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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/10/2025, n. 2883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2883 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6906/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, prima Sezione Civile, in persona del dott. RI
Cigna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 6906/2019
R.G.
TRA
, rappresentata e difesa come da mandato in atti Parte_1 dall'avv. Giuseppe Brischetto
ATTRICE
CONTRO in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso come da mandato in atti dall'avv. Giancarlo Soave;
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 17-7-2019 conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi a questo Tribunale il per sentirlo Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi €
50.409,82, da lei subiti il giorno 22-6-2018, allorquando, intenta ad attraversare a piedi Via Carlo Massa, in era incappata in una CP_1
profonda buca insistente sul manto stradale, procurandosi lesioni personali;
in particolare, precisava che, a seguito della caduta, era stata immediatamente trasportata presso l'Ospedale di e sottoposta CP_1
ad intervento chirurgico di impianto di osteosintesi per frattura trimalleolare sinistra. CP_ Deduceva, quindi, la responsabilità dell' convenuto sia ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., quale proprietario del tratto di strada ove si era verificato il sinistro sia ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. quale soggetto preposto alla custodia e manutenzione della detta strada.
Si costituiva il e contestava la fondatezza della Controparte_1 domanda, sia nell'an che nel quantum, invocando la esclusiva responsabilità dell'attrice nella determinazione dell'evento e concludendo per il rigetto della domanda.
Il giudizio, istruito documentalmente, con prova orale (prova testimoniale) e con consulenza medico-legale, precisate le conclusioni e discussa la causa nell'udienza del 8-10-2025, veniva riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta, salvo una riduzione sul quantum.
L'art. 2051 cod. civ. individua un criterio di imputazione che, prescindendo da qualunque connotato di colpa, opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale (conf. Cass. 2481/2018; Cass. 2477/2018); di conseguenza, il danneggiato ha solo l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato.
Nel caso di specie la danneggiata ha assolto l'onere probatorio su di sé gravante, fornendo la prova del detto nesso causale.
Dall'istruttoria espletata, infatti, è emerso che i fatti di causa si sono verificati così come dedotto nell'atto introduttivo del giudizio, nelle circostanze di tempo e luogo ivi descritte.
Sul punto, i testimoni ascoltati hanno reso dichiarazioni conformi e dettagliate, e quindi, a parere del Tribunale, intrinsecamente attendibili;
2 in particolare, i testimoni e , presenti al Testimone_1 Testimone_2 momento dell'occorso, hanno concordemente riconosciuto lo stato dei luoghi come riprodotto nelle foto loro esibite ed hanno altresì confermato non solo la presenza della buca, ma anche la circostanza che la stessa fosse ricoperta di acqua piovana, caduta abbondantemente per l'intera giornata del sinistro, nonchè che la strada teatro dello stesso fosse scarsamente illuminata (cfr. verbale di udienza del 26-5-2021)
CP_ Di contro, va evidenziato che l' convenuto non ha fornito in giudizio prova del caso fortuito, inteso anche come fatto colposo dello stesso danneggiato.
Sul punto, va chiarito che la mera allegazione di circostanze astrattamente idonee ad integrare la colpa del danneggiato non è sufficiente ad escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 cod. civ.
L' invero, nei propri scritti difensivi ha sostenuto che il CP_3
sinistro si era verificato unicamente per la disattenzione della la Pt_1
quale, essendo perfettamente a conoscenza dello stato dei luoghi (per come si evince dalla relazione del Pronto Soccorso “Giunge in PS con ambulanza del 118 per caduta accidentale per strada nei pressi del domicilio”, dalla stessa dichiarato), ben avrebbe dovuto, con l'uso dell'ordinaria diligenza, aggirare il pericolo ed evitare il sinistro;
l'Ente convenuto, inoltre, ha asserito che la strada in questione, stante il traffico veicolare intenso, è sempre stata caratterizzata dalla presenza di anomalie e che, nello specifico, la buca oggetto di causa era presente e visibile già dall'anno 2015 (all'uopo ha prodotto atti fotogramma estratti dal sito
Googlemaps; v. all. 2 fascicolo parte convenuta).
Orbene, nella specie, non si ravvisa alcuna peculiare negligenza nella condotta della posto che la mera circostanza che la danneggiata Pt_1
risiedesse nelle vicinanze dei luoghi di causa non è di per sé sufficiente a desumere che la stessa fosse a conoscenza dell'insidia nella quale è incappata;
ciò tanto più in ragione delle stesse riproduzioni fotografiche allegate dall'Ente, dalle quali non si evince la presenza di alcuna anomalia per tutto il tratto di strada riprodotto, tantomeno della buca in
3 questione;
nulla esclude, dunque, che trattasi di insidia formatasi nell'immediatezza dei fatti, anche a causa della incessante pioggia nel giorno del sinistro.
Ciò premesso in ordine all'an, occorre a questo punto procedere alla quantificazione e liquidazione dei danni lamentati dall'attrice.
La CTU medica espletata in corso di causa dal dott. – Persona_1
con argomentazioni logiche e condivise dal Tribunale – ha evidenziato che la a seguito del sinistro per cui è causa, ha riportato un Pt_1
danno consistente nella frattura trimalleolare dell'articolazione T-T sinistra (cfr. consulenza medica in atti), con postumi permanenti valutabili come danno biologico nella misura del 9%, I.T.T. di gg 45, una
I.T.P. al 50% di 30 giorni e una I.T.P. al 25% di 30 giorni.
Trattandosi di danni micropermanenti, per la relativa liquidazione equitativa, si applicano le tabelle legislative di cui all'art. 139 cod. ass., e lo stesso va liquidato come segue:
I.T.T. 45 giorni al 100% = € 2.528,10
I.T.P. 30 giorni al 50% = € 842,70
I.T.P. 30 giorni al 25% = € 421,35
A titolo di ristoro del danno biologico permanente va, inoltre, determinata la somma di € 16.053,62, corrispondente a postumi da lesioni pari al 9%.
Deve, altresì, trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, tenuto conto che le spese mediche documentate, pari ad €
1.778,82, sono state ritenute quantitativamente congrue dal consulente.
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, in conclusione, il CP_1 va condannato alla corresponsione in favore dell'attrice della
[...]
somma di € 21.624,59 (pari ad € 19.845,77 riconosciuti a titolo di risarcimento danni non patrimoniali ed € 1.778,82 per danni patrimoniali). Detta somma è liquidata all'attualità, e non è quindi soggetta ad ulteriore rivalutazione;
spettano invece gli interessi, atteso che la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono funzioni diverse, poiché la prima mira a ripristinare la
4 situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi, potendosi agevolmente presumersi che il tempestivo pagamento avrebbe consentito remunerativi investimenti (conformi., tra le tante, Cass.
22607/2016; 18654/2018, 3173/2016); detti interessi vanno determinati, in mancanza di prova di un ulteriore danno, al tasso legale sulla somma come annualmente rivalutata a decorrere dalla data del sinistro, e quindi dal 22-6-2018, sino alla data della presente sentenza (Cass. S.U.
1712/1995; v., tra le tante successive, Cass. 5503/2003; Cass.
1193771997; Cass, 15823/2005); in altre parole, ai fini del calcolo degli interessi, le somme di cui sopra risultanti dall'applicazione delle tabelle milanesi aggiornate all'attualità, devono essere, secondo i coefficienti in uso, dapprima riportate al valore effettivo corrente al momento del fatto illecito (c.d. devalutazione), e sulla somma così ottenuta, vanno calcolati anno per anno (cioè con rivalutazione della somma anno dopo anno) gli interessi legali. Sulla complessiva somma come determinata, divenendo - con la presente sentenza- l'obbligazione di valuta, vanno poi applicati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, nella misura di cui al dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore dell'attrice, dichiaratosi anticipatario.
Le spese di CTU, nella misura già liquidata in corso di causa, sono definitivamente poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. RI Cigna, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con citazione notificata in data 21-
5 3-2018 da nei confronti del così Parte_1 Controparte_1
provvede:
in accoglimento della domanda, dichiara il Controparte_1
responsabile del sinistro in questione e, per l'effetto, lo condanna al pagamento, in favore di della somma di euro € 21.624,59, Parte_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva;
condanna il al pagamento delle spese di lite, in Controparte_1 favore del difensore dell'attrice, avv. Giuseppe Brischietto, dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 3.540,00 per compensi ed euro 545,00 per spese vive, oltre spese forfettarie, IVA e CAP come per legge;
pone definitivamente le spese di CTU, nella misura già liquidata, a carico del convenuto.
Lecce, 15-10-2025
Il Giudice
Dott. RI Cigna
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il processo, dott.ssa Annalisa Tunno.
dott. RI Cigna
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, prima Sezione Civile, in persona del dott. RI
Cigna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 6906/2019
R.G.
TRA
, rappresentata e difesa come da mandato in atti Parte_1 dall'avv. Giuseppe Brischetto
ATTRICE
CONTRO in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso come da mandato in atti dall'avv. Giancarlo Soave;
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 17-7-2019 conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi a questo Tribunale il per sentirlo Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi €
50.409,82, da lei subiti il giorno 22-6-2018, allorquando, intenta ad attraversare a piedi Via Carlo Massa, in era incappata in una CP_1
profonda buca insistente sul manto stradale, procurandosi lesioni personali;
in particolare, precisava che, a seguito della caduta, era stata immediatamente trasportata presso l'Ospedale di e sottoposta CP_1
ad intervento chirurgico di impianto di osteosintesi per frattura trimalleolare sinistra. CP_ Deduceva, quindi, la responsabilità dell' convenuto sia ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., quale proprietario del tratto di strada ove si era verificato il sinistro sia ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. quale soggetto preposto alla custodia e manutenzione della detta strada.
Si costituiva il e contestava la fondatezza della Controparte_1 domanda, sia nell'an che nel quantum, invocando la esclusiva responsabilità dell'attrice nella determinazione dell'evento e concludendo per il rigetto della domanda.
Il giudizio, istruito documentalmente, con prova orale (prova testimoniale) e con consulenza medico-legale, precisate le conclusioni e discussa la causa nell'udienza del 8-10-2025, veniva riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta, salvo una riduzione sul quantum.
L'art. 2051 cod. civ. individua un criterio di imputazione che, prescindendo da qualunque connotato di colpa, opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale (conf. Cass. 2481/2018; Cass. 2477/2018); di conseguenza, il danneggiato ha solo l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato.
Nel caso di specie la danneggiata ha assolto l'onere probatorio su di sé gravante, fornendo la prova del detto nesso causale.
Dall'istruttoria espletata, infatti, è emerso che i fatti di causa si sono verificati così come dedotto nell'atto introduttivo del giudizio, nelle circostanze di tempo e luogo ivi descritte.
Sul punto, i testimoni ascoltati hanno reso dichiarazioni conformi e dettagliate, e quindi, a parere del Tribunale, intrinsecamente attendibili;
2 in particolare, i testimoni e , presenti al Testimone_1 Testimone_2 momento dell'occorso, hanno concordemente riconosciuto lo stato dei luoghi come riprodotto nelle foto loro esibite ed hanno altresì confermato non solo la presenza della buca, ma anche la circostanza che la stessa fosse ricoperta di acqua piovana, caduta abbondantemente per l'intera giornata del sinistro, nonchè che la strada teatro dello stesso fosse scarsamente illuminata (cfr. verbale di udienza del 26-5-2021)
CP_ Di contro, va evidenziato che l' convenuto non ha fornito in giudizio prova del caso fortuito, inteso anche come fatto colposo dello stesso danneggiato.
Sul punto, va chiarito che la mera allegazione di circostanze astrattamente idonee ad integrare la colpa del danneggiato non è sufficiente ad escludere la responsabilità oggettiva ex art. 2051 cod. civ.
L' invero, nei propri scritti difensivi ha sostenuto che il CP_3
sinistro si era verificato unicamente per la disattenzione della la Pt_1
quale, essendo perfettamente a conoscenza dello stato dei luoghi (per come si evince dalla relazione del Pronto Soccorso “Giunge in PS con ambulanza del 118 per caduta accidentale per strada nei pressi del domicilio”, dalla stessa dichiarato), ben avrebbe dovuto, con l'uso dell'ordinaria diligenza, aggirare il pericolo ed evitare il sinistro;
l'Ente convenuto, inoltre, ha asserito che la strada in questione, stante il traffico veicolare intenso, è sempre stata caratterizzata dalla presenza di anomalie e che, nello specifico, la buca oggetto di causa era presente e visibile già dall'anno 2015 (all'uopo ha prodotto atti fotogramma estratti dal sito
Googlemaps; v. all. 2 fascicolo parte convenuta).
Orbene, nella specie, non si ravvisa alcuna peculiare negligenza nella condotta della posto che la mera circostanza che la danneggiata Pt_1
risiedesse nelle vicinanze dei luoghi di causa non è di per sé sufficiente a desumere che la stessa fosse a conoscenza dell'insidia nella quale è incappata;
ciò tanto più in ragione delle stesse riproduzioni fotografiche allegate dall'Ente, dalle quali non si evince la presenza di alcuna anomalia per tutto il tratto di strada riprodotto, tantomeno della buca in
3 questione;
nulla esclude, dunque, che trattasi di insidia formatasi nell'immediatezza dei fatti, anche a causa della incessante pioggia nel giorno del sinistro.
Ciò premesso in ordine all'an, occorre a questo punto procedere alla quantificazione e liquidazione dei danni lamentati dall'attrice.
La CTU medica espletata in corso di causa dal dott. – Persona_1
con argomentazioni logiche e condivise dal Tribunale – ha evidenziato che la a seguito del sinistro per cui è causa, ha riportato un Pt_1
danno consistente nella frattura trimalleolare dell'articolazione T-T sinistra (cfr. consulenza medica in atti), con postumi permanenti valutabili come danno biologico nella misura del 9%, I.T.T. di gg 45, una
I.T.P. al 50% di 30 giorni e una I.T.P. al 25% di 30 giorni.
Trattandosi di danni micropermanenti, per la relativa liquidazione equitativa, si applicano le tabelle legislative di cui all'art. 139 cod. ass., e lo stesso va liquidato come segue:
I.T.T. 45 giorni al 100% = € 2.528,10
I.T.P. 30 giorni al 50% = € 842,70
I.T.P. 30 giorni al 25% = € 421,35
A titolo di ristoro del danno biologico permanente va, inoltre, determinata la somma di € 16.053,62, corrispondente a postumi da lesioni pari al 9%.
Deve, altresì, trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, tenuto conto che le spese mediche documentate, pari ad €
1.778,82, sono state ritenute quantitativamente congrue dal consulente.
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, in conclusione, il CP_1 va condannato alla corresponsione in favore dell'attrice della
[...]
somma di € 21.624,59 (pari ad € 19.845,77 riconosciuti a titolo di risarcimento danni non patrimoniali ed € 1.778,82 per danni patrimoniali). Detta somma è liquidata all'attualità, e non è quindi soggetta ad ulteriore rivalutazione;
spettano invece gli interessi, atteso che la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono funzioni diverse, poiché la prima mira a ripristinare la
4 situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi, potendosi agevolmente presumersi che il tempestivo pagamento avrebbe consentito remunerativi investimenti (conformi., tra le tante, Cass.
22607/2016; 18654/2018, 3173/2016); detti interessi vanno determinati, in mancanza di prova di un ulteriore danno, al tasso legale sulla somma come annualmente rivalutata a decorrere dalla data del sinistro, e quindi dal 22-6-2018, sino alla data della presente sentenza (Cass. S.U.
1712/1995; v., tra le tante successive, Cass. 5503/2003; Cass.
1193771997; Cass, 15823/2005); in altre parole, ai fini del calcolo degli interessi, le somme di cui sopra risultanti dall'applicazione delle tabelle milanesi aggiornate all'attualità, devono essere, secondo i coefficienti in uso, dapprima riportate al valore effettivo corrente al momento del fatto illecito (c.d. devalutazione), e sulla somma così ottenuta, vanno calcolati anno per anno (cioè con rivalutazione della somma anno dopo anno) gli interessi legali. Sulla complessiva somma come determinata, divenendo - con la presente sentenza- l'obbligazione di valuta, vanno poi applicati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, nella misura di cui al dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore dell'attrice, dichiaratosi anticipatario.
Le spese di CTU, nella misura già liquidata in corso di causa, sono definitivamente poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. RI Cigna, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con citazione notificata in data 21-
5 3-2018 da nei confronti del così Parte_1 Controparte_1
provvede:
in accoglimento della domanda, dichiara il Controparte_1
responsabile del sinistro in questione e, per l'effetto, lo condanna al pagamento, in favore di della somma di euro € 21.624,59, Parte_1
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva;
condanna il al pagamento delle spese di lite, in Controparte_1 favore del difensore dell'attrice, avv. Giuseppe Brischietto, dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 3.540,00 per compensi ed euro 545,00 per spese vive, oltre spese forfettarie, IVA e CAP come per legge;
pone definitivamente le spese di CTU, nella misura già liquidata, a carico del convenuto.
Lecce, 15-10-2025
Il Giudice
Dott. RI Cigna
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il processo, dott.ssa Annalisa Tunno.
dott. RI Cigna
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