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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/05/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 7274/2022 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 27 maggio 2025 ad ore 12:10 innanzi alla dott.ssa Cristina Bandiera, sono comparsi:
Per , l'avv. PARLANTE CECILIA. Parte_1
Per , l'avv. BOSCARINI GIANMATTEO e l'avv. PELLIZZARI MASSIMO, oggi Parte_2 sostituito dall'Avv. DORIANA CASAGRANDE.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
Il difensore di parte attrice precisa le conclusioni come già articolate nella memoria conclusionale del
12.5.2025.
Il difensore di parte convenuta precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, e in estremo subordine ribadisce l'accettazione della proposta formulata dal Giudice salva la richiesta di compensazione totale delle spese.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di conIGlio alle ore 12:17.
***
Alle ore 19:30 il Giudice esce dalla camera di conIGlio e pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
Il Giudice
dott.ssa Cristina Bandiera
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Treviso, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Cristina Bandiera, all'udienza del 27.5.2025, esaurita la discussione e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nel giudizio iscritto al R.G. n. 7274/2022 promosso da:
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
Con gli avv. PARLANTE CECILIA e MARCON EMILIO
- attrice - contro
(C.F.: ) Parte_2 C.F._2
Con gli avv. BOSCARINI GIANMATTEO e PELLIZZARI MASSIMO
- convenuto -
OGGETTO: indebito soggettivo – indebito oggettivo
CONCLUSIONI:
Per parte attrice: in via istruttoria come in atti e nel merito:
“Accertarsi e dichiararsi la titolarità esclusiva in capo all'attrice delle somme versate nel conto corrente n. Parte_1
0 2300 3334 701, acceso presso la filiale di Montebelluna dell'istituto bancario Banca delle Terre Venete - Credito
Cooperativo - Società Cooperativa [già Banca ], nel periodo che va dal 31.07.2012 al Controparte_1
31.12.2018.
* Accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dei prelievi effettuati dal convenuto per la somma complessiva di Parte_2
29.312,00 Euro, o della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia.
* Condannarsi conseguentemente il convenuto alla restituzione in favore dell'attrice Parte_2 Parte_1 della somma di 29.312,00 Euro, o della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data di ogni singola operazione di prelevamento al saldo effettivo”.
2 Per parte convenuta: in via istruttoria come in atti e nel merito:
“In via principale nel merito:
Rigettarsi le domande attoree con condanna alle spese del presente giudizio”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione notificato in data 30.11.2022 conveniva in giudizio l'ex marito Parte_1
al fine di ottenere la restituzione delle somme di danaro di sua personale spettanza da Parte_2 quest'ultimo ingiustificatamente prelevate dal conto corrente cointestato n. 023003334701 acceso presso
Banca delle Terre Venete.
L'attrice riferiva che tale conto corrente era stato cointestato per ragioni di praticità, per consentire, al bisogno, l'operatività anche dell'ex coniuge, specificando tuttavia che tale conto fosse alimentato solo dal proprio stipendio e da altri introiti personali.
Esponeva, inoltre, che nonostante le ripetute richieste nei confronti del IG. non aveva mai avuto Pt_2 accesso all'internet banking del conto corrente, in quanto le credenziali e i dispositivi fisici di autenticazione
(token) erano sempre stati nell'esclusivo possesso dell'ex coniuge.
Aggiungeva che il IG. nascondeva e sottraeva nel corso degli anni gli estratti conti cartacei Pt_2 periodici che arrivavano per posta, occultandoli nella propria macchina a cui l'attrice non aveva accesso.
Insospettita dalla resistenza dell'ex marito nel negarle l'accesso telematico al conto, riusciva a procurarsi gli estratti cartacei accedendo all'auto del IG. Pt_2
Resasi conto della presenza di prelievi non autorizzati e procuratasi gli estratti relativi al periodo 2012-2018, accertava che il totale complessivamente distratto dal conto fosse pari a € 31.312,00.
Riferiva che il IG. interrogato sulle motivazioni di tali uscite, avesse giustificato i prelievi quale Pt_2 forma di compensazione dovuta al fatto che avrebbe messo a disposizione la propria personale abitazione nel corso di tutti gli anni del matrimonio, senza nulla chiedere a titolo di contributo alla moglie.
In diritto, affermava la natura personale di tali somme allegando le relative contabili dimostrative, a superamento della presunzione di contitolarità sancita dalla legge in tema di conti correnti cointestati, di cui all'art. 1854 c.c.
Escludeva la natura liberale sottesa ai prelevamenti, ribadendo che la cointestazione non era stata prevista per spirito di liberalità, ma unicamente per eIGenze di gestione del conto.
Si costituiva il IG. contestando in fatto e in diritto la ricostruzione attorea. Parte_2
Riconduceva i prelievi ad eIGenze familiari e agli obblighi di reciproca contribuzione di cui all'art. 143 c.c., contestando inoltre la quantificazione di parte attrice, viziata dalla mancata considerazione delle spese da lui
3 effettuate e non tenute in conto da controparte.
Riferiva che la IG.ra fosse in possesso solo della tessera bancomat del precitato conto e che non Pt_1 avesse disponibilità di una carta di credito, a differenza di lui.
Esponeva, pertanto, che tutti i pagamenti che necessitavano l'utilizzo di carta di credito fossero da sé effettuati con l'accordo che le somme anticipate avrebbero potuto essere da sé recuperate attingendo al conto cointestato, bonificando somme verso il proprio conto personale.
Riferiva che ciò si verificava in particolar modo per le spese legate a vacanze, prenotazioni voli e regali a terzi.
Quanto ai prelievi di somme in contanti, secondo la sua ricostruzione, essi venivano da sé effettuati per metterli a disposizione della moglie e della famiglia per le spese correnti e ordinarie e per quelle che non potevano essere eseguite telematicamente.
Riferiva inoltre di aver affrontato negli anni in via principale le spese condominiali, non tenute in conto da controparte.
In subordine invocava l'applicazione della disciplina delle obbligazioni naturali di cui all'art. 2034 c.c. e l'irripetibilità delle attribuzioni poiché riferibili ai precitati doveri di cui all'art. 143 c.c.
Chiedeva pertanto l'integrale rigetto della domanda attorea.
La causa veniva istruita con concessione di termine per il deposito di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.
All'udienza dell'11.7.2024 la IG.ra rendeva interrogatorio formale e venivano escussi i testi delle Pt_1 rispettive parti, tra cui il figlio dei coniugi, . Testimone_1
A scioglimento della riserva precedentemente assunta, il Giudice formulava proposta di conciliazione, rinviando per la verifica dell'esito all'udienza del 25.2.2025.
La conciliazione non aveva successo in quanto vi aderiva solo parte convenuta.
Il Giudice, preso atto del mancato raggiungimento di un accordo per la definizione della vertenza e ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'art. 281 sexies, fissava l'udienza del 27.5.2025 per la discussione orale e la precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti termine per il deposito di memoria conclusionale.
* * *
− La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento, nei limiti di cui si dirà.
− È innanzitutto non contestato, oltre che debitamente documentato dagli estratti conto e dalle ricevute di prelievo prodotte dall'attrice, che il IG. nel corso degli anni abbia trasferito verso il proprio Pt_2 conto personale e prelevato in contanti somme dal conto corrente cointestato (dettagliatamente, infra).
− È altresì provato che le somme confluite nel suddetto conto nel corso del tempo siano principalmente riconducibili alla IG.ra , in larga parte derivando dai suoi periodici emolumenti lavorativi e da Pt_1 altri introiti personali.
4 − È inoltre emerso dai riepiloghi della movimentazione allegati (da ultimo semestre 2012 a fine 2018) che le uniche somme versate dal IG. dall'apertura del conto in poi sono state le seguenti: Pt_2
- € 500,00 (doc. 6 attrice) in data 23.7.2014 tramite versamento in contanti;
- € 1.000,00 tramite bonifico effettuato dal proprio conto personale (doc. 9 attrice, pag. 14) per un totale di € 1.500,00, a fronte di costanti entrate mensili considerevolmente superiori riconducibili a parte attrice (con una media di circa € 1600,00 di stipendio per lo stesso periodo di tempo).
− La presunzione di contitolarità di cui all'art. 1854 c.c., avendo natura relativa e non assoluta può essere superata da prova contraria, come più volte affermato dalla giurisprudenza.
− Al riguardo va osservato che la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità delle somme ivi giacenti, con la conseguente appartenenza nella misura del
50% ciascuno.
− Tale presunzione, tuttavia, trattandosi di presunzione legale iuris tantum, può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa. (cfr. Cass. n. 28839/2008; n. 18777/2015).
− Detto onere risulta come già detto soddisfatto da parte attrice (cfr. doc. 7-8-9-10-11-12).
− Resta, quindi, da stabilire nel seguente ordine:
a) se i prelievi siano stati legittimamente eseguiti per eIGenze familiari, dunque se vada esclusa per gli stessi la ripetizione secondo il combinato disposto di cui agli artt. 143 c.c. e 2034 c.c.;
b) in subordine, se siano stati effettuati per una sottostante causa liberale, attuata tramite la cointestazione del conto;
c) infine, denegate entrambe le ipotesi, se la pretesa attorea debba essere eventualmente rivista a causa di contributi effettuati dal convenuto non tenuti in conto nella quantificazione fatta da parte attrice.
− Circa il punto a) deve rilevarsi che la prova del reimpiego di quanto prelevato per necessità familiari, a cui soggiace il convenuto (Cass. n. 20457/2016), non può dirsi raggiunta.
− Si tratta di affermazioni di parte convenuta rimaste prive di riscontro probatorio.
− Peraltro, sul punto, alcun valore può essere attribuito a quanto dichiarato dal teste : lo Testimone_2 stesso, pur confermando genericamente che talvolta avrebbe prelevato soldi dal conto Pt_2 cointestato per consegnarli alla moglie, lo ha fatto per riferito rispetto a quanto dettogli dal convenuto con conseguente non valorizzabilità della testimonianza.
− Ciò che è provato, tuttavia, fermo quanto si dirà infra sul punto, è che siano state talvolta pagate, anche mediante tale conto, le spese condominiali, e in particolare:
5 - € 300,00 in data 10.10.2012 (doc. 7 attrice, pag. 4);
- € 200,00 in data 11.1.2013 (doc. 8 attrice, pag. 1);
- € 400,60 in data 7.11.2013 (doc. 8 attrice, pag. 17);
- € 300,60 in data 4.4.2014 (doc. 9 attrice, pag. 6);
- € 1.292,60 in data 30.6.2014 (doc. 9 attrice, pag. 10);
- € 1.293,10 in data 10.9.2014 (doc. 9 attrice, pag. 14), bonifico subito seguito dall'accredito di € 1.000,00 sopra già richiamato proveniente dal conto di;
Parte_2
- € 250,60 in data 20.4.2015 (doc. 10 attrice, pag. 7);
- € 300,60 in data 2.11.2015 (doc. 10 attrice, pag. 16);
- € 400,60 in data 29.3.2016 (doc. 11 attrice, pag. 5);
- € 300,60 in data 3.3.2017 (doc. 12 attrice, pag. 4). per un totale di € 5.039,30, da cui parte attrice ha detratto gli € 1.000,00 versati dallo stesso nel Pt_2 conto, per un totale residuo quindi di € 4.039,30.
− Quanto al punto b) è la stessa parte convenuta ad escludere tale ipotesi, ribadendo anche in comparsa conclusionale che la disciplina normativa da applicare nel caso concreto per la risoluzione della vicenda
“non è quella della donazione” ma quella già richiamata di cui all'art. 143 c.c.
− Ad abundatiam può essere ricordato che la causa liberale deve emergere in modo tale che la cointestazione abbia quale scopo ultimo quello della liberalità, che non può tuttavia rinvenirsi nel solo vincolo coniugale, anche in considerazione che la cointestazione è spesso un espediente utilizzato per soli scopi di praticità di gestione del conto.
***
− Escluse pertanto le prime due ipotesi, quanto al punto c) vanno preliminarmente individuate le somme prelevate da parte del IG. dal conto comune, per poi stabilire se le contrarie allegazioni di parte Pt_2 convenuta possano neutralizzare o ridimensionare la pretesa attorea.
− Risulta documentalmente provato che il IG. abbia trasferito tramite bonifici al proprio c/c Pt_2 personale le seguenti somme:
- € 800,00 in data 11.10.2012 (doc. 7 attrice, pag. 6);
- € 600,00 in data 8.2.2013 (doc. 8 attrice, pag. 2);
- € 500,00 in data 14.6.2013 (doc. 8 attrice, pag. 8);
- € 500,00 in data 21.1.2014 (doc. 9 attrice, pag. 2);
- € 1.400,00 in data 22.8.2014 (doc. 9 attrice, pag. 13);
- € 400,00 in data 3.12.2014 (doc. 9 attrice, pag. 18);
- € 1.000,00 in data 12.12.2014 (doc. 9 attrice, pag. 18);
6 - € 1.100,00 in data 12.1.2015 (doc. 10 attrice, pag. 2);
- € 500,00 in data 1.10.2015 (doc. 10 attrice, pag. 15);
- € 300,00 in data 15.10.2015 (doc. 10 attrice, pag. 16);
- € 1.000,00 in data 21.12.2015 (doc. 10 attrice, pag. 19);
- € 600,00 in data 13.1.2016 (doc. 11 attrice, pag. 2);
- € 550,00 in data 30.9.2016 (doc. 11 attrice, pag. 15) con causale “spese condominiali 250 assicurazione
Giulietta”;
- € 700,00 in data 10.1.2017 (doc. 12 attrice, pag. 1);
- € 2.000,00 in data 6.4.2017 (doc. 12 attrice, pag. 7) sul cui estratto conto risulta scritto a matita
“REGALO” e la causale “giroconto spese” risulta sovrascritta, sempre a matita, dalla parola “NO”;
- € 1.300,00 in data 4.12.2017 (doc. 12 attrice, pag. 20);
- € 400,00 in data 15.10.2018 (doc. 13 attrice, pag. 14);
- € 1.000,00 in data 18.12.2018 (doc. 13 attrice, pag. 16); per un totale di € 14.650,00.
− Risulta altresì provato che il IG. abbia prelevato somme contanti dal 5.4.2013 al 20.12.2018 Pt_2
(doc. 15 attrice) per un importo totale di € 12.220,00.
− Peraltro, quanto al carattere indebito di tali prelievi e di tali operazioni – effettuate in assenza di consenso dell'attrice – il figlio delle parti, sentito in udienza, ha anche dichiarato che, a seguito della scoperta degli ammanchi da parte dell'attrice e nell'ambito delle discussioni che ne erano seguite, il padre in sua presenza ammetteva espressamente di aver prelevato soldi dal conto cointestato per eIGenze personali.
***
− A fronte dei prelievi di cui sopra, le parti hanno dato concordemente atto che le stesse si erano accordate di farsi carico al 50 % delle spese per le vacanze.
− Risultano quindi valorizzabili le seguenti spese effettuate da tramite la propria carta di credito e Pt_2 conto personale, riconducibili a spese per vacanze:
- vacanza a Ibiza dal 15.4.2013 al 27.4.2013 per € 1.375,77 (doc. 6);
- vacanza dell'11.11.2013 per € 1.098,7 (doc. 6); Parte_3
- vacanza dal 27.3.2014 (Malaga e Andalusia) per € 1.100,51 (doc. 6);
- vacanza con acquisto voli Ryanair dal 12.11.2014 al 23.11.2024 per € 945,08 (doc. 7, pag. 4)
- vacanza con acquisto voli Ryanair il 31.8.2015 per € 236,52 (doc. 7, pag. 24) e spesa di € 377,02 per vitto e alloggio (doc. 7, pag. 26);
- vacanza con acquisto voli Ryanair il 12.11.2015 e il 16.11.2015 e noleggio auto per € 974,37 (doc. 7,
7 pag. 28);
- vacanza con acquisto voli Ryanair il 22.4.2016 e il 27.4.2016 per € 509,53 (doc. 7, pag. 38);
- vacanza con acquisto voli Ryanair il 12.7.2016 per € 115,09 e ulteriori spese per € 550,98 (doc.7 pagg.
44 e 48);
- vacanza con acquisto voli Easyjet e Ryanair il 4.10.2016 e alloggio a Amsterdam per € 286,98 (doc. 7, pag. 50);
- vacanza con acquisto voli Ryanair il 7.11.2016 e l'11.11.2016 per € 619,75 (doc. 7, pag. 52);
- vacanza alle Canarie con acquisto voli Ryanair il 2.11.2017, con spesa per voli, alloggio e noleggio auto di € 1.808,15 (doc. 7, pagg. 76 e 78); per un possibile totale di € 9.997,68; somme non contestate da parte attrice.
Le ulteriori voci di cui al doc. 6 essendo genericamente riferite a varie causali, non risultano identificabili come spese per vacanze di famiglia in assenza di ulteriori elementi.
La mera produzione del documento 7 in assenza di specifiche allegazioni circa le spese di rilevanza per il presente giudizio rende lo stesso irrilevante non potendo essere tale attività demandata al Giudice.
− Fermo quanto sopra, va tuttavia tenuto in conto anche il doc. 5 prodotto dal convenuto, allegato alla memoria 183, co. 6, n. 2 del 30.11.2023.
Si tratta di un documento che la stessa parte attrice ha ammesso di aver appoggiato sul tavolo per il coniuge e in cui la stessa ha stimato possibili spese per viaggi a suo carico per il maggior importo di €
15.000,00. Il documento era poi oggetto di parziali modifiche da parte di e di nuovi commenti Pt_2 da parte dell'attrice.
− Tale cifra risulta plausibile in base alle già citate allegazioni di parte convenuta, e in base alla natura delle spese, essendo ragionevole credere che non tutte siano rendicontabili da parte convenuta, e poiché di provenienza attorea va considerata in favore del convenuto.
− Va però ulteriormente rilevato che nei propri atti e, in particolare, nella memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2 c.p.c. dello stesso, il convenuto non contesta e anzi espressamente ammette di aver unito allo schema predisposto dall'attrice “un foglio bianco per glossare i suoi appunti a penna sul quale, a propria volta, la moglie inserì ulteriori “
contro
-repliche” di proprio pugno”.
− Le spese portate in compensazione a propria volta da parte attrice e specificate in comparsa conclusionale (p. 12-13) non risultano riconducibili con certezza a spese per vacanze.
− Oltre ai prelievi in contanti, anche le altre spese correnti non possono essere ricondotte con certezza, alla luce del confronto con i rendiconti forniti, a spese di vitto o alloggio, come si è proceduto allo stesso modo per parte convenuta, per il quale sono state parimenti escluse spese con causali generiche.
− A titolo esemplificativo le seguenti causali presenti negli estratti conto di parte attrice risultano o
8 eccessivamente generiche, come i pagamenti in favore di “Davost s.r.l.” per cui parte attrice ha ricondotto diverse spese presso il “Ristorante Davost”; ovvero non riferibili con certezza alle spese di vitto per quelle vacanze (come i pagamenti effettuati in favore di “Macelleria Clerici” o “Euro Macelleria Clerici”).
− Si noti, sul punto, che a parte convenuta sono state riconosciute le spese inequivocabilmente riferibili a voli aerei, pernottamenti e noleggio auto, nonché quelle catalogate nel rendiconto della carta di credito sotto le voci “albergo”, “ristorante” per i periodi accertati di ferie.
Mentre sono state del pari escluse tutte quelle spese genericamente effettuate.
− Fermo quanto sopra, devono però essere valorizzati gli appunti del convenuto sul documento dallo stesso prodotto sub 5, dove lo stesso conferma una serie di spese per ferie sostenute direttamente dalla coniuge: “Ferie ad Agosto pagate direttamente da ”, per un totale (in base agli importi dallo stesso Pt_1 confermati a lato di quelli indicati dall'ex moglie) di € 2.225,00.
− La metà di tale importo, in base all'accordo tra i coniugi sopra valorizzato, risulta a propria volta dovuto a da a titolo di rimborso al 50 % di spese per ferie e viene quindi detratto per la relativa Pt_1 Pt_2 quota (€ 1.112,50) da quanto dovuto in restituzione da Pt_2
− Per l'”acconto ferie Aprile 2017 come da estratto conto”, pari a € 2.000,00, va fatto un discorso a parte essendo cifra rispetto a cui la stessa attrice ha da ultimo rinunciato alla restituzione riconoscendo che si trattava di un'attribuzione a titolo di liberalità.
− Infatti, in sede di comparsa conclusionale parte attrice ha rinunciato alla restituzione della somma di €
2.000,00 trasferita in data 6.4.2017 dal IG. verso il proprio corrente, riconoscendo Pt_2 espressamente trattarsi di conferimento liberale, irrevocabile per avvenuto decorso del termine di cui all'art. 802 c.c.
***
− Quanto alle spese condominiali, parte convenuta ha invocato la riconducibilità di tali spese ai bisogni della famiglia, chiedendone quindi la decurtazione dall'importo di cui all'eventuale condanna.
− Va contrariamente osservato che tale affermazione vale in via di principio, dovendosi considerare l'eventuale e diversa volontà dei coniugi, che sono liberi di concordare l'esclusione di talune voci di spesa nell'ambito delle modalità di contribuzione alla vita familiare.
− Sul punto va rammentato che il figlio , sentito quale teste, ha affermato che le spese Tes_1 condominiali fossero ad esclusivo carico del IG. secondo gli accordi che sarebbero intervenuti Pt_2 tra le parti in considerazione dell'esclusiva titolarità dell'immobile in capo al convenuto.
− Tale circostanza induce ad escludere la decurtazione di tali spese.
***
− Tanto premesso, risultano prelevate da parte del IG. le seguenti somme: Pt_2
9 - pagamento spese condominiali per € 4.039,30 (già decurtati € 1.000,00 come sopra);
- giroconti su proprio c/c personale per € 12.650,00 (già decurtati € 2.000,00 di regalo);
- prelievi in contanti per € 12.220,00.
Per un totale di € 28.909,30.
− Parimenti vanno considerati e detratti i seguenti esborsi opposti in compensazione dal convenuto:
- spese per vacanze per complessivi € 15.000,00 e quindi per € 7.500,00 in ragione della quota non versata dalla IG.ra ; Pt_1
- versamento in contanti effettuato dal IG. in data 23.7.2014 per € 500,00, non tenuto in Pt_2 conto da parte attrice nel calcolo dei prelievi contanti eseguiti dal convenuto.
− Per un totale di € 8.000,00, da cui detrarre la somma di € 1.112,50 dovuta da a a titolo Pt_2 Pt_1 di rimborso del 50 % di quanto dalla stessa versato per spese relative a vacanze familiari.
− Il totale dovuto dal IG. alla IG.ra ammonta quindi a € 22.021,80. Pt_2 Pt_1
***
− Infine, va rilevato che parte convenuta ha contestato la quantificazione attorea sulla base di una presunta dichiarazione confessoria resa da parte attrice in sede di procedimento di divorzio all'udienza del 4.3.2021 (doc. 3 parte convenuta), secondo cui il credito vantato dall'attrice ammonterebbe a soli €
4.385,00.
− Tale affermazione, tuttavia, non può essere condivisa perché l'affermazione resa non risulta adeguatamente circostanziata, in quanto troppo generica e non sufficientemente dettagliata.
− Inoltre, non può essere fatta valere come confessione ai fini che qui interessano, perché resa in un procedimento diverso, in cui l'oggetto della domanda non riguardava la restituzione delle somme oggi richieste, il cui ammontare può essere stato rivalutato più precisamente in un secondo momento da parte attrice.
− Tra l'altro, dal verbale non è possibile desumere che l'affermazione resa riguardi l'intera vicenda restitutoria, essendo plausibile, come affermato da parte attrice, che tale affermazione si riferisse solo alle relative distrazioni compiute dal convenuto per pagare le spese condominiali.
− Va infine precisato che l'asserita consapevolezza di parte attrice dei prelievi effettuati nel corso degli anni da parte del non è comunque aspetto dirimente per la presente decisione, anche laddove se Pt_2 ne ammettesse l'inverosimiglianza.
− Premesso che trattasi di somme personali, non destinate dal ai bisogni familiari, va ricordato Pt_2 che l'eventuale consapevolezza degli illeciti prelievi non costituisce rinuncia implicita alla loro restituzione.
10 − Ad ulteriore supporto di ciò, va rilevato che il figlio ha smentito la ricostruzione prospettata da Tes_1 parte convenuta secondo cui, al bisogno, la IG.ra chiedeva all'ex marito di recarsi in banca a Pt_1 prelevare per suo conto.
− Sentito sul punto, il figlio ha affermato di non aver mai sentito una tale richiesta da parte della madre.
− Tale circostanza, anche in ragione dell'ampio periodo di convivenza, rende verosimile l'affermazione di parte attrice secondo cui i prelievi oggetto di contestazione non siano mai stati autorizzati dalla IG.ra
(o quantomeno che non facessero parte della routine quotidiana di gestione delle spese familiari Pt_1 della coppia).
− In quanto non autorizzati, né espressamente richiesti, in assenza di diversa prova fornita, non può ritenersi raggiunta la prova di un'implicita rinuncia a tali somme.
***
− Le spese processuali seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come da dispositivo e calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mod., valori medi per tutte le fasi, valori minimi per quella istruttoria considerato il trattenimento in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
− Condanna a restituire a la somma di € 22.021,80, oltre agli Parte_2 Parte_1 interessi legali dalla data delle operazioni al saldo effettivo.
− Condanna al pagamento a favore di delle spese processuali che Parte_2 Parte_1 liquida in € 545,00 per anticipazioni e in € 4.227,00, oltre il 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Treviso, 27.5.2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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