CA
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 5022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5022 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Giuseppe Staglianò Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5954 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza dell'11.9.2025 e vertente
TRA
p.iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dell'avv. Maria Emanuela
Mascalchi ( ), che la rappresenta e difende in virtù di C.F._1
procura in calce alla comparsa di nuovo difensore del 3.11.2022
- PARTE APPELLANTE -
E
( ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe O. Lagoteta
pag. 1 di 4 ( ), in virtù di procura autenticata per atto notaio C.F._2
di Roma del 13.3.2014 rep. n. 47491 Persona_1
- PARTE APPELLATA -
NONCHÈ
( ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe O. Lagoteta
( ), in virtù di procura in calce alla comparsa di C.F._2
intervento ex art. 111 c.p.c. dell'8.4.2024
- PARTE INTERVENUTA -
FATTO E DIRITTO
§ 1. – ha proposto appello avverso la sentenza n. Controparte_3
14095/2021 pubblicata il 6.9.2021, con cui il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione proposta dall'appellante avverso il decreto ingiuntivo n.
20024/2014, emesso ad istanza di per la somma di € Controparte_1
1.138.477,96 (oltre interessi e spese), a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura di energia elettrica in servizio di salvaguardia;
con condanna alla rifusione delle spese processuali e carico definitivo delle spese di c.t.u.
§ 2. – Si è costituita contestando l'ammissibilità e Controparte_1
la fondatezza dell'appello.
§ 3. – Nel corso del giudizio è stata rigettata l'istanza di inibitoria avanzata dall'appellante ed è intervenuta, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,
, resasi cessionaria del credito per cui è causa. Controparte_2
pag. 2 di 4 § 4. – All'udienza del 17.7.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Alla successiva udienza dell'11.9.2025, stante la mancata presenza delle parti, la Corte, verificata la regolare comunicazione del rinvio, ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, riservando di pronunciare con sentenza l'estinzione del processo.
§ 5. – Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.,
applicabili al procedimento di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c.
E invero, trattasi di procedimento instaurato in primo grado dopo il
25.6.2008 (l'atto di citazione introduttivo del giudizio è stato notificato nel
2015) al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133 (v. art. 56 D.L. n. 112/2008 – Disposizioni transitorie), a tenore del quale, se nessuna delle parti compare alla prima udienza né in quella successivamente fissata, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio.
Secondo il consolidato orientamento della S.C., a seguito dell'abrogazione (ad opera della L. n. 353/1990) dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio, nell'attuale struttura del giudizio di appello, ed ha natura formale pag. 3 di 4 di sentenza, essendo detti provvedimenti non più soggetti a reclamo, e perciò decisori e definitivi (v. da ultimo, Cass.
4.11.2021 n. 31635).
§ 6. – Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 3, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 14095/2021 pubblicata il 6.9.2021, così
provvede:
1. – dichiara estinto il processo;
2. – dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma in data 11.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- Matilde Carpinella - - Giuseppe Staglianò -
pag. 4 di 4