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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/01/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 5527 /2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Andrea Francesco
Fabbri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5527/2018 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1
(c.f.: ), entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Generoso
Santarpia, presso il cui studio, sito in Aversa (NA) alla via Armando Diaz n.
91, elettivamente domiciliano;
-Opponenti-
CONTRO
(c.f.: ), in persona del suo Procuratore CP_1 P.IVA_1
dott.ssa rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Nicola e Andrea CP_2
Sculco e Avv. Teresa Gesualdo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Nola (NA) alla via San Felice n. 62 presso lo studio dell'Avv.
Teresa Gesualdo;
-Opposta-
NONCHE'
(P. IVA: , n.q. di successore a Controparte_3 P.IVA_2
titolo universale a seguito di fusione per incorporazione di Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_5
rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura speciale allegata in calce all'atto, dagli Avv.ti Alberto M. Fornari, Gaetano Iorio Fiorelli ed Emanuela
Banfi, dello Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. dell'Avv. Gaetano Iorio
Fiorelli: Email_1
-Terza chiamata-
Oggetto: contratti bancari (deposito bancario, etc.).
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_1
e convenivano in giudizio, innanzi al
[...] Parte_3
Tribunale di Nola, la società al fine di ottenere- previa CP_1
autorizzazione alla chiamata in causa di MetLife Inc. Alico CP_4
l'accertamento della invalidità e/o inefficacia o nullità del decreto ingiuntivo n. 1613/2018 emesso dal Tribunale di Nola, nel procedimento recante n. r.g.
4078/2018 per un importo pari ad euro 24.492,06 oltre interessi e spese legali, in forza di un contratto di finanziamento sottoscritto tra le predette parti in data 10/03/2010.
2. Nello specifico, concludeva con la società “B Parte_1
ZI S.p.A.” - dante causa di a seguito di cessione del CP_1
credito regolarmente comunicata- il contratto di finanziamento n. 228869 dell'importo complessivo di € 23.616,00 (somma mutuata € 15.979,85 + costo di finanziamento € 7.636,15), prevedendo un rimborso in n. 72 rate mensili di
€ 328,00 ciascuna.
Il predetto finanziamento veniva sottoscritto anche da Parte_2 in qualità di coobbligata per l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal finanziamento.
- 2 -
3. Con la spiegata opposizione, gli odierni opponenti lamentano, sostanzialmente, la indeterminatezza ed incertezza del credito posto a fondamento dell'opposto decreto nonché la nullità delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori chiedendo, inoltre, di essere autorizzati alla chiamata in causa della società “MetLife Inc. – Alico Italia S.p.a.”, al fine di essere da questa manlevati per effetto della polizza assicurativa n. CL/09/650.
4. Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio , resistendo CP_1 all'opposizione, della quale ne chiedeva pertanto il rigetto.
5. Con ordinanza del 27.12.2018, veniva autorizzata la chiamata in causa di , la quale si è costituita regolarmente in giudizio Controparte_3
con comparsa di costituzione e risposta eccependo, in via preliminare, il difetto di titolarità attiva di la propria carenza di Parte_2 titolarità passiva;
l'intervenuta prescrizione dei diritti scaturenti dalla polizza invocata, instando, dunque, per il rigetto della avversa opposizione.
6. All'udienza cartolare del 31/10/2024, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa è stata introitata a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione.
1. Tanto premesso in punto di fatto, la spiegata opposizione è infondata e, dunque, va rigettata.
2. In via preliminare, il Tribunale osserva che è pacifico- in quanto non contestato dalle parti, nonché documentato- che la pretesa creditoria trova il suo fondamento nel contratto di finanziamento n. 228869 dell'importo complessivo di € 23.616,00 concluso tra gli odierni opponenti e la società
“B ZI S.p.A.” (dante causa di ). Ed è pacifica, CP_1
altresì, la circostanza per cui gli stessi si erano obbligati a rimborsare detto importo in n. 72 rate mensili di valore pari ad euro 328,00 ciascuna.
3. Sempre in via preliminare, si evidenzia che nel giudizio che si instaura nell'opposizione a decreto ingiuntivo “il creditore opposto conserva la qualità
- 3 -
di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi” (cfr. tra le altre Cass., 17 novembre
2003 n. 17371)”.
4. Tanto detto, in relazione al primo motivo di opposizione, circa l'insufficienza del corredo documentale posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, dunque sull'idoneità probatoria della certificazione ex art. 50 T.U.B. a dimostrare la consistenza del credito per cui è causa, si evidenzia quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 279/2019; ex multis, Cass. n.
25857/2011) ha chiarito che “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria
è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca” (cfr. Cass. n.
12818/2024).
5. Orbene, il Tribunale rileva che- a fronte del riconoscimento del proprio debito da parte del (cfr. pagina 1 citazione ove l'opponente deduce Parte_1 di aver corrisposto l'importo di euro 3.960,00 ovvero n. 12 rate) - dalla documentazione agli atti del procedimento (cfr. estratto conto in atti), contestata genericamente da parte opponente, si evince che lo stesso avrebbe corrisposto le prime undici rate del finanziamento in esame, ovvero euro
3.608,00 (euro 328 x n. 11 rate).
6. Pertanto, sul punto merita accoglimento la doglianza relativa al
- 4 -
quantum ingiunto, in quanto l'importo finanziato deve essere decurtato dalle rate già corrisposte.
7. Sulla eccepita nullità ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. delle clausole relative agli interessi moratori e compensativi, è infondata e va, pertanto, rigettata per quanto di ragione.
Va detto, in via generale, che nel processo civile la parte è onerata, ex art. 2697 cc, dell'onere di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda e di produzione dei documenti che ne forniscano la prova;
inoltre, Cass., sez.
I, 9/6/2000 n. 7878 precisa appunto che l'attività di allegazione non è soddisfatta dall'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'indicazione di tutti gli elementi atti ad individuare il fatto specifico che si intende allegare.
Si consideri, inoltre, che seppure la nullità delle clausole contrattuali “sia rilevabile d'ufficio, e quindi la nullità possa essere denunciata dalle parti, nel corso del giudizio, anche in relazione a profili di nullità non originariamente denunciati, ciò non esclude che tale principio si debba coordinare con gli oneri di allegazione, e che quindi le nuove censure possano e debbano essere prese in considerazione solo se si fondano su tempestive allegazioni” (cfr.
Cass. 28983/2023).
Nello specifico, la prova dell'applicazione dei tassi usurari richiede un'allegazione di parte sul superamento del tasso-soglia nel corso del rapporto contrattuale, dopodiché può ritenersi presunta la natura usuraria degli interessi applicati, in base all'art. 644 c.p., comma 3, prima parte, e all'art. 1815 c.c., che dovranno pertanto essere espunti nella misura in cui, nel corso del rapporto, essi hanno inciso negativamente sulla posizione del debitore, tenuto comunque a ricevere in restituzione il tantundem (cfr. Cass. n. 19282/2014).
La misura del tasso-soglia è determinata periodicamente con apposito decreto del Ministro del Tesoro, emanato ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 1.
Pertanto, per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 7294 del
22/03/2017; ex multis: Cass. n. 21243/2019), una indicazione circostanziata
- 5 -
circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c.
Infine, va rilevato che “l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”. A tale proposito è utile riportare un passaggio dell'ordinanza n. 2311/2018 della
Cassazione: “La contestazione della natura usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare, da parte dell'opponente, la necessità di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi”.
Trasponendo al caso di specie, nulla di tutto questo è stato allegato dagli opponenti, nemmeno il TEG né il tasso-soglia di riferimento: pertanto, con riferimento al contratto di finanziamento n. 228869, gli opponenti non hanno assolto i relativi oneri comprovanti l'usura originaria, limitandosi ad una eccezione meramente generica in quanto non viene specificamente dedotta, né dimostrata, l'esorbitanza del tasso d'interesse applicato rispetto ai tassi soglia individuati nei decreti ministeriali.
8. Per quanto concerne, invece, la posizione del terzo chiamato, ossia per effetto della copertura assicurativa di cui alla convenzione n. CP_3
CL/09/650, stipulata da BBVA ZI S.p.A. per conto e nell'interesse dei propri clienti, si osserva quanto segue.
Il programma assicurativo offerto da comprendeva le garanzie per CP_3
Decesso, Invalidità Permanente Totale, Malattia Grave e Inabilità
Temporanea Totale al lavoro (cfr. pagina 19 polizza). La copertura assicurativa garantita in caso di “Perdita Involontaria d'Impiego” era prestata esclusivamente dalla società “AIG Europe”, non già da Tra l'altro CP_3
- 6 -
l'accesso alla garanzia è subordinato al possesso di specifici requisiti, id est, per quanto di interesse, contratto di lavoro con un'anzianità minima di 12 mesi consecutivi presso lo stesso datore di lavoro: requisito carente, nel caso di specie, in quanto, e per stessa ammissione di (cfr. Parte_1 dichiarazione in atti), nel mese di aprile 2010 veniva assunto presso l'azienda
“Curcio Rappresentanze S.r.l.” per poi essere licenziato in data 28.01.2011.
Va poi accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia, che eccepisce la prescrizione biennale codicistica e contrattuale, evidenziando che il fatto si è verificato in data 28/1/20211 (perdita del rapporto di lavoro) e che la prima richiesta di indennizzo è avvenuta con la notifica dell'atto di chiamata in causa in data 28/1/2019 (sul punto parte opponente nulla ha eccepito, né ha prodotto richieste di indennizzo antecedenti alla predetta data del 28/1/2011.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza parziale ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri minimi (in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate) previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M.
147/2022, per lo scaglione di valore compreso tra euro € 5.201 a € 26.000
(così individuato in base al valore della domanda).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'opposizione così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1613/2018 emesso dal Tribunale di Nola;
- condanna gli opponenti, in solido tra di loro, al pagamento in favore di
[...] dell'importo di euro 20.008,00 (importo finanziato meno rate CP_1 corrisposte) oltre interessi dalla data dell'inadempimento;
- condanna gli opponenti al pagamento, in favore di delle CP_1
spese del presente grado del giudizio, liquidate in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
- 7 -
CPA come per legge.
- condanna gli opponenti al pagamento, in favore di Controparte_3
delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in € 2.540,00 per
[...]
compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nola,
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
- 8 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Andrea Francesco
Fabbri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5527/2018 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1
(c.f.: ), entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Generoso
Santarpia, presso il cui studio, sito in Aversa (NA) alla via Armando Diaz n.
91, elettivamente domiciliano;
-Opponenti-
CONTRO
(c.f.: ), in persona del suo Procuratore CP_1 P.IVA_1
dott.ssa rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Nicola e Andrea CP_2
Sculco e Avv. Teresa Gesualdo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Nola (NA) alla via San Felice n. 62 presso lo studio dell'Avv.
Teresa Gesualdo;
-Opposta-
NONCHE'
(P. IVA: , n.q. di successore a Controparte_3 P.IVA_2
titolo universale a seguito di fusione per incorporazione di Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_5
rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura speciale allegata in calce all'atto, dagli Avv.ti Alberto M. Fornari, Gaetano Iorio Fiorelli ed Emanuela
Banfi, dello Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. dell'Avv. Gaetano Iorio
Fiorelli: Email_1
-Terza chiamata-
Oggetto: contratti bancari (deposito bancario, etc.).
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_1
e convenivano in giudizio, innanzi al
[...] Parte_3
Tribunale di Nola, la società al fine di ottenere- previa CP_1
autorizzazione alla chiamata in causa di MetLife Inc. Alico CP_4
l'accertamento della invalidità e/o inefficacia o nullità del decreto ingiuntivo n. 1613/2018 emesso dal Tribunale di Nola, nel procedimento recante n. r.g.
4078/2018 per un importo pari ad euro 24.492,06 oltre interessi e spese legali, in forza di un contratto di finanziamento sottoscritto tra le predette parti in data 10/03/2010.
2. Nello specifico, concludeva con la società “B Parte_1
ZI S.p.A.” - dante causa di a seguito di cessione del CP_1
credito regolarmente comunicata- il contratto di finanziamento n. 228869 dell'importo complessivo di € 23.616,00 (somma mutuata € 15.979,85 + costo di finanziamento € 7.636,15), prevedendo un rimborso in n. 72 rate mensili di
€ 328,00 ciascuna.
Il predetto finanziamento veniva sottoscritto anche da Parte_2 in qualità di coobbligata per l'adempimento delle obbligazioni nascenti dal finanziamento.
- 2 -
3. Con la spiegata opposizione, gli odierni opponenti lamentano, sostanzialmente, la indeterminatezza ed incertezza del credito posto a fondamento dell'opposto decreto nonché la nullità delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori chiedendo, inoltre, di essere autorizzati alla chiamata in causa della società “MetLife Inc. – Alico Italia S.p.a.”, al fine di essere da questa manlevati per effetto della polizza assicurativa n. CL/09/650.
4. Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio , resistendo CP_1 all'opposizione, della quale ne chiedeva pertanto il rigetto.
5. Con ordinanza del 27.12.2018, veniva autorizzata la chiamata in causa di , la quale si è costituita regolarmente in giudizio Controparte_3
con comparsa di costituzione e risposta eccependo, in via preliminare, il difetto di titolarità attiva di la propria carenza di Parte_2 titolarità passiva;
l'intervenuta prescrizione dei diritti scaturenti dalla polizza invocata, instando, dunque, per il rigetto della avversa opposizione.
6. All'udienza cartolare del 31/10/2024, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa è stata introitata a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione.
1. Tanto premesso in punto di fatto, la spiegata opposizione è infondata e, dunque, va rigettata.
2. In via preliminare, il Tribunale osserva che è pacifico- in quanto non contestato dalle parti, nonché documentato- che la pretesa creditoria trova il suo fondamento nel contratto di finanziamento n. 228869 dell'importo complessivo di € 23.616,00 concluso tra gli odierni opponenti e la società
“B ZI S.p.A.” (dante causa di ). Ed è pacifica, CP_1
altresì, la circostanza per cui gli stessi si erano obbligati a rimborsare detto importo in n. 72 rate mensili di valore pari ad euro 328,00 ciascuna.
3. Sempre in via preliminare, si evidenzia che nel giudizio che si instaura nell'opposizione a decreto ingiuntivo “il creditore opposto conserva la qualità
- 3 -
di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi” (cfr. tra le altre Cass., 17 novembre
2003 n. 17371)”.
4. Tanto detto, in relazione al primo motivo di opposizione, circa l'insufficienza del corredo documentale posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, dunque sull'idoneità probatoria della certificazione ex art. 50 T.U.B. a dimostrare la consistenza del credito per cui è causa, si evidenzia quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 279/2019; ex multis, Cass. n.
25857/2011) ha chiarito che “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria
è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca” (cfr. Cass. n.
12818/2024).
5. Orbene, il Tribunale rileva che- a fronte del riconoscimento del proprio debito da parte del (cfr. pagina 1 citazione ove l'opponente deduce Parte_1 di aver corrisposto l'importo di euro 3.960,00 ovvero n. 12 rate) - dalla documentazione agli atti del procedimento (cfr. estratto conto in atti), contestata genericamente da parte opponente, si evince che lo stesso avrebbe corrisposto le prime undici rate del finanziamento in esame, ovvero euro
3.608,00 (euro 328 x n. 11 rate).
6. Pertanto, sul punto merita accoglimento la doglianza relativa al
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quantum ingiunto, in quanto l'importo finanziato deve essere decurtato dalle rate già corrisposte.
7. Sulla eccepita nullità ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. delle clausole relative agli interessi moratori e compensativi, è infondata e va, pertanto, rigettata per quanto di ragione.
Va detto, in via generale, che nel processo civile la parte è onerata, ex art. 2697 cc, dell'onere di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda e di produzione dei documenti che ne forniscano la prova;
inoltre, Cass., sez.
I, 9/6/2000 n. 7878 precisa appunto che l'attività di allegazione non è soddisfatta dall'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'indicazione di tutti gli elementi atti ad individuare il fatto specifico che si intende allegare.
Si consideri, inoltre, che seppure la nullità delle clausole contrattuali “sia rilevabile d'ufficio, e quindi la nullità possa essere denunciata dalle parti, nel corso del giudizio, anche in relazione a profili di nullità non originariamente denunciati, ciò non esclude che tale principio si debba coordinare con gli oneri di allegazione, e che quindi le nuove censure possano e debbano essere prese in considerazione solo se si fondano su tempestive allegazioni” (cfr.
Cass. 28983/2023).
Nello specifico, la prova dell'applicazione dei tassi usurari richiede un'allegazione di parte sul superamento del tasso-soglia nel corso del rapporto contrattuale, dopodiché può ritenersi presunta la natura usuraria degli interessi applicati, in base all'art. 644 c.p., comma 3, prima parte, e all'art. 1815 c.c., che dovranno pertanto essere espunti nella misura in cui, nel corso del rapporto, essi hanno inciso negativamente sulla posizione del debitore, tenuto comunque a ricevere in restituzione il tantundem (cfr. Cass. n. 19282/2014).
La misura del tasso-soglia è determinata periodicamente con apposito decreto del Ministro del Tesoro, emanato ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 1.
Pertanto, per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 7294 del
22/03/2017; ex multis: Cass. n. 21243/2019), una indicazione circostanziata
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circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c.
Infine, va rilevato che “l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”. A tale proposito è utile riportare un passaggio dell'ordinanza n. 2311/2018 della
Cassazione: “La contestazione della natura usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare, da parte dell'opponente, la necessità di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi”.
Trasponendo al caso di specie, nulla di tutto questo è stato allegato dagli opponenti, nemmeno il TEG né il tasso-soglia di riferimento: pertanto, con riferimento al contratto di finanziamento n. 228869, gli opponenti non hanno assolto i relativi oneri comprovanti l'usura originaria, limitandosi ad una eccezione meramente generica in quanto non viene specificamente dedotta, né dimostrata, l'esorbitanza del tasso d'interesse applicato rispetto ai tassi soglia individuati nei decreti ministeriali.
8. Per quanto concerne, invece, la posizione del terzo chiamato, ossia per effetto della copertura assicurativa di cui alla convenzione n. CP_3
CL/09/650, stipulata da BBVA ZI S.p.A. per conto e nell'interesse dei propri clienti, si osserva quanto segue.
Il programma assicurativo offerto da comprendeva le garanzie per CP_3
Decesso, Invalidità Permanente Totale, Malattia Grave e Inabilità
Temporanea Totale al lavoro (cfr. pagina 19 polizza). La copertura assicurativa garantita in caso di “Perdita Involontaria d'Impiego” era prestata esclusivamente dalla società “AIG Europe”, non già da Tra l'altro CP_3
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l'accesso alla garanzia è subordinato al possesso di specifici requisiti, id est, per quanto di interesse, contratto di lavoro con un'anzianità minima di 12 mesi consecutivi presso lo stesso datore di lavoro: requisito carente, nel caso di specie, in quanto, e per stessa ammissione di (cfr. Parte_1 dichiarazione in atti), nel mese di aprile 2010 veniva assunto presso l'azienda
“Curcio Rappresentanze S.r.l.” per poi essere licenziato in data 28.01.2011.
Va poi accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia, che eccepisce la prescrizione biennale codicistica e contrattuale, evidenziando che il fatto si è verificato in data 28/1/20211 (perdita del rapporto di lavoro) e che la prima richiesta di indennizzo è avvenuta con la notifica dell'atto di chiamata in causa in data 28/1/2019 (sul punto parte opponente nulla ha eccepito, né ha prodotto richieste di indennizzo antecedenti alla predetta data del 28/1/2011.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza parziale ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri minimi (in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate) previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M.
147/2022, per lo scaglione di valore compreso tra euro € 5.201 a € 26.000
(così individuato in base al valore della domanda).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'opposizione così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1613/2018 emesso dal Tribunale di Nola;
- condanna gli opponenti, in solido tra di loro, al pagamento in favore di
[...] dell'importo di euro 20.008,00 (importo finanziato meno rate CP_1 corrisposte) oltre interessi dalla data dell'inadempimento;
- condanna gli opponenti al pagamento, in favore di delle CP_1
spese del presente grado del giudizio, liquidate in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
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CPA come per legge.
- condanna gli opponenti al pagamento, in favore di Controparte_3
delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in € 2.540,00 per
[...]
compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nola,
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
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