Sentenza 6 marzo 2006
Massime • 2
Nell'ambito del processo civile, la mancata assegnazione dei termini, in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di replica ai sensi dell'art. 190 cod. proc .civ., costituisce motivo di nullità della conseguente sentenza, impedendo ai difensori delle parti di svolgere nella sua pienezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio.
Il diritto che, ai sensi dell'art. 105, comma primo, cod. proc. civ., il terzo può far valere in giudizio pendente tra altre parti, deve essere relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuarsi con riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi", ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di appello impugnata, rigettando il motivo di ricorso proposto, rilevando la legittimità della declaratoria di inammissibilità degli interventi spiegati, nell'ambito di un giudizio di risarcimento danni conseguente alla illegittima levata di un protesto relativo ad un singolo assegno, dallo stesso attore a mezzo di altro procuratore nonché dalla consorte e dai figli con i quali erano state proposte altre autonome azioni risarcitorie riguardanti ulteriori danni e basate su fatti del tutto nuovi rispetto a quelli indicati nell'originario atto di citazione, siccome riferibili a protesti di assegni diversi dall'unico indicato nell'atto introduttivo e alla revoca del fido concesso dalla banca convenuta, con l'effetto che le domande avanzate dagli intervenienti non presentavano alcuna connessione con l'originaria domanda dell'attore).
Commentari • 2
- 1. Comparse conclusionali e memoriehttps://www.brocardi.it/
Se il giudice non ha concesso espressamente i termini di cui all'art. 190 del c.p.c., questi non possono intendersi concessi ugualmente. Sul punto merita di essere ricordata la posizione della Corte di Cassazione, secondo la quale la mancata assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di replica costituisce motivo di nullità della conseguente sentenza, impedendo ai difensori delle parti di svolgere nella sua pienezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio (Cass. Civ., 6 marzo 2006, n. 4805).
Leggi di più… - 2. Mancata concessione dei termini per conclusionali e repliche: conseguenzeAvv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 13 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/03/2006, n. 4805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4805 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
Dott. LEVI Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VI ANDREA, in proprio e quale rappresentante della VI FARMACEUTICI S.a.sa., TO RI RO, VI EP, VI RI CLEMENTINA, domiciliati in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato FURNARI FRANCESCO, con studio in 95100 CATANIA VIA MILANO 71; giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA s.p.a. con Sede in Padova,in persona del Dott. Santin Agostino, quale società incorporante e successore universale di BANCA DI CREDITO POPOLARE s.p.a., elettivamente domiciliata in ROMA VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell'avvocato BUSSOLETTI MARIO, difesa dall'avvocato ABBADESSA PIETRO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 373/2004 della Corte d'Appello di CATANIA, sezione prima civile emessa il 07/01/2004, depositata il 05/05/2004;
R.G. 330/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2006 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato FRANCESCO FUNARI;
udito l'Avvocato MASSIMO RANIERI;
(per delega avv. Pietro Abbadessa);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 02/11/1992 RE LE, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della s.a.s. LE CE di LE RE & C., esponeva di avere acceso un conto corrente bancario presso la AN di Credito LA di Siracusa, di avere emesso un assegno bancario per l'importo di L. 1.150.000, protestato in data 4 giugno 1992 per mancanza di provvista. L'attore rilevava che incautamente e con estrema negligenza la AN aveva ritenuto regolare tale assegno, invece di respingerlo in quanto irregolare nella firma di traenza (l'assegno portava la firma di RE LE senza alcuna indicazione riferita alla s.a.s. RE LE, alla quale era invece intestato il conto corrente). Il LE precisava di avere subito notevoli danni, materiali e morali, per effetto del®protesto e chiedeva, a titolo di risarcimento dei danni subiti, la condanna della AN al pagamento di L. 300.000.000.
Si costituiva in giudizio la AN chiedendo il rigetto della domanda.
Con comparsa di intervento volontario del 15-19 ottobre 1994, si costituivano in giudizio con altro procuratore lo stesso LE RE, la moglie ed i due figli di lui, chiedendo il risarcimento dei danni in dieci miliardi, oltre L. 100.000.000 per ciascun anno per mancati utili conseguiti dalla società.
Gli intervenienti evidenziavano che la AN di Credito LA aveva, nell'agosto 1992, revocato il fido concesso e prima ancora, nel mese di giugno dello stesso anno, aveva protestato diversi assegni senza prima contestare la disdetta del fido. A seguito di tali comportamenti corretti anche altre Banche avevano immediatamente revocato i fidi e le carte di credito della società LE CE ed avevano protestato numerosi assegni in circolazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 ottobre 1994, i procuratori della convenuta avevano eccepito l'inammissibilità dell'intervento.
Il G.O.A. all'udienza del 24 settembre 1999, su concorde richiesta delle parti, aveva posto la causa in decisione, assegnando termine di giorni sessanta più venti per il deposito di comparse scritte. Con ordinanza 15 ottobre 1999, lo stesso G.O.A. aveva revocato l'ordinanza di concessione dei termini, trattenendo la causa in decisione.
con sentenza non definitiva del 22/24 gennaio 2000, il G.O.A. riteneva ammissibile l'intervento dello stesso LE e dei suoi familiari, riconosceva la colpa, e la conseguente responsabilità della AN di credito LA, condannandola al pagamento di una provvisionale di L. 100.000.000.
Rimetteva quindi la causa in istruttoria, disponendo nel prosieguo del giudizio consulenza tecnica per la quantificazione dei danni. Con sentenza 7 gennaio - 5 maggio 2004 la Corte d'Appello di Catania dichiarava la nullità della sentenza non definitiva l'inammissibilità dell'intervento proposto dal LE e dai familiari di questi.
I giudici di appello osservavano che una volta dichiarata la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio (per avere il G.O.A. revocato la precedente ordinanza di concessione dei termini) la causa doveva comunque essere decisa dalla Corte d'Appello non rientrando il caso di specie in alcuna delle ipotesi di remissione della causa al primo giudice prevista dagli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile. L'intervento spiegato in causa doveva considerarsi poi inammissibile, poiché la richiesta avanzata dallo stesso LE e dai familiari di questi riguardava ulteriori danni, ed era basata su fatti del tutto nuovi, rispetto a quelli indicati nel primo atto introduttivo:
protesti di assegni diversi dall'unico originariamente indicato, revoca del fido concesso dalla AN convenuta.
Nel caso in esame la domanda degli intervenienti non presentava alcuna connessione o collegamento con l'originaria domanda dell'attore, ma solo con quelle altrettanto nuove e quindi parimenti inammissibili proposte dal LE con il medesimo atto di intervento. Il tema della presente controversia, concludevano i giudici di appello, doveva pertanto rimanere rigorosamente circoscritto alla originaria pretesa del LE, svolta con il primo atto di citazione in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società. Tale domanda doveva tuttavia essere rigettata.
Nessun rilievo poteva assumere la circostanza relativa alla pretesa irregolarità della firma di traenza dell'assegno protestato, posto che tale irregolarità era direttamente riconducitele ad una omissione dello stesso firmatario e non poteva in alcun modo essere addebitata all'Istituto convenuto.
La firma sull'assegno tratto sul conto intestato alla società non poteva creare alcun equivoco in ordine al fatto che l'assegno si riferisse alla società e non alla persona fisica del LE (posto che questi non intratteneva alcun rapporto personale con la AN). Il verbale di mancato pagamento dell'assegno in questione precisava che lo stesso non poteva essere pagato perché nel conto intestato alla società non vi erano fondi sufficienti.
Rilevava la Corte che le azioni poste in essere dagli altri Istituti di credito si ponevano in modo del tutto autonomo ed indipendente rispetto al primo evento (protesto dell'assegno di L. 1.150.000). Doveva pertanto escludersi l'esistenza di un nesso diretto di causalità tra il protesto del primo assegno ed i danni lamentati dal LE.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'originario attore, le Banche non avrebbero avuto alcuna possibilità di conoscere tempestivamente l'elevazione del protesto e, conseguentemente, di determinarsi - in base a tale conoscenza - in modo da revocare fidi o richiedere l'emissione di decreti ingiuntivi a carico del LE. La sequenza cronologica di detti eventi, ed in particolare il breve lasso di tempo intercorso tra l'elevazione del primo protesto - peraltro mai pubblicato nell'apposito Bollettino - e le azioni delle altre Banche, dimostrava che le azioni degli altri Istituti di credito si ponevano in maniera del tutto autonoma e indipendente dal vetrificarsi per primo evento e costituivano, semmai, l'ineludibile sbocco di una situazione di precarietà economica già venutasi a creare nel patrimonio della società e che non poteva configurarsi, pertanto, come diretta conseguenza del comportamento tenuto dalla AN convenuta in occasione del primo protesto.
Dalle copie dei decreti ingiuntivi richiesti dalle altre banche, era risultato che le stesse già con raccomandata del 5 giugno 1992 (quindi il giorno immediatamente successivo all'elevazione del pretesto) avevano revocato gli affidamenti concessi richiedendo la restituzione delle somme dovute dalla società.
Avverso tale decisione il LE, nella duplice sua qualità, e gli altri intervenienti hanno proposto ricorso per Cassazione sorretto da sette motivi, illustrati da memoria.
Resiste la AN TO LA veneta, quale società incorporante e successore universale di AN di Credito LA, con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 del codice di procedura civile, n. 2, in relazione all'art. 360 del codice di procedura civile, n. 4, per non avere indicato come parte del processo la AN TO LA EN.
La sentenza impugnata non aveva indicato ne' nell'intestazione ne' nella motivazione la AN Antonveneta.
A pagina dieci della sentenza d'appello, si precisava che con ordinanza 14 luglio 2003 la Corte d'Appello aveva rinviato la causa, invitando il LE a produrre l'atto di citazione in riassunzione notificato alla AN Antonveneta.
Non si diceva tuttavia se la parte fosse stata o meno citata, facendo anzi intendere che la parte non fosse stata citata.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 290, 299, 300, 302 c.p.c., e art. 303 del codice di procedura civile, comma 4, nonché omessa motivazione in relazione agli articoli 360 del codice di procedura civile, nn. 3 e 5. Nel corso del giudizio di primo grado - proseguito dopo la sentenza non definitiva per la quantificazione dei danni - il procuratore della AN di Credito LA all'udienza del 12 dicembre 2002 aveva dichiarato che la sua rappresentata era stata incorporata dalla AN TO LA EN, sicché doveva dichiararsi l'interruzione del processo.
Successivamente, nello stesso giudizio di primo grado, il procuratore dei LE aveva chiesto la fissazione dell'udienza per la riassunzione del processo contro la banca incorporante, provvedendo alla successiva notifica della comparsa di riassunzione. Non essendosi costituita la AN TO LA EN, i giudici di appello avrebbero dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio e ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 290 del codice di procedura civile. Nessuna motivazione era invece possibile rinvenire sul punto nella sentenza impugnata.
I primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.
Il difensore della AN di Credito LA, incorporata dalla AN TO LA EN, non ebbe a dichiarare nel giudizio di appello l'estinzione della propria assistita, a seguito di fusione per incorporazione.
Il processo di appello, pertanto, non fu mai interrotto. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la morte o la perdita di capacità della parte costituita, che sopravvengano nel corso di un grado di merito del processo, prima della chiusura della discussione, trovano regolamentazione nelle disposizioni dell'art. 300 del codice di procedura civile, senza alcuna possibilità di integrazione od interferenza sulla relativa disciplina dei principi che regolano gli effetti degli eventi medesimi se verificatisi in ulteriori e diversi momenti del rapporto processuale.
Pertanto, in applicazione del citato art. 300 del codice di procedura civile, qualora il procuratore della parte, unico legittimato, ometta di dichiarare in udienza o di notificare alle altri parti, fino alla chiusura della discussione, l'avvenuta morte o perdita della capacità della parte da lui rappresentata, la posizione giuridica di questa resta stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona ancora esistente od ancora capace, con correlativa ultrattività del mandato alla lite, pure nelle successive fasi di quiescenza e riattivizzazione del rapporto processuale mediante proposizione di impugnazione.
Sulla base di tali principi, può quindi concluderai che la mancata dichiarazione dell'evento interruttivo (l'estinzione della società) ha determinato, nel giudizio di appello, l'ininterrotta prosecuzione del giudizio in capo all'originaria appellante, AN di Credito LA.
La tesi degli attuali ricorrenti secondo i quali la dichiarazione di interruzione del processo di primo grado, nel procedimento avente ad oggetto la quantificazione del danno a seguito di sentenza non definitiva, produrrebbe i suoi effetti anche nel giudizio di appello riguardante la sentenza non definitiva, è del tutto destituita di fondamento, trattandosi di due giudizi, autonomi tra di loro. La AN TO LA EN, pertanto, non era parte del giudizio di appello e correttamente la Corte Territoriale non ha provveduto ad indicarla come parte del processo.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione della L. 22 luglio 1997, n. 276, articoli 13, art. 190 bis del codice di procedura civile e art. 111 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. I giudici di appello avevano errato nel dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, per non avere il G.O.A. concesso i termini per ulteriori comparse conclusionali ai sensi delle disposizioni di legge richiamate, revocando la precedente ordinanza che aveva concesso un nuovo termine.
Le ordinanze, ricordano i ricorrenti, possono essere revocate o modificate dal giudice che le ha pronunciate.
L'esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice può essere sollecitato con una istanza di parte. In ogni caso i provvedimenti ordinatori non sono suscettibili di impugnazione dinanzi al giudice superiore.
La mancata assegnazione del termine per lo scambio delle comparse conclusionali, ove le parti non indichino nella successiva fase della impugnazione gli argomenti che intendevano svolgere, aggiungere o specificare nelle medesime, non può dar luogo a nullità della sentenza.
Nel caso di specie, la banca appellante nell'atto di appello non aveva minimamente indicato quali argomenti avrebbe inteso aggiungere a quelli già svolti nelle due precedenti comparse conclusionali e nelle relative comparse di replica, già depositate. La sua eccezione, pertanto, si rivelava come un inutile pretesto. Il motivo è infondato.
La tesi dei ricorrenti si pone in insanabile contrasto con la disposizione di cui alla L. n. 276 del 1987, art. 13, la quale disponeva: "i procedimenti ... nei quali, alla data di entrata in funzione delle sezioni stralcio ... sia già avvenuta la rimessione al Collegicina che non siano stati ancora assunti in decisione" sono trasferiti al G.O.A. il quale convoca le parti davanti a sè per il tentativo di conciliazione e, se la conciliazione non riesce, provvede per la decisione della causa ai sensi dell'art. 190 bis codice di procedura civile, pronunciando la sentenza dopo la precisazione delle conclusione lo scambio di eventuali comparse conclusionali e di memorie di replica.
La circostanza che detta disciplina della fase finale del procedimento dinanzi al G.O.A. si applichi anche per le cause già rimesse al Collegio, per le quali, pertanto, le conclusioni non possono che essere state già precisate, dimostra inequivocabilmente che il legislatore ha voluto scandire detta fase secondo una cadenza tipica, prevedendo anche la reiterazione di atti già compiuti: come la precisazione delle conclusioni e gli scritti difensivi finali. Si rileva che secondo una recente giurisprudenza di questa Corte, la mancata assegnazione di termini per lo scambio degli scritti difensivi finali costituisce, in ogni caso, motivo di nullità della sentenza (Cass. 7 marzo 2003 n. 3416, 18 maggio 2001 n. 6817, 23 maggio 2000 n. 6737). Sfugge pertanto a qualsiasi censura la decisione dei giudici di appello che ha dichiarato la nullità, per violazione del principio del contraddittorio, della sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini dal medesimo fissati ex art. 190 del codice di procedura civile, impedendo in tal modo al difensore della parte di svolgere nella sua pienezza il diritto di difesa (con ricorso 27 ottobre 1999 la difesa della AN aveva chiesto formalmente la fissazione di nuovi termini dopo l'abrogazione dell'art. 190 bis c.p.c.). Con il quarto motivo (erroneamente indicato come terzo) i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 105, 1 comma, codice di procedura civile, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. La motivazione circa la nullità dell'intervento volontario spiegato dalla famiglia LE sarebbe, ad avviso dei ricorrenti, del tutto insufficiente e contraddittoria.
La sentenza impugnata non aveva qualificato esattamente l'intervento dei familiari del LE, che doveva essere considerato un intervento adesivo autonomo, ai sensi dell'art. 105 del codice di procedura civile, comma 1. Tutta la famiglia LE, composta dalla moglie e dai due figli, aveva inteso intervenire nel giudizio per adiuvare la domanda attrice, avendo un proprio diritto al risarcimento dei danni. Il preteso tema nuovo dell'intervento della famiglia LE non esisteva nei fatti.
Corrispondeva a verità che con il primo atto di citazione il LE nella duplice sua qualità aveva richiesta la condanna della AN al risarcimento dei danni, indicati in complessive L. 300.000.000. Egli, tuttavia, aveva specificato che intendeva chiedere anche la somma maggiore ritenuta più equa.
Pertanto non poteva considerarsi come domanda nuova la successiva richiesta di condanna della stessa banca al pagamento di L. diecimiliardi, oltre ad un importo di centomilioni annui corrispondenti ai mancati utili della società.
Tra l'altro la AN appellante non si era affatto opposta all'introduzione di quella che (erroneamente) definiva come domanda nuova, accettando in pieno il contraddittorio in merito alla pluralità di assegni protestati ed alla preventiva revoca dei fidi, in mancanza di provvista.
In ogni caso la motivazione della sentenza impugnata sulla nullità dell'intervento volontario doveva considerarsi insufficiente e contraddittoria.
Il motivo è privo di fondamento.
Il diritto che il terzo può far valere in un giudizio pendente tra altre parti, deve essere relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuarsi con riferimento al petitum ed alla causa petendi, ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria.
Con accertamento incensurabile in sede di legittimità, i giudici di appello hanno ritenuto che l'intervento dello stesso LE e dei familiari di lui tendesse ad allargare, inammissibilmente, la materia del decidere, attraverso la proposizione di alcuni fatti nuovi: il protesto di numerosi altri assegni, la revoca di alcuni fidi bancari attuata senza preavviso alcuno.
Nell'atto, definito come atto di intervento, la richiesta di risarcimento si estendeva a tutti i danni, anche biologici, sofferti dall'intera famiglia LE, con un aumento dell'importo complessivo che passava dalle L. 300.000.000 iniziali a L. 10.000.000.000 oltre ad un importo di centomilioni annui corrispondenti ai mancati utili provenienti dalla azienda farmaceutica.
La conclusione secondo la quale i familiari del LE - come del resto il LE stesso - con l'atto di intervento ebbero a formulare domande del tutto nuove rispetto a quelle formulate originariamente dall'attore sfugge, pertanto, a qualsiasi censura di violazione di legge o di vizio della motivazione.
Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 del codice di procedura civile, n. 5, in merito all'asserita carenza di rapporto causale tra i protesti degli assegni ed i danni denunciati. La sentenza impugnata, aggiungendo errori su errori, dopo avere dichiarato nulli la sentenza e l'intervento del LE e dei suoi familiari, aveva addirittura negato l'esistenza di un nesso di causalità tra il protesto del primo assegno e i danni subiti dall'azienda farmaceutica e da tutti i componenti della famiglia LE.
La motivazione sul punto era del tutto carente e contraddittoria, perché i giudici di appello non avevano spiegato perché le revoche dei fidi delle altre banche, i relativi decreti ingiuntivi, gli atti di esproprio, tutti cronologicamente successivi ai lamentati protesti dell'assegno non dovevano essere nel loro logico rapporto di causalità consequenziale.
I giudici di appello avevano trascurato la circostanza che il primo assegno era stato negoziato presso il banco di Sicilia, presso il quale la stessa azienda farmaceutica era affidata, con conseguente immediata divulgazione della notizia. Del resto anche la relazione dei consulenti tecnici nominati dall'ufficio aveva confermato quello che era del tutto evidente e cioè che vi era uno stretto rapporto di causalità tra i protesti bancari ed i danni denunciati dagli appellati.
Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano, sotto altro profilo, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 del codice di procedura civile, n. 5, in merito alla arbitraria revoca del fido e sulla asserita sua in capienza. La consulenza tecnica di ufficio aveva chiaramente accertato che, al momento in cui era stato elevato il protesto del primo assegno, lo scoperto di conto rientrava pienamente nel fido concesso (che, tra l'altro, non era stato affatto concordato in L. 20.000.000, ma in L. 25.000.000).
I giudici di appello avrebbero dovuto, in ogni caso, motivare il proprio dissenso dalla relazione dei consulenti di ufficio. Il quinto ed il sesto motivo possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi tra di loro.
Essi sono infondati.
Con motivazione adeguata e del tutto logica i giudici di appello hanno spiegato per quale ragione doveva escludersi l'esistenza di un nesso di causalità tra il protesto del primo assegno e i danni denunciati dal LE.
Gli stessi giudici hanno chiarito che il protesto dell'assegno non era stato pubblicato nell'apposito Bollettino ufficiale dei protesti nè trasmesso alla Pretura.
Quanto alla deduzione secondo la quale lo scoperto di conto corrente non sarebbe stato superato al momento del primo protesto dell'assegno, si tratta di censura che tende ad un riesame di accertamenti di puro fatto, precluso in sede di legittimità. I giudici di appello hanno rilevato (pagg. 17-18) che dalla documentazione esibita risultava chiaramente che alla data del 4 giugno 1992 sul conto corrente della società non vi erano fondi sufficienti per far fronte al pagamento dell'assegno, poiché il saldo negativo presentava valori ben superiori al fido convenuto di venti milioni.
La AN, dal canto suo, ha spiegato eventuali differenze con la distinzione tra saldo contabile e saldo disponibile. Una volta esclusa in radice l'esistenza di un nesso di causalità tra primo protesto e danni denunciati dal LE anche tale ultimo profilo di censura perde, comunque, ogni rilevanza. Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 91 del codice di procedura civile nonché omessa motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. I giudici di appello non avevano spiegato per quale ragione avevano provveduto a liquidare le spese del primo giudizio conclusosi con la sentenza non definitiva (sulle quali il Tribunale si era invece riservato di pronunciare con la sentenza definitiva). Le spese, infine, erano state riconosciute in oltre L. 30.000.000 per i due gradi del giudizio, importo, questo, mai liquidato in casi consimili. Anche quest'ultimo motivo si rivela del tutto infondato. Quando la sentenza parziale, come nel caso di specie, è fatta oggetto di gravame, il giudice di appello può pronunciare una condanna alle spese di entrambi i gradi del giudizio. Quando riforma, in tutto o in parte, la sentenza di primo grado, il giudice d'appello deve, con un giudizio complessivo, decidere sulle spese del primo e secondo grado, anche se la statuizione sulle spese non sia stata investita da uno specifico motivo di appello. I ricorrenti, infine, quanto alla censura formulata da ultimo, avrebbero dovuto dimostrare che gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese non erano conformi alle tariffe in vigore all'epoca del compimento di ciascuna prestazione, indicando specificamente le voci e gli importi che ritenevano errati, in modo da consentire un controllo degli stessi in sede di legittimità. Nulla di tutto ciò è possibile rinvenire nell'ultimo motivo di ricorso.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese che liquida in Euro 12.000,00 (dodicimila/00) per onorari di avvocato più 100,00 (cento/00) Euro per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2006