Art. 2.
La disposizione del precedente articolo si applica anche per l'ammissione ai concorsi pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati gia' indetti, sempre che, alla data medesima, non sia scaduto il termine per la presentazione delle domande.
Entro detto termine le vedove dei caduti potranno presentare la domanda di ammissione al concorso senza i documenti occorrenti, ma non saranno ammesse al concorso ove non presentino i documenti stessi entro un mese dalla scadenza del termine medesimo.
La disposizione del precedente articolo si applica anche per l'ammissione ai concorsi pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati gia' indetti, sempre che, alla data medesima, non sia scaduto il termine per la presentazione delle domande.
Entro detto termine le vedove dei caduti potranno presentare la domanda di ammissione al concorso senza i documenti occorrenti, ma non saranno ammesse al concorso ove non presentino i documenti stessi entro un mese dalla scadenza del termine medesimo.