Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.g. 1367 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
2) dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore
3) dott.ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Giannini
APPELLANTE
E
CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Tedeschi e Tamara Natilla
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 20 luglio 2022, , dipendente della s.r.l. CP_1
dal 2.1.2008 ed inquadrato con qualifica di “operatore qualificato Parte_1
1
243); indennità di presenza (cod. 014); indennità di presenza bis (cod. 015); ulteriore indennità di presenza (cod. 225); indennità turni avvicendati (cod. 214); indennità sabato lavorato (cod.250); indennità di chiamata (cod. 251); indennità domenicale (cod. 213); indennità turno (art. 5 dell'A.N.
21.5.1981);indennità interruzione turno (cod. 246); diarie ridotte: A1 24 % (cod. 3010), A2 13%
(cod. 3020), A3 9% (cod. 3030); trasferta: B2 50% (cod. 295), B3 15% (cod. 296), B4 40% (cod.
297) esclusa l'indennità di pernotto;
indennità zona tac. (cod. 277); indennità incentivante (cod.
016); indennità incentivante aggiuntiva interr. turno (cod. 224); indennità disponibilità (cod. 180); indennità manovra (cod. 212); indennità semaforizzazione (cod. 215); maggiorazione superamento limite condotta 40% (cod. 244); maggiorazione superamento limite condotta 40% (cod. 245); Parte maggiorazione lavoro notturno (cod. 403);chiedeva altresì la condanna di al pagamento delle conseguenti dovute differenze retributive, vinte le spese di lite previo accertamento incidentale dell'inefficacia delle clausole di quegli accordi aziendali nella parte in cui abbiano previsto espressamente l'esclusione degli emolumenti da essi disciplinati dalla suddetta base di calcolo.
Si costituiva in giudizio la società resistente contestando attraverso articolate argomentazioni in fatto ed in diritto quanto sostenuto dal ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con sentenza n.1478/2023 pubblicata in data 22 maggio 2023 il Tribunale del lavoro di Bari così statuiva: «1) accoglie il ricorso nei limiti indicati in parte motiva, dichiara il diritto del ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali una retribuzione inclusiva delle indennità indicate in ricorso, ad eccezione dell'indennità sabato lavorato, indennità domenicale e maggiorazione lavoro notturno, e, per l'effetto, condanna la società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive per i predetti titoli maturate con decorrenza dal 02.01.2008, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo;
2) compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna la parte resistente alla rifusione in favore del ricorrente della restante parte liquidata in € 1.450,00, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori per averne dichiarato
l'anticipazione>>.
2. Avverso detta sentenza con ricorso in data 20 novembre 2023 la ha Parte_1
2 interposto appello affidando il gravame a cinque motivi di appello.
Il lavoratore si è costituito depositando apposita memoria.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 13 gennaio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
3. Con il primo motivo, l'appellante denuncia l'erronea applicazione dell'art. 7, Dir. CE n. 88/2003, dell'art. 2109 c.c. e dell'art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, osservando che la direttiva citata si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e, tantomeno, prevedere il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto;
inoltre, a dire dell'appellante, il concetto di retribuzione non sarebbe previsto e disciplinato nel diritto comunitario, in mancanza di una disposizione specifica volta a regolare la retribuzione dovuta durante le ferie, posto che l'art. 7 cit. si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno.
Evidenzia che le previsioni dei CCNL applicabili e, in particolare, l'art. 6, CCNL Autoferrotranvieri
23.7.1976, in base al quale durante i periodi di ferie al lavoratore spetta la retribuzione normale di cui all'art. 6 dello stesso CCNL e successive modifiche, oggettivamente consentirebbero al lavoratore in ferie di percepire, non già una retribuzione “appena sufficiente”, bensì una retribuzione comprendente tutte le voci c.d. “fisse” previste dalla contrattazione nazionale, con esclusione soltanto delle voci variabili, assicurando, quindi, il godimento di una retribuzione equivalente a quella percepita durante i periodi di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa;
di talchè nessun contrasto con la disposizione di cui all'art. 7 della Direttiva n. 2003/88/CE sarebbe in concreto ravvisabile.
Deduce, ancora, che, nell'ordinamento italiano, l'effetto dissuasivo sarebbe a monte escluso, posto che il diritto alle ferie annuali è costituzionalmente garantito ed irrinunciabile (art. 36 Cost.): è il datore di lavoro a collocare in ferie il lavoratore, stabilendo tempi e modalità nel rispetto della normativa vigente (art. 2109 c.c.; art. 10, D. Lgs. n. 66/2003); l'effettività del godimento delle ferie
è in ogni caso garantita dall'impianto sanzionatorio apprestato nelle ipotesi di mancata fruizione delle ferie da parte del lavoratore (art. 18bis, D. Lgs. n. 66/2003).
Lamenta, infine, che, nel caso di specie, il complessivo ammontare degli emolumenti aggiuntivi indicati in ricorso sarebbe del tutto incomparabile rispetto alle ipotesi esaminate dalla
3 giurisprudenza della Corte di Giustizia, rappresentando una percentuale del tutto inidonea a dissuadere il dipendente dal fruire delle ferie, tenuto conto della percezione durante il periodo feriale di tutti gli emolumenti che costituiscono la retribuzione normale, come individuati dal
CCNL.
3.a. Con il secondo motivo, l'appellante si duole dell'erroneità della decisione con riferimento all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale delle indennità richieste dal lavoratore, evidenziando, in particolare, che:
- l'indennità di presenza bis (Accordo Aziendale del 4.5.1992), l'indennità incentivante e l'indennità incentivante aggiuntiva (Accordo Aziendale del 11.12.1984) sono già pacificamente corrisposte anche durante i periodi feriali;
- l'indennità di fuori nastro, il supero limite condotta, l'ulteriore indennità di presenza,
l'interruzione turno, la disponibilità e la semaforizzazione previste per il personale del settore
Ferroviario, non sono mai state erogate in favore del lavoratore in ragione del profilo professionale rivestito;
- l'indennità di trasferta presuppone l'allontanamento dalla residenza di servizio e, pertanto, essendo collegata a tale specifica condizione, costituisce componente variabile della retribuzione corrisposta in via occasionale e saltuaria e non può, conseguentemente, essere inclusa nella retribuzione ordinaria;
- l'indennità di manovra è un riconoscimento economico legato alla tipologia di prestazione lavorativa ed ai titoli posseduti dal dipendente e, dunque, avulsa dalla presenza in servizio, è priva di giustificazione
3.b. Con il terzo motivo, lamenta l'omessa motivazione nella decisione impugnata in ordine alla eccezione sollevata in primo grado di “non continuità e fissità delle indennità richieste”, argomentando che: la necessarietà del requisito della fissità degli emolumenti ai fini della inclusione nel calcolo della retribuzione feriale è prevista espressamente dall'art. 22, R.D. 148/1931 in tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri;
l'esclusione delle indennità saltuarie e variabili dal novero delle competenze che compongono la “retribuzione normale” è espressamente ribadita dall' art. 1 dell'Accordo Nazionale del 12.3.1980, non risultando richiamati gli elementi di cui al n. 8) dell'elencazione contenuta nell'art. 6 del CCNL 23.7.1976, ossia le indennità saltuarie e variabili.
4
3.c. Con il quarto motivo, stigmatizza l'error in procedendo in cui sarebbe incorso il Tribunale non accogliendo l'eccezione preliminare relativa alla nullità del ricorso per genericità ed indeterminatezza, nonché per mancata determinazione del quantum della domanda.
3.d. Con il quinto ed ultimo motivo, quanto alla disattesa eccezione di prescrizione, evidenzia che nella specie risulta improbabile che il mancato esercizio del diritto entro il termine quinquennale sia dipeso da un fondato timore in capo al lavoratore di perdere ingiustamente il posto di lavoro.
4. L'appello è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
4.1 Il quarto motivo – da trattare prioritariamente per evidenti ragioni di ordine logico – va disatteso.
In relazione alla eccepita nullità del ricorso introduttivo del giudizio è opportuno precisare che secondo quanto più volte affermato dalla Suprema Corte, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non è sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass.22/3/2018 n.7199, Cass.4/3/2017 n. 6610, Cass. 8/2/2011 n. 3126, Cass.
16/1/2007 n. 820).
Si è talvolta anche precisato che non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. 25/7/2001 n.10154, Cass. 98/2003 n.12059,
Cass. 21/9/2004 n.18930). (cfr. Cass. n. 3143 del 2019).
Nel presente giudizio la Corte rileva che nella domanda attorea non era omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, in relazione agli elementi di fatto e alle ragioni di diritto che lo supportavano, risultando adeguatamente specificati i titoli delle pretese. In ogni caso, il ricorso non presenta carenze tali da compromettere la possibilità di individuare con precisione i fatti e gli elementi di diritto posti fondamento della domanda, né di pregiudicare l'altrui diritto di difesa e la comprensione del thema decidendum.
Non è infatti ravvisabile alcuna nullità dell'atto introduttivo di lite di primo grado, posto che il lavoratore ha sufficientemente allegato nel ricorso ex art. 414 c.p.c. tutti i fatti costitutivi della domanda, indicando le varie indennità escluse dalla base di computo della retribuzione feriale e
5 richiamando altresì, a fondamento della pretesa, le risultanze delle buste paga prodotte in atti, relative all'intero periodo in contestazione;
in tale contesto, è sintomatico che la società datrice di lavoro sin dalla costituzione in primo grado sia stata perfettamente in grado di interloquire nel merito, punto per punto, sui presupposti della pretesa attorea, palesando, dunque, di avere ben compreso gli esatti termini della contesa.
A ciò si aggiunga, quanto alla eccepita mancanza di conteggi analitici delle spettanze, che la stessa odierna appellante, nel citare la giurisprudenza “più rigorosa” in tema, ne fa discendere quale conseguenza processuale “la limitazione del giudizio e della pronuncia di merito al solo an debeatur” piuttosto che una radicale sanzione di carattere processuale e che, comunque, nel caso di specie la domanda attorea è di mera condanna generica (cfr. in fattispecie analoga alla presente
C.App. Bari, sez. lav., Sentenza n. 1030/2024 pubbl. il 03/07/2024).
Né può dubitarsi dell'ammissibilità di siffatta impostazione del contenzioso, come di recente ribadito da Cass., S.U., n. 29862 del 2022, la quale, richiamando la Corte EDU, ha precisato che è impedito ai giudici degli Stati membri interpretare le norme processuali in modo che conducano all'inammissibilità di una domanda giudiziale, quando tali interpretazioni siano "troppo formalistiche", adottate "a sorpresa" e niente affatto chiare ed univoche (Corte EDU, sez. I,
15.9.2016, Trevisanato c. Italia, in causa n. 32610/07, §§ 42-44; Corte EDU, sez. II, 18.10.2016,
Miessen c. Belgio, in causa n. 31517/12, §§ 71-73).
In particolare, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che costituisce violazione dell'art. 6 CEDU
l'adozione d'una interpretazione della norma processuale che comporti per l'individuo la perdita della possibilità di adire un Tribunale, senza che tale effetto potesse essere previsto ex ante (v., ex multis, Corte EDU, 20 dicembre 2016, Ljaskaj c. Croazia, in causa n. 58630/11); che la legge processuale "deve essere accessibile ai giustiziabili e da loro prevedibile quanto agli effetti" (Corte
EDU 27.1.2017, Paradiso e Campanelli c. Italia, in causa n. 25358/12, § 169); che ogni soggetto deve essere in grado di prevedere le conseguenze che possono derivare da un determinato atto (così
Corte EDU 7.6.2012, Centro e Di Stefano c. Italia, in causa n. 38433/09, § 140; nello Controparte_2
stesso senso Corte EDU 17.5.2016, ed al. c. Ungheria, in cause nn. 42641/13 e Per_1
44357/13); che non possono imporsi cause di inammissibilità non previste dalla legge, se non indispensabili (Corte EDU, sez. I, 24.4.2008, Kemp c. Lussemburgo, in causa n. 17140/05); che, infine, i giudizi degli Stati membri devono osservare per quanto possibile orientamenti stabili, sicché non è loro consentito esercitare nel corso del tempo le loro competenze in modo da ledere
6 imprevedibilmente situazioni e rapporti giuridici soggettivi (Corte Giust. UE, 15 Febbraio 1986,
Duff, in causa C-63/93).
D'altro canto, le spettanze del lavoratore, in base ai criteri delineati dalle plurime pronunce della
Corte di Giustizia (v. infra), sono determinabili in base ai compensi percepiti durante un periodo di tempo rappresentativo, quale può essere, ad esempio, quello dell'anno precedente.
4.2. Passando – per ragioni di ordine espositivo – al secondo motivo di appello – la Corte osserva che esso è fondato.
Quanto all' indennità di presenza bis (Accordo Aziendale del 4.5.1992), indennità incentivante e indennità incentivante aggiuntiva (Accordo Aziendale del 11.12.1984), si osserva che l'indennità di presenza bis, a differenza dell'indennità di presenza riconosciuta a norma dell'Accordo Aziendale
5.10.1988 al personale in servizio in ragione di un importo medio annuo di L. 1.914.000, compete, a mente dell'Accordo Aziendale del 4.5.1992, art.2, a partire dal 1.1.1992, in ragione di un importo di
L. 150.000 lorde mensili da erogare sotto forma di 'indennità di presenza', ma 'con esclusione dei periodi di malattia, infortunio, aspettativa per motivi di salute, aspettativa o assenze non retribuite' .
Stesso discorso per l'indennità incentivante (e l'indennità incentivante aggiuntiva) previste, ex
Accordo Aziendale 23.11.1984, in relazione alle giornate lavorative “con esclusione di malattie, infortuni, congedi straordinari non retribuiti, sospensioni, aspettativa, assenze arbitrarie e scioperi oltre 4 ore”.
Risulta che tali indennità, fino a prova contraria – e manca sul punto qualsiasi allegazione da parte del lavoratore interessato –, siano state regolarmente erogate durante i periodi feriali, che dal 1992 non sono più contemplati tra le ipotesi eccettuative.
Quanto alle altre indennità oggetto di impugnativa, è rimasto sostanzialmente incontestato – oltre che risultante per tabulas dai cedolini paga in atti – che l'istante non ha mai percepito, in ragione delle sue mansioni, l'indennità di fuori nastro, il supero limite condotta, l'ulteriore indennità di presenza, l'interruzione turno, la disponibilità, la semaforizzazione, l'indennità di manovra, per cui la sentenza gravata deve essere sul punto corretta, con esclusione anche di tali indennità dalla base di calcolo della retribuzione feriale, come da dispositivo.
4.3. I restanti motivi – esaminabili congiuntamente perché connessi tra loro – sono invece infondati per le ragioni che seguono.
7 Come ben chiarito da Cass. n.19716 del 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n.
88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-
520/06, e altri). Persona_2
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E.
e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C- Per_3
385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza
(cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. anche Cass.17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al 8 lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa” e tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo
Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
In tale contesto,«… Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss. sentenza Corte Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011).
Su questa scia, Corte Giustizia 22.5.2014 n.539, confermando il suddetto orientamento, ha, ad esempio, statuito che «l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal
9 datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base. L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze
e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., EU:C:2009:18, punto Persona_4 Persona_2
60).>>
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13
Per_ dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock (punti 29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […]
A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011,
Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di
10 ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
4.4. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio
(come l'indennità di presenza) – non ha in questa sede alcuna rilevanza.
Ed infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò
«valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n.
22577 del 2012).
Alla stregua di quanto chiarito recentemente da Cass. n.18160 del 2023, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione
“feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì Cass. n.35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore).
4.5. Ciò posto, deve ritenersi che il fatto che l'indennità di trasferta prevista dall'art. 20/A (come l'indennità di diaria ridotta, prevista dal successivo art. 21 del CCNL 23.7.1976, spettante nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio) possa rivestire natura indennitaria non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di <importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore>>, al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr sent. cit.).
Tra l'altro l'art. 20 e l'art 21, poc'anzi citati, prevedono tali indennità in favore del personale 11 viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione;
il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario, nella specie non forniti, attesa la genericità della doglianza dell'appellante circa l'occasionalità e saltuarietà della prestazione, a fronte della puntuale motivazione della sentenza impugnata, alla stregua delle risultanze documentali cristallizzate nelle buste paga (“…risulta in particolare dalle buste paga che detti emolumenti sono stati corrisposti con costanza e uniformità, tanto che il relativo corrispettivo è presente in misura congrua, consistente e continuativa”).
Stesso discorso va fatto in relazione all'indennità giornaliera di presenza ( peraltro non oggetto di
Parte appello da parte di di cui all'Accordo Nazionale (paragrafi 3 e 4) del 21.5.1981 e all'accordo aziendale del 5.10.88, trattandosi di indennità che, nella sostanza, fanno parte della retribuzione normale tanto che il lavoratore risulta averla percepita in maniera costante.
Ne consegue che le indennità sopra indicate (presenza e trasferta) siano da includere nella retribuzione dovuta durante le ferie, in quanto legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4.6.Le ulteriori indennità 'incluse' dal primo giudice nella base di calcolo della retribuzione feriale non sono state, invece, oggetto di censure specifiche circa le motivazioni, diffusamente sviluppate dal Tribunale, che evidenziano la correlazione delle stesse con le specifiche mansioni assegnate e la continuità della relativa percezione, e pertanto sono intangibili, e concorrono a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i periodi feriali.
5. Occorre a questo punto considerare l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle indennità invece meritevoli di computo nella base di calcolo, che costituisce presupposto imprescindibile affinchè possa essere apprezzata la potenziale dissuasione dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie, che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare.
E' al riguardo opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle
12 ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Il raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva;
esso va, dunque, operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Sul punto deve rammentarsi (v. Corte di Giustizia 15.09.2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che, da quanto sopra, “si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione”.
In tale contesto, si segnala la sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-
514/20) (DS c/ Ko.), che ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute.
Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_6
EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite sia volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto.
Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, He., C-
385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, 13 C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21).
Da ultimo, sul punto v. Cass. n. 14089/2024 laddove rammenta che “…qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sent. CGUE Koch cit. § 41) e che “..in tale prospettiva, non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che per il lavoratore dipendente la possibile induzione economica della rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”.
Nella specie, non v'è dubbio che l'omessa inclusione nella retribuzione relativa al periodo feriale delle indennità dovute (anche escludendo le voci sopra indicate) abbia avuto un'effettiva potenzialità dissuasiva, come può facilmente desumersi dalla più volte rimarcata continuità della loro erogazione in busta-paga e dalla loro stretta correlazione alla natura e tipologia dell'attività prestata dall'appellato.
Da questo punto di vista, la censura della società appellante risulta palesemente generica;
ribadito, infatti, che la domanda attorea è stata formulata (e accolta) in termini di mera condanna generica –
e, dunque, prescindendo dall'allegazione di dati contabili che rileveranno, se del caso, solo in sede Parte quantificatoria – vi è che nel caso di specie, in modo sintomatico, non ha, in ogni caso, addotto alcun concreto elemento contabile idoneo a sostenere l'assunto della non dissuasività dei
(pur numerosi e tutt'altro che irrilevanti, giusta le risultanze delle buste paga in atti) emolumenti aggiuntivi ingiustamente esclusi dalla base di computo della retribuzione feriale
Infatti, a fronte del rilievo del primo giudice circa la verifica della corresponsione degli emolumenti per cui è causa con continuità ed in modo non occasionale, le doglianze in termini di non continuatività e fissità delle indennità richieste e/o sulla dissuasività delle indebite decurtazioni appaiono dirette non tanto ad evidenziare, sotto il profilo contabile, le specifiche mensilità e/o i periodi temporali di mancata corresponsione e/o di non uniforme versamento delle cennate indennità, quanto a richiamare, ancora una volta, la formale osservanza delle disposizioni collettive disciplinanti le modalità di computo delle retribuzione feriale ( questione sopra già esaminata e della cui irrilevanza in concreto si è già detto).
Ne consegue che non può essere negata la (potenziale idoneità) a dissuadere il lavoratore 14 dall'esercitare il diritto alle ferie, perché la loro esclusione fa sì che la retribuzione percepita durante il periodo feriale si discosti in maniera sensibile da quella ordinariamente ricevuta, avuto riguardo al periodo di godimento del riposo ed alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. in termini C.App. Milano, sentenza n. 302/2023 del 29.3.2023; cfr. C. App. Bari, sentenza n.
1303/2024 pubbl. il 15.10.2024).
Va rammentato inoltre che, in base alle suddette sentenze della Corte di Giustizia, le spettanze del lavoratore sono determinabili in base ai compensi percepiti dal lavoratore durante un periodo di tempo rappresentativo, quale quello dell'anno precedente, e che, con riguardo al numero totale di ferie (v. da ultimo punto 12 della motivazione di Cass. n. 11758 del 2024), alla luce di quanto affermato anche da Cass. 23 giugno 2022 n. 20216, i giorni eccedenti le quattro settimane ricadono
“in una maetria non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alel parti collettive” (così,
Cass. civ. sez. lav., 23 giugno 2022 n. 20216, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni del lavoratore non possono eccedere i 24 giorni di ferie annuali.
6. In merito poi all'ulteriore censura, concernente il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, la stessa è priva di pregio e deve essere respinta.
È ormai consolidato l'orientamento di legittimità secondo cui, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato caratterizzati dal regime di stabilità disciplinato dalla l. n. 92 del 2012 (ed in seguito dal d.lgs. n. 23 del 2015), il termine di prescrizione dei diritti non prescritti alla data di entrata in vigore delle citate leggi decorre soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro, giacché – sia detto in sintesi – l'individuazione del tipo di tutela applicabile in caso di licenziamento consegue ad un accertamento giudiziale necessariamente effettuato ex post (cfr. Cass. n. 26246 del 2022, alla cui articolata motivazione in questa sede si rimanda).
Si tratta di indirizzo ormai pacifico di cui è espressione, da ultimo, Cass. n.2431 del 2024, ove si rileva che, per effetto delle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata. Pertanto, per tutti quei diritti che non sono prescritti al momento di entrata in vigore della citata legge il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro a norma degli artt. 2948, n. 4) e 2935 c.c.
7. In definitiva, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello e in parziale riforma della impugnata sentenza, va dichiarato il diritto di all'inclusione nella base di calcolo CP_1
della retribuzione goduta nei periodi di ferie delle indennità indicate in ricorso, con esclusione (oltre 15 che dell'indennità sabato lavorato, indennità domenicale e maggiorazione lavoro notturno) dell'indennità di presenza bis, dell'indennità incentivante, dell'indennità incentivante aggiuntiva, dell'indennità di manovra, dell'indennità di fuori nastro, di supero limite condotta, interruzione turno, disponibilità e semaforizzazione, il tutto da calcolarsi sulla base della media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute, con conseguente condanna della società al pagamento delle corrispondenti differenze retributive per i predetti titoli, maturate dal 02.01.2008 a dicembre 2021 (ultima busta paga in atti) oltre interessi e rivalutazione dall'insorgenza dei crediti al soddisfo.
E' appena il caso di precisare che, in relazione agli emolumento già esclusi dal primo giudice,
l'appellato non ha proposto gravame incidentale.
Le suesposte considerazioni sono assorbenti ed esimono questa Corte dalla trattazione di ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
8. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico dell'appellante, in considerazione dell'accertata – e in questa sede confermata- sussistenza, in capo al lavoratore, di un credito retributivo scaturito dal rapporto di lavoro in oggetto e dunque in applicazione del principio della causalità della lite.
Sussistono, nondimeno, ragioni idonee (parziale soccombenza di parte appellata in relazione alle maggiori indennità originariamente in contesa) per disporne la compensazione nella misura di 2/3, con condanna dell'appellante al pagamento della residua parte delle spese, liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n.55 del 2014 (come mod. dal D.M. n.147 del
2022) e tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 20.11.2023 da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n.1478/2023 resa in
[...] CP_1
data 22.5.2023 dal Tribunale del Lavoro di Bari, così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto del ricorrente all'inclusione delle indennità di presenza, indennità turni avvicendati, indennità di chiamata, indennità diarie ridotte e trasferte, indennità zona tachigrafica, indennità turno nella base di calcolo per la retribuzione feriale, il tutto da calcolarsi sulla base di una
16 media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie nei limiti di 24 giorni annui;
- condanna la società in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento delle conseguenti differenze retributive per i predetti titoli, maturate dal
02.01.2008 fino al 31.12.2021 oltre interessi e rivalutazione dall'insorgenza dei crediti al soddisfo;
- condanna le al pagamento, in favore di e con distrazione, di un terzo Pt_1 CP_1 delle spese di lite del doppio grado che liquida per l'intero in complessivi E. 1.200,00 per il primo grado ed in E. 1.500,00 per il presente grado, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15%, I.v.a. e c.p.a; compensa le spese per i restanti due terzi.
Così deciso in Bari, il 13 gennaio 2025
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
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