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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Giudice, Dionisio Pantano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2909/2021 r.g.a.c., assunta in decisione all'udienza del 23.1.2025, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Antonino ALOI opponente
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Andrea ORNATI e Raffaele ZURLO opposta
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di cessione di crediti conclusioni: come da verbale di udienza del 23.1.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione regolarmente notificato ha Parte_1 formulato opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 578/2021 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, ad istanza di nella qualità di Controparte_1 cessionaria del credito vantato originariamente dalla Findomestic s.p.a., in virtù di un contratto di credito al consumo sottoscritto con il , rimasto Parte_1 inadempiuto quanto gli obblighi di restituzione delle somme mutuate. L'opponente ha eccepito di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione dell'avvenuta cessione del credito inerente il rapporto contrattuale n 20149913479600 dall'originario creditore Findomestic Banca s.p.a. prima a Kruk Italia s.r.l. e successivamente a con conseguente difetto di Controparte_1 legittimazione a pretendere il pagamento di quanto preteso da parte di
1 quest'ultima. In secondo luogo, ha eccepito, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., la prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici degli obblighi di restituzione. In terzo luogo ha eccepito di aver adempiuto al pagamento delle cambiali così come proposto da Findomestic s.p.a. che avrebbero dovuto chiudere la vicenda, pur in assenza di formalizzazione in tal senso;
ha chiesto che, in ogni caso, le somme versate, nella misura di 2.400,00 €, siano comunque computate con una riduzione della sorte capitale e dei conseguenti interessi. In quarto luogo ha eccepito, ai sensi dell'art. 1256 c.c., l'impossibilità definitiva della prestazione in ragione della sua incapacità reddituale documentata dal modello ISEE in atti. Ha concluso nei seguenti termini: 'voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 578/21 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 28.7.2021 in quanto la domanda è basata su crediti onorati, compensati o prescritti;
in via subordinata che lo riduca nella misura che sarà determinata all'esito dell'istruttoria; condannare l'opposta al pagamento delle spese processuali'. 2.Costituendosi in giudizio, ha rilevato di essere legittimata Controparte_1 quale cessionaria del creditore (Findomestic s.p.a.) in virtù dell'operazione di cessione dei crediti in blocco debitamente pubblicizzata in Gazzetta ufficiale (art. 58 t.u.b.) e, in ogni caso, notificata personalmente al debitore con raccomanda a/r prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Quanto all'eccezione di prescrizione ha evidenziato che la stessa, come da giurisprudenza di legittimità sul punto, decorre dalla data della scadenza dell'ultima rata di mutuo che, nel caso di specie, a fronte di un contratto concluso il 5.6.2010, sarebbe maturata il 5.5.2017. Peraltro, ha sottolineato che parte creditrice aveva inviato con racc. a/r il 7.11.2018, conseguendone l'effetto interruttivo del corso della prescrizione, apposita richiesta di pagamento avente efficacia interruttiva. Ha poi evidenziato che il versamento di € 2.400,00 cui ha fatto riferimento il risulta correttamente contabilizzato e defalcato dal più complessivo Parte_1 credito. Ha poi rilevato che non ha alcun pregio l'eccezione di impossibilità della prestazione ai sensi dell'art. 1256 c.c. Ha formulato le seguenti conclusioni: 'in via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 578/2021, R.G. n. 2200/2021, del 29/07/2021 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 578/2021, 2 R.G. n. 2200/2021, del 29/07/2021 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. Parte_1
al pagamento in favore della società della diversa,
[...] Controparte_1 maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende'.
3.Concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., in assenza di richieste istruttorie delle parti, la causa è stata rinviata all'udienza del 25.1.2025 per la precisazione delle conclusioni e alla predetta udienza trattenuta in decisione senza concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica stante la rinuncia delle parti.
4.In merito all'eccezione di difetto di prova della titolarità del credito e di mancata notificazione della cessione La produzione documentale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo conferma la circostanza, invero incontestata, che ha stipulato Parte_1 il 6.5.2010 un contratto di credito al consumo per l'acquisto di un'autovettura con la Findomestic s.p.a. L'odierno opponente, a fronte del mutuo della somma di € 19.807,00, si è obbligato restituire la somma di € 25.603,20 in 84 rate mensili dell'importo di € 304,80 al tasso nominale del 7,60% ed al tasso effettivo globale del 7,87%. Nell'ambito dell'allegato 6 al ricorso per decreto ingiuntivo è ricompresa una dichiarazione unilaterale della Findomestic s.p.a. del 17.9.2018 con la quale la creditrice cedente ha informato il debitore ceduto della nuova titolarità del credito in capo a per effetto di un'operazione di cessione di crediti in Controparte_1 blocco. Detta dichiarazione risulta notificata, a cura di Kruk Italia s.r.l., quest'ultima operante per conto di il 15.11.2018 all'odierno Controparte_1 opponente. Ne consegue che, da un lato, è provata la titolarità attuale del credito originariamente vantato dalla Findomestic s.p.a. in capo ad e che, Controparte_1 dall'altro, detta cessione risulta notificata al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c. La Kruk Italia s.r.l., poi, non risulta cessionaria intermedia del credito, bensì solo rappresentante della ai fini del tentativo stragiudiziale di Controparte_1 recupero del credito, sicché alcuna prova l'odierna opposta avrebbe dovuto offrire della cessione della predetta cessione intermedia, mai avvenuta.
5.In ordine all'eccezione di prescrizione del credito. La Suprema Corte ha statuito in più occasioni che là dove il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile frazionatamente nel tempo, il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali e, segnatamente, a quelle di adempimento o di responsabilità (Cass. n. 2086/2008). Applicati i suesposti e condivisi principi interpretativi al caso di specie, 3 deve rilevarsi che l'eccezione di prescrizione formulata dal è infondata Parte_1 giacché, a fronte di un contratto di credito al consumo stipulato il 6.5.2010, in relazione al quale la decadenza del beneficio del termine è stata dichiarata il 5.12.2014 e in relazione al cui inadempimento risulta in atti documentata una richiesta di pagamento, effettuata dalla Kruk Italia s.r.l. per conto della CP_1 notificata il 15.11.2018, il termine decennale di prescrizione non risulta decorso.
6.In relazione all'eccepito difetto di contabilizzazione del pagamento della somma di € 2.400,00. La lettura della comunicazione inviata con raccomandata a/r e ricevuta dal
(all. 6 del ricorso per decreto ingiuntivo) il 15.11.2018 consente di Parte_1 appurare che il versamento effettuato dall'odierno opponente è stato contabilizzato dall'odierna opposta e, ai sensi dell'art. 1194 c.c., imputato agli interessi già scaduti. In assenza di altre e più puntuali deduzioni sul punto, quindi, anche detta eccezione deve essere rigettata.
Non sussiste alcuna prova, che peraltro avrebbe dovuto esser documentata per iscritto (art. 1967 c.c.), di una transazione intercorsa tra il e la Parte_1
Findomestic s.p.a.
7.In ordine all'eccezione di impossibilità sopravvenuta della prestazione. In termini generali, la Suprema Corte ha esposto il principio di diritto, condiviso dal giudicante, per il quale 'l'impossibilità idonea ad estinguere l'obbligazione, ex art. 1256 c.c., deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento e che, alla stregua del principio "genus nunquam perit", può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratti di una somma di denaro' (così, da ultimo, Cass. n. 20152/2022). Applicato lo stesso al caso di specie, deve concludersi per l'infondatezza dell'eccezione del il quale, peraltro, è inadempiente alle obbligazioni di Parte_1 restituzione sullo stesso gravante a far data da tempo anteriore al 2014 (la decadenza del beneficio del termine da parte della Findomestic s.p.a. risulta dichiarata il 5.12.2014), ossia a far data da un periodo di tempo in relazione al quale non ha alcuna incidenza l'emergenza epidemiologica da covid.19, successiva di oltre cinque anni, tanto più che la situazione reddituale precaria documentata è relativa al solo anno 2021. Per le motivazioni esposte, l'opposizione deve essere rigettata con contestuale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Risulta incontestato, infatti, il ricevimento della somma mutuata, in alcun modo documentato l'adempimento da parte del delle obbligazioni di Parte_1 restituzione assunte e infondate le eccezioni formulate.
8.Le spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. n. 55/2014, in relazione 4 alla limitata attività difensiva svolta ed alla relativa semplicità delle questioni giuridiche affrontate. Il valore della controversia è tratto dal decisum.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando in relazione all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 578/2021 presentata da Parte_1
nei confronti di ogni diversa domanda o eccezione
[...] Controparte_1 disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge. Controparte_1
Così deciso in Reggio Calabria, il 27.1.2025 Il Giudice Dott. Dionisio Pantano
5
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2909/2021 r.g.a.c., assunta in decisione all'udienza del 23.1.2025, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Antonino ALOI opponente
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Andrea ORNATI e Raffaele ZURLO opposta
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di cessione di crediti conclusioni: come da verbale di udienza del 23.1.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione regolarmente notificato ha Parte_1 formulato opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 578/2021 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, ad istanza di nella qualità di Controparte_1 cessionaria del credito vantato originariamente dalla Findomestic s.p.a., in virtù di un contratto di credito al consumo sottoscritto con il , rimasto Parte_1 inadempiuto quanto gli obblighi di restituzione delle somme mutuate. L'opponente ha eccepito di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione dell'avvenuta cessione del credito inerente il rapporto contrattuale n 20149913479600 dall'originario creditore Findomestic Banca s.p.a. prima a Kruk Italia s.r.l. e successivamente a con conseguente difetto di Controparte_1 legittimazione a pretendere il pagamento di quanto preteso da parte di
1 quest'ultima. In secondo luogo, ha eccepito, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., la prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici degli obblighi di restituzione. In terzo luogo ha eccepito di aver adempiuto al pagamento delle cambiali così come proposto da Findomestic s.p.a. che avrebbero dovuto chiudere la vicenda, pur in assenza di formalizzazione in tal senso;
ha chiesto che, in ogni caso, le somme versate, nella misura di 2.400,00 €, siano comunque computate con una riduzione della sorte capitale e dei conseguenti interessi. In quarto luogo ha eccepito, ai sensi dell'art. 1256 c.c., l'impossibilità definitiva della prestazione in ragione della sua incapacità reddituale documentata dal modello ISEE in atti. Ha concluso nei seguenti termini: 'voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 578/21 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 28.7.2021 in quanto la domanda è basata su crediti onorati, compensati o prescritti;
in via subordinata che lo riduca nella misura che sarà determinata all'esito dell'istruttoria; condannare l'opposta al pagamento delle spese processuali'. 2.Costituendosi in giudizio, ha rilevato di essere legittimata Controparte_1 quale cessionaria del creditore (Findomestic s.p.a.) in virtù dell'operazione di cessione dei crediti in blocco debitamente pubblicizzata in Gazzetta ufficiale (art. 58 t.u.b.) e, in ogni caso, notificata personalmente al debitore con raccomanda a/r prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Quanto all'eccezione di prescrizione ha evidenziato che la stessa, come da giurisprudenza di legittimità sul punto, decorre dalla data della scadenza dell'ultima rata di mutuo che, nel caso di specie, a fronte di un contratto concluso il 5.6.2010, sarebbe maturata il 5.5.2017. Peraltro, ha sottolineato che parte creditrice aveva inviato con racc. a/r il 7.11.2018, conseguendone l'effetto interruttivo del corso della prescrizione, apposita richiesta di pagamento avente efficacia interruttiva. Ha poi evidenziato che il versamento di € 2.400,00 cui ha fatto riferimento il risulta correttamente contabilizzato e defalcato dal più complessivo Parte_1 credito. Ha poi rilevato che non ha alcun pregio l'eccezione di impossibilità della prestazione ai sensi dell'art. 1256 c.c. Ha formulato le seguenti conclusioni: 'in via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 578/2021, R.G. n. 2200/2021, del 29/07/2021 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 578/2021, 2 R.G. n. 2200/2021, del 29/07/2021 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. Parte_1
al pagamento in favore della società della diversa,
[...] Controparte_1 maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende'.
3.Concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., in assenza di richieste istruttorie delle parti, la causa è stata rinviata all'udienza del 25.1.2025 per la precisazione delle conclusioni e alla predetta udienza trattenuta in decisione senza concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica stante la rinuncia delle parti.
4.In merito all'eccezione di difetto di prova della titolarità del credito e di mancata notificazione della cessione La produzione documentale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo conferma la circostanza, invero incontestata, che ha stipulato Parte_1 il 6.5.2010 un contratto di credito al consumo per l'acquisto di un'autovettura con la Findomestic s.p.a. L'odierno opponente, a fronte del mutuo della somma di € 19.807,00, si è obbligato restituire la somma di € 25.603,20 in 84 rate mensili dell'importo di € 304,80 al tasso nominale del 7,60% ed al tasso effettivo globale del 7,87%. Nell'ambito dell'allegato 6 al ricorso per decreto ingiuntivo è ricompresa una dichiarazione unilaterale della Findomestic s.p.a. del 17.9.2018 con la quale la creditrice cedente ha informato il debitore ceduto della nuova titolarità del credito in capo a per effetto di un'operazione di cessione di crediti in Controparte_1 blocco. Detta dichiarazione risulta notificata, a cura di Kruk Italia s.r.l., quest'ultima operante per conto di il 15.11.2018 all'odierno Controparte_1 opponente. Ne consegue che, da un lato, è provata la titolarità attuale del credito originariamente vantato dalla Findomestic s.p.a. in capo ad e che, Controparte_1 dall'altro, detta cessione risulta notificata al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c. La Kruk Italia s.r.l., poi, non risulta cessionaria intermedia del credito, bensì solo rappresentante della ai fini del tentativo stragiudiziale di Controparte_1 recupero del credito, sicché alcuna prova l'odierna opposta avrebbe dovuto offrire della cessione della predetta cessione intermedia, mai avvenuta.
5.In ordine all'eccezione di prescrizione del credito. La Suprema Corte ha statuito in più occasioni che là dove il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile frazionatamente nel tempo, il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali e, segnatamente, a quelle di adempimento o di responsabilità (Cass. n. 2086/2008). Applicati i suesposti e condivisi principi interpretativi al caso di specie, 3 deve rilevarsi che l'eccezione di prescrizione formulata dal è infondata Parte_1 giacché, a fronte di un contratto di credito al consumo stipulato il 6.5.2010, in relazione al quale la decadenza del beneficio del termine è stata dichiarata il 5.12.2014 e in relazione al cui inadempimento risulta in atti documentata una richiesta di pagamento, effettuata dalla Kruk Italia s.r.l. per conto della CP_1 notificata il 15.11.2018, il termine decennale di prescrizione non risulta decorso.
6.In relazione all'eccepito difetto di contabilizzazione del pagamento della somma di € 2.400,00. La lettura della comunicazione inviata con raccomandata a/r e ricevuta dal
(all. 6 del ricorso per decreto ingiuntivo) il 15.11.2018 consente di Parte_1 appurare che il versamento effettuato dall'odierno opponente è stato contabilizzato dall'odierna opposta e, ai sensi dell'art. 1194 c.c., imputato agli interessi già scaduti. In assenza di altre e più puntuali deduzioni sul punto, quindi, anche detta eccezione deve essere rigettata.
Non sussiste alcuna prova, che peraltro avrebbe dovuto esser documentata per iscritto (art. 1967 c.c.), di una transazione intercorsa tra il e la Parte_1
Findomestic s.p.a.
7.In ordine all'eccezione di impossibilità sopravvenuta della prestazione. In termini generali, la Suprema Corte ha esposto il principio di diritto, condiviso dal giudicante, per il quale 'l'impossibilità idonea ad estinguere l'obbligazione, ex art. 1256 c.c., deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento e che, alla stregua del principio "genus nunquam perit", può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratti di una somma di denaro' (così, da ultimo, Cass. n. 20152/2022). Applicato lo stesso al caso di specie, deve concludersi per l'infondatezza dell'eccezione del il quale, peraltro, è inadempiente alle obbligazioni di Parte_1 restituzione sullo stesso gravante a far data da tempo anteriore al 2014 (la decadenza del beneficio del termine da parte della Findomestic s.p.a. risulta dichiarata il 5.12.2014), ossia a far data da un periodo di tempo in relazione al quale non ha alcuna incidenza l'emergenza epidemiologica da covid.19, successiva di oltre cinque anni, tanto più che la situazione reddituale precaria documentata è relativa al solo anno 2021. Per le motivazioni esposte, l'opposizione deve essere rigettata con contestuale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Risulta incontestato, infatti, il ricevimento della somma mutuata, in alcun modo documentato l'adempimento da parte del delle obbligazioni di Parte_1 restituzione assunte e infondate le eccezioni formulate.
8.Le spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. n. 55/2014, in relazione 4 alla limitata attività difensiva svolta ed alla relativa semplicità delle questioni giuridiche affrontate. Il valore della controversia è tratto dal decisum.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando in relazione all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 578/2021 presentata da Parte_1
nei confronti di ogni diversa domanda o eccezione
[...] Controparte_1 disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre accessori di legge. Controparte_1
Così deciso in Reggio Calabria, il 27.1.2025 Il Giudice Dott. Dionisio Pantano
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