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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1190/2018
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello, iscritto al n. 1190 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 avverso l'ordinanza n. rep. 282/2018 del tribunale di Benevento, pubblicata in data
30.1.2018, all'esito del giudizio n. di r.g. 5633/2016 avente ad oggetto: risarcimento del danno, pendente
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 mandato a margine dell'appello, dall'avv. Franco De Duonni (c.f.:
. C.F._2
Appellante
E
(c.f.: , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._3
mandato allegata alla comparsa in appello, dall'avv. Maria Pia Croce (c.f.:
. C.F._4
Appellato
R.G. n. 1190/2018 Sentenza (c.f.: ), elettivamente domiciliato presso Parte_2 C.F._5 lo studio dell'avv. Maria Libera Martuccio (c.f.: ) sito in Colle C.F._6
TA (BN) alla via Flora n. 2, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato, allegata alla comparsa di costituzione e risposta del
18.11.2024. 2 Appellato
(c.f.: ), Controparte_2 C.F._7
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 29.09.2017 depositata in primo grado, dall'avv. Raffaele Scarinzi (c.f.:
) C.F._8
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato in data 03.02.2017, Parte_1
citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento il SI , gli Controparte_1 ingegneri quale direttore dei lavori e progettista e Parte_2 Controparte_2
quale collaudatore, affinché, previo accertamento delle rispettive responsabilità
[...] per i danni ad ella causati nella ristrutturazione ex lege 219/18 dell'immobile ubicato in
Vitulano via Fuschi di Sopra, venissero condannati, anche in solido, al pagamento della somma ritenuta di giustizia per il completamento delle opere strutturali di cui al progetto e/o delle maggiori opere necessarie, oltre spese.
Con memoria difensiva, si costituiva in giudizio il Sig. contestando CP_1
la domanda di risarcimento del danno, eccependo la prescrizione del diritto, nonché
l'insussistenza di responsabilità e conseguente carenza di legittimazione passiva.
Si costituivano, altresì sia l'ingegnere , sia l'ingegnere Pt_2 Controparte_2
, che eccepiva, nelle rispettive difese, sia la decadenza sia la prescrizione del
[...]
diritto e la sua infondatezza nel merito.
Con ordinanza emessa in data 27.01.2018, comunicata il 30.01.2018, il Tribunale di
Benevento, ritenuta la natura extracontrattuale della responsabilità azionata e la sua prescrizione rigettava la domanda e compensava le spese.
2. Con atto di citazione in appello, notificato in data 23.02.2018, Parte_1
articolava due motivi di appello: il mancato riconoscimento di responsabilità a carico del SI;
l'errato calcolo del termine prescrizionale da parte del Giudice di CP_1
prime cure:
R.G. n. 1190/2018 Sentenza Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello adita, condannare la parte convenuta, in solido tra loro, al pagamento, in favore di odierna appellante, a titolo di risarcimento danni, nella misura indicata in atti e/o alla maggiore o minore somma che emergerà in corso di giudizio;
condannare la medesima parte convenuta, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze tutte del presente grado di 3 giudizio, nonché della e del successivo ricorso ex art. 702 c.p.c. avanti al CP_3
Tribunale di Benevento ex D.M. 140/2012, con distrazione delle spese dei due giudizi al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c. per averne fatto anticipazione”.
2.1. Instaurato il contraddittorio si costituivano gli appellati , Controparte_1
e , che chiedevano il rigetto integrale dell'appello, insistendo per la CP_4 Pt_2 declaratoria di prescrizione e concludevano per la conferma dell'ordinanza gravata.
Confermata per la comparizione l'udienza indicata in citazione del 19 marzo 2018, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 febbraio
2020. Rinviata più volte la causa per esigenze di ruolo, all'esito dell'udienza collegiale del 20.11.2024, svolta in trattazione scritta, con ordinanza in data 29.11.2024 la causa é stata riservata in decisione, con la concessione dei termini ordinari di giorni sessanta più venti ex art. 190 co. 1 c.p.c. per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali.
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, anche in replica.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è infondato e merita di essere respinto.
Con il primo motivo l'appellante contesta l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui non può configurarsi una responsabilità di;
in senso Controparte_1
critico verso la decisione, osserva che quando, come nel caso che occupa, i diversi piani dell'immobile sono interconnessi e tutti coinvolti nella realizzazione delle opere di consolidamento statico delle strutture portanti, è sempre coinvolto anche il comproprietario delle porzioni di edificio che non usufruiscono direttamente del contributo;
che è stato a scegliere il direttore dei lavori nell'ingegnere CP_1 Pt_2 ed il collaudatore nella persona dell'ingegnere , che egli ha altresì individuato CP_2
l'impresa appaltatrice e stipulato il contratto di appalto, che proprio queste determinazioni fondano la sua responsabilità per i danni.
Con il secondo motivo critica la decisione del tribunale nella parte in cui ascrive la decorrenza della prescrizione a marzo 2009, allorquando è stata inviata la lettera da a con cui il secondo veniva diffidato e invitato a CP_5 Controparte_1
R.G. n. 1190/2018 Sentenza togliere i calcinacci;
il giudice ne ha desunto che almeno fin dall'invio di detta missiva l'interessato sapeva che i lavori strutturali non erano stati fatti, pertanto il diritto al risarcimento si sarebbe prescritto. L'appellante evidenzia che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, nell'epistola in questione si lamentava che i lavori CP_5
strutturali erano stati fatti ma che voleva che si liberasse il suo appartamento dai 4 calcinacci per fare i lavori di sua spettanza, mentre il giudice ha affermato che “il presunto danneggiato fosse consapevole della necessità di completare i lavori”.
Prosegue l'appellante che dalla documentazione della pratica di concessione dei contributi emergeva che il direttore dei lavori con perizia giurata aveva certificato che tutti i lavori previsti nel progetto era stati eseguiti a regola d'arte, di guisa che né suo padre, né, tantomeno, lei, potevano sapere che i lavori strutturali e di consolidamento non erano stati fatti in modo completo.
Aggiunge l'appellante che soltanto dopo aver incaricato un tecnico di sua fiducia, nel settembre dell'anno 2015, in qualità di erede di , aveva scoperto la reale CP_5 situazione strutturale dell'immobile.
I motivi di appello vanno congiuntamente esaminati in quanto strettamente connessi e sono infondati.
4. In primo luogo, il titolo per cui è causa, posto a base dell'azione dall'appellante è la responsabilità per fatto illecito, come si desume sia dal tenore del petitum e della causa petendi: ci si lamenta dell'ingombro e dei calcinacci lasciati nella propria abitazione e di un difetto delle opere di consolidamento, dunque di attività meramente materiali e che non hanno fonte in un rapporto contrattuale.
Nessun titolo contrattuale vi è verso , beneficiario del contributo ex Controparte_1
lege 219 del 1981 e “trascinante” rispetto alla proprietà da riparare nelle parti comuni ad ed in quanto tale astrattamente responsabile di eventuali danni per CP_5
attività materiali a lui riconducibili.
Né si badi bene, l'appellante ha mai dedotto che esistesse un contratto con e/o CP_1
con i due ingegneri convenuti in giudizio.
Per mero scrupolo, si soggiunge che dopo aver revocato la delega al Comune di
Vitulano per eseguire i lavori di recupero dell'immobile, si impegnò, CP_1
mediante una convenzione, a far realizzare direttamente il progetto con i contributi erogati, e che la convenzione risulta stipulata tra , l'ing. ed il CP_1 Pt_2 CP_6
che partecipò alla convenzione per il tramite del responsabile dell'Ufficio tecnico.
R.G. n. 1190/2018 Sentenza Il danno, e la conseguente eventuale responsabilità dei convenuti, a prescindere dalla sua fondatezza nel merito, sono declinati come pericolo di stabilità del proprio immobile, sia verso sia verso i due ingegneri. CP_1
Ciò posto, l'azione risarcitoria, in quanto derivante da responsabilità aquiliana, soggiace al termine quinquennale ex art. 2947, co.1, c.c., ed è prescritta. 5
§§§
Il principio, su cui insiste anche l'appellante, per cui il diritto si prescrive a decorrere da quando può essere fatto valere, va qui declinato nel senso che dopo il termine dei lavori, al più tardi dopo il deposito, a dicembre 2006, del certificato di regolare esecuzione del progetto da parte dell'ing. , era certamente in possesso del CP_2 CP_5
suo immobile e, per le emergenze istruttorie che di seguito si illustreranno, certamente in grado di rendersi conto – secondo la diligenza media del buon padre di famiglia, ovvero secondo il grado di diligenza che potrebbe richiedersi a chiunque altro - di quanto occorreva fare nell'immobile per renderlo sicuro, perché risultava già che i lavori di consolidamento previsti non erano stati completamente fatti.
In primo luogo, si osserva che se un immobile viene riconsegnato al proprietario dopo l'esecuzione di lavori di ristrutturazione importanti, una persona di media diligenza quando riprende possesso verifica se i lavori sono stati fatti e se sono stati fatti bene.
Trattandosi di valutazione tecnica per la quale le competenze necessarie sono specialistiche, si comprende che può risultare indispensabile consultare un perito di propria fiducia per sapere se i lavori non sono stati proprio fatti o se sono stati eseguiti male o parzialmente. Tuttavia, nel caso che occupa nulla è dedotto circa il perché soltanto dopo circa 10 anni dalla riconsegna dell'immobile IA LI si sia rivolta ad un tecnico e così abbia scoperto che vi erano difetti nei lavori di consolidamento del suo bene, senza nulla dedurre circa le ragioni per cui solo in quel momento, e non prima, sia stata fatta la scelta di verificare attraverso l'ausilio di un tecnico lo stato dell'immobile.
La genericità dell'allegazione circa l'essersi rivolta ad un CTP senza indicare cosa abbia spinto la proprietaria a farlo proprio in quel momento e non prima, ed a distanza di ben
10 anni dalla riconsegna dell'immobile dopo i lavori, rende poco credibile l'allegazione stessa.
Ad ogni modo, dai documenti e dalla CTU espletata in fase di ATP emergono diversi elementi univoci che dimostrano che già al termine dei lavori, ma CP_5
addirittura anche durante gli stessi, era ben consapevole del difetto delle opere, denunciato poi dalla LI nel 2015.
R.G. n. 1190/2018 Sentenza L'immobile di proprietà di , oggi di è composto da CP_5 Parte_1
piano terra, ove sono previsti cucina, bagno, camera da letto, un ampio corridoio ed un ampio disimpegno e da piano seminterrato, composto da cantina con forno annesso ed altre due cantine.
In generale, il CTU premette che “Lo stato dei luoghi è degradato con tante finiture da 6 completare”, il che certamente avrebbe creato un primo visibile campanello d'allarme per rendersi conto che c'erano lavori non fatti.
Inoltre, tra le opere non eseguite in conformità al progetto presentato da CP_1
il CTU segnala delle “INCONGRUENZE”, così descrivendole:
[...]
“12) Al piano seminterrato il progetto depositato prevedeva il consolidamento dell'arco tra i due vani cantina. Risulta, invece, che l'arco è stato fatto in c.a..
13) Per quanto riguarda il nuovo solaio in ferro sulla camera da letto, appare prima facie, che esso sia stato realizzato antecedentemente alle opere di ristrutturazione di cui al progetto presentato e depositato al Genio Civile”. Anche questi sono lavori di consolidamento, peraltro proprio interni alla casa di . Orbene, è difficile, CP_5
se non impossibile, sostenere con credibilità che egli non fosse consapevole che ancor prima della presentazione del progetto il nuovo solaio in ferro nella camera da letto (con ogni evidenza opera di consolidamento) fosse stato già realizzato e che quindi l'inserimento dello stesso nel progetto era “meramente virtuale”; né può dirsi necessario ricorrere ad un tecnico per avvedersi che il consolidamento dell'arco tra i due vani cantina era stato fatto in cemento armato, in difformità dalla previsione progettuale.
§§§
Ma è dirimente la circostanza, descritta in modo dettagliato a pagina 9 dell'elaborato del
CTU, che tra le opere di consolidamento vi era il “Consolidamento fondazioni a livello dei due contrafforti lato valle, in carpenteria fondazione con la sigla CF4 – CF5 e CF6”.
Attesta il CTU che “Questi lavori di consolidamento, secondo il dibattito emerso durante il sopralluogo, non sono stati realizzati anche a causa della difficoltà di accesso all'area. Dai colloqui in contraddittorio è emerso che la principale difficoltà era l'opposizione del proprietario confinante che era maldisposto all'attraversamento continuo nella sua proprietà. Questo problema di temporanea occupazione del suolo del confinante doveva essere superato rispetto alla priorità delle esigenze strutturali di un consolidamento statico” (così elaborato peritale, pagina 10).
Una siffatta causa impediente alla realizzazione dei lavori di consolidamento delle fondazioni del fabbricato, il mancato consenso del proprietario confinante a far accedere
R.G. n. 1190/2018 Sentenza alla sua proprietà per far realizzare le opere di consolidamento dei contrafforti, non poteva non essere nota anche al proprietario trascinato, in difetto, peraltro, di qualunque allegazione su eventuali fondati motivi contrari alla conoscenza, sicuramente acquisibile tenendo un comportamento improntato a media diligenza e avvedutezza.
§§§ 7 Infine, tra le opere carenti denunciate figurano quelle relative al rifacimento del solaio di copertura del vano forno, nel compimento delle quali “i tagli alla muratura portante per l'inserimento del solaio non sono stati ripristinati, lasciando dei vuoti che indeboliscono il già insufficiente collegamento strutturale tra il solaio e la muratura”
(così il perito di parte, a pagina 11 del suo elaborato).
Orbene, dai relativi rilievi fotografici, esposti a colori a pagina 11 della perizia di parte redatta dal CTP ing. , si vedono dei grossi vuoti nella muratura, Persona_1
che non necessitano di alcuna competenza tecnica ma sono visibili ad occhio con immediatezza (si rinvia alle foto richiamate, cf. in atti).
Gli elementi emersi a riprova del fatto che all'atto della consegna dell'immobile CP_5
era già in condizione di esercitare pienamente il suo diritto al risarcimento per i
[...]
danni provocati dalla mancanza di importanti opere di consolidamento, sono di tale pregnanza che consentono di superare anche l'eventuale affidamento che possa CP_5
aver riposto nella relazione del collaudatore ing. , il quale formalmente CP_2
attestava i lavori come eseguiti in conformità al progetto approvato.
L'ulteriore danno per l'ingombro recato adi calcinacci era ancor più facilmente visibile, con un semplice accesso in loco, ed è comunque oggetto di specifica richiesta nella lettera interruttiva inviata da a marzo 2009. CP_5
Dopo questa lettera interruttiva relativa alla richiesta di sgombero dai materiali di risulta, il successivo atto è intervenuto ad opera dell'erede, odierna appellante, nel mese di ottobre 2015, ben dopo il decorrere del quinquennio.
Essendo prescritta ogni pretesa, assorbita ogni altra questione di merito, l'appello è pertanto infondato e va respinto.
§§§
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022, con riferimento per il valore della controversia all'importo della domanda, tenuto conto delle attività effettivamente svolte, con esclusione, dunque, degli onorari previsti per la fase istruttoria, per
R.G. n. 1190/2018 Sentenza l'appellato con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Controparte_2
Scarinzi, per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
Gli onorari spettanti per la difesa di vanno ripartiti tra i due difensori Parte_2
costituiti, in relazione alle attività svolte, dapprima l'avv. Gianluca De Filippo, poi l'avv. Maria Libera Martuccio, intervenuta per la sola fase decisoria con comparsa di 8 costituzione in data 18.11.2024, con distrazione in favore di entrambi per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. depositata il 28.01.2018 e Parte_1
pubblicata dal Tribunale di Benevento, in data 30.01.2018 così provvede:
--Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
--condanna l'appellante alla rifusione in favore di ognuno degli appellati delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida per ognuno in euro 2.000,00 per onorario, di cui euro 570,00 per fase di studio, euro 470,00 per fase introduttiva ed euro 960,00 per fase decisoria, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP;
--dispone che la liquidazione degli onorari spettanti all'appellato Controparte_2
avvenga con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Scarinzi;
inoltre che la
[...]
liquidazione degli onorari spettanti per la difesa dell'appellato avvenga Parte_2
con distrazione in favore dell'avv. Gianluca De Filippo per l'importo di euro 1.040,00,
e, parimenti, con distrazione, in favore dell'avv. Maria Libera Martuccio, per l'importo di euro 960,00, attesa per entrambi la dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c.;
--dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 26.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
R.G. n. 1190/2018 Sentenza
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello, iscritto al n. 1190 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 avverso l'ordinanza n. rep. 282/2018 del tribunale di Benevento, pubblicata in data
30.1.2018, all'esito del giudizio n. di r.g. 5633/2016 avente ad oggetto: risarcimento del danno, pendente
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 mandato a margine dell'appello, dall'avv. Franco De Duonni (c.f.:
. C.F._2
Appellante
E
(c.f.: , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._3
mandato allegata alla comparsa in appello, dall'avv. Maria Pia Croce (c.f.:
. C.F._4
Appellato
R.G. n. 1190/2018 Sentenza (c.f.: ), elettivamente domiciliato presso Parte_2 C.F._5 lo studio dell'avv. Maria Libera Martuccio (c.f.: ) sito in Colle C.F._6
TA (BN) alla via Flora n. 2, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato, allegata alla comparsa di costituzione e risposta del
18.11.2024. 2 Appellato
(c.f.: ), Controparte_2 C.F._7
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 29.09.2017 depositata in primo grado, dall'avv. Raffaele Scarinzi (c.f.:
) C.F._8
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato in data 03.02.2017, Parte_1
citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento il SI , gli Controparte_1 ingegneri quale direttore dei lavori e progettista e Parte_2 Controparte_2
quale collaudatore, affinché, previo accertamento delle rispettive responsabilità
[...] per i danni ad ella causati nella ristrutturazione ex lege 219/18 dell'immobile ubicato in
Vitulano via Fuschi di Sopra, venissero condannati, anche in solido, al pagamento della somma ritenuta di giustizia per il completamento delle opere strutturali di cui al progetto e/o delle maggiori opere necessarie, oltre spese.
Con memoria difensiva, si costituiva in giudizio il Sig. contestando CP_1
la domanda di risarcimento del danno, eccependo la prescrizione del diritto, nonché
l'insussistenza di responsabilità e conseguente carenza di legittimazione passiva.
Si costituivano, altresì sia l'ingegnere , sia l'ingegnere Pt_2 Controparte_2
, che eccepiva, nelle rispettive difese, sia la decadenza sia la prescrizione del
[...]
diritto e la sua infondatezza nel merito.
Con ordinanza emessa in data 27.01.2018, comunicata il 30.01.2018, il Tribunale di
Benevento, ritenuta la natura extracontrattuale della responsabilità azionata e la sua prescrizione rigettava la domanda e compensava le spese.
2. Con atto di citazione in appello, notificato in data 23.02.2018, Parte_1
articolava due motivi di appello: il mancato riconoscimento di responsabilità a carico del SI;
l'errato calcolo del termine prescrizionale da parte del Giudice di CP_1
prime cure:
R.G. n. 1190/2018 Sentenza Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello adita, condannare la parte convenuta, in solido tra loro, al pagamento, in favore di odierna appellante, a titolo di risarcimento danni, nella misura indicata in atti e/o alla maggiore o minore somma che emergerà in corso di giudizio;
condannare la medesima parte convenuta, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze tutte del presente grado di 3 giudizio, nonché della e del successivo ricorso ex art. 702 c.p.c. avanti al CP_3
Tribunale di Benevento ex D.M. 140/2012, con distrazione delle spese dei due giudizi al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c. per averne fatto anticipazione”.
2.1. Instaurato il contraddittorio si costituivano gli appellati , Controparte_1
e , che chiedevano il rigetto integrale dell'appello, insistendo per la CP_4 Pt_2 declaratoria di prescrizione e concludevano per la conferma dell'ordinanza gravata.
Confermata per la comparizione l'udienza indicata in citazione del 19 marzo 2018, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 febbraio
2020. Rinviata più volte la causa per esigenze di ruolo, all'esito dell'udienza collegiale del 20.11.2024, svolta in trattazione scritta, con ordinanza in data 29.11.2024 la causa é stata riservata in decisione, con la concessione dei termini ordinari di giorni sessanta più venti ex art. 190 co. 1 c.p.c. per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali.
Sono stati depositati dalle parti scritti conclusionali, anche in replica.
Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è infondato e merita di essere respinto.
Con il primo motivo l'appellante contesta l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui non può configurarsi una responsabilità di;
in senso Controparte_1
critico verso la decisione, osserva che quando, come nel caso che occupa, i diversi piani dell'immobile sono interconnessi e tutti coinvolti nella realizzazione delle opere di consolidamento statico delle strutture portanti, è sempre coinvolto anche il comproprietario delle porzioni di edificio che non usufruiscono direttamente del contributo;
che è stato a scegliere il direttore dei lavori nell'ingegnere CP_1 Pt_2 ed il collaudatore nella persona dell'ingegnere , che egli ha altresì individuato CP_2
l'impresa appaltatrice e stipulato il contratto di appalto, che proprio queste determinazioni fondano la sua responsabilità per i danni.
Con il secondo motivo critica la decisione del tribunale nella parte in cui ascrive la decorrenza della prescrizione a marzo 2009, allorquando è stata inviata la lettera da a con cui il secondo veniva diffidato e invitato a CP_5 Controparte_1
R.G. n. 1190/2018 Sentenza togliere i calcinacci;
il giudice ne ha desunto che almeno fin dall'invio di detta missiva l'interessato sapeva che i lavori strutturali non erano stati fatti, pertanto il diritto al risarcimento si sarebbe prescritto. L'appellante evidenzia che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, nell'epistola in questione si lamentava che i lavori CP_5
strutturali erano stati fatti ma che voleva che si liberasse il suo appartamento dai 4 calcinacci per fare i lavori di sua spettanza, mentre il giudice ha affermato che “il presunto danneggiato fosse consapevole della necessità di completare i lavori”.
Prosegue l'appellante che dalla documentazione della pratica di concessione dei contributi emergeva che il direttore dei lavori con perizia giurata aveva certificato che tutti i lavori previsti nel progetto era stati eseguiti a regola d'arte, di guisa che né suo padre, né, tantomeno, lei, potevano sapere che i lavori strutturali e di consolidamento non erano stati fatti in modo completo.
Aggiunge l'appellante che soltanto dopo aver incaricato un tecnico di sua fiducia, nel settembre dell'anno 2015, in qualità di erede di , aveva scoperto la reale CP_5 situazione strutturale dell'immobile.
I motivi di appello vanno congiuntamente esaminati in quanto strettamente connessi e sono infondati.
4. In primo luogo, il titolo per cui è causa, posto a base dell'azione dall'appellante è la responsabilità per fatto illecito, come si desume sia dal tenore del petitum e della causa petendi: ci si lamenta dell'ingombro e dei calcinacci lasciati nella propria abitazione e di un difetto delle opere di consolidamento, dunque di attività meramente materiali e che non hanno fonte in un rapporto contrattuale.
Nessun titolo contrattuale vi è verso , beneficiario del contributo ex Controparte_1
lege 219 del 1981 e “trascinante” rispetto alla proprietà da riparare nelle parti comuni ad ed in quanto tale astrattamente responsabile di eventuali danni per CP_5
attività materiali a lui riconducibili.
Né si badi bene, l'appellante ha mai dedotto che esistesse un contratto con e/o CP_1
con i due ingegneri convenuti in giudizio.
Per mero scrupolo, si soggiunge che dopo aver revocato la delega al Comune di
Vitulano per eseguire i lavori di recupero dell'immobile, si impegnò, CP_1
mediante una convenzione, a far realizzare direttamente il progetto con i contributi erogati, e che la convenzione risulta stipulata tra , l'ing. ed il CP_1 Pt_2 CP_6
che partecipò alla convenzione per il tramite del responsabile dell'Ufficio tecnico.
R.G. n. 1190/2018 Sentenza Il danno, e la conseguente eventuale responsabilità dei convenuti, a prescindere dalla sua fondatezza nel merito, sono declinati come pericolo di stabilità del proprio immobile, sia verso sia verso i due ingegneri. CP_1
Ciò posto, l'azione risarcitoria, in quanto derivante da responsabilità aquiliana, soggiace al termine quinquennale ex art. 2947, co.1, c.c., ed è prescritta. 5
§§§
Il principio, su cui insiste anche l'appellante, per cui il diritto si prescrive a decorrere da quando può essere fatto valere, va qui declinato nel senso che dopo il termine dei lavori, al più tardi dopo il deposito, a dicembre 2006, del certificato di regolare esecuzione del progetto da parte dell'ing. , era certamente in possesso del CP_2 CP_5
suo immobile e, per le emergenze istruttorie che di seguito si illustreranno, certamente in grado di rendersi conto – secondo la diligenza media del buon padre di famiglia, ovvero secondo il grado di diligenza che potrebbe richiedersi a chiunque altro - di quanto occorreva fare nell'immobile per renderlo sicuro, perché risultava già che i lavori di consolidamento previsti non erano stati completamente fatti.
In primo luogo, si osserva che se un immobile viene riconsegnato al proprietario dopo l'esecuzione di lavori di ristrutturazione importanti, una persona di media diligenza quando riprende possesso verifica se i lavori sono stati fatti e se sono stati fatti bene.
Trattandosi di valutazione tecnica per la quale le competenze necessarie sono specialistiche, si comprende che può risultare indispensabile consultare un perito di propria fiducia per sapere se i lavori non sono stati proprio fatti o se sono stati eseguiti male o parzialmente. Tuttavia, nel caso che occupa nulla è dedotto circa il perché soltanto dopo circa 10 anni dalla riconsegna dell'immobile IA LI si sia rivolta ad un tecnico e così abbia scoperto che vi erano difetti nei lavori di consolidamento del suo bene, senza nulla dedurre circa le ragioni per cui solo in quel momento, e non prima, sia stata fatta la scelta di verificare attraverso l'ausilio di un tecnico lo stato dell'immobile.
La genericità dell'allegazione circa l'essersi rivolta ad un CTP senza indicare cosa abbia spinto la proprietaria a farlo proprio in quel momento e non prima, ed a distanza di ben
10 anni dalla riconsegna dell'immobile dopo i lavori, rende poco credibile l'allegazione stessa.
Ad ogni modo, dai documenti e dalla CTU espletata in fase di ATP emergono diversi elementi univoci che dimostrano che già al termine dei lavori, ma CP_5
addirittura anche durante gli stessi, era ben consapevole del difetto delle opere, denunciato poi dalla LI nel 2015.
R.G. n. 1190/2018 Sentenza L'immobile di proprietà di , oggi di è composto da CP_5 Parte_1
piano terra, ove sono previsti cucina, bagno, camera da letto, un ampio corridoio ed un ampio disimpegno e da piano seminterrato, composto da cantina con forno annesso ed altre due cantine.
In generale, il CTU premette che “Lo stato dei luoghi è degradato con tante finiture da 6 completare”, il che certamente avrebbe creato un primo visibile campanello d'allarme per rendersi conto che c'erano lavori non fatti.
Inoltre, tra le opere non eseguite in conformità al progetto presentato da CP_1
il CTU segnala delle “INCONGRUENZE”, così descrivendole:
[...]
“12) Al piano seminterrato il progetto depositato prevedeva il consolidamento dell'arco tra i due vani cantina. Risulta, invece, che l'arco è stato fatto in c.a..
13) Per quanto riguarda il nuovo solaio in ferro sulla camera da letto, appare prima facie, che esso sia stato realizzato antecedentemente alle opere di ristrutturazione di cui al progetto presentato e depositato al Genio Civile”. Anche questi sono lavori di consolidamento, peraltro proprio interni alla casa di . Orbene, è difficile, CP_5
se non impossibile, sostenere con credibilità che egli non fosse consapevole che ancor prima della presentazione del progetto il nuovo solaio in ferro nella camera da letto (con ogni evidenza opera di consolidamento) fosse stato già realizzato e che quindi l'inserimento dello stesso nel progetto era “meramente virtuale”; né può dirsi necessario ricorrere ad un tecnico per avvedersi che il consolidamento dell'arco tra i due vani cantina era stato fatto in cemento armato, in difformità dalla previsione progettuale.
§§§
Ma è dirimente la circostanza, descritta in modo dettagliato a pagina 9 dell'elaborato del
CTU, che tra le opere di consolidamento vi era il “Consolidamento fondazioni a livello dei due contrafforti lato valle, in carpenteria fondazione con la sigla CF4 – CF5 e CF6”.
Attesta il CTU che “Questi lavori di consolidamento, secondo il dibattito emerso durante il sopralluogo, non sono stati realizzati anche a causa della difficoltà di accesso all'area. Dai colloqui in contraddittorio è emerso che la principale difficoltà era l'opposizione del proprietario confinante che era maldisposto all'attraversamento continuo nella sua proprietà. Questo problema di temporanea occupazione del suolo del confinante doveva essere superato rispetto alla priorità delle esigenze strutturali di un consolidamento statico” (così elaborato peritale, pagina 10).
Una siffatta causa impediente alla realizzazione dei lavori di consolidamento delle fondazioni del fabbricato, il mancato consenso del proprietario confinante a far accedere
R.G. n. 1190/2018 Sentenza alla sua proprietà per far realizzare le opere di consolidamento dei contrafforti, non poteva non essere nota anche al proprietario trascinato, in difetto, peraltro, di qualunque allegazione su eventuali fondati motivi contrari alla conoscenza, sicuramente acquisibile tenendo un comportamento improntato a media diligenza e avvedutezza.
§§§ 7 Infine, tra le opere carenti denunciate figurano quelle relative al rifacimento del solaio di copertura del vano forno, nel compimento delle quali “i tagli alla muratura portante per l'inserimento del solaio non sono stati ripristinati, lasciando dei vuoti che indeboliscono il già insufficiente collegamento strutturale tra il solaio e la muratura”
(così il perito di parte, a pagina 11 del suo elaborato).
Orbene, dai relativi rilievi fotografici, esposti a colori a pagina 11 della perizia di parte redatta dal CTP ing. , si vedono dei grossi vuoti nella muratura, Persona_1
che non necessitano di alcuna competenza tecnica ma sono visibili ad occhio con immediatezza (si rinvia alle foto richiamate, cf. in atti).
Gli elementi emersi a riprova del fatto che all'atto della consegna dell'immobile CP_5
era già in condizione di esercitare pienamente il suo diritto al risarcimento per i
[...]
danni provocati dalla mancanza di importanti opere di consolidamento, sono di tale pregnanza che consentono di superare anche l'eventuale affidamento che possa CP_5
aver riposto nella relazione del collaudatore ing. , il quale formalmente CP_2
attestava i lavori come eseguiti in conformità al progetto approvato.
L'ulteriore danno per l'ingombro recato adi calcinacci era ancor più facilmente visibile, con un semplice accesso in loco, ed è comunque oggetto di specifica richiesta nella lettera interruttiva inviata da a marzo 2009. CP_5
Dopo questa lettera interruttiva relativa alla richiesta di sgombero dai materiali di risulta, il successivo atto è intervenuto ad opera dell'erede, odierna appellante, nel mese di ottobre 2015, ben dopo il decorrere del quinquennio.
Essendo prescritta ogni pretesa, assorbita ogni altra questione di merito, l'appello è pertanto infondato e va respinto.
§§§
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022, con riferimento per il valore della controversia all'importo della domanda, tenuto conto delle attività effettivamente svolte, con esclusione, dunque, degli onorari previsti per la fase istruttoria, per
R.G. n. 1190/2018 Sentenza l'appellato con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Controparte_2
Scarinzi, per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
Gli onorari spettanti per la difesa di vanno ripartiti tra i due difensori Parte_2
costituiti, in relazione alle attività svolte, dapprima l'avv. Gianluca De Filippo, poi l'avv. Maria Libera Martuccio, intervenuta per la sola fase decisoria con comparsa di 8 costituzione in data 18.11.2024, con distrazione in favore di entrambi per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. depositata il 28.01.2018 e Parte_1
pubblicata dal Tribunale di Benevento, in data 30.01.2018 così provvede:
--Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
--condanna l'appellante alla rifusione in favore di ognuno degli appellati delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida per ognuno in euro 2.000,00 per onorario, di cui euro 570,00 per fase di studio, euro 470,00 per fase introduttiva ed euro 960,00 per fase decisoria, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP;
--dispone che la liquidazione degli onorari spettanti all'appellato Controparte_2
avvenga con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Scarinzi;
inoltre che la
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liquidazione degli onorari spettanti per la difesa dell'appellato avvenga Parte_2
con distrazione in favore dell'avv. Gianluca De Filippo per l'importo di euro 1.040,00,
e, parimenti, con distrazione, in favore dell'avv. Maria Libera Martuccio, per l'importo di euro 960,00, attesa per entrambi la dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c.;
--dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 26.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
R.G. n. 1190/2018 Sentenza