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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/12/2024, n. 3353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 3353 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 05/12/2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 3679/2022 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. TEDESCHI FRANCESCO e TAMARA NATILLA contro
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. CORDELLA VALERIO, GIOVANNI RONCONI E Parte_2
Fatto e diritto
Con ricorso del giorno 11.05.2022, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio la società e, premesso di essere dipendente della parte Controparte_1
convenuta dal 01.10.2005, inquadrato con il parametro B1 - Capo Treno del CCNL della Mobilità/ Area contrattuale Attività Ferroviarie e s.m.i., deduceva di percepire mensilmente con continuità ed in modo non occasionale i seguenti emolumenti: indennità di utilizzazione professionale (cd. IUP), indennità di assenza dalla residenza, indennità per lavoro domenicale e notturno, indennità di turno B e indennità per scorta vetture eccedenti. Aggiungeva che la società convenuta, allorquando versava la retribuzione nei periodi di ferie, non includeva nel relativo calcolo i suddetti emolumenti. Chiedeva che fosse accertato il suo diritto a vedere inclusi i predetti emolumenti nella retribuzione da percepire durante i periodi di ferie annuali, con conseguente condanna della società convenuta al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In particolare, rassegnava le seguenti conclusioni: “A. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inclusione nella retribuzione del periodo di ferie degli emolumenti richiamati in narrativa ed esclusi dall'Azienda dalla base di calcolo di detta retribuzione. Il tutto previo accertamento incidentale dell'inefficacia delle clausole di quegli accordi aziendali nella parte in cui essi abbiano previsto espressamente l'esclusione degli emolumenti da essi disciplinati dalla suddetta base di calcolo;
B. Conseguentemente, condannare l' convenuta all'inclusione degli CP_2
emolumenti illegittimamente omessi dalla base di calcolo della retribuzione feriale del ricorrente cos come istituiti e disciplinati dagli accordi aziendali richiamati in narrativa ed al pagamento degli arretrati maturati dal ricorrente a titolo di differenze retributive. Con interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge”, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Tempestivamente costituitasi, la parte resistente contestava le avverse pretese ed eccepiva la prescrizione quinquennale, quantomeno parziale, dei crediti azionati;
concludeva per il rigetto della domanda.
La causa è stata fissata all'udienza del 5.12.2024 per la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti in luogo dell'udienza, la causa è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente.
La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.
In via preliminare, come correttamente evidenziato dal Tribunale di Lecce in una fattispecie analoga, (Sentenza n. 10/2024 pubbl. il 10/01/2024) si deve rilevare che
“la richiesta di condanna è generica in quanto quelli che vengono definiti conteggi altro non sono che un'esemplificazione volta a provare la sussistenza di una differenza economica tale da determinare la dissuasività della percentuale di decremento stipendiale (ma cfr. infra circa la sua inidoneità). La condanna generica
è teoricamente ammissibile nel rito del lavoro (è ammissibile, anche nel rito del lavoro, una sentenza di condanna generica (non limitata alle ipotesi di sentenza non definitiva con rinvio della liquidazione del "quantum" alla prosecuzione del giudizio), ben potendo la domanda essere limitata fin dall'inizio all'accertamento dell' an, con conseguente pronuncia di condanna generica, che definisce il giudizio,
e connesso onere della parte interessata di introdurre un autonomo giudizio per la liquidazione del "quantum"; Cass. n. 4587 del 26 febbraio 2014; Cass. n. 8576 del 5 maggio 2004). Cfr. inoltre, sempre con riferimento alla Sezione Lavoro, Cass., n.
2262 del 16.2.2012; Cass., n. 15154 del 5.7.2007. Parte resistente cita a favore della propria tesi Cass. 17984/2022. Tuttavia, tale impostazione – oltre ad apparire minoritaria ed in contrasto con la sopra esposta giurisprudenza – risulta successivamente ed espressamente contraddetta da SU 29862/2022 (cfr. anche SU
12103/1995)”.
La domanda è quindi ammissibile, ma deve essere intesa come domanda di condanna generica, posto che al punto A) delle conclusioni viene chiesto l'accertamento del diritto del ricorrente “all'inclusione nella retribuzione del periodo di ferie degli emolumenti richiamati in narrativa ed esclusi dall'Azienda dalla base di calcolo di detta retribuzione” e al punto B) viene chiesta la condanna della resistente a tale inclusione e al pagamento degli arretrati maturati a titolo di differenze retributive, senza quantificare gli importi dovuti.
Quanto all'eccezione di nullità, nel ricorso sono indicate in modo dettagliato le singole voci retributive di cui si chiede l'inclusione e il periodo di richiesta si deduce dalle buste paga prodotte.
Nel merito si osserva quanto segue.
Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso, pur non essendo nullo, è molto generico, non solo perché non è indicato il periodo oggetto di domanda (che, come detto, si ricava solo dalle buste paga allegate e dai riferimenti ai contratti collettivi e aziendali richiamati in ricorso), ma anche perché nei riferimenti a tali voci retributive appaiono ravvisabili diversi profili di incertezza.
Ciò detto, si rammenta che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22401/2020, dando continuità ai principi già espressi con la pronuncia n. 13425 del 17.5.2019, ha esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione al quadro normativo e giurisprudenziale europeo, con particolare riferimento alla incidenza su di essa delle voci retributive variabili “il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3: "Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite"; art. 2109 c.c., comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto
"ad un periodo annuale di ferie retribuite"; D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione (art. 7
Direttiva n. 2003/88/CE). Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della citata Direttiva, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, Par He. e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, Parte_3
C214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, Di., C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e Per_1
giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014,
Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, Sc.-Ho. e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre
Cont 2011, altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di... ferie annuali"), dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della
Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C- 385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare,
"l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Ro.-St. e altri
(punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e
C- 520/06, Sc.-Ho. e altri, punto 58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che,
a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate Ro.- St.
e altri, punto 58, nonché Sc.-Ho. e altri, punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre
2011, causa C-155/10, Wi. e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la
Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Wi. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Wi. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessori e che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza Wi. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza Wi. e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12,
Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle
Cont ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Ba. (sentenza e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato
(sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.).
[…] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
Sulla scorta dei principi sopra riassunti, affinché una voce retributiva possa essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie occorre, dunque, che la stessa sia intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato ed abbia la funzione di compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, oppure sia correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Diversamente, le voci retributive che svolgono la funzione di rimborsare spese occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore nell'espletamento delle proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie.”. Anche con la sentenza n.20216/22 la Corte ha ribadito che: “Ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e 2109 c.c.), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della
"onnicomprensività", ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali.”.
Tali principi di diritto, da ultimo sono stati sanciti dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13932/2024.
Il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore. Tale requisito va valutato, con riferimento del paventato effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento, prendendo in considerazione i compensi erogati per "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, con esclusione dei soli elementi "diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie” sostenute in occasione dell'espletamento delle stesse.
Tali principi devono essere interpretati, di conseguenza, non come impositivi di una meccanica parificazione tra la retribuzione feriale e quella degli altri periodi dell'anno, bensì come rivolti a tutelare l'esigenza che il lavoratore non abbia a patire, quando va in ferie, di una riduzione sproporzionata del proprio trattamento retributivo, tale da avere un effetto dissuasivo dell'effettiva fruizione del diritto.
Nel caso di specie, occorre quindi verificare, alla luce dei principi stabiliti dal
Giudice Europeo, se le voci analiticamente indicate dal ricorrente in ricorso costituiscano elementi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte dall'istante, che compensino specifici disagi derivanti dalle mansioni stesse, oppure siano correlate allo status professionale o personale dell'interessato, sempre tenendo conto della continuità e non occasionalità della percezione.
Ebbene, ad avviso del Giudicante deve pervenirsi a un giudizio negativo con riferimento alla indennità per lavoro domenicale e notturno. Si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc Tribunale Bari sez. lav.,
20/03/2023, n. 842: “Sul punto, va evidenziato che il requisito che colpisce di più nella Giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche perché scandito dall'avverbio
“intrinsecamente”, che è utilizzato più volte nella motivazione, è quello secondo cui la voce retributiva in questione deve essere, appunto intrinsecamente, collegata alla natura delle mansioni svolte dall'interessato.
Questo carattere “intrinseco” non si può che leggere in un senso contrapposto a
“estrinseco”, e dunque nel senso che una voce soddisfa tale requisito quando va a remunerare la specifica professionalità dell'interessato, al punto tale da diventare un tutt'uno con tale professionalità, e non semplicemente una particolare e cangiante modalità, logistica, temporale o di altra natura, della prestazione lavorativa.
Non è la prima volta, tra l'altro, che la giurisprudenza italiana è chiamata a lavorare su questi concetti. Lo ha già fatto a proposito del principio di irriducibilità della retribuzione previsto dal vecchio art. 2103 c.c., tramite la precisazione che la retribuzione che aveva titolo ad essere conservata anche in caso di mutamento di mansioni era la “sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti”, ma non anche “quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate” (v. Cass. civ., sez. lav., 27.10.2003, n. 16106; in termini,
Cass. civ., sez. lav., 10.11.1997, n. 11106).
Lo stesso concetto è ritornato, questa volta normativamente, nel nuovo art. 2103 c.c., che al 6° comma esclude dalla conservazione della retribuzione in caso di mutamento di mansioni “gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”.
Si tratta di concetti che possono essere rapportati con precisione al caso che ci occupa. Ne segue che la prima indagine che incombe sul giudice è quella se la voce retributiva de qua sia diretta a compensare la professionalità che si esplica nelle mansioni assegnate al lavoratore, o invece modalità meramente estrinseche - si ripete, logistiche, temporali o di altra natura - della prestazione. Orbene, ad avviso del Giudicante, l'indennità per lavoro domenicale e notturno non possono essere considerate ai fini dell'inclusione nella retribuzione spettante per le ferie annuali in quanto detti emolumenti non risultano “intrinsecamente” connessi alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente.
Per ciò che, in particolare, concerne l'indennità domenicale, si osserva che la stessa viene riconosciuta a tutti i lavoratori che vengono chiamati a prestare servizio nelle giornate domenicali, per un certo numero di ore, e nei giorni festivi;
mentre l'indennità per lavoro notturno, a mente dell'art. 75 CCNL Mobilità/Area AF -
16.12.2016, viene riconosciuta ai lavoratori che prestano servizio in determinate fasce orarie (tra le ore 22.00 e le ore 06.00).
Il lavoro notturno e domenicale citato nella premessa del ricorso, infatti, non integra una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione.
In altri termini, trattasi di una mera modalità temporale di espletamento della prestazione lavorativa.
Difetta, pertanto, il primo requisito richiesto dalla Giurisprudenza della Corte di
Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e indennità.”.
Parimenti, deve essere esclusa l'indennità di turno B, in quanto ha dedotto CP_1
di averla riconosciuta anche nel periodo di ferie. Tale precisa asserzione non è stata contestata dalla controparte.
Parimenti, non compete l'indennità di utilizzazione. A tal proposito meritano di essere condivise le argomentazioni esposte dal Tribunale di Lecce nella già citata sentenza n. 10/2024 in una fattispecie sovrapponibile a quella sottoposta all'odierno vaglio e che di seguito si riportano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Con riferimento alla indennità di utilizzazione IUP, a pag. 5 del ricorso viene così descritta: Trattasi di indennità che ha sostituito la ex indennità di utilizzazione istituita con all. 7) al CCNL del 1990/1992. Essa è commisurata alla professionalità dei singoli profili professionali. Viene erogata mensilmente unitamente allo stipendio…”.
Come correttamente dedotto dalla resistente, tale IUP si compone di diverse quote, la quota fissa, che è confluita nel salario di produttività, e la quota variabile, che è stata inclusa nella nuova “IUP giornaliera” (art.31 CA 2012 e 2016); orbene, nel ricorso non viene specificato quale quota sia stata rivendicata;
a ciò si aggiunga che la resistente ha dedotto a pag. 31 della memoria che “nelle giornate di ferie, ove non è svolta alcuna prestazione, a seguito della valutazione compiuta dalle parti contrattuali, al fine di riconoscere al dipendente condizioni economiche
“paragonabili” alle giornate lavorative, viene erogata comunque l'indennità ex art. 31, punto 5 cit. (IUP ad importo fisso - € 4,50), indennità incompatibile con il contestuale pagamento della IUP ad importo variabile”.
Ciò risulta anche dalle buste paga in atti (si veda, ad esempio, la busta paga di luglio
2020, nella quale risulta corrisposta la IUP PDM/PDB Assenze.) ed è conforme anche alle stesse allegazioni della ricorrente, che al punto 5) di pag. 4 dell'atto introduttivo ha dedotto che, ai sensi del CIA 2016, nelle giornate di ferie è corrisposta anche l'indennità di utilizzazione professionale (lettera e); ne consegue che, data anche la genericità della domanda, non vi è prova che l'indennità richiesta non sia corrisposta nel periodo di godimento delle ferie.
La domanda, di contro, appare fondata con riferimento alle ulteriori indennità indicate in ricorso: indennità di assenza alla residenza e l'indennità di scorta vetture eccedenti.
Sul punto, vale richiamare quanto autorevolmente e condivisibilmente affermato dalla Corte di Cassazione, da ultimo, nella sentenza n. 13932/2024 del 20.5.2024, che di seguito si riporta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “20. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RE (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431,
1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo
Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. […].
23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione. 24. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.
25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.
26. È stato affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. CGUE Williams cit., § 21); che “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”, e che “quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (sent. CGUE cit., § 44); che il Parte_5
giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che “una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. CGUE Torsten Hein cit., § 52); che “occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (sent. CGUE Williams cit., § 23), sicché
“qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite”
(sent. CGUE Koch cit., § 41).
27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
28. Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019, n.
37589/2021)”.
Orbene, dall'analisi dei prospetti paga prodotti, emerge con chiarezza che tali emolumenti sono stati percepiti dall'istante con netta continuità e in modo non occasionale, sicché deve ritenersi che non abbiano carattere di eccezionalità e discontinuità sotto il profilo temporale- quantitativo. Risulta in particolare dalle buste paga che detti emolumenti sono stati corrisposti con costanza e uniformità, tanto che il relativo corrispettivo è presente in misura congrua, consistente e continuativa (cfr. buste paga in atti). Ne consegue che le indennità sopra indicate siano tutte da includere nella retribuzione dovuta durante le ferie, in quanto legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Ritiene pertanto lo scrivente che le indennità dedotte in lite, alla luce dei principi dappresso passati in rassegna ed in considerazione delle loro specifiche caratteristiche funzionali, siano da ricomprendere nella retribuzione ordinaria da corrispondersi durante il periodo di fruizione delle ferie.
Va, infatti, ribadito che le suddette voci siano tutte intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni di riferimento e compensino le specifiche penosità che, con riferimento a ciascuna di esse, vengono in rilievo come emerge dalla documentazione in atti e in particolare dai dati riportati nelle buste paga allegate al ricorso. E difatti le indennità risultano corrisposte in maniera continuativa, sebbene in misura variabile, nel corso dell'anno, sì da assumere le caratteristiche di una componente non occasionale e predeterminata, che integra stabilmente la retribuzione.
Nella specie, come può, peraltro, evincersi dalle buste paga allegate al ricorso, che attestano la sistematicità dell'erogazione degli emolumenti in parola, al ricorrente sono riconosciute le voci sopra indicate, sicché deve ritenersi che si tratti di una peculiare e abituale forma di collaborazione richiesta ai dipendenti, nei termini di cui alle pronunce della Corte di Cassazione richiamate, che viene, appunto, compensata con le suddette voci, a cui deve essere, quindi, riconosciuto il valore di elemento non occasionale della retribuzione, anche se di importo variabile.
Non può, poi, ritenersi che il riconoscimento delle differenze retributive oggetto di causa sia impedito dalla circostanza che, in concreto, il ricorrente ha già integralmente fruito delle ferie a sua disposizione.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (e, di riflesso, dalla giurisprudenza nazionale), non rileva, infatti, la effettiva dissuasione già concretizzatasi, ma esclusivamente la sua potenzialità.
Il senso è che l'efficacia e la primazia del diritto dell'Unione Europea possono essere garantiti solo fissando, in linea generale ed astratta, un ammontare della retribuzione paragonabile a quello conseguito in costanza di lavoro effettivo.
Si tenga presente che l'oggetto della presente controversia e della tutela è il credito del lavoratore: quest'ultimo discende da un'interpretazione della legge nazionale che impone trattamenti retributivi privi di attitudine dissuasiva alla fruizione delle ferie, allo scopo di assicurare il rispetto delle norme di cui si compone il diritto dell'Unione Europea. L'assunto di parte resistente, perciò, non può essere condiviso, poiché l'avvenuto godimento delle ferie, lungi dall'impedire le maggiorazioni salariali/ stipendiali, ne rappresenta un fatto costitutivo. L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”).
Non convince, in senso contrario, il richiamo alla sentenza Lock della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea e, in particolare, al par. 21 della stessa pronuncia. Ivi infatti il crisma della concretezza è stato riferito non già all'effetto dissuasivo, ma al pregiudizio subìto dal lavoratore, nonostante si fosse trattato di uno svantaggio finanziario differito (“considerato che, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subìto in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali”).
Lo stesso dicasi per l'ipotesi di irrisorietà sostenendo la indispensabilità di una reale e concreta portata dissuasiva della minore retribuzione per il periodo di ferie. Anche sotto questo versante, infatti, la stessa decisione della questione pregiudiziale spinge a conclusioni differenti rispetto a quelle patrocinate dalla parte datoriale, se è vero – infatti – che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e che “un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione” (paragrafo 21 sentenza Williams).
Così, l'individuazione di un periodo di riferimento ragionevole non serve ai fini della determinazione dell'incidenza della perdita (tale per cui, se essa fosse modesta, la domanda giudiziale del prestatore andrebbe rigettata perché infondata, in assenza di un effetto concretamente dissuasivo).
La fissazione di un arco temporale di riferimento, piuttosto, serve a comprendere: - quali voci della retribuzione siano state percepite durante il periodo di lavoro effettivo e quindi debbano essere conservate anche durante il periodo di ferie;
- in quale misura debba essere quantificato il maggior credito del dipendente.
Parallelamente, non può valere utilmente, ai fini del rigetto della domanda, il criterio dell'inscindibilità delle clausole di cui alla contrattazione collettiva.
Anche a voler invalidare l'intera disciplina stabilita dalle parti sociali, la regola giuridica sarebbe sempre e comunque quella, discendente dalla direttiva 88/2003/CE, di corrispondenza tra retribuzione per il lavoro effettivo e retribuzione per il periodo minimo di ferie garantito dalla normativa dell'Unione Europea.
Va accolta l'osservazione secondo cui deve aversi riguardo alla retribuzione dei giorni di ferie corrispondenti al periodo di quattro settimane di ferie minime garantite ai sensi della Direttiva 2003/88/CE.
Invero, in proposito si rileva che la Suprema Corte, in recente arresto (v. Cassazione civile sez. lav., 23/06/2022 n. 20216), ha osservato:
“28. Venendo, quindi, allo scrutinio del secondo motivo, deve rilevarsi che esso è fondato e va accolto per quanto di ragione, limitatamente alla parte della gravata pronuncia ove si è ritenuta la fondatezza della violazione dell'art. 36 Cost. con riguardo ai giorni di ferie eccedenti le quattro settimane.
29. Questa Corte, infatti, con un orientamento cui si intende dare seguito per le pregevoli e condivisibili argomentazioni svolte, ha affermato che, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 c.c.) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della
"onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n.
16510/2002).
30. L'assunto, affermato nella fattispecie, che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dalla indennità di volo integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa sette giorni), sia perché
l'indagine che ha svolto il primo giudice a tal fine è stata estesa all'intero periodo feriale, mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti.
31. Il parametro normativo di cui all'art. 36 Cost., utilizzato per il riconoscimento della componente della indennità di volo integrativa nella retribuzione per ferie per i residui sette giorni eccedenti le quattro settimane, in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive, non è stato, quindi, correttamente applicato in punto di diritto e di fatto dal Tribunale di prime cure”.
Ai fini dell'individuazione del meccanismo di calcolo delle differenze retributive, è, dunque, corretto l'argomento difensivo della resistente che limita il possibile CP_4
riconoscimento giudiziale delle pretese al solo periodo minimo di durata delle ferie annuali.
Al di fuori delle 4 settimane annue di ferie, infatti, non sussiste vincolo alcuno derivante dal diritto dell'Unione Europea e, dunque, non v'è ragione di disapplicazione delle limitazioni previste dall'ordinamento nazionale (Cass. civ.,
Sez. lav., 23/06/2022, n. 20216).
Pertanto, per effetto del riconoscimento del diritto al computo delle voci pretese nella retribuzione per ferie deve essere dichiarata la nullità delle clausole contrattuali che dettano una disciplina in senso contrario.
Per l'estensione del periodo della domanda si ribadisce ulteriormente come lo stesso si ricavi dalla lettura congiunta dell'atto introduttivo e degli atti prodotti. Per tale voce, si ritiene che la domanda sia stata proposta per le annualità relative alle buste paga prodotte nel fascicolo telematico di parte ricorrente (ovvero a decorrere dall'anno 2009).
Da quanto appena detto, discende, il rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente. La più recente giurisprudenza in materia di prescrizione (Cass.
24246/22, qui richiamata ai sensi dell'art. 118 d. att. cpc) fa ritenere che la stessa non sia maturata per i periodi oggetto di domanda, come sopra ricostruiti.
Alla stregua delle considerazioni innanzi svolte, quindi, la domanda deve essere accolta nei limiti e nei termini che seguono, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali, per le sole annualità relative alle buste paga prodotte, una retribuzione inclusiva dell'indennità dell'assenza dalla residenza e dell'indennità di scorta vetture eccedenti, escluse tutte le altre indennità pure indicate in ricorso. Di conseguenza, la società Controparte_1
va condannata al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive per i predetti titoli, per il periodo innanzi indicato, oltre ad accessori come per legge sino al saldo.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in considerazione della novità delle questioni trattate, del parziale accoglimento della domanda attorea (limitatamente a sole due indennità, rispetto alle sei indennità complessivamente indicate in ricorso) e dell'esistenza (al momento del deposito del ricorso), di un forte contrasto giurisprudenziale sulla materia in esame, si stima equo ed opportuno porle a carico della società resistente nella misura della metà, disponendone la compensazione per la restante metà.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate
(quindi con inclusione della fase istruttoria).
Deve essere disposta, infine, la distrazione in favore del difensore costituito, che ha dichiarato di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3679 /2022 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accoglie il ricorso limitatamente alle voci “indennità di assenza della residenza”
e “indennità per scorte vetture eccedenti” e, per l'effetto, condanna la resistente all'inclusione di tali voci nella retribuzione del periodo di ferie e al ricalcolo delle differenze retributive spettanti, da calcolarsi sulla media dei compensi percepiti nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie stesse, per le annualità relative alle buste paga prodotte da parte ricorrente, oltre accessori di legge;
- rigetta per il resto la domanda;
- liquida le spese di lite in favore del ricorrente in complessivi € 5.388,00, oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%, che pone a carico della società convenuta nella misura della metà (€ 2.694,00 oltre accessori), con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, e che compensa per la metà residua.
Foggia, dopo l'udienza del 5.12.2024
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 05/12/2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 3679/2022 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. TEDESCHI FRANCESCO e TAMARA NATILLA contro
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. CORDELLA VALERIO, GIOVANNI RONCONI E Parte_2
Fatto e diritto
Con ricorso del giorno 11.05.2022, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio la società e, premesso di essere dipendente della parte Controparte_1
convenuta dal 01.10.2005, inquadrato con il parametro B1 - Capo Treno del CCNL della Mobilità/ Area contrattuale Attività Ferroviarie e s.m.i., deduceva di percepire mensilmente con continuità ed in modo non occasionale i seguenti emolumenti: indennità di utilizzazione professionale (cd. IUP), indennità di assenza dalla residenza, indennità per lavoro domenicale e notturno, indennità di turno B e indennità per scorta vetture eccedenti. Aggiungeva che la società convenuta, allorquando versava la retribuzione nei periodi di ferie, non includeva nel relativo calcolo i suddetti emolumenti. Chiedeva che fosse accertato il suo diritto a vedere inclusi i predetti emolumenti nella retribuzione da percepire durante i periodi di ferie annuali, con conseguente condanna della società convenuta al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In particolare, rassegnava le seguenti conclusioni: “A. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inclusione nella retribuzione del periodo di ferie degli emolumenti richiamati in narrativa ed esclusi dall'Azienda dalla base di calcolo di detta retribuzione. Il tutto previo accertamento incidentale dell'inefficacia delle clausole di quegli accordi aziendali nella parte in cui essi abbiano previsto espressamente l'esclusione degli emolumenti da essi disciplinati dalla suddetta base di calcolo;
B. Conseguentemente, condannare l' convenuta all'inclusione degli CP_2
emolumenti illegittimamente omessi dalla base di calcolo della retribuzione feriale del ricorrente cos come istituiti e disciplinati dagli accordi aziendali richiamati in narrativa ed al pagamento degli arretrati maturati dal ricorrente a titolo di differenze retributive. Con interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge”, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Tempestivamente costituitasi, la parte resistente contestava le avverse pretese ed eccepiva la prescrizione quinquennale, quantomeno parziale, dei crediti azionati;
concludeva per il rigetto della domanda.
La causa è stata fissata all'udienza del 5.12.2024 per la trattazione scritta si sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti in luogo dell'udienza, la causa è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente.
La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento nei limiti di seguito indicati.
In via preliminare, come correttamente evidenziato dal Tribunale di Lecce in una fattispecie analoga, (Sentenza n. 10/2024 pubbl. il 10/01/2024) si deve rilevare che
“la richiesta di condanna è generica in quanto quelli che vengono definiti conteggi altro non sono che un'esemplificazione volta a provare la sussistenza di una differenza economica tale da determinare la dissuasività della percentuale di decremento stipendiale (ma cfr. infra circa la sua inidoneità). La condanna generica
è teoricamente ammissibile nel rito del lavoro (è ammissibile, anche nel rito del lavoro, una sentenza di condanna generica (non limitata alle ipotesi di sentenza non definitiva con rinvio della liquidazione del "quantum" alla prosecuzione del giudizio), ben potendo la domanda essere limitata fin dall'inizio all'accertamento dell' an, con conseguente pronuncia di condanna generica, che definisce il giudizio,
e connesso onere della parte interessata di introdurre un autonomo giudizio per la liquidazione del "quantum"; Cass. n. 4587 del 26 febbraio 2014; Cass. n. 8576 del 5 maggio 2004). Cfr. inoltre, sempre con riferimento alla Sezione Lavoro, Cass., n.
2262 del 16.2.2012; Cass., n. 15154 del 5.7.2007. Parte resistente cita a favore della propria tesi Cass. 17984/2022. Tuttavia, tale impostazione – oltre ad apparire minoritaria ed in contrasto con la sopra esposta giurisprudenza – risulta successivamente ed espressamente contraddetta da SU 29862/2022 (cfr. anche SU
12103/1995)”.
La domanda è quindi ammissibile, ma deve essere intesa come domanda di condanna generica, posto che al punto A) delle conclusioni viene chiesto l'accertamento del diritto del ricorrente “all'inclusione nella retribuzione del periodo di ferie degli emolumenti richiamati in narrativa ed esclusi dall'Azienda dalla base di calcolo di detta retribuzione” e al punto B) viene chiesta la condanna della resistente a tale inclusione e al pagamento degli arretrati maturati a titolo di differenze retributive, senza quantificare gli importi dovuti.
Quanto all'eccezione di nullità, nel ricorso sono indicate in modo dettagliato le singole voci retributive di cui si chiede l'inclusione e il periodo di richiesta si deduce dalle buste paga prodotte.
Nel merito si osserva quanto segue.
Si deve preliminarmente rilevare che il ricorso, pur non essendo nullo, è molto generico, non solo perché non è indicato il periodo oggetto di domanda (che, come detto, si ricava solo dalle buste paga allegate e dai riferimenti ai contratti collettivi e aziendali richiamati in ricorso), ma anche perché nei riferimenti a tali voci retributive appaiono ravvisabili diversi profili di incertezza.
Ciò detto, si rammenta che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22401/2020, dando continuità ai principi già espressi con la pronuncia n. 13425 del 17.5.2019, ha esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione al quadro normativo e giurisprudenziale europeo, con particolare riferimento alla incidenza su di essa delle voci retributive variabili “il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3: "Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite"; art. 2109 c.c., comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto
"ad un periodo annuale di ferie retribuite"; D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione (art. 7
Direttiva n. 2003/88/CE). Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della citata Direttiva, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, Par He. e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, Parte_3
C214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, Di., C-12/17, punto 25). L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e Per_1
giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014,
Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, Sc.-Ho. e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre
Cont 2011, altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di... ferie annuali"), dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della
Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C- 385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare,
"l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Ro.-St. e altri
(punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e
C- 520/06, Sc.-Ho. e altri, punto 58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che,
a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate Ro.- St.
e altri, punto 58, nonché Sc.-Ho. e altri, punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre
2011, causa C-155/10, Wi. e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la
Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Wi. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Wi. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessori e che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza Wi. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza Wi. e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12,
Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle
Cont ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Ba. (sentenza e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato
(sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.).
[…] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
Sulla scorta dei principi sopra riassunti, affinché una voce retributiva possa essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie occorre, dunque, che la stessa sia intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato ed abbia la funzione di compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, oppure sia correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Diversamente, le voci retributive che svolgono la funzione di rimborsare spese occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore nell'espletamento delle proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie.”. Anche con la sentenza n.20216/22 la Corte ha ribadito che: “Ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e 2109 c.c.), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della
"onnicomprensività", ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali.”.
Tali principi di diritto, da ultimo sono stati sanciti dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13932/2024.
Il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore. Tale requisito va valutato, con riferimento del paventato effetto dissuasivo dell'eventuale scostamento, prendendo in considerazione i compensi erogati per "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni” e "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore, con esclusione dei soli elementi "diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie” sostenute in occasione dell'espletamento delle stesse.
Tali principi devono essere interpretati, di conseguenza, non come impositivi di una meccanica parificazione tra la retribuzione feriale e quella degli altri periodi dell'anno, bensì come rivolti a tutelare l'esigenza che il lavoratore non abbia a patire, quando va in ferie, di una riduzione sproporzionata del proprio trattamento retributivo, tale da avere un effetto dissuasivo dell'effettiva fruizione del diritto.
Nel caso di specie, occorre quindi verificare, alla luce dei principi stabiliti dal
Giudice Europeo, se le voci analiticamente indicate dal ricorrente in ricorso costituiscano elementi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte dall'istante, che compensino specifici disagi derivanti dalle mansioni stesse, oppure siano correlate allo status professionale o personale dell'interessato, sempre tenendo conto della continuità e non occasionalità della percezione.
Ebbene, ad avviso del Giudicante deve pervenirsi a un giudizio negativo con riferimento alla indennità per lavoro domenicale e notturno. Si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc Tribunale Bari sez. lav.,
20/03/2023, n. 842: “Sul punto, va evidenziato che il requisito che colpisce di più nella Giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche perché scandito dall'avverbio
“intrinsecamente”, che è utilizzato più volte nella motivazione, è quello secondo cui la voce retributiva in questione deve essere, appunto intrinsecamente, collegata alla natura delle mansioni svolte dall'interessato.
Questo carattere “intrinseco” non si può che leggere in un senso contrapposto a
“estrinseco”, e dunque nel senso che una voce soddisfa tale requisito quando va a remunerare la specifica professionalità dell'interessato, al punto tale da diventare un tutt'uno con tale professionalità, e non semplicemente una particolare e cangiante modalità, logistica, temporale o di altra natura, della prestazione lavorativa.
Non è la prima volta, tra l'altro, che la giurisprudenza italiana è chiamata a lavorare su questi concetti. Lo ha già fatto a proposito del principio di irriducibilità della retribuzione previsto dal vecchio art. 2103 c.c., tramite la precisazione che la retribuzione che aveva titolo ad essere conservata anche in caso di mutamento di mansioni era la “sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti”, ma non anche “quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate” (v. Cass. civ., sez. lav., 27.10.2003, n. 16106; in termini,
Cass. civ., sez. lav., 10.11.1997, n. 11106).
Lo stesso concetto è ritornato, questa volta normativamente, nel nuovo art. 2103 c.c., che al 6° comma esclude dalla conservazione della retribuzione in caso di mutamento di mansioni “gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”.
Si tratta di concetti che possono essere rapportati con precisione al caso che ci occupa. Ne segue che la prima indagine che incombe sul giudice è quella se la voce retributiva de qua sia diretta a compensare la professionalità che si esplica nelle mansioni assegnate al lavoratore, o invece modalità meramente estrinseche - si ripete, logistiche, temporali o di altra natura - della prestazione. Orbene, ad avviso del Giudicante, l'indennità per lavoro domenicale e notturno non possono essere considerate ai fini dell'inclusione nella retribuzione spettante per le ferie annuali in quanto detti emolumenti non risultano “intrinsecamente” connessi alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente.
Per ciò che, in particolare, concerne l'indennità domenicale, si osserva che la stessa viene riconosciuta a tutti i lavoratori che vengono chiamati a prestare servizio nelle giornate domenicali, per un certo numero di ore, e nei giorni festivi;
mentre l'indennità per lavoro notturno, a mente dell'art. 75 CCNL Mobilità/Area AF -
16.12.2016, viene riconosciuta ai lavoratori che prestano servizio in determinate fasce orarie (tra le ore 22.00 e le ore 06.00).
Il lavoro notturno e domenicale citato nella premessa del ricorso, infatti, non integra una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione.
In altri termini, trattasi di una mera modalità temporale di espletamento della prestazione lavorativa.
Difetta, pertanto, il primo requisito richiesto dalla Giurisprudenza della Corte di
Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e indennità.”.
Parimenti, deve essere esclusa l'indennità di turno B, in quanto ha dedotto CP_1
di averla riconosciuta anche nel periodo di ferie. Tale precisa asserzione non è stata contestata dalla controparte.
Parimenti, non compete l'indennità di utilizzazione. A tal proposito meritano di essere condivise le argomentazioni esposte dal Tribunale di Lecce nella già citata sentenza n. 10/2024 in una fattispecie sovrapponibile a quella sottoposta all'odierno vaglio e che di seguito si riportano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Con riferimento alla indennità di utilizzazione IUP, a pag. 5 del ricorso viene così descritta: Trattasi di indennità che ha sostituito la ex indennità di utilizzazione istituita con all. 7) al CCNL del 1990/1992. Essa è commisurata alla professionalità dei singoli profili professionali. Viene erogata mensilmente unitamente allo stipendio…”.
Come correttamente dedotto dalla resistente, tale IUP si compone di diverse quote, la quota fissa, che è confluita nel salario di produttività, e la quota variabile, che è stata inclusa nella nuova “IUP giornaliera” (art.31 CA 2012 e 2016); orbene, nel ricorso non viene specificato quale quota sia stata rivendicata;
a ciò si aggiunga che la resistente ha dedotto a pag. 31 della memoria che “nelle giornate di ferie, ove non è svolta alcuna prestazione, a seguito della valutazione compiuta dalle parti contrattuali, al fine di riconoscere al dipendente condizioni economiche
“paragonabili” alle giornate lavorative, viene erogata comunque l'indennità ex art. 31, punto 5 cit. (IUP ad importo fisso - € 4,50), indennità incompatibile con il contestuale pagamento della IUP ad importo variabile”.
Ciò risulta anche dalle buste paga in atti (si veda, ad esempio, la busta paga di luglio
2020, nella quale risulta corrisposta la IUP PDM/PDB Assenze.) ed è conforme anche alle stesse allegazioni della ricorrente, che al punto 5) di pag. 4 dell'atto introduttivo ha dedotto che, ai sensi del CIA 2016, nelle giornate di ferie è corrisposta anche l'indennità di utilizzazione professionale (lettera e); ne consegue che, data anche la genericità della domanda, non vi è prova che l'indennità richiesta non sia corrisposta nel periodo di godimento delle ferie.
La domanda, di contro, appare fondata con riferimento alle ulteriori indennità indicate in ricorso: indennità di assenza alla residenza e l'indennità di scorta vetture eccedenti.
Sul punto, vale richiamare quanto autorevolmente e condivisibilmente affermato dalla Corte di Cassazione, da ultimo, nella sentenza n. 13932/2024 del 20.5.2024, che di seguito si riporta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “20. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RE (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431,
1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo
Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. […].
23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione. 24. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.
25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.
26. È stato affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. CGUE Williams cit., § 21); che “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”, e che “quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (sent. CGUE cit., § 44); che il Parte_5
giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che “una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. CGUE Torsten Hein cit., § 52); che “occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (sent. CGUE Williams cit., § 23), sicché
“qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite”
(sent. CGUE Koch cit., § 41).
27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
28. Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019, n.
37589/2021)”.
Orbene, dall'analisi dei prospetti paga prodotti, emerge con chiarezza che tali emolumenti sono stati percepiti dall'istante con netta continuità e in modo non occasionale, sicché deve ritenersi che non abbiano carattere di eccezionalità e discontinuità sotto il profilo temporale- quantitativo. Risulta in particolare dalle buste paga che detti emolumenti sono stati corrisposti con costanza e uniformità, tanto che il relativo corrispettivo è presente in misura congrua, consistente e continuativa (cfr. buste paga in atti). Ne consegue che le indennità sopra indicate siano tutte da includere nella retribuzione dovuta durante le ferie, in quanto legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Ritiene pertanto lo scrivente che le indennità dedotte in lite, alla luce dei principi dappresso passati in rassegna ed in considerazione delle loro specifiche caratteristiche funzionali, siano da ricomprendere nella retribuzione ordinaria da corrispondersi durante il periodo di fruizione delle ferie.
Va, infatti, ribadito che le suddette voci siano tutte intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni di riferimento e compensino le specifiche penosità che, con riferimento a ciascuna di esse, vengono in rilievo come emerge dalla documentazione in atti e in particolare dai dati riportati nelle buste paga allegate al ricorso. E difatti le indennità risultano corrisposte in maniera continuativa, sebbene in misura variabile, nel corso dell'anno, sì da assumere le caratteristiche di una componente non occasionale e predeterminata, che integra stabilmente la retribuzione.
Nella specie, come può, peraltro, evincersi dalle buste paga allegate al ricorso, che attestano la sistematicità dell'erogazione degli emolumenti in parola, al ricorrente sono riconosciute le voci sopra indicate, sicché deve ritenersi che si tratti di una peculiare e abituale forma di collaborazione richiesta ai dipendenti, nei termini di cui alle pronunce della Corte di Cassazione richiamate, che viene, appunto, compensata con le suddette voci, a cui deve essere, quindi, riconosciuto il valore di elemento non occasionale della retribuzione, anche se di importo variabile.
Non può, poi, ritenersi che il riconoscimento delle differenze retributive oggetto di causa sia impedito dalla circostanza che, in concreto, il ricorrente ha già integralmente fruito delle ferie a sua disposizione.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (e, di riflesso, dalla giurisprudenza nazionale), non rileva, infatti, la effettiva dissuasione già concretizzatasi, ma esclusivamente la sua potenzialità.
Il senso è che l'efficacia e la primazia del diritto dell'Unione Europea possono essere garantiti solo fissando, in linea generale ed astratta, un ammontare della retribuzione paragonabile a quello conseguito in costanza di lavoro effettivo.
Si tenga presente che l'oggetto della presente controversia e della tutela è il credito del lavoratore: quest'ultimo discende da un'interpretazione della legge nazionale che impone trattamenti retributivi privi di attitudine dissuasiva alla fruizione delle ferie, allo scopo di assicurare il rispetto delle norme di cui si compone il diritto dell'Unione Europea. L'assunto di parte resistente, perciò, non può essere condiviso, poiché l'avvenuto godimento delle ferie, lungi dall'impedire le maggiorazioni salariali/ stipendiali, ne rappresenta un fatto costitutivo. L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, è e resta quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”).
Non convince, in senso contrario, il richiamo alla sentenza Lock della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea e, in particolare, al par. 21 della stessa pronuncia. Ivi infatti il crisma della concretezza è stato riferito non già all'effetto dissuasivo, ma al pregiudizio subìto dal lavoratore, nonostante si fosse trattato di uno svantaggio finanziario differito (“considerato che, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subìto in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali”).
Lo stesso dicasi per l'ipotesi di irrisorietà sostenendo la indispensabilità di una reale e concreta portata dissuasiva della minore retribuzione per il periodo di ferie. Anche sotto questo versante, infatti, la stessa decisione della questione pregiudiziale spinge a conclusioni differenti rispetto a quelle patrocinate dalla parte datoriale, se è vero – infatti – che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e che “un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione” (paragrafo 21 sentenza Williams).
Così, l'individuazione di un periodo di riferimento ragionevole non serve ai fini della determinazione dell'incidenza della perdita (tale per cui, se essa fosse modesta, la domanda giudiziale del prestatore andrebbe rigettata perché infondata, in assenza di un effetto concretamente dissuasivo).
La fissazione di un arco temporale di riferimento, piuttosto, serve a comprendere: - quali voci della retribuzione siano state percepite durante il periodo di lavoro effettivo e quindi debbano essere conservate anche durante il periodo di ferie;
- in quale misura debba essere quantificato il maggior credito del dipendente.
Parallelamente, non può valere utilmente, ai fini del rigetto della domanda, il criterio dell'inscindibilità delle clausole di cui alla contrattazione collettiva.
Anche a voler invalidare l'intera disciplina stabilita dalle parti sociali, la regola giuridica sarebbe sempre e comunque quella, discendente dalla direttiva 88/2003/CE, di corrispondenza tra retribuzione per il lavoro effettivo e retribuzione per il periodo minimo di ferie garantito dalla normativa dell'Unione Europea.
Va accolta l'osservazione secondo cui deve aversi riguardo alla retribuzione dei giorni di ferie corrispondenti al periodo di quattro settimane di ferie minime garantite ai sensi della Direttiva 2003/88/CE.
Invero, in proposito si rileva che la Suprema Corte, in recente arresto (v. Cassazione civile sez. lav., 23/06/2022 n. 20216), ha osservato:
“28. Venendo, quindi, allo scrutinio del secondo motivo, deve rilevarsi che esso è fondato e va accolto per quanto di ragione, limitatamente alla parte della gravata pronuncia ove si è ritenuta la fondatezza della violazione dell'art. 36 Cost. con riguardo ai giorni di ferie eccedenti le quattro settimane.
29. Questa Corte, infatti, con un orientamento cui si intende dare seguito per le pregevoli e condivisibili argomentazioni svolte, ha affermato che, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 c.c.) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della
"onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n.
16510/2002).
30. L'assunto, affermato nella fattispecie, che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dalla indennità di volo integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa sette giorni), sia perché
l'indagine che ha svolto il primo giudice a tal fine è stata estesa all'intero periodo feriale, mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità avrebbe dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti.
31. Il parametro normativo di cui all'art. 36 Cost., utilizzato per il riconoscimento della componente della indennità di volo integrativa nella retribuzione per ferie per i residui sette giorni eccedenti le quattro settimane, in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive, non è stato, quindi, correttamente applicato in punto di diritto e di fatto dal Tribunale di prime cure”.
Ai fini dell'individuazione del meccanismo di calcolo delle differenze retributive, è, dunque, corretto l'argomento difensivo della resistente che limita il possibile CP_4
riconoscimento giudiziale delle pretese al solo periodo minimo di durata delle ferie annuali.
Al di fuori delle 4 settimane annue di ferie, infatti, non sussiste vincolo alcuno derivante dal diritto dell'Unione Europea e, dunque, non v'è ragione di disapplicazione delle limitazioni previste dall'ordinamento nazionale (Cass. civ.,
Sez. lav., 23/06/2022, n. 20216).
Pertanto, per effetto del riconoscimento del diritto al computo delle voci pretese nella retribuzione per ferie deve essere dichiarata la nullità delle clausole contrattuali che dettano una disciplina in senso contrario.
Per l'estensione del periodo della domanda si ribadisce ulteriormente come lo stesso si ricavi dalla lettura congiunta dell'atto introduttivo e degli atti prodotti. Per tale voce, si ritiene che la domanda sia stata proposta per le annualità relative alle buste paga prodotte nel fascicolo telematico di parte ricorrente (ovvero a decorrere dall'anno 2009).
Da quanto appena detto, discende, il rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente. La più recente giurisprudenza in materia di prescrizione (Cass.
24246/22, qui richiamata ai sensi dell'art. 118 d. att. cpc) fa ritenere che la stessa non sia maturata per i periodi oggetto di domanda, come sopra ricostruiti.
Alla stregua delle considerazioni innanzi svolte, quindi, la domanda deve essere accolta nei limiti e nei termini che seguono, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali, per le sole annualità relative alle buste paga prodotte, una retribuzione inclusiva dell'indennità dell'assenza dalla residenza e dell'indennità di scorta vetture eccedenti, escluse tutte le altre indennità pure indicate in ricorso. Di conseguenza, la società Controparte_1
va condannata al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive per i predetti titoli, per il periodo innanzi indicato, oltre ad accessori come per legge sino al saldo.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in considerazione della novità delle questioni trattate, del parziale accoglimento della domanda attorea (limitatamente a sole due indennità, rispetto alle sei indennità complessivamente indicate in ricorso) e dell'esistenza (al momento del deposito del ricorso), di un forte contrasto giurisprudenziale sulla materia in esame, si stima equo ed opportuno porle a carico della società resistente nella misura della metà, disponendone la compensazione per la restante metà.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate
(quindi con inclusione della fase istruttoria).
Deve essere disposta, infine, la distrazione in favore del difensore costituito, che ha dichiarato di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3679 /2022 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accoglie il ricorso limitatamente alle voci “indennità di assenza della residenza”
e “indennità per scorte vetture eccedenti” e, per l'effetto, condanna la resistente all'inclusione di tali voci nella retribuzione del periodo di ferie e al ricalcolo delle differenze retributive spettanti, da calcolarsi sulla media dei compensi percepiti nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie stesse, per le annualità relative alle buste paga prodotte da parte ricorrente, oltre accessori di legge;
- rigetta per il resto la domanda;
- liquida le spese di lite in favore del ricorrente in complessivi € 5.388,00, oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%, che pone a carico della società convenuta nella misura della metà (€ 2.694,00 oltre accessori), con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, e che compensa per la metà residua.
Foggia, dopo l'udienza del 5.12.2024
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti