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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/09/2025, n. 2474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2474 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R. G. n° 6089/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 25 settembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Nicola GRIPPA e Francesco SIMEONE - Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio ANDRIULLI - Convenuto -
OGGETTO: “ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 22 agosto 2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata, esposto che le era stato comunicato il parziale disconoscimento della sua iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del COMUNE di residenza per gli anni 2015 e 2016, in riferimento a giornate lavorative assertivamente svolte presso le aziende “AMASTUOLA” e/o “ACCETTA
GRANDE” e/o “KIKAU” (per le mansioni, gli orari ed i periodi specificati nell'atto introduttivo del giudizio) e che alcun effetto aveva sortito il successivo ricorso amministrativo, ha quindi chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di dichiarare il proprio diritto alla iscrizione di cui sopra, con ogni conseguenza di legge, dichiarando altresì non dovuta la restituzione delle somme già erogate dall' a titolo di prestazioni previdenziali per gli stessi anni, con rifusione di CP_1 spese. L' costituitosi, si è opposto all'accoglimento del ricorso riportandosi, in CP_1 sostanza, agli accertamenti effettuati in sede amministrativa e, quindi, disconoscendo la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex adverso dedotto.
Escussi i testi addotti, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Va innanzitutto rilevato che, essendo stati rispettati i termini prescritti, non risulta intervenuta, nella controversia in esame, alcuna fattispecie decadenziale
(ai sensi dell'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella l.
11 marzo 1970, n. 83), avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 43, comma 7, d. l. n. 76/2020 (conv. con l. n. 120/2020), con cui il legislatore, modificando il comma 7 dell'art. 38, d. l. n. 98/2011, ha ripristinato la notifica al singolo lavoratore del provvedimento di disconoscimento delle giornate.
°°°°°°°°°°°°°°°
Appare infondata l'eccezione formulata da parte ricorrente in ordine alla asserita nullità della comunicazione di disconoscimento delle giornate lavorative, in quanto generica e quindi inidonea a garantirne la piena conoscibilità, come invece prescritto dall'art. 38 co. 7 d.l. 6 luglio 2011 n. 98, conv. in l. 15 luglio
2011 n. 111, come mod. dall'art. 43 co. 7 d.l. 17 luglio 2020 n. 76, conv. in l. 11 settembre 2020 n. 120.
La norma citata dispone infatti, per la parte che qui interessa, che: «in caso di riconoscimento o disconoscimento di giornate lavorative intervenute dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede CP_1 alla notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità». È evidente che la “piena conoscibilità” prescritta dalla citata norma riguarda le modalità di notifica del disconoscimento ai lavoratori
2 Sentenza R.G. n° 6089/22 interessati, avendo il legislatore voluto prevenire il rischio che l'adozione di modalità diverse da quelle previste (raccomandata, p.e.c. o altre equipollenti) impedisse agli stessi lavoratori di poter prendere cognizione dell'intervenuto disconoscimento. Viceversa, la “piena conoscibilità” prescritta dalla citata norma non riguarda il merito del disconoscimento, e in particolare non postula la necessità di una specifica esposizione delle ragioni che lo hanno determinato, dovendosi comunque rilevare che il presente è un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale (nella specie, il diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e alle conseguenti prestazioni economiche) e non invece un giudizio di natura impugnatoria sulla legittimità dell'atto amministrativo (nella specie, il disconoscimento delle giornate lavorative operato dall' ). CP_1
****************
Nel merito, il ricorso risulta fondato.
Occorre innanzitutto rimarcare che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (indennità di maternità, nella specie), e, poiché la cancellazione dagli elenchi è un atto consequenziale al disconoscimento, l'eventuale pendenza di una separata controversia di opposizione alla cancellazione non determina un rapporto di pregiudizialità che imponga la sospensione del giudizio avente ad oggetto la prestazione previdenziale” (sic ex plurimis CASS. LAV. 19 MAGGIO 2003 N° 7845 e 12 GIUGNO
2000 N° 7995).
D'altra parte, se è vero che l'onere della prova grava comunque sul lavoratore, è anche vero che “Ove il provvedimento di cancellazione del lavoratore agricolo dagli elenchi nominativi sia stato adottato sulla base di esplicitati elementi, meramente indiziari o incompleti, è sufficiente che il
3 Sentenza R.G. n° 6089/22 lavoratore medesimo, sul quale comunque grava l'onere della prova del possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione, deduca e dimostri circostanze idonee a smentire quegli elementi; tale onere probatorio è quindi assolto dal lavoratore dimostrando l'espletamento dell'attività lavorativa corrispondente al tempo previsto dalla legge senza necessità di provare anche l'effettività di ciascuna delle prescritte centocinquantuno giornate lavorative svolte nell'anno”
(sic CASS. LAV. 14 LUGLIO 1997 N° 6382).
Può quindi opinarsi, secondo questo TRIBUNALE, che la prova, gravante sul lavoratore, possa essere contenuta nei limiti della ragionevolezza e delle contrapposte deduzioni delle parti, avuto altresì riguardo al lasso di tempo decorso dall'epoca cui si riferisce il rapporto di lavoro contestato fino all'adozione del provvedimento di cancellazione o di disconoscimento, anche perché, in linea più generale, deve anche considerarsi l'esigenza di rispettare non solo il primo comma dell'art. 2697 cod. civ., relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, ma anche il secondo comma, che pone a carico dell'eccipiente la prova della inefficacia dei fatti ex adverso allegati ovvero dei fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di diritto, deve rilevarsi che parte ricorrente ha fornito prova dei rapporti di lavoro non solo mediante deposito di copia delle buste-paga e dell'estratto- conto contributivo (dal quale si evince la anzianità pluriennale contributiva ed assicurativa nel settore agricolo) ma anche mediante prova testimoniale: ed invero, i testi escussi (estranei all'ambito ispettivo) hanno confermato la effettività delle prestazioni lavorative dedotte dalla parte ricorrente, nei termini indicati nell'atto introduttivo del giudizio, e dunque la natura subordinata dell'attività svolta, in ragione delle modalità di svolgimento della stessa e della retribuzione percepita.
Ulteriore conferma della genuinità dei rapporti di lavoro per cui è causa è altresì fornita dall'elenco dei movimenti del conto corrente bancario intestato all'istante, ove sono registrati gli accrediti delle corrispondenti retribuzioni, che
4 Sentenza R.G. n° 6089/22 pertanto risultano effettivamente pagate in suo favore dal/i datore/i di lavoro.
Siffatte acquisizioni probatorie, inoltre, non risultano contraddette da alcun altro significativo elemento di prova, di talché l'assunto difensivo dell' CP_1 appare privo di idoneo supporto motivazionale: in particolare, occorre rimarcare che le conclusioni tratte in sede ispettiva riguardavano solo la constatata sproporzione, in linea generale, tra il numero di giornate lavorative complessivamente denunciate dall'azienda ed il fabbisogno indicato nelle tabelle ettaro-coltura, ovvero solo alcune imprecisioni o contraddizioni tra le dichiarazioni rese dai lavoratori, di per sé comunque compatibili con la veridicità del singolo rapporto di lavoro, in questa sede dimostrata dalla parte ricorrente.
Sul punto, appare significativa anche la CIRCOLARE N° 126 del 16 CP_1 dicembre 2009, sub punto 2, secondo cui: “Appare evidente l'intento dello stesso legislatore di rendere non automatico il principio del disconoscimento delle prestazioni di lavoro a seguito di accertata incongruità tra fabbisogno e giornate dichiarate.
Pertanto, alla luce di quanto appena rappresentato, il fabbisogno calcolato rimane uno strumento di accertamento, come anche previsto dall'articolo 1 della
Legge n. 77/2004, nella misura in cui risulti conforme ai seguenti condizioni:
- il calcolo deve essere effettuato secondo le previsioni dettate dall'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 375/1993 e secondo la procedura in esso prevista, non potendo scaturire da una mera applicazione matematica fondata sui dati contenuti nelle tabelle ettaro-colturali, ovvero su altre valutazioni di tipo presuntivo;
- deve esistere una stretta e non generica relazione tra l'incongruità accertata e i lavoratori per i quali si disconoscono le prestazioni.
Da quanto sopra emerge che accertamenti di natura induttiva, come anche confermato da recenti pronunce di giudici di merito, appaiono difficilmente sostenibili soprattutto con riferimento al singolo rapporto di lavoro il cui annullamento deve essere debitamente motivato, sia in fatto che in diritto, relativamente agli elementi essenziali ex articolo 2094 del Codice civile che lo caratterizzano”.
5 Sentenza R.G. n° 6089/22 Tanto, ovviamente, avuto riguardo soprattutto al doveroso raffronto con l'assoluta genericità delle avverse prospettazioni formulate dall' , alla CP_1 stregua dei principî già esposti in tema di ragionevolezza dell'onere probatorio e di rilevanza delle contrapposte deduzioni delle parti (considerato altresì il lasso di tempo decorso dall'epoca cui si riferisce il rapporto di lavoro contestato fino all'adozione del provvedimento di cancellazione o di disconoscimento), nonché della esigenza di rispettare anche il secondo comma dell'art. 2697 cod. civ. (che pone a carico dell'eccipiente la prova della inefficacia dei fatti ex adverso allegati).
Ove occorra, deve anche rimarcarsi che la definizione di lavoratori agricoli è dettata dall'art. 1 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni in l.
11 marzo 1970, n. 83, che titola "NORME IN MATERIA DI COLLOCAMENTO E
ACCERTAMENTO DEI LAVORATORI AGRICOLI": "ai fini dell'applicazione del presente decreto si considerano lavoratori agricoli: 1) i lavoratori da impiegare alle dipendenze della impresa agricola, anche se esercitata in forma cooperativa o consortile;
2) i lavoratori da impiegare in attività di raccolta di prodotti agricoli alle dipendenze di impresa non agricola, fermo restando il più favorevole inquadramento di cui essi godano. ai fini salariali, previdenziali e assistenziali", il tutto, evidentemente, nella prospettiva introdotta dalla norma codicistica in tema di impresa agricola (art. 2135 c.c.): in termini, si vedano CASS. LAV. 12
GENNAIO 1998 N° 184 e CASS. LAV. 26 NOVEMBRE 2007 N° 24582.
°°°°°°°°°°°°°
Alla stregua di quanto innanzi, pertanto, va dichiarato il diritto di parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del di residenza per gli anni, il numero di giornate e le mansioni lavorative CP_2 dedotte, con ogni conseguenza di legge.
In particolare, deve altresì dichiararsi non dovuta la restituzione della somma già erogata alla parte ricorrente dall' a titolo di prestazioni CP_1 previdenziali per gli stessi anni.
-----------------
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con riferimento alla fascia di valore prevista dalla tabella dei parametri forensi
6 Sentenza R.G. n° 6089/22 allegata al D.M. 10/03/2014 n. 55 (e succ. modif. e integr.) non superiore ad euro 5.200,00, avuto riguardo al valore economico sì come determinabile alla stregua della possibile proiezione della iscrizione sulle future prestazioni previdenziali, rispetto alle quali essa potrebbe contribuire pro quota ed in ragione della sua consistenza (dovendosi infatti ritenere – secondo il più condivisibile orientamento di legittimità - che la controversia relativa all'accertamento del diritto all'iscrizione previdenziale quale bracciante agricolo, in relazione a determinati periodi e giornate, non può considerarsi di valore indeterminabile: cfr. CASS. SEZ. II, 20 MARZO 2023 N° 7963, che a sua volta richiama CASS. SEZ. 2, N. 33931 DEL 17/11/2022, SEZ.
6-L, N. 8792 DEL
29/03/2019, SEZ. L, N. 27395 DEL 29/10/2018 e SEZ. L, N. 27394 DEL
29/10/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del COMUNE di residenza anche per le seguenti giornate, disconosciute dall' : CP_1
➢ 14 giornate nell'anno 2015 e ----------------------------
➢ 25 giornate nell'anno 2016, con le mansioni dedotte in ricorso;
2. dichiara altresì non dovuta la restituzione delle somme già erogate dall' a titolo di prestazioni previdenziali per gli stessi anni;
CP_1
3. condanna l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze di CP_1 lite, che liquida in complessivi €.1.300,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore degli avv. Nicola GRIPPA e
Francesco SIMEONE, dichiaratisi anticipatari.
Taranto, 29 settembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Sentenza R.G. n° 6089/22
7 Sentenza R.G. n° 6089/22
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 25 settembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Nicola GRIPPA e Francesco SIMEONE - Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio ANDRIULLI - Convenuto -
OGGETTO: “ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 22 agosto 2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata, esposto che le era stato comunicato il parziale disconoscimento della sua iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del COMUNE di residenza per gli anni 2015 e 2016, in riferimento a giornate lavorative assertivamente svolte presso le aziende “AMASTUOLA” e/o “ACCETTA
GRANDE” e/o “KIKAU” (per le mansioni, gli orari ed i periodi specificati nell'atto introduttivo del giudizio) e che alcun effetto aveva sortito il successivo ricorso amministrativo, ha quindi chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di dichiarare il proprio diritto alla iscrizione di cui sopra, con ogni conseguenza di legge, dichiarando altresì non dovuta la restituzione delle somme già erogate dall' a titolo di prestazioni previdenziali per gli stessi anni, con rifusione di CP_1 spese. L' costituitosi, si è opposto all'accoglimento del ricorso riportandosi, in CP_1 sostanza, agli accertamenti effettuati in sede amministrativa e, quindi, disconoscendo la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex adverso dedotto.
Escussi i testi addotti, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Va innanzitutto rilevato che, essendo stati rispettati i termini prescritti, non risulta intervenuta, nella controversia in esame, alcuna fattispecie decadenziale
(ai sensi dell'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella l.
11 marzo 1970, n. 83), avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 43, comma 7, d. l. n. 76/2020 (conv. con l. n. 120/2020), con cui il legislatore, modificando il comma 7 dell'art. 38, d. l. n. 98/2011, ha ripristinato la notifica al singolo lavoratore del provvedimento di disconoscimento delle giornate.
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Appare infondata l'eccezione formulata da parte ricorrente in ordine alla asserita nullità della comunicazione di disconoscimento delle giornate lavorative, in quanto generica e quindi inidonea a garantirne la piena conoscibilità, come invece prescritto dall'art. 38 co. 7 d.l. 6 luglio 2011 n. 98, conv. in l. 15 luglio
2011 n. 111, come mod. dall'art. 43 co. 7 d.l. 17 luglio 2020 n. 76, conv. in l. 11 settembre 2020 n. 120.
La norma citata dispone infatti, per la parte che qui interessa, che: «in caso di riconoscimento o disconoscimento di giornate lavorative intervenute dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede CP_1 alla notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità». È evidente che la “piena conoscibilità” prescritta dalla citata norma riguarda le modalità di notifica del disconoscimento ai lavoratori
2 Sentenza R.G. n° 6089/22 interessati, avendo il legislatore voluto prevenire il rischio che l'adozione di modalità diverse da quelle previste (raccomandata, p.e.c. o altre equipollenti) impedisse agli stessi lavoratori di poter prendere cognizione dell'intervenuto disconoscimento. Viceversa, la “piena conoscibilità” prescritta dalla citata norma non riguarda il merito del disconoscimento, e in particolare non postula la necessità di una specifica esposizione delle ragioni che lo hanno determinato, dovendosi comunque rilevare che il presente è un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale (nella specie, il diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e alle conseguenti prestazioni economiche) e non invece un giudizio di natura impugnatoria sulla legittimità dell'atto amministrativo (nella specie, il disconoscimento delle giornate lavorative operato dall' ). CP_1
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Nel merito, il ricorso risulta fondato.
Occorre innanzitutto rimarcare che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (indennità di maternità, nella specie), e, poiché la cancellazione dagli elenchi è un atto consequenziale al disconoscimento, l'eventuale pendenza di una separata controversia di opposizione alla cancellazione non determina un rapporto di pregiudizialità che imponga la sospensione del giudizio avente ad oggetto la prestazione previdenziale” (sic ex plurimis CASS. LAV. 19 MAGGIO 2003 N° 7845 e 12 GIUGNO
2000 N° 7995).
D'altra parte, se è vero che l'onere della prova grava comunque sul lavoratore, è anche vero che “Ove il provvedimento di cancellazione del lavoratore agricolo dagli elenchi nominativi sia stato adottato sulla base di esplicitati elementi, meramente indiziari o incompleti, è sufficiente che il
3 Sentenza R.G. n° 6089/22 lavoratore medesimo, sul quale comunque grava l'onere della prova del possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione, deduca e dimostri circostanze idonee a smentire quegli elementi; tale onere probatorio è quindi assolto dal lavoratore dimostrando l'espletamento dell'attività lavorativa corrispondente al tempo previsto dalla legge senza necessità di provare anche l'effettività di ciascuna delle prescritte centocinquantuno giornate lavorative svolte nell'anno”
(sic CASS. LAV. 14 LUGLIO 1997 N° 6382).
Può quindi opinarsi, secondo questo TRIBUNALE, che la prova, gravante sul lavoratore, possa essere contenuta nei limiti della ragionevolezza e delle contrapposte deduzioni delle parti, avuto altresì riguardo al lasso di tempo decorso dall'epoca cui si riferisce il rapporto di lavoro contestato fino all'adozione del provvedimento di cancellazione o di disconoscimento, anche perché, in linea più generale, deve anche considerarsi l'esigenza di rispettare non solo il primo comma dell'art. 2697 cod. civ., relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, ma anche il secondo comma, che pone a carico dell'eccipiente la prova della inefficacia dei fatti ex adverso allegati ovvero dei fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte.
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Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di diritto, deve rilevarsi che parte ricorrente ha fornito prova dei rapporti di lavoro non solo mediante deposito di copia delle buste-paga e dell'estratto- conto contributivo (dal quale si evince la anzianità pluriennale contributiva ed assicurativa nel settore agricolo) ma anche mediante prova testimoniale: ed invero, i testi escussi (estranei all'ambito ispettivo) hanno confermato la effettività delle prestazioni lavorative dedotte dalla parte ricorrente, nei termini indicati nell'atto introduttivo del giudizio, e dunque la natura subordinata dell'attività svolta, in ragione delle modalità di svolgimento della stessa e della retribuzione percepita.
Ulteriore conferma della genuinità dei rapporti di lavoro per cui è causa è altresì fornita dall'elenco dei movimenti del conto corrente bancario intestato all'istante, ove sono registrati gli accrediti delle corrispondenti retribuzioni, che
4 Sentenza R.G. n° 6089/22 pertanto risultano effettivamente pagate in suo favore dal/i datore/i di lavoro.
Siffatte acquisizioni probatorie, inoltre, non risultano contraddette da alcun altro significativo elemento di prova, di talché l'assunto difensivo dell' CP_1 appare privo di idoneo supporto motivazionale: in particolare, occorre rimarcare che le conclusioni tratte in sede ispettiva riguardavano solo la constatata sproporzione, in linea generale, tra il numero di giornate lavorative complessivamente denunciate dall'azienda ed il fabbisogno indicato nelle tabelle ettaro-coltura, ovvero solo alcune imprecisioni o contraddizioni tra le dichiarazioni rese dai lavoratori, di per sé comunque compatibili con la veridicità del singolo rapporto di lavoro, in questa sede dimostrata dalla parte ricorrente.
Sul punto, appare significativa anche la CIRCOLARE N° 126 del 16 CP_1 dicembre 2009, sub punto 2, secondo cui: “Appare evidente l'intento dello stesso legislatore di rendere non automatico il principio del disconoscimento delle prestazioni di lavoro a seguito di accertata incongruità tra fabbisogno e giornate dichiarate.
Pertanto, alla luce di quanto appena rappresentato, il fabbisogno calcolato rimane uno strumento di accertamento, come anche previsto dall'articolo 1 della
Legge n. 77/2004, nella misura in cui risulti conforme ai seguenti condizioni:
- il calcolo deve essere effettuato secondo le previsioni dettate dall'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 375/1993 e secondo la procedura in esso prevista, non potendo scaturire da una mera applicazione matematica fondata sui dati contenuti nelle tabelle ettaro-colturali, ovvero su altre valutazioni di tipo presuntivo;
- deve esistere una stretta e non generica relazione tra l'incongruità accertata e i lavoratori per i quali si disconoscono le prestazioni.
Da quanto sopra emerge che accertamenti di natura induttiva, come anche confermato da recenti pronunce di giudici di merito, appaiono difficilmente sostenibili soprattutto con riferimento al singolo rapporto di lavoro il cui annullamento deve essere debitamente motivato, sia in fatto che in diritto, relativamente agli elementi essenziali ex articolo 2094 del Codice civile che lo caratterizzano”.
5 Sentenza R.G. n° 6089/22 Tanto, ovviamente, avuto riguardo soprattutto al doveroso raffronto con l'assoluta genericità delle avverse prospettazioni formulate dall' , alla CP_1 stregua dei principî già esposti in tema di ragionevolezza dell'onere probatorio e di rilevanza delle contrapposte deduzioni delle parti (considerato altresì il lasso di tempo decorso dall'epoca cui si riferisce il rapporto di lavoro contestato fino all'adozione del provvedimento di cancellazione o di disconoscimento), nonché della esigenza di rispettare anche il secondo comma dell'art. 2697 cod. civ. (che pone a carico dell'eccipiente la prova della inefficacia dei fatti ex adverso allegati).
Ove occorra, deve anche rimarcarsi che la definizione di lavoratori agricoli è dettata dall'art. 1 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni in l.
11 marzo 1970, n. 83, che titola "NORME IN MATERIA DI COLLOCAMENTO E
ACCERTAMENTO DEI LAVORATORI AGRICOLI": "ai fini dell'applicazione del presente decreto si considerano lavoratori agricoli: 1) i lavoratori da impiegare alle dipendenze della impresa agricola, anche se esercitata in forma cooperativa o consortile;
2) i lavoratori da impiegare in attività di raccolta di prodotti agricoli alle dipendenze di impresa non agricola, fermo restando il più favorevole inquadramento di cui essi godano. ai fini salariali, previdenziali e assistenziali", il tutto, evidentemente, nella prospettiva introdotta dalla norma codicistica in tema di impresa agricola (art. 2135 c.c.): in termini, si vedano CASS. LAV. 12
GENNAIO 1998 N° 184 e CASS. LAV. 26 NOVEMBRE 2007 N° 24582.
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Alla stregua di quanto innanzi, pertanto, va dichiarato il diritto di parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del di residenza per gli anni, il numero di giornate e le mansioni lavorative CP_2 dedotte, con ogni conseguenza di legge.
In particolare, deve altresì dichiararsi non dovuta la restituzione della somma già erogata alla parte ricorrente dall' a titolo di prestazioni CP_1 previdenziali per gli stessi anni.
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Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con riferimento alla fascia di valore prevista dalla tabella dei parametri forensi
6 Sentenza R.G. n° 6089/22 allegata al D.M. 10/03/2014 n. 55 (e succ. modif. e integr.) non superiore ad euro 5.200,00, avuto riguardo al valore economico sì come determinabile alla stregua della possibile proiezione della iscrizione sulle future prestazioni previdenziali, rispetto alle quali essa potrebbe contribuire pro quota ed in ragione della sua consistenza (dovendosi infatti ritenere – secondo il più condivisibile orientamento di legittimità - che la controversia relativa all'accertamento del diritto all'iscrizione previdenziale quale bracciante agricolo, in relazione a determinati periodi e giornate, non può considerarsi di valore indeterminabile: cfr. CASS. SEZ. II, 20 MARZO 2023 N° 7963, che a sua volta richiama CASS. SEZ. 2, N. 33931 DEL 17/11/2022, SEZ.
6-L, N. 8792 DEL
29/03/2019, SEZ. L, N. 27395 DEL 29/10/2018 e SEZ. L, N. 27394 DEL
29/10/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente alla iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del COMUNE di residenza anche per le seguenti giornate, disconosciute dall' : CP_1
➢ 14 giornate nell'anno 2015 e ----------------------------
➢ 25 giornate nell'anno 2016, con le mansioni dedotte in ricorso;
2. dichiara altresì non dovuta la restituzione delle somme già erogate dall' a titolo di prestazioni previdenziali per gli stessi anni;
CP_1
3. condanna l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze di CP_1 lite, che liquida in complessivi €.1.300,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore degli avv. Nicola GRIPPA e
Francesco SIMEONE, dichiaratisi anticipatari.
Taranto, 29 settembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Sentenza R.G. n° 6089/22
7 Sentenza R.G. n° 6089/22