Cass. civ., sez. III, sentenza 06/03/2006, n. 4805
CASS
Sentenza 6 marzo 2006

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Nell'ambito del processo civile, la mancata assegnazione dei termini, in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di replica ai sensi dell'art. 190 cod. proc .civ., costituisce motivo di nullità della conseguente sentenza, impedendo ai difensori delle parti di svolgere nella sua pienezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio.

Il diritto che, ai sensi dell'art. 105, comma primo, cod. proc. civ., il terzo può far valere in giudizio pendente tra altre parti, deve essere relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuarsi con riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi", ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di appello impugnata, rigettando il motivo di ricorso proposto, rilevando la legittimità della declaratoria di inammissibilità degli interventi spiegati, nell'ambito di un giudizio di risarcimento danni conseguente alla illegittima levata di un protesto relativo ad un singolo assegno, dallo stesso attore a mezzo di altro procuratore nonché dalla consorte e dai figli con i quali erano state proposte altre autonome azioni risarcitorie riguardanti ulteriori danni e basate su fatti del tutto nuovi rispetto a quelli indicati nell'originario atto di citazione, siccome riferibili a protesti di assegni diversi dall'unico indicato nell'atto introduttivo e alla revoca del fido concesso dalla banca convenuta, con l'effetto che le domande avanzate dagli intervenienti non presentavano alcuna connessione con l'originaria domanda dell'attore).

Commentari2

  • 1Comparse conclusionali e memorie
    https://www.brocardi.it/

    Se il giudice non ha concesso espressamente i termini di cui all'art. 190 del c.p.c., questi non possono intendersi concessi ugualmente. Sul punto merita di essere ricordata la posizione della Corte di Cassazione, secondo la quale la mancata assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di replica costituisce motivo di nullità della conseguente sentenza, impedendo ai difensori delle parti di svolgere nella sua pienezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio (Cass. Civ., 6 marzo 2006, n. 4805).

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  • 2Mancata concessione dei termini per conclusionali e repliche: conseguenze
    Avv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 13 maggio 2021
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/03/2006, n. 4805
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4805
Data del deposito : 6 marzo 2006

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