Articolo 3 della Legge 31 luglio 1954, n. 629
Articolo 2Articolo 4
Versione
29 agosto 1954
Art. 3.
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1954-1955 la spesa di lire 20.600.000.000 per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonche', in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 - integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza ed assistenza, dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 , e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649 , ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784 , e, per quanto attiene agli edifici dei culti diversi dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 - nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240 , nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217 , e nella legge 25 giugno 1949, n. 409 , modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 :
a) alla ricostruzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza e degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprieta' delle scuole stesse, nonche' dei beni delle universita' e degli istituti di istruzione superiore;
b) alla riparazione di alloggi di proprieta' privata da destinarsi alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di eventi bellici;
c) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti ed alla ricostruzione di propri alloggi danneggiati o distrutti dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di eventi bellici;
d) alla concessione dei contributi straordinari in capitale previsti dall'art. 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 ;
e) alla colmatura di buche e fosse scavate da bombe e proiettili.
Entrata in vigore il 29 agosto 1954