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Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/03/2024, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Daniela Pellingra Presidente dr.ssa Maria Letizia Barone Consigliere dr. Angelo Piraino Consigliere rel. est. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1886 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. , nato a [...]_1 C.F._1
(AG) in data 09/11/1960 e (C.F. Parte_2
), nata a [...] in data [...], entrambi C.F._2
n.q. di eredi di nato a Sambuca di Sicilia (AG) in [...] [...] e ivi deceduto in data 13/11/2019 entrambi con il patro- cinio dell'avv. Giuseppe Caruso (PEC: Email_1
appellanti
CONTRO
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro - tempore con il patrocinio dell'avv. Luigi Cimino (PEC: Email_2
appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 347/2018 pronunciata dal Tribunale di Sciacca, in composi- zione monocratica, in data 06/08/2018 all'esito del procedimento iscritto al N.R.G. 1037/2014;
OGGETTO: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«preliminarmente ritenendo sussistenti il fumus boni juris e il periculum in
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 11 mora disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impu- gnata n.347/2018, Tribunale di Sciacca, Giudice Dott. Francesca Cerrone, emessa nell'ambito del procedimento contraddistinto dal n. di Ruolo gene- rale 1037/2014, depositata il 06/08/2018 e non notificata al procuratore costituito;
nel merito dare atto del chiaro, puntuale e tempestivo disconoscimento della firma apposta nella dichiarazione con data 25/07/2011, prodotta in copia fotostatica, in forza del quale è stato richiesto ed emesso il decreto ingiuntivo impugnato;
preso atto della mancata produzione dell'originale e dell'impossibilità conseguente di procedere alla verificazione richiesta, ritenga inutilizzabile fine della decisione la copia del foglio dattiloscritto, datato 25.07.2011, con sottoscrizione disconosciuta, non utile all'emissio- ne del decreto ingiuntivo e come prova documentale idonea a giustificare e dimostrare il credito asseritamente vantato;
conseguentemente, respin- ta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere fondati i motivi espo- sti con il presente gravame e riformare la sentenza impugnata, nonché re- vocare il decreto ingiuntivo opposto;
ritenere e dichiarare che la società ha agito e resistito in giudizio con ma- lafede e colpa grave, per l'effetto condannarla, disponendo diversamente della sentenza impugnata, oltre che alle spese di entrambi i gradi del giu- dizio, al risarcimento dei danni provocati al Sig. da Persona_1 determinarsi in via equitativa;
nella denegata e non temuta ipotesi in cui si dovesse verificare la sotto- scrizione e/o riconoscersi un qualche valore indiziario o probatorio alla co- pia fotostatica della presunta dichiarazione ricognitiva del debito asseri- tamente sottoscritta dal Sig. , ritenere e dichiarare che la Persona_1 predetta sottoscrizione è stata estorta con inganno e raggiro. Si insiste nelle richieste istruttorie formulate nelle memorie istruttorie e di seguito riproposte. (MEMORIA ex art. 183,6° comma, n. 2, C.P.C) a) INTERROGATORIO FORMALE della Sig. , legale rappresentante pro-tempore Parte_3 della società opposta, sui seguenti articolati: 1) Vero è che nel 2007, a causa dì alcuni “impedimenti" (ineleggibili- tà/decadenza) a ricoprire la carica di Presidente della Organizzazione_1
, chiesi al Sig. di proporsi, non
[...] Persona_1 avendo riportato condanne penali ed in possesso dell'attestato di idoneità professionale per dirigere l'attività di trasporto di impresa, alla carica di Presidente della Società; 2) Vero è che anche dopo la sua nomina ho continuato a gestire di fatto la società cooperativa , curando personalmente i Controparte_2 rapporti della società con i clienti, con le agenzie di viaggi, con gli enti lo-
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 11 cali, con i soci, con i dipendenti, con i consulenti, con i revisori dei conti e con gli istituti di credito;
3) Vero è che negli anni di presidenza (2007/2011) predi- Persona_1 sponevo per la società i modelli 770 che consegnavo ai consulenti del la- voro per la trasmissione telematica, tra i quali il Rag. , Persona_2 per gli anni 2008 e 2009, con studio in Trapani, come risulta dagli estratti dei modelli 770/2008 e 2009 che mi vengono esibiti.
4) Vero è che occupandomi della gestione di fatto della società, anche du- rante il periodo di presidenza del Sig. , inizialmen- Persona_1 te lo raggiungevo presso la sua abitazione o la sua bottega artigianale per la firma dei documenti, provvedendo, in caso di necessità, in assoluta au- tonomia, godendo della stima e della fiducia indiscriminata del Sig. ; Persona_1
5) Vero è che anche dopo la malattia del Sig. (encefalopa- Persona_1 tia vascolare) dell'ottobre 2010 ed anche dopo i primi sintomi del morbo di Parkinson di cui risultò affetto, continuai ad operare e gestire la
[...]
in suo nome;
Org_2
6) Vero è nel corso della DE del Sig. (2007/2011), Persona_1 solo io effettuavo le operazioni internet banking per la società Cooperati- va sui conti correnti ad essa intestati;
7) Vero è che, dopo le dimissioni del Sig. dalla carica di Pre- Persona_1 sidente (25,7.2011), chiedevo la convocazione dell'assemblea dei soci per il 31.07.2011. In quella occasione, pur trattando questioni che lo riguarda- vano personalmente, lo stesso non venne convocato;
8) Vero è che contestualmente al Presidente si dimetteva tutto il Consiglio di amministrazione, ma il passaggio delle consegne del 25 luglio 2011 fu solo formale, poiché ero già in possesso di tutta la documentazione delle società per averla di fatto amministrata;
9) Vero è che negli anni di DE del Sig. Persona_1
(2007/2011) sono stati effettuati prelievi in contante dai c/c della Org_2
di somme ben superiori ai 53.000,00 euro indicati nel prospetto del
[...]
25.7.2011 che mi viene esibito e che tali prelievi sono stati utilizzati per le spese correnti della società. 10) Vero è che ho personalmente predisposto il prospetto di dichiara- zione su carta intestata datato 25.7.2011 che ri- Controparte_2 porta una serie di prelievi in contante dal C/C della società che mi viene esibito, inforza del quale è stato proposto ricorso per decreto ingiuntivo contro il Sig. ; Persona_1
11) Vero è che dopo le dimissioni del Sig. del 25.7.2011 Persona_1 dalla carica di Presidente della Organizzazione_3 ne, assumevo nuovamente anche l'amministrazione formale e venivo uffi-
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 11 cialmente nominato in data 12.10.2011. b) PROVA PER TESTI con i Sigg. e , soci del- CP_3 Controparte_4 la , e domiciliati presso la sede, sui se- CP_1 Controparte_2 guenti articolati: 12) Vero è che sono socio della;
CP_1 Controparte_2
13) Vero è che nel 2007, a causa di alcuni “impedimenti” del Sig.
[...]
a ricoprire la carica di Presidente, lo stesso propose Pt_3 all'assemblea della soc. di nominare il Sig. Organizzazione_4
; Persona_1
14) Vero è che, infatti, il Sig. , già presidente della so- Persona_1 cietà negli anni '90, non aveva riportato condanne penali e possedeva gli attestati professionali (attestalo di idoneità professionale per dirigere l'attività di trasporto di impresa operante nel settore del trasporto di viaggiatori su strada sul territorio nazionale ed internazionale) e le ido- neità necessarie per ricoprire tale carica;
15) Vero è che anche durante la presidenza del Sig. Persona_1
2007/2011, il Sig. continuò a gestire la società e ciò an- Parte_3 che grazie alla massima fiducia ed affetto che l'anziano presidente ripo- neva nei suoi confronti;
16) Vero è che solo in rare e sporadiche occasioni il Sig. Persona_1
, negli anni di DE, si recava presso la sede della società
[...]
e quasi mai partecipava alle assemblee, alle quali non veniva neanche convocato;
17) Vero è anche dopo la malattia del Sig. (encefalopa- Persona_1 tia vascolare) dell'ottobre 2010 ed anche dopo i primi sintomi del morbo di Parkinson di cui risultò affetto, il Sig. continuò a gestire la Pt_3
provvedendo ad ogni evenienza fosse necessaria;
Organizzazione_5
18) Vero è che solo Sig. si occupava di sottoporre alla firma Pt_3 del Presidente la documentazione della Cooperativa e ciò avveniva sem- pre fuori la sede sociale;
19) Vero è che durante la DE del Sig. , anche se Persona_1 il Sig. ricopriva la carica di Vicepresidente, solo il Sig. Controparte_4
effettuava le operazioni internet banking sui conti correnti del- Pt_3 la;
Organizzazione_3
20) Vero è che nel periodo 2007/2011 il Sig. si occupava dei Pt_3 vari pagamenti, delle retribuzioni del personale dipendente, dei rapporti con i consulenti, con i revisori, con le agenzie di viaggio e con gli enti pubblici, e di quant 'altro era utile per le gestione della società;
21) Vero è che dopo le dimissioni del Sig. dalla carica di Persona_1
Presidente (25.7.2011), il Sig. richiese la convocazione Pt_3 dell'assemblea dei soci per il 31.07.2011. In quella occasione, pur trattan-
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 11 do questioni che lo riguardavano personalmente, lo stesso non venne con- vocato;
22) Vero è che nel corso dell'assemblea apprendevo dal Sig. Parte_3
che il Sig. , durante la carica di presidente, aveva pre-
[...] Persona_1 levato dal conto corrente della 53.000,00 euro per utilizzo Org_3 personale e che aveva sottoscritto una dichiarazione predisposta dal Sig.
con la quale si impegnava a restituire tale somma;
Parte_3
23) Vero è che dopo le dimissioni del Sig. dalla carica di Persona_1
Presidente della società (25.7.2011), Controparte_5 il Sig. veniva ufficialmente nominato in data 12.10.2011 quale Pt_3 nuovo Presidente della società. SOLO CON IL SIG. GIUSEPPE, CP_4
24) Vero è negli anni in cui ricoprivo la carica di Vice Presidente della So- cietà cooperativa (2007/2011 DE ) sono Persona_1 stati effettuati prelievi in contante dai c/c della Cooperativa di somme ben superiori ai 53.000,00 euro indicati nel prospetto del 25.7.2011 che mi vie- ne esibito e che tali prelievi sono stati utilizzati per le spese correnti della società.
25)Vero è che negli anni in cui ricoprivo la carica di Vice Presidente della Società, i modelli 770 della società venivano predisposti dal Sig. Parte_3
il quale li consegnava per la trasmissione telematica al consulente
[...] del lavoro ed in particolare a tale consulente del lavoro Persona_3 con studio in Trapani, per gli anni 2008, 2009 e 2010. 26) Vero è che mi sono dimesso dalla carica di Vicepresidente contestual- mente al Presidente , ma il passaggio delle consegne del 25 Persona_1 luglio 2011 fu solo formale e senza consegna di documenti poiché il Sig.
era a conoscenza di tutte le problematiche della società ed in Pt_3 possesso di tutta la documentazione per averla di fatto amministrata;
27) Vero è che sia io che il Presidente alla data Persona_1 delle dimissioni 25.7.2011) non eravamo al corrente della situazione debi- toria della società; c)PROVA PER TESTI con i Sigg. , n. 3.9.64, residente in [...]
Palermo Via Mag. G. Amari, 22 Palermo e , n. 7.12.68, re- Parte_4 sidente in Sambuca di Sicilia Via Ugo La Malfa 5, sui seguenti articolati di prova:
28) Vero è che sono stato dipendente della Organizzazione_6 none;
29) Vero è che negli anni 2007/2011, durante la DE del Sig.
[...]
, solo in rarissime occasioni ho visto il Sig. Parte_5 CP_6
[...
presso la sede sociale, infatti, l'amministratore di fatto era il Sig.
[...]
, il quale si occupava personalmente dei rapporti con i dipen- Parte_6
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 11 denti e del pagamento delle retribuzioni;
30) Vero è che il Sig. durante gli anni 2007/2011, svolgeva le Pt_3 funzioni di amministratore di fatto della società e si manifestava come ta- le, né più né meno come nei quattro anni precedenti;
31)Vero è che il Sig. , anche negli anni 2007-2011, aveva la Parte_3 disponibilità personale del carnet assegni della società che compilava, sot- toscriveva e ci consegnava quale retribuzione lavorativa. d)Prova per testi con il Sig. , n. 03.01.1970, residente in [...]
Sambuca di Sicilia, via S. Antonino, sui seguenti articolati di prova:
32) Vero è che ho lavorato per la dal 2002 Organizzazione_7 al 21.08.2011;
33) Vero è che negli anni 2007/2011, durante la DE del Sig.
[...]
, solo in rarissime occasioni ho visto il Sig. Controparte_7 CP_6
[...
presso la sede sociale, infatti, l'amministratore di fatto era il Sig.
[...]
, il quale si occupava personalmente dei rapporti con i dipen- Parte_6 denti e del pagamento delle retribuzioni;
34) Vero è che il Sig. durante gli anni 2007/2011, svolgeva le Pt_3 funzioni di amministratore di fatto della società e si manifestava come ta- le, né più né meno come nei quattro anni precedenti;
35) Vero è che negli anni 2007/2011, così come nel quadriennio preceden- te, il Sig. , prima delle trasferte di lavoro, mi consegnava Parte_3 del denaro contante della società quale fondo cassa per le spese di viag- gio, impreviste ed urgenti.
36) Vero è che dopo la risoluzione del rapporto di lavoro sono insorte alcu- ne divergenze sulle spettanze dovutemi e che con il Sig. Parte_3 abbiamo trattato e definito bonariamente la vertenza con il verbale di ac- cordo del 23.08.2011 che mi viene esibito;
37) Vero è che le firme sul verbale di accordo che mi viene esibito apposte sopra il timbro della e precisamente CP_1 Controparte_2 quella di pagina 2 e di pagine 3 sono state apposte in mia presenza dal Sig. PP;
Pt_3
38) Vero è il Sig. appose la sua firma anche sull'assegno n. Pt_3
0288762649-06 tratto su che mi venne offerto in pagamen- Org_8 to;
39) Vero è che in quella occasione il Sig. non era Persona_1 presente. e) PROVA PER TESTI con il Sig. , consulente de! lavoro, Persona_2 domiciliato in Trapani, Via Rocco Solina, n. 2 Trapani
40) Vero è che negli anni 2008/2009/2010 e 2011 mi sono occupato della trasmissione telematica dei modelli 770 della Organizzazione_9 con sede in Sambuca di Sicilia, che venivano predisposti dallo
[...]
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 11 stesso contribuente come si evince dal cod. 1 previsto negli stessi estratti dei modelli 770 che mi vengono esibiti;
41) Vero è che la richiesta mi è stata inoltrata dal Sig. , il Parte_3 quale mi ha sottoscritto il consenso alla trasmissione telematica. f) PROVA PER TESTI con il , domiciliato presso la Pt_7 Testimone_2 in Marsala Contrada Dura 744/d, sui seguenti Organizzazione_10 articolati:
42) Vero è che il Sig. in data 20.09.2010 è stato Persona_1 ricoverato presso la casa di cura per encefalopatia vascolare e Org_10 successivamente gli è stata riscontrata atrofìa cerebrale prevalente a cari- co della corteccia entorinale "morbo di Parkinson;
43) Vero è che i sintomi immediatamente riscontrati a quella data con progressivo peggioramento furono nel rallentamento psicomotorio, insta- bilità pasturale, difficoltà di concentrazione, modificazioni della personali- tà nel verso di una maggior labilità emotiva ed in una acuta amnesia, afa- sia, agrafìa, aprassia, agnosia, anomia e disturbo dell'attenzione. Furono riscontrati anche modificazioni della personalità e dell'umore con abulia e depressione, con deficit delle funzioni esecutive. g) SI CHIEDE DI DISPORRE L'ORDINE DI ESIBIZIONE: 1) Alla , Filiale di Sambuca di Sicilia Cod. 709 ABI 6175 Controparte_8
CAB 83100, Corso Umberto 1142 dei seguenti documenti:
- distinte di prelievo e versamento in contanti nel periodo dì DE della del Sig. (aprile 2007-25 Controparte_1 Persona_1 luglio 2011);
- copie degli assegni emessi dalla Organizzazione_11 none nel periodo aprile 2007 — luglio 2011;
- estratti conto del periodo aprile 2007-luglio 2011, al fine di dare riscontro della circostanza che alcune operazioni sul conto corrente della società so- no siate effettuate durante i periodi di ricovero ospedaliero del Sig.
[...]
. CP_7
2) Alla dei seguenti docu- Controparte_9 menti:
- verbali di assemblea della dall'aprile 2007 al 31.7.2011, non- CP_1 ché quello di ratifica delle dimissioni del Sig. , con gli allegati Persona_1 relativi alle convocazioni dei soci.
- verbale di consegna dei documenti, ove esistente, del 25 luglio 2011, dal dimissionario Presidente ( ) al Sig. . Persona_1 Parte_3
(MEMORIA ex art. 183, 6° comma, n. 3, C.P.C) ”…stante le richieste di prova articolate da controparte, nella denegata ipotesi accoglimento, si formula espressa richiesta di ammissione di prova contraria con i Sigg.
[...]
e sul seguente articolato: Parte_8 Parte_9
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 11 1) Vero è che negli anni di DE del Sig. Persona_1 della (2007/2011) sono stati prelevati in Organizzazione_7 contanti dal conto corrente n. 24580, a seguito di diverse operazioni di prelievo, somme ben superiori a 53.000,00 Euro;
Infine, nel caso di accoglimento dell'istanza di verificazione delle firme di- sconosciute attraverso la scrittura di comparazione indicata da contropar- te (speciem di firma depositato all'atto di conferimento delle delega ban- caria), si chiede di offrire al perito, quale termine ulteriore di raffronto a contrario, i documenti che riportano la firma falsificata del Sig. Pt_10 cina (allegati n. 9 e IO delle memorie ex art. 183, 6° comma, n. Per_1
2, C.P.C) e nel caso di verificala apocrifìa della firma, di individuare l'auto- re del falso attraverso scritti di comparazione costituiti dalle sottoscrizioni apposte sui verbali di assemblea delle già agli atti di Controparte_1 causa o di quelli di cui si è chiesta l'esibizione.»
Conclusioni per la parte appellata:
«Tanto premesso la , in perso- Controparte_9 na del legale rappresentante p.t., come sopra rappresentata e difesa, insi- ste nelle conclusioni formulate in seno al ricorso per decreto ingiuntivo ed alla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, chiedendo:
- il rigetto dell'istanza inibitoria formulata dall'appellante per mancanza dei gravi motivi;
- il rigetto dell'appello proposto dal sig. per i mo- Persona_1 tivi esposti nel presente atto con conferma della sentenza n. 347/2018 del Tribunale di Sciacca e del decreto ingiuntivo n. 196/2014 del Tribunale di Sciacca» MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 196/2014 del'01/07/2014, il Tribunale di Sciacca, su istanza della , in- Controparte_9 giungeva a il pagamento dell'importo di euro Persona_1
53.000,00 oltre accessori, in forza del riconoscimento di debito contenuto nella scrittura privata del 25/07/2011.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Persona_1 opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, dichiarando di disco- noscere la sottoscrizione apposta nella scrittura privata posta a fonda- mento del ricorso monitorio e contestando la sussistenza del debito nei confronti della società creditrice.
3. Con comparsa del 16/02/2015, si costituiva in giudizio la
[...]
, proponendo istanza di verificazione della Controparte_10 scrittura privata e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 11 4. All'esito del giudizio, istruito documentalmente, il Tribunale di Sciacca, con sentenza n. 347 del 06/08/2018, definitivamente pronunciando, riget- tava l'opposizione proposta e per l'effetto, confermava il decreto ingiunti- vo n. 196/2014 condannando il al pagamento delle spese di Persona_1 lite.
5. Con citazione del 14/09/2018, ha proposto ap- Parte_1 pello avverso la predetta sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento delle domande originariamente proposte.
6. Con comparsa del 10/01/2018 si è costituita in giudizio la società appel- lata la quale si è opposta all'accoglimento dell'impugnazione.
7. Con comparsa del 14/02/2022 si sono costituiti in giudizio in prosecu- zione e n.q. di Parte_1 Parte_2 eredi di , deceduto in data 13/11/2019, i quali han- Persona_1 no insistito nelle domande proposte dal loro dante causa.
8. All'udienza del 5/4/2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata assunta in decisione, previa fissazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali e delle memorie di repli- ca.
9. Con un unico motivo di appello, articolato su più profili, la parte appel- lante sollecita una differente valutazione dei fatti causa, assumendo che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che la scrittura privata conte- nente la ricognizione del debito avrebbe dovuto essere impugnata attra- verso lo strumento della querela di falso e che il disconoscimento della sottoscrizione, così come la contestazione dei fatti di causa, erano oltre- modo generici e poco circostanziati.
10. Da ultimo l'appellante si duole del fatto che il Tribunale di Sciacca non avrebbe adeguatamente valutato la circostanza della mancata produzione in giudizio, da parte della società creditrice, dell'originale della scrittura privata del 25/07/2011, che renderebbe il documento inidoneo a com- provare l'esistenza del credito, stante l'impossibilità di esperire il giudizio di verificazione.
11. Ragioni di coerenza argomentativa impongono la preliminare tratta- zione del secondo profilo dell'unico motivo di gravame.
12. L'odierno appellante, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha disconosciuto l'autenticità della sottoscrizione apposta sulla scrittura privata del 25/07/2011 prodotta in copia fotostatica, allegando, al contempo, che questa gli era stata certamente estorta con artifici e
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 11 raggiri.
13. Sul punto il primo giudice, con un iter motivazionale esente da vizi ed illogicità, ha ritenuto che il disconoscimento della firma eccepito dal
[...]
fosse viziato da eccessiva genericità, per non avere l'opponente CP_7 allegato elementi utili e circostanziati a suffragare la tesi difensiva pro- spettata.
14. Ed invero, sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto, ripetutamente, modo di precisare che “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del do- cumento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.” (così Cass. sent. n. 27633 del 2018).
15. Nel caso di specie, come detto, l'odierno appellante si è limitato ad effettuare un generico disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce al documento prodotto in copia fotostatica senza, tuttavia, fornire una precisa indicazione degli elementi controversi e differenziali tra la firma riprodotta nel documento contestato e l'originale, laddove invece il disconoscimento della sottoscrizione, perché possa ritenersi validamente effettuato, necessita di un'articolata dichiarazione proveniente dalla parte contenente tutti gli elementi contestati.
16. A ciò si aggiunga che il dopo avere effettuato il discono- Persona_1 scimento della sottoscrizione ha allegato che questa gli era stata, comun- que, estorta con artifici e raggiri.
17. Non si può non evidenziare come le difese dell'appellante su tale spe- cifico punto si palesino oltremodo contraddittorie oltre che generiche, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado.
18. Ed infatti, ai sensi dell'art. 1439 cod. civ., il dolo può essere invocato come causa di annullamento quando i raggiri utilizzati siano stati tali che in mancanza di essi la parte non avrebbe mai prestato il proprio consenso, con la conseguenza che sono necessari artifici o raggiri tali da avere un'efficienza causale idonea ad incidere sulle determinazioni volitive del soggetto che ne è vittima. Nel caso di specie, il deducente ha omesso di specificare in cosa sarebbero consistiti gli artifici e raggiri posti in essere per coartare la sua volontà ed indurlo a sottoscrivere il documento conte- stato.
19. Inoltre, l'eccezione di dolo è incompatibile con l'azione di disconosci- mento avanzata, atteso che avendo parte appellante negato la veridicità
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 11 della sottoscrizione, non può, al contempo, contraddittoriamente eccepi- re che questa gli è stata estorta con l'utilizzo di artifici o raggiri, con la conseguenza che l'azione di disconoscimento proposta deve ritenersi inammissibile.
20. Alla luce delle superiori considerazioni gli ulteriori profili di impugna- zione devono ritenersi assorbiti dalla superiore declaratoria di inammissi- bilità.
21. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 in complessivi euro 3.500,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.
22. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta l'appello proposto da e Parte_1 [...]
n.q. di eredi di Parte_11 Persona_1 nei confronti di Controparte_1 con citazione del 14/09/2018 e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
• condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali che li- quida in euro 3.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella mi- sura di legge;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera del- la parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 29/09/2023 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr.ssa Daniela Pellingra e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 11
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1886 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. , nato a [...]_1 C.F._1
(AG) in data 09/11/1960 e (C.F. Parte_2
), nata a [...] in data [...], entrambi C.F._2
n.q. di eredi di nato a Sambuca di Sicilia (AG) in [...] [...] e ivi deceduto in data 13/11/2019 entrambi con il patro- cinio dell'avv. Giuseppe Caruso (PEC: Email_1
appellanti
CONTRO
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro - tempore con il patrocinio dell'avv. Luigi Cimino (PEC: Email_2
appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 347/2018 pronunciata dal Tribunale di Sciacca, in composi- zione monocratica, in data 06/08/2018 all'esito del procedimento iscritto al N.R.G. 1037/2014;
OGGETTO: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«preliminarmente ritenendo sussistenti il fumus boni juris e il periculum in
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 11 mora disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impu- gnata n.347/2018, Tribunale di Sciacca, Giudice Dott. Francesca Cerrone, emessa nell'ambito del procedimento contraddistinto dal n. di Ruolo gene- rale 1037/2014, depositata il 06/08/2018 e non notificata al procuratore costituito;
nel merito dare atto del chiaro, puntuale e tempestivo disconoscimento della firma apposta nella dichiarazione con data 25/07/2011, prodotta in copia fotostatica, in forza del quale è stato richiesto ed emesso il decreto ingiuntivo impugnato;
preso atto della mancata produzione dell'originale e dell'impossibilità conseguente di procedere alla verificazione richiesta, ritenga inutilizzabile fine della decisione la copia del foglio dattiloscritto, datato 25.07.2011, con sottoscrizione disconosciuta, non utile all'emissio- ne del decreto ingiuntivo e come prova documentale idonea a giustificare e dimostrare il credito asseritamente vantato;
conseguentemente, respin- ta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere fondati i motivi espo- sti con il presente gravame e riformare la sentenza impugnata, nonché re- vocare il decreto ingiuntivo opposto;
ritenere e dichiarare che la società ha agito e resistito in giudizio con ma- lafede e colpa grave, per l'effetto condannarla, disponendo diversamente della sentenza impugnata, oltre che alle spese di entrambi i gradi del giu- dizio, al risarcimento dei danni provocati al Sig. da Persona_1 determinarsi in via equitativa;
nella denegata e non temuta ipotesi in cui si dovesse verificare la sotto- scrizione e/o riconoscersi un qualche valore indiziario o probatorio alla co- pia fotostatica della presunta dichiarazione ricognitiva del debito asseri- tamente sottoscritta dal Sig. , ritenere e dichiarare che la Persona_1 predetta sottoscrizione è stata estorta con inganno e raggiro. Si insiste nelle richieste istruttorie formulate nelle memorie istruttorie e di seguito riproposte. (MEMORIA ex art. 183,6° comma, n. 2, C.P.C) a) INTERROGATORIO FORMALE della Sig. , legale rappresentante pro-tempore Parte_3 della società opposta, sui seguenti articolati: 1) Vero è che nel 2007, a causa dì alcuni “impedimenti" (ineleggibili- tà/decadenza) a ricoprire la carica di Presidente della Organizzazione_1
, chiesi al Sig. di proporsi, non
[...] Persona_1 avendo riportato condanne penali ed in possesso dell'attestato di idoneità professionale per dirigere l'attività di trasporto di impresa, alla carica di Presidente della Società; 2) Vero è che anche dopo la sua nomina ho continuato a gestire di fatto la società cooperativa , curando personalmente i Controparte_2 rapporti della società con i clienti, con le agenzie di viaggi, con gli enti lo-
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 11 cali, con i soci, con i dipendenti, con i consulenti, con i revisori dei conti e con gli istituti di credito;
3) Vero è che negli anni di presidenza (2007/2011) predi- Persona_1 sponevo per la società i modelli 770 che consegnavo ai consulenti del la- voro per la trasmissione telematica, tra i quali il Rag. , Persona_2 per gli anni 2008 e 2009, con studio in Trapani, come risulta dagli estratti dei modelli 770/2008 e 2009 che mi vengono esibiti.
4) Vero è che occupandomi della gestione di fatto della società, anche du- rante il periodo di presidenza del Sig. , inizialmen- Persona_1 te lo raggiungevo presso la sua abitazione o la sua bottega artigianale per la firma dei documenti, provvedendo, in caso di necessità, in assoluta au- tonomia, godendo della stima e della fiducia indiscriminata del Sig. ; Persona_1
5) Vero è che anche dopo la malattia del Sig. (encefalopa- Persona_1 tia vascolare) dell'ottobre 2010 ed anche dopo i primi sintomi del morbo di Parkinson di cui risultò affetto, continuai ad operare e gestire la
[...]
in suo nome;
Org_2
6) Vero è nel corso della DE del Sig. (2007/2011), Persona_1 solo io effettuavo le operazioni internet banking per la società Cooperati- va sui conti correnti ad essa intestati;
7) Vero è che, dopo le dimissioni del Sig. dalla carica di Pre- Persona_1 sidente (25,7.2011), chiedevo la convocazione dell'assemblea dei soci per il 31.07.2011. In quella occasione, pur trattando questioni che lo riguarda- vano personalmente, lo stesso non venne convocato;
8) Vero è che contestualmente al Presidente si dimetteva tutto il Consiglio di amministrazione, ma il passaggio delle consegne del 25 luglio 2011 fu solo formale, poiché ero già in possesso di tutta la documentazione delle società per averla di fatto amministrata;
9) Vero è che negli anni di DE del Sig. Persona_1
(2007/2011) sono stati effettuati prelievi in contante dai c/c della Org_2
di somme ben superiori ai 53.000,00 euro indicati nel prospetto del
[...]
25.7.2011 che mi viene esibito e che tali prelievi sono stati utilizzati per le spese correnti della società. 10) Vero è che ho personalmente predisposto il prospetto di dichiara- zione su carta intestata datato 25.7.2011 che ri- Controparte_2 porta una serie di prelievi in contante dal C/C della società che mi viene esibito, inforza del quale è stato proposto ricorso per decreto ingiuntivo contro il Sig. ; Persona_1
11) Vero è che dopo le dimissioni del Sig. del 25.7.2011 Persona_1 dalla carica di Presidente della Organizzazione_3 ne, assumevo nuovamente anche l'amministrazione formale e venivo uffi-
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 11 cialmente nominato in data 12.10.2011. b) PROVA PER TESTI con i Sigg. e , soci del- CP_3 Controparte_4 la , e domiciliati presso la sede, sui se- CP_1 Controparte_2 guenti articolati: 12) Vero è che sono socio della;
CP_1 Controparte_2
13) Vero è che nel 2007, a causa di alcuni “impedimenti” del Sig.
[...]
a ricoprire la carica di Presidente, lo stesso propose Pt_3 all'assemblea della soc. di nominare il Sig. Organizzazione_4
; Persona_1
14) Vero è che, infatti, il Sig. , già presidente della so- Persona_1 cietà negli anni '90, non aveva riportato condanne penali e possedeva gli attestati professionali (attestalo di idoneità professionale per dirigere l'attività di trasporto di impresa operante nel settore del trasporto di viaggiatori su strada sul territorio nazionale ed internazionale) e le ido- neità necessarie per ricoprire tale carica;
15) Vero è che anche durante la presidenza del Sig. Persona_1
2007/2011, il Sig. continuò a gestire la società e ciò an- Parte_3 che grazie alla massima fiducia ed affetto che l'anziano presidente ripo- neva nei suoi confronti;
16) Vero è che solo in rare e sporadiche occasioni il Sig. Persona_1
, negli anni di DE, si recava presso la sede della società
[...]
e quasi mai partecipava alle assemblee, alle quali non veniva neanche convocato;
17) Vero è anche dopo la malattia del Sig. (encefalopa- Persona_1 tia vascolare) dell'ottobre 2010 ed anche dopo i primi sintomi del morbo di Parkinson di cui risultò affetto, il Sig. continuò a gestire la Pt_3
provvedendo ad ogni evenienza fosse necessaria;
Organizzazione_5
18) Vero è che solo Sig. si occupava di sottoporre alla firma Pt_3 del Presidente la documentazione della Cooperativa e ciò avveniva sem- pre fuori la sede sociale;
19) Vero è che durante la DE del Sig. , anche se Persona_1 il Sig. ricopriva la carica di Vicepresidente, solo il Sig. Controparte_4
effettuava le operazioni internet banking sui conti correnti del- Pt_3 la;
Organizzazione_3
20) Vero è che nel periodo 2007/2011 il Sig. si occupava dei Pt_3 vari pagamenti, delle retribuzioni del personale dipendente, dei rapporti con i consulenti, con i revisori, con le agenzie di viaggio e con gli enti pubblici, e di quant 'altro era utile per le gestione della società;
21) Vero è che dopo le dimissioni del Sig. dalla carica di Persona_1
Presidente (25.7.2011), il Sig. richiese la convocazione Pt_3 dell'assemblea dei soci per il 31.07.2011. In quella occasione, pur trattan-
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 11 do questioni che lo riguardavano personalmente, lo stesso non venne con- vocato;
22) Vero è che nel corso dell'assemblea apprendevo dal Sig. Parte_3
che il Sig. , durante la carica di presidente, aveva pre-
[...] Persona_1 levato dal conto corrente della 53.000,00 euro per utilizzo Org_3 personale e che aveva sottoscritto una dichiarazione predisposta dal Sig.
con la quale si impegnava a restituire tale somma;
Parte_3
23) Vero è che dopo le dimissioni del Sig. dalla carica di Persona_1
Presidente della società (25.7.2011), Controparte_5 il Sig. veniva ufficialmente nominato in data 12.10.2011 quale Pt_3 nuovo Presidente della società. SOLO CON IL SIG. GIUSEPPE, CP_4
24) Vero è negli anni in cui ricoprivo la carica di Vice Presidente della So- cietà cooperativa (2007/2011 DE ) sono Persona_1 stati effettuati prelievi in contante dai c/c della Cooperativa di somme ben superiori ai 53.000,00 euro indicati nel prospetto del 25.7.2011 che mi vie- ne esibito e che tali prelievi sono stati utilizzati per le spese correnti della società.
25)Vero è che negli anni in cui ricoprivo la carica di Vice Presidente della Società, i modelli 770 della società venivano predisposti dal Sig. Parte_3
il quale li consegnava per la trasmissione telematica al consulente
[...] del lavoro ed in particolare a tale consulente del lavoro Persona_3 con studio in Trapani, per gli anni 2008, 2009 e 2010. 26) Vero è che mi sono dimesso dalla carica di Vicepresidente contestual- mente al Presidente , ma il passaggio delle consegne del 25 Persona_1 luglio 2011 fu solo formale e senza consegna di documenti poiché il Sig.
era a conoscenza di tutte le problematiche della società ed in Pt_3 possesso di tutta la documentazione per averla di fatto amministrata;
27) Vero è che sia io che il Presidente alla data Persona_1 delle dimissioni 25.7.2011) non eravamo al corrente della situazione debi- toria della società; c)PROVA PER TESTI con i Sigg. , n. 3.9.64, residente in [...]
Palermo Via Mag. G. Amari, 22 Palermo e , n. 7.12.68, re- Parte_4 sidente in Sambuca di Sicilia Via Ugo La Malfa 5, sui seguenti articolati di prova:
28) Vero è che sono stato dipendente della Organizzazione_6 none;
29) Vero è che negli anni 2007/2011, durante la DE del Sig.
[...]
, solo in rarissime occasioni ho visto il Sig. Parte_5 CP_6
[...
presso la sede sociale, infatti, l'amministratore di fatto era il Sig.
[...]
, il quale si occupava personalmente dei rapporti con i dipen- Parte_6
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 11 denti e del pagamento delle retribuzioni;
30) Vero è che il Sig. durante gli anni 2007/2011, svolgeva le Pt_3 funzioni di amministratore di fatto della società e si manifestava come ta- le, né più né meno come nei quattro anni precedenti;
31)Vero è che il Sig. , anche negli anni 2007-2011, aveva la Parte_3 disponibilità personale del carnet assegni della società che compilava, sot- toscriveva e ci consegnava quale retribuzione lavorativa. d)Prova per testi con il Sig. , n. 03.01.1970, residente in [...]
Sambuca di Sicilia, via S. Antonino, sui seguenti articolati di prova:
32) Vero è che ho lavorato per la dal 2002 Organizzazione_7 al 21.08.2011;
33) Vero è che negli anni 2007/2011, durante la DE del Sig.
[...]
, solo in rarissime occasioni ho visto il Sig. Controparte_7 CP_6
[...
presso la sede sociale, infatti, l'amministratore di fatto era il Sig.
[...]
, il quale si occupava personalmente dei rapporti con i dipen- Parte_6 denti e del pagamento delle retribuzioni;
34) Vero è che il Sig. durante gli anni 2007/2011, svolgeva le Pt_3 funzioni di amministratore di fatto della società e si manifestava come ta- le, né più né meno come nei quattro anni precedenti;
35) Vero è che negli anni 2007/2011, così come nel quadriennio preceden- te, il Sig. , prima delle trasferte di lavoro, mi consegnava Parte_3 del denaro contante della società quale fondo cassa per le spese di viag- gio, impreviste ed urgenti.
36) Vero è che dopo la risoluzione del rapporto di lavoro sono insorte alcu- ne divergenze sulle spettanze dovutemi e che con il Sig. Parte_3 abbiamo trattato e definito bonariamente la vertenza con il verbale di ac- cordo del 23.08.2011 che mi viene esibito;
37) Vero è che le firme sul verbale di accordo che mi viene esibito apposte sopra il timbro della e precisamente CP_1 Controparte_2 quella di pagina 2 e di pagine 3 sono state apposte in mia presenza dal Sig. PP;
Pt_3
38) Vero è il Sig. appose la sua firma anche sull'assegno n. Pt_3
0288762649-06 tratto su che mi venne offerto in pagamen- Org_8 to;
39) Vero è che in quella occasione il Sig. non era Persona_1 presente. e) PROVA PER TESTI con il Sig. , consulente de! lavoro, Persona_2 domiciliato in Trapani, Via Rocco Solina, n. 2 Trapani
40) Vero è che negli anni 2008/2009/2010 e 2011 mi sono occupato della trasmissione telematica dei modelli 770 della Organizzazione_9 con sede in Sambuca di Sicilia, che venivano predisposti dallo
[...]
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 11 stesso contribuente come si evince dal cod. 1 previsto negli stessi estratti dei modelli 770 che mi vengono esibiti;
41) Vero è che la richiesta mi è stata inoltrata dal Sig. , il Parte_3 quale mi ha sottoscritto il consenso alla trasmissione telematica. f) PROVA PER TESTI con il , domiciliato presso la Pt_7 Testimone_2 in Marsala Contrada Dura 744/d, sui seguenti Organizzazione_10 articolati:
42) Vero è che il Sig. in data 20.09.2010 è stato Persona_1 ricoverato presso la casa di cura per encefalopatia vascolare e Org_10 successivamente gli è stata riscontrata atrofìa cerebrale prevalente a cari- co della corteccia entorinale "morbo di Parkinson;
43) Vero è che i sintomi immediatamente riscontrati a quella data con progressivo peggioramento furono nel rallentamento psicomotorio, insta- bilità pasturale, difficoltà di concentrazione, modificazioni della personali- tà nel verso di una maggior labilità emotiva ed in una acuta amnesia, afa- sia, agrafìa, aprassia, agnosia, anomia e disturbo dell'attenzione. Furono riscontrati anche modificazioni della personalità e dell'umore con abulia e depressione, con deficit delle funzioni esecutive. g) SI CHIEDE DI DISPORRE L'ORDINE DI ESIBIZIONE: 1) Alla , Filiale di Sambuca di Sicilia Cod. 709 ABI 6175 Controparte_8
CAB 83100, Corso Umberto 1142 dei seguenti documenti:
- distinte di prelievo e versamento in contanti nel periodo dì DE della del Sig. (aprile 2007-25 Controparte_1 Persona_1 luglio 2011);
- copie degli assegni emessi dalla Organizzazione_11 none nel periodo aprile 2007 — luglio 2011;
- estratti conto del periodo aprile 2007-luglio 2011, al fine di dare riscontro della circostanza che alcune operazioni sul conto corrente della società so- no siate effettuate durante i periodi di ricovero ospedaliero del Sig.
[...]
. CP_7
2) Alla dei seguenti docu- Controparte_9 menti:
- verbali di assemblea della dall'aprile 2007 al 31.7.2011, non- CP_1 ché quello di ratifica delle dimissioni del Sig. , con gli allegati Persona_1 relativi alle convocazioni dei soci.
- verbale di consegna dei documenti, ove esistente, del 25 luglio 2011, dal dimissionario Presidente ( ) al Sig. . Persona_1 Parte_3
(MEMORIA ex art. 183, 6° comma, n. 3, C.P.C) ”…stante le richieste di prova articolate da controparte, nella denegata ipotesi accoglimento, si formula espressa richiesta di ammissione di prova contraria con i Sigg.
[...]
e sul seguente articolato: Parte_8 Parte_9
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 11 1) Vero è che negli anni di DE del Sig. Persona_1 della (2007/2011) sono stati prelevati in Organizzazione_7 contanti dal conto corrente n. 24580, a seguito di diverse operazioni di prelievo, somme ben superiori a 53.000,00 Euro;
Infine, nel caso di accoglimento dell'istanza di verificazione delle firme di- sconosciute attraverso la scrittura di comparazione indicata da contropar- te (speciem di firma depositato all'atto di conferimento delle delega ban- caria), si chiede di offrire al perito, quale termine ulteriore di raffronto a contrario, i documenti che riportano la firma falsificata del Sig. Pt_10 cina (allegati n. 9 e IO delle memorie ex art. 183, 6° comma, n. Per_1
2, C.P.C) e nel caso di verificala apocrifìa della firma, di individuare l'auto- re del falso attraverso scritti di comparazione costituiti dalle sottoscrizioni apposte sui verbali di assemblea delle già agli atti di Controparte_1 causa o di quelli di cui si è chiesta l'esibizione.»
Conclusioni per la parte appellata:
«Tanto premesso la , in perso- Controparte_9 na del legale rappresentante p.t., come sopra rappresentata e difesa, insi- ste nelle conclusioni formulate in seno al ricorso per decreto ingiuntivo ed alla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, chiedendo:
- il rigetto dell'istanza inibitoria formulata dall'appellante per mancanza dei gravi motivi;
- il rigetto dell'appello proposto dal sig. per i mo- Persona_1 tivi esposti nel presente atto con conferma della sentenza n. 347/2018 del Tribunale di Sciacca e del decreto ingiuntivo n. 196/2014 del Tribunale di Sciacca» MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con decreto ingiuntivo n. 196/2014 del'01/07/2014, il Tribunale di Sciacca, su istanza della , in- Controparte_9 giungeva a il pagamento dell'importo di euro Persona_1
53.000,00 oltre accessori, in forza del riconoscimento di debito contenuto nella scrittura privata del 25/07/2011.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Persona_1 opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, dichiarando di disco- noscere la sottoscrizione apposta nella scrittura privata posta a fonda- mento del ricorso monitorio e contestando la sussistenza del debito nei confronti della società creditrice.
3. Con comparsa del 16/02/2015, si costituiva in giudizio la
[...]
, proponendo istanza di verificazione della Controparte_10 scrittura privata e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 11 4. All'esito del giudizio, istruito documentalmente, il Tribunale di Sciacca, con sentenza n. 347 del 06/08/2018, definitivamente pronunciando, riget- tava l'opposizione proposta e per l'effetto, confermava il decreto ingiunti- vo n. 196/2014 condannando il al pagamento delle spese di Persona_1 lite.
5. Con citazione del 14/09/2018, ha proposto ap- Parte_1 pello avverso la predetta sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento delle domande originariamente proposte.
6. Con comparsa del 10/01/2018 si è costituita in giudizio la società appel- lata la quale si è opposta all'accoglimento dell'impugnazione.
7. Con comparsa del 14/02/2022 si sono costituiti in giudizio in prosecu- zione e n.q. di Parte_1 Parte_2 eredi di , deceduto in data 13/11/2019, i quali han- Persona_1 no insistito nelle domande proposte dal loro dante causa.
8. All'udienza del 5/4/2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata assunta in decisione, previa fissazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali e delle memorie di repli- ca.
9. Con un unico motivo di appello, articolato su più profili, la parte appel- lante sollecita una differente valutazione dei fatti causa, assumendo che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che la scrittura privata conte- nente la ricognizione del debito avrebbe dovuto essere impugnata attra- verso lo strumento della querela di falso e che il disconoscimento della sottoscrizione, così come la contestazione dei fatti di causa, erano oltre- modo generici e poco circostanziati.
10. Da ultimo l'appellante si duole del fatto che il Tribunale di Sciacca non avrebbe adeguatamente valutato la circostanza della mancata produzione in giudizio, da parte della società creditrice, dell'originale della scrittura privata del 25/07/2011, che renderebbe il documento inidoneo a com- provare l'esistenza del credito, stante l'impossibilità di esperire il giudizio di verificazione.
11. Ragioni di coerenza argomentativa impongono la preliminare tratta- zione del secondo profilo dell'unico motivo di gravame.
12. L'odierno appellante, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha disconosciuto l'autenticità della sottoscrizione apposta sulla scrittura privata del 25/07/2011 prodotta in copia fotostatica, allegando, al contempo, che questa gli era stata certamente estorta con artifici e
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 11 raggiri.
13. Sul punto il primo giudice, con un iter motivazionale esente da vizi ed illogicità, ha ritenuto che il disconoscimento della firma eccepito dal
[...]
fosse viziato da eccessiva genericità, per non avere l'opponente CP_7 allegato elementi utili e circostanziati a suffragare la tesi difensiva pro- spettata.
14. Ed invero, sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto, ripetutamente, modo di precisare che “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del do- cumento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.” (così Cass. sent. n. 27633 del 2018).
15. Nel caso di specie, come detto, l'odierno appellante si è limitato ad effettuare un generico disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce al documento prodotto in copia fotostatica senza, tuttavia, fornire una precisa indicazione degli elementi controversi e differenziali tra la firma riprodotta nel documento contestato e l'originale, laddove invece il disconoscimento della sottoscrizione, perché possa ritenersi validamente effettuato, necessita di un'articolata dichiarazione proveniente dalla parte contenente tutti gli elementi contestati.
16. A ciò si aggiunga che il dopo avere effettuato il discono- Persona_1 scimento della sottoscrizione ha allegato che questa gli era stata, comun- que, estorta con artifici e raggiri.
17. Non si può non evidenziare come le difese dell'appellante su tale spe- cifico punto si palesino oltremodo contraddittorie oltre che generiche, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado.
18. Ed infatti, ai sensi dell'art. 1439 cod. civ., il dolo può essere invocato come causa di annullamento quando i raggiri utilizzati siano stati tali che in mancanza di essi la parte non avrebbe mai prestato il proprio consenso, con la conseguenza che sono necessari artifici o raggiri tali da avere un'efficienza causale idonea ad incidere sulle determinazioni volitive del soggetto che ne è vittima. Nel caso di specie, il deducente ha omesso di specificare in cosa sarebbero consistiti gli artifici e raggiri posti in essere per coartare la sua volontà ed indurlo a sottoscrivere il documento conte- stato.
19. Inoltre, l'eccezione di dolo è incompatibile con l'azione di disconosci- mento avanzata, atteso che avendo parte appellante negato la veridicità
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 11 della sottoscrizione, non può, al contempo, contraddittoriamente eccepi- re che questa gli è stata estorta con l'utilizzo di artifici o raggiri, con la conseguenza che l'azione di disconoscimento proposta deve ritenersi inammissibile.
20. Alla luce delle superiori considerazioni gli ulteriori profili di impugna- zione devono ritenersi assorbiti dalla superiore declaratoria di inammissi- bilità.
21. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 in complessivi euro 3.500,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.
22. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta l'appello proposto da e Parte_1 [...]
n.q. di eredi di Parte_11 Persona_1 nei confronti di Controparte_1 con citazione del 14/09/2018 e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
• condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali che li- quida in euro 3.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella mi- sura di legge;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera del- la parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 29/09/2023 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr.ssa Daniela Pellingra e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
Corte di Appello di Palermo pag. 11 di 11