Art. 3. 1. Dell'autorizzazione di spesa di lire 131 miliardi di cui all'articolo 2, la somma di lire 50 miliardi e' destinata a favore dei comuni a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che essi devono sostenere per l'esecuzione delle operazioni censuarie di loro competenza, definite dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1.
2. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava altresi' la spesa per le prestazioni che devono svolgere i rilevatori, secondo le norme fissate nel regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1.
3. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava inoltre la somma di lire un miliardo da devolvere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che detti enti devono sostenere in occasione del censimento, anche in relazione agli adempimenti amministrativi e contabili loro demandati.
4. Sulla predetta autorizzazione di spesa grava il rimborso delle spese erogate dall'Istituto centrale di statistica agli enti interessati per eventuali lavori connessi con l'esecuzione del censimento e disposti dall'Istituto stesso.
5. L'istituto centrale di statistica, per l'esecuzione di operazioni censuarie che comportino l'utilizzazione di strumenti ad alto contenuto tecnologico, puo' deliberare con la procedura prevista dall' articolo 22, commi 2 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , la partecipazione a consorzi o a societa' consortili che dispongano di tali strumenti.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 22 del decreto legislativo n. 322/1989 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell' art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ) e' il seguente:
"Art. 22 (Compiti del consiglio). - 1. Il presidente convoca il consiglio e fissa le materie da portare alla sua discussione.
2. Spetta al consiglio:
a) di deliberare, entro il 30 aprile di ciascun anno, un piano annuale che evidenzi gli obiettivi, le spese previste per il successivo triennio e le previsioni annuali di entrata, con indicazioni separate di quelle proprie e di quelle a carico del bilancio statale, seguendone periodicamente lo stato di attuazione. In tale documento e' altresi' inserito, con atto separato, il piano annuale di attuazione del programma statistico nazionale di cui all'art. 13;
b) di deliberare il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;
c) di deliberare il disegno organizzativo dell'Istituto, determinando gli uffici centrali e periferici e la loro organizzazione, fissandone i compiti e la dotazione di personale e di mezzi, nonche' il regolamento organico e la pianta organica del personale;
d) di deliberare i regolamenti sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale, tenendo conto della natura specifica e dell'autonomia dell'ISTAT;
e) di deliberare la partecipazione dell'ISTAT al capitale di enti e societa', ai sensi dell'art. 15, comma 2;
f) di nominare su proposta del presidente il direttore generale e i direttori centrali dell'Istituto.
3. Per la validita' delle sedute del consiglio occorre la presenza di almeno sei componenti. Per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
4. Le deliberazioni sugli oggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto, quanto alla lettera c), con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e, quanto alle lettere d) ed e), con il Ministro del tesoro".
2. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava altresi' la spesa per le prestazioni che devono svolgere i rilevatori, secondo le norme fissate nel regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1.
3. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava inoltre la somma di lire un miliardo da devolvere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che detti enti devono sostenere in occasione del censimento, anche in relazione agli adempimenti amministrativi e contabili loro demandati.
4. Sulla predetta autorizzazione di spesa grava il rimborso delle spese erogate dall'Istituto centrale di statistica agli enti interessati per eventuali lavori connessi con l'esecuzione del censimento e disposti dall'Istituto stesso.
5. L'istituto centrale di statistica, per l'esecuzione di operazioni censuarie che comportino l'utilizzazione di strumenti ad alto contenuto tecnologico, puo' deliberare con la procedura prevista dall' articolo 22, commi 2 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , la partecipazione a consorzi o a societa' consortili che dispongano di tali strumenti.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 22 del decreto legislativo n. 322/1989 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell' art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ) e' il seguente:
"Art. 22 (Compiti del consiglio). - 1. Il presidente convoca il consiglio e fissa le materie da portare alla sua discussione.
2. Spetta al consiglio:
a) di deliberare, entro il 30 aprile di ciascun anno, un piano annuale che evidenzi gli obiettivi, le spese previste per il successivo triennio e le previsioni annuali di entrata, con indicazioni separate di quelle proprie e di quelle a carico del bilancio statale, seguendone periodicamente lo stato di attuazione. In tale documento e' altresi' inserito, con atto separato, il piano annuale di attuazione del programma statistico nazionale di cui all'art. 13;
b) di deliberare il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;
c) di deliberare il disegno organizzativo dell'Istituto, determinando gli uffici centrali e periferici e la loro organizzazione, fissandone i compiti e la dotazione di personale e di mezzi, nonche' il regolamento organico e la pianta organica del personale;
d) di deliberare i regolamenti sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale, tenendo conto della natura specifica e dell'autonomia dell'ISTAT;
e) di deliberare la partecipazione dell'ISTAT al capitale di enti e societa', ai sensi dell'art. 15, comma 2;
f) di nominare su proposta del presidente il direttore generale e i direttori centrali dell'Istituto.
3. Per la validita' delle sedute del consiglio occorre la presenza di almeno sei componenti. Per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.
4. Le deliberazioni sugli oggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto, quanto alla lettera c), con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e, quanto alle lettere d) ed e), con il Ministro del tesoro".