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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 01/09/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. Vito Colucci Presidente
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 627/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale
di Salerno n. 5672/2023 depositata il 14/12/2023
TRA
in proprio e in qualità di legale rappresentante della società Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Capaccio, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Napoli via De Gasperi n. 33 - Appellante
E
rappresentato e difeso dal funzionario delegato Controparte_1
dell' ai sensi dell'art. 9 comma 4 d.lgvo n. 149/2005, Controparte_1
dr.ssa - Appellato CP_2
Ragioni in fatto e diritto 1. Il Tribunale Salerno con sentenza depositata il 14/12/2023 ha rigettato l'opposizione proposta da
, in proprio e in qualità di legale rappresentante della società Parte_1 Parte_2
avverso l'ordinanza n. 3049/2049 del 6/7/2021 con cui l' di Controparte_1 CP_1
aveva ingiunto a e alla società con sede legale in Conca dei Marini Parte_1 Parte_2
(SA), avente ad oggetto l'esercizio di attività alberghiera, il pagamento in solido della sanzione amministrativa di euro 63.885,00, ex art. 15 legge n. 68/1999, come modificata dal d.lgvo n.
151/2015, per la mancata osservanza con riferimento all'anno 2018 dell'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie dei lavoratori disabili, in violazione degli artt. 3 commi 1 e 2 , 7 e 9 della legge n. 68/1999, come modificata dal d.lgvo n. 151/2015.
1.1. Avverso la predetta sentenza , in proprio e in qualità di legale rappresentante Parte_1
della società ha proposto appello con ricorso depositato il 3/6/2024; ha censurato la Parte_2
pronuncia impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.
1.2. L' , costituitosi in giudizio, ha resistito ed ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione con vittoria delle spese processuali.
1.3.La Corte all'udienza del 19/12/2024 , all'esito della discussione, ha dato lettura del dispositivo della sentenza.
2. Il Collegio ritiene che l'appello è infondato e, pertanto, va respinto.
3. , in proprio e in qualità di legale rappresentante della società ha Parte_1 Parte_2
in primo luogo criticato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice a quo ha respinto il motivo di opposizione basato sul difetto di competenza dell' di ad emettere CP_1 CP_1 CP_1
l'ordinanza ingiunzione opposta essendo competente, ai sensi dell'art. 17 legge n. 689/81
l' di Napoli, luogo in cui era stata commessa la violazione. Controparte_1
A tale riguardo il Tribunale ha così argomentato: “ nel caso di specie la violazione è avvenuta presso
la struttura alberghiera in Conca dei Marini provincia di;
d'altronde la Parte_2 CP_1
condotta attiva di assunzione dei dipendenti rientranti nella categoria protetta doveva avvenire in Provincia di , determinando così la competenza all'emissione dell'ordinanza ingiunzione in CP_1
Co favore dell' di , non potendo la stessa dipendere dalla sede del professionista incaricato CP_1
dalla ricorrente per adempiere agli obblighi protetti”.
L'appellante ha lamentato che il Giudice di primo grado erroneamente ha affermato che la violazione
è stata commessa presso la sede della società in quanto l'illecito amministrativo non Parte_2
si è concretizzato in una condotta attiva, ma in un'omissione consistita nella mancata assunzione nominativa di soggetti appartenenti alle categorie protette ex lege n. 68/1999, come modificata dal d.lgvo n. 151/2015, e, dunque, nel mancato invio dei modelli Unilav al;
il luogo della CP_4
violazione, pertanto, è quello in cui andava effettuata l'attività omessa, vale a dire Napoli, atteso che l'invio della predetta documentazione doveva essere realizzato presso lo studio del consulente del lavoro delegato dalla società ubicato in provincia di Napoli;
l' Parte_2 Controparte_1
di – precisa l'appellante – era a conoscenza del nominativo del suindicato professionista CP_1
perché riportato nel verbale di primo accesso.
La doglianza è priva di pregio.
L'art. 17 legge n. 689/1981 prevede che l'ufficio territorialmente competente per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione;
la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel caso di illeciti di natura omissiva – come quello in esame - la competenza va individuata con riferimento al luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che,
invece, è mancata nel termine utile ( cfr. Cass. n. 8754/2017 in motivazione).
Ebbene – premesso che, come sostenuto dallo stesso appellante, il luogo ove doveva essere realizzata la condotta omessa coincide con il luogo in cui dovevano essere trasmessi al i modelli CP_4
Unilav relativi all'assunzione dei lavoratori di cui alla legge n. 68/1999 – deve concludersi che la condotta omissiva è stata realizzata in Conca dei Marini (SA), ossia presso la sede della società Pt_2
soggetto obbligato all'invio dei predetti modelli al;
di qui la competenza Parte_2 CP_4
dell' di ad emettere l'ordinanza ingiunzione in esame Controparte_1 CP_1 Da tale considerazione discende che non è condivisibile la tesi dell'appellante, incentrata sul rilievo che alla trasmissione dei modelli avrebbe dovuto provvedere il consulente della società Parte_2
dal proprio ufficio situato in Napoli.
[...]
Per completezza va altresì rimarcato che l'appellante non ha dimostrato che all'epoca dei fatti il consulente della società avesse il proprio studio in Napoli. Parte_2
Invero nel verbale di primo accesso, richiamato dall'appellante, sono state indicate soltanto le generalità del consulente del lavoro della società , dr.ssa e non Parte_2 Persona_1
anche il luogo in cui si trova l'ufficio del predetto professionista;
inoltre la delega conferita in data
5/1/2012 dalla società alla dr.ssa iscritta all'Ordine Provinciale dei Parte_2 Persona_1
Consulenti del Lavoro in Napoli, in ordine alla tenuta e cura del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 d.l. n. 112/2008 e della documentazione di lavoro con autorizzazione a conservare la predetta documentazione presso il suo studio in Agerola (NA) è del tutto inidonea ad orientare il convincimento della Corte circa il luogo in cui si trova l'ufficio del predetto professionista trattandosi di documentazione proveniente dallo stesso appellante.
4. , in proprio e in qualità di legale rappresentante della società ha Parte_1 Parte_2
ulteriormente censurato la sentenza di primo grado, sostenendo che il Tribunale ha escluso la violazione del diritto di difesa sull'erroneo presupposto che le disposizioni normative richiamate dal ricorrente, essendo contemplate dallo statuto del contribuente, non erano applicabili alla vicenda in esame. Il Giudice a quo – precisa l'appellante – ha trascurato di considerare che l'art. 7 comma 2
lett. d) d.l. n. 70/2011 convertito in legge n. 106/2011 prevede che “ le disposizioni di cui all'articolo
12 della legge del 27 luglio 2000 n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti
del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive di controllo effettuate dagli enti
di previdenza e assistenza obbligatoria”. La violazione del diritto di difesa – prosegue l'appellante -
emerge dal tenore del verbale di primo accesso in quanto gli ispettori hanno dato atto di avere esaminato “ la documentazione presente in azienda e spontaneamente esibita dal soggetto
ispezionato”, segnatamente “ un elenco relativo alla forza lavoro occupata nel 2018 e un elenco relativo all'anno 2019” ancorchè dal medesimo verbale risulta che l'amministratore della società
non era presente al momento dell'ispezione. Parte_2
La critica è destituita di fondamento.
In primo luogo il Collegio ritiene che nel caso di specie non trova applicazione la disciplina legale richiamata dall'appellante giacchè, come emerge dal tenore dell'art. 7 comma 2 lett. d) d.l. n. 70/2011
convertito in legge n. 106/2011, le disposizioni dell'art 12 della legge del 27 luglio 2000 n. 212,
concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive di controllo effettuate “dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria”
e non anche, dunque, alle attività espletate dell'ispettorato del lavoro.
Non va, poi, sottaciuto che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito con riferimento all'attività posta in essere dagli enti previdenziali in tema di omissioni contributive che la disciplina dettata dall'art
12 legge n. 212/2000, concernente le disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente,
trova applicazione, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. d) del d.l. n. 70/2011 convertito con modificazione dalla l. n. 106/2011 in ordine all'avviso di addebito, quale atto contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle somme oggetto di recupero coattivo, strutturalmente e funzionalmente equiparabile all'avviso di accertamento in materia tributaria, ma non anche con riferimento al verbale di accertamento redatto dagli enti previdenziali in esito all'accesso ispettivo (
cfr. Cass. n. 19158/2021).
E' evidente che il suindicato principio di diritto conferma che nel caso di specie, venendo in rilievo il verbale di primo accesso ispettivo, non vi è spazio per l'applicazione delle suindicate disposizioni normative.
Per completezza va rimarcato che dalla disamina del verbale di primo accesso ispettivo del 22/3/2019,
redatto dall' , si evince che non vi è stata alcuna Controparte_1
violazione del diritto di difesa posto che l'attività ispettiva è stata espletata nel pieno rispetto dell'art. In particolare va rimarcato che gli ispettori del lavoro nel corso del primo accesso effettuato presso la sede della società hanno specificato la finalità dell'accesso ( ossia la verifica Parte_2
“dell'assolvimento degli obblighi occupazionali di cui alla legge n. 68/99”), hanno indicato l'attività
espletata, hanno formulato l' invito a produrre specifica documentazione (indicata nel verbale) entro il 2/4/2019, hanno consegnato il verbale al lavoratore , presente in azienda al Testimone_1
momento dell'accesso, con impegno a consegnarlo all'amministratore della società Parte_2
. Parte_1
A tale riguardo va precisato che l'art. 13 d.lg.vo n. 124/2004 prevede espressamente che l'attività
ispettiva possa essere espletata anche in assenza del datore di lavoro e che in tale evenienza il verbale di primo accesso ispettivo sia consegnato alla “ persona presente all'ispezione”.
5. , in proprio e in qualità di legale rappresentante della società ha Parte_1 Parte_2
contrastato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui il Tribunale ha respinto il motivo di opposizione basato sull'omessa diffida ai sensi dell'art 13 d.lgs 124/2004, argomentando che tale diffida “ è finalizzata a consentire al trasgressore di regolarizzare l'inosservanza alla normativa
sicchè nel caso di specie era da ritenersi del tutto ultronea;
infatti alla data dell'accesso ispettivo il
termine di mesi 9 previsto dalla convenzione era ormai già decorso e, pertanto, non avrebbe avuto
alcun senso assegnare il termine di giorni 30 per la regolarizzazione da parte del trasgressore”.
In particolare l'appellante ha dedotto che l'interpretazione del Giudice a quo è “ contra legem e contro
il principio di legalità” in quanto non vi è alcuna disposizione della legge n. 68/1999 che prevede una sanzione in caso di mancata attuazione della convenzione stipulata per l'assunzione delle categorie protette disciplinata dalla predetta legge;
ne consegue – osserva l'appellante – che “
l'ordinanza ingiunzione che ha sanzionato l'appellante ex art 15 comma 4 viola prima di tutto il
principio di legalità in materia sanzionatoria”. Ad ogni modo – prosegue l'appellante – “ se anche
si volesse considerare corretto l'operato degli ispettori di applicare la sanzione di cui all'art. 15
comma 4 si dovrà necessariamente applicare anche il successivo coma 4 bis che prevede l'obbligo
di diffida ritenuto ultroneo dal Magistrato”; tanto emerge dal tenore dell'art. 15 comma 4 bis della legge n. 68/1999 il quale espressamente prevede che “ per la violazione di cui al comma 4 trova
applicazione la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124
e successive modifiche”
La censura non è condivisibile.
E' utile premettere che la legge n. 68/1999, tesa a garantire la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato (cfr. art.1), impone ai datori di lavoro pubblici e privati l'obbligo di assumere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette previste dalla medesima legge secondo la quota di riserva ivi indicata ( cfr. art. 3), disponendo che i datori di lavoro provvedano all'adempimento di tale obbligo mediante richiesta nominativa di avviamento gli uffici compenti oppure mediante la stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 ( cfr. art. 7 rubricato “ modalità di
assunzioni obbligatorie”); in tali convenzioni - stipulate dall'ufficio competente e dal datore di lavoro ed aventi ad “oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli
obiettivi occupazionali della legge n. 68/1999”, sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare ( cfr. art. 11); inoltre i datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili ( cfr. art. 9); trascorsi i sessanta giorni dalla data in cui sorge l'obbligo di assumere i soggetti appartenenti alle categorie protette, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 15 comma 4 legge n. 68/1999.
Così delineato il quadro normativo di riferimento è agevole replicare che il datore di lavoro, qualora non adempia alle obbligazioni assunte con la stipula della convenzione di cui all'art. 11 legge n.
68/1999, è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 15 comma 4 legge n. D'altronde dalla disamina della convenzione sottoscritta il 31/5/2018 , ai sensi dell'art. 11 legge n.
68/1999, dalla società e dalla Provincia di Salerno – Ufficio Servizi per l'Impiego Parte_2
emerge che il datore di lavoro per l'intera durata della convenzione non sarà sanzionabile relativamente ai posti a riserva non coperti a condizione che siano rispettati i termini ed i contenuti della convenzione stessa;
inoltre l'inosservanza anche parziale del programma di inserimento dei lavoratori determinerà, previo accertamento delle responsabilità da parte degli organi competenti, la decadenza dal regime convenzionale e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative con decorrenza retroattiva ( cfr. art 4 della convenzione).
In definitiva nel caso di specie - essendo pacifico che la società non ha adempiuto Parte_2
all' obbligazioni assunta con la stipula della suindicata convenzione consistente nell'assunzione di tre lavoratori disabili entro il termine di nove mesi dalla stipula della convenzione, trattandosi di circostanza riconosciuta dalla stessa società in ragione del tenore dell'atto di Parte_2
gravame – non vi è spazio per sostenere che l'ordinanza opposta abbia ingiunto il pagamento della somma di euro 63.885,00 a titolo di sanzione per un fatto non previsto dalla legge come illecito amministrativo.
Chiarito tale profilo, il Collegio, replicando ad un ulteriore rilievo difensivo, osserva che l'appellante non può dolersi del fatto che gli ispettori del lavoro non abbiano emesso il provvedimento di diffida previsto dall'art. 15 comma 4 bis legge n. 68/1999 onde consentire al trasgressore e all'obbligato in solido di regolarizzare le accertate inosservanze alla legge n. 68/1999.
Invero l'appellante ha trascurato di considerare che l'art. 13 d.lvo n. 124/2004, espressamente richiamato dall'art. 15 comma 4 bis legge n 68/1999, prevede che l'adozione del provvedimento di diffida implica che le inosservanze siano “ materialmente sanabili”, condizione questa che non ricorre nel caso di specie.
Invero - ribadito che la società è decaduta dal regime convenzionale per essere Parte_2
rimasta inadempiente alle obbligazioni assunte con la convenzione stipulata in data 31/5/2018 ex art legge n. 68/1999 come previsto dall'art. 4 della predetta convenzione– non vi è spazio per la sanatoria delle violazioni accertate posto che non è ipotizzabile l'assunzione dei lavorati né secondo il programma predisposto con la suindicata convenzione, ormai improduttiva di qualsiasi effetto, né
attraverso la stipula di una nuova convenzione ex art. 11 legge n. 68/1999.
6. , in proprio e in qualità di legale rappresentate della società Parte_1 Parte_2
inoltre, ha criticato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha argomentato che << i
verbali di contestazione risultano notificati sia al trasgressore che al soggetto obbligato in solido
(all. “ atti depositato dalla resistente), precisamente in data 18.04.2019 alla società Pt_1 [...]
quale responsabile in solido, e in data 30.05.2019 a , quale responsabile Parte_2 Parte_1
in proprio;
pertanto non si configura alcuna violazione essendo stati notificati gli atti precursori
all'ordinanza ingiunzione nei confronti del trasgressore e dell'obbligato in solido entro il termine di
90 giorni così come previsto dall'art. 14 l. n. 689/81>>.
L'appellante ha sostenuto che la notificazione postale del verbale di accertamento effettuato alla società è invalida giacchè nella relata di notifica “manca l'indicazione dello Parte_2
strumento di notifica, dell'ufficio postale nonché dell'eventuale numero di raccomandata per
accertare la corrispondenza tra l'atto inviato, la raccomandata e la ricevuta di ritorno”; inoltre sull'avviso di ricevimento è barrata la casella che indica come soggetto ricevente “ “addetto alla
casa” ancorchè il destinatario della notificazione sia una società. La notifica del verbale di accertamento al trasgressore, – prosegue l'appellante - è inesistente poiché è stata Parte_1
effettuata in Conca dei Marini presso la sede della società via Roma n. 2 nonostante Parte_2
il destinatario fosse una persona fisica e pertanto la notifica “ andava eseguita nelle sue mani presso
l'abitazione nel comune di ( art. 138) o presso il comune di residenza ( )”; la CP_1 CP_1
notificazione postale effettuata nei confronti di – aggiunge l'appellante - è invalida Parte_1
giacchè nella relata di notifica “ manca l'indicazione dello strumento di notifica nonché l'eventuale
numero di raccomandata per accertare la corrispondenza tra l'atto inviato, la raccomandata e la
ricevuta di ritorno”; inoltre la notificazione è avvenuta mediante consegna del plico al portiere dello stabile, ma “ non è allegata la cartolina inviata”. A tale riguardo - osserva l'appellante – la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “qualora l'atto da notificare non venga consegnato al
destinatario per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo
la prova del perfezionamento della notifica può essere data dal notificante esclusivamente attraverso
la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata cd. Cad, non essendo a tale
fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione di detta raccomandata informativa”.
Le doglianze non possono trovare ingresso.
Procedendo alla disamina della censura che involge la notificazione del verbale di accertamento del
9/4/2019 alla società - al di là del dato pur degno di nota che l'appellante nel ricorso Parte_2
introduttivo del giudizio di primo grado ha dedotto esclusivamente l'omessa notificazione del suindicato verbale al trasgressore, , facendo discendere da tale omissione l'estinzione Parte_1
dell'obbligazione sanzionatoria ex art 14 legge n. 689/81 anche nei confronti della società Parte_2
per la sua qualità di garante, prospettando così per la prima volta in appello l'invalidità della
[...]
notificazione del suindicato verbale di accertamento alla società – va evidenziato Parte_2
che dalla disamina della documentazione in atti emerge che il verbale di accertamento è stato regolarmente notificato, in linea con quanto previsto dall'art. 14 legge n. 689/1981, dal funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione amministrativa, a mezzo del servizio postale,
alla società in data 18/4/2019 presso la sede legale, in Conca dei Marini via Roma Parte_2
n. 2; in particolare l'avviso di ricevimento prodotto in giudizio, su cui è riportato anche il numero della relativa raccomandata, comprova che il plico è stato consegnato al soggetto “incaricato” (cfr.
annotazione “incaricato” presente sull'avviso di ricevimento accanto alla dicitura prestampata
“addetto alla casa”) nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 145 c.p.c. il quale dispone che “ la
notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto
al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra
persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede”. Merita, infine, di essere precisato, in replica ai rilievi dell'appellante, che eventuali incompletezze della relata di notificazione in atti del 9/4/2019 relativa alla società – a fronte della Parte_2
prova dell'intervenuta notificazione attraverso la produzione dell'avviso ricevimento – non determinano la nullità della notificazione laddove si consideri che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di sanzioni amministrative qualora la notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione sia stata effettuata a mezzo posta da un funzionario dell'amministrazione, l'omessa stesura, sull'originale e sulla copia dell'atto, della relazione di notifica integra una mera irregolarità
ed è priva di conseguenze invalidanti ( cfr. ex multis Cass. n. 10841/2019; Cass. n. 12320/2004; Cass.
n. 14005/2002; Cass. S.U. n. 7821/95; cfr. anche Cass. n. 21762/2009; Cass. n. 14245/2015).
Passando all'esame della doglianza che involge la notificazione del medesimo verbale di accertamento del 9/4/2019 a , va in primo luogo rimarcato che ancora una volta Parte_1
l'appellante nel presente giudizio di secondo grado ha dedotto questioni nuove atteso che nel ricorso introduttivo di primo grado aveva allegato la mancanza della notificazione e non già l'inesistenza giuridica oppure l'invalidità della notificazione ( cfr. ricorso pag. 11).
Ad ogni modo, il Collegio osserva che i rilievi dell'appellante non valgono a configurare la lamentata inesistenza della notificazione, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto neppure quando tale luogo è privo di qualsiasi collegamento con il destinatario ( cfr. Cass. S.U. n. 14916/2016).
Riguardo, poi, ai profili di invalidità della notificazione va subito chiarito che nessuna disposizione normativa prevede che la notificazione debba avvenire necessariamente a mani del destinatario.
Ciò posto, il Collegio osserva che il verbale di accertamento del 9/4/2010, in applicazione della disciplina dettata dall'art. 14 legge n. 689/1981, è stato regolarmente notificato a mezzo posta dall'ispettore del lavoro che ha accertato la violazione amministrativa a il 30/5/2019 Parte_1
in Conca dei Marini via Roma n. 2, ossia nel luogo in cui il destinatario svolgeva l'attività di amministratore della società ne consegue che - in assenza di qualsiasi specifica e Parte_2
chiara indicazione dei criteri violati in tema di individuazione del luogo di notificazione - deve concludersi che la notificazione è stata eseguita validamente presso la sede della società Parte_2
[...]
Inoltre dalla disamina dell'avviso di ricevimento prodotto in giudizio risulta che il plico è stato consegnato al portiere dello stabile che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, su cui risulta annotata,
in ossequio alla disciplina dettata dall'art. 7 legge n. 890/1982 l'intervenuta spedizione della comunicazione al destinatario dell' avvenuta notificazione effettuata in data 30/5/2019 con Pt_3
indicazione del numero della relativa raccomandata, elemento questo sufficiente ai fini del perfezionamento del procedimento di notificazione, trovando applicazione nel caso di specie la disciplina dettata dall'art. 7 legge n. 890/1982, relativa alla consegna dell'atto da notificare a persona diversa dal destinatario e non già quella prevista dal successivo art. 8 legge n.890/1982 inerente alla notifica mediante deposito dell'atto presso l'ufficio postale come, invece, sostenuto dall'appellante attraverso il richiamo al suindicato principio di diritto.
Infine anche per la posizione di va rimarcato che eventuali incompletezze della Parte_1
relata di notificazione in atti del 9/4/2019, a fronte della prova dell'intervenuta notificazione attraverso la produzione dell'avviso ricevimento, non determinano l'invalidità della notificazione.
7. Ancora, , in proprio e in qualità di legale rappresentante della società Parte_1 Parte_2
ha criticato la sentenza di primo grado laddove il Giudice di primo grado ha argomentato che “
[...]
l'insorgere dell'obbligo di assunzione di cui al collocamento mirato ex lege 68/99 – confluito nella
specie nella convenzione del 31.5.2018 – deve sussistere al momento in cui si verifica il presupposto
dimensionale, non avendo il legislatore previsto il venir meno del medesimo al successivo ridursi
del personale, circostanza , tra l'altra indimostrata.”
In particolare l'appellante – dopo avere segnalato che , come riconosciuto dallo stesso Tribunale, tutte le assunzioni dei lavoratori per il calcolo della cd. quota di riserva sono state effettuate dalla società
nel periodo antecedente alla sottoscrizione della convenzione del 31/5/2018 e sono Parte_2
cessate il 4/11/2018 – ha evidenziato che, in forza della predetta convenzione, l'obbligo di assunzione dei lavoratori disabili da parte della società andava adempiuto entro sei mesi dalla Parte_2 sottoscrizione della convenzione del 31/5/2018, ossia entro il “18 novembre 2018 ( data di scadenza
dei sei mesi)”; la società pertanto, alla data del 18/11/2018 non aveva più dipendenti, Parte_2
sicchè, essendo venuto meno il requisito dimensionale che fa scattare l'obbligo di assunzione di lavoratori rientranti nelle categorie protette ex lege n. 68/99, deve concludersi che la società
[...]
si trovava nell'impossibilità materiale di adempiere all'obbligazione assunta con la Parte_2
sottoscrizione della convenzione del 31/5/2018; tale circostanza – precisa l'appellante – non è rimasta indimostrata, come erroneamente affermato dal Tribunale, ma risulta dal verbale di accertamento redatto dagli ispettori del lavoro. Inoltre – prosegue l'appellante – dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo ( allegato n. 8) emerge che la società in data 3/11/2018 ha Parte_2
comunicato al sindaco la chiusura dell'attività dal 4/11/2018 al 5/4/2019, circostanza questa che comprova ulteriormente l'impossibilità per la suindicata società ad adempire le obbligazioni assunte con la sottoscrizione della convenzione del 31/5/2018.
La censura è priva di pregio.
Dalla disamina della convenzione stipulata in data 31/5/2018, ex art. 11 legge n. 68/1999, dalla
Provincia di – Servizi per l'Impiego e la società risulta che la predetta società CP_1 Parte_2
si è obbligata ad assumere tre lavoratori disabili entro nove mesi a far data dalla stipula della convenzione;
il programma convenzionale, pertanto, doveva essere completato entro la data del
31/1/2019 e non già entro la data del 18/11/2018 come, invece, sostenuto dall'appellante ( cfr.
convenzione in atti).
Inoltre – ed è quel che più rileva – le parti hanno concordato fin dalla sottoscrizione della convenzione avvenuta in data 31/5/2018 che la società dovesse assumere tre lavoratori disabili Parte_2
entro la durata massima di nove mesi a partire dal 31/5/2018 sicchè ai fini della determinazione della cd. quota di riserva prevista dalla legge n. 68/1999 nessuna rilevanza può attribuirsi al fatto che la società alla data del 4/11/2018, ossia prima della scadenza della convenzione non avesse lavoratori alle sue dipendenze, essendo così venuto meno il requisito dimensionale previsto dall'art. 3 legge n.
68/1999 che fa scattare l'obbligo di assunzione di lavoratori ricompresi nelle categorie protette. Ne consegue che non è configurabile la prospettata impossibilità per la società ad Parte_2
adempiere alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione della predetta convenzione.
In ordine, poi, all'intervenuta chiusura dell'attività alberghiera dal 4/11/2018 al 5/4/2019 comunicata dalla società al sindaco – va evidenziato che trattasi di fatto nuovo, allegato per la Parte_2
prima volta in appello, e, pertanto, non valutabile ai fine della prospettata impossibilità per il datore di lavoro di assicurare l'adempimento delle obbligazioni assunte con la convenzione ex art. 11 legge n. 68/1999.
A tale considerazione già sufficiente per respingere la censura in esame va aggiunta l'ulteriore argomentazione che l'appellante non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno della propria tesi
( cfr. fascicolo di parte telematico di primo grado, peraltro, composto da sette allegati, come risulta dall'indice, sicchè manca l'allegato 8 richiamato dall'appellante nell'atto di gravame), dovendosi,
altresì, rimarcare che la prospettata chiusura temporanea della struttura alberghiera, essendo ricollegabile ad una scelta del datore del lavoro, è del tutto inidonea a determinare l'estinzione dell'obbligazione.
8. Infine , in proprio e in qualità di legale rappresentante della società Parte_1 Parte_2
ha contrastato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha evidenziato che “ non può
[...]
essere accolta la domanda volta alla rideterminazione della sanzione in quanto in applicazione
dell'art. 15 comma 4 legge 68/99 è stata applicata la sanzione di euro 153,20 per ciascun lavoratore
per il periodo di apertura della struttura alberghiera”.
L'appellante ha sostenuto che la suindicata argomentazione non è adeguata rispetto al motivo di opposizione basato sulla considerazione che per la quantificazione della sanzione bisognava individuare quale dies a quo la data del 31/7/2018 e non già di aprile 2018; tanto in ragione del fatto che la convenzione per l'assunzione dei lavoratori disabili, ex art 11 legge n. 68/1999, era stata stipulata dalla società e dalla Provincia di il 31/5/2018 e della considerazione Parte_2 CP_1
che l'art. 15 comma 4 legge n. 68/1999 prevede che la sanzione si applica solo “ trascorsi sessanta giorni dalla data in cui sorge l'obbligo di assumere i soggetti appartenenti alle categorie di cui
all'articolo 1” .
La critica non è fondata.
Invero – pur dovendosi dare atto che l'argomentazione del Giudice a quo non è pertinente rispetto al motivo di opposizione formulato dal ricorrente – va evidenziato che non vi è spazio per la tesi dell'appellante.
E' decisiva la considerazione che - non avendo la società adempiuto alle Parte_2
obbligazioni assunte con la sottoscrizione in data 31/5/2018 della convenzione ex art 11 legge n.
68/1999 la quale espressamente prevede che “ l'inosservanza anche parziale del programma di
inserimento potrà comportare, previo accertamento delle responsabilità da parte organi competenti,
la decadenza dal regime convenzionale e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative con
decorrenza retroattiva” ( cfr. art. 4 della convenzione) – non è possibile individuare nella data del
31/5/2008 il dies a quo per il computo dei sessanta giorni previsti dall'art. 15 comma 4 legge n.
68/1999.
Va altresì evidenziato che gli ispettori del lavoro hanno accertato che la società alla Parte_2
data del 3/4/2018, del 9/4/2018 e del 16/4/2018 disponeva di un numero di lavoratori dipendenti tale da fare sorgere l'obbligo di assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette previste dalla legge n. 69/1998 sicchè è dalle suindicate date che vanno computati i sessanti giorni previsti dall'art. 15 comma 4 legge n. 69/1998 ( cfr. in dettaglio verbale di accertamento del 10/4/2019).
9. Le argomentazioni esposte conducono al rigetto del gravame e alla conseguente conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio segue la soccombenza sicchè l'appellante va condannato al pagamento delle spese in favore della parte appellata;
tali spese vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività
espletata e in misura ridotta in applicazione della disciplina dettata dall'art. 9 comma 2 d.lgvo n. 149/2015 in quanto l' è stato rappresentato e difeso in giudizio da un proprio Controparte_1
funzionario
La disposizione normativa appena citata, infatti, così dispone: “L può farsi rappresentare CP_1
e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione
ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie di cui
all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150, nonché negli altri
casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio
avvalendosi di propri dipendenti. Nel secondo grado di giudizio, ove vengano in rilievo questioni di
massima o aventi notevoli riflessi economici, è fatta salva la possibilità per l'Avvocatura dello Stato
di assumere direttamente la trattazione della causa secondo le modalità stabilite al fine dai decreti
di cui all'articolo 5, comma 1. In caso di esito favorevole della lite all sono riconosciute CP_1
dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo
complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati. Le entrate
derivanti dall'applicazione del presente comma confluiscono in un apposito capitolo di bilancio
dell e ne integrano le dotazioni finanziarie" ( cfr. sul punto Cass. n. 15080/2024 in CP_1
motivazione).
Infine va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 ( comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e in qualità di legale rappresentante della società nei Parte_1 Parte_2 confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Salerno n. 5672/2023 depositata il 14/12/2023 , così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, spese che liquida in euro 5.728,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Salerno, 19/12/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Rosa D'Apice dr. Vito Colucci
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
13 d.lg.vo n. 124/2004 che disciplina il primo accesso ispettivo.
681999 (cfr. Cass. n. 28287/2019).
11 legge n. 68/1999 con conseguente applicazione della sanzione previste dall'art 15 comma 4 bis
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr. Vito Colucci Presidente
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 627/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale
di Salerno n. 5672/2023 depositata il 14/12/2023
TRA
in proprio e in qualità di legale rappresentante della società Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Capaccio, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Napoli via De Gasperi n. 33 - Appellante
E
rappresentato e difeso dal funzionario delegato Controparte_1
dell' ai sensi dell'art. 9 comma 4 d.lgvo n. 149/2005, Controparte_1
dr.ssa - Appellato CP_2
Ragioni in fatto e diritto 1. Il Tribunale Salerno con sentenza depositata il 14/12/2023 ha rigettato l'opposizione proposta da
, in proprio e in qualità di legale rappresentante della società Parte_1 Parte_2
avverso l'ordinanza n. 3049/2049 del 6/7/2021 con cui l' di Controparte_1 CP_1
aveva ingiunto a e alla società con sede legale in Conca dei Marini Parte_1 Parte_2
(SA), avente ad oggetto l'esercizio di attività alberghiera, il pagamento in solido della sanzione amministrativa di euro 63.885,00, ex art. 15 legge n. 68/1999, come modificata dal d.lgvo n.
151/2015, per la mancata osservanza con riferimento all'anno 2018 dell'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie dei lavoratori disabili, in violazione degli artt. 3 commi 1 e 2 , 7 e 9 della legge n. 68/1999, come modificata dal d.lgvo n. 151/2015.
1.1. Avverso la predetta sentenza , in proprio e in qualità di legale rappresentante Parte_1
della società ha proposto appello con ricorso depositato il 3/6/2024; ha censurato la Parte_2
pronuncia impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.
1.2. L' , costituitosi in giudizio, ha resistito ed ha chiesto il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione con vittoria delle spese processuali.
1.3.La Corte all'udienza del 19/12/2024 , all'esito della discussione, ha dato lettura del dispositivo della sentenza.
2. Il Collegio ritiene che l'appello è infondato e, pertanto, va respinto.
3. , in proprio e in qualità di legale rappresentante della società ha Parte_1 Parte_2
in primo luogo criticato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice a quo ha respinto il motivo di opposizione basato sul difetto di competenza dell' di ad emettere CP_1 CP_1 CP_1
l'ordinanza ingiunzione opposta essendo competente, ai sensi dell'art. 17 legge n. 689/81
l' di Napoli, luogo in cui era stata commessa la violazione. Controparte_1
A tale riguardo il Tribunale ha così argomentato: “ nel caso di specie la violazione è avvenuta presso
la struttura alberghiera in Conca dei Marini provincia di;
d'altronde la Parte_2 CP_1
condotta attiva di assunzione dei dipendenti rientranti nella categoria protetta doveva avvenire in Provincia di , determinando così la competenza all'emissione dell'ordinanza ingiunzione in CP_1
Co favore dell' di , non potendo la stessa dipendere dalla sede del professionista incaricato CP_1
dalla ricorrente per adempiere agli obblighi protetti”.
L'appellante ha lamentato che il Giudice di primo grado erroneamente ha affermato che la violazione
è stata commessa presso la sede della società in quanto l'illecito amministrativo non Parte_2
si è concretizzato in una condotta attiva, ma in un'omissione consistita nella mancata assunzione nominativa di soggetti appartenenti alle categorie protette ex lege n. 68/1999, come modificata dal d.lgvo n. 151/2015, e, dunque, nel mancato invio dei modelli Unilav al;
il luogo della CP_4
violazione, pertanto, è quello in cui andava effettuata l'attività omessa, vale a dire Napoli, atteso che l'invio della predetta documentazione doveva essere realizzato presso lo studio del consulente del lavoro delegato dalla società ubicato in provincia di Napoli;
l' Parte_2 Controparte_1
di – precisa l'appellante – era a conoscenza del nominativo del suindicato professionista CP_1
perché riportato nel verbale di primo accesso.
La doglianza è priva di pregio.
L'art. 17 legge n. 689/1981 prevede che l'ufficio territorialmente competente per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione;
la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel caso di illeciti di natura omissiva – come quello in esame - la competenza va individuata con riferimento al luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che,
invece, è mancata nel termine utile ( cfr. Cass. n. 8754/2017 in motivazione).
Ebbene – premesso che, come sostenuto dallo stesso appellante, il luogo ove doveva essere realizzata la condotta omessa coincide con il luogo in cui dovevano essere trasmessi al i modelli CP_4
Unilav relativi all'assunzione dei lavoratori di cui alla legge n. 68/1999 – deve concludersi che la condotta omissiva è stata realizzata in Conca dei Marini (SA), ossia presso la sede della società Pt_2
soggetto obbligato all'invio dei predetti modelli al;
di qui la competenza Parte_2 CP_4
dell' di ad emettere l'ordinanza ingiunzione in esame Controparte_1 CP_1 Da tale considerazione discende che non è condivisibile la tesi dell'appellante, incentrata sul rilievo che alla trasmissione dei modelli avrebbe dovuto provvedere il consulente della società Parte_2
dal proprio ufficio situato in Napoli.
[...]
Per completezza va altresì rimarcato che l'appellante non ha dimostrato che all'epoca dei fatti il consulente della società avesse il proprio studio in Napoli. Parte_2
Invero nel verbale di primo accesso, richiamato dall'appellante, sono state indicate soltanto le generalità del consulente del lavoro della società , dr.ssa e non Parte_2 Persona_1
anche il luogo in cui si trova l'ufficio del predetto professionista;
inoltre la delega conferita in data
5/1/2012 dalla società alla dr.ssa iscritta all'Ordine Provinciale dei Parte_2 Persona_1
Consulenti del Lavoro in Napoli, in ordine alla tenuta e cura del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 d.l. n. 112/2008 e della documentazione di lavoro con autorizzazione a conservare la predetta documentazione presso il suo studio in Agerola (NA) è del tutto inidonea ad orientare il convincimento della Corte circa il luogo in cui si trova l'ufficio del predetto professionista trattandosi di documentazione proveniente dallo stesso appellante.
4. , in proprio e in qualità di legale rappresentante della società ha Parte_1 Parte_2
ulteriormente censurato la sentenza di primo grado, sostenendo che il Tribunale ha escluso la violazione del diritto di difesa sull'erroneo presupposto che le disposizioni normative richiamate dal ricorrente, essendo contemplate dallo statuto del contribuente, non erano applicabili alla vicenda in esame. Il Giudice a quo – precisa l'appellante – ha trascurato di considerare che l'art. 7 comma 2
lett. d) d.l. n. 70/2011 convertito in legge n. 106/2011 prevede che “ le disposizioni di cui all'articolo
12 della legge del 27 luglio 2000 n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti
del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive di controllo effettuate dagli enti
di previdenza e assistenza obbligatoria”. La violazione del diritto di difesa – prosegue l'appellante -
emerge dal tenore del verbale di primo accesso in quanto gli ispettori hanno dato atto di avere esaminato “ la documentazione presente in azienda e spontaneamente esibita dal soggetto
ispezionato”, segnatamente “ un elenco relativo alla forza lavoro occupata nel 2018 e un elenco relativo all'anno 2019” ancorchè dal medesimo verbale risulta che l'amministratore della società
non era presente al momento dell'ispezione. Parte_2
La critica è destituita di fondamento.
In primo luogo il Collegio ritiene che nel caso di specie non trova applicazione la disciplina legale richiamata dall'appellante giacchè, come emerge dal tenore dell'art. 7 comma 2 lett. d) d.l. n. 70/2011
convertito in legge n. 106/2011, le disposizioni dell'art 12 della legge del 27 luglio 2000 n. 212,
concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive di controllo effettuate “dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria”
e non anche, dunque, alle attività espletate dell'ispettorato del lavoro.
Non va, poi, sottaciuto che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito con riferimento all'attività posta in essere dagli enti previdenziali in tema di omissioni contributive che la disciplina dettata dall'art
12 legge n. 212/2000, concernente le disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente,
trova applicazione, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. d) del d.l. n. 70/2011 convertito con modificazione dalla l. n. 106/2011 in ordine all'avviso di addebito, quale atto contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle somme oggetto di recupero coattivo, strutturalmente e funzionalmente equiparabile all'avviso di accertamento in materia tributaria, ma non anche con riferimento al verbale di accertamento redatto dagli enti previdenziali in esito all'accesso ispettivo (
cfr. Cass. n. 19158/2021).
E' evidente che il suindicato principio di diritto conferma che nel caso di specie, venendo in rilievo il verbale di primo accesso ispettivo, non vi è spazio per l'applicazione delle suindicate disposizioni normative.
Per completezza va rimarcato che dalla disamina del verbale di primo accesso ispettivo del 22/3/2019,
redatto dall' , si evince che non vi è stata alcuna Controparte_1
violazione del diritto di difesa posto che l'attività ispettiva è stata espletata nel pieno rispetto dell'art. In particolare va rimarcato che gli ispettori del lavoro nel corso del primo accesso effettuato presso la sede della società hanno specificato la finalità dell'accesso ( ossia la verifica Parte_2
“dell'assolvimento degli obblighi occupazionali di cui alla legge n. 68/99”), hanno indicato l'attività
espletata, hanno formulato l' invito a produrre specifica documentazione (indicata nel verbale) entro il 2/4/2019, hanno consegnato il verbale al lavoratore , presente in azienda al Testimone_1
momento dell'accesso, con impegno a consegnarlo all'amministratore della società Parte_2
. Parte_1
A tale riguardo va precisato che l'art. 13 d.lg.vo n. 124/2004 prevede espressamente che l'attività
ispettiva possa essere espletata anche in assenza del datore di lavoro e che in tale evenienza il verbale di primo accesso ispettivo sia consegnato alla “ persona presente all'ispezione”.
5. , in proprio e in qualità di legale rappresentante della società ha Parte_1 Parte_2
contrastato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui il Tribunale ha respinto il motivo di opposizione basato sull'omessa diffida ai sensi dell'art 13 d.lgs 124/2004, argomentando che tale diffida “ è finalizzata a consentire al trasgressore di regolarizzare l'inosservanza alla normativa
sicchè nel caso di specie era da ritenersi del tutto ultronea;
infatti alla data dell'accesso ispettivo il
termine di mesi 9 previsto dalla convenzione era ormai già decorso e, pertanto, non avrebbe avuto
alcun senso assegnare il termine di giorni 30 per la regolarizzazione da parte del trasgressore”.
In particolare l'appellante ha dedotto che l'interpretazione del Giudice a quo è “ contra legem e contro
il principio di legalità” in quanto non vi è alcuna disposizione della legge n. 68/1999 che prevede una sanzione in caso di mancata attuazione della convenzione stipulata per l'assunzione delle categorie protette disciplinata dalla predetta legge;
ne consegue – osserva l'appellante – che “
l'ordinanza ingiunzione che ha sanzionato l'appellante ex art 15 comma 4 viola prima di tutto il
principio di legalità in materia sanzionatoria”. Ad ogni modo – prosegue l'appellante – “ se anche
si volesse considerare corretto l'operato degli ispettori di applicare la sanzione di cui all'art. 15
comma 4 si dovrà necessariamente applicare anche il successivo coma 4 bis che prevede l'obbligo
di diffida ritenuto ultroneo dal Magistrato”; tanto emerge dal tenore dell'art. 15 comma 4 bis della legge n. 68/1999 il quale espressamente prevede che “ per la violazione di cui al comma 4 trova
applicazione la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124
e successive modifiche”
La censura non è condivisibile.
E' utile premettere che la legge n. 68/1999, tesa a garantire la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato (cfr. art.1), impone ai datori di lavoro pubblici e privati l'obbligo di assumere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette previste dalla medesima legge secondo la quota di riserva ivi indicata ( cfr. art. 3), disponendo che i datori di lavoro provvedano all'adempimento di tale obbligo mediante richiesta nominativa di avviamento gli uffici compenti oppure mediante la stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 ( cfr. art. 7 rubricato “ modalità di
assunzioni obbligatorie”); in tali convenzioni - stipulate dall'ufficio competente e dal datore di lavoro ed aventi ad “oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli
obiettivi occupazionali della legge n. 68/1999”, sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare ( cfr. art. 11); inoltre i datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili ( cfr. art. 9); trascorsi i sessanta giorni dalla data in cui sorge l'obbligo di assumere i soggetti appartenenti alle categorie protette, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 15 comma 4 legge n. 68/1999.
Così delineato il quadro normativo di riferimento è agevole replicare che il datore di lavoro, qualora non adempia alle obbligazioni assunte con la stipula della convenzione di cui all'art. 11 legge n.
68/1999, è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 15 comma 4 legge n. D'altronde dalla disamina della convenzione sottoscritta il 31/5/2018 , ai sensi dell'art. 11 legge n.
68/1999, dalla società e dalla Provincia di Salerno – Ufficio Servizi per l'Impiego Parte_2
emerge che il datore di lavoro per l'intera durata della convenzione non sarà sanzionabile relativamente ai posti a riserva non coperti a condizione che siano rispettati i termini ed i contenuti della convenzione stessa;
inoltre l'inosservanza anche parziale del programma di inserimento dei lavoratori determinerà, previo accertamento delle responsabilità da parte degli organi competenti, la decadenza dal regime convenzionale e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative con decorrenza retroattiva ( cfr. art 4 della convenzione).
In definitiva nel caso di specie - essendo pacifico che la società non ha adempiuto Parte_2
all' obbligazioni assunta con la stipula della suindicata convenzione consistente nell'assunzione di tre lavoratori disabili entro il termine di nove mesi dalla stipula della convenzione, trattandosi di circostanza riconosciuta dalla stessa società in ragione del tenore dell'atto di Parte_2
gravame – non vi è spazio per sostenere che l'ordinanza opposta abbia ingiunto il pagamento della somma di euro 63.885,00 a titolo di sanzione per un fatto non previsto dalla legge come illecito amministrativo.
Chiarito tale profilo, il Collegio, replicando ad un ulteriore rilievo difensivo, osserva che l'appellante non può dolersi del fatto che gli ispettori del lavoro non abbiano emesso il provvedimento di diffida previsto dall'art. 15 comma 4 bis legge n. 68/1999 onde consentire al trasgressore e all'obbligato in solido di regolarizzare le accertate inosservanze alla legge n. 68/1999.
Invero l'appellante ha trascurato di considerare che l'art. 13 d.lvo n. 124/2004, espressamente richiamato dall'art. 15 comma 4 bis legge n 68/1999, prevede che l'adozione del provvedimento di diffida implica che le inosservanze siano “ materialmente sanabili”, condizione questa che non ricorre nel caso di specie.
Invero - ribadito che la società è decaduta dal regime convenzionale per essere Parte_2
rimasta inadempiente alle obbligazioni assunte con la convenzione stipulata in data 31/5/2018 ex art legge n. 68/1999 come previsto dall'art. 4 della predetta convenzione– non vi è spazio per la sanatoria delle violazioni accertate posto che non è ipotizzabile l'assunzione dei lavorati né secondo il programma predisposto con la suindicata convenzione, ormai improduttiva di qualsiasi effetto, né
attraverso la stipula di una nuova convenzione ex art. 11 legge n. 68/1999.
6. , in proprio e in qualità di legale rappresentate della società Parte_1 Parte_2
inoltre, ha criticato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha argomentato che << i
verbali di contestazione risultano notificati sia al trasgressore che al soggetto obbligato in solido
(all. “ atti depositato dalla resistente), precisamente in data 18.04.2019 alla società Pt_1 [...]
quale responsabile in solido, e in data 30.05.2019 a , quale responsabile Parte_2 Parte_1
in proprio;
pertanto non si configura alcuna violazione essendo stati notificati gli atti precursori
all'ordinanza ingiunzione nei confronti del trasgressore e dell'obbligato in solido entro il termine di
90 giorni così come previsto dall'art. 14 l. n. 689/81>>.
L'appellante ha sostenuto che la notificazione postale del verbale di accertamento effettuato alla società è invalida giacchè nella relata di notifica “manca l'indicazione dello Parte_2
strumento di notifica, dell'ufficio postale nonché dell'eventuale numero di raccomandata per
accertare la corrispondenza tra l'atto inviato, la raccomandata e la ricevuta di ritorno”; inoltre sull'avviso di ricevimento è barrata la casella che indica come soggetto ricevente “ “addetto alla
casa” ancorchè il destinatario della notificazione sia una società. La notifica del verbale di accertamento al trasgressore, – prosegue l'appellante - è inesistente poiché è stata Parte_1
effettuata in Conca dei Marini presso la sede della società via Roma n. 2 nonostante Parte_2
il destinatario fosse una persona fisica e pertanto la notifica “ andava eseguita nelle sue mani presso
l'abitazione nel comune di ( art. 138) o presso il comune di residenza ( )”; la CP_1 CP_1
notificazione postale effettuata nei confronti di – aggiunge l'appellante - è invalida Parte_1
giacchè nella relata di notifica “ manca l'indicazione dello strumento di notifica nonché l'eventuale
numero di raccomandata per accertare la corrispondenza tra l'atto inviato, la raccomandata e la
ricevuta di ritorno”; inoltre la notificazione è avvenuta mediante consegna del plico al portiere dello stabile, ma “ non è allegata la cartolina inviata”. A tale riguardo - osserva l'appellante – la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “qualora l'atto da notificare non venga consegnato al
destinatario per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo
la prova del perfezionamento della notifica può essere data dal notificante esclusivamente attraverso
la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata cd. Cad, non essendo a tale
fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione di detta raccomandata informativa”.
Le doglianze non possono trovare ingresso.
Procedendo alla disamina della censura che involge la notificazione del verbale di accertamento del
9/4/2019 alla società - al di là del dato pur degno di nota che l'appellante nel ricorso Parte_2
introduttivo del giudizio di primo grado ha dedotto esclusivamente l'omessa notificazione del suindicato verbale al trasgressore, , facendo discendere da tale omissione l'estinzione Parte_1
dell'obbligazione sanzionatoria ex art 14 legge n. 689/81 anche nei confronti della società Parte_2
per la sua qualità di garante, prospettando così per la prima volta in appello l'invalidità della
[...]
notificazione del suindicato verbale di accertamento alla società – va evidenziato Parte_2
che dalla disamina della documentazione in atti emerge che il verbale di accertamento è stato regolarmente notificato, in linea con quanto previsto dall'art. 14 legge n. 689/1981, dal funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione amministrativa, a mezzo del servizio postale,
alla società in data 18/4/2019 presso la sede legale, in Conca dei Marini via Roma Parte_2
n. 2; in particolare l'avviso di ricevimento prodotto in giudizio, su cui è riportato anche il numero della relativa raccomandata, comprova che il plico è stato consegnato al soggetto “incaricato” (cfr.
annotazione “incaricato” presente sull'avviso di ricevimento accanto alla dicitura prestampata
“addetto alla casa”) nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 145 c.p.c. il quale dispone che “ la
notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto
al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra
persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede”. Merita, infine, di essere precisato, in replica ai rilievi dell'appellante, che eventuali incompletezze della relata di notificazione in atti del 9/4/2019 relativa alla società – a fronte della Parte_2
prova dell'intervenuta notificazione attraverso la produzione dell'avviso ricevimento – non determinano la nullità della notificazione laddove si consideri che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di sanzioni amministrative qualora la notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione sia stata effettuata a mezzo posta da un funzionario dell'amministrazione, l'omessa stesura, sull'originale e sulla copia dell'atto, della relazione di notifica integra una mera irregolarità
ed è priva di conseguenze invalidanti ( cfr. ex multis Cass. n. 10841/2019; Cass. n. 12320/2004; Cass.
n. 14005/2002; Cass. S.U. n. 7821/95; cfr. anche Cass. n. 21762/2009; Cass. n. 14245/2015).
Passando all'esame della doglianza che involge la notificazione del medesimo verbale di accertamento del 9/4/2019 a , va in primo luogo rimarcato che ancora una volta Parte_1
l'appellante nel presente giudizio di secondo grado ha dedotto questioni nuove atteso che nel ricorso introduttivo di primo grado aveva allegato la mancanza della notificazione e non già l'inesistenza giuridica oppure l'invalidità della notificazione ( cfr. ricorso pag. 11).
Ad ogni modo, il Collegio osserva che i rilievi dell'appellante non valgono a configurare la lamentata inesistenza della notificazione, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto neppure quando tale luogo è privo di qualsiasi collegamento con il destinatario ( cfr. Cass. S.U. n. 14916/2016).
Riguardo, poi, ai profili di invalidità della notificazione va subito chiarito che nessuna disposizione normativa prevede che la notificazione debba avvenire necessariamente a mani del destinatario.
Ciò posto, il Collegio osserva che il verbale di accertamento del 9/4/2010, in applicazione della disciplina dettata dall'art. 14 legge n. 689/1981, è stato regolarmente notificato a mezzo posta dall'ispettore del lavoro che ha accertato la violazione amministrativa a il 30/5/2019 Parte_1
in Conca dei Marini via Roma n. 2, ossia nel luogo in cui il destinatario svolgeva l'attività di amministratore della società ne consegue che - in assenza di qualsiasi specifica e Parte_2
chiara indicazione dei criteri violati in tema di individuazione del luogo di notificazione - deve concludersi che la notificazione è stata eseguita validamente presso la sede della società Parte_2
[...]
Inoltre dalla disamina dell'avviso di ricevimento prodotto in giudizio risulta che il plico è stato consegnato al portiere dello stabile che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, su cui risulta annotata,
in ossequio alla disciplina dettata dall'art. 7 legge n. 890/1982 l'intervenuta spedizione della comunicazione al destinatario dell' avvenuta notificazione effettuata in data 30/5/2019 con Pt_3
indicazione del numero della relativa raccomandata, elemento questo sufficiente ai fini del perfezionamento del procedimento di notificazione, trovando applicazione nel caso di specie la disciplina dettata dall'art. 7 legge n. 890/1982, relativa alla consegna dell'atto da notificare a persona diversa dal destinatario e non già quella prevista dal successivo art. 8 legge n.890/1982 inerente alla notifica mediante deposito dell'atto presso l'ufficio postale come, invece, sostenuto dall'appellante attraverso il richiamo al suindicato principio di diritto.
Infine anche per la posizione di va rimarcato che eventuali incompletezze della Parte_1
relata di notificazione in atti del 9/4/2019, a fronte della prova dell'intervenuta notificazione attraverso la produzione dell'avviso ricevimento, non determinano l'invalidità della notificazione.
7. Ancora, , in proprio e in qualità di legale rappresentante della società Parte_1 Parte_2
ha criticato la sentenza di primo grado laddove il Giudice di primo grado ha argomentato che “
[...]
l'insorgere dell'obbligo di assunzione di cui al collocamento mirato ex lege 68/99 – confluito nella
specie nella convenzione del 31.5.2018 – deve sussistere al momento in cui si verifica il presupposto
dimensionale, non avendo il legislatore previsto il venir meno del medesimo al successivo ridursi
del personale, circostanza , tra l'altra indimostrata.”
In particolare l'appellante – dopo avere segnalato che , come riconosciuto dallo stesso Tribunale, tutte le assunzioni dei lavoratori per il calcolo della cd. quota di riserva sono state effettuate dalla società
nel periodo antecedente alla sottoscrizione della convenzione del 31/5/2018 e sono Parte_2
cessate il 4/11/2018 – ha evidenziato che, in forza della predetta convenzione, l'obbligo di assunzione dei lavoratori disabili da parte della società andava adempiuto entro sei mesi dalla Parte_2 sottoscrizione della convenzione del 31/5/2018, ossia entro il “18 novembre 2018 ( data di scadenza
dei sei mesi)”; la società pertanto, alla data del 18/11/2018 non aveva più dipendenti, Parte_2
sicchè, essendo venuto meno il requisito dimensionale che fa scattare l'obbligo di assunzione di lavoratori rientranti nelle categorie protette ex lege n. 68/99, deve concludersi che la società
[...]
si trovava nell'impossibilità materiale di adempiere all'obbligazione assunta con la Parte_2
sottoscrizione della convenzione del 31/5/2018; tale circostanza – precisa l'appellante – non è rimasta indimostrata, come erroneamente affermato dal Tribunale, ma risulta dal verbale di accertamento redatto dagli ispettori del lavoro. Inoltre – prosegue l'appellante – dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo ( allegato n. 8) emerge che la società in data 3/11/2018 ha Parte_2
comunicato al sindaco la chiusura dell'attività dal 4/11/2018 al 5/4/2019, circostanza questa che comprova ulteriormente l'impossibilità per la suindicata società ad adempire le obbligazioni assunte con la sottoscrizione della convenzione del 31/5/2018.
La censura è priva di pregio.
Dalla disamina della convenzione stipulata in data 31/5/2018, ex art. 11 legge n. 68/1999, dalla
Provincia di – Servizi per l'Impiego e la società risulta che la predetta società CP_1 Parte_2
si è obbligata ad assumere tre lavoratori disabili entro nove mesi a far data dalla stipula della convenzione;
il programma convenzionale, pertanto, doveva essere completato entro la data del
31/1/2019 e non già entro la data del 18/11/2018 come, invece, sostenuto dall'appellante ( cfr.
convenzione in atti).
Inoltre – ed è quel che più rileva – le parti hanno concordato fin dalla sottoscrizione della convenzione avvenuta in data 31/5/2018 che la società dovesse assumere tre lavoratori disabili Parte_2
entro la durata massima di nove mesi a partire dal 31/5/2018 sicchè ai fini della determinazione della cd. quota di riserva prevista dalla legge n. 68/1999 nessuna rilevanza può attribuirsi al fatto che la società alla data del 4/11/2018, ossia prima della scadenza della convenzione non avesse lavoratori alle sue dipendenze, essendo così venuto meno il requisito dimensionale previsto dall'art. 3 legge n.
68/1999 che fa scattare l'obbligo di assunzione di lavoratori ricompresi nelle categorie protette. Ne consegue che non è configurabile la prospettata impossibilità per la società ad Parte_2
adempiere alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione della predetta convenzione.
In ordine, poi, all'intervenuta chiusura dell'attività alberghiera dal 4/11/2018 al 5/4/2019 comunicata dalla società al sindaco – va evidenziato che trattasi di fatto nuovo, allegato per la Parte_2
prima volta in appello, e, pertanto, non valutabile ai fine della prospettata impossibilità per il datore di lavoro di assicurare l'adempimento delle obbligazioni assunte con la convenzione ex art. 11 legge n. 68/1999.
A tale considerazione già sufficiente per respingere la censura in esame va aggiunta l'ulteriore argomentazione che l'appellante non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno della propria tesi
( cfr. fascicolo di parte telematico di primo grado, peraltro, composto da sette allegati, come risulta dall'indice, sicchè manca l'allegato 8 richiamato dall'appellante nell'atto di gravame), dovendosi,
altresì, rimarcare che la prospettata chiusura temporanea della struttura alberghiera, essendo ricollegabile ad una scelta del datore del lavoro, è del tutto inidonea a determinare l'estinzione dell'obbligazione.
8. Infine , in proprio e in qualità di legale rappresentante della società Parte_1 Parte_2
ha contrastato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha evidenziato che “ non può
[...]
essere accolta la domanda volta alla rideterminazione della sanzione in quanto in applicazione
dell'art. 15 comma 4 legge 68/99 è stata applicata la sanzione di euro 153,20 per ciascun lavoratore
per il periodo di apertura della struttura alberghiera”.
L'appellante ha sostenuto che la suindicata argomentazione non è adeguata rispetto al motivo di opposizione basato sulla considerazione che per la quantificazione della sanzione bisognava individuare quale dies a quo la data del 31/7/2018 e non già di aprile 2018; tanto in ragione del fatto che la convenzione per l'assunzione dei lavoratori disabili, ex art 11 legge n. 68/1999, era stata stipulata dalla società e dalla Provincia di il 31/5/2018 e della considerazione Parte_2 CP_1
che l'art. 15 comma 4 legge n. 68/1999 prevede che la sanzione si applica solo “ trascorsi sessanta giorni dalla data in cui sorge l'obbligo di assumere i soggetti appartenenti alle categorie di cui
all'articolo 1” .
La critica non è fondata.
Invero – pur dovendosi dare atto che l'argomentazione del Giudice a quo non è pertinente rispetto al motivo di opposizione formulato dal ricorrente – va evidenziato che non vi è spazio per la tesi dell'appellante.
E' decisiva la considerazione che - non avendo la società adempiuto alle Parte_2
obbligazioni assunte con la sottoscrizione in data 31/5/2018 della convenzione ex art 11 legge n.
68/1999 la quale espressamente prevede che “ l'inosservanza anche parziale del programma di
inserimento potrà comportare, previo accertamento delle responsabilità da parte organi competenti,
la decadenza dal regime convenzionale e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative con
decorrenza retroattiva” ( cfr. art. 4 della convenzione) – non è possibile individuare nella data del
31/5/2008 il dies a quo per il computo dei sessanta giorni previsti dall'art. 15 comma 4 legge n.
68/1999.
Va altresì evidenziato che gli ispettori del lavoro hanno accertato che la società alla Parte_2
data del 3/4/2018, del 9/4/2018 e del 16/4/2018 disponeva di un numero di lavoratori dipendenti tale da fare sorgere l'obbligo di assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette previste dalla legge n. 69/1998 sicchè è dalle suindicate date che vanno computati i sessanti giorni previsti dall'art. 15 comma 4 legge n. 69/1998 ( cfr. in dettaglio verbale di accertamento del 10/4/2019).
9. Le argomentazioni esposte conducono al rigetto del gravame e alla conseguente conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio segue la soccombenza sicchè l'appellante va condannato al pagamento delle spese in favore della parte appellata;
tali spese vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività
espletata e in misura ridotta in applicazione della disciplina dettata dall'art. 9 comma 2 d.lgvo n. 149/2015 in quanto l' è stato rappresentato e difeso in giudizio da un proprio Controparte_1
funzionario
La disposizione normativa appena citata, infatti, così dispone: “L può farsi rappresentare CP_1
e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione
ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie di cui
all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150, nonché negli altri
casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio
avvalendosi di propri dipendenti. Nel secondo grado di giudizio, ove vengano in rilievo questioni di
massima o aventi notevoli riflessi economici, è fatta salva la possibilità per l'Avvocatura dello Stato
di assumere direttamente la trattazione della causa secondo le modalità stabilite al fine dai decreti
di cui all'articolo 5, comma 1. In caso di esito favorevole della lite all sono riconosciute CP_1
dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo
complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati. Le entrate
derivanti dall'applicazione del presente comma confluiscono in un apposito capitolo di bilancio
dell e ne integrano le dotazioni finanziarie" ( cfr. sul punto Cass. n. 15080/2024 in CP_1
motivazione).
Infine va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 ( comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e in qualità di legale rappresentante della società nei Parte_1 Parte_2 confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Salerno n. 5672/2023 depositata il 14/12/2023 , così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellato, spese che liquida in euro 5.728,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Salerno, 19/12/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Rosa D'Apice dr. Vito Colucci
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
13 d.lg.vo n. 124/2004 che disciplina il primo accesso ispettivo.
681999 (cfr. Cass. n. 28287/2019).
11 legge n. 68/1999 con conseguente applicazione della sanzione previste dall'art 15 comma 4 bis