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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/09/2025, n. 4244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4244 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
n. 4595/2019.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 4595/2019 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 745/2019, pubblicata in data
14.03.2019
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore (CF Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Sabino Laudadio (C.F. P.IVA_1
) e dall'avv. Lucia Dutto (CF: ) ed C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Laudadio sito in Napoli (NA),
Via Caracciolo n. 15
APPELLANTE
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Lampitelli (C.F. Controparte_1
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._3
quest'ultimo sito in Sant'Arpino (CE), Via Santa Maria a Piro n. 4
pagina 1 di 7 APPELLATA
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto di citazione notificato in data 31.01.2017 rappresentava di Controparte_1
aver stipulato contratto di mutuo ipotecario con per Controparte_2
l'importo complessivo di € 270.000,00 di cui erano stati effettivamente erogati solo
€ 190.000,00, poiché esso istante, prima che venisse erogata la seconda tranche, ammontante ad € 80.000,00, vi aveva rinunciato. Asseriva, poi, che in data
31.03.2011, poco prima della stipula del detto contratto di mutuo, era stato convocato presso la filiale dell'Istituto di Credito dove era invitato a sottoscrivere un contratto per l'acquisto di strumenti finanziari, nella specie i Covered Warrant
Euribor Cap per un totale di € 16.625,00, ma l'istituto bancario aveva omesso di informarlo che si trattava di prodotti rientranti nella categoria "speculativa" ad alto rischio e, invece, evidenziava che il contratto aveva la funzione di tutelare il rispetto a un aumento del tasso di interesse previsto nel contratto di mutuo. CP_1
In data 18.08.2011, la comunicava al che i titoli finanziari, in CP_2 CP_1
cinque mesi, avevano già subito una perdita pari al 51,76%, portando, quindi, il capitale "investito" da 16.624,46 a 8.018,00. Nel formulare le proprie conclusioni domandava al Tribunale di Napoli Nord, di voler così provvedere: "1) CP_1
Accertare la violazione degli obblighi di legge e quindi del D. Lgs. 58/98-TUF così come aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 164/2007 (MIFID), dal D.
Lgs. 195/2007 e dal D. Lgs. 229/2007 Regolamento Consob recante norme di attuazione del D. Lgs. 58/98 adottato con delibera nr.°16190/2007 e dei relativi art. 27,28,29, 39 e 40, da parte della (oggi Controparte_2 [...]
), e per l'effetto dichiarare la nullità/ Controparte_3
pagina 2 di 7 annullamento del contratto di acquisto degli strumenti finanziari sottoscritto dal sig. in data 31/3/2011 in quanto viziato dalla mancanza assoluta di Controparte_1
volontà da parte dello stesso di concludere il detto contratto di acquisto. In subordine dichiarare la nullità/ annullamento del contratto di acquisto degli strumenti finanziari sottoscritto dal sig. in data 31/3/2011 in Controparte_1
quanto viziato da errore nel quale lo stesso è stato indotto dai responsabili della
(oggi ) i quali Controparte_2 Controparte_3
banno indicato i prodotti finanziari fatti sottoscrivere al sig. come Pt_2
conformi al profilo MIFID compilato all'odierno attore. Il tutto con IT di spese, diritti e onorari causa”. Parte Si costituiva in giudizio la la quale contestava le difese e deduzioni di parte attrice chiedendo al Tribunale di Napoli Nord l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale, respinta ogni contraria e/o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione, - in via principale, respingere le domande attrici tutte, in quanto improcedibili, inammissibili, prescritte e comunque infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, disporre la restituzione alla banca convenuta dello strumento finanziario oggetto di causa;
- in ogni caso, condannare controparte alla rifusione delle spese di lite".
Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 745/2019 depositata in data
14.03.2019, così decideva: “Il Tribunale nel rilevare d'ufficio il contrasto con l'art.
1322 c.c. del contratto Covered Warrant Euribor Cap, rigettata ogni ulteriore eccezione: rigetta la domanda di nullità e annullabilità proposte da
[...]
; compensa le spese del giudizio.” CP_1
Parte La , con atto notificato in data 14.10.2019, proponeva appello avverso la predetta sentenza, chiedeva all'adita Corte così provvedere: “in via principale, nel merito: in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare validità ed efficacia del contratto Covered Warrant oggetto di causa e, comunque,
pagina 3 di 7 la sua conformità all'art. 1322 c.c.; per l'effetto, rigettare tutte le domande svolte dal Sig. in quanto inammissibili, prescritte e comunque infondate in fatto e CP_1
in diritto;
in ogni caso condannare controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Nel giudizio così incardinato si costituiva l'appellato, il quale, nell'opporsi all'avversa pretesa, chiedeva il rigetto dell'appello e conferma della sentenza di primo grado.
La Corte, all'udienza del 10.04.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1,
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte Rileva la Corte che ha censurato la pronuncia di prime cure deducendone l'erroneità sulla base dei seguenti motivi di appello: a) errata ricostruzione dei fatti di causa - la correlazione tra derivato e mutuo e la conseguente idoneità del
Covered Warrant a svolgere una funzione di copertura - irrilevanza degli ulteriori elementi indicati dal Tribunale. b) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1322
c.c. - validità e meritevolezza di tutela del contratto Covered Warrant per cui è causa.
L'appello è inammissibile.
Preliminarmente si osserva che con la pronuncia oggetto di gravame le domande formulate in primo grado dall'attore (oggi appellato) sono state integralmente rigettate del Tribunale, l'appellante non formula alcuna censura relativamente al governo delle spese di lite (compensate dal Tribunale) e non risulta proposto appello incidentale dall'appellato.
L'appellante , con l'atto di appello censura la pronuncia di primo grado Parte_3
di cui chiede una parziale riforma assumendo l'erroneità della motivazione posta a fondamento della stessa.
pagina 4 di 7 L'appello è inammissibile per mancanza di interesse ad agire.
La giurisprudenza, al riguardo, ha affermato il principio che l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. (cfr. Cass. n. 2051 del 27/01/2011; n.
2057 del 24/01/2019).
In particolare, con riferimento al gravame, l'interesse ad esperire la domanda sorge allorché, per effetto del verificarsi di concreti accadimenti, si determini la necessità della rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sul rapporto giuridico dedotto in causa. Sul punto, la Cassazione con la sentenza n.16377/2024 ha definito il concetto di interesse ad impugnare stabilendo che esso non è costituito dalla mera aspirazione della parte all'esattezza tecnico-giuridica della motivazione del provvedimento, ma dall'interesse a conseguire, dalla riforma o dall'annullamento del provvedimento impugnato, un vantaggio concreto. In altre parole: “L'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire – sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'articolo 100 cod. proc. civ. – va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata”
(Cass. civ. ord. n. 25311 del 24.08.2022).
Se dunque, l'impugnazione proposta non può portare ad una modificazione degli effetti del provvedimento impugnato, non vi è interesse.
Ebbene, riportando tali tesi ermeneutiche al caso di specie, questa Corte non
Parte riscontra nell'appello spiegato da un concreto interesse, nè può dirsi esistente uno stato di incertezza oggettiva sul rapporto giuridico dedotto nella presente controversia, né si prospetta una situazione potenzialmente pregiudizievole per l'appellante tale da necessitare una modifica della sentenza impugnata. Ritiene sul pagina 5 di 7 punto questa Corte che la decisione del Giudice di prime cure, che ha rigettato la domanda di nullità/annullamento avanzata da (attuale appellato), comporta CP_1
ineludibili conseguenze in ordine alla insussistenza di un effettivo e concreto interesse ad agire dell'odierno appellante (vittorioso nel merito in primo grado). È evidente, allora, che una eventuale riforma della sentenza, con una differente motivazione più favorevole all'appellante, non si risolverebbe, in concreto, in nessun reale vantaggio per lo stesso, con conseguente abuso e strumentalizzazione del processo.
Ne consegue che l'appello, come proposto, è inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi e medi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio. A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co.
17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente Parte pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 745/2019 del 14.03.2019, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Parte
2) condanna al pagamento, in favore di , delle spese del Controparte_1
presente giudizio liquidate in € 150,00 per spese ed € 3.966,00 per compensi di pagina 6 di 7 avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore anticipatario Andrea Lampitelli;
3) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 4595/2019 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 745/2019, pubblicata in data
14.03.2019
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore (CF Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Sabino Laudadio (C.F. P.IVA_1
) e dall'avv. Lucia Dutto (CF: ) ed C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Laudadio sito in Napoli (NA),
Via Caracciolo n. 15
APPELLANTE
NONCHE'
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Lampitelli (C.F. Controparte_1
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._3
quest'ultimo sito in Sant'Arpino (CE), Via Santa Maria a Piro n. 4
pagina 1 di 7 APPELLATA
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto di citazione notificato in data 31.01.2017 rappresentava di Controparte_1
aver stipulato contratto di mutuo ipotecario con per Controparte_2
l'importo complessivo di € 270.000,00 di cui erano stati effettivamente erogati solo
€ 190.000,00, poiché esso istante, prima che venisse erogata la seconda tranche, ammontante ad € 80.000,00, vi aveva rinunciato. Asseriva, poi, che in data
31.03.2011, poco prima della stipula del detto contratto di mutuo, era stato convocato presso la filiale dell'Istituto di Credito dove era invitato a sottoscrivere un contratto per l'acquisto di strumenti finanziari, nella specie i Covered Warrant
Euribor Cap per un totale di € 16.625,00, ma l'istituto bancario aveva omesso di informarlo che si trattava di prodotti rientranti nella categoria "speculativa" ad alto rischio e, invece, evidenziava che il contratto aveva la funzione di tutelare il rispetto a un aumento del tasso di interesse previsto nel contratto di mutuo. CP_1
In data 18.08.2011, la comunicava al che i titoli finanziari, in CP_2 CP_1
cinque mesi, avevano già subito una perdita pari al 51,76%, portando, quindi, il capitale "investito" da 16.624,46 a 8.018,00. Nel formulare le proprie conclusioni domandava al Tribunale di Napoli Nord, di voler così provvedere: "1) CP_1
Accertare la violazione degli obblighi di legge e quindi del D. Lgs. 58/98-TUF così come aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 164/2007 (MIFID), dal D.
Lgs. 195/2007 e dal D. Lgs. 229/2007 Regolamento Consob recante norme di attuazione del D. Lgs. 58/98 adottato con delibera nr.°16190/2007 e dei relativi art. 27,28,29, 39 e 40, da parte della (oggi Controparte_2 [...]
), e per l'effetto dichiarare la nullità/ Controparte_3
pagina 2 di 7 annullamento del contratto di acquisto degli strumenti finanziari sottoscritto dal sig. in data 31/3/2011 in quanto viziato dalla mancanza assoluta di Controparte_1
volontà da parte dello stesso di concludere il detto contratto di acquisto. In subordine dichiarare la nullità/ annullamento del contratto di acquisto degli strumenti finanziari sottoscritto dal sig. in data 31/3/2011 in Controparte_1
quanto viziato da errore nel quale lo stesso è stato indotto dai responsabili della
(oggi ) i quali Controparte_2 Controparte_3
banno indicato i prodotti finanziari fatti sottoscrivere al sig. come Pt_2
conformi al profilo MIFID compilato all'odierno attore. Il tutto con IT di spese, diritti e onorari causa”. Parte Si costituiva in giudizio la la quale contestava le difese e deduzioni di parte attrice chiedendo al Tribunale di Napoli Nord l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia il Tribunale, respinta ogni contraria e/o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione, - in via principale, respingere le domande attrici tutte, in quanto improcedibili, inammissibili, prescritte e comunque infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, disporre la restituzione alla banca convenuta dello strumento finanziario oggetto di causa;
- in ogni caso, condannare controparte alla rifusione delle spese di lite".
Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 745/2019 depositata in data
14.03.2019, così decideva: “Il Tribunale nel rilevare d'ufficio il contrasto con l'art.
1322 c.c. del contratto Covered Warrant Euribor Cap, rigettata ogni ulteriore eccezione: rigetta la domanda di nullità e annullabilità proposte da
[...]
; compensa le spese del giudizio.” CP_1
Parte La , con atto notificato in data 14.10.2019, proponeva appello avverso la predetta sentenza, chiedeva all'adita Corte così provvedere: “in via principale, nel merito: in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare validità ed efficacia del contratto Covered Warrant oggetto di causa e, comunque,
pagina 3 di 7 la sua conformità all'art. 1322 c.c.; per l'effetto, rigettare tutte le domande svolte dal Sig. in quanto inammissibili, prescritte e comunque infondate in fatto e CP_1
in diritto;
in ogni caso condannare controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Nel giudizio così incardinato si costituiva l'appellato, il quale, nell'opporsi all'avversa pretesa, chiedeva il rigetto dell'appello e conferma della sentenza di primo grado.
La Corte, all'udienza del 10.04.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1,
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte Rileva la Corte che ha censurato la pronuncia di prime cure deducendone l'erroneità sulla base dei seguenti motivi di appello: a) errata ricostruzione dei fatti di causa - la correlazione tra derivato e mutuo e la conseguente idoneità del
Covered Warrant a svolgere una funzione di copertura - irrilevanza degli ulteriori elementi indicati dal Tribunale. b) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1322
c.c. - validità e meritevolezza di tutela del contratto Covered Warrant per cui è causa.
L'appello è inammissibile.
Preliminarmente si osserva che con la pronuncia oggetto di gravame le domande formulate in primo grado dall'attore (oggi appellato) sono state integralmente rigettate del Tribunale, l'appellante non formula alcuna censura relativamente al governo delle spese di lite (compensate dal Tribunale) e non risulta proposto appello incidentale dall'appellato.
L'appellante , con l'atto di appello censura la pronuncia di primo grado Parte_3
di cui chiede una parziale riforma assumendo l'erroneità della motivazione posta a fondamento della stessa.
pagina 4 di 7 L'appello è inammissibile per mancanza di interesse ad agire.
La giurisprudenza, al riguardo, ha affermato il principio che l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. (cfr. Cass. n. 2051 del 27/01/2011; n.
2057 del 24/01/2019).
In particolare, con riferimento al gravame, l'interesse ad esperire la domanda sorge allorché, per effetto del verificarsi di concreti accadimenti, si determini la necessità della rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sul rapporto giuridico dedotto in causa. Sul punto, la Cassazione con la sentenza n.16377/2024 ha definito il concetto di interesse ad impugnare stabilendo che esso non è costituito dalla mera aspirazione della parte all'esattezza tecnico-giuridica della motivazione del provvedimento, ma dall'interesse a conseguire, dalla riforma o dall'annullamento del provvedimento impugnato, un vantaggio concreto. In altre parole: “L'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire – sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'articolo 100 cod. proc. civ. – va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata”
(Cass. civ. ord. n. 25311 del 24.08.2022).
Se dunque, l'impugnazione proposta non può portare ad una modificazione degli effetti del provvedimento impugnato, non vi è interesse.
Ebbene, riportando tali tesi ermeneutiche al caso di specie, questa Corte non
Parte riscontra nell'appello spiegato da un concreto interesse, nè può dirsi esistente uno stato di incertezza oggettiva sul rapporto giuridico dedotto nella presente controversia, né si prospetta una situazione potenzialmente pregiudizievole per l'appellante tale da necessitare una modifica della sentenza impugnata. Ritiene sul pagina 5 di 7 punto questa Corte che la decisione del Giudice di prime cure, che ha rigettato la domanda di nullità/annullamento avanzata da (attuale appellato), comporta CP_1
ineludibili conseguenze in ordine alla insussistenza di un effettivo e concreto interesse ad agire dell'odierno appellante (vittorioso nel merito in primo grado). È evidente, allora, che una eventuale riforma della sentenza, con una differente motivazione più favorevole all'appellante, non si risolverebbe, in concreto, in nessun reale vantaggio per lo stesso, con conseguente abuso e strumentalizzazione del processo.
Ne consegue che l'appello, come proposto, è inammissibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi e medi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio. A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co.
17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente Parte pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 745/2019 del 14.03.2019, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
Parte
2) condanna al pagamento, in favore di , delle spese del Controparte_1
presente giudizio liquidate in € 150,00 per spese ed € 3.966,00 per compensi di pagina 6 di 7 avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore anticipatario Andrea Lampitelli;
3) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 7 di 7