Sentenza 20 giugno 1964
Massime • 3
Se e vero che le formalita stabilite dall'art. 136 cod.proc.civ. per le comunicazioni non sono dalla legge prescritte a pena di nullita, tuttavia affinche possa ritenersi valida la comunicazione di una sentenza, eseguita in modo diverso da quello previsto dalla citata disposizione, occorre che risulti che la comunicazione abbia raggiunto lo scopo cui era destinata, e che si abbia, percio, la certezza che la parte sia venuta a conoscenza, non solo della esistenza, sibbene anche come esige l'art. 133 comma secondo cod.proc.civ. del dispositivo della sentenza stessa. ( applicazione al fine di determinare il giorno di decorrenza del termine per la proposizione dell'istanza di regolamento di competenzà nella specie, da certificato della cancelleria risultava che il cancelliere aveva comunicato oralmente ai procuratori delle parti che nella causa relativa, era stata emessa la sentenza e che questa era stata gia trasmessa all'ufficio del registrò il ricorso per regolamento, proposto oltre il termine di trenta giorni da detta comunicazione, ma nel termine della notificazione della stessa sentenza, e stato ritenuto ammissibile). ( V. 3490/59; 2889/59; 3157/57).*
La elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza, che il creditore deve fare nel precetto, in ottemperanza all'art. 480 comma terzo cod.proc.civ., soddisfano l'intento perseguito dalla legge di individuare il luogo della minacciata esecuzione e di radicare definitivamente la Competenza del giudice, che ivi ha Sede, a pronunciarsi sulle opposizioni proposte, ai sensi dell'art. 615 comma primo cod. proc.civ., anteriormente all'inizio della esecuzione. ( V. 1186/63; 1319/62; 2595/61).*
Qualora la comunicazione della sentenza, che ha pronunciato sulla Competenza, non sia stata eseguita, l'istanza per regolamento di Competenza deve considerarsi tempestivamente proposta entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza stessa. ( Conf. 830-62' 1472-61).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/06/1964, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 20 giugno 1964 |
Testo completo
Se e vero che le formalita stabilite dall'art. 136 cod.proc.civ. per le comunicazioni non sono dalla legge prescritte a pena di nullita, tuttavia affinche possa ritenersi valida la comunicazione di una sentenza, eseguita in modo diverso da quello previsto dalla citata disposizione, occorre che risulti che la comunicazione abbia raggiunto lo scopo cui era destinata, e che si abbia, percio, la certezza che la parte sia venuta a conoscenza, non solo della esistenza, sibbene anche come esige l'art. 133 comma secondo cod.proc.civ. del dispositivo della sentenza stessa. ( applicazione al fine di determinare il giorno di decorrenza del termine per la proposizione dell'istanza di regolamento di competenzà nella specie, da certificato della cancelleria risultava che il cancelliere aveva comunicato oralmente ai procuratori delle parti che nella causa relativa, era stata emessa la sentenza e che questa era stata gia trasmessa all'ufficio del registrò il ricorso per regolamento, proposto oltre il termine di trenta giorni da detta comunicazione, ma nel termine della notificazione della stessa sentenza, e stato ritenuto ammissibile). ( V. 3490/59; 2889/59; 3157/57).*