Note all' art. 2052:
- La legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1987, n. 11.
- Il testo dell' articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 1991, n. 199, e' il seguente:
«Art. 1 (Servizi militari). - 1. Ai fini del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, i periodi di servizio militare di leva e quelli considerati sostitutivi ed equiparati ai sensi delle disposizioni vigenti sono computati, a domanda, ai sensi dell' articolo 20 della L. 24 dicembre 1986, n. 958 , con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 958 del 1986 , con onere a carico delle predette Casse pensioni. A tali fini viene considerato equiparato al servizio militare di leva il corrispondente periodo di servizio di volontariato prestato non in costanza di rapporto d'impiego nei Paesi in via di sviluppo ai sensi della L. 15 dicembre 1971, n. 1222 , e successive modificazioni.».