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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 3314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3314 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3812 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Torino, nella persona dei seguenti magistrati
Andrea Natale Giudice rel. est.
Fabrizio Alessandria Giudice
Alessia Santamaria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3812 / 2025 promosso da:
, nata in [...] il [...] rappresentato dall'avv. Natalie Ghirardi Parte_1
-ricorrente-
CONTRO di in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
-resistente-
OGGETTO: impugnazione avverso provvedimento di inammissibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, emesso dalla Questura di in data 23.1.2025 CP_2 notificato in data 10.2.2025 (all.1), con richiesta in via subordinata di rilascio di permesso di soggiorno per casi speciali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha così concluso:
“IN VIA PRELIMINARE
1 Sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato per i motivi di cui al ricorso ed ordinare alla
Questura di di consegnare la ricevuta della domanda di permesso di soggiorno CP_2
IN VIA PRINCIPALE Voglia l'Ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, annullare/revocare il provvedimento del Questore della provincia di , prot. n. CP_2
241/2025, emesso il 23/01/2025 dalla Questura di e notificato al ricorrente in data CP_2
10/02/2025, nonché degli atti illegittimi presupposti, conseguenziali o comunque connessi del procedimento;
e conseguentemente
In via principale
• ordinare alla Questura della provincia di di rilasciare al sig. , nato a [...]_2 Parte_1
El Kheir (Marocco) il 15/11/1995, il titolo di soggiorno per motivi familiari o quantomeno accertare
e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere un titolo di soggiorno per protezione speciale
Pronunciare ogni conseguenziale statuizione di legge in ordine alla posizione del ricorrente;
Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio
Contrariis rejectis”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo.
1. Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato, il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, chiedendo – in principalità – l'annullamento del provvedimento impugnato e il contestuale rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari e, in subordine, il rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali.
2. L'amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.
3. Fissata udienza, il Tribunale ha effettuato l'interrogatorio libero del ricorrente all'udienza del
5.6.2025. Alla medesima udienza parte ricorrente ha chiesto l'autorizzazione per il deposito di documentazione integrativa fissando un breve termine e rimettendo la causa in Collegio per la decisione.
I fatti della procedura amministrativa.
1. Il ricorrente ha sposato in data 18.5.2024 la sig.ra avente doppia nazionalità - Parte_2 macedone e albanese – titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato e, in virtù di tale legame, ha presentato domanda per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in data
19.7.2024.
2 2. Con il provvedimento impugnato, il Questore ha dichiarato inammissibile la richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari non avendo il richiedente dimostrato il possesso del visto di ingresso che, ai sensi dell'art. 4 e in combinato disposto con l'art. 5 D.lgs. 286/98, è espressamente previsto per il regolare ingresso e soggiorno nel territorio nazionale.
Le vicende familiari della ricorrente.
1. Il sig. ha sposato il 18 maggio 2024, a Nichelino, la sig.ra cittadina Parte_1 Parte_2 con doppia nazionalità, macedone e albanese, regolarmente soggiornante su territorio nazionale
(permesso di soggiorno per lavoro subordinato). La coppia vive in un appartamento in via Salassa
n.23, a , con regolare contratto di locazione (docc.3-4). La moglie lavora come domestica e CP_2 badante, con contratto a tempi indeterminato, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 21.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle 12.00 (docc. 6-7). Il ricorrente lavora con regolare contratto di apprendistato professionalizzante presso la GA Impianti srl di , dal 29.7.2024 in qualità di CP_2 operaio e ha superato il corso di formazione per addetto al primo soccorso presso la O.N.A.S.P.I. della durata di 16 ore (docc. 8-9)
2. Il richiedente è affetto da dacriocistite acuta destra (infezione al sacco lacrimale) e necessita di sottoporsi con urgenza ad intervento di dacriocistorinostomia (doc. 10).
Sulla richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari.
La domanda non può essere accolta, posto che difettano alcuni presupposti. Il ricorrente – al momento della presentazione della domanda – non era cittadino di Paese terzo regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato (art. 30, co 1, d. lgs. n. 286 del 1998); inoltre, il ricorrente non ha prodotto documentazione relativa all'idoneità abitativa dell'alloggio ai sensi dell'art. 29, co. 3, lett. a) d. lgs.
n. 286 del 1998.
Sulla domanda subordinata di permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il ricorrente chiede in via di subordine un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative, sicché si deve individuare la normativa applicabile ratione temporis.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte
3 anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass.
n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del
2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Venendo al caso di specie, occorre fare riferimento alla data del Mod. C3 in cui la volontà di richiedere la protezione speciale è stata formalizzata in data 19.7.2024; e necessariamente, anche prima della formalizzazione, il ricorrente non avrebbe potuto manifestare la volontà di chiedere protezione internazionale prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 20/2023, posto che egli ha fatto ingresso in Italia nel luglio 2023.
Deve pertanto trovare applicazione la nuova disciplina normativa, introdotta dal D.L. n. 20/2023, trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto (11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione Contr speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha, invece, subito alcuna modifica la prima parte dell'art. 19 TUI, motivo per cui resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
4 In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione, aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 d. lgs. n. 286 del 1998.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha infatti evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo
“dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass. 6.10.2023,
n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8
CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio
2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così
Cass. 28162/2023 cit.). Ancora più esplicita – sempre intervenendo in materia di accertamento di cause di inespellibilità in un procedimento avverso annullamento di un decreto di espulsione da parte del giudice di pace – è una decisione più recente della Corte di cassazione, che ha esplicitamente affermato che «l'art. 19 del D.lgs. 286/1998 (TUI) […], sebbene modificato dall'art. 7 del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, che ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. del TUI, ha mantenuto inalterato il divieto di espulsione per il caso in cui “ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”, vale a dire gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato. Si deve quindi rilevare che il diritto al rispetto della vita privata e familiare continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31
5 Cost. (Cass. Sez. U. n.24413/2021; Cass. n.28161/2023; Cass. n. 24641/2024) (…)» [così Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 6626 del 2025].
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo.
La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) Per_1 in riferimento al menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che, anzi, sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come “il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente”, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, e c. Italia), compresi legami familiari di fatto. Per_2 Per_3
**-***-**
È evidente dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio che nel caso di specie, che il ricorrente versa in una condizione di vita meritevole di tutela sotto il profilo della tutela della vita privata e familiare.
Il ricorrente dimora da numerosi anni in Italia;
ha problemi di natura sanitaria(doc. 10); ha un lavoro con contratto di apprendistato con scadenza al 2027 (doc. 8); ha investito sulla formazione professionale (doc. 9); ha parlato in udienza in lingua italiana, aspetto – quello della conoscenza della lingua – che concorre ad una positiva valutazione sul livello di integrazione sociale.
Sotto il profilo della tutela della vita familiare, il ricorrente ha prodotto l'intera documentazione idonea e necessaria a confermare la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere – allorché completerà la documentazione necessaria e risulterà regolare sul territorio – il permesso di soggiorno per ricongiungimento tramite coesione familiare [e segnatamente: certificato di matrimonio celebrato il 18 maggio 2024 attestante il rapporto di coniugio (doc. 2 allegato al ricorso), contratto di locazione ad uso abitativo (doc. 3), dichiarazione di ospitalità (doc. 4), documenti di identità della coniuge (doc.
5), contratto di lavoro subordinato della moglie del ricorrente (doc.6), buste paga (doc.7), contratto
6 di lavoro subordinato del ricorrente (doc. 8)]. Tali elementi documentali – che allo stato, essendo incompleti, non consentono il riconoscimento del titolo di soggiorno per motivi familiari – rilevano comunque sotto il profilo della tutela della vita familiare (ex art. 8 Conv. Edu).
Del resto, all'udienza del 5 giugno 2025 la moglie del richiedente, ascoltata come testimone, ha dichiarato: di aver conosciuto il marito a nel 2020; di aver convissuto con lui ancor prima del CP_2 matrimonio, avvenuto nel 2024, nell'appartamento in via Salassa n.23; di aver sempre lavorato e mantenuto il marito nei periodo in cui lui non aveva un lavoro;
di lavorare attualmente come badante a RE (“smonto al sabato mattina e poi rientro al lavoro lunedì mattina;
dunque sto il sabato e la domenica notte a casa con mio marito”).
Si deve pertanto ritenere accertato il diritto del ricorrente, soggetto incensurato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (posto che non emergono elementi sintomatici di simulazione del vincolo familiare, nemmeno dedotti dall'Amministrazione resistente e comunque dimostrati dalle convergenti e coerenti dichiarazioni del ricorrente e della moglie, esaminata come testimone;
risulta poi documentalmente provato che il nucleo del ricorrente abbia un alloggio e redditi adeguati al sostentamento del nucleo, come risulta dalle buste paga della moglie del ricorrente.
Sulle spese.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, in ragione del rigetto della domanda principale e in considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda subordinata si fonda anche su elementi sopravvenuti nel corso del giudizio e successivamente alla emissione del decreto impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza: accoglie la domanda subordinata in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 5 comma 6 e
19 commi 1.1 e 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, nella formulazione di cui al d.lgs. n. 130/2020, e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”, in favore di nato in [...] il [...] Parte_1
- compensa le spese di lite.
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino, il 10.6.2025
Il Presidente estensore
Andrea Natale
7 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Torino, nella persona dei seguenti magistrati
Andrea Natale Giudice rel. est.
Fabrizio Alessandria Giudice
Alessia Santamaria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3812 / 2025 promosso da:
, nata in [...] il [...] rappresentato dall'avv. Natalie Ghirardi Parte_1
-ricorrente-
CONTRO di in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2
-resistente-
OGGETTO: impugnazione avverso provvedimento di inammissibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, emesso dalla Questura di in data 23.1.2025 CP_2 notificato in data 10.2.2025 (all.1), con richiesta in via subordinata di rilascio di permesso di soggiorno per casi speciali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha così concluso:
“IN VIA PRELIMINARE
1 Sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato per i motivi di cui al ricorso ed ordinare alla
Questura di di consegnare la ricevuta della domanda di permesso di soggiorno CP_2
IN VIA PRINCIPALE Voglia l'Ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, annullare/revocare il provvedimento del Questore della provincia di , prot. n. CP_2
241/2025, emesso il 23/01/2025 dalla Questura di e notificato al ricorrente in data CP_2
10/02/2025, nonché degli atti illegittimi presupposti, conseguenziali o comunque connessi del procedimento;
e conseguentemente
In via principale
• ordinare alla Questura della provincia di di rilasciare al sig. , nato a [...]_2 Parte_1
El Kheir (Marocco) il 15/11/1995, il titolo di soggiorno per motivi familiari o quantomeno accertare
e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere un titolo di soggiorno per protezione speciale
Pronunciare ogni conseguenziale statuizione di legge in ordine alla posizione del ricorrente;
Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio
Contrariis rejectis”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo.
1. Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato, il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, chiedendo – in principalità – l'annullamento del provvedimento impugnato e il contestuale rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari e, in subordine, il rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali.
2. L'amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.
3. Fissata udienza, il Tribunale ha effettuato l'interrogatorio libero del ricorrente all'udienza del
5.6.2025. Alla medesima udienza parte ricorrente ha chiesto l'autorizzazione per il deposito di documentazione integrativa fissando un breve termine e rimettendo la causa in Collegio per la decisione.
I fatti della procedura amministrativa.
1. Il ricorrente ha sposato in data 18.5.2024 la sig.ra avente doppia nazionalità - Parte_2 macedone e albanese – titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato e, in virtù di tale legame, ha presentato domanda per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in data
19.7.2024.
2 2. Con il provvedimento impugnato, il Questore ha dichiarato inammissibile la richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari non avendo il richiedente dimostrato il possesso del visto di ingresso che, ai sensi dell'art. 4 e in combinato disposto con l'art. 5 D.lgs. 286/98, è espressamente previsto per il regolare ingresso e soggiorno nel territorio nazionale.
Le vicende familiari della ricorrente.
1. Il sig. ha sposato il 18 maggio 2024, a Nichelino, la sig.ra cittadina Parte_1 Parte_2 con doppia nazionalità, macedone e albanese, regolarmente soggiornante su territorio nazionale
(permesso di soggiorno per lavoro subordinato). La coppia vive in un appartamento in via Salassa
n.23, a , con regolare contratto di locazione (docc.3-4). La moglie lavora come domestica e CP_2 badante, con contratto a tempi indeterminato, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 21.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle 12.00 (docc. 6-7). Il ricorrente lavora con regolare contratto di apprendistato professionalizzante presso la GA Impianti srl di , dal 29.7.2024 in qualità di CP_2 operaio e ha superato il corso di formazione per addetto al primo soccorso presso la O.N.A.S.P.I. della durata di 16 ore (docc. 8-9)
2. Il richiedente è affetto da dacriocistite acuta destra (infezione al sacco lacrimale) e necessita di sottoporsi con urgenza ad intervento di dacriocistorinostomia (doc. 10).
Sulla richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari.
La domanda non può essere accolta, posto che difettano alcuni presupposti. Il ricorrente – al momento della presentazione della domanda – non era cittadino di Paese terzo regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato (art. 30, co 1, d. lgs. n. 286 del 1998); inoltre, il ricorrente non ha prodotto documentazione relativa all'idoneità abitativa dell'alloggio ai sensi dell'art. 29, co. 3, lett. a) d. lgs.
n. 286 del 1998.
Sulla domanda subordinata di permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il ricorrente chiede in via di subordine un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative, sicché si deve individuare la normativa applicabile ratione temporis.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte
3 anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass.
n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del
2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Venendo al caso di specie, occorre fare riferimento alla data del Mod. C3 in cui la volontà di richiedere la protezione speciale è stata formalizzata in data 19.7.2024; e necessariamente, anche prima della formalizzazione, il ricorrente non avrebbe potuto manifestare la volontà di chiedere protezione internazionale prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 20/2023, posto che egli ha fatto ingresso in Italia nel luglio 2023.
Deve pertanto trovare applicazione la nuova disciplina normativa, introdotta dal D.L. n. 20/2023, trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto (11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione Contr speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha, invece, subito alcuna modifica la prima parte dell'art. 19 TUI, motivo per cui resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
4 In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione, aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 d. lgs. n. 286 del 1998.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha infatti evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo
“dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass. 6.10.2023,
n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8
CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio
2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così
Cass. 28162/2023 cit.). Ancora più esplicita – sempre intervenendo in materia di accertamento di cause di inespellibilità in un procedimento avverso annullamento di un decreto di espulsione da parte del giudice di pace – è una decisione più recente della Corte di cassazione, che ha esplicitamente affermato che «l'art. 19 del D.lgs. 286/1998 (TUI) […], sebbene modificato dall'art. 7 del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, che ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. del TUI, ha mantenuto inalterato il divieto di espulsione per il caso in cui “ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”, vale a dire gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato. Si deve quindi rilevare che il diritto al rispetto della vita privata e familiare continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31
5 Cost. (Cass. Sez. U. n.24413/2021; Cass. n.28161/2023; Cass. n. 24641/2024) (…)» [così Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 6626 del 2025].
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo.
La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) Per_1 in riferimento al menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che, anzi, sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come “il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente”, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, e c. Italia), compresi legami familiari di fatto. Per_2 Per_3
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È evidente dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio che nel caso di specie, che il ricorrente versa in una condizione di vita meritevole di tutela sotto il profilo della tutela della vita privata e familiare.
Il ricorrente dimora da numerosi anni in Italia;
ha problemi di natura sanitaria(doc. 10); ha un lavoro con contratto di apprendistato con scadenza al 2027 (doc. 8); ha investito sulla formazione professionale (doc. 9); ha parlato in udienza in lingua italiana, aspetto – quello della conoscenza della lingua – che concorre ad una positiva valutazione sul livello di integrazione sociale.
Sotto il profilo della tutela della vita familiare, il ricorrente ha prodotto l'intera documentazione idonea e necessaria a confermare la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere – allorché completerà la documentazione necessaria e risulterà regolare sul territorio – il permesso di soggiorno per ricongiungimento tramite coesione familiare [e segnatamente: certificato di matrimonio celebrato il 18 maggio 2024 attestante il rapporto di coniugio (doc. 2 allegato al ricorso), contratto di locazione ad uso abitativo (doc. 3), dichiarazione di ospitalità (doc. 4), documenti di identità della coniuge (doc.
5), contratto di lavoro subordinato della moglie del ricorrente (doc.6), buste paga (doc.7), contratto
6 di lavoro subordinato del ricorrente (doc. 8)]. Tali elementi documentali – che allo stato, essendo incompleti, non consentono il riconoscimento del titolo di soggiorno per motivi familiari – rilevano comunque sotto il profilo della tutela della vita familiare (ex art. 8 Conv. Edu).
Del resto, all'udienza del 5 giugno 2025 la moglie del richiedente, ascoltata come testimone, ha dichiarato: di aver conosciuto il marito a nel 2020; di aver convissuto con lui ancor prima del CP_2 matrimonio, avvenuto nel 2024, nell'appartamento in via Salassa n.23; di aver sempre lavorato e mantenuto il marito nei periodo in cui lui non aveva un lavoro;
di lavorare attualmente come badante a RE (“smonto al sabato mattina e poi rientro al lavoro lunedì mattina;
dunque sto il sabato e la domenica notte a casa con mio marito”).
Si deve pertanto ritenere accertato il diritto del ricorrente, soggetto incensurato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (posto che non emergono elementi sintomatici di simulazione del vincolo familiare, nemmeno dedotti dall'Amministrazione resistente e comunque dimostrati dalle convergenti e coerenti dichiarazioni del ricorrente e della moglie, esaminata come testimone;
risulta poi documentalmente provato che il nucleo del ricorrente abbia un alloggio e redditi adeguati al sostentamento del nucleo, come risulta dalle buste paga della moglie del ricorrente.
Sulle spese.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, in ragione del rigetto della domanda principale e in considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda subordinata si fonda anche su elementi sopravvenuti nel corso del giudizio e successivamente alla emissione del decreto impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza: accoglie la domanda subordinata in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 5 comma 6 e
19 commi 1.1 e 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, nella formulazione di cui al d.lgs. n. 130/2020, e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”, in favore di nato in [...] il [...] Parte_1
- compensa le spese di lite.
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino, il 10.6.2025
Il Presidente estensore
Andrea Natale
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