Trib. Bologna, decreto 04/04/2025
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Decreto 4 aprile 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice Angela Baraldi del Tribunale Ordinario di Bologna, riguarda un ricorso presentato da un richiedente asilo contro la decisione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, che aveva rigettato la domanda per manifesta infondatezza. Il ricorrente ha chiesto la sospensione della decisione, sostenendo che non fosse stata seguita una corretta procedura accelerata, come previsto dal D.lgs. n. 25/2008. La Commissione, infatti, aveva applicato la procedura accelerata senza rispettare i termini di comunicazione e di decisione, essenziali per la validità del provvedimento.

Il Giudice ha accolto la richiesta di sospensione, argomentando che la mancata osservanza della procedura accelerata comporta la regola generale della sospensione automatica del provvedimento impugnato. Ha richiamato il principio stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui la deroga al principio di sospensione automatica è valida solo se la procedura accelerata è stata correttamente applicata. Poiché nel caso specifico non sono state fornite giustificazioni adeguate per il ritardo nella formalizzazione della domanda, il Giudice ha dichiarato la sospensione automatica e disposto il rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta asilo, riconoscendo così il diritto del ricorrente a una tutela effettiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bologna, decreto 04/04/2025
    Giurisdizione : Trib. Bologna
    Numero :
    Data del deposito : 4 aprile 2025

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