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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 4756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4756 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42411 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato, a norma degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( , rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Fini del Foro di Milano, Controparte_1 P.IVA_1 presso lo studio del quale a Milano, via Tolstoj n. 1 ha eletto domicilio;
-ricorrente-
CONTRO
, 7 V. 2ns Floor Ap 25, 1000 Sofia;
CP_2 Controparte_3 Controparte_4
-resistente contumace-
Conclusioni: parte ricorrente: “accertato e dichiarato che in forza di ordini n. 1479682 2020 e n. 1505023 2020; ripetizione prove Parte_1 Controparte su nuovo veicolo S5 come da scambi email del 08-15 gennaio 2021 sottoscritti da con sede legale CP_2 7 Stefan Karadzha st Entrance V. 2ns Floor. Ap 25, 1000 Sofia ha eseguito le prestazioni meglio descritte negli ordini citati, nella premessa del presente ricorso e nelle fatture prodotte maturando un credito, di euro 14.821,00 oltre interessi di mora ex d. lgs Controparte 231/02;condannare la convenuta con sede legale 7 Stefan Karadzha st Entrance V. 2ns Floor. Ap CP_2 25, 1000 Sofia in persona del le legale rappresentante pro-tempore, al pagamento a favore in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore (Presidente del Consiglio di amministrazione) signor , al pagamento della somma Parte_2 complessiva per i servizi resi come meglio descritti negli ordini e fatture prodotte e con riserva di integrazione documentale per complessive euro 14.821,00 oltre interessi di mora ex d. lgs 231/02 dal dovuto al saldo effettivo ovvero in quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa oltre al risarcimento dei danni;
Con vittoria di spese e competenze professionali della fase relativa all'ingiunzione di pagamento europeo e della presente fase ordinaria oltre accessori di legge come da nota spese depositata;
IN VIA ISTRUTTORIA: Dato atto della mancata presentazione della parte a rendere l'interpello nonostante la rituale notifica dell'ordinanza si richiamano integralmente i mezzi di prova per testimoni indicati in ricorso con i testi non escussi da intendersi qui trascritti”.
Concise ragioni della decisione
La parte ricorrente ha proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c., nei termini indicati Controparte_1 dal giudice della procedura di ingiunzione europea a seguito di istanza a norma dell'art. 17 del
Regolamento CE n. 1896 del 2006, evocando in giudizio l'opponente - la quale è CP_2
rimasta contumace nonostante la regolarità della notificazione - per ottenere il pagamento della somma di euro 14.821,00 oltre interessi ex D.lgs. 231/2002, a titolo di corrispettivo della attività svolta.
La parte ricorrente, in conformità alle regole sull'onere della prova in tema di responsabilità
1 contrattuale (Cass. S.U. 30.10.2001, n. 13533), ha provato la sussistenza della fonte negoziale
(docc. 7 e 8), avente ad oggetto l'incarico, da parte della , da un lato, di svolgere CP_2
“l'iter di omologazione completo per veicoli categoria L secondo Regolamento 168/2013/EU”, Co Co ossia dei veicoli elettrici identificati con le sigle e dall'altro, di predisporre la documentazione di omologazione dei veicoli in oggetto.
Trattasi, difatti, degli ordini n. 1479682 del 2020 e n. 1505023 del 2020 a cui hanno fatto seguito, dopo l'espletamento dell'attività, l'emissione delle fatture n. 1222007507 del 2.04.2020, n.
1222116157 del 21.06.2021 e 1222116104 del 18.06.2021, non pagate dalla
[...]
a dimostrazione della esecuzione dei servizi di omologazione e di stesura dei Controparte_7
relativi documenti, ha prodotto le prove di laboratorio (docc. 8, 9, 10), i test effettuati dal laboratorio esterno NG GI (doc. 14), la comunicazione dell'esito positivo dei test per i veicoli S4 (docc. 19 e 20), la ripetizione – su richiesta della resistente – dei test di omologazione sul veicolo S5 (doc. 20 bis).
Anche all'esito della assunzione delle prove costituende articolate, emerge che Controparte_1
eseguì i procedimenti di omologazione dei due veicoli elettrici di proprietà della Controparte_2
Nello specifico, i testimoni e hanno confermato l'esecuzione delle Testimone_1 Testimone_2
prove, dei test e la redazione della documentazione di omologazione.
Per contro, la società dopo aver comunicato di presentare opposizione CP_2 all'ingiunzione, ha optato per rimanere contumace nel giudizio di merito, decadendo, quindi dalle facoltà assertive e probatorie.
Conseguentemente, quest'ultima non ha ne allegato né provato, a norma dell'art. 2697 comma 2
c.c., fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto di credito azionato, a norma dell'art. 2697 comma 2 c.c.
Deve, da ultimo, aggiungersi, quale argomento di prova unitamente alle prove già esaminate, che parte resistente, dichiarata contumace, nonostante la notificazione dell'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale, a norma dell'art. 292 c.p.c., ha omesso di presenziare all'udienza, precludendo la possibilità di assumere la prova costituenda.
In conclusione, deve essere condannata al pagamento, a favore di CP_2 Controparte_1
a titolo di corrispettivo, della somma di euro 14.821,00 oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture all'effettivo saldo.
Le spese processuali della procedura di ingiunzione europea e del giudizio di merito seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) condanna al pagamento, a favore di a titolo di corrispettivo, CP_2 Controparte_1
della somma di euro 14.821,00 oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dalla data scadenza delle singole fatture all'effettivo saldo;
2) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di che si Controparte_1
liquidano in euro 2.378,33 per spese ed euro 5.567,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Così deciso in Milano l'11 giugno 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato, a norma degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( , rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Fini del Foro di Milano, Controparte_1 P.IVA_1 presso lo studio del quale a Milano, via Tolstoj n. 1 ha eletto domicilio;
-ricorrente-
CONTRO
, 7 V. 2ns Floor Ap 25, 1000 Sofia;
CP_2 Controparte_3 Controparte_4
-resistente contumace-
Conclusioni: parte ricorrente: “accertato e dichiarato che in forza di ordini n. 1479682 2020 e n. 1505023 2020; ripetizione prove Parte_1 Controparte su nuovo veicolo S5 come da scambi email del 08-15 gennaio 2021 sottoscritti da con sede legale CP_2 7 Stefan Karadzha st Entrance V. 2ns Floor. Ap 25, 1000 Sofia ha eseguito le prestazioni meglio descritte negli ordini citati, nella premessa del presente ricorso e nelle fatture prodotte maturando un credito, di euro 14.821,00 oltre interessi di mora ex d. lgs Controparte 231/02;condannare la convenuta con sede legale 7 Stefan Karadzha st Entrance V. 2ns Floor. Ap CP_2 25, 1000 Sofia in persona del le legale rappresentante pro-tempore, al pagamento a favore in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore (Presidente del Consiglio di amministrazione) signor , al pagamento della somma Parte_2 complessiva per i servizi resi come meglio descritti negli ordini e fatture prodotte e con riserva di integrazione documentale per complessive euro 14.821,00 oltre interessi di mora ex d. lgs 231/02 dal dovuto al saldo effettivo ovvero in quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa oltre al risarcimento dei danni;
Con vittoria di spese e competenze professionali della fase relativa all'ingiunzione di pagamento europeo e della presente fase ordinaria oltre accessori di legge come da nota spese depositata;
IN VIA ISTRUTTORIA: Dato atto della mancata presentazione della parte a rendere l'interpello nonostante la rituale notifica dell'ordinanza si richiamano integralmente i mezzi di prova per testimoni indicati in ricorso con i testi non escussi da intendersi qui trascritti”.
Concise ragioni della decisione
La parte ricorrente ha proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c., nei termini indicati Controparte_1 dal giudice della procedura di ingiunzione europea a seguito di istanza a norma dell'art. 17 del
Regolamento CE n. 1896 del 2006, evocando in giudizio l'opponente - la quale è CP_2
rimasta contumace nonostante la regolarità della notificazione - per ottenere il pagamento della somma di euro 14.821,00 oltre interessi ex D.lgs. 231/2002, a titolo di corrispettivo della attività svolta.
La parte ricorrente, in conformità alle regole sull'onere della prova in tema di responsabilità
1 contrattuale (Cass. S.U. 30.10.2001, n. 13533), ha provato la sussistenza della fonte negoziale
(docc. 7 e 8), avente ad oggetto l'incarico, da parte della , da un lato, di svolgere CP_2
“l'iter di omologazione completo per veicoli categoria L secondo Regolamento 168/2013/EU”, Co Co ossia dei veicoli elettrici identificati con le sigle e dall'altro, di predisporre la documentazione di omologazione dei veicoli in oggetto.
Trattasi, difatti, degli ordini n. 1479682 del 2020 e n. 1505023 del 2020 a cui hanno fatto seguito, dopo l'espletamento dell'attività, l'emissione delle fatture n. 1222007507 del 2.04.2020, n.
1222116157 del 21.06.2021 e 1222116104 del 18.06.2021, non pagate dalla
[...]
a dimostrazione della esecuzione dei servizi di omologazione e di stesura dei Controparte_7
relativi documenti, ha prodotto le prove di laboratorio (docc. 8, 9, 10), i test effettuati dal laboratorio esterno NG GI (doc. 14), la comunicazione dell'esito positivo dei test per i veicoli S4 (docc. 19 e 20), la ripetizione – su richiesta della resistente – dei test di omologazione sul veicolo S5 (doc. 20 bis).
Anche all'esito della assunzione delle prove costituende articolate, emerge che Controparte_1
eseguì i procedimenti di omologazione dei due veicoli elettrici di proprietà della Controparte_2
Nello specifico, i testimoni e hanno confermato l'esecuzione delle Testimone_1 Testimone_2
prove, dei test e la redazione della documentazione di omologazione.
Per contro, la società dopo aver comunicato di presentare opposizione CP_2 all'ingiunzione, ha optato per rimanere contumace nel giudizio di merito, decadendo, quindi dalle facoltà assertive e probatorie.
Conseguentemente, quest'ultima non ha ne allegato né provato, a norma dell'art. 2697 comma 2
c.c., fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto di credito azionato, a norma dell'art. 2697 comma 2 c.c.
Deve, da ultimo, aggiungersi, quale argomento di prova unitamente alle prove già esaminate, che parte resistente, dichiarata contumace, nonostante la notificazione dell'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale, a norma dell'art. 292 c.p.c., ha omesso di presenziare all'udienza, precludendo la possibilità di assumere la prova costituenda.
In conclusione, deve essere condannata al pagamento, a favore di CP_2 Controparte_1
a titolo di corrispettivo, della somma di euro 14.821,00 oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture all'effettivo saldo.
Le spese processuali della procedura di ingiunzione europea e del giudizio di merito seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) condanna al pagamento, a favore di a titolo di corrispettivo, CP_2 Controparte_1
della somma di euro 14.821,00 oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dalla data scadenza delle singole fatture all'effettivo saldo;
2) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di che si Controparte_1
liquidano in euro 2.378,33 per spese ed euro 5.567,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Così deciso in Milano l'11 giugno 2025.
Il Giudice
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