 28-bis, comma 1 lett. b) rubricato Procedure accelerate” (“
1. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla che adotta la decisione entro cinque giorni Controparte_1 nei casi di:
[…] b) domanda presentata da richiedente sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, o il richiedente è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, previa audizione del richiedente”) in considerazione dei precedenti del richiedente;
Pagina 1 RILEVATO che ai sensi art. 35-bis, co. 3, D.lgs. n. 25/2008 il provvedimento impugnato non è automaticamente sospeso, sicché occorre provvedere in ordine all'istanza di sospensione;
PREMESSO che ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 25/2008 (Esame prioritario)“Il presidente della CP
, previo esame preliminare delle domande, determina […] quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai
[...] sensi dell'articolo 28-bis. La informa tempestivamente il richiedente delle determinazioni Controparte_1 procedurali assunte ai sensi del periodo precedente”;
- nella formulazione attualmente in vigore, il combinato disposto degli artt. 28 e 28-bis cit. demanda dunque alla Questura un primo vaglio in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una procedura accelerata, ma prescrive in modo univoco che la relativa decisione sia adottata dal Presidente della;
Controparte_1
- con sentenza n. 11399/2024 le Sezioni Unite si sono pronunciate in merito al rinvio pregiudiziale proposto ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. dal Tribunale di Bologna con ordinanza emessa il 11.6.2023 (nel procedimento iscritto al r.g. 5751/2023) affermando come il principio di sospensione automatica del provvedimento della è posto a presidio del principio di effettività della tutela che trova CP espresso riscontro sia nel diritto internazionale (artt. 6 e 13 CEDU) che nel diritto unionale (art. 47
Carta dei diritti fondamentali UE e art. 46 Direttiva 2013/32/UE);
- tali norme impongono di considerare regola generale la sospensione automatica, mentre le ipotesi di deroga sono da ritenersi del tutto eccezionali e tassative, dunque da interpretare in modo rigoroso e restrittivo;
- nel prendere posizione sul rinvio pregiudiziale in questione le Sezioni Unite hanno, in particolare, statuito il seguente principio di diritto: “in caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla nei Controparte_1 confronti di soggetto proveniente da Paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la abbia applicato una corretta procedura accelerata, Controparte_1 utilizzabile quando ricorra ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In ipotesi contraria, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della
; Controparte_1
- la decisione della Suprema Corte, dovendo rispondere al quesito specifico posto nel rinvio pregiudiziale proposto da questo Tribunale, ha riguardo nel dispositivo soltanto alla manifesta infondatezza pronunciata per soggetti provenienti dai paesi di origine sicuri, ma nella motivazione si riferisce in modo chiaro ed univoco a tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità
(come peraltro richiesto espressamente dalla Procura nelle sue conclusioni richiamate nella Pt_1 sentenza), evidenziando in modo chiaro al § 31 che “la ratio comune alle ipotesi contenute nell'art. 28 bis, ovvero la immediata presenza o acquisibilità degli elementi da valutare, e la stretta connessione tra ristrettezza dei tempi,
Pagina 2 decisione e deroga al principio della sospensione, evidenzia la necessitata coesistenza dei tre fattori e, dunque, il venir meno dell'intero impianto in caso del venir meno di uno di essi (tempi dati)” e al § 33 che “deve essere quindi ritenuto che, al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della principio, CP ricordiamolo, posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità)”;
- ne consegue che per tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità vale la regola della sospensione automatica qualora non sia stata seguita una corretta procedura accelerata;
- dal richiamo nella parte motiva della sentenza delle SSUU al rilievo d'ufficio svolto da questo
Tribunale nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale in relazione alla mancata comunicazione della decisione emessa all'esito dell'esame preliminare e dalla lettera del dispositivo della sentenza delle SSUU, dove si evidenzia l'esigenza di correttezza dell'iter amministrativo in tutte le “sue articolazioni procedimentali”, si deve ritenere che la deroga d'ogni articolazione della procedura accelerata comporti la sospensione automatica;
PRECISATO, dunque, che:
- secondo la disciplina attualmente vigente, affinché la procedura accelerata possa dirsi rispettata occorre che vi sia stata comunicazione al richiedente, ai sensi dell'art. 28, co. 1, D.lgs. 25/2008, da parte del Presidente della circa l'esito dell'esame preliminare svolto in ordine alla Controparte_1 determinazione di applicare la procedura accelerata di cui all'art. 28-bis D.lgs. 25/2008, e che – allo stesso tempo – siano stati rigorosamente rispettati i termini temporali previsti dall'art. 28-bis, co. 2,
D.lgs. 25/2008, ossia che la decisione venga adottata entro 7+2 giorni dalla trasmissione degli atti da parte della Questura alla (ovvero entro 5 giorni nei casi di decisione di Controparte_1 inammissibilità o nel caso di cui all'art. 28 bis 1 comma lett. b), quale quello che ci occupa);
- ai fini della decorrenza del predetto termine occorre tener conto, inoltre, che, ai sensi del comma 2 dell'art. 28-bis “La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla
(sottolineatura aggiunta); Controparte_1
- al fine di individuare il decorso del termine sopra indicato, l'inciso “senza ritardo” di cui al secondo comma va interpretato nel senso che la trasmissione della domanda alla deve avvenire CP
“quanto prima” rispetto alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte del richiedente, ossia entro lo stesso giorno (salva la possibilità di valutare eventuali giustificazioni addotte dalla in ordine al ritardo nella trasmissione); CP
RILEVATO che il controllo in merito al rispetto della procedura seguita dalla Commissione va effettuato d'ufficio (Cfr. Cass. n. 6745/2021; in tal senso, anche S.U. 11399/2024 § 34), a prescindere dall'eccezione eventualmente sollevata sul punto dal ricorrente;
OSSERVATO che:
Pagina 3 - incombe sull'Amministrazione l'onere di provare l'avvenuta corretta esecuzione della procedura accelerata al fine di motivare l'emanazione di un provvedimento che comporta una deroga alla regola della sospensione automatica;
- di conseguenza alla luce dell'indirizzo imposto dalle Sezioni Unite si deve segnalare che il provvedimento della che rechi nel dispositivo una deroga alla regola della Controparte_1 sospensione automatica (per manifesta infondatezza o inammissibilità del ricorso) deve recare in dettaglio nella parte motiva tutte le indicazioni indispensabili al fine di verificare se sia stata seguita correttamente la procedura accelerata;
RITENUTO, altresì, che dalla sentenza delle SSUU si evinca una chiara indicazione di rigidità del rito amministrativo, con l'effetto che la deroga ad ogni articolazione della procedura accelerata comporta sospensione automatica;
che ciò vale innanzitutto per l'ipotesi di superamento dei termini della procedura;
CONSIDERATO che tanto la direttiva 32/2013 (art. 6) che la disciplina interna (art. 26 d.lvo 25/2008) distinguono fra la “manifestazione della volontà” e la “formalizzazione” della domanda, imponendo all'Autorità che ha ricevuto la prima manifestazione di volontà di procedere entro 3 giorni alla formalizzazione (6 per le procedure alla frontiera), prorogabili di ulteriori 10 giorni in caso di circostanze eccezionali (elevato numero di domande); che il mancato rispetto di tali termini assume rilievo ai fini della correttezza della procedura accelerata in tutte le “sue articolazioni procedimentali”; che siccome dalla pronuncia delle SU emerge l'indicazione della rigidità del rito amministrativo ai fini della produzione dell'effetto derogatorio del principio generale della sospensione automatica, si deve trarre la conclusione che tale effetto si produce se anche nella fase antecedente si sia verificato il superamento dei predetti termini senza che si sia prodotto “ritardo” nella trasmissione dalla Questura alla
, poiché sarebbe privo di qualsiasi consistenza giuridica un irrigidimento Controparte_1 rispetto al termine di 5 o di 9 giorni, se l'Amministrazione potesse formalizzare la domanda tempo dopo la manifestazione di volontà; che dunque in caso di superamento del termine di 3 + 10 o di 6 +
10 giorni fra manifestazione e formalizzazione (termine indicato come massimo, per circostanze eccezionali, tanto dalla Direttiva che dal d.lvo 25/2008) vi è sospensione automatica;
che più precisamente per potersi ritenere rispettata la procedura accelerata il superamento del termine di 3 (o 6 giorni in caso di procedure di frontiera) - pur quando tra la manifestazione di volontà e la formalizzazione sia decorso un termine inferiore ai 13 o ai 16 giorni - dovrà essere giustificato dalla
Questura con l'indicazione dei motivi che tale proroga consentono ovvero l'elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati;
che peraltro tale interpretazione risulta confermata da Cass. 20028/23: “Tanto premesso, reputa il Collegio che il termine indicato nella direttiva
2013/32/UE per assicurare un uniforme accesso alla procedura di esame della domanda di protezione internazionale in tutti gli Stati membri debba, alla luce della esaminata sentenza della Corte di giustizia, valere necessariamente come
Pagina 4 parametro di riferimento per verificare la denunciata tardività della trasmissione, da parte della questura, della domanda di protezione internazionale presentata dal sig. Conseguentemente la proroga di dieci giorni del termine prevista CP_3 dall'ultimo periodo del comma 2 bis, introdotta dal legislatore nazionale con il d.lgs. 142/2015 in sede di recepimento della suddetta direttiva, deve essere applicata in presenza del relativo presupposto (id est elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati), che nel caso di specie non è allegato” (dove il richiamo al D.lgs
142/2015 deve intendersi all'evidenza frutto di un errore materiale trattandosi del comma 2 bis del
D.lgs 25/2008);
CONSIDERATO, venendo al caso di specie, l'11 febbraio 2025 il richiedente ha documentato di aver chiesto l'appuntamento in Questura per formalizzare la domanda di protezione internazionale;
che l'appuntamento gli è stato concesso per il 6 marzo 2025; che tuttavia la domanda è stata formalizzata anticipatamente il 18 febbraio 2025, dopo i 3 giorni ma prima della scadenza dei 13; che l'effettiva formalizzazione, si ripete, è avvenuta entro il termine di 13 giorni dalla manifestazione di volontà ma in assenza della indicazione delle ragioni giustificatrici dello sforamento del primo termine di 3 giorni;
RILEVATO che il mancato rispetto dei termini comporta sospensione automatica;
RILEVATO, in conclusione, che sebbene risultino rispettati i termini di legge (giorni 5 per la procedura accelerata di cui all'art. 28 bis comma 1 lett. b) ma anche 7+2 per la manifesta infondatezza di cui all'art. 28 ter comma 1 lett e) D.lgs 25/2008), tra la manifestazione di volontà e la redazione del modello C3 è trascorso un tempo superiore a quello di legge (3 gg) in assenza della esplicitazione delle ragioni del ritardo che avrebbero consentito la proroga di 10 gg;
RITENUTO che, per le superiori considerazioni, non può dirsi rispettata la procedura accelerata;
OSSERVATO pertanto che:
- la mancata adozione della procedura accelerata da parte dell'Autorità competente dà luogo all'inapplicabilità dell'art. 35-bis, co. 2, D.lgs. n. 25/2008 in materia di termini per ricorrere e nella specie il deposito del ricorso giurisdizionale appare tempestivo;
- quanto alla richiesta di sospensione, posto che dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 11399 del 29 aprile 2024 emerge in modo univoco che per tutte le ipotesi di manifesta infondatezza e di inammissibilità, qualora non sia stata seguita dalla per il Controparte_1 riconoscimento della protezione internazionale una corretta procedura accelerata, si “riespande” la regola generale della sospensione automatica, va osservato come nel caso di specie alla proposizione del tempestivo ricorso giurisdizionale corrisponda l'effetto giuridico della sospensione automatica del provvedimento della per il riconoscimento della protezione internazionale;
Controparte_1 che di conseguenza al ricorrente dovrà essere rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo ai sensi dell'art. 35 bis comma 4 ultima parte D.lgs 25/2008;
P.Q.M.
Pagina 5 ACCERTA che la proposizione di tempestivo ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento per manifesta infondatezza ex art. 28 ter comma 1 lett. e) ha prodotto la sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e dispone il rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta asilo
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bologna, 4 aprile 2025
Il Giudice
Angela Baraldi
Pagina 6