TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2957/2020
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2957/2020, trattenuta in decisione all'udienza del 9.01.2025, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente a [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria De Cono (C.F. ), C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cattolica alla Via Largo Della Pace n. 13, PEC:
giusta procura in atti;
Email_1
Ricorrente
Contro
, nata a [...] il [...], C.F. , residente a [...]CP_1 C.F._3
(RN) in Via Torino n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Tonti, (C.F. ), C.F._4 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cattolica alla Piazza Mercato n. 1, PEC
giusta procura in atti;
Email_2
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 9 gennaio 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
pagina 1 di 9 AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso depositato il 2.10.2020 il sig. ha convenuto in giudizio la coniuge separata Parte_1 sig.ra esponendo di aver contratto matrimonio a IU (TE) in data 26.07.2009 e che CP_1 dall'unione sono nati i figli (21.01.2011) e (6.03.2012). Per_1 Per_2
Parte ricorrente ha dichiarato di essersi separato dalla resistente in forza di decreto di omologazione del
26.06.2016, pronunciato dal Tribunale di Pesaro, nel quale si è concordato in ordine all'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre. Nell'accordo è stato altresì previsto l'obbligo del sig. di corrispondere alla sig.ra la somma di euro 600,00 mensili a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento della prole (riducibili a 400,00 nei periodi di disoccupazione del sig. , nonché la Parte_1 somma di euro 200,00 mensili quale contributo per il pagamento del canone di locazione della casa abitata dalla resistente e dai due figli.
Con riferimento alla domanda di divorzio il ricorrente ha evidenziato che nel corso del tempo non vi è stata riconciliazione tra le parti.
Sul piano familiare il sig. ha dichiarato che, nonostante l'accordo omologato dal Tribunale di Parte_1
Pesaro prevedesse una collocazione paritaria dei figli minori, nei fatti l'attività di infermiera svolta dalla resistente ha fatto sì che, sovente, e siano rimasti presso la sua abitazione ed è stato lui ad Per_1 Per_2 essersi occupato della preparazione dei pasti, dell'aiuto allo studio nonché della partecipazione ad ogni altra attività ludico-ricreativa svolta dai figli. Tale prassi, a detta del sig. ha fatto sì che il tempo da lui Parte_1 speso insieme ai figli è stato equiparabile, se non superiore, a quello trascorso dai minori con la madre.
In relazione alla situazione patrimoniale, il sig. ha segnalato un peggioramento delle proprie Parte_1 condizioni economiche, rappresentando di svolgere, al momento della proposizione del ricorso, la mansione di bracciante agricolo a tempo determinato, la cui remunerazione è soggetta a fluttuazioni di varia natura e che in ogni caso non supera mai la somma di euro 800,00 mensili. Inoltre, ha evidenziato la disparità della sua situazione reddituale rispetto a quella della sig.ra la quale svolge la professione di CP_1 infermiera con contratto a tempo indeterminato.
Sulla base di tale quadro familiare e patrimoniale il ricorrente ha domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revisione delle condizioni economiche dell'accordo di separazione e la revoca del contributo mensile di euro 200,00 versato in favore della sig.ra Il ricorrente ha richiesto altresì la CP_1 corresponsione nei propri confronti della somma di euro 400,00 mensili a titolo di mantenimento dei figli,
pagina 2 di 9 con contestuale cessazione del corrispondente obbligo di versare euro 600,00 mensili in favore della resistente.
Si è costituita in giudizio la sig.ra con comparsa di costituzione e risposta depositata in data CP_1
6.01.2021, la quale ha confermato la mancata riconciliazione tra le parti e si è associata alla richiesta di scioglimento del vincolo matrimoniale.
La resistente si è opposta a tutte le ulteriori richieste di parte attrice e, in particolare, ha contestato quanto argomentato dal sig. in ordine alla situazione di ristrettezza economica nella quale Parte_1 verserebbe. La stessa ha altresì dedotto che il ricorrente, a discapito di quanto da lui riferito, svolge durante l'anno prestazioni di lavoro prive di regolare contratto presso alcuni Hotel della Riviera nonché sporadici interventi di manutenzione a chiamata in favore di privati.
In ordine alla sua situazione reddituale, la sig.ra ha dichiarato di svolgere l'attività di infermiera CP_1 in forza di un contratto di collaborazione precario a tempo determinato (anziché indeterminato come affermato dal ricorrente), dal quale percepisce una somma variabile tra euro 1.300,00 e euro 1.400,00 mensili.
La resistente ha altresì riferito che la domanda del sig. di collocamento paritario dei minori sia Parte_1 sorretta dal solo scopo di sottrarsi agli obblighi di mantenimento attualmente gravanti sullo stesso.
Sulla base di quanto esposto, la sig.ra ha chiesto che venga stabilito in euro 800,00 il contributo CP_1 mensile che il sig. le dovrà corrispondere per il mantenimento dei minori oltre il 100% Parte_1 dell'assegno unico familiare.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza presidenziale del 12.01.2021 è stato esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo e non sono stati adottati i provvedimenti provvisori e urgenti ex art 708 c.p.c., avendo ritenuto il presente Tribunale opportuno mantenere fermi i provvedimenti adottati in sede di separazione. All'udienza del 18.02.2021 il Giudice istruttore ha assegnato alle parti i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. Con ordinanza del 13.03.2023 sono stati parzialmente ammessi i mezzi di prova richiesti e all'udienza del 21.03.2023 si è svolto l'ascolto del minore . All'udienza del Per_1
19.04.2023 sono stati escussi i testimoni ammessi e all'udienza del 20.06.2024 le parti hanno precisato le loro conclusioni e la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio previa assegnazione dei termini ex art
190 c.p.c.
Con ordinanza del 25.10.2024 il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria vista la necessità di acquisire documentazione aggiornata relativa alla situazione reddituale di entrambe le parti. All'udienza del 9 gennaio
2025 il Collegio ha esaminato le dichiarazioni dei redditi depositate, entrambe le parti hanno insistito per l'accoglimento delle loro conclusioni, rinunciando ai termini ex art 190 c.p.c., e il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
pagina 3 di 9 Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 20.01.2021, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
SULLA PRONUNCIA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Entrambe le parti hanno concordemente chiesto di pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26.07.2009 a IU.
Non vi è dubbio che il tenore degli atti difensivi e il tempo trascorso dalla data della prima comparizione in udienza dei coniugi nella procedura di separazione, risalente al 06.07.2016, escludano la possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. La prodotta documentazione e la manifestata volontà delle parti consentono, pertanto, di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto stabiliti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della Legge 1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla Legge
6.3.1987 n. 74, come novellata dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015, n. 55, per farsi luogo alla chiesta pronuncia.
Giova precisare che dalla documentazione depositata in atti e, in particolare, dall'atto di matrimonio risulta che si tratta di matrimonio celebrato dall'ufficiale di stato civile fuori dalla casa del comune (parte II serie C) e, di conseguenza, la pronuncia che ne consegue ha natura pronuncia di scioglimento del matrimonio.
SULL'AFFIDAMENTO, SUL COLLOCAMENTO E SUL DIRITTO DI VISITA DEI FIGLI
Parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha domandato che venga disposto l'affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre e in ordine alla disciplina inerente alle visite ha chiesto di poter vedere liberamente i figli compatibilmente con i suoi impegni di lavoro nonché con quelli di studio dei minori e di predisporre un calendario minimo di visite “dalla domenica pomeriggio al lunedì sera;
uno
e due pomeriggi infrasettimanali;
periodi di ferie dal lavoro”.
Parte resistente ha concluso in maniera conforme a controparte con riferimento alla disciplina inerente all'affido e alla collocazione dei minori mentre con riferimento al calendario di visite con il padre ha pagina 4 di 9 subordinato il pernottamento dei figli presso di lui alla condizione che il sig. torni ad avere la Parte_1 disponibilità di un alloggio adeguato a poterli ospitare.
Alla luce della documentazione depositata in atti, delle dichiarazioni rese da all'udienza del Per_1
21.03.2023 e, viste le conclusioni di entrambe le parti, ritiene il presente Tribunale che sia conforme all'interesse dei minori l'affido condiviso degli stessi con collocazione presso la madre.
In ordine alla disciplina inerente alle visite dei minori con il padre giova preliminarmente evidenziare che l'art. 337 ter c.c., in materia di provvedimenti riguardanti i figli, prevede che il minore abbia diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. Al fine dare concreta attuazione al diritto alla bigenitorialità il comma 2 dell'art. 337 ter c.c. prevede che il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Lo stesso giudice determina i tempi e le modalità di presenza di ciascun genitore fissando la misura e il modo con cui ciascun di essi deve contribuire alla cura e al loro mantenimento. La presenza consiste nella frequentazione dei figli con il genitore, in qualsiasi luogo essa si svolga, ed è diversa dalla collocazione che consiste invece nel legame dei figli con un dato luogo quale è ad esempio la abitazione di uno dei genitori. I tempi della presenza fanno riferimento al quantum di frequentazione dei figli con ciascun genitore (numero di giorni a settimana, vacanze estive e invernali) mentre le modalità concernono la concreta esplicazione delle attività che ciascun genitore potrà e dovrà svolgere con i figli (portare i figli a scuola, in palestra, portarli in vacanza). La presenza dei figli presso ciascun genitore non deve essere intesa quale un diritto del genitore presso il quale i figli non sono collocati (diritto di visita) ma come un diritto dei figli (diritto alla bigenitorialità). La regolamentazione dei tempi e delle modalità di presenza presso ciascun genitore e, in particolare presso il genitore non collocatario, risponde all'interesse dei minori a conservare e consolidare il rapporto con entrambi. Ciò comporta che i provvedimenti relativi alla presenza dei figli presso ciascun genitore devono essere ispirati esclusivamente ad esigenze di tutela della prole e non possono al contrario essere il frutto di un contemperamento tra l'interesse dei figli e quello del genitore presso cui non sono collocati ove tali interessi risultassero essere confliggenti.
Nel caso in esame occorre previamente evidenziare che la sig.ra in sede di comparsa CP_1 conclusionale depositata in data 17.09.2024 ha riferito che il ricorrente vive durante la settimana in un camper parcheggiato in Rimini nei pressi del suo luogo di lavoro. Detta circostanza è stata solo in parte contestata dal ricorrente il quale ha affermato di risiedere presso la abitazione paterna sita in Cattolica e che nel corso della settimana a volte si ferma a dormire nel suo camper nei pressi dell'area portuale di Rimini, non potendo reperire un immobile a causa della sua difficile situazione economica.
All'udienza del 21.03.2023 il minore in ordine agli incontri con il padre ha dichiarato di vederlo Per_1 insieme al fratello la domenica dalle 4 di pomeriggio sino al lunedì mattina alle 9 e il giovedì oppure il venerdì dalle 16:45 alle 21:00. pagina 5 di 9 Sulla base di tale quadro gli incontri tra i figli e il genitore non convivente debbono essere regolamentati nel modo che si indica in dispositivo e che tiene prioritariamente conto dell'interesse dei minori. Ritiene, inoltre, il presente Collegio che i pernottamenti dei minori presso il padre, eccezion fatta per il periodo delle vacanze estive, debbano essere subordinati alla condizione che avvengano nella abitazione di titolarità del padre del ricorrente o comunque in altro bene immobile del quale il sig. abbia la disponibilità. Parte_1
Si precisa che rimane nella facoltà delle parti di potervi derogare concordemente in senso migliorativo o conformemente alle richieste e agli impegni di ciascuno dei genitori e dei figli. È inoltre opportuno sottolineare come sia di particolare importanza nell'interesse dei minori che ciascuno abbia occasioni costanti di visita e permanenza con il genitore con il quale non convive e che vi siano con una certa regolarità anche momenti che i minori dovranno trascorrere insieme presso l'uno e presso l'altro genitore.
SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLE QUESTIONI ATTINENTI AL MANTENIMENTO DEI FIGLI
Il sig. ha concluso chiedendo che venga stabilito in euro 400,00 mensili il contributo per il Parte_1 mantenimento di entrambi i figli e che sia stabilito nella misura del 35% il contributo alle spese di straordinaria amministrazione.
La sig.ra ha dedotto che venga stabilito in euro 800,00 il contributo che il sig. le dovrà CP_1 Parte_1 mensilmente corrispondere per il mantenimento di entrambi i figli comprensivo anche delle spese straordinarie. Inoltre, la stessa ha chiesto che le venga riconosciuto il diritto di percepire in via esclusiva l'assegno unico familiare.
Sulla base delle deduzioni delle parti non costituisce profilo contestato quello relativo alla debenza da parte del sig. dell'assegno di mantenimento in favore dei figli. Il solo profilo controverso che deve Parte_1 essere analizzato dal presente Tribunale, pertanto, è quello relativo alla determinazione dell'importo dovuto.
In relazione ai criteri per la quantificazione dell'assegno, le esigenze del figlio da tenere in conto sono estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario sociale e assistenziale. L'assegno inoltre deve garantire ai figli un tenore di vita analogo a quello vissuto in costanza di matrimonio. Rilevano ai fini della quantificazione anche i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, tenendosi presente che in caso di collocazione prevalente è di regola il genitore non collocatario quello obbligato al versamento. Infine, viene in rilievo il parametro della proporzionalità che comporta che nella determinazione dell'assegno debba essere effettuato un raffronto tra quelli che sono i redditi e le risorse economiche di ciascun genitore.
In ordine alla situazione reddituale del sig. lo stesso ha dato atto che la sua condizione è Parte_1 andata migliorando in corso di causa, infatti, egli attualmente ha trovato una occupazione stabile come operaio ormeggiatore in Rimini presso la ditta Marina Blu spa. Dall'ultima certificazione unica 2024 emerge che il sig. percepisce un reddito lordo annuo di euro 20.837,15 e non è titolare di beni immobili Parte_1 risiedendo presso la dimora paterna. pagina 6 di 9 In ordine alla situazione patrimoniale e reddituale della ricorrente, la stessa svolge attività di infermiera presso la struttura sanitaria RSA la Fiorina sita in San Marino e dalla dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2023 è emerso che percepisce uno stipendio annuo lordo di euro 21.934,00. La stessa ha dato atto all'udienza del 19 gennaio 2025 di percepire in via esclusiva l'assegno unico familiare il cui importo è di circa 462,00 euro mensili e tale circostanza non è stata contestata da controparte.
Ritiene il presente Collegio che, non potendosi statuire in via definitiva che l'assegno unico familiare continui ad essere percepito in via esclusiva dalla sig.ra occorra prevedere una disciplina alternativa CP_1 in ordine al mantenimento che il sig. verserà per il mantenimento dei figli alla resistente a seconda Parte_1 che l'assegno unico continui o meno ad essere percepito integralmente dalla resistente.
Nel caso in cui l'assegno unico continui ad essere percepito in via esclusiva dalla sig.ra deve CP_1 essere stabilito in euro 500,00 mensili l'importo che il sig. dovrà versare per il mantenimento di Parte_1 entrambi i figli (250,00 euro ciascuno). Nel caso in cui al contrario l'assegno unico familiare venga percepito in misura pari al 50% dalle parti, ritiene il Collegio che vada stabilito in euro 500,00 oltre una somma pari alla quota di spettanza dell'assegno unico il contributo che il sig. dovrà versare Parte_1 mensilmente alla resistente per il mantenimento dei figli.
Con riferimento alla disciplina inerente alla ripartizione delle spese straordinarie, il sig. ha Parte_1 chiesto che venga stabilita nella misura del 35% la quota a suo carico.
La resistente, al contrario, ha manifestato la sua disponibilità, a far data dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, di farsi integralmente carico delle relative spese, fermo l'accoglimento della sua domanda relativa al quantum di mantenimento (800,00 euro), adducendo che in passato è stato sempre difficile ottenere la restituzione delle somme anticipate.
Giova precisare che costituiscono spese straordinarie, non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337 ter, comma 4, c.c. Con riferimento ai criteri di ripartizione di dette spese il giudice in ossequio a quanto previsto dall'art. 337 ter c.c. deve suddividerle tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascun condebitore.
Ritiene il presente Collegio che, alla luce della condizione di sostanziale parità reddituale tra le parti, le spese straordinarie debbano essere ripartite in misura del 50% ciascuno per la cui individuazione e gestione le parti potranno prendere in visione il protocollo in uso presso questo ufficio.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite, tenuto conto della parziale soccombenza del sig. debbono essere compensate Parte_1 per la metà con conseguente obbligo del ricorrente di rifondere la residua quota alla resistente. pagina 7 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dal sig. , nato a [...] il Parte_1
9.02.1962, e dalla sig.ra , nata a Blaj (Romania) il [...], in [...], CP_1 il 26.07.2009, matrimonio trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto
Comune al n. 36, parte II, serie C dell'anno 2009;
➢ Ordina all'Ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
➢ Affida congiuntamente ad entrambi i genitori i figli minori e Persona_3 [...]
con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
Per_4
➢ Dispone che il padre, salvo ogni altro accordo tra le parti, potrà vedere e tenere con sè entrambi i figli dalla domenica pomeriggio sino al lunedì sera alla condizione che il pernottamento avvenga presso l'immobile di titolarità del padre del ricorrente o presso altro bene immobile;
due pomeriggi a settimana da individuarsi indicativamente il martedì e il venerdì; per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, previamente concordati tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
per un periodo di sette giorni durante le vacanze di Natale, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Natale e il Capodanno, subordinando il pernottamento alla condizione che avvenga presso l'immobile di titolarità del padre del ricorrente o presso altro bene immobile;
per tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; alternativamente, di anno in anno, il giorno del loro compleanno;
➢ Pone a carico del sig. l'obbligo di versare a titolo di mantenimento dei figli, Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, alla sig.ra la somma di euro 500,00 - attualizzabile CP_1 secondo gli indici Istat - nel caso in cui sia la resistente a continuare a percepire integralmente l'assegno unico familiare;
nel caso in cui l'assegno unico familiare venga ripartito al 50% tra le parti, il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra la somma di euro 500,00 - Parte_1 CP_1 attualizzabile secondo gli indici Istat - oltre una somma pari alla quota a lui spettante dell'assegno unico familiare;
spese straordinarie al 50% secondo il protocollo di Bologna;
➢ Dichiara le spese di lite compensate per la metà che liquida per l'intero in complessivi euro 7.616,00 oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario (15%) come per legge e condanna il sig. a rifondere alla sig.ra la residua quota. Parte_1 CP_1
Rimini, così deciso nella Camera di consiglio del 9 gennaio 2025 pagina 8 di 9 Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2957/2020, trattenuta in decisione all'udienza del 9.01.2025, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente a [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria De Cono (C.F. ), C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cattolica alla Via Largo Della Pace n. 13, PEC:
giusta procura in atti;
Email_1
Ricorrente
Contro
, nata a [...] il [...], C.F. , residente a [...]CP_1 C.F._3
(RN) in Via Torino n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Tonti, (C.F. ), C.F._4 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cattolica alla Piazza Mercato n. 1, PEC
giusta procura in atti;
Email_2
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 9 gennaio 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
pagina 1 di 9 AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso depositato il 2.10.2020 il sig. ha convenuto in giudizio la coniuge separata Parte_1 sig.ra esponendo di aver contratto matrimonio a IU (TE) in data 26.07.2009 e che CP_1 dall'unione sono nati i figli (21.01.2011) e (6.03.2012). Per_1 Per_2
Parte ricorrente ha dichiarato di essersi separato dalla resistente in forza di decreto di omologazione del
26.06.2016, pronunciato dal Tribunale di Pesaro, nel quale si è concordato in ordine all'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre. Nell'accordo è stato altresì previsto l'obbligo del sig. di corrispondere alla sig.ra la somma di euro 600,00 mensili a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento della prole (riducibili a 400,00 nei periodi di disoccupazione del sig. , nonché la Parte_1 somma di euro 200,00 mensili quale contributo per il pagamento del canone di locazione della casa abitata dalla resistente e dai due figli.
Con riferimento alla domanda di divorzio il ricorrente ha evidenziato che nel corso del tempo non vi è stata riconciliazione tra le parti.
Sul piano familiare il sig. ha dichiarato che, nonostante l'accordo omologato dal Tribunale di Parte_1
Pesaro prevedesse una collocazione paritaria dei figli minori, nei fatti l'attività di infermiera svolta dalla resistente ha fatto sì che, sovente, e siano rimasti presso la sua abitazione ed è stato lui ad Per_1 Per_2 essersi occupato della preparazione dei pasti, dell'aiuto allo studio nonché della partecipazione ad ogni altra attività ludico-ricreativa svolta dai figli. Tale prassi, a detta del sig. ha fatto sì che il tempo da lui Parte_1 speso insieme ai figli è stato equiparabile, se non superiore, a quello trascorso dai minori con la madre.
In relazione alla situazione patrimoniale, il sig. ha segnalato un peggioramento delle proprie Parte_1 condizioni economiche, rappresentando di svolgere, al momento della proposizione del ricorso, la mansione di bracciante agricolo a tempo determinato, la cui remunerazione è soggetta a fluttuazioni di varia natura e che in ogni caso non supera mai la somma di euro 800,00 mensili. Inoltre, ha evidenziato la disparità della sua situazione reddituale rispetto a quella della sig.ra la quale svolge la professione di CP_1 infermiera con contratto a tempo indeterminato.
Sulla base di tale quadro familiare e patrimoniale il ricorrente ha domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revisione delle condizioni economiche dell'accordo di separazione e la revoca del contributo mensile di euro 200,00 versato in favore della sig.ra Il ricorrente ha richiesto altresì la CP_1 corresponsione nei propri confronti della somma di euro 400,00 mensili a titolo di mantenimento dei figli,
pagina 2 di 9 con contestuale cessazione del corrispondente obbligo di versare euro 600,00 mensili in favore della resistente.
Si è costituita in giudizio la sig.ra con comparsa di costituzione e risposta depositata in data CP_1
6.01.2021, la quale ha confermato la mancata riconciliazione tra le parti e si è associata alla richiesta di scioglimento del vincolo matrimoniale.
La resistente si è opposta a tutte le ulteriori richieste di parte attrice e, in particolare, ha contestato quanto argomentato dal sig. in ordine alla situazione di ristrettezza economica nella quale Parte_1 verserebbe. La stessa ha altresì dedotto che il ricorrente, a discapito di quanto da lui riferito, svolge durante l'anno prestazioni di lavoro prive di regolare contratto presso alcuni Hotel della Riviera nonché sporadici interventi di manutenzione a chiamata in favore di privati.
In ordine alla sua situazione reddituale, la sig.ra ha dichiarato di svolgere l'attività di infermiera CP_1 in forza di un contratto di collaborazione precario a tempo determinato (anziché indeterminato come affermato dal ricorrente), dal quale percepisce una somma variabile tra euro 1.300,00 e euro 1.400,00 mensili.
La resistente ha altresì riferito che la domanda del sig. di collocamento paritario dei minori sia Parte_1 sorretta dal solo scopo di sottrarsi agli obblighi di mantenimento attualmente gravanti sullo stesso.
Sulla base di quanto esposto, la sig.ra ha chiesto che venga stabilito in euro 800,00 il contributo CP_1 mensile che il sig. le dovrà corrispondere per il mantenimento dei minori oltre il 100% Parte_1 dell'assegno unico familiare.
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza presidenziale del 12.01.2021 è stato esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo e non sono stati adottati i provvedimenti provvisori e urgenti ex art 708 c.p.c., avendo ritenuto il presente Tribunale opportuno mantenere fermi i provvedimenti adottati in sede di separazione. All'udienza del 18.02.2021 il Giudice istruttore ha assegnato alle parti i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. Con ordinanza del 13.03.2023 sono stati parzialmente ammessi i mezzi di prova richiesti e all'udienza del 21.03.2023 si è svolto l'ascolto del minore . All'udienza del Per_1
19.04.2023 sono stati escussi i testimoni ammessi e all'udienza del 20.06.2024 le parti hanno precisato le loro conclusioni e la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio previa assegnazione dei termini ex art
190 c.p.c.
Con ordinanza del 25.10.2024 il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria vista la necessità di acquisire documentazione aggiornata relativa alla situazione reddituale di entrambe le parti. All'udienza del 9 gennaio
2025 il Collegio ha esaminato le dichiarazioni dei redditi depositate, entrambe le parti hanno insistito per l'accoglimento delle loro conclusioni, rinunciando ai termini ex art 190 c.p.c., e il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
pagina 3 di 9 Sempre sul piano processuale occorre precisare che il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 20.01.2021, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
SULLA PRONUNCIA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Entrambe le parti hanno concordemente chiesto di pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26.07.2009 a IU.
Non vi è dubbio che il tenore degli atti difensivi e il tempo trascorso dalla data della prima comparizione in udienza dei coniugi nella procedura di separazione, risalente al 06.07.2016, escludano la possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. La prodotta documentazione e la manifestata volontà delle parti consentono, pertanto, di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto stabiliti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della Legge 1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla Legge
6.3.1987 n. 74, come novellata dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015, n. 55, per farsi luogo alla chiesta pronuncia.
Giova precisare che dalla documentazione depositata in atti e, in particolare, dall'atto di matrimonio risulta che si tratta di matrimonio celebrato dall'ufficiale di stato civile fuori dalla casa del comune (parte II serie C) e, di conseguenza, la pronuncia che ne consegue ha natura pronuncia di scioglimento del matrimonio.
SULL'AFFIDAMENTO, SUL COLLOCAMENTO E SUL DIRITTO DI VISITA DEI FIGLI
Parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha domandato che venga disposto l'affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre e in ordine alla disciplina inerente alle visite ha chiesto di poter vedere liberamente i figli compatibilmente con i suoi impegni di lavoro nonché con quelli di studio dei minori e di predisporre un calendario minimo di visite “dalla domenica pomeriggio al lunedì sera;
uno
e due pomeriggi infrasettimanali;
periodi di ferie dal lavoro”.
Parte resistente ha concluso in maniera conforme a controparte con riferimento alla disciplina inerente all'affido e alla collocazione dei minori mentre con riferimento al calendario di visite con il padre ha pagina 4 di 9 subordinato il pernottamento dei figli presso di lui alla condizione che il sig. torni ad avere la Parte_1 disponibilità di un alloggio adeguato a poterli ospitare.
Alla luce della documentazione depositata in atti, delle dichiarazioni rese da all'udienza del Per_1
21.03.2023 e, viste le conclusioni di entrambe le parti, ritiene il presente Tribunale che sia conforme all'interesse dei minori l'affido condiviso degli stessi con collocazione presso la madre.
In ordine alla disciplina inerente alle visite dei minori con il padre giova preliminarmente evidenziare che l'art. 337 ter c.c., in materia di provvedimenti riguardanti i figli, prevede che il minore abbia diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. Al fine dare concreta attuazione al diritto alla bigenitorialità il comma 2 dell'art. 337 ter c.c. prevede che il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Lo stesso giudice determina i tempi e le modalità di presenza di ciascun genitore fissando la misura e il modo con cui ciascun di essi deve contribuire alla cura e al loro mantenimento. La presenza consiste nella frequentazione dei figli con il genitore, in qualsiasi luogo essa si svolga, ed è diversa dalla collocazione che consiste invece nel legame dei figli con un dato luogo quale è ad esempio la abitazione di uno dei genitori. I tempi della presenza fanno riferimento al quantum di frequentazione dei figli con ciascun genitore (numero di giorni a settimana, vacanze estive e invernali) mentre le modalità concernono la concreta esplicazione delle attività che ciascun genitore potrà e dovrà svolgere con i figli (portare i figli a scuola, in palestra, portarli in vacanza). La presenza dei figli presso ciascun genitore non deve essere intesa quale un diritto del genitore presso il quale i figli non sono collocati (diritto di visita) ma come un diritto dei figli (diritto alla bigenitorialità). La regolamentazione dei tempi e delle modalità di presenza presso ciascun genitore e, in particolare presso il genitore non collocatario, risponde all'interesse dei minori a conservare e consolidare il rapporto con entrambi. Ciò comporta che i provvedimenti relativi alla presenza dei figli presso ciascun genitore devono essere ispirati esclusivamente ad esigenze di tutela della prole e non possono al contrario essere il frutto di un contemperamento tra l'interesse dei figli e quello del genitore presso cui non sono collocati ove tali interessi risultassero essere confliggenti.
Nel caso in esame occorre previamente evidenziare che la sig.ra in sede di comparsa CP_1 conclusionale depositata in data 17.09.2024 ha riferito che il ricorrente vive durante la settimana in un camper parcheggiato in Rimini nei pressi del suo luogo di lavoro. Detta circostanza è stata solo in parte contestata dal ricorrente il quale ha affermato di risiedere presso la abitazione paterna sita in Cattolica e che nel corso della settimana a volte si ferma a dormire nel suo camper nei pressi dell'area portuale di Rimini, non potendo reperire un immobile a causa della sua difficile situazione economica.
All'udienza del 21.03.2023 il minore in ordine agli incontri con il padre ha dichiarato di vederlo Per_1 insieme al fratello la domenica dalle 4 di pomeriggio sino al lunedì mattina alle 9 e il giovedì oppure il venerdì dalle 16:45 alle 21:00. pagina 5 di 9 Sulla base di tale quadro gli incontri tra i figli e il genitore non convivente debbono essere regolamentati nel modo che si indica in dispositivo e che tiene prioritariamente conto dell'interesse dei minori. Ritiene, inoltre, il presente Collegio che i pernottamenti dei minori presso il padre, eccezion fatta per il periodo delle vacanze estive, debbano essere subordinati alla condizione che avvengano nella abitazione di titolarità del padre del ricorrente o comunque in altro bene immobile del quale il sig. abbia la disponibilità. Parte_1
Si precisa che rimane nella facoltà delle parti di potervi derogare concordemente in senso migliorativo o conformemente alle richieste e agli impegni di ciascuno dei genitori e dei figli. È inoltre opportuno sottolineare come sia di particolare importanza nell'interesse dei minori che ciascuno abbia occasioni costanti di visita e permanenza con il genitore con il quale non convive e che vi siano con una certa regolarità anche momenti che i minori dovranno trascorrere insieme presso l'uno e presso l'altro genitore.
SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLE QUESTIONI ATTINENTI AL MANTENIMENTO DEI FIGLI
Il sig. ha concluso chiedendo che venga stabilito in euro 400,00 mensili il contributo per il Parte_1 mantenimento di entrambi i figli e che sia stabilito nella misura del 35% il contributo alle spese di straordinaria amministrazione.
La sig.ra ha dedotto che venga stabilito in euro 800,00 il contributo che il sig. le dovrà CP_1 Parte_1 mensilmente corrispondere per il mantenimento di entrambi i figli comprensivo anche delle spese straordinarie. Inoltre, la stessa ha chiesto che le venga riconosciuto il diritto di percepire in via esclusiva l'assegno unico familiare.
Sulla base delle deduzioni delle parti non costituisce profilo contestato quello relativo alla debenza da parte del sig. dell'assegno di mantenimento in favore dei figli. Il solo profilo controverso che deve Parte_1 essere analizzato dal presente Tribunale, pertanto, è quello relativo alla determinazione dell'importo dovuto.
In relazione ai criteri per la quantificazione dell'assegno, le esigenze del figlio da tenere in conto sono estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario sociale e assistenziale. L'assegno inoltre deve garantire ai figli un tenore di vita analogo a quello vissuto in costanza di matrimonio. Rilevano ai fini della quantificazione anche i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori, tenendosi presente che in caso di collocazione prevalente è di regola il genitore non collocatario quello obbligato al versamento. Infine, viene in rilievo il parametro della proporzionalità che comporta che nella determinazione dell'assegno debba essere effettuato un raffronto tra quelli che sono i redditi e le risorse economiche di ciascun genitore.
In ordine alla situazione reddituale del sig. lo stesso ha dato atto che la sua condizione è Parte_1 andata migliorando in corso di causa, infatti, egli attualmente ha trovato una occupazione stabile come operaio ormeggiatore in Rimini presso la ditta Marina Blu spa. Dall'ultima certificazione unica 2024 emerge che il sig. percepisce un reddito lordo annuo di euro 20.837,15 e non è titolare di beni immobili Parte_1 risiedendo presso la dimora paterna. pagina 6 di 9 In ordine alla situazione patrimoniale e reddituale della ricorrente, la stessa svolge attività di infermiera presso la struttura sanitaria RSA la Fiorina sita in San Marino e dalla dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2023 è emerso che percepisce uno stipendio annuo lordo di euro 21.934,00. La stessa ha dato atto all'udienza del 19 gennaio 2025 di percepire in via esclusiva l'assegno unico familiare il cui importo è di circa 462,00 euro mensili e tale circostanza non è stata contestata da controparte.
Ritiene il presente Collegio che, non potendosi statuire in via definitiva che l'assegno unico familiare continui ad essere percepito in via esclusiva dalla sig.ra occorra prevedere una disciplina alternativa CP_1 in ordine al mantenimento che il sig. verserà per il mantenimento dei figli alla resistente a seconda Parte_1 che l'assegno unico continui o meno ad essere percepito integralmente dalla resistente.
Nel caso in cui l'assegno unico continui ad essere percepito in via esclusiva dalla sig.ra deve CP_1 essere stabilito in euro 500,00 mensili l'importo che il sig. dovrà versare per il mantenimento di Parte_1 entrambi i figli (250,00 euro ciascuno). Nel caso in cui al contrario l'assegno unico familiare venga percepito in misura pari al 50% dalle parti, ritiene il Collegio che vada stabilito in euro 500,00 oltre una somma pari alla quota di spettanza dell'assegno unico il contributo che il sig. dovrà versare Parte_1 mensilmente alla resistente per il mantenimento dei figli.
Con riferimento alla disciplina inerente alla ripartizione delle spese straordinarie, il sig. ha Parte_1 chiesto che venga stabilita nella misura del 35% la quota a suo carico.
La resistente, al contrario, ha manifestato la sua disponibilità, a far data dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, di farsi integralmente carico delle relative spese, fermo l'accoglimento della sua domanda relativa al quantum di mantenimento (800,00 euro), adducendo che in passato è stato sempre difficile ottenere la restituzione delle somme anticipate.
Giova precisare che costituiscono spese straordinarie, non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337 ter, comma 4, c.c. Con riferimento ai criteri di ripartizione di dette spese il giudice in ossequio a quanto previsto dall'art. 337 ter c.c. deve suddividerle tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascun condebitore.
Ritiene il presente Collegio che, alla luce della condizione di sostanziale parità reddituale tra le parti, le spese straordinarie debbano essere ripartite in misura del 50% ciascuno per la cui individuazione e gestione le parti potranno prendere in visione il protocollo in uso presso questo ufficio.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite, tenuto conto della parziale soccombenza del sig. debbono essere compensate Parte_1 per la metà con conseguente obbligo del ricorrente di rifondere la residua quota alla resistente. pagina 7 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dal sig. , nato a [...] il Parte_1
9.02.1962, e dalla sig.ra , nata a Blaj (Romania) il [...], in [...], CP_1 il 26.07.2009, matrimonio trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto
Comune al n. 36, parte II, serie C dell'anno 2009;
➢ Ordina all'Ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
➢ Affida congiuntamente ad entrambi i genitori i figli minori e Persona_3 [...]
con collocazione abitativa prevalente presso la madre;
Per_4
➢ Dispone che il padre, salvo ogni altro accordo tra le parti, potrà vedere e tenere con sè entrambi i figli dalla domenica pomeriggio sino al lunedì sera alla condizione che il pernottamento avvenga presso l'immobile di titolarità del padre del ricorrente o presso altro bene immobile;
due pomeriggi a settimana da individuarsi indicativamente il martedì e il venerdì; per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, previamente concordati tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
per un periodo di sette giorni durante le vacanze di Natale, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Natale e il Capodanno, subordinando il pernottamento alla condizione che avvenga presso l'immobile di titolarità del padre del ricorrente o presso altro bene immobile;
per tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando con la madre di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; alternativamente, di anno in anno, il giorno del loro compleanno;
➢ Pone a carico del sig. l'obbligo di versare a titolo di mantenimento dei figli, Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, alla sig.ra la somma di euro 500,00 - attualizzabile CP_1 secondo gli indici Istat - nel caso in cui sia la resistente a continuare a percepire integralmente l'assegno unico familiare;
nel caso in cui l'assegno unico familiare venga ripartito al 50% tra le parti, il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra la somma di euro 500,00 - Parte_1 CP_1 attualizzabile secondo gli indici Istat - oltre una somma pari alla quota a lui spettante dell'assegno unico familiare;
spese straordinarie al 50% secondo il protocollo di Bologna;
➢ Dichiara le spese di lite compensate per la metà che liquida per l'intero in complessivi euro 7.616,00 oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario (15%) come per legge e condanna il sig. a rifondere alla sig.ra la residua quota. Parte_1 CP_1
Rimini, così deciso nella Camera di consiglio del 9 gennaio 2025 pagina 8 di 9 Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 9 di 9