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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/03/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 5271/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Antonio Mungo Presidente dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere rel./es ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5271/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altri contratti tipici - altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 27-11-2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
con sede in Casoria (NA) alla Via Principe di Parte_1
Piemonte, n. 16 (C.F. e P.IVA ), già P.IVA_1 [...]
in persona dell'amministratore unico e legale Parte_2 rappresentante dott. , nato a [...] il [...] e res.te in CP_1
IV, alla Via Puccini n. 12 (C.F. oltreché, anche C.F._1 quale interventori adesivi, il dott. , nato a [...] il [...] Parte_2
(C.F. ), quale socio accomandatario e legale rapp.te C.F._2
p.t. della ditta Parte_2
con sede legale in Casoria (NA) alla Via Principe di Piemonte n. 30,
[...] quale dante causa della appellante principale ed il dott. CP_2
nato a [...] il [...] (C.F. ), tutti
[...] C.F._3 rappresentati e difesi, in virtù di procura agli atti, del quale forma parte integrante e sostanziale, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.
Antonio Sciaudone ( pec C.F._4 e dall'avv. Francesco Maria Caianiello Email_1
( ), presso i quali elett.te domicilia in Napoli al Viale C.F._5
Gramsci n. 19, fax 0810148420, p.e.c.
Email_2
APPELLANTI
E
l ( ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3 P.IVA_2 elett.te dom.ta, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Guglielmo Ara
( e Amalia Carrara Email_3
( , presso la sede dell'azienda in Email_4
Frattamaggiore (NA) alla Via Lupoli n. 27
APPELLATA
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dagli atti risulta che con ricorso notificato alla in data 27- Controparte_3
6-2017 il dott. quale custode giudiziario della Farmacia dott. Parte_2
IO NI nonché in proprio, chiedevano: Controparte_2
“disapplicare e/o annullare: a) la nota provvedimento del Controparte_3 prot. n. 3685/14 del 18.11.2014, recante la rettifica contabile tra le somme dichiarate e quelle contabilizzate nelle ricette spedite dalla Farmacia
IO dal giugno 2012 all'agosto 2014, con addebito, a carico della stessa Farmacia IO, di € 54.152,33; b) le note provvedimento del prot. n. 3701/14 e n. 3702/14 del 19.11.2014, Controparte_3 recanti l'addebito, a seguito della rettifica contabile sub a), a carico della
Farmacia IO, di € 5.152,33, di cui € 40.417,63 in danno della custodia giudiziaria;
c) ove e per quanto occorra, di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, comunque lesivo per i ricorrenti e segnatamente: 1) la nota prot. 110/2015 del 2.1.2015; Controparte_3
2) la nota prot. n. 3124/A del 3.10.2014; dichiarare ed Controparte_3 accertare il diritto al non addebito, a seguito della rettifica contabile resa a carico della Farmacia IO sino all'agosto 2014, della somma di €
54.154,33 e per l'effetto - condannare la resistente amministrazione alla restituzione delle somme indebitamente trattenute nei confronti della custodia giudiziaria;
il tutto, come meglio in narrativa specificato, per €
40.417,63 oltre interessi legali e/o moratori dalla debenza al soddisfo”.
In particolare, esponevano che “il 13.1.2014 il dr. Controparte_2 aveva concluso un contratto preliminare con il dr. GIOVANNI CA per l'acquisto della Farmacia IO sita in Casoria alla Via Principe di
Piemonte 30 e che, a seguito dell'inadempimento del dr. IO all'obbligo di trasferimento della farmacia, il dr. aveva chiesto al CP_2
Tribunale di Napoli Nord di autorizzare il sequestro giudiziario in suo favore della Farmacia IO e di nominare custode giudiziario il dr.
[...]
, richiesta accolta con ordinanza n. 4027/14 del 5.8.2014”. Pt_2
Assumevano, ancora, i ricorrenti che in data 15.10.2014 il dr. CP_2 aveva acquistato definitivamente la farmacia, diventandone proprietario.
I ricorrenti, quindi, affermavano la legittimazione del dr. , quale Pt_2 custode giudiziario e quindi quale “responsabile per ogni eventuale pregiudizio economico sopportato nel periodo della sua gestione” nonché del dr. quale “promissario acquirente e sostanziale titolare e CP_2 responsabile dei rapporti creditori e debitori della stessa farmacia”.
L' contestava la legittimazione attiva degli istanti nonché la Parte_3 infondatezza del ricorso nel merito.
In data 14-10-2019 si costituiva in giudizio con “atto di intervento” la
, deducendo che: “come si ricava dalla lettura del Parte_1 certificato camerale che si produce, alla data del 28/10/2014 il dr.
[...]
, custode giudiziario della farmacia, acquisì anche la carica di socio Pt_2 accomandatario e legale rapp.te della del dott. Parte_1 [...]
Ne consegue che correttamente il dr. , custode giudiziario Parte_2 Pt_2
e socio accomandatario della farmacia, agì a tutela degli interessi della
Farmacia. Ad ogni buon conto la in cui la Parte_1 [...] si è trasformata, mutando anche la Parte_2 denominazione sociale, con il presente atto, per quanto occorrer possa, dichiara di voler far propri tutti gli atti compiuti dal dr. quale Pt_2 rappresentante della Farmacia, espressamente ratificandoli. Tutto quanto sin qui premesso, si conclude, riportandosi espressamente a tutte le richieste formulate da parte attrice, con il ricorso e in tutti gli ulteriori atti e verbali di causa”.
Con l'appellata ordinanza del 31.10.2019, il Tribunale così statuiva: “a) rigetta la domanda;
b) condanna gli attori al pagamento delle spese processuali sostenute dal che liquida in € 5.534,00 per CP_3 compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15% sui compensi, Iva e Cpa come per legge”.
Con atto di appello notificato in data 27-11-2019, gli odierni appellati impugnavano la suddetta ordinanza, chiedendo: “annullare e/o riformare integralmente l'ordinanza resa inter partes dal Tribunale di Napoli, Sez X
G.U. dott. Magliulo in data 31.10.2019 e, per l'effetto, - dichiarare la legittimazione attiva della del dott. e del Parte_1 Parte_2 dott. e, per l'effetto: - disapplicare e/o annullare: a) la Controparte_2 nota provvedimento del prot. n. 3685/14 del 18.11.2014, Controparte_3 recante la rettifica contabile tra le somme dichiarate e quelle contabilizzate nelle ricette spedite dalla Farmacia IO dal giugno 2012 all'agosto
2014, con addebito, a carico della stessa Farmacia IO, di €
54.152,33; b) le note provvedimento del prot. n. Controparte_3
3701/14 e n. 3702/14 del 19.11.2014, recanti l'addebito, a seguito della rettifica contabile sub a), a carico della Farmacia IO, di € 54.152,33, di cui € 40.417,63 in danno della scrivente custodia giudiziaria;
c) ove e per quanto occorra, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo per i ricorrenti, e segnatamente: 1) la nota prot. n. 110/2015 del 2.1.2015; 2) la nota CP_3 CP_3 [...]
, prot. n. 3124/A del 3.10.2014; - dichiarare ed accertare il CP_3 diritto al non addebito, a seguito della rettifica contabile resa a carico della
Farmacia IO sino all'agosto 2014, della somma di € 54.152,33 e, per l'effetto - condannare la resistente amministrazione alla restituzione delle somme indebitamente trattenute;
il tutto, così come meglio in narrativa specificato, per € 40.417,63, oltre interessi legali e/o moratori dalla debenza al soddisfo”.
Si costituiva la parte appellata, che chiedeva rigettarsi l'appello. Indi, nella causa di appello in oggetto, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 27-11-2024, il Collegio Giudicante riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza appellata il Tribunale ha rigettato la domanda sulla base della seguente motivazione: “Per quanto riguarda la legittimazione del dott.
va rilevato che parte attrice ha allegato che il giudizio ex art. 2932 CP_2
c.c. è stato dichiarato estinto il 23/6/2015 ai sensi dell'art. 309 c.c. per inerzia delle parti, sicché è evidente che non vi è stata alcun pronuncia giudiziaria con effetti traslativi del diritto in capo al dr. Nella CP_2 specie, non è stato neppure allegato che sia intervenuto il riconoscimento in sede amministrativa dell'asserito trasferimento della Farmacia in favore del dr. in proprio. Per quanto riguarda, invece, la posizione del dr. CP_2
non è contestato che vi sia stato lo svincolo dalla custodia Pt_2 giudiziaria della Farmacia in questione, con provvedimento del Tribunale di
Napoli Nord datato 1.12.2014, come allegato dalla resistente. Inoltre,
l'estinzione del giudizio ex art. 2932 c.c. ha comportato la definitiva caducazione della nomina del dr. come custode, poiché tale nomina Pt_2 era stata adottata in via d'urgenza nel procedimento cautelare strumentale al giudizio di merito poi estinto. Al momento della proposizione della presente domanda, quindi, il dr. non era più custode giudiziario e Pt_2 non aveva la titolarità dei diritti derivanti dalla gestione della Farmacia. Del resto, secondo la stessa prospettazione degli istanti il dr. sarebbe CP_2 titolare dei rapporti facenti capo alla farmacia, circostanza come innanzi detto non dimostrata e la legittimazione del dr. deriverebbe dal fatto Pt_2 che egli sarebbe responsabile per ogni eventuale pregiudizio economico sopportato nel periodo della sua gestione. Non è, allora, la titolarità dei diritti derivanti dall'attività della farmacia a fondare la tutela invocata dal dr.
bensì la responsabilità che ricadrebbe su di lui per un eventuale Pt_2 pregiudizio economico subito dalla gestione della Farmacia…la richiesta di annullamento delle rettifiche contabili e di restituzione delle somme Cont trattenute dall' avanzata dal dr. , non può essere svolta in Pt_2 proprio dallo stesso ma solo in quanto custode giudiziario, qualità - come detto - venuta meno già al momento della instaurazione del presente giudizio. La cessazione di tale qualità, allora, esclude la possibilità di azionare la tutela in oggetto. Per quanto concerne, infine, l'intervento della deve evidenziarsi che la stessa si è limitata a Parte_1 riportarsi a tutte le richieste di parte attrice e nel fare propri tutti gli atti compiuti dal dr. “quale rappresentante della Farmacia, Pt_2 espressamente ratificandoli”, senza considerare che il dr. non ha Pt_2 agito come rappresentante della società interventrice e non era più neppure custode giudiziario della Farmacia, come innanzi chiarito. La Parte_1 ha anche allegato che aveva acquistato la Farmacia IO
[...] con atto per AR in data 15.10.2014, seppur condizionato Per_1 sospensivamente al decreto dell'autorità competente. Significativo, allora, della inconsistenza della posizione soggettiva fatta valere dal dr. è CP_2 pure la circostanza che la data del 15.10.2014 che egli, in citazione, indica come quella in cui avrebbe acquistato “definitivamente la farmacia, diventandone proprietario”, è in realtà la data in cui era stato stipulato l'atto notarile di cessione di azienda, innanzi richiamato, da IO NI alla Farmacia De Rosa del dott. Ettore De Rosa s.a.s. (rappresentata appunto da De Rosa Ettore), atto rispetto al quale il dr. Controparte_2 risulta del tutto estraneo. Tutto ciò conferma ulteriormente che, al momento della presentazione del ricorso titolare della Farmacia non era il dr. (“in proprio”) né il dr. (quale custode Controparte_2 Parte_2 giudiziario o in altra veste) e che neppure successivamente essi sono mai divenuti titolari della Farmacia medesima, sicché entrambi sono privi di qualsiasi situazione soggettiva idonea a far valere i diritti richiesti in questa sede. In definitiva, la domanda proposta dagli attori deve essere respinta per difetto di legittimazione attiva, e, quindi, interamente rigettata”.
In via preliminare di rito devono essere dichiarati inammissibili gli interventi adesivi esperiti nella presente sede di appello e nell'ambito dell'atto di appello dalla FARMACIA
[...]
e dal dott. , in Parte_2 Controparte_2 quanto ai sensi dell'art. 344 cpc “nel giudizio d'appello è ammesso soltanto l'intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'articolo 404”, per cui deve escludersi che possa intervenire nel giudizio d'appello chi avrebbe potuto proporre, in primo grado, intervento adesivo, come nel caso di specie.
Nel merito, con un primo profilo del primo motivo gli appellanti censurano la gravata ordinanza nella parte in cui il Tribunale avrebbe “dimenticato che il dr. aveva speso la qualifica di Pt_2
“custode giudiziario” della Farmacia, vale a dire esattamente quella di rappresentante dell'azienda”.
Deducono, in particolare che “con l'atto di intervento volontario, la ha dichiarato “di voler far propri tutti gli atti compiuti Parte_1 dal dr. quale rappresentante della Farmacia, espressamente Pt_2 ratificandoli”. “Se siffatta qualifica dovesse ritenersi cessata, e pertanto il dr. non era più rappresentante dell'azienda, evidentemente la Pt_2 ratifica deve considerarsi efficace, giacché ha ad oggetto gli atti del falsus procurator. La circostanza dell'eventuale cessazione della custodia, prima della introduzione del presente giudizio, se priva il dei poteri del Pt_2 custode, non esclude che egli, spendendo la non più attuale qualifica di custode, abbia agito non per sé, ma per chi nel frattempo aveva acquisito al titolarità dell'azienda. Abbia, cioè, agito quale falsus procurator, e, pertanto,
i suoi atti possono essere ratificati dal titolare, che può comunque decidere di farli propri”.
Il profilo è infondato.
Infatti, deve premettersi in punto di diritto che il custode giudiziario dell'azienda sequestrata non è un rappresentante legale della società, nè un suo sostituto universale.
Il custode è, invece, il rappresentante di un ufficio, il titolare di un munus publicum avente ad oggetto la gestione (in senso ampio) di un patrimonio autonomo o separato, provvisoriamente sottratto a chi ne aveva la disponibilità. Il custode giudiziario è, perciò, titolare di una legittimazione ad agire che è correlata all'ambito delle sue funzioni e, allo stesso tempo, limitata entro il medesimo circoscritto spazio.
La legittimazione ad causam del custode, in altri termini, corrisponde alle suddette funzioni attribuitegli dall'ordinamento.
Dunque, il sequestro di azienda sociale non è idoneo ad incidere sull'organizzazione capitalistico-corporativa propria delle società.
Pertanto, gli organi societari restano in carica quand'anche sia sequestrata la totalità delle partecipazioni sociali e l'azienda sociale.
Il custode giudiziario ha quale funzione peculiare, di regola, quella di garantire la corretta e proficua prosecuzione dell'attività aziendale;
dunque, per effetto del sequestro non si determina alcuna deminutio sul piano della capacità giuridica, di agire e anche della rappresentanza processuale della società la cui azienda sia oggetto di sequestro giudiziario.” (Cass. del 21 aprile 2022, n. 12696; Cass., 21/10/2021 n. 29487, Cass., 01/03/2019 n.
6111, Cass., 11/11/2011 n. 23620 in motivazione).
Pertanto, nel caso di specie non sussistono gli estremi per qualificare l'originario attore , che ha agito in giudizio in qualità di custode Parte_2 giudiziario, quale falsus procurator della (originaria interventrice e odierna appellante) società attuale titolare dell'azienda della Parte_1 originaria asserita creditrice Farmacia IO.
Con un secondo profilo, gli appellanti censurano la ordinanza impugnata perché il Tribunale “omette di considerare che, avendo dichiarato di voler far propri gli atti compiuti dal dr. , in quanto custode, la originaria Pt_2 interventrice aveva proposto una autonoma domanda Parte_1
Cont di condanna alla restituzione di quanto impropriamente trattenuto dalla convenuta e, pertanto, avrebbe dovuto decidere nel merito la domanda…è pacifico che la abbia fatto valere un proprio diritto e Parte_1 abbia fatto propri gli atti compiuti dal dr. . Sul punto, invece, Parte_2
l'ordinanza ha taciuto. Non è, quindi, dato sapere se l'intervento sia stato considerato inammissibile (e non se ne capirebbe la ragione), oppure sia stato rigettato nel merito (e parimenti non se ne capirebbe la ragione) o almeno nessuna ragione è stata esplicitata nella ordinanza impugnata. L'ordinanza è dunque erronea, laddove non ha considerato che, con l'intervento, la proprio per il caso in cui si fosse Parte_1 ritenuto il dr. privo di poteri, ha agito perché gli effetti della attività Pt_2 di quest'ultimo fossero a lei imputati. E' allora del tutto evidente che la
, nello spiegare intervento, ha richiesto che gli effetti Parte_1 dell'accoglimento della domanda fossero acquisiti al suo patrimonio”.
Il profilo è infondato.
Infatti, come risulta testualmente dalla comparsa di “intervento” in primo grado della società Farmacia l'odierna appellante aveva chiesto Parte_1 di voler far propri gli atti compiuti dal dr. espressamente ed Pt_2 esclusivamente a titolo di “ratifica” degli atti difensivi computi da
[...]
quale asserito falsus procurator;
per cui, non si può interpretare il Pt_2 tenore della suddetta comparsa di “intervento” in coerenza con una eventuale intenzione di esperire un intervento autonomo ex art. 105 c.p.c., cioè diretto a far valere una autonoma domanda rispetto a quella proposta da nella qualità di falsus procurator, qualità che è stata già Parte_2 sopra ritenuta non configurabile nel caso di specie in sede di esame del primo motivo.
In ogni caso, non sussisterebbero nel caso di specie gli estremi per poter qualificare l'intervento della società quale intervento Parte_1 volontario autonomo ex art. 105 c.p.c.
Infatti, come risulta dalla lettura testuale dell'articolo 105 cpc (”Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo. …”) l'intervento principale e autonomo è quello che viene proposto nei confronti di tutte le parti originarie.
In tale ipotesi, il terzo interventore o è titolare di una situazione non dipendente da quello oggetto del processo e quindi lo stesso rientra nella categoria dei cd. terzi indifferenti oppure è titolare di una situazione sostanzialmente dipendente da quella oggetto del processo ma processualmente autonoma;
per cui in tale ipotesi il terzo interventore, se non partecipasse al processo, non sarebbe vincolato agli effetti della sentenza pronunciata tra le suddette parti originarie. Inoltre, un'altra caratteristica dell'intervento autonomo è la incompatibilità, nel senso che il diritto fatto valere dall'interventore risulta essere incompatibile con il diritto fatto valere nel processo dalle parti originarie, in quanto la sua esistenza è fatto impeditivo o estintivo di quest'ultimo.
A mezzo del suddetto istituto processuale il terzo può fare ingresso in un processo già pendente inter alios (e dunque tra altre persone) per far valere
– in confronto di tutte le parti – un diritto, la cui tutela sia incompatibile con quella del diritto vantato dall'una o dall'altra delle parti originarie (cfr. Cass.,
30 dicembre 2016, n. 27528; Cass., 20 agosto 1992, n. 9683; Cass., 20 marzo 1982; Cass., 8 luglio 1971, n. 2190), e che sia relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia (ex pluris: Cass., 20 ottobre 2014, n.
22233; Cass., 20 aprile 1994, n. 3748; Cass. 27 giugno 2007, n. 14844;
Cass., 12 giugno 2006, n. 13557; Cass., 6 marzo 2006, n. 4805; Cass. 3 novembre 2004, n. 21060) o dipendente dal titolo dedotto nel processo (cft.: Cass., 20 ottobre 2014, n. 22233; Cass., Sez. Un., 5 maggio
2009 n. 10274; Cass., 6 marzo 2006, n. 4805; Cass., 14 luglio 2004, n.
13063; Cass. 19 luglio 1986, n. 4648; Cass., 8 luglio 1971, n. 2190).
Quindi, tale incompatibilità postula oggettivamente sempre due distinti diritti: quello delle parti originarie e quello dell'interventore autonomo, che quest'ultimo ritiene prevalente.
Invero, l'intervento principale si atteggia quale “interventus “ad excludendum” o ad infringendum iura utriusque competitoris vel ad excludendum” ossia quale “intervento per contrastare, nel proprio interesse,
i diritti fatti valere da entrambe le parti in lite o per escluderli”.
Viceversa, nel caso di specie, anche volendo solo per ipotesi esaminare la prospettazione implicitamente subordinata della parte appellante (già sopra esclusa), secondo cui il proprio intervento in primo grado sarebbe stato esperito non solo e non tanto per ratificare gli atti compiuti da Parte_2 ma al fine di proporre una autonoma domanda per voler far propri gli atti compiuti dal dr. , si rileva, comunque, che, in realtà, la Pt_2 Parte_1
è intervenuta nel giudizio di primo grado non per far valere un
[...] proprio diritto autonomo e incompatibile rispetto a quello fatto valere dal ma per far valere proprio lo stesso diritto vantato da Parte_2 quest'ultimo; il che escluderebbe la qualificazione della costituzione in primo grado della quale intervento autonomo. Parte_1
L'intervento spiegato dalla società non può, poi, Parte_1 ovviamente essere qualificato quale intervento litisconsortile o adesivo autonomo, con il quale il terzo fa valere in confronto di alcune soltanto delle parti già in causa (art. 105 c.p.c.: ”Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse”) un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
In particolare, mediante questo tipo di intervento il terzo propone una domanda che si affianca a quella già proposta dall'attore o, eventualmente, anche dal convenuto che abbia agito in riconvenzione e che si rivolge nei confronti di una o di tutte le altre parti, ma che bene avrebbe potuto essere proposta cumulativamente sin dal principio. Si verifica un cumulo di domande che dà luogo ad un litisconsorzio facoltativo successivo, con conseguente applicazione della relativa disciplina.
Invece, nel caso di specie l'intervento della non è Parte_1 diretta a proporre una domanda che si affianchi a quella proposta da
[...]
bensì una domanda diretta a sostituirsi a quella di quest'ultimo. Pt_2
In definitiva, deve ritenersi che l'intervento spiegato in primo grado dalla non sia ammissibile. Parte_1
Con il secondo motivo, gli impugnati censurano la ordinanza appellata per
APPLICAZIONE DELL'ART. 100 C.P.C. ERRONEA Controparte_4
QUALIFICAZIONE DELLA POSIZIONE GIURIDICA con riguardo alla
POSIZIONE PROCESSUALE DEL DOTT . Parte_2
Essi deducono che “in data 15.10.2014 la Parte_2 acquistava la Farmacia IO con atto per AR , condizionato Per_1 sospensivamente al decreto dell'autorità competente. Per effetto della intervenuta vendita il giudizio cautelare e il successivo giudizio di merito per l'esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita venivano transatti, cosicché il 23.6.2015 veniva pronunciata l'estinzione del giudizio.
Ebbene, come si ricava dalla lettura del certificato camerale prodotto in primo grado, alla data del 28.10.2014 il dr. , custode giudiziario Parte_2 della farmacia, aveva acquistato anche la carica di socio accomandatario e legale rapp.te della Parte_2
Ne consegue che al momento della proposizione del giudizio da cui è scaturita la sentenza quivi gravata, correttamente il dr. , custode Pt_2 giudiziario e socio accomandatario della società titolare della farmacia, nonché amministratore e legale rappresentante della farmacia, ha agito in primo grado a tutela degli interessi della Farmacia. Siffatte circostanze non sono state correttamente valutate dal Tribunale sicché anche sotto tale aspetto la presente impugnazione è fondata e merita di essere accolta, con la declaratoria della legittimazione attiva del dott. e del suo Parte_2 diritto a vedere scrutinato, nel merito, il gravame originario. Ne consegue che correttamente il dr. , custode giudiziario e socio accomandatario Pt_2 della farmacia agì a tutela degli interessi della Farmacia”.
Il motivo è infondato
Infatti, risulta per tabulas dal ricorso originario che abbia agito Parte_2 in giudizio in primo grado soltanto quale custode giudiziario e non anche quale socio accomandatario e legale rappresentante della Parte_1
[... e né poi risulta, comunque, che il medesimo si sia costituito successivamente in tale ultima qualità.
Pertanto, non è possibile nella presente sede sotto il profilo processuale attribuire all'originario ricorrente (oltre a quella di già custode Parte_2 giudiziario dell'azienda della farmacia IO) anche la qualità di legale rappresentante della attuale titolare della detta Parte_1 azienda.
Dunque, deve escludersi che abbia agito anche in tale qualità. Parte_2
In definitiva l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la ordinanza emessa su ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 31-10-2019 dal Tribunale di
Napoli, proposto da già Parte_1 [...] nonché anche quale interventori adesivi dal Parte_2 dott. , quale socio accomandatario e legale rapp.te p.t. della Parte_2 ditta FARMACIA e dal Parte_2 Pt_2 dott. , con atto notificato alla , Controparte_2 Controparte_3 così provvede:
• dichiara inammissibili gli interventi adesivi;
• rigetta l'appello;
• condanna gli appellanti e l'interventrice Parte_2 in persona del l.r.p.t. in solido fra loro al
[...] pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 3.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 115/02 nei riguardi degli appellanti in solido fra loro.
Così deciso nella camera di consiglio del 5-3-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Antonio Mungo)
Ruolo Generale n. 5271/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Antonio Mungo Presidente dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere rel./es ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5271/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altri contratti tipici - altre controversie di diritto amministrativo, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 27-11-2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
con sede in Casoria (NA) alla Via Principe di Parte_1
Piemonte, n. 16 (C.F. e P.IVA ), già P.IVA_1 [...]
in persona dell'amministratore unico e legale Parte_2 rappresentante dott. , nato a [...] il [...] e res.te in CP_1
IV, alla Via Puccini n. 12 (C.F. oltreché, anche C.F._1 quale interventori adesivi, il dott. , nato a [...] il [...] Parte_2
(C.F. ), quale socio accomandatario e legale rapp.te C.F._2
p.t. della ditta Parte_2
con sede legale in Casoria (NA) alla Via Principe di Piemonte n. 30,
[...] quale dante causa della appellante principale ed il dott. CP_2
nato a [...] il [...] (C.F. ), tutti
[...] C.F._3 rappresentati e difesi, in virtù di procura agli atti, del quale forma parte integrante e sostanziale, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.
Antonio Sciaudone ( pec C.F._4 e dall'avv. Francesco Maria Caianiello Email_1
( ), presso i quali elett.te domicilia in Napoli al Viale C.F._5
Gramsci n. 19, fax 0810148420, p.e.c.
Email_2
APPELLANTI
E
l ( ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3 P.IVA_2 elett.te dom.ta, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Guglielmo Ara
( e Amalia Carrara Email_3
( , presso la sede dell'azienda in Email_4
Frattamaggiore (NA) alla Via Lupoli n. 27
APPELLATA
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dagli atti risulta che con ricorso notificato alla in data 27- Controparte_3
6-2017 il dott. quale custode giudiziario della Farmacia dott. Parte_2
IO NI nonché in proprio, chiedevano: Controparte_2
“disapplicare e/o annullare: a) la nota provvedimento del Controparte_3 prot. n. 3685/14 del 18.11.2014, recante la rettifica contabile tra le somme dichiarate e quelle contabilizzate nelle ricette spedite dalla Farmacia
IO dal giugno 2012 all'agosto 2014, con addebito, a carico della stessa Farmacia IO, di € 54.152,33; b) le note provvedimento del prot. n. 3701/14 e n. 3702/14 del 19.11.2014, Controparte_3 recanti l'addebito, a seguito della rettifica contabile sub a), a carico della
Farmacia IO, di € 5.152,33, di cui € 40.417,63 in danno della custodia giudiziaria;
c) ove e per quanto occorra, di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, comunque lesivo per i ricorrenti e segnatamente: 1) la nota prot. 110/2015 del 2.1.2015; Controparte_3
2) la nota prot. n. 3124/A del 3.10.2014; dichiarare ed Controparte_3 accertare il diritto al non addebito, a seguito della rettifica contabile resa a carico della Farmacia IO sino all'agosto 2014, della somma di €
54.154,33 e per l'effetto - condannare la resistente amministrazione alla restituzione delle somme indebitamente trattenute nei confronti della custodia giudiziaria;
il tutto, come meglio in narrativa specificato, per €
40.417,63 oltre interessi legali e/o moratori dalla debenza al soddisfo”.
In particolare, esponevano che “il 13.1.2014 il dr. Controparte_2 aveva concluso un contratto preliminare con il dr. GIOVANNI CA per l'acquisto della Farmacia IO sita in Casoria alla Via Principe di
Piemonte 30 e che, a seguito dell'inadempimento del dr. IO all'obbligo di trasferimento della farmacia, il dr. aveva chiesto al CP_2
Tribunale di Napoli Nord di autorizzare il sequestro giudiziario in suo favore della Farmacia IO e di nominare custode giudiziario il dr.
[...]
, richiesta accolta con ordinanza n. 4027/14 del 5.8.2014”. Pt_2
Assumevano, ancora, i ricorrenti che in data 15.10.2014 il dr. CP_2 aveva acquistato definitivamente la farmacia, diventandone proprietario.
I ricorrenti, quindi, affermavano la legittimazione del dr. , quale Pt_2 custode giudiziario e quindi quale “responsabile per ogni eventuale pregiudizio economico sopportato nel periodo della sua gestione” nonché del dr. quale “promissario acquirente e sostanziale titolare e CP_2 responsabile dei rapporti creditori e debitori della stessa farmacia”.
L' contestava la legittimazione attiva degli istanti nonché la Parte_3 infondatezza del ricorso nel merito.
In data 14-10-2019 si costituiva in giudizio con “atto di intervento” la
, deducendo che: “come si ricava dalla lettura del Parte_1 certificato camerale che si produce, alla data del 28/10/2014 il dr.
[...]
, custode giudiziario della farmacia, acquisì anche la carica di socio Pt_2 accomandatario e legale rapp.te della del dott. Parte_1 [...]
Ne consegue che correttamente il dr. , custode giudiziario Parte_2 Pt_2
e socio accomandatario della farmacia, agì a tutela degli interessi della
Farmacia. Ad ogni buon conto la in cui la Parte_1 [...] si è trasformata, mutando anche la Parte_2 denominazione sociale, con il presente atto, per quanto occorrer possa, dichiara di voler far propri tutti gli atti compiuti dal dr. quale Pt_2 rappresentante della Farmacia, espressamente ratificandoli. Tutto quanto sin qui premesso, si conclude, riportandosi espressamente a tutte le richieste formulate da parte attrice, con il ricorso e in tutti gli ulteriori atti e verbali di causa”.
Con l'appellata ordinanza del 31.10.2019, il Tribunale così statuiva: “a) rigetta la domanda;
b) condanna gli attori al pagamento delle spese processuali sostenute dal che liquida in € 5.534,00 per CP_3 compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15% sui compensi, Iva e Cpa come per legge”.
Con atto di appello notificato in data 27-11-2019, gli odierni appellati impugnavano la suddetta ordinanza, chiedendo: “annullare e/o riformare integralmente l'ordinanza resa inter partes dal Tribunale di Napoli, Sez X
G.U. dott. Magliulo in data 31.10.2019 e, per l'effetto, - dichiarare la legittimazione attiva della del dott. e del Parte_1 Parte_2 dott. e, per l'effetto: - disapplicare e/o annullare: a) la Controparte_2 nota provvedimento del prot. n. 3685/14 del 18.11.2014, Controparte_3 recante la rettifica contabile tra le somme dichiarate e quelle contabilizzate nelle ricette spedite dalla Farmacia IO dal giugno 2012 all'agosto
2014, con addebito, a carico della stessa Farmacia IO, di €
54.152,33; b) le note provvedimento del prot. n. Controparte_3
3701/14 e n. 3702/14 del 19.11.2014, recanti l'addebito, a seguito della rettifica contabile sub a), a carico della Farmacia IO, di € 54.152,33, di cui € 40.417,63 in danno della scrivente custodia giudiziaria;
c) ove e per quanto occorra, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo per i ricorrenti, e segnatamente: 1) la nota prot. n. 110/2015 del 2.1.2015; 2) la nota CP_3 CP_3 [...]
, prot. n. 3124/A del 3.10.2014; - dichiarare ed accertare il CP_3 diritto al non addebito, a seguito della rettifica contabile resa a carico della
Farmacia IO sino all'agosto 2014, della somma di € 54.152,33 e, per l'effetto - condannare la resistente amministrazione alla restituzione delle somme indebitamente trattenute;
il tutto, così come meglio in narrativa specificato, per € 40.417,63, oltre interessi legali e/o moratori dalla debenza al soddisfo”.
Si costituiva la parte appellata, che chiedeva rigettarsi l'appello. Indi, nella causa di appello in oggetto, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 27-11-2024, il Collegio Giudicante riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza appellata il Tribunale ha rigettato la domanda sulla base della seguente motivazione: “Per quanto riguarda la legittimazione del dott.
va rilevato che parte attrice ha allegato che il giudizio ex art. 2932 CP_2
c.c. è stato dichiarato estinto il 23/6/2015 ai sensi dell'art. 309 c.c. per inerzia delle parti, sicché è evidente che non vi è stata alcun pronuncia giudiziaria con effetti traslativi del diritto in capo al dr. Nella CP_2 specie, non è stato neppure allegato che sia intervenuto il riconoscimento in sede amministrativa dell'asserito trasferimento della Farmacia in favore del dr. in proprio. Per quanto riguarda, invece, la posizione del dr. CP_2
non è contestato che vi sia stato lo svincolo dalla custodia Pt_2 giudiziaria della Farmacia in questione, con provvedimento del Tribunale di
Napoli Nord datato 1.12.2014, come allegato dalla resistente. Inoltre,
l'estinzione del giudizio ex art. 2932 c.c. ha comportato la definitiva caducazione della nomina del dr. come custode, poiché tale nomina Pt_2 era stata adottata in via d'urgenza nel procedimento cautelare strumentale al giudizio di merito poi estinto. Al momento della proposizione della presente domanda, quindi, il dr. non era più custode giudiziario e Pt_2 non aveva la titolarità dei diritti derivanti dalla gestione della Farmacia. Del resto, secondo la stessa prospettazione degli istanti il dr. sarebbe CP_2 titolare dei rapporti facenti capo alla farmacia, circostanza come innanzi detto non dimostrata e la legittimazione del dr. deriverebbe dal fatto Pt_2 che egli sarebbe responsabile per ogni eventuale pregiudizio economico sopportato nel periodo della sua gestione. Non è, allora, la titolarità dei diritti derivanti dall'attività della farmacia a fondare la tutela invocata dal dr.
bensì la responsabilità che ricadrebbe su di lui per un eventuale Pt_2 pregiudizio economico subito dalla gestione della Farmacia…la richiesta di annullamento delle rettifiche contabili e di restituzione delle somme Cont trattenute dall' avanzata dal dr. , non può essere svolta in Pt_2 proprio dallo stesso ma solo in quanto custode giudiziario, qualità - come detto - venuta meno già al momento della instaurazione del presente giudizio. La cessazione di tale qualità, allora, esclude la possibilità di azionare la tutela in oggetto. Per quanto concerne, infine, l'intervento della deve evidenziarsi che la stessa si è limitata a Parte_1 riportarsi a tutte le richieste di parte attrice e nel fare propri tutti gli atti compiuti dal dr. “quale rappresentante della Farmacia, Pt_2 espressamente ratificandoli”, senza considerare che il dr. non ha Pt_2 agito come rappresentante della società interventrice e non era più neppure custode giudiziario della Farmacia, come innanzi chiarito. La Parte_1 ha anche allegato che aveva acquistato la Farmacia IO
[...] con atto per AR in data 15.10.2014, seppur condizionato Per_1 sospensivamente al decreto dell'autorità competente. Significativo, allora, della inconsistenza della posizione soggettiva fatta valere dal dr. è CP_2 pure la circostanza che la data del 15.10.2014 che egli, in citazione, indica come quella in cui avrebbe acquistato “definitivamente la farmacia, diventandone proprietario”, è in realtà la data in cui era stato stipulato l'atto notarile di cessione di azienda, innanzi richiamato, da IO NI alla Farmacia De Rosa del dott. Ettore De Rosa s.a.s. (rappresentata appunto da De Rosa Ettore), atto rispetto al quale il dr. Controparte_2 risulta del tutto estraneo. Tutto ciò conferma ulteriormente che, al momento della presentazione del ricorso titolare della Farmacia non era il dr. (“in proprio”) né il dr. (quale custode Controparte_2 Parte_2 giudiziario o in altra veste) e che neppure successivamente essi sono mai divenuti titolari della Farmacia medesima, sicché entrambi sono privi di qualsiasi situazione soggettiva idonea a far valere i diritti richiesti in questa sede. In definitiva, la domanda proposta dagli attori deve essere respinta per difetto di legittimazione attiva, e, quindi, interamente rigettata”.
In via preliminare di rito devono essere dichiarati inammissibili gli interventi adesivi esperiti nella presente sede di appello e nell'ambito dell'atto di appello dalla FARMACIA
[...]
e dal dott. , in Parte_2 Controparte_2 quanto ai sensi dell'art. 344 cpc “nel giudizio d'appello è ammesso soltanto l'intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'articolo 404”, per cui deve escludersi che possa intervenire nel giudizio d'appello chi avrebbe potuto proporre, in primo grado, intervento adesivo, come nel caso di specie.
Nel merito, con un primo profilo del primo motivo gli appellanti censurano la gravata ordinanza nella parte in cui il Tribunale avrebbe “dimenticato che il dr. aveva speso la qualifica di Pt_2
“custode giudiziario” della Farmacia, vale a dire esattamente quella di rappresentante dell'azienda”.
Deducono, in particolare che “con l'atto di intervento volontario, la ha dichiarato “di voler far propri tutti gli atti compiuti Parte_1 dal dr. quale rappresentante della Farmacia, espressamente Pt_2 ratificandoli”. “Se siffatta qualifica dovesse ritenersi cessata, e pertanto il dr. non era più rappresentante dell'azienda, evidentemente la Pt_2 ratifica deve considerarsi efficace, giacché ha ad oggetto gli atti del falsus procurator. La circostanza dell'eventuale cessazione della custodia, prima della introduzione del presente giudizio, se priva il dei poteri del Pt_2 custode, non esclude che egli, spendendo la non più attuale qualifica di custode, abbia agito non per sé, ma per chi nel frattempo aveva acquisito al titolarità dell'azienda. Abbia, cioè, agito quale falsus procurator, e, pertanto,
i suoi atti possono essere ratificati dal titolare, che può comunque decidere di farli propri”.
Il profilo è infondato.
Infatti, deve premettersi in punto di diritto che il custode giudiziario dell'azienda sequestrata non è un rappresentante legale della società, nè un suo sostituto universale.
Il custode è, invece, il rappresentante di un ufficio, il titolare di un munus publicum avente ad oggetto la gestione (in senso ampio) di un patrimonio autonomo o separato, provvisoriamente sottratto a chi ne aveva la disponibilità. Il custode giudiziario è, perciò, titolare di una legittimazione ad agire che è correlata all'ambito delle sue funzioni e, allo stesso tempo, limitata entro il medesimo circoscritto spazio.
La legittimazione ad causam del custode, in altri termini, corrisponde alle suddette funzioni attribuitegli dall'ordinamento.
Dunque, il sequestro di azienda sociale non è idoneo ad incidere sull'organizzazione capitalistico-corporativa propria delle società.
Pertanto, gli organi societari restano in carica quand'anche sia sequestrata la totalità delle partecipazioni sociali e l'azienda sociale.
Il custode giudiziario ha quale funzione peculiare, di regola, quella di garantire la corretta e proficua prosecuzione dell'attività aziendale;
dunque, per effetto del sequestro non si determina alcuna deminutio sul piano della capacità giuridica, di agire e anche della rappresentanza processuale della società la cui azienda sia oggetto di sequestro giudiziario.” (Cass. del 21 aprile 2022, n. 12696; Cass., 21/10/2021 n. 29487, Cass., 01/03/2019 n.
6111, Cass., 11/11/2011 n. 23620 in motivazione).
Pertanto, nel caso di specie non sussistono gli estremi per qualificare l'originario attore , che ha agito in giudizio in qualità di custode Parte_2 giudiziario, quale falsus procurator della (originaria interventrice e odierna appellante) società attuale titolare dell'azienda della Parte_1 originaria asserita creditrice Farmacia IO.
Con un secondo profilo, gli appellanti censurano la ordinanza impugnata perché il Tribunale “omette di considerare che, avendo dichiarato di voler far propri gli atti compiuti dal dr. , in quanto custode, la originaria Pt_2 interventrice aveva proposto una autonoma domanda Parte_1
Cont di condanna alla restituzione di quanto impropriamente trattenuto dalla convenuta e, pertanto, avrebbe dovuto decidere nel merito la domanda…è pacifico che la abbia fatto valere un proprio diritto e Parte_1 abbia fatto propri gli atti compiuti dal dr. . Sul punto, invece, Parte_2
l'ordinanza ha taciuto. Non è, quindi, dato sapere se l'intervento sia stato considerato inammissibile (e non se ne capirebbe la ragione), oppure sia stato rigettato nel merito (e parimenti non se ne capirebbe la ragione) o almeno nessuna ragione è stata esplicitata nella ordinanza impugnata. L'ordinanza è dunque erronea, laddove non ha considerato che, con l'intervento, la proprio per il caso in cui si fosse Parte_1 ritenuto il dr. privo di poteri, ha agito perché gli effetti della attività Pt_2 di quest'ultimo fossero a lei imputati. E' allora del tutto evidente che la
, nello spiegare intervento, ha richiesto che gli effetti Parte_1 dell'accoglimento della domanda fossero acquisiti al suo patrimonio”.
Il profilo è infondato.
Infatti, come risulta testualmente dalla comparsa di “intervento” in primo grado della società Farmacia l'odierna appellante aveva chiesto Parte_1 di voler far propri gli atti compiuti dal dr. espressamente ed Pt_2 esclusivamente a titolo di “ratifica” degli atti difensivi computi da
[...]
quale asserito falsus procurator;
per cui, non si può interpretare il Pt_2 tenore della suddetta comparsa di “intervento” in coerenza con una eventuale intenzione di esperire un intervento autonomo ex art. 105 c.p.c., cioè diretto a far valere una autonoma domanda rispetto a quella proposta da nella qualità di falsus procurator, qualità che è stata già Parte_2 sopra ritenuta non configurabile nel caso di specie in sede di esame del primo motivo.
In ogni caso, non sussisterebbero nel caso di specie gli estremi per poter qualificare l'intervento della società quale intervento Parte_1 volontario autonomo ex art. 105 c.p.c.
Infatti, come risulta dalla lettura testuale dell'articolo 105 cpc (”Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo. …”) l'intervento principale e autonomo è quello che viene proposto nei confronti di tutte le parti originarie.
In tale ipotesi, il terzo interventore o è titolare di una situazione non dipendente da quello oggetto del processo e quindi lo stesso rientra nella categoria dei cd. terzi indifferenti oppure è titolare di una situazione sostanzialmente dipendente da quella oggetto del processo ma processualmente autonoma;
per cui in tale ipotesi il terzo interventore, se non partecipasse al processo, non sarebbe vincolato agli effetti della sentenza pronunciata tra le suddette parti originarie. Inoltre, un'altra caratteristica dell'intervento autonomo è la incompatibilità, nel senso che il diritto fatto valere dall'interventore risulta essere incompatibile con il diritto fatto valere nel processo dalle parti originarie, in quanto la sua esistenza è fatto impeditivo o estintivo di quest'ultimo.
A mezzo del suddetto istituto processuale il terzo può fare ingresso in un processo già pendente inter alios (e dunque tra altre persone) per far valere
– in confronto di tutte le parti – un diritto, la cui tutela sia incompatibile con quella del diritto vantato dall'una o dall'altra delle parti originarie (cfr. Cass.,
30 dicembre 2016, n. 27528; Cass., 20 agosto 1992, n. 9683; Cass., 20 marzo 1982; Cass., 8 luglio 1971, n. 2190), e che sia relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia (ex pluris: Cass., 20 ottobre 2014, n.
22233; Cass., 20 aprile 1994, n. 3748; Cass. 27 giugno 2007, n. 14844;
Cass., 12 giugno 2006, n. 13557; Cass., 6 marzo 2006, n. 4805; Cass. 3 novembre 2004, n. 21060) o dipendente dal titolo dedotto nel processo (cft.: Cass., 20 ottobre 2014, n. 22233; Cass., Sez. Un., 5 maggio
2009 n. 10274; Cass., 6 marzo 2006, n. 4805; Cass., 14 luglio 2004, n.
13063; Cass. 19 luglio 1986, n. 4648; Cass., 8 luglio 1971, n. 2190).
Quindi, tale incompatibilità postula oggettivamente sempre due distinti diritti: quello delle parti originarie e quello dell'interventore autonomo, che quest'ultimo ritiene prevalente.
Invero, l'intervento principale si atteggia quale “interventus “ad excludendum” o ad infringendum iura utriusque competitoris vel ad excludendum” ossia quale “intervento per contrastare, nel proprio interesse,
i diritti fatti valere da entrambe le parti in lite o per escluderli”.
Viceversa, nel caso di specie, anche volendo solo per ipotesi esaminare la prospettazione implicitamente subordinata della parte appellante (già sopra esclusa), secondo cui il proprio intervento in primo grado sarebbe stato esperito non solo e non tanto per ratificare gli atti compiuti da Parte_2 ma al fine di proporre una autonoma domanda per voler far propri gli atti compiuti dal dr. , si rileva, comunque, che, in realtà, la Pt_2 Parte_1
è intervenuta nel giudizio di primo grado non per far valere un
[...] proprio diritto autonomo e incompatibile rispetto a quello fatto valere dal ma per far valere proprio lo stesso diritto vantato da Parte_2 quest'ultimo; il che escluderebbe la qualificazione della costituzione in primo grado della quale intervento autonomo. Parte_1
L'intervento spiegato dalla società non può, poi, Parte_1 ovviamente essere qualificato quale intervento litisconsortile o adesivo autonomo, con il quale il terzo fa valere in confronto di alcune soltanto delle parti già in causa (art. 105 c.p.c.: ”Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse”) un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
In particolare, mediante questo tipo di intervento il terzo propone una domanda che si affianca a quella già proposta dall'attore o, eventualmente, anche dal convenuto che abbia agito in riconvenzione e che si rivolge nei confronti di una o di tutte le altre parti, ma che bene avrebbe potuto essere proposta cumulativamente sin dal principio. Si verifica un cumulo di domande che dà luogo ad un litisconsorzio facoltativo successivo, con conseguente applicazione della relativa disciplina.
Invece, nel caso di specie l'intervento della non è Parte_1 diretta a proporre una domanda che si affianchi a quella proposta da
[...]
bensì una domanda diretta a sostituirsi a quella di quest'ultimo. Pt_2
In definitiva, deve ritenersi che l'intervento spiegato in primo grado dalla non sia ammissibile. Parte_1
Con il secondo motivo, gli impugnati censurano la ordinanza appellata per
APPLICAZIONE DELL'ART. 100 C.P.C. ERRONEA Controparte_4
QUALIFICAZIONE DELLA POSIZIONE GIURIDICA con riguardo alla
POSIZIONE PROCESSUALE DEL DOTT . Parte_2
Essi deducono che “in data 15.10.2014 la Parte_2 acquistava la Farmacia IO con atto per AR , condizionato Per_1 sospensivamente al decreto dell'autorità competente. Per effetto della intervenuta vendita il giudizio cautelare e il successivo giudizio di merito per l'esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita venivano transatti, cosicché il 23.6.2015 veniva pronunciata l'estinzione del giudizio.
Ebbene, come si ricava dalla lettura del certificato camerale prodotto in primo grado, alla data del 28.10.2014 il dr. , custode giudiziario Parte_2 della farmacia, aveva acquistato anche la carica di socio accomandatario e legale rapp.te della Parte_2
Ne consegue che al momento della proposizione del giudizio da cui è scaturita la sentenza quivi gravata, correttamente il dr. , custode Pt_2 giudiziario e socio accomandatario della società titolare della farmacia, nonché amministratore e legale rappresentante della farmacia, ha agito in primo grado a tutela degli interessi della Farmacia. Siffatte circostanze non sono state correttamente valutate dal Tribunale sicché anche sotto tale aspetto la presente impugnazione è fondata e merita di essere accolta, con la declaratoria della legittimazione attiva del dott. e del suo Parte_2 diritto a vedere scrutinato, nel merito, il gravame originario. Ne consegue che correttamente il dr. , custode giudiziario e socio accomandatario Pt_2 della farmacia agì a tutela degli interessi della Farmacia”.
Il motivo è infondato
Infatti, risulta per tabulas dal ricorso originario che abbia agito Parte_2 in giudizio in primo grado soltanto quale custode giudiziario e non anche quale socio accomandatario e legale rappresentante della Parte_1
[... e né poi risulta, comunque, che il medesimo si sia costituito successivamente in tale ultima qualità.
Pertanto, non è possibile nella presente sede sotto il profilo processuale attribuire all'originario ricorrente (oltre a quella di già custode Parte_2 giudiziario dell'azienda della farmacia IO) anche la qualità di legale rappresentante della attuale titolare della detta Parte_1 azienda.
Dunque, deve escludersi che abbia agito anche in tale qualità. Parte_2
In definitiva l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la ordinanza emessa su ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 31-10-2019 dal Tribunale di
Napoli, proposto da già Parte_1 [...] nonché anche quale interventori adesivi dal Parte_2 dott. , quale socio accomandatario e legale rapp.te p.t. della Parte_2 ditta FARMACIA e dal Parte_2 Pt_2 dott. , con atto notificato alla , Controparte_2 Controparte_3 così provvede:
• dichiara inammissibili gli interventi adesivi;
• rigetta l'appello;
• condanna gli appellanti e l'interventrice Parte_2 in persona del l.r.p.t. in solido fra loro al
[...] pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 3.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 115/02 nei riguardi degli appellanti in solido fra loro.
Così deciso nella camera di consiglio del 5-3-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Antonio Mungo)