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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/07/2025, n. 2352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2352 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile - nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2358 del R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: “Occupazione senza titolo di immobile”, riservata in decisione all'udienza del 11.03.2025 e vertente
TRA
Pa L' della Diocesi IF-ZO Parte_1
(c.f: ) con sede in Piedimonte SE (CE) alla Via Immacolata, in persona del P.IVA_1
Presidente e legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ciro Ferrucci ed elettivamente domiciliato in ZO (CE), alla Via Portanzia
(attore)
E
(c.f.: ), rapp.ta e difesa, giusta procura a margine della CP_1 C.F._1
comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, dall'avv. Francesco Saverio De
Angelis ed elettivamente domiciliata in Sessa Aurunca (CE), alla Via Pontenuovo, n. 36
(convenuto in riconvenzionale)
CP_2 (convenuta- contumace)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa depositati in procedura.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che, l'attore con ricorso depositato in data
19.10.2015 adiva la Sezione Agraria dell'intestato Tribunale al fine di sentir accertare l'occupazione abusiva di una porzione di circa cinque moggia del più ampio fondo rustico di sua proprietà, sito in Castel Campagnano (CE), località “Pozzo”, censito al N.C.T. alla partita 688,
foglio 11 p.lla 105, posta in essere da e , instando per il rilascio CP_1 CP_2
immediato della detta porzione di fondo e il risarcimento dei danni, con refusione di spese di giudizio.
Con ordinanza del 14.12.2016 l'adita Sezione Agraria dichiarava la propria incompetenza, stante l'inesistenza di un contratto di fitto agrario, qualificava sostanzialmente la detenzione del fondo
“sine titulo" e assegnava termine di tre mesi per la riassunzione dinanzi al Giudice Ordinario.
Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato, l'
[...]
conveniva in giudizio innanzi Parte_3 Parte_4
all'intestato Tribunale ordinario e , ribadendo le deduzioni, difese e CP_1 CP_2
conclusioni già proposte innanzi alla Sezione Agraria. Nello specifico, l'attore, a fondamento della propria domanda esponeva che in virtù dell'art. 28
della L.222/1985 e del successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 20.12.1985 (trascritto nei
RR.II. di S. Maria C.V.) venivano trasferiti ex lege i patrimoni, incluso il fondo oggetto del giudizio, degli enti estinti benefici capitolari e parrocchiali, vicariali o curati ecc. Controparte_3
nelle Diocesi di ZO - IF, dapprima in capo all' , (nota di trascrizione n. Controparte_4
25133/18.11.1988 del Decreto Ministro dell'Interno del 20.12.1985 pubblicato in G.U. del
07.01.1986 n. 4) - e, successivamente, a seguito della fusione delle antiche Diocesi di IF e di
ZO nell'unica , all' Parte_4 Controparte_5
.
[...]
Deduceva, quindi, che una porzione di circa 5 moggia del fondo oggetto del giudizio era stata concessa in locazione, inizialmente, dalla Parrocchia S. Nicola de' Figulis di ZO (precedente proprietario) a - il quale era stato più volte invitato dall' , una volta Persona_1 Pt_1
divenuto proprietario, al versamento dei canoni ed alla stipula di un regolare contratto di fitto, senza esito – alla cui morte erano subentrate ex lege le figlie e , che CP_1 CP_2
neppure intendevano regolarizzare la loro posizione nei confronti dell' , nonostante diversi Pt_1
solleciti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.05.2017, si costituiva in giudizio CP_1
la quale, in prelimine eccepiva la nullità dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 164, co 4
[...]
c.p.c., per indeterminatezza della domanda e per carente prospettazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della stessa, nonché l'improcedibilità della stessa per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
nel merito, impugnava e contestava energicamente la richiesta attorea, chiedendone il rigetto;
vieppiù, in via riconvenzionale, la convenuta, sul presupposto di possedere pacificamente, pubblicamente e continuativamente, da più di vent'anni, la parte di fondo in parola, in nomine proprio, formulava domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione di essa, con refusione di spese di giudizio. Le parti venivano mandate in mediazione dall'allora giudice istruttore e, all'esito, venivano richiesti e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..; veniva quindi ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata dall'attore e dalla convenuta.
Dopo alcuni rinvii e mutamenti della persona fisica dell'istruttore, la presente controversia veniva smistata sul ruolo della scrivente che, all'udienza del 11.03.2025 - sulle conclusioni rassegnate dalle parti-, la riservava in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali e di repliche.
Tanto premesso in punto di fatto, in diritto: preliminarmente va dichiarata la contumacia di CP_2
che sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
[...]
Nel merito, occorre correttamente qualificare l'azione proposta dall' istante. Pt_1
Sul punto, deve richiamarsi il costante orientamento - inaugurato dalla nota pronuncia a Sezioni
Unite n. 7305/2014 - in virtù del quale va qualificata come “azione di rivendicazione” e non di
“restituzione” la domanda con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva e illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene e al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico che abbia giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa e il medesimo convenuto.
In sintesi, il proprietario che intenda conseguire il possesso della cosa sottrattagli contro la sua volontà deve esperire l'azione reale di rivendicazione e non già quella personale di restituzione che,
diversamente dalla prima, presuppone l'avvenuta consegna in base ad un titolo ed il successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa (cfr. da ultimo, Cass., n.18050/2023).
A tali conclusioni si perviene laddove si tenga conto che le due azioni, pur tendendo al medesimo risultato pratico – consistente nel recupero della materiale disponibilità del bene – e, dunque, al medesimo petitum, hanno natura, presupposti e causa petendi, nonché un onere probatorio,
differenti.
Rapportando tali principi alla fattispecie sottoposta ad attenzione, emerge che la domanda attorea di accertamento dell'abusività dell'occupazione della porzione di fondo oggetto di causa, con conseguente condanna al rilascio dello stesso, sia da qualificarsi come azione di rivendicazione, in quanto non è fondata sul venir meno di un negozio giuridico, che abbia giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa e il convenuto medesimo.
Nel caso di specie, infatti, alla luce del quadro probatorio complessivamente offerto in giudizio dall'istante, non può ritenersi provata l'esistenza tra le parti di un contratto di fitto.
Ed invero, manca in atti non solo lo schema contrattuale richiamato, ma qualunque altro indizio che possa comunque farlo ritenere sussistente tra le parti, né - d'altronde- gli esiti della prova orale hanno in tal senso corroborato la tesi attorea.
In ragione di tale qualificazione, giova precisare, con riferimento all'onere probatorio, che l'attore in rivendica deve dimostrare, non solo il proprio titolo di acquisto, ma anche quello del proprio dante causa, fino ad arrivare all'acquisto a titolo originario del primo dante causa, ovvero, deve dimostrare di aver acquistato per usucapione (cd. probatio diabolica).
La c.d. probatio diabolica può ritenersi raggiunta qualora la parte dia prova di un acquisto a titolo originario, ovvero, di un acquisto a titolo derivativo che risalga ad un acquisto a titolo originario e,
cioè, di una catena di acquisti a titolo derivativo.
Cristallizzato in tali termini il thema decidendum, occorre verificare se l'attore ha assolto al proprio onere probatorio nei termini sopra chiariti.
Ebbene, questo Giudicante ritiene che l'attore non abbia fornito prova sufficiente e idonea volta a dimostrare la titolarità dell'immobile oggetto di causa. L' si è limitato ad allegare negli atti di causa, a fondamento del titolo di proprietà, la nota di Pt_1
trascrizione del 18/11/1988 del Decreto del Ministero dell'Interno del 20.12.1985 in favore dell'Istituto Interdiocesano per il sostentamento del clero delle Diocesi di IF e ZO contro il
(estinto) ai sensi e per gli effetti dell'art. Controparte_6
28 della L. 222/1985, la nota di trascrizione a favore dell' Controparte_7
contro l'Istituto Interdiocesano per il sostentamento del clero
[...]
delle Diocesi di IF e ZO (estinto), il decreto del Ministro dell'Interno che conferisce all' in questione la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e la nota di Pt_1
trascrizione nei RR.II. di S. Maria C.V. n.126 del 03.01.1997 contenente l'elencazione dei cespiti patrimoniali trasferiti ex lege dagli enti ecclesiastici soppressi al nuovo costituito . Pt_1
Orbene, tale documentazione va valutata alla luce della recente giurisprudenza, la quale sostiene, in
primis, che i principi in tema di azione di rivendica non sono derogati dalla L. 222/85, la quale riguarda unicamente i rapporti tra Stato e Chiesa (Cass. 23460/21).
La prova della proprietà da parte dell'attore, pertanto, non potrà ricollegarsi alla mera previsione legislativa dell'art. 28 della L. 222/1985 o al Decreto Ministeriale sopra indicato, in quanto questi dimostrano solo il subentro nella titolarità dei diritti già vantati dal soppresso preesistente ente ecclesiastico, dovendosi, invece, fornire la prova anche della titolarità del diritto di proprietà in capo a quest'ultimo (cfr: C.d.A. di Genova 661/2022).
A tal fine non può ritenersi sufficiente la mera produzione della nota di trascrizione, “la quale non costituisce valida fonte di prova in ordine al contenuto del titolo cui si riferisce” (Cass. n.
20647/2013) potendo essere utilizzata, al più, quale dato indiziario e presuntivo da parte del giudice, soprattutto quando è corroborato da altri elementi idonei a fondare il diritto di proprietà,
che nel caso di specie, però, sono assenti (cfr: Cass., Sez. 2, 14/4/1976, n. 1314; vedi anche Cass.,
Sez. 2, 3/8/2022, n. 24050, cit., Cass., Sez. 2, 9/6/2000, n. 7894; Cass., Sez. 2, 21/2/1994, n. 1650;
Cass., Sez. 24/6/1971, n. 2000). Nessun elemento probatorio utile, invero, può ricavarsi nemmeno dalla ulteriore documentazione versata in atti, poiché nulla provano l'avviso di pagamento di contributi consortili relativi all'anno
2017 e l'estratto dichiarazione dei redditi terreni relativo al periodo di imposta 2016, i quali hanno mero carattere indiziario.
Parimenti, la prova orale espletata a mezzo dei testi e non ha Testimone_1 Testimone_2
corroborato la tesi attorea, in quanto le dichiarazioni rese dai suddetti risultano perfettamente e diametralmente contraddette ed opposte da quelle rese dalla teste di parte convenuta, con la conseguenza di perdere la loro efficacia probatoria.
Alla luce dell'istruttoria espletata e dei documenti versati agli atti, pertanto, la domanda formulata dall'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero delle Diocesi IF e ZO va rigettata per carenza di prova dei presupposti della stessa, non essendo stata raggiunta la probatio diabolica
richiesta ai fini dell'accoglimento dell'azione di rivendicazione.
Il rigetto della domanda principale ha natura assorbente rispetto alle ulteriori domande, (domanda di rilascio della porzione di fondo e domanda di risarcimento dei danni, che presuppongono la prova della sussistenza del diritto di proprietà in capo all'attore), delle quali pertanto se ne omette una puntuale disamina.
Con riferimento, invece, alla domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, anch'essa deve ritenersi rigettata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, giova evidenziare che l'usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., è un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale che deriva dal possesso indisturbato del bene protratto per un lasso di tempo determinato dalla legge.
Secondo ormai pacifica giurisprudenza, “colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione,
tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso” (Cass. n.
12984/2002).
Pertanto, deve essere fornita una rigorosa prova dell'esistenza di un possesso il quale, oltre a protrarsi per oltre vent'anni, deve altresì essere pacifico, continuo, non interrotto, pubblico ed espressione di specifica manifestazione di dominio sulla res, dovendo rivelare l'intenzione del possessore di comportarsi come il titolare del diritto reale, esercitando le corrispondenti facoltà (c.d.
animus).
Ebbene, a parere della scrivente parte convenuta non ha assolto al proprio onere probatorio, in quanto non sono stati correttamente dimostrati gli elementi necessari ai fini del riconoscimento dell'intervenuta usucapione.
Innanzitutto, non risulta provato l'elemento oggettivo dell'usucapione (cd. corpus), ossia il termine ventennale prescritto dall'art. 1158 c.c.
Infatti, seppur parte convenuta ribadisca di aver goduto del fondo de quo dal 1983, nello specifico,
dalle scarne risultanze testimoniali, contraddette e disconosciute dai testi di parte attrice, non è
possibile confermare la data dell'intervenuto possesso del fondo.
Inoltre, non è riuscita a dare prova di alcun tipo di pagamento di oneri relativo CP_1
all'immobile de quo, circostanza che sarebbe stata, invece, astrattamente idonea ad integrare un indizio del possesso uti dominus sul bene.
Oltre a ciò, non è stata fornita rigorosa prova dell'ulteriore e imprescindibile elemento soggettivo dell'usucapione, ossia il cd. animus possidendi. Va, sul punto, ribadito il principio, più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo cui non è sufficiente la mera coltivazione del fondo, ai fini della prova del possesso utile ad usucapionem, perché essa "...non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020, Rv.
657277; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18215 del 29/07/2013, Rv. 627301).
L'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso" (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17376 del 03/07/2018,
Rv.649349; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4404 del 28/02/2006, Rv. 587753)
Con specifico riferimento ai fondi agricoli, che - per loro stessa natura - sono destinati alla coltivazione, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios
possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c.. La
recinzione materiale del fondo agricolo, quindi, costituisce la più importante espressione dello ius
excludendi alios.
Nel caso che ci occupa, invece, la controparte non è riuscita a fornire tale prova, omettendo persino di individuare precisamente e delimitare la parte di fondo, dell'estensione di circa un ettaro e mezzo, facente del fondo rustico sito in Castel Campagnano (CE) – località “Pozzo” censito al
N.C.T. alla partita 688, foglio 11 p.lla 105 dell'ampiezza complessiva di tre ettari, di cui chiede l'accertamento di usucapione.
In conclusione, può essere affermato il seguente principio di diritto: "In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non
è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale, o sulla mera tolleranza del proprietario, e non esprime comunque un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà.
In virtù di tutto quanto esposto, pertanto, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata, non avendo la convenuta assolto all'onere probatorio su essa gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
rimanendo indeterminati gli elementi della fattispecie dell'usucapione.
Giova precisare, altresì, che in luogo del principio della “ragione più liquida” - che, in aderenza alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza necessariamente esaminare le altre - sono da ritenersi assorbite tutte le ulteriori questioni sollevate da entrambe le parti.
Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata dall'
[...]
, in persona del legale Parte_1 Controparte_5
rapp.te p.t. nei confronti di e e sulla domanda riconvenzionale CP_1 CP_2
formulata da nei confronti del predetto attore, disattesa ed assorbita ogni diversa CP_1
istanza e conclusione, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
CP_2 2) rigetta la domanda di accertamento dell'occupazione sine titulo formulata dall'attore nei confronti di e e dichiara assorbite le ulteriori domande di CP_1 CP_2
rilascio e di risarcimento danni pur da esso formulate;
3) rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta nei confronti CP_1
dell'attore;
4) compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., lì 11.07.2025
Il Gop
(dott.ssa Maddalena Natale)