Articolo 1 della Legge 21 luglio 1965, n. 913
Articolo 2
Versione
17 agosto 1965
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Versione
2 giugno 1966
Art. 1. ((In deroga a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, primo comma, il limite massimo di eta' per l'ammissione alle scuole e' elevato a 45 anni. Detta elevazione sara' limitata ad un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.))
Entrata in vigore il 2 giugno 1966