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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 2432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2432 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14393/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.14393/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
03.05.1975;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
15.09.1967, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Amerigo Manili e dall'abogado Dario Manili, con elezione di domicilio presso i difensori Pec:
– ); Email_1 Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 15.11.2024 le parti, premesso che in data
09.10.2005 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione non erano nati figli e che in data 02.07.2007 il Tribunale di Roma aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni ivi previste, adivano l'intestato Tribunale
1 al fine di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra Controparte_1
in data 09.10.2005, trascritto negli atti dello stato civile Parte_1 del Comune di Roma, come segue: anno 2005, atto n. 02270, parte 1, serie 01; - disporre che i sigg. e Controparte_1 Parte_1 provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
- darsi atto che le parti hanno già risolto tra di loro ogni rapporto di natura economica e nulla reciprocamente hanno da pretendere;
- disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile di Roma per le annotazioni ex art. 69 del D.P.R. 396/2000”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
14393/2024:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in Roma in data 09.10.2005;
[...] Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, atto n. 02270,
Parte 1, Serie 01);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva.
Roma, 22.10.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.14393/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
03.05.1975;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
15.09.1967, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Amerigo Manili e dall'abogado Dario Manili, con elezione di domicilio presso i difensori Pec:
– ); Email_1 Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 15.11.2024 le parti, premesso che in data
09.10.2005 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione non erano nati figli e che in data 02.07.2007 il Tribunale di Roma aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni ivi previste, adivano l'intestato Tribunale
1 al fine di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra Controparte_1
in data 09.10.2005, trascritto negli atti dello stato civile Parte_1 del Comune di Roma, come segue: anno 2005, atto n. 02270, parte 1, serie 01; - disporre che i sigg. e Controparte_1 Parte_1 provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
- darsi atto che le parti hanno già risolto tra di loro ogni rapporto di natura economica e nulla reciprocamente hanno da pretendere;
- disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile di Roma per le annotazioni ex art. 69 del D.P.R. 396/2000”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
14393/2024:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in Roma in data 09.10.2005;
[...] Controparte_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, atto n. 02270,
Parte 1, Serie 01);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva.
Roma, 22.10.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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